12.2012.58
Tutela dei casi manifesti, disdetta straordinaria non contestata del contratto di locazione per violazione del dovere di riguardo, appello improponibile perché non motivato
16 aprile 2012Italiano8 min
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Numero d'incarto:
12.2012.58
Data decisione, Autorità:
16.04.2012, IICCA
Titolo:
Tutela dei casi manifesti, disdetta straordinaria non contestata del contratto di locazione per violazione del dovere di riguardo, appello improponibile perché non motivato
APPELLO E APPELLO INCIDENTALE
TUTELA GIURISDIZIONALE NEI CASI MANIFESTI
art. 257f CO
art. 257 CPC
art. 311 CPC
Incarto n.
12.2012.58
Lugano
16 aprile
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2012.207 (espulsione
in procedura sommaria di tutela dei casi manifesti) della Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 4 promossa con istanza 18 gennaio 2012 da
AO 1
rappr. dall’avv.
__________, RA 1
contro
AP 1
chiedente
l’espulsione della convenuta dall’appartamento n. __________, con protesta di
spese e ripetibili, domanda alla quale si è opposta la convenuta e che il
Pretore ha accolto con decisione 13 marzo 2012;
appellante
la convenuta, che con lettera 21 marzo 2012 chiede una proroga di almeno un
anno e adduce di “occupare l’appartamento da 33 anni e di aver sempre pagato
l’affitto”, impegnandosi a mantenere la tranquillità “da adesso in poi”;
ritenuto
in
fatto e in diritto:
che la
società AO 1 ha concesso in locazione a AP 1 dal 1° ottobre 1989 l’appartamento
n. __________, al canone di locazione mensile di fr. 800.- oltre fr. 50.-
mensili a titolo di acconto per le spese (doc. B);
che il 26
ottobre 2011 la conduttrice è stata diffidata a voler interrompere con effetto
immediato il disturbo e la mancanza di diligenza e riguardo nei confronti dei
vicini, consistenti negli schiamazzi notturni provocati dal di lei figlio, ospitato
durevolmente (doc. D), che avevano suscitato le reazioni degli altri abitanti
dello stabile (doc. C), con la comminatoria della disdetta straordinaria prevista
dall’art. 257f CO;
che il 30
novembre 2011 la legale incaricata dall’amministrazione dell’immobile ha
notificato alla conduttrice la disdetta del contratto di locazione per la
scadenza del 31 dicembre 2011 mediante il modulo ufficiale (doc. F, G),
essendosi ripetuti gli episodi di schiamazzi notturni;
che la
conduttrice non ha riconsegnato i locali alla scadenza del contratto, né ha
contestato la disdetta (doc. I), motivo per cui la proprietaria l’ha convenuta
il 18 gennaio 2012 davanti alla Pretura del Distretto di Lugano per ottenerne
l’immediata espulsione dai locali ancora occupati;
che
all’udienza del 9 febbraio 2012 la rappresentante della proprietaria ha
confermato la domanda di espulsione con esecuzione effettiva, mentre la
convenuta si è opposta all’espulsione, rilevando che il figlio aveva provocato
rumore saltuariamente, senza creare particolari problemi agli altri abitanti
dello stabile e che a ogni modo stava cercando un’altra sistemazione, sicché
chiedeva di rimanere nell’appartamento;
che dopo
un’istruttoria sul tema dei disturbi notturni causati dal figlio della
conduttrice, nella quale sono stati ascoltati tre testimoni, le parti hanno
confermato al dibattimento finale le rispettive domande di giudizio;
che con
decisione 13 marzo 2012 il Pretore ha accertato l’esistenza di una disdetta straordinaria
del contratto di locazione per violazione del dovere di riguardo nei confronti
dei vicini, non contestata dalla conduttrice, e ha accolto la domanda di espulsione,
concedendo alla convenuta un termine per la riconsegna fino al 30 aprile 2012, disponendone
l’esecuzione effettiva e ponendo a carico di AP 1 la tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 200.-, con l’obbligo di rifondere alla parte istante
fr. 300.- a titolo di indennità;
che con
lettera 21 marzo 2012 AP 1 dichiara di opporsi all’espulsione e chiede una
proroga di almeno un anno, con la motivazione che ella ha 80 anni, ospita un
figlio invalido, vive da 33 anni nello stabile e ha sempre pagato l’affitto e
inoltre che i gravi problemi economici suoi e del figlio ostacolano a
