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Decisione

12.2012.78

Contratto di prestito di p ersonale; motivazione dell'atto di appello

26 aprile 2013Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

12.2012.78

Data decisione, Autorità:

26.04.2013, IICCA

Titolo:

Contratto di prestito di p ersonale; motivazione dell'atto di appello

APPELLO E APPELLO INCIDENTALE

art. 310 CPC

art. 311 CPC

Incarto n.

12.2012.78

Lugano

26 aprile

2013/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

vicecancelliera:

Ceschi Corecco

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2010.670

della Pretura __________ - promossa con petizione 21 settembre 2010 da

AP 1

rappr. da RA 1

contro

AO 1

con cui

l’attrice ha chiesto, in via principale, la condanna della convenuta al versamento

di fr. 36'046.80, oltre interessi al 5% a far tempo dal 3 aprile 2010, e, in

via subordinata, al versamento di fr. 27'035.10, oltre interessi;

domanda

avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione integrale della

petizione e che il Pretore, con sentenza 10 aprile 2012, ha respinto;

appellante

l’attrice con atto di appello 14 maggio 2012, con cui chiede la riforma del

giudizio impugnato nel senso di, in via principale, accogliere la petizione e,

in via subordinata, di accoglierla limitatamente a fr. 27'035.10, in entrambi i

casi con richiesta di riformare anche il dispositivo sulle spese giudiziarie,

il tutto con protesta di spese e ripetibili di appello;

con

risposta 19 giugno 2012 la convenuta postula la reiezione del gravame, con

protesta di spese e ripetibili di secondo grado;

letti

ed esaminati gli atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Il 16 giugno 2005 la ditta AP 1, succursale di __________ (L__________),

attiva nel settore delle prestazioni di pulizia, e la AP 1, L__________, hanno

sottoscritto un “contratto per pulizie di manutenzione”, avente per oggetto il

prestito di manodopera per opere di pulizia. Esso prevedeva una tariffa oraria

di fr. 24.- dal lunedì al sabato e giorni feriali e di fr. 29.- la domenica e i

giorni festivi (art. 1, doc. A). In deroga alle condizioni generali le parti

hanno stipulato che il contratto, di durata indeterminata, poteva essere

disdetto, dal secondo al settimo anno, con un preavviso di due mesi per la fine

di un mese, e che i materiali, l’attrezzatura e il vestiario erano a carico

della AO 1 (art. 3, doc. A). Il contratto è stato regolarmente disdetto da

quest’ultima con effetto al 31 dicembre 2008 (verbale audizione testimoniale 6

aprile 2011, pag. 2 e 7).

Da inizio 2009 la AO 1 ha ancora fatto capo al personale di pulizia

della AP 1. La AO 1 ha comunicato direttamente al personale della AP 1 che a

partire da inizio settembre 2009 non avrebbe più usufruito delle loro prestazioni.

Con scritto 9 ottobre 2009 (doc. G) la AP 1 ha contestato questa disdetta, ha offerto la propria disponibilità ad eseguire le prestazioni per il periodo da

ottobre a dicembre 2009, ha addebitato gli importi per le prestazioni di

pulizia per il mese di settembre 2009 e richiesto il pagamento delle

prestazioni fino a fine dicembre 2009. A suo dire, a partire da inizio 2009 le parti avrebbero tacitamente prolungato il contratto di cui al doc. A e lo

stesso poteva pertanto essere disdetto solo rispettando un termine di preavviso

di due mesi. La AO 1, con scritto 15 ottobre 2009 (doc. H), si è opposta a tali

pretese, contestando che alla base delle stesse ci potesse essere il contratto

doc. A, validamente disdetto per il 31 dicembre 2008. A suo dire, le prestazioni della AP 1 da inizio 2009 avvenivano su chiamata, in base a “una

richiesta fatta volta per volta di potere occupare personale in caso di

necessità (malattie, assenze prolungate, vacanze)” (doc. H). La successiva

corrispondenza tra le parti non ha permesso di trovare un accordo (doc. I – M).

Considerandi

2.

Con

petizione 21 settembre 2010 la AP 1 ha convenuto la AO 1 dinnanzi alla Pretura __________,

chiedendone la condanna, in via principale, al versamento di complessivi fr.

36'046.80 oltre interessi al 5% dal 3 aprile 2010 corrispondente alla

remunerazione delle prestazioni per i mesi da settembre a dicembre 2009, e, in

via subordinata, al pagamento di fr. 27'035.10 oltre interessi, per le

prestazioni da settembre a novembre 2009. Con risposta 8 ottobre 2010 la

convenuta si è opposta alla petizione. Con replica 11 novembre 2010 e duplica 1°

dicembre 2010 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni. Citate

all’udienza preliminare il 17 febbraio 2011, e dopo aver esperito

l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale depositando

memoriali scritti in data 11 e 13 maggio 2011, in cui si sono riconfermate nelle antitetiche allegazioni e richieste.

3.

Con sentenza 10 aprile 2012 il Pretore ha respinto la petizione e ha

caricato all’attrice la tassa di giustizia e le spese. Egli, in estrema

sintesi, ha ritenuto che le parti a partire dal 1°gennaio 2009 “hanno

perfezionato un contratto verbale in virtù del quale la parte attrice metteva a

disposizione della convenuta del personale di pulizia, per un periodo

interinale e su richiesta di quest’ultima, senza alcun vincolo di durata né di

preavviso di disdetta” (sentenza 10 aprile 2012, pag. 4).

4.

