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Decisione

12.2012.62

Compravendita internazionale (fornitura di materiale in ferro e in acciaio, fornito da ditta italiana), causa promossa dal curatore fallimentare della ditta italiana senza aver chiesto il riconoscimen

18 giugno 2013Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. AO 1 e AP 1 hanno concluso un contratto di compravendita orale che

aveva per oggetto la fornitura di materiale in ferro e in acciaio. A seguito di

ciò, durante il mese di luglio 2007, AO 1 ha fornito alla società anonima svizzera del ferro lavorato del tipo Fe 450C e dell’acciaio sagomato del tipo B450C

emettendo, sempre nello stesso mese, cinque fatture per un importo totale di € 64'946.60 (doc. E - L).

B. Con lettera 24 luglio 2007 AP 1 ha comunicato che il materiale fornito e fatturato (ad eccezione di quello di una sola consegna)

era difforme da quanto ordinato. In particolare, l’acquirente ha precisato che

“le piegature sono state fatte utilizzando dei mandrini non idonei alle norme

SIA (262.2003) e il materiale utilizzato non è conforme alla qualità in vigore

in Svizzera: B500B, così abbiamo dovuto rifare tutta la lavorazione utilizzando

il materiale idoneo sostenendo ulteriori spese. Vi chiediamo di provvedere

urgentemente al ritiro del materiale difforme in deposito presso il ns.

stabilimento entro 30 giorni dalla presente, in caso contrario provvederemo

allo smaltimento del materiale stesso con ulteriore addebito dei costi che

sosterremo”. Questa missiva è stata firmata il 28 luglio 2007, per ricevuta, da

AO 1 (doc. 4).

C. Il 5 settembre 2007 AP 1 ha versato l’importo di € 12'893.22 alla venditrice,

corrispondente ad una singola consegna di merce che, secondo l’acquirente,

sarebbe l’unica conforme alle normative di qualità in vigore in Svizzera e a

quanto pattuito contrattualmente (doc. O). Con scritto 22 febbraio 2008 AO 1,

per il tramite del proprio legale, ha sollecitato la corresponsione del saldo

ancora scoperto, ovvero di €

52'024.-, al quale andavano aggiunti gli interessi (doc. N). Con lettera di

risposta 26 febbraio 2008 il patrocinatore di AP 1 ha in particolare rilevato che “per quanto riguarda la pretesa di € 52'024.-, devo pure contestare che la stessa sia dovuta (e quantomeno

scaduta) in quanto fra le parti era stato convenuto che l’importo sarebbe

divenuto esigibile e quindi pagato unicamente ed a condizione che i rapporti di

dare avere fra le rispettive case madri venissero contestualmente liquidati. In

effetti, ad oggi la società __________ (che detiene l’80% della sua mandante)

non ha provveduto a saldare il debito di fornitura che ha nei confronti di __________

(società che detiene il 99% di AP 1) per un importo di Euro

108'000.-. Pertanto, in ossequio degli accordi presi, il pagamento succitato

potrà avvenire unicamente dopo ricezione della conferma che detto importo di

Euro 108'000.- sarà versato. Nell’attesa di una conferma in tal senso, devo

quindi nuovamente respingere la pretesa di pagamento” (doc. R). I susseguenti

scambi di corrispondenza tra le parti non hanno contribuito a chiarire i

dissidi, né tantomeno a comporre la vertenza (doc. S, T, U).

D. Nel frattempo, con sentenza del 10

luglio 2008, è stato decretato il fallimento nei confronti della società AO 1 e

contemporaneamente nominato quale curatore della stessa il dott. __________

(cfr. doc. A, foglio 3). Con petizione 12 maggio 2009, AO 1, agendo in persona

del curatore dott. __________, ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura

del Distretto di Lugano AP 1, per ottenerne la condanna al pagamento di fr.

78'412.70 (poi rettificato in corso di causa con domanda processuale 8 giugno 2010 in € 52'024.-) oltre interessi dal 1° settembre 2007. La pretesa vantata rappresenterebbe il

saldo ancora scoperto di quattro (delle cinque) fatture emesse dall’attrice nel

mese di luglio 2007 per la fornitura di materiale in ferro ed acciaio. Con

risposta 25 settembre 2009 la convenuta ha postulato la reiezione integrale

della petizione. Essa ha in particolare alluso al fatto che il materiale

fornito dall’attrice sarebbe difettoso e non conforme agli accordi conclusi tra

le parti, come nemmeno alle normative vigenti in Svizzera, facendo riferimento

alle Norme SIA 262.2003. A mente della convenuta, AO 1 sarebbe stata a

conoscenza delle attività svolte dalla controparte e, di conseguenza, le era

chiaro che AP 1 operava in territorio elvetico. Oltre a

ciò la convenuta ha sostenuto che la lettera 24 luglio 2007 (cfr. doc. 4)

rappresenterebbe una notifica tempestiva dei difetti e, nel contempo, un

riconoscimento di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, vista la firma

ivi apposta. Nei successivi allegati di replica e duplica le parti si sono

sostanzialmente confermate nelle proprie allegazioni e richieste. L’attrice ha

in particolare contestato le argomentazioni e le tesi sollevate dalla

convenuta. Esperita l’istruttoria le parti hanno poi inoltrato i rispettivi

memoriali conclusivi ribadendo le proprie domande.

E. Con sentenza 20 febbraio 2012 il Pretore ha accolto la petizione

condannando AP 1 al pagamento di € 52'024.- oltre

interessi al 5% dal 1° settembre 2007. In estrema sintesi, il primo giudice, dopo aver confermato che ai rapporti contrattuali fra le parti in causa torna

applicabile la Convenzione delle Nazioni unite sui contratti di compravendita

internazionale di merci conclusa a Vienna l’11 aprile 1988 (in seguito CVIM),

ha ritenuto che la convenuta non ha provato che la merce fornita non era

conforme a quanto da essa ordinato. Ha inoltre aggiunto che il doc. 4

rappresentava un mero atto di ricezione e non di approvazione del contenuto. Il

fatto poi che la convenuta sia una società svizzera non è sufficiente per

concludere che l’attrice avrebbe assunto l’obbligo di vendere merce conforme

alle norme svizzere e, comunque sia, anche in tal caso, il tipo di acciaio

fornito rientra nell’elenco previsto dalla norma SIA citata. Per finire, il

Pretore ha ravvisato che il comportamento tenuto dalla convenuta nel 2008 (cfr.

doc. R, S, T, U) non ha suffragato la propria tesi difensiva, non avendo più la

stessa invocato la difettosità della merce. Il giudice di prime cure ha

pertanto concluso che un esame circa la tempestività della notifica dei difetti

era superfluo.

F.

Con atto di appello 28 marzo 2012 la

convenuta ha chiesto, in via principale, la riforma del querelato giudizio nel

senso che la petizione sia respinta e, in via subordinata, il rinvio della

causa alla giurisdizione inferiore per nuovo giudizio, con protesta di tasse,

spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta dell’8 maggio 2012

l’attrice ha postulato di respingere tutte le prove addotte dall’appellante e,

nel merito, di respingere il gravame, protestando pure spese processuali e

ripetibili di seconda istanza. Delle argomentazioni delle parti si dirà, per

quanto necessario, nei prossimi considerandi.

e considerato

Considerandi

1.

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore

il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC, RS 272). La procedura

innanzi al Pretore è iniziata nel 2009 e fino alla sua conclusione è rimasta

disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC), vale a

dire dal Codice di procedura civile ticinese (CPC-TI). La procedura di appello,

per contro, ha preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata il

20.

febbraio 2012 ed è pertanto retta dalle nuove disposizioni federali (art.

405.

cpv. 1 CPC, DTF 137 III 127, consid. 2). L’appello 28 marzo 2012 è

tempestivo, così come la risposta allo stesso. Ciò posto, nulla osta alla

trattazione del gravame.

2.

