12.2012.78
Contratto di prestito di p ersonale; motivazione dell'atto di appello
26 aprile 2013Italiano11 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2012.78
Data decisione, Autorità:
26.04.2013, IICCA
Titolo:
Contratto di prestito di p ersonale; motivazione dell'atto di appello
APPELLO E APPELLO INCIDENTALE
art. 310 CPC
art. 311 CPC
Incarto n.
12.2012.78
Lugano
26 aprile
2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Ceschi Corecco
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2010.670
della Pretura __________ - promossa con petizione 21 settembre 2010 da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
con cui
l’attrice ha chiesto, in via principale, la condanna della convenuta al versamento
di fr. 36'046.80, oltre interessi al 5% a far tempo dal 3 aprile 2010, e, in
via subordinata, al versamento di fr. 27'035.10, oltre interessi;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione integrale della
petizione e che il Pretore, con sentenza 10 aprile 2012, ha respinto;
appellante
l’attrice con atto di appello 14 maggio 2012, con cui chiede la riforma del
giudizio impugnato nel senso di, in via principale, accogliere la petizione e,
in via subordinata, di accoglierla limitatamente a fr. 27'035.10, in entrambi i
casi con richiesta di riformare anche il dispositivo sulle spese giudiziarie,
il tutto con protesta di spese e ripetibili di appello;
con
risposta 19 giugno 2012 la convenuta postula la reiezione del gravame, con
protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il 16 giugno 2005 la ditta AP 1, succursale di __________ (L__________),
attiva nel settore delle prestazioni di pulizia, e la AP 1, L__________, hanno
sottoscritto un “contratto per pulizie di manutenzione”, avente per oggetto il
prestito di manodopera per opere di pulizia. Esso prevedeva una tariffa oraria
di fr. 24.- dal lunedì al sabato e giorni feriali e di fr. 29.- la domenica e i
giorni festivi (art. 1, doc. A). In deroga alle condizioni generali le parti
hanno stipulato che il contratto, di durata indeterminata, poteva essere
disdetto, dal secondo al settimo anno, con un preavviso di due mesi per la fine
di un mese, e che i materiali, l’attrezzatura e il vestiario erano a carico
della AO 1 (art. 3, doc. A). Il contratto è stato regolarmente disdetto da
quest’ultima con effetto al 31 dicembre 2008 (verbale audizione testimoniale 6
aprile 2011, pag. 2 e 7).
Da inizio 2009 la AO 1 ha ancora fatto capo al personale di pulizia
della AP 1. La AO 1 ha comunicato direttamente al personale della AP 1 che a
partire da inizio settembre 2009 non avrebbe più usufruito delle loro prestazioni.
Con scritto 9 ottobre 2009 (doc. G) la AP 1 ha contestato questa disdetta, ha offerto la propria disponibilità ad eseguire le prestazioni per il periodo da
ottobre a dicembre 2009, ha addebitato gli importi per le prestazioni di
pulizia per il mese di settembre 2009 e richiesto il pagamento delle
prestazioni fino a fine dicembre 2009. A suo dire, a partire da inizio 2009 le parti avrebbero tacitamente prolungato il contratto di cui al doc. A e lo
stesso poteva pertanto essere disdetto solo rispettando un termine di preavviso
di due mesi. La AO 1, con scritto 15 ottobre 2009 (doc. H), si è opposta a tali
pretese, contestando che alla base delle stesse ci potesse essere il contratto
doc. A, validamente disdetto per il 31 dicembre 2008. A suo dire, le prestazioni della AP 1 da inizio 2009 avvenivano su chiamata, in base a “una
richiesta fatta volta per volta di potere occupare personale in caso di
necessità (malattie, assenze prolungate, vacanze)” (doc. H). La successiva
corrispondenza tra le parti non ha permesso di trovare un accordo (doc. I – M).
Considerandi
2.
Con
petizione 21 settembre 2010 la AP 1 ha convenuto la AO 1 dinnanzi alla Pretura __________,
chiedendone la condanna, in via principale, al versamento di complessivi fr.
