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Decisione

12.2012.6

Mediazione immobiliare, restituzione di pigioni trattenute dal mediatore a titolo di compenso, assenza di consenso del proprietario alla locazione a condizioni diverse da quelle pattuite

10 ottobre 2012Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi argomenti con duplica 16 novembre 2009, la convenuta ha precisato che

per il mandato di vendita le erano dovuti fr. 7'532.– a titolo di spese e

indennizzo per rescissione anticipata del contratto, oltre alla provvigione per

il mandato di locazione pari a due mensilità. Di modo che, all'attrice essa non

doveva versare alcunché.

Esperita

l'istruttoria, entrambe le parti hanno rinnovato le proprie argomentazioni con le

rispettive conclusioni scritte datate 10 giugno 2011.

C. Con sentenza del 15 dicembre 2011 il Pretore __________, ha

parzialmente accolto la petizione e condannato la convenuta a versare

all'attrice fr. 5'355.– oltre interessi al 5% dal 6 maggio 2009. Il Pretore ha

anzitutto constatato la discrepanza che esisteva tra le condizioni poste

dall'attrice in relazione all'incarico conferito alla convenuta di locare “Casa

__________” e il contratto così come era stato firmato dai conduttori. Ciò

posto, la convenuta non aveva provato che come tale l'attrice avesse

acconsentito a ridurre la pigione e la durata del contratto: in particolare, a

fronte dei vari e-mail con cui l'attrice sollecitava informazioni in merito a “Casa

__________” e dell'unico e-mail datato 8 novembre 2007 con cui la convenuta

le aveva confermato la sottoscrizione dell'atto, le dichiarazioni del

conduttore L__________ non raggiungevano il grado di prova piena. Singolare

peraltro che la convenuta non avesse emesso la fattura per la provvigione del

mandato locativo trasmettendo parimenti all'attrice il relativo contratto, per

invece limitarsi a trattenere quanto versato dai conduttori ma senza informare

l'attrice. Legittimo quindi l'importo di fr. 5'355.– rivendicato dall'attrice,

mentre nulla era dovuto a titolo di provvigione per il mandato di locazione e

per quello di vendita. Non provato poi il consumo di legna, e nulla indicava

che la convenuta (in luogo dei conduttori) fosse responsabile per questioni

riguardanti la pulizia dei locali e la moria delle piante. I costi già fatturati

per il mandato di vendita, previsti dal contratto e già pagati dall'attrice, non

erano da restituire. Infondati invece quelli per il patrocinio pre-processuale

dell'attrice poiché non si giustificava l'intervento di un legale prima

dell'avvio della causa giudiziaria, mentre gli altri erano coperti dalle

ripetibili.

D. Con

atto d'appello del 18 gennaio 2012 la convenuta chiede di riformare la sentenza

impugnata e di respingere la petizione. Il mandato di locazione era stato

adempiuto e giustificava le due pigioni di complessivi fr. 1'600.– versati dai

conduttori e da lei trattenuti. Da aggiungere vi era poi la tassa d'iscrizione

di fr. 1'000.– (già fatturata e pagata) del mandato di vendita oltre alle

restanti spese (provvigione pari a due volte l'1% del prezzo di vendita di fr.

350'000.– oltre l'IVA). Di modo che, dedotta la garanzia di fr. 2'400.– cui i

conduttori avevano rinunciato, la convenuta era ancora creditrice dell'attrice per

la somma di fr. 5'132.–. Richiamato l'art. 120 CO, anche quanto da essa trattenuto

era legittimo. L'attrice aveva accettato i termini di cui al contratto di

locazione 4 luglio 2007 prima della sottoscrizione. In ogni caso, e semmai,

l'eventuale pretesa per pigioni doveva essere calcolata sulla base di rate

mensili di fr. 800.– in luogo di 1'000.–. A titolo subordinato l'appellante

chiede l'audizione quale teste della moglie del presidente del consiglio di

amministrazione della convenuta, prova respinta dal Pretore.

E. Con

risposta all'appello del 7 marzo 2012 l'attrice propone di respingere l'appello

per motivi di cui, se necessario, si dirà nel seguito.

e considerando

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto

processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010

1739,1834). Per l'art. 404 cpv. 1 CPC, fino alla loro conclusione davanti alla

giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento della sua entrata

in vigore, si applica il diritto procedurale previgente. Avviata il 6 maggio

2009, la vertenza davanti al Pretore resta così sorretta dal Codice di

procedura civile cantonale (CPC/TI: Codice di procedura civile del 17 febbraio

1971 [RL 3.3.2.1]) valido fino al 31 dicembre 2010.

Per contro, giusta l'art. 405 cpv. 1 CPC, alle impugnazioni si

applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. In

concreto, la decisione è stata pronunciata il 15 dicembre 2011 e notificata l'indomani,

di modo che la procedura di ricorso è senz'altro retta dal CPC. Ciò detto, le

decisioni finali di prima istanza attinenti controversie patrimoniali sono

impugnabili mediante appello se il valore litigioso secondo l'ultima

conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10'000.– (art. 308

cpv. 2 CPC), ciò che è senz'altro il caso nella fattispecie in esame (sopra, consid.

B). Nulla osta così all'esame dell'appello -spedito il 18 gennaio 2012 (data

sulla busta d'invio) e giunto in tribunale il giorno dopo (timbro di esibito),

a fronte di una sentenza impugnata notificata il 16 dicembre 2011 e ritirata il

giorno 19 dicembre 2011- inoltrato tempestivamente (art. 311 cpv. 1 CPC

combinato con l'art. 145 cpv. 1 lett. c). A sua volta l'appello è stato

notificato il 2 febbraio 2012 e ritirato il 6 febbraio 2012. Di modo che,

spedito il 7 marzo 2012 (data sulla busta d'invio), ossequiando i 30 giorni di

tempo (art. 312 cpv. 2 CPC) anche la relativa risposta risulta ammissibile.

2. L'appellante

afferma di avere legittimamente trattenuto a titolo di compensazione ex art.

120 CO quanto da lei incassato in relazione al contratto di locazione di “Casa

__________”, visto che a sua volta vantava crediti scaduti e quindi

esigibili verso l'attrice. In particolare, si trattava della pigione di due mesi

a titolo di remunerazione del mandato di locazione compensato con l'importo di fr.

1'600.– versato dai conduttori. La provvigione per il mandato di vendita

assommava invece a fr. 7'532.– (doc. 12) da cui andava dedotta la garanzia di

fr. 2'400.– cui i conduttori avevano rinunciato, donde uno scoperto a suo

favore di ancora fr. 5'132.– (appello, pag. 6 seg. n. 4). Dal canto suo il

Pretore ha invece escluso che alla convenuta fosse dovuta una provvigione per

la stipula del contratto di locazione poiché quest'ultima non aveva ossequiato

il mandato così come ricevuto (sentenza impugnata, pag. 3 in basso), mentre quella afferente il mandato di vendita era stata calcolata in contrasto con le

modalità remunerative pattuite dalle parti (sentenza impugnata, pag. 4 in alto).

Con

riferimento al mandato di locazione giova rilevare che in base alla relativa

lettera di conferimento d'incarico, la società convenuta avrebbe avuto diritto

a “una provvigione pari ad una mensilità + IVA, se viene affittato per

almeno 12 mesi, o due mensilità + IVA, per un contratto di 3 anni” (doc. C

n. 4). Se non che, in concreto, la durata del contratto è stata fissata in dieci

mesi, per scadere poi “inderogabilmente” al suo termine (doc. D n. 3). Ora,

come si vedrà nel seguito (sotto, consid. 3 e 4), non vi sono elementi per

scostarsi dalla conclusione del Pretore e ritenere quindi che in proposito la

convenuta avesse adempiuto all'incarico affidatole. Ma, anche volendo ipotizzare

che per accordo dell'attrice la durata minima fosse in effetti stata ridotta da

dodici a dieci mesi, nulla indicava -né del resto era mai stato preteso- che

parimenti la stessa avesse altresì acconsentito a versare alla convenuta una

provvigione pari a due rate mensili. E, questo già solo in un'ottica di

proporzionalità. Per quanto attiene la remunerazione per il mandato di vendita

immobiliare invero -diversamente da quanto ritenuto dal Pretore- le modalità di

calcolo dell'importo di cui alla nota professionale 10 dicembre 2007 (doc. 12) sembrano

