Lexipedia

Decisione

12.2012.7

Procedura sommaria, tutela dei casi manifesti, espulsione del conduttore in mora, appello irricevibile per mancanza di motivazione

10 febbraio 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti, che con atto congiunto 18 gennaio 2012 chiedono di poter

posticipare la decisione;

ritenuto

in

fatto e in diritto:

che AO 1,

rappresentata da RA 1 ha concesso in locazione ai coniugi AP 1 dal 1° giugno

2011 un appartamento di 5 locali al quinto piano, via __________, per un canone

di locazione mensile di fr. 1'651.- oltre fr. 200.- mensili a titolo di acconto

spese accessorie e fr. 85.- mensili a titolo di acconto spese di riscaldamento

(doc. A);

che il 12

luglio 2011 l’amministrazione dell’immobile ha diffidato entrambi i coniugi,

con lettera separata, a versare entro 30 giorni gli arretrati del canone di

locazione e delle spese di giugno e luglio 2011, per un totale scoperto di fr.

3'902.-, con la comminatoria della disdetta del contratto in caso di mancato

pagamento nel termine (doc. B);

che analoga

diffida di pagamento è stata inviata, sempre a ognuno dei coniugi con plico

separato, il 13 settembre 2011, per le pigioni arretrate di giugno, luglio e

agosto 2011, per un totale di fr. 7’774.- (doc. B);

che il 28

settembre 2011 l’amministrazione ha inviato a ognuno dei coniugi la disdetta

del contratto di locazione mediante il modulo ufficiale, per la scadenza del 30

novembre 2011, non avendo ricevuto alcun versamento dopo la diffida del 12

luglio 2011 (doc. C);

che i

coniugi non hanno riconsegnato i locali alla scadenza del contratto, né hanno

contestato la disdetta, motivo per cui l’amministrazione, agendo in nome della

proprietaria, ha convenuto ognuno di loro con istanza 1° dicembre 2011 davanti

alla Pretura del Distretto di Lugano per ottenerne l’immediata espulsione dai

locali ancora occupati;

che

all’udienza dell’11 gennaio 2012 la rappresentante della proprietaria ha

confermato la domanda di espulsione con esecuzione effettiva per entrambi i

coniugi, e AP 1 ha riconosciuto di non aver pagato le pigioni per difficoltà

finanziarie, mentre la moglie non è comparsa benché regolarmente citata;

che gli

incarti SO.2011.5235 e SO.2011.5233 sono stati congiunti per un’unica

discussione e un’unica decisione;

che con

Considerandi

decisione 11 gennaio 2012, emanata in procedura sommaria a tutela dei casi

manifesti, il Pretore ha accertato l’esistenza di una disdetta straordinaria

per mora del conduttore ai sensi dell’art. 257d CO, e ha accolto la domanda di

sfratto, disponendone l’esecuzione effettiva e ponendo a carico dei coniugi

convenuti la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.-, con

l’obbligo di rifondere alla parte istante fr. 100.- a titolo di indennità;

che con appello

18.

gennaio 2012 AP 1 ed AP 2 adducono di non avere nessuna sistemazione per la

famiglia e chiedono la possibilità di posticipare la decisione, “onde poter

trovare una sistemazione con l’aiuto del Comune”, avendo chiesto prestazioni

assistenziali;

che

l’atto non è stato notificato alla controparte;

che

contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti

e il cui valore è di fr. 59’436.- come accertato dal Pretore, è dato il rimedio

dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC);

che

l’appello deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre,

anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del

Pretore (Bohnet, Le droit du bail

en procédure civile suisse, 16e Séminaire sur le droit du bail,

2010, Neuchâtel, n. 207 pag. 56);

che nella

fattispecie i coniugi non muovono critiche alla decisione del Pretore né per

quel che concerne l’accertamento dei fatti esposti né per quel che concerne l’applicazione

del diritto e si limitano a ribadire le loro difficoltà finanziarie e le

precarie condizioni di salute del marito, come anche l’assenza di una

sistemazione alternativa nell’attesa di una risposta alla loro domanda di

prestazioni assistenziali;

che in

tali circostanze l’appello deve essere dichiarato improponibile per carenza di

motivazione e può essere evaso senza che sia necessario notificarlo alla

controparte, con la procedura prevista dall’art. 312 cpv. 1 CPC;

che a

ogni modo, quand’anche si potesse entrare nel merito dell’appello,

l’opposizione allo sfratto si rivelerebbe infondata, poiché gli appellanti

hanno ammesso la mora nel pagamento delle pigioni e dagli incarti risulta la

fondatezza della disdetta straordinaria ai sensi dell’art. 257d CO, sicché a

ragione il Pretore ha riconosciuto l’esistenza di un caso manifesto ai sensi

dell’art. 257 CPC e ha disposto l’esecuzione diretta;

che una

decisione di espulsione non può essere ritardata, un’eventuale proroga dei

termini potendo nondimeno essere accordata dall’istante;

che gli

oneri processuali dell’appello vanno a carico degli appellanti, soccombenti,

mentre non si giustifica attribuire ripetibili alla parte istante, alla quale

l’appello non è nemmeno stato notificato;

che nella

determinazione della tassa di giustizia si è tenuto conto delle circostanze

economiche precarie in cui affermano di trovarsi gli appellanti.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata la LTG,

decide:

1. L’appello

18 gennaio 2012 di AP 1 ed AP 2 è improponibile e la decisione 11 gennaio 2012

nelle cause SO.2011.5233 e SO.2011.5235 è confermata.

2. Le

spese processuali in complessivi fr. 100.-, già anticipate dagli appellanti,

rimangono a loro carico, con vincolo di solidarietà. Non si attribuiscono

ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a

carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2

LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al

procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che

concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente

dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei

litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e

incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o

domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni

pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono

causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso

comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una

procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster