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Decisione

12.2012.60

Tutela dei casi manifesti. Espulsione

11 maggio 2012Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

atto pubblico di donazione del 18 dicembre 1974 (istrumento n. __________ del

notaio avv. dott. __________, __________) __________ e __________ hanno donato

ai loro figli __________ e AP 1, che ne sono divenuti proprietari in ragione di

½ ciascuno, tra altri, l’immobile sito in via __________ a __________ di cui

alla particella n. __________ RFD di __________. Nello stesso atto le parti

hanno convenuto di istituire a favore dei donanti un usufrutto vita natural

durante di ambedue, della cui iscrizione hanno pure incaricato il notaio

rogante. Lo stesso giorno il notaio ha richiesto all’Ufficio dei registri

l’iscrizione del trapasso di proprietà per donazione ma non l’iscrizione

dell’usufrutto concordato (doc. 1 allegato allo scritto 29 dicembre 2011 del

patrocinatore di AO 1, ammesso agli atti).

B. Il 12 marzo 2010 __________ e AP 1 hanno stipulato un contratto di

divisione ereditaria e scioglimento di comproprietà, sottoscritto anche da __________

per accordo (doc. C, punto 6 pag. 3 e sottoscrizione in qualità di usufruttuaria

a pag. 4). Con tale contratto le parti hanno, tra l’altro, concordato il

trasferimento in via esclusiva a AP 1 della proprietà della particella n. __________

RFD di __________ (doc. C, punto 3 pag. 2) e la conferma dei diritti di

usufrutto già esistenti in capo a __________ (doc. C, punto 6 pag. 3). Con atto

pubblico di scioglimento di comproprietà e cessione immobiliare 15 giugno 2010

(rogito n. __________ del notaio avv. __________) le parti hanno formalizzato,

tra l’altro, l’accordo in merito alla particella n. __________ RFD di __________,

senza una specifica menzione al diritto di usufrutto di __________, non

risultante dall’estratto RF del citato fondo, allegato al rogito quale inserto

B, però espressamente richiamato nella procura speciale allegata quale inserto

A (doc. D). Il successivo 29 dicembre 2010 il notaio rogante ha chiesto

l’iscrizione a registro fondiario dei trapassi di proprietà (doc. E). Da quel

momento AP 1 è divenuto proprietario esclusivo del fondo n. __________ RFD di __________

(doc. A).

C. Il 28 ottobre 2011 AP 1, per il tramite della sua patrocinatrice, ha

diffidato AO 1 alla riconsegna dell’appartamento da lui occupato al secondo

piano dello stabile sito in via __________ (particella n. __________ RFD __________),

improrogabilmente entro il 30 novembre 2011 (doc. F). AO 1, anch’egli tramite

il suo legale, si è opposto alla pretesa, valendosi di un contratto di comodato

gratuito a tempo indeterminato sottoscritto il 25 marzo 2011 fra lui e

l’usufruttuaria dell’immobile, __________ (doc. G).

D. Con

istanza del 12 dicembre 2011 AP 1 ha chiesto alla Pretura del distretto di

Lugano di far ordine al convenuto di mettere a sua disposizione l’appartamento

da lui occupato al secondo piano del citato immobile, con la comminatoria di

cui all’art. 292 CP e l’adozione di mezzi di coercizione diretti. Il 29

dicembre 2011, per il tramite del suo patrocinatore, il convenuto ha chiesto un

primo rinvio dell’udienza fissata dal Pretore per la discussione. Nella stessa

lettera egli ha tenuto a ribadire l’esistenza di un valido diritto di usufrutto

a favore di __________ sulla particella n. __________ RFD di __________

producendo l’atto di donazione 18 dicembre 1974, con il quale, appunto, tale

diritto sarebbe stato costituito, oltre che esercitato per 35 anni. Il

convenuto ha inoltre chiesto al Pretore di poter presenziare all’udienza con __________,

da anni amministratore dell’immobile, che avrebbe testimoniato circa il

regolare riconoscimento ed esercizio del diritto di usufrutto. Lo scritto del

convenuto del 29 dicembre 2011, seppur non rubricato, è stato pacificamente

ammesso agli atti di causa dal Pretore, non essendosi l’istante espressamente

opposto. Dopo una seconda richiesta di rinvio, all’udienza di discussione del 14

febbraio 2012, il convenuto non è però comparso e l’istante ha confermato le

sue domande. Con scritto di medesima data, il patrocinatore del convenuto ha

giustificato l’assenza con un suo errore di registrazione in agenda

dell’appuntamento.

E. Con

decisione 12 marzo 2012 il Pretore ha dichiarato inammissibile l’istanza, ponendo

le spese processuali di complessivi fr. 300.- a carico dell’istante e non

attribuendo ripetibili al convenuto.

