12.2012.62
Compravendita internazionale (fornitura di materiale in ferro e in acciaio, fornito da ditta italiana), causa promossa dal curatore fallimentare della ditta italiana senza aver chiesto il riconoscimen
18 giugno 2013Italiano12 min
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Numero d'incarto:
12.2012.62
Data decisione, Autorità:
18.06.2013, IICCA
Titolo:
Compravendita internazionale (fornitura di materiale in ferro e in acciaio, fornito da ditta italiana), causa promossa dal curatore fallimentare della ditta italiana senza aver chiesto il riconoscimento in Svizzera del fallimento italiano, assenza della capacità processuale
CAPACITÀ DI ESSERE PARTE E CAPACITÀ PROCESSUALE
RICONOSCIMENTO DI FALLIMENTO ESTERO
art. 59 CPC
art. 166 LDIP
Incarto n.
12.2012.62
Lugano
18 giugno
2013/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Simoni
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2009.282
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 12
maggio 2009 da
AO 1
e per essa, fallita, il curatore dott. __________ (I)
rappr. dall’ RA 2,
contro
AP 1
rappr. dall’ RA 1,
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 78'412.70
(poi rettificato in corso di causa con domanda processuale in € 52'024.-) oltre
interessi al 5% dal 1° settembre 2007;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore, con sentenza 20 febbraio 2012, ha integralmente accolto;
appellante
la convenuta con atto di appello 28 marzo 2012, con cui chiede, in via
principale, la riforma del querelato giudizio nel senso che la petizione sia
respinta e, subordinatamente, il rinvio della causa alla giurisdizione
inferiore per nuovo giudizio, con protesta di tasse, spese e ripetibili di
entrambe le sedi;
mentre
l’attrice con risposta all’appello 8 maggio 2012 postula la reiezione del
gravame, come pure di respingere le prove addotte dall’appellante, protestando
spese giudiziarie e spese ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
Fatti
A. AO 1 e AP 1 hanno concluso un contratto di compravendita orale che
aveva per oggetto la fornitura di materiale in ferro e in acciaio. A seguito di
ciò, durante il mese di luglio 2007, AO 1 ha fornito alla società anonima svizzera del ferro lavorato del tipo Fe 450C e dell’acciaio sagomato del tipo B450C
emettendo, sempre nello stesso mese, cinque fatture per un importo totale di € 64'946.60 (doc. E - L).
B. Con lettera 24 luglio 2007 AP 1 ha comunicato che il materiale fornito e fatturato (ad eccezione di quello di una sola consegna)
era difforme da quanto ordinato. In particolare, l’acquirente ha precisato che
“le piegature sono state fatte utilizzando dei mandrini non idonei alle norme
SIA (262.2003) e il materiale utilizzato non è conforme alla qualità in vigore
in Svizzera: B500B, così abbiamo dovuto rifare tutta la lavorazione utilizzando
il materiale idoneo sostenendo ulteriori spese. Vi chiediamo di provvedere
urgentemente al ritiro del materiale difforme in deposito presso il ns.
stabilimento entro 30 giorni dalla presente, in caso contrario provvederemo
allo smaltimento del materiale stesso con ulteriore addebito dei costi che
sosterremo”. Questa missiva è stata firmata il 28 luglio 2007, per ricevuta, da
AO 1 (doc. 4).
C. Il 5 settembre 2007 AP 1 ha versato l’importo di € 12'893.22 alla venditrice,
corrispondente ad una singola consegna di merce che, secondo l’acquirente,
sarebbe l’unica conforme alle normative di qualità in vigore in Svizzera e a
quanto pattuito contrattualmente (doc. O). Con scritto 22 febbraio 2008 AO 1,
per il tramite del proprio legale, ha sollecitato la corresponsione del saldo
ancora scoperto, ovvero di €
52'024.-, al quale andavano aggiunti gli interessi (doc. N). Con lettera di
risposta 26 febbraio 2008 il patrocinatore di AP 1 ha in particolare rilevato che “per quanto riguarda la pretesa di € 52'024.-, devo pure contestare che la stessa sia dovuta (e quantomeno
scaduta) in quanto fra le parti era stato convenuto che l’importo sarebbe
divenuto esigibile e quindi pagato unicamente ed a condizione che i rapporti di
dare avere fra le rispettive case madri venissero contestualmente liquidati. In
effetti, ad oggi la società __________ (che detiene l’80% della sua mandante)
non ha provveduto a saldare il debito di fornitura che ha nei confronti di __________
(società che detiene il 99% di AP 1) per un importo di Euro
108'000.-. Pertanto, in ossequio degli accordi presi, il pagamento succitato
potrà avvenire unicamente dopo ricezione della conferma che detto importo di
Euro 108'000.- sarà versato. Nell’attesa di una conferma in tal senso, devo
quindi nuovamente respingere la pretesa di pagamento” (doc. R). I susseguenti
scambi di corrispondenza tra le parti non hanno contribuito a chiarire i
dissidi, né tantomeno a comporre la vertenza (doc. S, T, U).
