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Decisione

12.2012.63

Appalto - risposta - onere di contestazione

24 settembre 2013Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

petizione 17 aprile 2008 M__________ R__________ Sagl ha chiesto la condanna di

AP 1 al pagamento dell’importo di fr. 72'467,45 oltre interessi, quale residuo

della mercede per i lavori eseguiti in base al contratto di appalto.

La convenuta, con risposta 10 luglio 2008, si è opposta alla petizione, contestando

il credito oggetto di causa.

Con replica e duplica le parti hanno ribadito le rispettive posizioni e

domande.

A seguito del fallimento

dell’attrice nel corso di causa, la procedura è stata dapprima sospesa e poi

riattivata, con AO 1 subentrata quale creditrice cessionaria, ex art. 260 LEF,

delle pretese della Massa fallimentare M__________ R__________ Sagl.

Conclusa l'istruttoria, le parti si sono confermate nelle rispettive domande,

la convenuta con un memoriale conclusivo e l’attrice in occasione del dibattimento

finale.

C. Con sentenza

14 marzo 2012 il Pretore ha integralmente accolto la petizione.

Riassunti gli estremi dell’accordo stipulato tra le parti, il Pretore ha

rilevato come l’attrice abbia emesso fatture intermedie quale richieste di acconto

a seconda dello stato di avanzamento dei lavori eseguiti. Delle dodici fatture

ricevute, per complessivi fr. 384'719,75 (doc. C), la committente convenuta ne

ha onorate buona parte eseguendo versamenti per complessivi fr. 309'643.- (doc.

C), con un saldo rimasto scoperto e contestato, riconducibile in sostanza alle

ultime tre fatture, di fr. 72'467,45.

Ricordato come l’onere della prova in merito all’esistenza e all’entità del

vantato credito incomba all’appaltatore che chiede il pagamento della mercede,

il primo giudice ha dedotto dalle contestazioni della convenuta il rifiuto di

pagare opere mai eseguite o fornite, rispettivamente da lei mai commissionate, ma

non vi ha per contro ravvisato alcuna contestazione in merito alla congruità

dei prezzi o dei costi fatturati.

A giudizio del giudice di prime cure, le richieste di pagamento con relativo

riepilogo dei costi di costruzione, con specifica di manodopera, materiali,

quantitativi e costi unitari, trovano una corrispondenza con i rapporti di

cantiere giornalieri allestiti dal capo muratore, da ritenere fedefacenti e

peraltro mai contestati.

Ne discende che, a fronte di richieste di pagamento del saldo residuo di

fatture riferite a opere ben definite e circoscritte, l’obiezione della

convenuta risulta essere stata formulata in modo del tutto generico, limitandosi

questa ad affermare che tali opere non sarebbero state eseguite ed in ogni caso

neppure sarebbero state commissionate. In tali circostanze, tenuto conto anche

dell’avvenuto pagamento di buona parte delle richieste dell’attrice, formulate con

identica ripetitiva modalità, il Pretore ha ritenuto che la convenuta sia

venuta meno all’obbligo di specificazione della contestazione, non avendo

indicato quali, tra le opere ben circostanziate dall’attrice, non sarebbero

state eseguite o commissionate. Così come formulate le contestazioni della

committente sono quindi state considerate come non avvenute.

Abbondanzialmente il giudizio pretorile ha quindi esaminato le emergenze

istruttorie, in particolare le dichiarazioni del capo muratore alle dipendenze

dell’attrice e del direttore della convenuta che ha curato la direzione dei

lavori. Queste, a mente del primo giudice, permetterebbero comunque di

confutare le generiche contestazioni della convenuta e di concludere che le

opere in questione siano state commissionate e eseguite.

In assenza di specifiche obiezioni della convenuta in merito alla

quantificazione degli importi fatturati il Pretore ha infine ritenuto

ininfluente ai fini del giudizio l’esito della perizia giudiziaria sulla

congruità della fatturazione, accogliendo quindi la domanda dell'attrice.

D. Con appello 30

marzo 2012 la convenuta postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di

respingere la petizione e confermare l’opposizione interposta al precetto

esecutivo, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi.

Con risposta 11 maggio 2012 l'appellata chiede la reiezione integrale del gravame.

Considerandi

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è

entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC).

Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella

data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto

cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura

civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna,

che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo

quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

2.

Non vi è

contestazione sul fatto che le parti sono legate da un contratto di appalto ai

sensi degli art. 363 e seg. CO.

Le divergenze tra le parti riguardano la fondatezza e l'entità della pretesa di

parte attrice, ovvero l'ammontare della mercede residua dovuta per il lavoro

che questa pretende di aver svolto su richiesta della committente.

3.

L’appellante,

riproposti integralmente alcuni stralci della sentenza pretorile, rimprovera al

primo giudice di aver erroneamente applicato gli art. 8 CC e 78 del previgente

codice di procedura cantonale (CPC TI) e di aver in particolare valutato in

modo erroneo le risultanze istruttorie e documentali, misconoscendo il valore e

la portata delle specifiche contestazioni formulate.

L’appellante espone quindi considerazioni in merito all’onere della prova

incombente alla parte attrice, per confutare che, sulla base di quanto è agli

atti del procedimento, si possa ritenere dimostrato il benfondato della pretesa

creditoria. Sottolineata la genericità e l’astrazione delle domande di

petizione, l’appellante rileva la mancanza negli atti di causa del contratto

stipulato tra le parti e come non sia quindi stata specificata la portata, la

natura e la quantità delle opere subappaltate, così come il valore del

contratto e i criteri di remunerazione. I documenti prodotti emanerebbero tutti

dalla parte attrice e non sarebbero supportati da sottoscrizione o conferma

della convenuta, ciò che vale in particolare per i rapporti giornalieri (doc. U,

V e Z) non sottoscritti dalla committenza o dalla direzione dei lavori.

L’impossibilità di verificare quali opere siano state effettivamente eseguite

risulterebbe chiaramente dalle risposte del perito giudiziario, che avrebbe appunto

rilevato l’incompletezza dei dati disponibili.

L’appellante si esprime quindi in merito alle contestazioni da essa sollevate

già dinanzi al giudice di prime cure in relazione ai disposti del previgente

art. 78 CPC TI. Proposte ampie citazioni di giurisprudenza, l’appellante ritiene

anzitutto che, viste le circostanze concrete, a fronte di pretese attoree per

nulla circostanziate, anche una contestazione generica sarebbe comunque

bastata. Tuttavia, contrariamente a quanto concluso dal Pretore, l’appellante

ritiene pure di aver formulato contestazioni “precise e mirate, tese a

negare l’esecuzione dei lavori per i quali parte attrice pretendeva di essere

remunerata” (appello pag. 8 n. 10.1 in fine), sia con l’allegato di risposta, sia con la duplica (con specifico riferimento all’irrilevanza probatoria

della documentazione prodotta dall’attrice con la replica). Pure dalle

obiezioni che la convenuta ha formulato ai quesiti peritali proposti

dall’attrice sarebbe inoltre emersa la contestazione in merito all’esecuzione

dei lavori.

4.

Il tema

dell’allegazione dei fatti si situa al “crocevia” fra il diritto materiale

(federale) e il diritto procedurale (cantonale). Il diritto della parte gravata

dell’onere probatorio di dimostrare l’esattezza delle proprie affermazioni si

fonda sull’art. 8 CC e presuppone che i fatti da provare, rilevanti ai fini del

giudizio, siano stati allegati e sostanziati in maniera sufficiente.

Trattandosi - come nel caso in esame - di pretese fondate sul diritto federale,

la questione a sapere se i fatti siano stati allegati e sostanziati in maniera

sufficiente attiene al diritto federale, mentre quella relativa alla modalità e

ai termini in cui tale allegazione deve avvenire è regolata dal diritto

cantonale. Le esigenze poste alla motivazione della contestazione soggiacciono

anch’esse al diritto processuale cantonale, entro i limiti posti dall’art. 8

CC, senza cioè che in tal modo sia possibile sovvertire le conseguenze

dell’onere probatorio dedotte da questa norma (TF 10 luglio 2003 4P.50/2003

consid. 2.1 con rif. in: RtiD II-2004 pag. 513). Chi contesta una pretesa deve

pertanto motivare soltanto in modo tale da permettere all’altra parte di capire

quali fatti sono contestati e di fornire quindi le prove delle quali porta

l’onere. A dipendenza delle circostanze specifiche possono di conseguenza

bastare anche contestazioni globali, ritenuto che esigenze più severe, analoghe

a quelle che deve rispettare la parte cui incombe l’onere di provare,

potrebbero al più giustificarsi in una situazione di bisogno, di “Beweisnot”

(TF 10 agosto 2010 4A_629/2009 consid. 4.1 con rif. in: SJ 133/2011 I pag. 12).