Giusta

l'art. 59 cpv. 1 e cpv. 2 lett. c CPC il giudice entra nel merito dell'azione o

dell'istanza se sono dati i presupposti processuali, fra cui la capacità di

essere parte e processuale. Il giudice esamina d'ufficio l'esistenza di tali

presupposti (art. 60 CPC). Trattandosi di presupposti processuali, la capacità

di essere parte e la capacità processuale devono essere date al momento in cui

è emanata la decisione (Gehri, Basler

Kommentar, n. 9 ad art. 60 CPC), e quindi anche a fronte di un rimedio di

diritto (Tenchio-Kuzmic, Basler

Kommentar, n. 52 ad art. 66 CPC; Trezzini,

Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, p. 227).

In una fattispecie di carattere internazionale, come nella fattispecie, la

capacità giuridica e la capacità di agire di una società si determina secondo

il diritto dello Stato giusta il quale essa è organizzata (art. 154 cpv. 1 e

155.

lett. c LDIP). Nondimeno la facoltà per una massa fallimentare di una

società estera o per l'amministrazione del fallimento estero di avvalersi di

pretese patrimoniali spettanti a quella società e localizzate in Svizzera si

determina sulla base degli art. 166 segg. LDIP, norme queste che presuppongono

- salvo per la richiesta di riconoscimento del decreto di fallimento estero e

per la domanda di adozione di eventuali provvedimenti conservativi (art. 166

cpv. 1 e 168 LDIP) - il preventivo riconoscimento in Svizzera del decreto di fallimento

estero (cfr. Kuhn/Jakob, Die

ausländische Insolvenzverwaltung in der Schweiz - eine Standortbestimmung, in:

Jusletter 13 agosto 2012, ad IV; Lorandi,

Handlungsspielraum ausländischer Insolvenzmassen in der Schweiz, in: AJP 2008

p. 562 seg.; DTF 137 III 631 consid. 2.3.3 e 2.3.4, 137 III 570 consid. 2, 134 III 366 consid. 9.2.3; CEF 19

aprile 2010 inc. n. 14.2010.11, 19 settembre 2008 inc. n.

14.2008

; II CCA 3 aprile 2013 inc. 12.2012.135, 18 settembre 2012

inc. n. 12.2011.97).

3.

Nel caso concreto né

le parti né il Pretore si sono posti interrogativi sulla capacità processuale

dell’attrice, nonostante questa avesse esplicitamente indicato nella petizione

di essere fallita. Ciò non impedisce tuttavia a questa Camera di esaminare il

presupposto processuale in questa sede. Ora, dagli atti di causa non risulta

che il fallimento dell’attrice, deciso con la sentenza 10 luglio 2008 della

Seconda sezione civile fallimentare del Tribunale di Bergamo (doc. A), sia

stato riconosciuto in Svizzera. Ne deriva quindi che l’attrice non disponeva –

né dispone – della capacità di condurre il processo nei

confronti della convenuta, volto al riconoscimento di pretese creditorie.

L’appello può dunque essere evaso nel senso dei considerandi e la petizione va

dichiarata irricevibile.

4.

Le

spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1

CPC). Nella determinazione delle ripetibili di appello si tiene conto del

valore litigioso di EUR 52'024.- (rilevante anche ai fini di un eventuale ricorso

al Tribunale federale), e dei criteri indicati all’art. 11 del Regolamento

sulle ripetibili (Rtar).

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento per la fissazione delle ripetibili,

decide:

I. L’appello

28.

marzo 2012 di AP 1 è evaso nel senso dei considerandi. Di conseguenza

la decisione 20 febbraio 2012 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, è

così riformata:

1.

La petizione 12 maggio 2009 è irricevibile.

2.

La tassa di giustizia di complessivi fr.

3'500.- e le spese in fr. 200.- sono a carico della parte attrice, che

rifonderà alla controparte fr. 7'000.- per ripetibili.

II. Le

spese processuali di appello in complessivi fr. 2'000.- sono a carico dell’attrice,

la quale rifonderà all’appellante fr. 500.- per ripetibili di appello.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a

carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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