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Decisione

12.2012.67

Impugnabilità provvedimenti supercautelari

8 maggio 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

12.2012.67

Data decisione, Autorità:

08.05.2012, IICCA

Titolo:

Impugnabilità provvedimenti supercautelari

PROVVEDIMENTI CAUTELARI

art. 265 CPC

Incarto n.

12.2012.67

Lugano

8 maggio 2012/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

vicecancelliera:

Verda Chiocchetti

sedente per statuire nella causa inc. n. CA.2012.95

(provvedimenti cautelari, procedura sommaria) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1, promossa con istanza 6 marzo 2012 da

CO 1

rappr. dall’ RA

1

contro

RE 1

RE 2

chiedente,

già in via supercautelare, ai sensi dell’art. 731b CO la nomina di un

amministratore pro tempore della Società anonima nella persona di S__________,

già designato amministratore giudiziario in una precedente procedura

giudiziaria;

domanda

che il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha accolto con decisione in via supercautelare 7 marzo 2012, precisando che la decisione era

immediatamente esecutiva e convocando le parti per il contraddittorio all’udienza

del 20 aprile 2012;

mentre

l’avv. RE 2, amministratrice unica iscritta a registro di commercio di RE 1, ha chiesto il 30 marzo 2012 al Pretore di ripristinare in via supercautelare la situazione

antecedente la decisione 7 marzo 2012;

domanda

che il Pretore ha respinto con decisione 4 aprile 2012, con la quale ha

annullato l’udienza già prevista e ha assegnato a CO 1 un termine per

presentare la replica e a S__________ un termine per presentare osservazioni

alle istanze;

appellante

l’avv. RE 2, che con atto denominato reclamo del 16 aprile 2012 chiede in via

cautelare urgente di far ordine al Pretore di revocare la decisione

supercautelare 7 marzo 2012 e nel merito postula l’accoglimento del reclamo e

l’accertamento della nullità delle decisioni 7 marzo 2012 e 4 aprile 2012,

rispettivamente il loro annullamento, con protesta di spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che tra

l’avv. CO 1, a suo dire azionista di RE 1, e l’avv. RE 2, amministratrice della

società anonima, sono in corso da tempo contenziosi relativi alla revoca

dell’amministratrice (incarti 12.2011.114 e 12.2011.186 della Seconda camera

civile, già terminati) e alla consegna dei certificati azionari (incarto 11.2011.51

della Prima camera civile);

che con

istanza di provvedimenti cautelari e supercautelari del 6 marzo 2012 l’avv. CO 1 ha chiesto al Pretore di nominare, già in via supercautelare, ai sensi dell’art. 731b

CO un amministratore pro tempore di RE 1 nella persona di S__________,

già designato amministratore giudiziario in una precedente procedura

giudiziaria;

che con

decisione in via supercautelare del 7 marzo 2012 il Pretore ha accolto

l’istanza, precisando che il “decreto è immediatamente esecutivo e va eseguito

immediatamente” e citando le parti all’udienza;

che il

Pretore ha poi respinto il 4 aprile 2012 una domanda di provvedimenti

supercautelari presentata dall’avv. RE 2 il 30 marzo 2012, ha annullato l’udienza già prevista e l’ha sostituita con l’assegnazione di un termine

all’istante per la presentazione di replica, e all’amministratore da lui

designato per la presentazione di eventuali osservazioni alle due contrapposte

istanze, motivando tale decisione con la corposità dell’allegato 30 marzo 2012

e con la complessità della vertenza;

che con reclamo

16 aprile 2012, conformemente ai rimedi giuridici indicati dal Pretore in calce

alla decisione 4 aprile 2012, l’avv. RE 2, agendo per sé e per RE 1, chiede in

via cautelare urgente di ordinare al Pretore di revocare il proprio decreto

supercautelare del 7 marzo 2012 e nel merito di accertare la nullità delle

decisioni 7 marzo 2012 e 4 aprile 2012, rispettivamente di annullarle, con

protesta di spese e ripetibili;

che il

rimedio di diritto, corredato da numerosa documentazione, non è stato

notificato alla controparte;

in diritto: che, preliminarmente, ci si può chiedere se l’avv. RE 2 sia ancora legittimata