36'046.80 oltre interessi al 5% dal 3 aprile 2010 corrispondente alla
remunerazione delle prestazioni per i mesi da settembre a dicembre 2009, e, in
via subordinata, al pagamento di fr. 27'035.10 oltre interessi, per le
prestazioni da settembre a novembre 2009. Con risposta 8 ottobre 2010 la
convenuta si è opposta alla petizione. Con replica 11 novembre 2010 e duplica 1°
dicembre 2010 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni. Citate
all’udienza preliminare il 17 febbraio 2011, e dopo aver esperito
l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale depositando
memoriali scritti in data 11 e 13 maggio 2011, in cui si sono riconfermate nelle antitetiche allegazioni e richieste.
3.
Con sentenza 10 aprile 2012 il Pretore ha respinto la petizione e ha
caricato all’attrice la tassa di giustizia e le spese. Egli, in estrema
sintesi, ha ritenuto che le parti a partire dal 1°gennaio 2009 “hanno
perfezionato un contratto verbale in virtù del quale la parte attrice metteva a
disposizione della convenuta del personale di pulizia, per un periodo
interinale e su richiesta di quest’ultima, senza alcun vincolo di durata né di
preavviso di disdetta” (sentenza 10 aprile 2012, pag. 4).
4.
Con
atto di appello 14 maggio 2012 l’attrice chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di, in via principale, accogliere la petizione e, in via
subordinata, di accoglierla limitatamente a fr. 27'035.10 con protesta di
tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 19 giugno 2012 la
convenuta postula la reiezione del gravame e chiede il riconoscimento di
ripetibili “giustificate dall’impiego di tempo lavorativo pur non avendo
fatto capo ai servizi di un legale” (risposta 19 giugno 2012, pag. 2).
5.
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il
Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in
vigore al momento della comunicazione della decisione intesa come data di
intimazione (DTF 137 III 127, consid. 2). La sentenza pretorile è stata resa il
10.
aprile 2012 e notificata alle parti il giorno seguente, sicché la procedura di appello è retta dal nuovo CPC.
6.
Il
termine per promuovere appello e per inoltrare la risposta è di trenta giorni
dalla notificazione della decisione impugnata motivata, rispettivamente dalla
notificazione dell’appello (art. 311 e 312 CPC). Tenuto conto della sospensione
dei termini ai sensi dell’art. 145 cpv. 1 lett. a e lett. b CPC, sia l’appello 14
maggio 2012 sia la risposta 19 giugno 2012 sono tempestivi.
7.
Il
Pretore, per comprendere la natura del contratto perfezionatosi tra le parti
dal 1° gennaio 2009, ha indagato le ragioni che hanno portato alla disdetta del
contratto di cui al doc. A. Egli, in base alle risultanze processuali, ha
ritenuto che a partire dal 1° gennaio 2009 la logica contrattuale della
convenuta era mutata a seguito dell’avvenuta riunificazione delle sue diverse
strutture (__________) e dell’intenzione della convenuta di lavorare unicamente
con personale interno. Il giudice di prime cure ha quindi ritenuto che a
partire da inizio 2009 il rapporto contrattuale era caratterizzato dalla
provvisorietà, ed era destinato a cessare entro breve termine: questa era la
volontà soggettiva della convenuta ed era quanto l’attrice, qui appellante, doveva
comprendere oggettivamente. Per tale motivo il Pretore ha escluso il ripristino
per mutuo consenso del contratto precedente di cui al doc. A, non da ultimo
anche perché l’attrice non ha fatto fronte all’onere probatorio che le
incombeva (sentenza 10 aprile 2012, pag. 3 e 4). Il Pretore ha pure respinto,
in difetto di valida comprova, la pretesa fatta valere in via subordinata
dall’attrice, secondo cui a partire dal 1° gennaio 2009 sarebbe sorto tra le
parti un nuovo contratto dal tenore identico a quello di cui al doc. A. Il giudice
di prime cure ha concluso che “a partire dal 1°gennaio 2009 le parti hanno
perfezionato un contratto verbale in virtù del quale l’attrice metteva a
disposizione della convenuta del personale di pulizia, per un periodo interinale
e su richiesta di quest’ultima, senza alcun vincolo di durata né di preavviso
di disdetta” (sentenza 10 aprile 2012, pag. 4). Abbondanzialmente il
giudizio pretorile ha altresì rilevato che anche il quantum della pretesa
difettava di valida comprova, non avendo l’attrice fatto fronte all’onere
probatorio che le incombeva in merito all’esistenza del danno.