Sempre in tema di onere di contestazione, si osserva che il codice di procedura

civile ticinese esige che il convenuto dia riscontro ai fatti della petizione

(art. 170 cpv. 1 lett. d CPC/TI). Ciò implica un certo onere di allegazione dei

fatti a suo carico: egli è così tenuto a contestare le argomentazioni

dell’attore con indicazioni concrete e, se del caso, fornendo la propria

descrizione dei fatti (art. 170 cpv. 1 lett. e CPC/TI), ritenuto che, per la

prassi cantonale, una contestazione generica è insufficiente, mentre i fatti

non chiaramente contestati si presumono ammessi (art. 170 cpv. 2 CPC/TI; sulla

questione, cfr. TF 10 luglio 2003 4P.50/2003 consid. 2.2 in: RtiD II-2004 pag.

513).

Esigenze sostanzialmente analoghe sono poste dal nuovo codice di rito (art. 222

cpv. 2 CPC) secondo il quale il convenuto deve specificare quali fatti, così

come esposti dall’attore, riconosce o contesta. Una contestazione globale o

generica non è di principio sufficiente e chi contesta una pretesa deve

spiegare le proprie obiezioni in modo da permettere all’attore di capire quali

fatti sono contestati e di fornire le prove delle quali porta l’onere (Trezzini in: Cocchi / Trezzini / Bernasconi, Commentario al Codice di

diritto processuale civile svizzero, pag. 993 ad art. 222; Chaix, L’apport des faits au procès, in:

Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, pag.

128). È di principio sufficiente una contestazione chiara su un fatto preciso (Tappy in: CPC – Code de procédure civile

commenté, n. 20 ad art. 222).

5.

Nel caso

concreto, con la petizione l'attrice ha limitato l'esposizione dei fatti alla

base della sua pretesa a pochi elementi, ovvero sostanzialmente all'asserita

esecuzione di una serie di lavori da capomastro in subappalto relativi al

cantiere in oggetto, "e meglio tutte le prestazioni dettagliatamente e

compiutamente enunciate nella distinta di cui al doc. C, (dalla quale va

dedotta la fattura del 7 dicembre 2007, che è stata saldata doc. D) per le

quali ha regolarmente e periodicamente emesso le proprie richieste di acconto

come risulta dai doc. E, F, G, H" (petizione pag. 2 n. 2). Per il

resto, con l'allegato di petizione l'attrice si è limitata a descrivere i

tentativi intrapresi, senza esito, per ottenere il pagamento del saldo

scoperto. Non si è per contro pronunciata in merito ai dettagli degli accordi

presi e alle tariffe pattuite, e non ha in particolare prodotto un eventuale

contratto scritto di subappalto a cui neppure ha fatto accenno.

Con la risposta la convenuta ha peraltro confermato l'esistenza del contratto

di subappalto e, implicitamente, la conseguente esecuzione di opere da

impresario, precisando di aver "corrisposto all'attrice la bellezza di

fr. 309'643.-" (risposta pag. 2). Con la replica l'attrice ha rilevato

la mancata contestazione dei fatti esposti in petizione e sottolineato come

l'ingente somma già versatele dimostrerebbe come la convenuta abbia sempre

accettato la tariffa oraria esposta e le ore fatturate nelle varie fatture

emesse.

6.

Il

Pretore ha ritenuto sufficientemente chiara la domanda dell'attrice e l'ha quindi

esaminata. A ragione. Infatti, per quanto succinte e poco dettagliate, le indicazioni

dell'attrice risultavano sufficienti, avendo addotto la circostanza dell'intervenuto

accordo per l'esecuzione in subappalto di una parte dei lavori commissionati

alla convenuta dai coniugi M__________ e A__________ D__________ e la fatturazione

(o meglio la richiesta di acconti) con una certa regolarità in funzione

dell'avanzamento dei lavori. L'istruttoria ha peraltro permesso di trovare

riscontri probatori a questo proposito e il primo giudice vi ha ravvisato

elementi sufficienti per dedurre che un contratto è stato effettivamente concluso

e che i lavori fatturati sono stati conseguentemente eseguiti nell'ambito di

tale accordo senza che siano state sollevate specifiche obiezioni.