ad agire per conto della società RE 1, dopo l’emanazione della citata decisione

7 marzo 2012;

che la

questione può tuttavia rimanere indecisa, il rimedio di diritto, come si vedrà

in seguito, essendo manifestamente irricevibile;

che le

“decisioni inappellabili di prima istanza in materia di provvedimenti

cautelari” sono impugnabili mediante appello nel caso in cui il valore superi

fr. 10'000.-;

che

questa Camera ha già avuto occasione di determinare in fr. 100'000.- il valore

della vertenza societaria oggetto di esame, così che l’atto denominato

“reclamo” va trattato e deciso alla stregua di un appello;

che l'art.

265 cpv. 1 CPC permette al giudice, in caso di urgenza e se il ritardo nel

procedere rischia di rendere vano l'intervento, di ordinare il provvedimento

cautelare immediatamente e senza sentire la controparte;

che dopo

aver emanato il decreto “supercautelare” (o ”superprovvisionale”), il giudice

convoca le parti a un'udienza “che deve aver luogo quanto prima” oppure assegna

alla controparte un termine per presentare osservazioni scritte (art. 265 cpv.

Considerandi

2.

prima frase CPC);

che

sentita la controparte, egli pronuncia poi senza indugio sull'istanza (art. 265

cpv. 2 seconda frase CPC), confermando, riformando o annullando il decreto

“supercautelare” (o ”superprovvisionale”);

che nella

fattispecie l’avv. RE 2 impugna sia la decisione 7 marzo 2012, con la quale il

Pretore ha accolto l’istanza 6 marzo 2012 sia quella 4 aprile 2012 con la quale

ha respinto la sua domanda di provvedimenti supercautelari del 30 marzo 2012;

che in

entrambi i casi il Pretore si è manifestamente pronunciato su due istanze volte

all’ottenimento di provvedimenti cautelari d’urgenza ovvero supercautelari,

emanando decisioni supercautelari e disponendo il seguito della procedura come

previsto dall’art. 265 cpv. 2 CPC, ovvero convocando dapprima le parti a

un’udienza e poi, preso atto della complessità della vertenza e della mole

dell’istanza 30 marzo 2012, assegnando alle parti un adeguato termine per

prendere posizione in forma scritta;

che in

una recente sentenza del 4 ottobre 2011, pubblicata in DTF 137 III 417, il Tribunale federale, dopo avere ricordato che per il Codice di

diritto processuale civile svizzero i provvedimenti “supercautelari” ordinati

non sottostanno a impugnazione come tali (Messaggio concernente il Codice di

diritto processuale civile svizzero, FF 2006 pag. 6729 in alto; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2a

ed., n. 1873 pag. 342; Baker&McKenzie,

Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 9 ad art. 265; Sprecher, Basler Kommentar ZPO, n. 32 ad art. 265), ha

ritenuto, sulla scorta di diverse opinioni dottrinali, che ciò valesse anche in

caso di reiezione della richiesta di provvedimento superprovvisionale (consid.

1.

; v. anche sentenza del Tribunale federale 5A_638/2011 del 21 ottobre 2011 consid. 1 e 2);

che quindi, sia la

decisione 7 marzo 2012 sia quella 4 aprile 2012 non sono impugnabili, di modo che il rimedio di diritto qui proposto sfugge a qualsiasi esame

e non è necessario esaminarlo nel merito;

che il

diritto di essere sentito invocato dall’appellante viene garantito dalla

possibilità di partecipare a un’udienza oppure di prendere posizione in forma

scritta, come previsto dall’art. 265 cpv. 2 CPC;

che le

spese giudiziarie seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC),

e nella loro commisurazione si tiene conto del fatto che la decisione odierna

si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG),

mentre non si attribuiscono ripetibili alla controparte, alla quale l’appello

non è stato notificato;

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 312 CPC e sulle spese anche la

tariffa giudiziaria

decide:

1. L’appello

16 aprile 2012 è irricevibile.

2. Le

spese giudiziarie di complessivi fr. 500.– sono poste a carico dell’avv. RE 2.

Non si attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF). In materia provvisionale è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14

(art. 72 LTF), entro 30 giorni dalla notificazione, con la limitazione

dell’art. 98 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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