F. Contro

la predetta decisione l’istante è insorto con atto d’appello datato 26 marzo

2012, cui si è opposto il convenuto con risposta 11 aprile 2012.

e considerato

Considerandi

1.

Dal 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC).

Ai sensi dell’art. 257 CPC il giudice accorda tutela giurisdizionale in

procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili

(lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (lett. b). Il giudice non entra

nel merito dell’istanza se non sono date le condizioni per ottenere la tutela giurisdizionale

in procedura sommaria (art. 257 cpv. 3 CPC). Nelle controversie patrimoniali

con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile

mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni, ridotto a

10.

nella procedura sommaria (art. 314 cpv. 1CPC). La decisione impugnata,

datata 12 marzo 2012, nella quale il Pretore ha stabilito che il valore di

causa è senz’altro superiore ai fr. 10'000.- (decisione, pag. 5), è stata

ricevuta dall’appellante il 14 marzo 2012, di modo che il termine di 10 giorni

per l’appello, per effetto del sabato e della domenica, scadeva il successivo 26

marzo (art. 142 cpv. 1 e 3 CPC). L’appello di AP 1 è pertanto tempestivo, così

come, data la notificazione del gravame il 2 aprile 2012, la risposta 11 aprile

2012.

del convenuto e nulla osta alla trattazione del gravame.

2.

Il

Pretore ha giudicato inammissibile la richiesta dell’istante ai sensi dell’art.

257.

CPC non apparendo manifesta la mancanza del potere di disporre di __________

nel sottoscrivere con il nipote AO 1 il contratto di comodato del 23 marzo 2011

(doc. G). Pur non essendo comparso all’udienza di discussione, momento rituale

preposto per la contestazione delle pretese dell’istante, a mente del primo

giudice il convenuto ha però ritualmente prodotto il doc. 1, allegandolo al suo

scritto del 29 dicembre 2011 per giustificare la sua richiesta di presentarsi

alla citata udienza con un testimone (art. 170 cpv. 2 CPC). Di conseguenza, pur

dovendosi ritenere la mancata contestazione dei fatti da parte del convenuto

(combinati disposti degli artt. 140, 150 cpv. 1 e 234 CPC), il Pretore ha

rilevato che il materiale processuale gli ha ingenerato motivi per dubitare

circa la veridicità del fatto incontestato (art. 153 cpv. 2 CPC). Infatti, tutti

i documenti, ed in particolare l’atto pubblico di donazione del 18 dicembre

1974.

(istrumento n. __________ del notaio avv. dott. __________ __________, __________),

con il quale è stata disposta la costituzione di un diritto di usufrutto vita

natural durante a favore di __________ sulla particella n. __________ RFD di __________

(doc. 1 allegato allo scritto 29 dicembre 2011 del convenuto, punto V), e i

successivi atti di disposizione sul citato fondo (doc. C, punto 6 pag. 3, e D,

inserto A), con i quali l’istante ha inteso riconfermare tale diritto

d’usufrutto a favore della madre, hanno portato il primo giudice a ritenere che

__________, pur non potendo vantare un diritto reale limitato (data la mancata

iscrizione a RF del suo diritto d’usufrutto), possa eventualmente ancora vantare

un usufrutto personale, opponibile al nuovo proprietario esclusivo

dell’immobile. Dovendo tale situazione essere chiarita, a mente del Pretore non

sussistono i presupposti dettati dall’art. 257 CPC per riconoscere il caso come

manifesto e accogliere la richiesta dell’istante.

3.

Nel

suo atto d’appello 26 marzo 2012 l’istante lamenta innanzitutto la violazione

del suo diritto di essere sentito, per avere il Pretore esternato solo con la

sentenza impugnata i suoi dubbi circa la veridicità del fatto incontestato, non

concedendogli la possibilità di fugarli e di esercitare il suo diritto di

difesa. L’appellante chiede quindi che ai sensi dell’art. 317 CPC questa Camera

ammetta i nuovi fatti e il nuovo documento prodotto con l’appello, dal quale si

evince che la sua qualità di “pieno proprietario”, oltre a risultare evidente

dall’estratto RF (doc. A), gli sia stata da sempre riconosciuta sia dai pretesi

usufruttuari della particella n. __________ RFD di __________ che dalla di lui

sorella, avendo egli potuto gravare il fondo con cartelle ipotecarie a far

tempo dal 1986, senza appunto il preventivo consenso degli usufruttuari, che

nulla hanno mai eccepito (appello, pag. 5). Egli riferisce inoltre di occupare

pacificamente un appartamento sito sul fondo in questione almeno dal 2005,

circostanza che smentirebbe il diritto di usufrutto di __________ (appello,

pag. 5).