in effetti conformi a quanto stabilito dal relativo contratto di mandato 15

novembre 2006 (doc. 2: indennizzo forfettario dell'1% su fr. 350'000.– [n. 4],

spese dell'1% su fr. 350'000.– [n. 4 e n. 3], oltre all'IVA del 7.6% [n. 7]). Occorre

nondimeno precisare che, a differenza di quanto lascia intendere l'appellante

(risposta, pag. 5 ad 5; doc. 6), dal canto suo il conduttore L__________ ha

categoricamente escluso di avere mai avuto intenzione di comperare l'immobile

in questione (verbale 25 marzo 2010, pag. 3). Aggiungasi d'altra parte che dal

carteggio in esame non emergono altri elementi a sostegno della tesi secondo

cui “nonostante il lavoro e l'impegno della convenuta [...] non si è giunti

ad alcuna vendita dell'immobile in questione, sostanzialmente per questioni

inerenti lo stabile e il prezzo richiesto” (appello, pag. 3 n. 1) e quindi

che, sotto questo profilo, l'interessata aveva adempiuto ai suoi obblighi

contrattuali. Nel complesso quindi, ad eccezione della tassa d'iscrizione di

fr. 1'000.– oltre l'IVA (doc. 2 n. 3) che l'attrice ha pacificamente corrisposto

con bonifico bancario a favore della convenuta già il 22 novembre 2006 (doc.

P), l'appellante non può pretendersi titolare di crediti scaduti ed esigibili per

il mandato di vendita immobiliare conferitole. Di modo che, anche se in parte

per altri motivi, da questo punto di vista la decisione del Pretore merita

senz'altro conferma.

3. Per

l'appellante il contratto di locazione non diverge affatto dalle condizioni

poste dall'attrice che, conscia delle difficoltà incontrate dalla convenuta nel

reperire dei conduttori, aveva in sostanza modificato le sue aspettative

Considerandi

(appello, pag. 7 n. 5) accettando incondizionatamente di ridurre da fr. 1'000.–

a fr. 800.– la pigione mensile e a dieci mesi la durata del contratto (appello,

pag. 4 n. 1). A comprova di ciò vi sarebbero le dichiarazioni di L__________

(appello, pag. 7 n. 5). Ma invano. In effetti il Pretore ha anzitutto rilevato

che la convenuta, cui incombeva l'onere di provare il preteso consenso dell'attrice,

nulla aveva prodotto al riguardo (sentenza impugnata, pag. 3 verso l'alto). A

fronte di ciò, vi era invece il plico di e-mail che l'attrice le aveva inviato a

partire da luglio 2007, esprimendo tutto il suo grave disappunto (sentenza

impugnata, pag. 3 in mezzo). Se non che in proposito la convenuta non aveva reagito

come era logico aspettarsi richiamando l'accordo raggiunto, nemmeno in

occasione della sua (prima) presa di posizione scritta datata 8 novembre 2007

(sentenza impugnata, pag. 3 in mezzo). E, sotto questo profilo, visto che il

contratto era stato firmato dai conduttori il 4 luglio 2007, le non meglio

specificate circostanze d'urgenza che le avrebbero impedito di agire

diversamente (appello, pag. 8 n. 5) risultano a ben vedere difficilmente

ipotizzabili. Non solo. Per il Pretore era altresì indicativo che la convenuta

non avesse fatturato la provvigione per il mandato di locazione subito dopo la

firma del relativo contratto, limitandosi soltanto a trattenere quanto versato dai

conduttori senza informare l'attrice (sentenza impugnata, pag. 3 verso il

basso). Inconsistente poi la tesi secondo cui le espressioni in chiaroscuro

(costi e durata della locazione) così come indicate nella lettera d'incarico 19

aprile 2007, stessero a significare che di fatto da quelle condizioni le parti

volevano prescindere (sentenza impugnata, pag. 3 in basso). Ciò detto, a fronte di tutti questi elementi, non si può censurare il Pretore per non

essersi ritenuto sufficientemente convinto dalle dichiarazioni del solo teste interessato

