12.2012.71
Tutela dei casi manifesti, espulsione da immobile, appello manifestamente infondato
1 giugno 2012Italiano7 min
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Numero d'incarto:
12.2012.71
Data decisione, Autorità:
01.06.2012, IICCA
Titolo:
Tutela dei casi manifesti, espulsione da immobile, appello manifestamente infondato
APPELLO E APPELLO INCIDENTALE
TUTELA GIURISDIZIONALE NEI CASI MANIFESTI
art. 257 CPC
art. 312 CPC
Incarto n.
12.2012.71
Lugano
1 giugno 2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2012.1485
(procedura sommaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa
con istanza 30 marzo 2012 da
AO 1
contro
AP 1
chiedente
lo sfratto immediato del convenuto dal mappale 1642 RFD __________, che il
Pretore ha accolto con decisione 23 aprile 2012;
appellante
il convenuto, che con atto 4 maggio 2011 (correttamente: 2012) si oppone all’ordine
di riconsegna dell’immobile, chiede la reiezione in ordine dell’istanza e in
via subordinata la proroga di sessanta giorni dalla notificazione della
decisione di appello per la riconsegna dell’immobile, con protesta di spese e
ripetibili;
ritenuto
in
fatto e in diritto:
che AO 1 ha acquistato nel 1998 l’immobile part. 1642 RFD __________, composto di casa unifamiliare,
giardino e posteggi in strada __________ ai pubblici incanti (inc. SE.2011.73
richiamato) e che il precedente proprietario AP 1 ha continuato a occupare i locali in forza di un contratto orale;
che il 14
dicembre 2009 la proprietaria ha disdetto il contratto mediante formulario
ufficiale per la scadenza del 29 marzo 2010 e che su istanza del conduttore
l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Massagno ha accertato con
decisione 31 agosto 2010 la validità della disdetta, concedendo al conduttore
una proroga unica e inderogabile del contratto fino al 29 marzo 2012 (doc. A);
che l’istanza
di tutela giurisdizionale dei casi manifesti per ottenere lo sgombero del
conduttore in mora, presentata dalla proprietaria il 14 febbraio 2011, è stata
respinta dal Pretore per carenza di una valida disdetta straordinaria su
formulario ufficiale (inc. SE.2011.73);
che con
istanza 30 marzo 2012 AO 1 ha chiesto alla Pretura lo sfratto immediato di AP 1
dal fondo 1642 RFD __________, che non ha riconsegnato l’immobile alla scadenza
del contratto;
che
all’udienza del 19 aprile 2012, alla quale il convenuto, benché regolarmente
citato, non è comparso, l’istante ha confermato la domanda e ha chiesto
l’esecuzione effettiva, richiamando il precedente incarto SE.2011.73, che il
Pretore ha ammesso agli atti;
che con
decisione 23 aprile 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha accertato che il caso e la situazione giuridica erano chiari, vista la mancata riconsegna
dell’immobile il 29 marzo 2012 e ha accolto la domanda di espulsione, ordinando
a AP 1 di mettere a libera disposizione dell’istante l’immobile part. 1642 RFD __________
entro 10 giorni dalla notificazione della decisione, disponendone l’esecuzione
effettiva e ponendo a suo carico la tassa di giustizia e le spese di
complessivi fr. 100.-, con l’obbligo di rifondere alla parte istante fr. 100.-
a titolo di indennità;
che con appello
4 maggio 2011 (correttamente: 2012) AP 1 rimprovera al Pretore di aver deciso l’espulsione
in procedura sommaria di tutela dei casi manifesti nonostante l’istante avesse
presentato una scarna istanza di sfratto senza citare l’art. 257 cpv. 1 CPC,
dimostrando così di aver voluto avviare una procedura semplificata, per la
quale era necessaria la preventiva procedura di conciliazione, mai avvenuta,
donde l’incompetenza del Pretore a decidere;
che
l’atto non è stato notificato alla controparte;
che
contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti
e il cui valore è di almeno fr. 15’600.- come accertato dal Pretore, è dato il
rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC);
che nella
fattispecie AP 1 chiede in sostanza l’annullamento della decisione pretorile,