4.

Ora, è opportuno rilevare che il giudice non ha alcun obbligo

di esternare in corso di causa alle parti le sue perplessità in merito

all’esito della stessa. Per vero, il nuovo codice di diritto processuale civile

svizzero ha introdotto l’istituto dell’interpello, ovvero l’obbligo del giudice

di dar modo alla parte di rimediare ad una carente allegazione, ponendo

pertinenti domande (art. 56 CPC). L’interpello non va però confuso con un

obbligo di consulenza. In particolare, non compete al giudice di suggerire alle

parti gli argomenti da allegare o gli atti da intraprendere per poter vincere

la causa e neppure vi è un obbligo di interpello quando una parte ha omesso di

allegare o di contestare fattispecie rilevanti; anche se il giudice non è

convinto della bontà degli argomenti proposti da una parte, non dovrà

suggerirle di addurne altri più pregnanti come non gli compete di sollecitarle

una completazione dell’apparato probatorio (Cocchi/Trezzini/Bernasconi,

Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, ad art. 56, n. 2

pag 130-131).

A ciò si

aggiunga che all’istante è stato notificato lo scritto 29 dicembre 2011, con

relativo allegato, dandogli così modo di poter prevedere le argomentazioni di

controparte. Dietro il citato documento appare infatti il timbro di

notificazione della Pretura e, del resto, l’istante stesso ne dà prova di

ricezione (mai eccepita) nel suo atto di appello (“lo scritto 29 dicembre

2011.

di parte convenuta non contiene alcuna contestazione dei fatti di istanza:

menziona ed allega un contratto di donazione, ammette la mancata iscrizione del

diritto di usufrutto e chiede l’assunzione di un teste per dimostrare che tale

diritto sarebbe stato comunque riconosciuto.”, appello, ad 2 pag. 6). Pertanto,

ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 let. b CPC, non possono essere considerati in

appello i nuovi fatti e le nuove prove offerte dall’istante, il quale, con la

diligenza ragionevolmente esigibile, poteva già addurli dinnanzi alla

giurisdizione inferiore. Stessa sorte tocca anche al doc. 2 prodotto dal

convenuto con risposta all’appello 11 aprile 2012, non essendo egli comparso

per sua negligenza all’udienza di discussione 14 febbraio 2012. In tale occasione, dal canto suo l’appellante non si è espressamente opposto all’assunzione

agli atti dello scritto 29 dicembre 2011 del convenuto e la sua contestazione

di irritualità, avanzata solo in questa sede, è pertanto tardiva e non va

accolta. Sotto questo profilo, l’appello è pertanto destinato all’insuccesso.

5.

L’appellante,

contrariamente al Pretore, ritiene inoltre pienamente rispettati i requisiti

posti dall’art. 257 cpv. 1 CPC: essendo l’usufrutto un diritto reale limitato,

in caso interessi dei fondi, la sua valida costituzione necessita

dell’iscrizione a registro fondiario (art. 746 CC). Per stessa ammissione di

controparte e del giudice, sulla particella n. __________ RFD di __________ un

tale diritto reale limitato a favore di __________ non è mai stato iscritto e

pertanto, a mente dell’appellante, non esiste (appello, ad 3 pag. 6 e ad. 4

pag. 8). Secondo l’istante, l’ammettere, come operato dal Pretore, l’esistenza

di un diritto personale di usufrutto derivante dalla pattuizione contenuta

nell’originario atto di donazione del 1974 “è contrario alle norme basilari

dettate in materia di diritto reali” e “urta in modo insostenibile con i

fondamenti del diritto” (appello, pag. 7). Indiscusso, infatti, a mente

dell’appellante, è l’effetto negativo del Registro fondiario, a protezione del

terzo acquirente in buona fede, che farebbe “cadere il ragionamento espresso

dal Pretore secondo il quale l’istante abbia comunque assunto un impegno (di

usufrutto) sebbene non iscritto a Registro fondiario, per il solo fatto di

esserne a conoscenza quale partecipante all’atto di costituzione”.

6.