quest’ultimo la ricerca di un altro appartamento;
che
l’atto non è stato notificato alla controparte;
che
contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti
e il cui valore è di fr. 28'800.- come accertato dal Pretore, è dato il rimedio
dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC);
che
l’appello deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre,
anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del
Pretore (DTF 137 III 317, Bohnet,
Le droit du bail en procédure civile suisse, 16e Séminaire sur le
droit du bail, 2010, Neuchâtel, n. 207 pag. 56);
che nella
fattispecie AP 1 adduce che vi sono stati “un paio di diverbi in due anni”,
rileva di aver sempre pagato la pigione in 33 anni di permanenza nello stabile
ed evoca i problemi economici che ostacolano la ricerca di un appartamento
intrapresa dal figlio invalido da lei ospitato, senza formulare la benché
minima critica alla decisione pretorile, né per quel che concerne
l’accertamento dei fatti esposti né per quel che concerne l’applicazione del
diritto;
che in
tali circostanze l’appello deve essere dichiarato improponibile per carenza di
motivazione e può essere evaso senza che sia necessario notificarlo alla
controparte, con la procedura prevista dall’art. 312 cpv. 1 CPC;
che a
ogni modo, quand’anche si potesse entrare nel merito dell’appello,
l’opposizione all’espulsione si rivelerebbe infondata, poiché l’appellante non
ha contestato la disdetta straordinaria e non ha riconsegnato i locali alla
scadenza contrattuale;
che
comunque dall’istruttoria eseguita in prima istanza è palese che l’istante ha
disdetto in via straordinaria ai sensi dell’art. 257f CO il contratto di locazione per la scadenza del 31 dicembre 2011 in seguito agli schiamazzi notturni di cui si era reso protagonista il figlio della conduttrice,
da lei ospitato durevolmente (cfr. verbali di deposizione testimoniale del 1°
marzo 2012), e che la disdetta non è stata tempestivamente contestata al
competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione (doc. I);
che al
riguardo non giova all’appellante impegnarsi a “mantenere la tranquillità da
adesso in poi”, il contratto di locazione essendo stato validamente disdetto
per il ripetersi di episodi di schiamazzi notturni dovuti al figlio da lei
ospitato;
che la
domanda di proroga del contratto non può essere accolta, poiché l’art. 272a
cpv. 1 lett. b CO esclude la protrazione del contratto in caso di disdetta
straordinaria per violazione dell’obbligo di diligenza e di riguardo per i
vicini;
che per
quel che concerne le gravi condizioni economiche evocate dall’appellante, il
Pretore ne ha già tenuto conto, accordandole in via eccezionale un termine fino
al 30 aprile 2012 per la riconsegna dei locali e segnalando il caso al Servizio
Fatti
di accompagnamento sociale di __________
che le
Considerandi
spese processuali dell’appello andrebbero a carico dell’appellante,
soccombente, ma si può rinunciare a prelevarle viste le particolarità del caso,
mentre non si attribuiscono ripetibili alla parte istante, alla quale l’appello
non è stato notificato;
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata la LTG,
decide:
1. L’appello
21 marzo 2012 di AP 1 è improponibile e la decisione 13 marzo 2012 SO.2012.207 è
confermata.
2. Non
si prelevano spese processuali e non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
- __________,
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a
carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2
LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al
procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che
concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate
indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una
parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni
pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di
altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se
le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del
ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare
una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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