12.2012.70
Difetti dell'ente locato (un ristorante), richiesta di riduzione del canone locativo. Identificazione del soggetto titolare dei diritti fatti valere in giudizio. Carenza di legittimazione attiva. Form
22 gennaio 2013Italiano15 min
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Numero d'incarto:
12.2012.70
Data decisione, Autorità:
22.01.2013, IICCA
Titolo:
Difetti dell'ente locato (un ristorante), richiesta di riduzione del canone locativo. Identificazione del soggetto titolare dei diritti fatti valere in giudizio. Carenza di legittimazione attiva. Formalismo eccesivo. Economia processuale
CAPACITÀ DI ESSERE PARTE E CAPACITÀ PROCESSUALE
DIFETTI DURANTE LA LOCAZIONE
art. 176 CO
art. 181 CPC-TI
Incarto n.
12.2012.70
Lugano
22 gennaio
2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Federspiel Peer
sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2009.24
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con istanza 6 febbraio
2009. da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
2
con cui ha chiesto di ordinare alla convenuta di
provvedere a vari lavori di riparazione presso il Ristorante __________ e di
riconoscere una riduzione del 20% della pigione in ragione dei difetti riscontrati
nell’ente locato;
domande avversate in sede di udienza dalla convenuta,
che ha postulato la reiezione dell’istanza;
istanza che il Pretore, con sentenza 12 marzo 2012, ha respinto per carenza di legittimazione attiva;
appellante l’istante che con atto di appello 20 aprile
2012 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere
l’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
mentre la convenuta con risposta del 24 maggio 2012
postula la reiezione del gravame, protestate spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti prodotti,
ritenuto
Fatti
A. Con
contratto di data 11 aprile 2003 AO 1 ha concesso in locazione a L__________ e C__________ il ristorante con alloggio di sua proprietà denominato __________
sito a __________. Il contratto prevedeva una pigione mensile di fr. 4'600.- ed
iniziava il 1° maggio 2003
(doc. P). In data 30 aprile 2003 è stata iscritta a Registro di commercio la società
in nome collettivo “__________”, avente per scopo “la conduzione del
Ristorante __________, i cui soci erano L__________ e C__________ (doc. X).
Dopo la
sua stipulazione il contratto di locazione è stato sostituito da due nuovi
contratti, il primo sottoscritto nel 2004 e il secondo nel 2005/2006 (cfr. doc.
Q, R e S; in merito alla data di sottoscrizione del secondo contratto
sostitutivo si rinvia al consid. 3); di quest’ultimo contratto C__________ ha
chiesto, nel marzo 2006, l’iscrizione a Registro fondiario (doc. S). In tutti i
contratti sono stati indicati come conduttori L__________ e C__________.
B. Quasi
subito tra le parti sono sorte delle divergenze legate alla presenza di (presunti)
difetti nell’ente locato poi sfociate nell’istanza di data 27 luglio 2005 all’Ufficio
di conciliazione in materia di locazione di Locarno (in seguito Ufficio di
conciliazione), a cui ha fatto seguito una seconda istanza del 7 dicembre 2008 di
contestazione dell’aumento della pigione. Le due procedure sono state
congiunte. In data 22 gennaio 2009 l’Ufficio di conciliazione ha attestato il
fallimento del tentativo di conciliazione tra le parti.
C. Con
istanza del 6 febbraio 2009 la società __________, adducendo di essere
subentrata nel rapporto di locazione ai conduttori L__________ e C__________,
ha formulato innanzi alla Pretura Locarno - Campagna delle pretese nei
confronti della locatrice AO 1 (delle stesse di dirà per quanto necessario in
seguito).
All’udienza
di discussione tenutasi il 14 dicembre 2009 la locatrice, che ha prodotto un
memoriale scritto, ha negato che, negli anni, vi sia stato un cambiamento della
parte conduttrice ed ha di conseguenza chiesto di respingere l’istanza per
carenza di legittimazione attiva della società instante contestando in ogni
caso le pretese da essa avanzate con l’azione in oggetto.
Esperita
l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale producendo dei
memoriali scritti nei quali si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.