-in quanto conduttore- L__________ (sentenza impugnata, pag. 3 in alto). In proposito, giova forse aggiungere che per lui l'unico interlocutore nella conclusione

del contratto di locazione era la convenuta e che, se è vero che egli ha

dichiarato di avere assistito a una telefonata effettuata in sua presenza, è altresì

vero che di fatto la stessa è avvenuta tra quest'ultima e l'attrice con la

conseguenza che sull'effettivo contenuto egli non poteva che riferire in modo

indiretto (verbale audizione 25 marzo 2010, pag. 1 in basso e pag. 2 in alto). Sotto questo profilo l'appello è quindi infondato.

4.

Invero,

l'appellante obietta anche che il suo e-mail 8 novembre 2007 era da interpretare

quale segno di una conferma agli accordi orali e telefonici presi in precedenza

alla presenza dei conduttori (appello, pag. 8 n. 6). Nondimeno, come già ricordato

dal Pretore (sopra, consid. 3), questo scritto non accenna minimamente ad

intervenuti accordi con l'attrice (doc. F). E, nella misura in cui la censura

si risolve in una mera questione interpretativa, di per sé la ricorrente non pretende

il contrario. Per il resto, a fronte della già citata serie di e-mail (sopra,

consid. 3) inviati dall'attrice alla convenuta nel lasso di tempo che va dal 26

luglio 2007 al 15 ottobre 2007 (doc. E) e da cui emerge tutta la sua più ferma

contrarietà alla situazione creatasi, anche il rimprovero rivolto alla

procedente di “reclamare violazioni contrattuali a mesi di distanza

rimangiandosi gli accordi presi” (appello, pag. 8 n. 6), risulta a

ben vedere poco serio. Parimenti e fermo restando il contratto di mandato che

legava convenuta e attrice, si può difficilmente rimproverare a quest'ultima

una sorta di passività per non avere reclamato prima il versamento delle

pigioni (appello, pag. 9 n. 6). In queste condizioni, come rilevato dal

Pretore, anche i pretesi “annerimenti” (appello, pag. 9 n. 6) non danno

conferma di alcunché. Anche queste censure sono così sprovviste di buon

fondamento e vanno così respinte.

5.

L'appellante

chiede quantomeno che la condanna al versamento all'attrice delle pigioni trattenute

sia determinato dipartendosi dalla pigione mensile concordemente pattuita fra

le parti di fr. 800.– in luogo dei fr. 1'000.– considerati dal Pretore (appello,

pag. 9 n. 7). La domanda è nondimeno pretestuosa. Stabilito che -come accertato

dal Pretore- la convenuta non ha fornito la prova del consenso incondizionato

dell'attrice alla conclusione di un contratto di locazione che, nei suoi punti

essenziali (pigione e durata) differiva dalle condizioni fissate allorquando le

affidò il mandato di locazione, sarebbe in effetti ingiustificato oltre che incomprensibile,

incoerente e anche contraddittorio, l'utilizzo di quella stessa circostanza quale

base di calcolo per determinare l'ammontare spettante alla procedente. Ancora

una volta la censura è quindi destituita di ogni pertinenza.

6.

A

titolo subordinato, l'appellante postula l'audizione testimoniale di S__________,

già impiegata e altresì moglie del presidente del Consiglio di amministrazione della

società convenuta, la quale poteva riferire sia in merito al mandato di

locazione (trattative di conclusione del relativo contratto, modalità con cui

il rapporto locativo era poi finito e stato dell'ente locato alla riconsegna)

che a quello di vendita immobiliare (appello, pag. 10 ad n. 8). Dal canto suo

il Pretore non ha ammesso questa prova in applicazione dell'art. 228 CPC/TI

spiegando che il marito si confondeva con quella società (ordinanza sulle prove

26.

gennaio 2010, pag. 1). La ricorrente obietta invero che questa norma

giuridica non prevede il caso del coniuge di un membro del Consiglio di

amministrazione di una società anonima, e che né l'attrice né il Pretore

avevano mai preteso di riconoscere la teste quale organo rispettivamente che le

sue dichiarazioni nulla avrebbero portato ai fini della causa in esame

(appello, pag. 10 ad n. 8). L'interessata lamenta pertanto la violazione del

suo diritto di essere sentita (appello, pag. 10 ad n. 8).