Senonché, all’istante sfugge la possibile valenza obbligatoria

(personale), e non reale, che il Pretore rettamente scorge nell’atto pubblico

di donazione immobiliare del 18 dicembre 1974 (doc. 1 allegato allo scritto 29

dicembre 2011 del convenuto, punto V) e nei successivi espressi impegni assunti

dall’istante nei confronti della madre al proposito del suo diritto di

usufrutto sulla particella n. __________ RFD di __________ (doc. C, punto 6

pag. 3). Tale possibile interpretazione deriva dalle norme generali del diritto

civile e, in particolare, del codice delle obbligazioni: dagli atti infatti risulta

che, a favore di __________, AP 1 sin dal 1974 abbia inteso riconoscere un

diritto di usufrutto sul fondo n. __________ RFD __________ che, però, data la

sua mancata iscrizione a registro fondiario, non ha acquisito valenza di

diritto reale (opponibile erga omnes). Non per questo esso non può

sussistere come obbligo personale assunto da AP 1 nei confronti della madre. A

ciò si aggiunga che, oltretutto, pure __________ pacificamente occupa da anni

uno degli appartamenti siti sul fondo __________ RFD di __________ (doc. G,

contratto di comodato 25 marzo 2011), forse proprio in ragione dell’impegno

personale del figlio a riconoscerle l’usufrutto su detto fondo (circostanza ora

contestata). Le possibili conseguenze di una tale costruzione giuridica sulla

fattispecie che qui ci occupa sono state già correttamente riassunte dal Pretore

(sentenza impugnata, ultimo paragrafo pag. 4). Trattasi però, appunto, di

possibili interpretazioni e conseguenze giuridiche desumibili dal materiale

processuale, per confutare e/o sostenere le quali entrambe le parti pretendono

di addurre in appello nuovi fatti e nuovi mezzi di prova.

A questo

punto è opportuno ricordare che l’istante ha avanzato la sua pretesa

nell’ambito dell’art. 257 CPC, ovvero la tutela giurisdizionale dei casi

manifesti, concessa in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o

immediatamente comprovabili (lett. a) e se la situazione giuridica è chiara

(lett. b). Alla luce di tutto quanto sopra, pertanto è evidente che, come

rettamente accertato dal Pretore, la situazione giuridica alla base della

fattispecie è tutt’altro che chiara e necessita di approfondimento. A giusta

ragione quindi il Pretore ha deciso per l’inammissibilità dell’istanza fondata

sulla tutela giusdizionale dei casi manifesti (art. 257 CPC). L’appello 26 marzo

2012.

si rivela di conseguenza privo di fondamento e come tale va respinto.

7.

Le

spese giudiziarie (spese processuali e spese ripetibili) dell’appello sono a

carico dell’appellante, che soccombe (art. 106 cpv. 1 CPC) e che è tenuto a

rifondere un’equa indennità per ripetibili alla controparte, professionalmente

rappresentata, che si è validamente opposta all’appello.

Il valore litigioso di una causa concernente beni immobili va

determinato in base alla relativa domanda (art. 91 CPC), che in concreto è

rappresentata dalla richiesta (di carattere patrimoniale: cfr. TF sentenza 19

agosto 2008 inc.4A_247/2008, consid. 1.1) volta alla riconsegna dei locali

occupati senza titolo dal convenuto. Nella fattispecie ben si può ritenere che

il valore della lite possa essere quantificato tenendo conto delle possibili

pigioni per le quali l’istante avrebbe potuto dare in uso i locali ora oggetto

di restituzione, ovvero, analogamente a quanto avviene in una procedura di

sfratto, al valore ipotetico dell’utilizzo dell’ente locato fino a che la

riconsegna non può essere eseguita (II CCA 23 febbraio 2012 inc. n. 12.2012.13

con riferimenti). Tale valore, nel caso di specie, equivale alla pigione di fr.

2'200.- che sarebbe stata richiesta al convenuto dal mese di novembre 2011

(doc. G) sino alla presumibile data della riconsegna dell’ente, che non può

essere determinata in quanto dipende dall’eventuale inoltro da parte

dell’istante di una procedura ordinaria, nonché dalla tempistica processuale e

dall’esito della stessa. Il valore di causa, determinante ai fini di un

eventuale ricorso al Tribunale federale, può in definitiva ritenersi certamente

superiore a fr. 30'000.-. Nella commisurazione della tassa di giustizia e delle

ripetibili d’appello si è tenuto conto dei valori previsti dalla legge sulla

tariffa giudiziaria e dal regolamento sulle Ripetibili (RL 3.1.1.7.1) per una

procedura sommaria di tale valore (art. 7, 9, 13 LTG e 11 Regolamento), della

complessità della causa e dell’effettivo dispendio di tempo per presentare una

risposta d’appello di 7 pagine.

Per i quali motivi,

richiamati per le spese

gli art. 95 e 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. L’appello

26.

marzo 2012 di AP 1 è respinto e la decisione 12 marzo 2012 (SO.2011.5415)

del Pretore della giurisdizione di Lugano, sezione 1, è confermata.

2.

Le spese processuali della procedura d’appello consistenti in fr. 500.-

sono poste a carico dell’appellante, tenuto a versare alla controparte fr. 800.-

a titolo di ripetibili.

3.

Notificazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici (pagine seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione

pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può

causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso

comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una

procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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