12.2012.67
Impugnabilità provvedimenti supercautelari
8 maggio 2012Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2012.67
Data decisione, Autorità:
08.05.2012, IICCA
Titolo:
Impugnabilità provvedimenti supercautelari
PROVVEDIMENTI CAUTELARI
art. 265 CPC
Incarto n.
12.2012.67
Lugano
8 maggio 2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Verda Chiocchetti
sedente per statuire nella causa inc. n. CA.2012.95
(provvedimenti cautelari, procedura sommaria) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, promossa con istanza 6 marzo 2012 da
CO 1
rappr. dall’ RA
1
contro
RE 1
RE 2
chiedente,
già in via supercautelare, ai sensi dell’art. 731b CO la nomina di un
amministratore pro tempore della Società anonima nella persona di S__________,
già designato amministratore giudiziario in una precedente procedura
giudiziaria;
domanda
che il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha accolto con decisione in via supercautelare 7 marzo 2012, precisando che la decisione era
immediatamente esecutiva e convocando le parti per il contraddittorio all’udienza
del 20 aprile 2012;
mentre
l’avv. RE 2, amministratrice unica iscritta a registro di commercio di RE 1, ha chiesto il 30 marzo 2012 al Pretore di ripristinare in via supercautelare la situazione
antecedente la decisione 7 marzo 2012;
domanda
che il Pretore ha respinto con decisione 4 aprile 2012, con la quale ha
annullato l’udienza già prevista e ha assegnato a CO 1 un termine per
presentare la replica e a S__________ un termine per presentare osservazioni
alle istanze;
appellante
l’avv. RE 2, che con atto denominato reclamo del 16 aprile 2012 chiede in via
cautelare urgente di far ordine al Pretore di revocare la decisione
supercautelare 7 marzo 2012 e nel merito postula l’accoglimento del reclamo e
l’accertamento della nullità delle decisioni 7 marzo 2012 e 4 aprile 2012,
rispettivamente il loro annullamento, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che tra
l’avv. CO 1, a suo dire azionista di RE 1, e l’avv. RE 2, amministratrice della
società anonima, sono in corso da tempo contenziosi relativi alla revoca
dell’amministratrice (incarti 12.2011.114 e 12.2011.186 della Seconda camera
civile, già terminati) e alla consegna dei certificati azionari (incarto 11.2011.51
della Prima camera civile);
che con
istanza di provvedimenti cautelari e supercautelari del 6 marzo 2012 l’avv. CO 1 ha chiesto al Pretore di nominare, già in via supercautelare, ai sensi dell’art. 731b
CO un amministratore pro tempore di RE 1 nella persona di S__________,
già designato amministratore giudiziario in una precedente procedura
giudiziaria;
che con
decisione in via supercautelare del 7 marzo 2012 il Pretore ha accolto
l’istanza, precisando che il “decreto è immediatamente esecutivo e va eseguito
immediatamente” e citando le parti all’udienza;
che il
Pretore ha poi respinto il 4 aprile 2012 una domanda di provvedimenti
supercautelari presentata dall’avv. RE 2 il 30 marzo 2012, ha annullato l’udienza già prevista e l’ha sostituita con l’assegnazione di un termine
all’istante per la presentazione di replica, e all’amministratore da lui
designato per la presentazione di eventuali osservazioni alle due contrapposte
istanze, motivando tale decisione con la corposità dell’allegato 30 marzo 2012
e con la complessità della vertenza;
che con reclamo
16 aprile 2012, conformemente ai rimedi giuridici indicati dal Pretore in calce
alla decisione 4 aprile 2012, l’avv. RE 2, agendo per sé e per RE 1, chiede in
via cautelare urgente di ordinare al Pretore di revocare il proprio decreto
supercautelare del 7 marzo 2012 e nel merito di accertare la nullità delle
decisioni 7 marzo 2012 e 4 aprile 2012, rispettivamente di annullarle, con
protesta di spese e ripetibili;
che il
rimedio di diritto, corredato da numerosa documentazione, non è stato
notificato alla controparte;
in diritto: che, preliminarmente, ci si può chiedere se l’avv. RE 2 sia ancora legittimata
ad agire per conto della società RE 1, dopo l’emanazione della citata decisione
7 marzo 2012;
che la
questione può tuttavia rimanere indecisa, il rimedio di diritto, come si vedrà
in seguito, essendo manifestamente irricevibile;
che le
“decisioni inappellabili di prima istanza in materia di provvedimenti
cautelari” sono impugnabili mediante appello nel caso in cui il valore superi
fr. 10'000.-;
che
questa Camera ha già avuto occasione di determinare in fr. 100'000.- il valore
della vertenza societaria oggetto di esame, così che l’atto denominato
“reclamo” va trattato e deciso alla stregua di un appello;
che l'art.