D. Con
sentenza 12 marzo 2012, il Pretore ha accolto l’eccezione di carenza di
legittimazione attiva e respinto l’istanza. In sintesi, il giudice di prime
cure ha ritenuto non provate le asserzioni dell’istante a detta della quale L__________
e C__________ avrebbero sottoscritto il primo contratto di locazione quali
futuri soci della costituenda società in nome collettivo, circostanza nota alla
locatrice. Secondo il magistrato dagli atti non emergerebbero neppure elementi
che consentano di affermare che nel seguito la società si sia fatta riconoscere
come conduttrice in sostituzione dei due conduttori originari e che da parte
della locatrice vi sia stata accettazione di un cambio della parte conduttrice.
Il Pretore ha inoltre rilevato che anche nei due contratti sostitutivi sottoscritti
dopo la costituzione della società in nome collettivo sono stati indicati quali
conduttori C__________ e L__________, elemento questo che stride con la tesi
attorea. Parimenti il magistrato ha constatato che l’istanza di iscrizione a
Registro fondiario del marzo 2006, redatta dalla parte conduttrice, indicava
quali conduttori unicamente C__________ e L__________ senza fare alcun
riferimento alla struttura societaria. Agli atti non vi figura inoltre alcun
elemento atto a provare che, come sostenuto dall’istante, i canoni di locazione
sono stati versati alla locatrice dalla società in nome collettivo, e che,
pagando, questa abbia fornito delle indicazioni che permettevano di ricondurre
il pagamento alla società medesima e non ai due conduttori.
E. Con
l’appello che qui ci occupa AP 1, presentandosi quale successore in diritto di __________,
chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’eccezione di
legittimazione attiva ed accogliere le pretese avanzate nell’istanza. Con
risposta del 24 maggio 2012 AO 1 postula la reiezione del gravame.
e considerato
Considerandi
1.
Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile
svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010 1739, 1834). Giusta l'art.
405.
cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento
della comunicazione della decisione. In concreto, il giudizio pretorile del 12
marzo 2012 è stato comunicato alle parti dopo il 1° gennaio 2011. La procedura
ricorsuale è così retta dal CPC.
2.
La legittimazione delle parti è una premessa sostanziale
dell’esistenza delle pretesa dedotta in giudizio. Si tratta di una questione di diritto materiale (DTF 130 III 417 consid. 3.1 pag.
424) che deve essere esaminata d’ufficio dal giudice (DTF 126 III 59 consid. 1,
114.
II 345 consid. 3d, 108 II 216 consid. 1) in qualsiasi stadio del
procedimento. Tuttavia, nelle cause rette dalla massima dispositiva il giudice
deve fondare il proprio esame sui fatti allegati dalle parti e accertati (DTF
118.
Ia 129 consid. 1, 115 II 464 consid. 1) senza ricercare d’ufficio fatti
atti a mettere in dubbio la legittimazione di una parte, non allegati (sentenza
del Tribunale federale dell’11 novembre 2008 4A_165/2008 consid. 7.3.1). La
legittimazione delle parti – attiva o passiva – rientra per dottrina e
giurisprudenza nel novero dei fatti impliciti, che si possono dare per scontati
fino al momento in cui viene affermato il contrario (sentenza del Tribunale
federale del 12 settembre 2008 4A_283/2008, consid. 6 in fine, non pubblicato; Hohl, Procédure civile, vol. I, 2001, n. 792 e 942). L’onere della parte attrice di allegazione e
di prova della propria legittimazione attiva sorge pertanto solo con la sua
contestazione da parte del convenuto (sentenza del Tribunale federale dell’11
novembre 2008 4A_165/2008 consid. 7.3.2). Lo stesso
vale, evidentemente, per la legittimazione passiva dei convenuti.
In tema
di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall’esistenza di un
determinato contratto, si ritiene che la legittimazione attiva è data qualora
l’attrice sia parte del contratto in base al quale procede in giudizio (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n.
23.
ad art. 181; II CCA 4 giugno 2007 inc. n. 12.2005.174, 11 gennaio 2008 inc.
n. 12.2007.104, 7 febbraio 2008 inc. n. 12.2007.29).
In
difetto di legittimazione attiva, ossia della titolarità delle pretese fatte valere,
l’azione va respinta con sentenza (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 642 a pié di pag. 543; Ottaviani,
Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, pag. 17).
3.
Il
Pretore ha respinto l’istanza per carenza di legittimazione attiva ritenendo
che la società in nome collettivo non fosse parte al contratto di locazione
oggetto della causa. L’appellante contesta gli accertamenti pretorili e ribadisce
la tesi secondo cui, al momento della sottoscrizione del contratto nell’aprile
2003, AO 1 era a conoscenza della volontà dei conduttori di agire a nome e per
conto della costituenda società in nome collettivo. Ad ogni buon conto, a detta
dell’appellante, dai contratti sostitutivi sottoscritti nel 2004
rispettivamente nel 2005/2006 si evincerebbe chiaramente che la conduttrice è
la società __________.
Relativamente
a questa contestazione si osserva che il contratto di locazione dell’11 aprile
2003.
menziona quale locatrice (“Vermieterin”) la convenuta “AO 1” – rappresentata dalla “__________” - e quali conduttori (“Mieter”) “Herr __________ C__________”
e “Herr __________ L__________”, i quali hanno entrambi sottoscritto il
documento (doc. P). Nessun accenno viene fatto nel testo alla costituenda
società in nome collettivo e alla volontà dei conduttori di concludere il contratto
per conto della stessa. Diversamente da quanto sostiene l’appellante, dagli
atti non emerge alcun elemento atto a provare che in quel momento AO 1 sapesse delle
intenzioni dei conduttori, anzi l’assenza di ogni e qualsiasi riferimento a questo
- certo non secondario - aspetto nel contratto avvalora la tesi opposta.
Anche nei
due contratti sostitutivi stipulati successivamente alla costituzione e
iscrizione a Registro di commercio della __________ (doc. X), quali conduttori vengono
indicati “Herr __________ C__________” e “Herr __________ L__________”
(doc. Q, R e S), mentre non figurano nei citati documenti rinvii chiari e
univoci alla società. Come sottolineato dall’appellante, il contratto del 2004 (doc.
Q) riporta invero sull’ultima pagina oltre alle firme dei due conduttori anche
un timbro con indicato “__________”, l’indirizzo dell’esercizio pubblico e il
numero IVA; una simile indicazione è però insufficiente per provare il
cambiamento della parte conduttrice e ancor meno l’accettazione dello stesso da
parte della locatrice. In merito al secondo contratto sostitutivo (doc. R) l’appellante
pone l’accento sul fatto che il documento è stato firmato unicamente da L__________,
a suo dire, in veste di “socio con diritto di firma individuale della
società in come collettivo”; essa afferma che L__________ “non avrebbe
potuto sottoscrivere il contratto in rappresentanza del socio __________
qualora non avesse inteso firmare a nome e per conto della __________”
(cfr. atto di appello pag. 10). Questo tesi si scontra però con gli
accertamenti istruttori. A questo proposito è necessario chiarire che nell’incarto
figurano due esemplari di questo documento dal contenuto divergente tra loro.
L’esemplare a cui rinvia l’appellante per suffragare la propria argomentazione è
stato prodotto agli atti quale doc. R; lo stesso riporta le date 20/28 ottobre
2005.
e la firma del solo L__________. Nell’incarto vi è però un secondo
esemplare del documento, agli atti quale doc. S, sottoscritto da entrambi i conduttori
e su cui figura la data del 28 marzo 2006. Proprio questo secondo esemplare è
stato trasmesso da C__________ al Registro fondiario affinché venisse annotato
(doc. S).
Entrambe
le versioni del contratto sono state prodotte dall’appellante che deve ora
lasciarsi opporre il contenuto delle stesse. Alla luce di quanto poc’anzi esposto
non si può che constatare l’inconsistenza dell’argomentazione ricorsuale. Ciò
detto, per completezza, è utile sottolineare che nessuno dei due esemplari del
contratto riporta rinvii o accenni alla struttura societaria.
4.
Nel
proprio allegato l’appellante rimprovera a AO 1 di non aver sollevato, nell’ambito
della procedura di conciliazione avviata nel 2005 (cfr. inc. 91/2005), alcuna contestazione
in merito alla legittimazione attiva della __________, attitudine da cui essa desume
il riconoscimento, per atti concludenti, da parte dell’istante della società in
parola quale partner contrattuale. Detta argomentazione non può essere condivisa.
In effetti, se pur è vero, come allegato dall’appellante, che la procedura di
conciliazione avviata con istanza 27 luglio 2005 è stata presentata a nome di “__________”
e l’allegato sottoscritto dal solo C__________, la successiva istanza di
contestazione della pigione del 7 dicembre 2008 è stata inoltrata e sottoscritta
dai due conduttori C__________ e L__________ (inc. 161/2008). Le due procedure
sono quindi state accorpate sotto la dicitura “__________ (__________)(…)- “__________
C__________ e __________ L__________”, parte contrapposta a “AO 1” (cfr. verbale 22 gennaio 2009 inc. Ufficio di conciliazione), senza che nessuna delle parti
obiettasse alcunché.
Diversamente
da quanto sembra credere l’appellante, gli elementi che emergono dagli incarti
delle procedure innanzi all’Ufficio di conciliazione non sono sufficientemente
chiari e univoci per attestare con la necessaria sicurezza l’accettazione da
parte dell’istante della società quale partner contrattuale. Anche questa censura
va pertanto respinta.
5.
Parte
appellante, ribadendo quanto già allegato in prima sede, sostiene che AO 1,
accettando senza obiezioni i pagamenti del canone locativo e delle spese
accessorie da parte di __________, ha tacitamente acconsentito, conformemente a
quanto previsto dall’art. 176 cpv. 3 CO, all’assunzione di debito da parte
della società. Essa afferma inoltre che la locatrice non ha mai contestato di
aver ricevuto i canoni locativi dalla società, circostanza che sarebbe pertanto
da ritenere ammessa.
Queste
allegazioni non trovano riscontro negli accertamenti istruttori. Come appurato dal
Pretore nel querelato giudizio, agli atti non figura alcuna prova attestante
che l’appellante abbia effettivamente provveduto al pagamento delle pigioni,
fornendo nel contempo a AO 1 delle indicazioni che le permettessero di riconoscere
il versamento come riconducibile alla società e non ai due conduttori figuranti
sui contratti. Circostanza che è del resto stata contestata dalla locatrice la
quale ha affermato che “i rapporti tra le parti contrattuali si sono sempre sviluppati
senza l’ingerenza di una società a nome collettivo” (cfr. conclusioni pag.
3). A non averne dubbio, la prova di quanto asserito avrebbe dovuto (e potuto) essere
apportata dall‘istante, ciò che la stessa ha però omesso di fare, omissione di
cui essa subisce ora le conseguenza. Anche su questo punto l’appello deve
essere respinto e la sentenza di primo grado confermata.
6.
Da
ultimo l’appellante rimprovera al Pretore un eccesso di formalismo per il
mancato riconoscimento della propria legittimazione attiva e una violazione del
principio dell’economia processuale per aver esperito completamente la fase
istruttoria, prima di decidere in merito all’eccezione di carenza di
legittimazione attiva sollevata dalla locatrice.
Queste
contestazioni non possono essere condivise. Con ogni evidenza, l’identificazione
del soggetto giuridico titolare dei diritti fatti valere in giudizio non può
essere annoverata tra le “regole rigorose non materialmente giustificata”
e ritenuta “non (..) legittimata da alcun interesse degno di protezione”,
come sostiene l’appellante (cfr. atto di appello pag. 13), ma anzi costituisce
una premessa sostanziale della pretesa.
Per
quanto attiene invece alla seconda censura è utile ricordare che il giudice ha
la facoltà, ma non l’obbligo, di limitare l’istruttoria all’esame dei
presupposti e delle eccezioni processuali, nonché di quelle eccezioni di merito
che renderebbero inutile l’istruttoria della lite; una richiesta in tal senso
può essere presentata anche dalle parti (art. 181 CPC/TI), ciò che nella
fattispecie in esame non è stato fatto. Il legislatore non ha previsto alcuna
sanzione per l’eventualità in cui il magistrato decida di esperite comunque
l’intera fase istruttoria per poi respingere l’istanza per assenza di un
presupposto processuale o, come nel caso in esame, in ragione della fondatezza dell’eccezione
sollevata. Ne consegue che la censura dell’appellante è priva di portata
concreta e va rigettata.
7.
Alla
luce di quanto precede, risulta che l’istante non è parte al contratto in base
al quale procede in giudizio e non è neppure titolare delle pretese fatte
valere, per mancanza di legittimazione attiva. Così stando le cose si può
prescindere dall’entrare nel merito delle altre censure sollevate nel ricorso.
8.
Ne
discende che l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di appello seguono la
soccombenza dell’istante, la quale rifonderà alla controparte un’adeguata
indennità per ripetibili di appello. Il valore di causa ammonta a fr. 179'644.95, come accertato dal Pretore.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC
decide:
1. L’appello 20
aprile 2012 di AP 1 è respinto.
2. Gli
oneri processuali d’appello di complessivi fr. 1’000.-, già anticipati
dall’appellante, restano a suo carico, con obbligo di versare alla controparte
fr. 2’500.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici: (pagina seguente)
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a
carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a
fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a
fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o
se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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