Le censure dell'appellante a questo proposito non permettono di sovvertire tale

conclusione pretorile, che merita pertanto conferma.

7.

Le contestazioni

dell'appellante sulla pretesa incompletezza dei documenti prodotti dall'attrice

potrebbero invero essere rilevanti a supporto della tesi che, una volta

riconosciuta dal giudice l’avvenuta esecuzione dei lavori in questione, non risulterebbe

comunque possibile verificare la congruità della pretesa, per assenza di

riscontri in merito ai parametri pattuiti per la remunerazione e in mancanza di

altre informazioni rilevanti per il perito giudiziario chiamato ad esprimersi

su questo specifico aspetto. Sennonché, il Pretore ha ritenuto che tale

questione neppure si ponesse, o meglio, l’ha comunque affrontata solo a titolo

abbondanziale, poiché l’ostacolo principale per l’appellante, rimasto

insuperato, è costituito dalla sua mancata contestazione puntuale delle

allegazioni di parte attrice.

Ancora in sede di appello la convenuta insiste con la tesi tendente a negare

che i lavori fatturati siano stati eseguiti e con l'affermazione di mai neppure

averli commissionati. Tale negazione categorica omette però di soffermarsi a distinguere

e indicare quali, tra tutti i lavori fatturati dall'attrice, non sarebbero

stati fatti o rispettivamente mai sarebbero stati ordinati. Non una parola è inoltre

dedicata alla circostanza che ha visto la committenza pagare, senza

contestazione alcuna, le prime nove delle dodici fatture nel complesso inviatele

in relazione con i lavori in esecuzione. Alla luce dei riscontri probatori

rilevati dal Pretore, non può essere contestato con successo che l’attrice sia

stata presente e operativa sul cantiere nel periodo da luglio a ottobre 2006

(quello oggetto delle fatture doc. F, G e H), e che anche in quel periodo, come

in precedenza, abbia continuato a ricevere indicazioni dal rappresentante della

committenza, ovvero dal signor F__________ M__________, direttore della

convenuta (doc. B) e persona di riferimento sul cantiere poiché incaricato della

direzione dei lavori (audizioni testimoniali 25 gennaio 2011 del teste F__________

G__________ e 21 marzo 2011 del teste P__________ S__________), e che nessuna

obiezione o contestazione sia sorta durante tale fase di esecuzione in merito

al fatto che i lavori eseguiti non facessero parte di quelli commissionati

tramite il contratto di subappalto.

Alla luce di tali circostanze non vi è nulla che permetta di comprendere, e

neppure l’appellante tenta di spiegarlo confrontandosi con la conclusione del

Pretore, per quali motivi l’attrice avrebbe lavorato per circa otto mesi

(ovvero quelli fatturati con le prime nove richieste di acconto secondo lo

stato di prosecuzione dei lavori) eseguendo lavori che sono stati

sostanzialmente riconosciuti e pagati siccome conformi all’accordo preso

(tariffe e costi compresi), per poi inspiegabilmente operare (a partire da fine

luglio e fino a novembre 2006), fornendo di sua volontà, una lunga serie di

lavori mai richiesti, rispettivamente iniziando ad indicare nei bollettini, e a

fatturare di conseguenza (doc. F, G e H), lavori mai eseguiti. E tutto ciò,

sempre secondo la tesi della convenuta, su un cantiere diretto da un rappresentante

della committenza.

Le obiezioni formulate in appello, peraltro in parte irricevibili poiché nuove,

in particolare in merito all’assenza di un capitolato e di un contratto scritto,

avrebbero semmai potuto essere di rilievo per il giudizio a condizione che la

convenuta avesse sollevato una specifica contestazione in merito alla congruità

di una parte delle prestazioni fatturate, o avesse proposto altre obiezioni per

eventuali difetti e inadempienze, o ancora avesse formulato censure relative al

minor valore dell’opera eseguita. Ma di tutto ciò non vi è traccia nelle sue

allegazioni.

Non possono quindi essere di aiuto le tesi proposte in appello dalla convenuta a

fronte della scelta da questa adottata nelle comparse processuali ovvero, come

in precedenza accennato, di limitarsi ad una contestazione tanto radicale da

negare ogni e qualsiasi pretesa, con implicita negazione della circostanza di

aver avuto una ditta attiva per circa tre mesi e mezzo (doc. F, G e h) su un

proprio cantiere intenta ad eseguire (come peraltro fatto per parecchi mesi in

precedenza) i lavori commissionategli. Il Pretore ha giustamente ritenuto una

tale tesi, di pregiudiziale, quanto generica contestazione, in contrasto con

una serie di elementi emersi dall’istruttoria o con circostanze neppure

contestate. Lo sono in particolare le spiegazioni fornite dai testi, in merito ai

documenti allestiti dalla segretaria della convenuta (teste P__________ C__________,

audizione 25 gennaio 2011 pag. 4) o ai rapporti giornalieri allestiti dal capo

muratore (teste P__________ S__________, audizione 21 marzo 2011).

8.

Ne

consegue che non può neppure essere rimproverato al giudice di prime cure di

aver ritenuto le contestazioni della convenuta talmente generiche da ritenerle

“come non avvenute” (sentenza pag. 4 n. 10.3 in fine), poiché non hanno affrontato quegli aspetti ai quali oggi si riferiscono le obiezioni,

sull’impossibilità di determinare con precisione la giusta mercede per quella

parte dei lavori eseguiti. Obiezioni, come detto, pertinenti semmai in presenza

di un differente approccio alla pretesa dell’attrice, ma superate a fronte di

una radicale negazione dell’esistenza stessa di qualsivoglia credito, per

lavori di cui è stata negata l’esecuzione e che comunque sono stati ritenuti

estranei a quanto commissionato nell’ambito del contratto di subappalto.

Sebbene confrontata con l'allegazione di parte attrice, la convenuta, tenuta ad

adempiere agli oneri di specificazione e contestazione, ha ritenuto di poter

limitare la sua comparsa di risposta ad una sola e lapidaria frase, riportata

in modo pressoché integrale al punto 10 della sentenza impugnata. Medesimo

atteggiamento improntato alla negazione totale e categorica è stato mantenuto

nelle poche righe di duplica, con le quali la convenuta ha addirittura

contestato che i bollettini di lavoro prodotti (doc. U, V e Z) fossero

riferibili alle opere commissionate nell’ambito del rapporto contrattuale in

questione.

In altre parole la convenuta ha creduto di potersi limitare a tale rifiuto

categorico aprioristico, rinunciando ad ogni considerazione ulteriore,

foss’anche proponendola solo in subordine.

Nessuno sforzo è stato profuso dalla convenuta per illustrare i motivi di una

contestazione relativa a specifiche pretese, siccome queste sono state trattate

come del tutto estranee al rapporto contrattuale. Così facendo essa ha assunto

il rischio di vedersi precludere l’esame di possibili censure, rimaste

inesplorate poiché non prese in considerazione neppure a titolo subordinato,

rendendo peraltro superfluo l'accertamento tramite istruttoria di tutti gli

elementi che permettano di esaminare puntualmente la quantificazione delle

pretese esposte nelle fatture contestate. Anche le censure mosse al Pretore in

merito ai pretesi mancati accertamenti istruttori non meritano pertanto di

essere accolte.

9.

In

definitiva, la sentenza del Pretore regge alle critiche mosse dall’appellante,

per cui l'appello, nella misura in cui è ricevibile, è infondato e deve essere

respinto.

Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza tenuto conto di un

valore litigioso di fr. 72'467,45, importo determinante anche ai fini di un

eventuale ricorso al Tribunale Federale.

Per i quali motivi

Richiamata la LTG

decide: 1. L'appello 20 marzo 2012

di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2.

Gli oneri processuali di

appello, di fr. 2'000.-, già anticipati dall’appellante, sono posti a suo

carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'500.- a titolo di

ripetibili d'appello.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio nord

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere

pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi

(art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74.

cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art.119 LTF).