censurando l’applicazione della procedura sommaria di tutela dei casi
manifesti, nemmeno richiesta dall’istante, ciò che l’ha privato della
conciliazione preventiva richiesta dalla procedura semplificata, manifestamente
voluta dalla controparte, che non aveva indicato l’art. 257 CPC nella propria
istanza;
che la
mancata indicazione dell’articolo di legge nell’istanza di sfratto 30 marzo
2012 non impediva al Pretore, tenuto ad applicare d’ufficio il diritto (art. 57
CPC), di trattare il caso con la procedura sommaria di tutela dei casi
manifesti;
che contrariamente
a quanto sostiene l’appellante, l’istante ha indicato in modo chiaro, ancorché
scarno, di volersi prevalere della mancata riconsegna dell’immobile a fine
contratto (cfr. istanza 30 marzo 2012) chiedendo lo “sfratto immediato” del
convenuto dall’immobile;
che una
domanda di “sfratto immediato” può solo essere ragionevolmente compresa come
una domanda di tutela giurisdizionale dei casi manifesti ai sensi dell’art. 257
CPC;
che
all’udienza del 19 aprile 2012, alla quale l’appellante non è comparso senza
giustificazione, l’istante ha confermato la domanda di “sfratto immediato” con
esecuzione effettiva e ha richiamato la precedente procedura da lei avviata per
ottenere la riconsegna dell’immobile (SE.2011.73), manifestando così la sua
volontà di procedere secondo la procedura di tutela dei casi manifesti, come
già aveva fatto nel febbraio 2011, con un’istanza redatta sul modulo denominato
“richiesta di tutela giurisdizionale in casi manifesti in virtù dell’art. 257
CPC”;
che nella
fattispecie i fatti sono incontestati e la situazione giuridica è chiara, come
accertato dal Pretore, visto che il convenuto occupa senza titolo giuridico
l’immobile dopo la scadenza del contratto il 29 marzo 2012 e che la
proprietaria ha il diritto di chiederne lo sgombero;
che
quindi a giusta ragione il Pretore ha accolto l’istanza e ha ordinato la
riconsegna immediata dell’immobile entro 10 giorni, disponendone l’esecuzione
effettiva;
che in
via subordinata l’appellante adduce di trovarsi in precaria situazione di
salute e finanziaria e di essere impossibilitato a sgomberare l’abitazione nei
termini imposti dal Pretore, così che chiede sessanta giorni per la riconsegna
dell’immobile;
che l’appellante
non si prevale di circostanze che impediscono l’esecuzione (art. 341 cpv. 3
CPC) né tanto meno prova quelle da lui addotte, inidonee a impedire
l’esecuzione dello sgombero;
che in
tali circostanze l’appello si rivela manifestamente infondato e pretestuoso e
può essere deciso senza che sia necessario notificarlo alla controparte, con la
procedura prevista dall’art. 312 cpv. 1 CPC;
che le asserite
difficoltà economiche e di salute evocate dall’appellante non sono state in
alcun modo documentate né rese altrimenti verosimili;
che le
spese processuali dell’appello vanno a carico dell’appellante, soccombente, e
che in questa sede esse possono eccezionalmente essere ridotte al minimo;
Per questi motivi,
richiamata la LTG,
decide:
Fatti
1. L’appello
4 maggio 2012 di AP 1 è respinto e la decisione 23 aprile 2012 SO.2012.1485 è
confermata.
Considerandi
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 100.- sono a carico dell’appellante AP 1.
Non si assegnano ripetibili.
3.
Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a
carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2
LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al
procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che
concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate
indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una
parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni
pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di
altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se
le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del
ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di
evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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