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Decisione

12.2012.73

Appalto - garanzia per difetti - notifica

12 agosto 2013Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i propri diritti di committente, ai sensi dell'art. 368 CO, ossia per evitarne

la perenzione.

Contrariamente a quanto l'appellante pretende, anche con l'allegato di replica

l'attrice ha espressamente lamentato la tardività delle contestazioni che il

convenuto avrebbe sollevato "solo in occasione della procedura

giudiziaria" (replica pag. 2 n 2) con la precisazione che il credito

non solo sarebbe prescritto ai sensi dell'art. 371 CO, ma "sarebbe

addirittura perento alla luce della mancata notifica di qualsivoglia difetto

entro i termini di cui all'art. 367 CO, difetti comunque inesistenti e mai

notificati" (replica pag. 3 n. 4). Il concetto, già sufficientemente

chiaro, è poi stato ribadito dall'attrice in occasione delle conclusioni

scritte del 20 marzo 2012 con le quali ha lamentato il fatto che il convenuto

"ha sempre omesso di sostanziare quali fossero i difetti relativi alla

fattispecie in parola, e tanto meno quando e come li avrebbe notificati

all'appaltatrice in ossequio all'art. 357 CO" (conclusioni pag. 3 n.

7).

Il rimprovero mosso al Pretore a questo riguardo è pertanto infondato e

addirittura temerario.

Abbondanzialmente si rileva come, di regola, il giudice sia comunque tenuto a

considerare la perenzione dei diritti del committente a causa di mancata

tempestiva notifica dei difetti anche nel caso in cui questa, pur non essendo

invocata dall'appaltatore, emerga dagli atti (II CCA 7 dicembre 2012 inc. n.

12.2011.15 considerando 11.2.2).

6.Riproposti

ampi stralci della decisione impugnata, l’appellante qualifica quindi la

conclusione pretorile come lesiva del diritto di essere sentito, con

riferimento agli art. 29 della Costituzione federale e all’art. 8 CC, nonché

alla dottrina relativa alla sufficiente allegazione dei fatti rilevanti per il

giudizio. L’appellante ritiene infatti di aver “chiaramente evocato su cosa

si fondava il proprio credito, ovvero su diversi ed importanti difetti

dell’opera di modifica e montaggio della cappa inox e meglio come risulta anche

dal precetto esecutivo di cui al doc. F” e rileva come nell’ambito della

procedura di cui è stato richiamato l’incarto (IU.2007.111) avrebbe prodotto i

documenti da 1 a 6 “nei quali si fa chiaro riferimento ai difetti evocati e

dalla cui documentazione fotografica risultano chiaramente le ammaccature alla

cappa inox” (appello pag. 6 n. 6). Contrariamente a quanto ritenuto dal

Pretore, che avrebbe arbitrariamente qualificato i difetti come piccola

ammaccatura, vi sarebbero “concreti indizi circa l’esistenza dei difetti

all’opera compiuta dalla AO 1, finanche tali da costituire prova documentale

degli stessi” (appello pag. 6 n. 6). A torto quindi il Pretore avrebbe

rimproverato una carente allegazione dei fatti, impedendo al convenuto

l’assunzione delle prove, tra le quali anche quelle testimoniali “atte a

dimostrare il fondamento dei rimanenti presupposti di causa, quali il

tempestivo avviso per difetti e il credito ad essi riferito” (appello pag.

6 n. 6 in fine).

Al Pretore l’appellante rimprovera quindi, oltre all'errata applicazione delle

summenzionate norme di rango costituzionale e di diritto federale, una

violazione dell’art. 78 dell’allora vigente codice di procedura cantonale, il

giudice di prime cure avendo fondato il proprio giudizio su di un complesso

fattuale incompleto, segnatamente in merito all’arbitrario accertamento della

perenzione dei diritti deducibili dall’art. 368 cpv. 2 CO.

7.La censura

relativa alla violazione del diritto di essere sentito va esaminata unitamente

alla correlata questione della perenzione dei diritti del committente a causa

di mancata tempestiva notifica dei difetti, tematica in merito alla quale il

Pretore ha rimproverato all'appellante una carente allegazione dei fatti. Omissione

questa pure invocata dal primo giudice come motivo del rifiuto delle prove

richieste (sentenza impugnata pag. 3).