Ora,

l'autorità giudiziaria adita in sede di appello può di per sé procedere

all'assunzione di prove (art. 316 cpv. 3 CPC). Entrano in considerazione sia nuovi

fatti e nuovi mezzi di prova ex art. 317 cpv. 1 CPC -che contemplano tanto

quegli eventi realizzatisi dopo il dibattimento (cosiddetti “nova”) quanto

quelli preesistenti se, facendo uso della diligenza ragionevolmente esigibile

nelle circostanze concrete non le si poteva già addurre in primo grado (ossia “pseudo

nova”) (Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/

Bernasconi, Commentario al Codice

di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 1393 n. 2/B/a ad art.

317)- sia la possibilità di riassumere di nuovo prove già acquisite dal Pretore

come anche quella di assumere prove da lui respinte (Reetz/ Hilber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler /Leuenberger, ZPO

Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 47 ad art. 316 e n. 32 ad art. 317).

In concreto, trattandosi di una prova notificata dalla convenuta all'udienza

preliminare ma che per finire non è stata ammessa dal Pretore e che, come tale,

già faceva parte del substrato fattuale e processuale del procedimento di primo

grado, l'audizione di S__________ non adempie di per sé ai requisiti di “prova nuova”

secondo l'art. 317 cpv. 1 CPC (II CCA, 9 marzo 2012 [12.2011.185] consid. 5). Ma,

neppure l'eventualità di procedere ad una sua assunzione in applicazione

dell'art. 316 cpv. 3 CPC, giova all'appellante. In effetti, l'interessata non

contesta (appello, pag. 10 n. 8) che __________ sia il marito della teste né che,

per il suo ruolo di presidente con firma individuale, egli partecipi in modo

decisivo alla volontà sociale della società convenuta e che quindi vi si identifichi

(“confonda”: cfr. ordinanza 26 gennaio 2010, pag. 1) (Cocchi/Trezzini, CPC/TI massimato e commentato, Lugano 2000, m. 7 ad art. 228). Ciò detto, visto che seppur non esplicitamente indicatovi, per giurisprudenza

consolidata il concetto di esclusione ai sensi dell'art. 228 CPC/TI è stato

esteso anche agli organi di persone giuridiche (Cocchi/

Trezzini, op. cit., m. 6 e nota 718 ad art. 228), non è a ben vedere

dato di comprendere perché la teste S__________, in veste di moglie del

presidente della società convenuta, non debba così rientrare in quella che è la

categoria di “coniuge di una parte” ai sensi dell'art. 228 n. 1 CPC/TI. E

questo esclude a priori tanto l'eventualità per questa Camera di procedere ad

una sua audizione, quanto quella che, su rinvio (318 cpv. 1 lett. c CPC), sia

invece il Pretore a doverlo fare. Per finire diventa così irrilevante il fatto che

nessuno abbia mai sostenuto che la teste avesse il ruolo di organo in seno alla

convenuta rispettivamente, che le sue dichiarazioni fossero prive di pertinenza

(appello, pag. 10 n. 8). Di modo che, anche al riguardo l'appello deve essere

respinto in quanto infondato.

7.

In

definitiva, l'appello va respinto con la conseguente conferma della decisione

impugnata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Davanti a questa Camera le spese

giudiziarie (art. 95 cpv. 1 CPC), inclusa un'indennità per ripetibili

commisurata all'impegno profuso per la redazione della risposta all'appello, seguono

la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC).

Il

valore litigioso determinante giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire

i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale, è

stabilito in fr. 5'355.– (sopra, consid. C).

Per i quali motivi,

richiamati

gli art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC, l'art. 95 cpv. 1 e 106 cpv. 1 CPC, la LTG

e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. L'appello 18 gennaio 2012 di AP 1, __________, è respinto.

2.

Le

spese processuali del presente giudizio, di complessivi fr. 600.–, già

anticipate dall'appellante restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a AO

1, __________, fr. 500.– per ripetibili di appello.

3.

Notificazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1

LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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