12.2012.72
Locazione. Espulsione
4 maggio 2012Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2012.72
Data decisione, Autorità:
04.05.2012, IICCA
Titolo:
Locazione. Espulsione
ESPULSIONE
ISTANZA DI SFRATTO
art. 257 CPC
Incarto n.
12.2012.72
Lugano
4 maggio 2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Verda Chiocchetti
sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2012.230
(procedura sommaria, tutela dei casi manifesti) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con istanza 29 febbraio 2012 da
AO 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AP 1
chiedente
l’espulsione della convenuta dall’appartamento di 4 ½ locali, servizi e
scantinato nello stabile denominato “__________”, con protesta di spese e
ripetibili, domanda alla quale si è opposta la convenuta e che il Pretore ha accolto
con decisione 18 aprile 2012;
appellante
la convenuta, che con lettera 24 aprile 2012 si oppone all’espulsione e chiede
non le vengano addebitate spese e ripetibili, adducendo di aver sempre pagato
l’affitto e di non avere mezzi per sostenere le spese del trasloco e le spese
processuali;
ritenuto
in
fatto e in diritto:
che la
società AO 1 ha concesso in locazione a AP 1 dal 1° dicembre 2009 un
appartamento di 4 ½ locali, servizi e scantinato nello stabile __________ in
via __________, al canone di locazione mensile di fr. 1'100.- oltre acconti per
le spese accessorie (doc. A);
che il 15
luglio 2010 il legale dell’amministrazione ha notificato alla conduttrice
mediante il modulo ufficiale la disdetta del contratto di locazione per la
scadenza contrattuale del 31 dicembre 2010 (doc. B);
che la
procedura di contestazione della disdetta avviata dalla conduttrice è stata
stralciata dai ruoli il 6 aprile 2011 (DI.2010.436) in seguito a una
transazione giudiziale in forza della quale il contratto di locazione è stato prorogato
al 28 febbraio 2012, senza possibilità di ulteriore proroga (decreto di
stralcio 6 aprile 2011, doc. C);
Considerandi
che la
conduttrice non ha riconsegnato i locali alla scadenza del contratto, motivo
per cui la proprietaria l’ha convenuta il 29 febbraio 2012 davanti alla Pretura
del Distretto di Bellinzona per ottenerne l’immediata espulsione dai locali
ancora occupati;
che
all’udienza del 17 aprile 2012 la rappresentante della proprietaria ha
confermato la domanda di espulsione con esecuzione effettiva, mentre la
convenuta, anch’essa patrocinata, si è opposta all’espulsione;
che con
decisione 18 aprile 2012 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha
accertato che la conduttrice non aveva riconsegnato i locali alla scadenza
della proroga unica a suo tempo concordata e ha accolto la domanda di
espulsione, disponendone l’esecuzione effettiva e ponendo a carico di AP 1 la
tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.-, con l’obbligo di
rifondere alla parte istante fr. 80.- a titolo di indennità;
che con
lettera 24 aprile 2012 AP 1 dichiara di opporsi all’espulsione, affermando di
aver sottoscritto la proroga unica fino al 28 febbraio 2012 nell’errata
convinzione di poterne chiedere un’altra in seguito e sostenendo di essere
stata vittima di soprusi da parte di altri abitanti dello stabile, concludendo
che non aveva intenzione di lasciare l’appartamento non avendo un’altra
sistemazione ed essendo sprovvista dei mezzi finanziari per sostenere il
trasloco e le spese processuali;
che
l’atto non è stato notificato alla controparte;
che
contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti
e il cui valore è di fr. 39’600.- come accertato dal Pretore aggiunto, è dato
il rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC);
che
l’appello deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre,
anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del
Pretore (DTF 137 III 317, Bohnet,
Le droit du bail en procédure civile suisse, 16e Séminaire sur le
droit du bail, 2010, Neuchâtel, n. 207 pag. 56);
che nella
fattispecie AP 1 rimprovera al Pretore aggiunto di aver fondato erroneamente la
sua decisione su un accordo del 6 aprile 2011 da lei sottoscritto nella
convinzione di poter poi ridiscutere la sua permanenza nell’appartamento,
aggiunge di aver sempre pagato la pigione e di essere vittima di soprusi da
parte di altri abitanti dello stabile;
che la
critica è del tutto infondata, poiché all’udienza del 6 aprile 2011 la
conduttrice, accompagnata e rappresentata dall’A__________, ha sottoscritto una
proroga unica e definitiva del contratto al 28 febbraio 2012, senza possibilità
di ulteriore proroga (doc. C);
che
pertanto il suo rifiuto di riconsegnare i locali alla scadenza del contratto è
del tutto ingiustificato, anche se ella continua a versare la pigione per
l’appartamento da lei ancora occupato senza valido titolo giuridico;
che di
conseguenza non è necessario esaminare i motivi che hanno condotto alla
disdetta del contratto di locazione, terminato definitivamente il 28 febbraio
2012, né lo stato di salute dell’appellante o i suoi asseriti problemi
economici;
che
quindi a giusta ragione il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza e ha pronunciato
l’espulsione dell’appellante dai locali da lei occupati senza titolo giuridico;
che in
tali circostanze l’appello si rivela manifestamente infondato e può essere deciso
senza che sia necessario notificarlo alla controparte, con la procedura prevista
dall’art. 312 cpv. 1 CPC;
che per
quel che concerne le asserite difficoltà economiche evocate dall’appellante, il
Pretore aggiunto ne ha già tenuto conto, riducendo ai minimi termini le spese
processuali e l’indennità per ripetibili accordate alla controparte;
che le
spese processuali dell’appello vanno a carico dell’appellante, soccombente, e
che anche in questa sede esse possono eccezionalmente essere ridotte al minimo,
tenuto conto delle asserite difficoltà economiche addotte dall’interessata.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata la LTG,
decide:
1. L’appello
24 aprile 2012 di AP 1 è respinto e la decisione 18 aprile 2012 SO.2012.230 è
confermata.
2. Le
spese processuali di fr. 100.- sono a carico dell’appellante AP 1. Non si
assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a
carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2
LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al
procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che
concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate
indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una
parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni
pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di
altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se
le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del
ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di
evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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