265 cpv. 1 CPC permette al giudice, in caso di urgenza e se il ritardo nel
procedere rischia di rendere vano l'intervento, di ordinare il provvedimento
cautelare immediatamente e senza sentire la controparte;
che dopo
aver emanato il decreto “supercautelare” (o ”superprovvisionale”), il giudice
convoca le parti a un'udienza “che deve aver luogo quanto prima” oppure assegna
alla controparte un termine per presentare osservazioni scritte (art. 265 cpv.
Considerandi
2.
prima frase CPC);
che
sentita la controparte, egli pronuncia poi senza indugio sull'istanza (art. 265
cpv. 2 seconda frase CPC), confermando, riformando o annullando il decreto
“supercautelare” (o ”superprovvisionale”);
che nella
fattispecie l’avv. RE 2 impugna sia la decisione 7 marzo 2012, con la quale il
Pretore ha accolto l’istanza 6 marzo 2012 sia quella 4 aprile 2012 con la quale
ha respinto la sua domanda di provvedimenti supercautelari del 30 marzo 2012;
che in
entrambi i casi il Pretore si è manifestamente pronunciato su due istanze volte
all’ottenimento di provvedimenti cautelari d’urgenza ovvero supercautelari,
emanando decisioni supercautelari e disponendo il seguito della procedura come
previsto dall’art. 265 cpv. 2 CPC, ovvero convocando dapprima le parti a
un’udienza e poi, preso atto della complessità della vertenza e della mole
dell’istanza 30 marzo 2012, assegnando alle parti un adeguato termine per
prendere posizione in forma scritta;
che in
una recente sentenza del 4 ottobre 2011, pubblicata in DTF 137 III 417, il Tribunale federale, dopo avere ricordato che per il Codice di
diritto processuale civile svizzero i provvedimenti “supercautelari” ordinati
non sottostanno a impugnazione come tali (Messaggio concernente il Codice di
diritto processuale civile svizzero, FF 2006 pag. 6729 in alto; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2a
ed., n. 1873 pag. 342; Baker&McKenzie,
Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 9 ad art. 265; Sprecher, Basler Kommentar ZPO, n. 32 ad art. 265), ha
ritenuto, sulla scorta di diverse opinioni dottrinali, che ciò valesse anche in
caso di reiezione della richiesta di provvedimento superprovvisionale (consid.
1.
; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_638/2011 del 21 ottobre 2011 consid. 1 e 2);
che quindi, sia la
decisione 7 marzo 2012 sia quella 4 aprile 2012 non sono impugnabili, di modo che il rimedio di diritto qui proposto sfugge a qualsiasi esame
e non è necessario esaminarlo nel merito;
che il
diritto di essere sentito invocato dall’appellante viene garantito dalla
possibilità di partecipare a un’udienza oppure di prendere posizione in forma
scritta, come previsto dall’art. 265 cpv. 2 CPC;
che le
spese giudiziarie seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC),
e nella loro commisurazione si tiene conto del fatto che la decisione odierna
si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG),
mentre non si attribuiscono ripetibili alla controparte, alla quale l’appello
non è stato notificato;
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 312 CPC e sulle spese anche la
tariffa giudiziaria
decide:
1. L’appello
16 aprile 2012 è irricevibile.
2. Le
spese giudiziarie di complessivi fr. 500.– sono poste a carico dell’avv. RE 2.
Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF). In materia provvisionale è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14
(art. 72 LTF), entro 30 giorni dalla notificazione, con la limitazione
dell’art. 98 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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