12.2012.7
Procedura sommaria, tutela dei casi manifesti, espulsione del conduttore in mora, appello irricevibile per mancanza di motivazione
10 febbraio 2012Italiano7 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2012.7
Data decisione, Autorità:
10.02.2012, IICCA
Ricorso:
TF,4D_26/2012, 3.4.2012
Titolo:
Procedura sommaria, tutela dei casi manifesti, espulsione del conduttore in mora, appello irricevibile per mancanza di motivazione
APPELLO E APPELLO INCIDENTALE
art. 311 CPC-TI
art. 312 CPC-TI
Incarto n.
12.2012.7
Lugano
10 febbraio
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nelle cause inc. n. SO.2011.5233
e SO.2011.5235 (tutela dei casi manifesti, espulsione del conduttore in mora) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 4 promosse con istanze 1° dicembre 2011 da
AO 1
rappr. da RA 1
contro
AP 1
AP 2
chiedente
lo sfratto immediato dei convenuti dall’appartamento di 5 locali al quinto
piano, via __________, __________, con protesta di spese e ripetibili, domanda che
il Pretore ha accolto con decisione 11 gennaio 2012;
appellanti
Fatti
i convenuti, che con atto congiunto 18 gennaio 2012 chiedono di poter
posticipare la decisione;
ritenuto
in
fatto e in diritto:
che AO 1,
rappresentata da RA 1 ha concesso in locazione ai coniugi AP 1 dal 1° giugno
2011 un appartamento di 5 locali al quinto piano, via __________, per un canone
di locazione mensile di fr. 1'651.- oltre fr. 200.- mensili a titolo di acconto
spese accessorie e fr. 85.- mensili a titolo di acconto spese di riscaldamento
(doc. A);
che il 12
luglio 2011 l’amministrazione dell’immobile ha diffidato entrambi i coniugi,
con lettera separata, a versare entro 30 giorni gli arretrati del canone di
locazione e delle spese di giugno e luglio 2011, per un totale scoperto di fr.
3'902.-, con la comminatoria della disdetta del contratto in caso di mancato
pagamento nel termine (doc. B);
che analoga
diffida di pagamento è stata inviata, sempre a ognuno dei coniugi con plico
separato, il 13 settembre 2011, per le pigioni arretrate di giugno, luglio e
agosto 2011, per un totale di fr. 7’774.- (doc. B);
che il 28
settembre 2011 l’amministrazione ha inviato a ognuno dei coniugi la disdetta
del contratto di locazione mediante il modulo ufficiale, per la scadenza del 30
novembre 2011, non avendo ricevuto alcun versamento dopo la diffida del 12
luglio 2011 (doc. C);
che i
coniugi non hanno riconsegnato i locali alla scadenza del contratto, né hanno
contestato la disdetta, motivo per cui l’amministrazione, agendo in nome della
proprietaria, ha convenuto ognuno di loro con istanza 1° dicembre 2011 davanti
alla Pretura del Distretto di Lugano per ottenerne l’immediata espulsione dai
locali ancora occupati;
che
all’udienza dell’11 gennaio 2012 la rappresentante della proprietaria ha
confermato la domanda di espulsione con esecuzione effettiva per entrambi i
coniugi, e AP 1 ha riconosciuto di non aver pagato le pigioni per difficoltà
finanziarie, mentre la moglie non è comparsa benché regolarmente citata;
che gli
incarti SO.2011.5235 e SO.2011.5233 sono stati congiunti per un’unica
discussione e un’unica decisione;
che con
Considerandi
decisione 11 gennaio 2012, emanata in procedura sommaria a tutela dei casi
manifesti, il Pretore ha accertato l’esistenza di una disdetta straordinaria
per mora del conduttore ai sensi dell’art. 257d CO, e ha accolto la domanda di
sfratto, disponendone l’esecuzione effettiva e ponendo a carico dei coniugi
convenuti la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.-, con
l’obbligo di rifondere alla parte istante fr. 100.- a titolo di indennità;
che con appello
18.
gennaio 2012 AP 1 ed AP 2 adducono di non avere nessuna sistemazione per la
famiglia e chiedono la possibilità di posticipare la decisione, “onde poter
trovare una sistemazione con l’aiuto del Comune”, avendo chiesto prestazioni
assistenziali;
che
l’atto non è stato notificato alla controparte;
che
contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti
e il cui valore è di fr. 59’436.- come accertato dal Pretore, è dato il rimedio
dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC);
che
l’appello deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre,
anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del
Pretore (Bohnet, Le droit du bail
en procédure civile suisse, 16e Séminaire sur le droit du bail,
2010, Neuchâtel, n. 207 pag. 56);
che nella
fattispecie i coniugi non muovono critiche alla decisione del Pretore né per
quel che concerne l’accertamento dei fatti esposti né per quel che concerne l’applicazione
del diritto e si limitano a ribadire le loro difficoltà finanziarie e le
precarie condizioni di salute del marito, come anche l’assenza di una
sistemazione alternativa nell’attesa di una risposta alla loro domanda di
prestazioni assistenziali;
che in
tali circostanze l’appello deve essere dichiarato improponibile per carenza di
motivazione e può essere evaso senza che sia necessario notificarlo alla
controparte, con la procedura prevista dall’art. 312 cpv. 1 CPC;
che a
ogni modo, quand’anche si potesse entrare nel merito dell’appello,
l’opposizione allo sfratto si rivelerebbe infondata, poiché gli appellanti
hanno ammesso la mora nel pagamento delle pigioni e dagli incarti risulta la
fondatezza della disdetta straordinaria ai sensi dell’art. 257d CO, sicché a
ragione il Pretore ha riconosciuto l’esistenza di un caso manifesto ai sensi
dell’art. 257 CPC e ha disposto l’esecuzione diretta;
che una
decisione di espulsione non può essere ritardata, un’eventuale proroga dei
termini potendo nondimeno essere accordata dall’istante;
che gli
oneri processuali dell’appello vanno a carico degli appellanti, soccombenti,
mentre non si giustifica attribuire ripetibili alla parte istante, alla quale
l’appello non è nemmeno stato notificato;
che nella
determinazione della tassa di giustizia si è tenuto conto delle circostanze
economiche precarie in cui affermano di trovarsi gli appellanti.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata la LTG,
decide:
1. L’appello
18 gennaio 2012 di AP 1 ed AP 2 è improponibile e la decisione 11 gennaio 2012
nelle cause SO.2011.5233 e SO.2011.5235 è confermata.
2. Le
spese processuali in complessivi fr. 100.-, già anticipate dagli appellanti,
rimangono a loro carico, con vincolo di solidarietà. Non si attribuiscono
ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a
carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2
LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al
procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che
concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente
dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei
litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e
incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o
domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni
pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono
causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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