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Decisione

12.2012.72

Locazione. Espulsione

4 maggio 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

12.2012.72

Data decisione, Autorità:

04.05.2012, IICCA

Titolo:

Locazione. Espulsione

ESPULSIONE

ISTANZA DI SFRATTO

art. 257 CPC

Incarto n.

12.2012.72

Lugano

4 maggio 2012/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

vicecancelliera:

Verda Chiocchetti

sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2012.230

(procedura sommaria, tutela dei casi manifesti) della Pretura del Distretto di

Bellinzona promossa con istanza 29 febbraio 2012 da

AO 1

rappr. dall’ RA

1

contro

AP 1

chiedente

l’espulsione della convenuta dall’appartamento di 4 ½ locali, servizi e

scantinato nello stabile denominato “__________”, con protesta di spese e

ripetibili, domanda alla quale si è opposta la convenuta e che il Pretore ha accolto

con decisione 18 aprile 2012;

appellante

la convenuta, che con lettera 24 aprile 2012 si oppone all’espulsione e chiede

non le vengano addebitate spese e ripetibili, adducendo di aver sempre pagato

l’affitto e di non avere mezzi per sostenere le spese del trasloco e le spese

processuali;

ritenuto

in

fatto e in diritto:

che la

società AO 1 ha concesso in locazione a AP 1 dal 1° dicembre 2009 un

appartamento di 4 ½ locali, servizi e scantinato nello stabile __________ in

via __________, al canone di locazione mensile di fr. 1'100.- oltre acconti per

le spese accessorie (doc. A);

che il 15

luglio 2010 il legale dell’amministrazione ha notificato alla conduttrice

mediante il modulo ufficiale la disdetta del contratto di locazione per la

scadenza contrattuale del 31 dicembre 2010 (doc. B);

che la

procedura di contestazione della disdetta avviata dalla conduttrice è stata

stralciata dai ruoli il 6 aprile 2011 (DI.2010.436) in seguito a una

transazione giudiziale in forza della quale il contratto di locazione è stato prorogato

al 28 febbraio 2012, senza possibilità di ulteriore proroga (decreto di

stralcio 6 aprile 2011, doc. C);

Considerandi

che la

conduttrice non ha riconsegnato i locali alla scadenza del contratto, motivo

per cui la proprietaria l’ha convenuta il 29 febbraio 2012 davanti alla Pretura

del Distretto di Bellinzona per ottenerne l’immediata espulsione dai locali

ancora occupati;

che

all’udienza del 17 aprile 2012 la rappresentante della proprietaria ha

confermato la domanda di espulsione con esecuzione effettiva, mentre la

convenuta, anch’essa patrocinata, si è opposta all’espulsione;

che con

decisione 18 aprile 2012 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha

accertato che la conduttrice non aveva riconsegnato i locali alla scadenza

della proroga unica a suo tempo concordata e ha accolto la domanda di

espulsione, disponendone l’esecuzione effettiva e ponendo a carico di AP 1 la

tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.-, con l’obbligo di

rifondere alla parte istante fr. 80.- a titolo di indennità;

che con

lettera 24 aprile 2012 AP 1 dichiara di opporsi all’espulsione, affermando di

aver sottoscritto la proroga unica fino al 28 febbraio 2012 nell’errata

convinzione di poterne chiedere un’altra in seguito e sostenendo di essere

stata vittima di soprusi da parte di altri abitanti dello stabile, concludendo

che non aveva intenzione di lasciare l’appartamento non avendo un’altra

sistemazione ed essendo sprovvista dei mezzi finanziari per sostenere il

trasloco e le spese processuali;

che

l’atto non è stato notificato alla controparte;

che

contro una decisione emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti

e il cui valore è di fr. 39’600.- come accertato dal Pretore aggiunto, è dato

il rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni (art. 314 CPC);

che

l’appello deve essere motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre,

anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe errata la decisione del

Pretore (DTF 137 III 317, Bohnet,

Le droit du bail en procédure civile suisse, 16e Séminaire sur le

droit du bail, 2010, Neuchâtel, n. 207 pag. 56);

che nella

fattispecie AP 1 rimprovera al Pretore aggiunto di aver fondato erroneamente la

sua decisione su un accordo del 6 aprile 2011 da lei sottoscritto nella

convinzione di poter poi ridiscutere la sua permanenza nell’appartamento,

aggiunge di aver sempre pagato la pigione e di essere vittima di soprusi da

parte di altri abitanti dello stabile;

che la

critica è del tutto infondata, poiché all’udienza del 6 aprile 2011 la

conduttrice, accompagnata e rappresentata dall’A__________, ha sottoscritto una

proroga unica e definitiva del contratto al 28 febbraio 2012, senza possibilità

di ulteriore proroga (doc. C);

che

pertanto il suo rifiuto di riconsegnare i locali alla scadenza del contratto è

del tutto ingiustificato, anche se ella continua a versare la pigione per

l’appartamento da lei ancora occupato senza valido titolo giuridico;

che di

conseguenza non è necessario esaminare i motivi che hanno condotto alla

disdetta del contratto di locazione, terminato definitivamente il 28 febbraio

2012, né lo stato di salute dell’appellante o i suoi asseriti problemi

economici;

che

quindi a giusta ragione il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza e ha pronunciato

l’espulsione dell’appellante dai locali da lei occupati senza titolo giuridico;

che in

tali circostanze l’appello si rivela manifestamente infondato e può essere deciso

senza che sia necessario notificarlo alla controparte, con la procedura prevista

dall’art. 312 cpv. 1 CPC;

che per

quel che concerne le asserite difficoltà economiche evocate dall’appellante, il

Pretore aggiunto ne ha già tenuto conto, riducendo ai minimi termini le spese

processuali e l’indennità per ripetibili accordate alla controparte;

che le

spese processuali dell’appello vanno a carico dell’appellante, soccombente, e

che anche in questa sede esse possono eccezionalmente essere ridotte al minimo,

tenuto conto delle asserite difficoltà economiche addotte dall’interessata.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata la LTG,

decide:

1. L’appello

24 aprile 2012 di AP 1 è respinto e la decisione 18 aprile 2012 SO.2012.230 è

confermata.

2. Le

spese processuali di fr. 100.- sono a carico dell’appellante AP 1. Non si

assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a

carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2

LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al

procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che

concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate

indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una

parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni

pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di

altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se

le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del

ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di

evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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