Va anzitutto ricordato come l'ordinanza sulle prove del 5 dicembre 2011, con la

quale il Pretore ha respinto parte delle prove offerte dal convenuto, che quindi

ora ne lamenta l'assenza, ha trovato conferma da parte dalla III Camera civile

del Tribunale d'Appello che, con decisione 7 febbraio 2012, ha respinto il reclamo presentato dal convenuto (inc. n. 13.2011.92).

Considerandi

Contrariamente a quanto pretende l’appellante, la documentazione agli atti non

permette certo di dedurre quali sarebbero i difetti alla cappa installata. Va

peraltro sottolineato come, in modo del tutto inspiegabile, neppure

l’argomentazione proposta dall’appellante in questa sede (si veda quanto

indicato al precedente considerando n. 5) permetterebbe di colmare le gravi

lacune rilevate dal Pretore, mancando anche nelle tesi di appello l’indicazione

di fatti e circostanze che permettano di definire, foss’anche tardivamente da

un punto di vista procedurale, quale sarebbe concretamente il difetto notificato,

la sua entità e la rilevanza in relazione agli obblighi contrattuali assunti.

A ciò si aggiunga che l’appellante neppure accenna agli elementi che

permetterebbero di comprendere come egli abbia quantificato la pretesa fatta

valere in ragione dei difetti d'opera, cifrata in fr. 23'375.- (doc. F).

Viste le circostanze, non può pertanto essere rimproverato al Pretore di aver

violato il diritto di essere sentito dell'appellante per aver limitato

l'istruttoria, in particolare rifiutando l'assunzione di prove non pertinenti

alla luce delle mancate allegazioni del convenuto, rispettivamente della sua

preclusione a far valere pretese a seguito di mancata notifica tempestiva dei

difetti.

8.

Si rileva

inoltre come, trattandosi di una causa per il disconoscimento di una pretesa,

incombesse al convenuto l’onere di allegazione e di prova a riguardo del

credito vantato e già solo per questo motivo, in assenza di valida

contestazione del convenuto, il Pretore avrebbe quindi dovuto accogliere la

petizione.

9.

Si rileva

abbondanzialmente, richiamata la dottrina e la giurisprudenza menzionata al

considerando n. 3, come neppure se si volesse considerare il precetto esecutivo

fatto spiccare dall'appellante il 15 novembre 2006 (doc. F) come chiara e

completa descrizione del difetto lamentato, questo potrebbe comunque essere

qualificato quale tempestiva notifica ai sensi dell'art. 367 cpv. 1 CO. I

lavori di istallazione della cappa sono infatti stati eseguiti nel mese di

giugno 2004, ovvero ben due anni e mezzo prima.

10.

Merita infine conferma la

valutazione del Pretore che ha ritenuto di non poter dedurre elementi comprovanti

una notifica di difetti degli atti della procedura, di cui già si è detto, promossa

con istanza 26 aprile 2007 dall'appellata per l'incasso della nota d'onorario

(inc. IU.2007.111). In tale ambito l'appellante si era infatti limitato a

respingere la pretesa asserendo di non aver commissionato intervento alcuno

alla controparte e contestando addirittura che questa abbia eseguito i lavori

indicati nella fattura (doc. D) come causa del credito, senza quindi menzionare

difetti o elementi relativi alla tempistica della loro notifica.

11.

In definitiva, la sentenza del

Pretore regge alle critiche mosse dall’appellante, per cui l'appello, nella

misura in cui è ricevibile, è infondato e deve essere respinto.

Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza tenuto conto di un

valore litigioso di fr. 23'375.-, importo determinante anche ai fini di un

eventuale ricorso al Tribunale Federale.

Per i quali motivi

Richiamata la LTG

decide: 1. L'appello 26 aprile 2012

di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2.

Gli oneri processuali di

appello, di fr. 1'500.-, già anticipati dall’appellante, sono posti a suo

carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'000.- a titolo di

ripetibili d'appello.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 2

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere

pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi

(art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74.

cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art.119 LTF).