D. Nel frattempo, con sentenza del 10
luglio 2008, è stato decretato il fallimento nei confronti della società AO 1 e
contemporaneamente nominato quale curatore della stessa il dott. __________
(cfr. doc. A, foglio 3). Con petizione 12 maggio 2009, AO 1, agendo in persona
del curatore dott. __________, ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura
del Distretto di Lugano AP 1, per ottenerne la condanna al pagamento di fr.
78'412.70 (poi rettificato in corso di causa con domanda processuale 8 giugno 2010 in € 52'024.-) oltre interessi dal 1° settembre 2007. La pretesa vantata rappresenterebbe il
saldo ancora scoperto di quattro (delle cinque) fatture emesse dall’attrice nel
mese di luglio 2007 per la fornitura di materiale in ferro ed acciaio. Con
risposta 25 settembre 2009 la convenuta ha postulato la reiezione integrale
della petizione. Essa ha in particolare alluso al fatto che il materiale
fornito dall’attrice sarebbe difettoso e non conforme agli accordi conclusi tra
le parti, come nemmeno alle normative vigenti in Svizzera, facendo riferimento
alle Norme SIA 262.2003. A mente della convenuta, AO 1 sarebbe stata a
conoscenza delle attività svolte dalla controparte e, di conseguenza, le era
chiaro che AP 1 operava in territorio elvetico. Oltre a
ciò la convenuta ha sostenuto che la lettera 24 luglio 2007 (cfr. doc. 4)
rappresenterebbe una notifica tempestiva dei difetti e, nel contempo, un
riconoscimento di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, vista la firma
ivi apposta. Nei successivi allegati di replica e duplica le parti si sono
sostanzialmente confermate nelle proprie allegazioni e richieste. L’attrice ha
in particolare contestato le argomentazioni e le tesi sollevate dalla
convenuta. Esperita l’istruttoria le parti hanno poi inoltrato i rispettivi
memoriali conclusivi ribadendo le proprie domande.
E. Con sentenza 20 febbraio 2012 il Pretore ha accolto la petizione
condannando AP 1 al pagamento di € 52'024.- oltre
interessi al 5% dal 1° settembre 2007. In estrema sintesi, il primo giudice, dopo aver confermato che ai rapporti contrattuali fra le parti in causa torna
applicabile la Convenzione delle Nazioni unite sui contratti di compravendita
internazionale di merci conclusa a Vienna l’11 aprile 1988 (in seguito CVIM),
ha ritenuto che la convenuta non ha provato che la merce fornita non era
conforme a quanto da essa ordinato. Ha inoltre aggiunto che il doc. 4
rappresentava un mero atto di ricezione e non di approvazione del contenuto. Il
fatto poi che la convenuta sia una società svizzera non è sufficiente per
concludere che l’attrice avrebbe assunto l’obbligo di vendere merce conforme
alle norme svizzere e, comunque sia, anche in tal caso, il tipo di acciaio
fornito rientra nell’elenco previsto dalla norma SIA citata. Per finire, il
Pretore ha ravvisato che il comportamento tenuto dalla convenuta nel 2008 (cfr.
doc. R, S, T, U) non ha suffragato la propria tesi difensiva, non avendo più la
stessa invocato la difettosità della merce. Il giudice di prime cure ha
pertanto concluso che un esame circa la tempestività della notifica dei difetti
era superfluo.
F.
Con atto di appello 28 marzo 2012 la
convenuta ha chiesto, in via principale, la riforma del querelato giudizio nel
senso che la petizione sia respinta e, in via subordinata, il rinvio della
causa alla giurisdizione inferiore per nuovo giudizio, con protesta di tasse,
spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta dell’8 maggio 2012
l’attrice ha postulato di respingere tutte le prove addotte dall’appellante e,
nel merito, di respingere il gravame, protestando pure spese processuali e
ripetibili di seconda istanza. Delle argomentazioni delle parti si dirà, per
quanto necessario, nei prossimi considerandi.
e considerato
Considerandi
1.