8.
Con
l’appello la AP 1 contesta l’assunto pretorile secondo cui le prestazioni
dell’attrice avvenivano solo “a chiamata”. L’appellante ritiene arbitraria
l’assimilazione del concetto di provvisorio a quello di prestazione puntuale “operata
solo a richiesta o solo a tempo determinato” (appello, punto 12, pag. 6). A
suo dire l’incertezza circa la durata del rapporto contrattuale e circa le
modalità della sua estinzione “è sinonimo di contratto di durata
indeterminata”. Da ciò discende che lo stesso “non poteva che venire
disdetto previo congruo preavviso, ovvero quello sempre convenuto tra le parti
e che ha sempre sopravvissuto alle ripetute riattivazioni della relazione
successive alle disdette dell’appellata” (appello, punto 13, pag. 7).
9.
Ai
sensi dell’art. 311 cpv. 1 CPC l’appello deve essere proposto all’autorità
giudicante in forma scritta e deve essere motivato. Il nuovo CPC non dedica
alcun articolo volto a dettagliare il contenuto dell'appello, che deve essere
funzionale ai precetti generali del diritto processuale e alla natura
dell'appello, rispettivamente della decisione d'appello. In tema di contenuto
esso deve pertanto rispettare il principio di allegazione e di specificazione
valido per gli scritti introduttivi (Cocchi/Trezzini/Bernasconi,
Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 311, pag. 1365
seg.). La latitudine d’esame dell’autorità giudicante si limita, in principio,
alle ragioni addotte dall’appellante e non si estende a ciò che non è stato
censurato (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op.
cit., art. 310, pag. 1359). Nel caso in cui la sentenza impugnata si fonda su
due motivazioni indipendenti, alternative o sussidiarie, l’appellante deve
confrontarsi con entrambe, sotto pena dell’inammissibilità dell’appello,
decadendo infatti l’interesse degno di protezione al giudizio anche sulle
motivazioni impugnate (DTF 133 IV 119 consid. 6.3 e rif., 132 I 13 consid. 3;
IICCA del 16 giugno 2012 inc. n. 12.2010.106, IICCA del 9 marzo 2012 inc.
12.2010
, consid. 9 e rif.; sull’applicazione di tale principio generale al
nuovo Codice di diritto processuale svizzero cfr. Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen
Zivilprozessordung (ZPO), 2a ed., n. 43 ad art. 308-318; Brunner/Gasser/Schwander, ZPO
Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, n. 38 ad art. 311).
Nel caso
concreto l’appello non soddisfa le predette esigenze di motivazione.
L’appellante si limita infatti a indicare, per altro in maniera generica, le
ragioni per cui ritiene errato considerare il rapporto contrattuale sorto tra
le parti a partire dal 1° gennaio 2009 “a chiamata”, vale a dire senza vincolo
di durata e di preavviso di disdetta, ma non censura minimamente
l’argomentazione abbondanziale del Pretore secondo cui la petizione va respinta
anche per la mancata prova relativa alla quantificazione del danno. Ne discende
che la decisione impugnata in ogni caso rimane valida nel risultato sulla base
di questa argomentazione, non censurata dall’appellante. In queste circostanze,
decadendo l’interesse degno di protezione al giudizio anche sulla prima
censura, l’appello è inammissibile per carente motivazione (artt. 310 e 311
CPC).
10.
In
considerazione di quanto precede l’appello deve essere dichiarato irricevibile.
Le spese processuali di appello seguono la soccombenza
dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Contrariamente a quanto richiesto
dall’appellata, non si attribuisce alcuna indennità d’inconvenienza ai sensi
dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, non avendo quest’ultima onorato il suo obbligo
di specificazione e quantificazione (DTF 134 I 184 consid. 6.3; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit.,
art. 95, pag. 388).
Il valore
di causa determinante ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al
Tribunale federale è fissato in fr. 36'048.80.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati per le spese
gli art. 106 e 95 CPC e la LTG,
decide: 1. L’appello
14 maggio 2012 della AP 1 è irricevibile.
2. Le spese processuali della procedura di appello di fr. 1’000.-, già
anticipate dall’appellante, restano a suo carico. Non si attribuiscono
ripetibili.
3. Notificazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale
deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119
LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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