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore
il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC, RS 272). La procedura
innanzi al Pretore è iniziata nel 2009 e fino alla sua conclusione è rimasta
disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC), vale a
dire dal Codice di procedura civile ticinese (CPC-TI). La procedura di appello,
per contro, ha preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata il
20.
febbraio 2012 ed è pertanto retta dalle nuove disposizioni federali (art.
405.
cpv. 1 CPC, DTF 137 III 127, consid. 2). L’appello 28 marzo 2012 è
tempestivo, così come la risposta allo stesso. Ciò posto, nulla osta alla
trattazione del gravame.
2.
Giusta
l'art. 59 cpv. 1 e cpv. 2 lett. c CPC il giudice entra nel merito dell'azione o
dell'istanza se sono dati i presupposti processuali, fra cui la capacità di
essere parte e processuale. Il giudice esamina d'ufficio l'esistenza di tali
presupposti (art. 60 CPC). Trattandosi di presupposti processuali, la capacità
di essere parte e la capacità processuale devono essere date al momento in cui
è emanata la decisione (Gehri, Basler
Kommentar, n. 9 ad art. 60 CPC), e quindi anche a fronte di un rimedio di
diritto (Tenchio-Kuzmic, Basler
Kommentar, n. 52 ad art. 66 CPC; Trezzini,
Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, p. 227).
In una fattispecie di carattere internazionale, come nella fattispecie, la
capacità giuridica e la capacità di agire di una società si determina secondo
il diritto dello Stato giusta il quale essa è organizzata (art. 154 cpv. 1 e
155.
lett. c LDIP). Nondimeno la facoltà per una massa fallimentare di una
società estera o per l'amministrazione del fallimento estero di avvalersi di
pretese patrimoniali spettanti a quella società e localizzate in Svizzera si
determina sulla base degli art. 166 segg. LDIP, norme queste che presuppongono
- salvo per la richiesta di riconoscimento del decreto di fallimento estero e
per la domanda di adozione di eventuali provvedimenti conservativi (art. 166
cpv. 1 e 168 LDIP) - il preventivo riconoscimento in Svizzera del decreto di fallimento
estero (cfr. Kuhn/Jakob, Die
ausländische Insolvenzverwaltung in der Schweiz - eine Standortbestimmung, in:
Jusletter 13 agosto 2012, ad IV; Lorandi,
Handlungsspielraum ausländischer Insolvenzmassen in der Schweiz, in: AJP 2008
p. 562 seg.; DTF 137 III 631 consid. 2.3.3 e 2.3.4, 137 III 570 consid. 2, 134 III 366 consid. 9.2.3; CEF 19
aprile 2010 inc. n. 14.2010.11, 19 settembre 2008 inc. n.
14.2008
; II CCA 3 aprile 2013 inc. 12.2012.135, 18 settembre 2012
inc. n. 12.2011.97).
3.
Nel caso concreto né
le parti né il Pretore si sono posti interrogativi sulla capacità processuale
dell’attrice, nonostante questa avesse esplicitamente indicato nella petizione
di essere fallita. Ciò non impedisce tuttavia a questa Camera di esaminare il
presupposto processuale in questa sede. Ora, dagli atti di causa non risulta
che il fallimento dell’attrice, deciso con la sentenza 10 luglio 2008 della
Seconda sezione civile fallimentare del Tribunale di Bergamo (doc. A), sia
stato riconosciuto in Svizzera. Ne deriva quindi che l’attrice non disponeva –
né dispone – della capacità di condurre il processo nei
confronti della convenuta, volto al riconoscimento di pretese creditorie.
L’appello può dunque essere evaso nel senso dei considerandi e la petizione va
dichiarata irricevibile.
4.
Le
spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1
CPC). Nella determinazione delle ripetibili di appello si tiene conto del
valore litigioso di EUR 52'024.- (rilevante anche ai fini di un eventuale ricorso
al Tribunale federale), e dei criteri indicati all’art. 11 del Regolamento
sulle ripetibili (Rtar).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento per la fissazione delle ripetibili,
decide:
I. L’appello
28.
marzo 2012 di AP 1 è evaso nel senso dei considerandi. Di conseguenza
la decisione 20 febbraio 2012 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, è
così riformata:
1.
La petizione 12 maggio 2009 è irricevibile.
2.
La tassa di giustizia di complessivi fr.
3'500.- e le spese in fr. 200.- sono a carico della parte attrice, che
rifonderà alla controparte fr. 7'000.- per ripetibili.
II. Le
spese processuali di appello in complessivi fr. 2'000.- sono a carico dell’attrice,
la quale rifonderà all’appellante fr. 500.- per ripetibili di appello.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a
carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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