Con

atto di appello 14 maggio 2012 l’attrice chiede la riforma del querelato

giudizio nel senso di, in via principale, accogliere la petizione e, in via

subordinata, di accoglierla limitatamente a fr. 27'035.10 con protesta di

tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 19 giugno 2012 la

convenuta postula la reiezione del gravame e chiede il riconoscimento di

ripetibili “giustificate dall’impiego di tempo lavorativo pur non avendo

fatto capo ai servizi di un legale” (risposta 19 giugno 2012, pag. 2).

5.

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il

Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in

vigore al momento della comunicazione della decisione intesa come data di

intimazione (DTF 137 III 127, consid. 2). La sentenza pretorile è stata resa il

10.

aprile 2012 e notificata alle parti il giorno seguente, sicché la procedura di appello è retta dal nuovo CPC.

6.

Il

termine per promuovere appello e per inoltrare la risposta è di trenta giorni

dalla notificazione della decisione impugnata motivata, rispettivamente dalla

notificazione dell’appello (art. 311 e 312 CPC). Tenuto conto della sospensione

dei termini ai sensi dell’art. 145 cpv. 1 lett. a e lett. b CPC, sia l’appello 14

maggio 2012 sia la risposta 19 giugno 2012 sono tempestivi.

7.

Il

Pretore, per comprendere la natura del contratto perfezionatosi tra le parti

dal 1° gennaio 2009, ha indagato le ragioni che hanno portato alla disdetta del

contratto di cui al doc. A. Egli, in base alle risultanze processuali, ha

ritenuto che a partire dal 1° gennaio 2009 la logica contrattuale della

convenuta era mutata a seguito dell’avvenuta riunificazione delle sue diverse

strutture (__________) e dell’intenzione della convenuta di lavorare unicamente

con personale interno. Il giudice di prime cure ha quindi ritenuto che a

partire da inizio 2009 il rapporto contrattuale era caratterizzato dalla

provvisorietà, ed era destinato a cessare entro breve termine: questa era la

volontà soggettiva della convenuta ed era quanto l’attrice, qui appellante, doveva

comprendere oggettivamente. Per tale motivo il Pretore ha escluso il ripristino

per mutuo consenso del contratto precedente di cui al doc. A, non da ultimo

anche perché l’attrice non ha fatto fronte all’onere probatorio che le

incombeva (sentenza 10 aprile 2012, pag. 3 e 4). Il Pretore ha pure respinto,

in difetto di valida comprova, la pretesa fatta valere in via subordinata

dall’attrice, secondo cui a partire dal 1° gennaio 2009 sarebbe sorto tra le

parti un nuovo contratto dal tenore identico a quello di cui al doc. A. Il giudice

di prime cure ha concluso che “a partire dal 1°gennaio 2009 le parti hanno

perfezionato un contratto verbale in virtù del quale l’attrice metteva a

disposizione della convenuta del personale di pulizia, per un periodo interinale

e su richiesta di quest’ultima, senza alcun vincolo di durata né di preavviso

di disdetta” (sentenza 10 aprile 2012, pag. 4). Abbondanzialmente il

giudizio pretorile ha altresì rilevato che anche il quantum della pretesa

difettava di valida comprova, non avendo l’attrice fatto fronte all’onere

probatorio che le incombeva in merito all’esistenza del danno.

8.

Con

l’appello la AP 1 contesta l’assunto pretorile secondo cui le prestazioni

dell’attrice avvenivano solo “a chiamata”. L’appellante ritiene arbitraria

l’assimilazione del concetto di provvisorio a quello di prestazione puntuale “operata

solo a richiesta o solo a tempo determinato” (appello, punto 12, pag. 6). A

suo dire l’incertezza circa la durata del rapporto contrattuale e circa le

modalità della sua estinzione “è sinonimo di contratto di durata

indeterminata”. Da ciò discende che lo stesso “non poteva che venire

disdetto previo congruo preavviso, ovvero quello sempre convenuto tra le parti

e che ha sempre sopravvissuto alle ripetute riattivazioni della relazione

successive alle disdette dell’appellata” (appello, punto 13, pag. 7).

9.

Ai

sensi dell’art. 311 cpv. 1 CPC l’appello deve essere proposto all’autorità

giudicante in forma scritta e deve essere motivato. Il nuovo CPC non dedica

alcun articolo volto a dettagliare il contenuto dell'appello, che deve essere

funzionale ai precetti generali del diritto processuale e alla natura

dell'appello, rispettivamente della decisione d'appello. In tema di contenuto

esso deve pertanto rispettare il principio di allegazione e di specificazione

valido per gli scritti introduttivi (Cocchi/Trezzini/Bernasconi,

Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 311, pag. 1365

seg.). La latitudine d’esame dell’autorità giudicante si limita, in principio,

alle ragioni addotte dall’appellante e non si estende a ciò che non è stato

censurato (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op.

cit., art. 310, pag. 1359). Nel caso in cui la sentenza impugnata si fonda su

due motivazioni indipendenti, alternative o sussidiarie, l’appellante deve

confrontarsi con entrambe, sotto pena dell’inammissibilità dell’appello,

decadendo infatti l’interesse degno di protezione al giudizio anche sulle

motivazioni impugnate (DTF 133 IV 119 consid. 6.3 e rif., 132 I 13 consid. 3;

IICCA del 16 giugno 2012 inc. n. 12.2010.106, IICCA del 9 marzo 2012 inc.

12.2010

, consid. 9 e rif.; sull’applicazione di tale principio generale al

nuovo Codice di diritto processuale svizzero cfr. Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur schweizerischen

Zivilprozessordung (ZPO), 2a ed., n. 43 ad art. 308-318; Brunner/Gasser/Schwander, ZPO

Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, n. 38 ad art. 311).

Nel caso

concreto l’appello non soddisfa le predette esigenze di motivazione.

L’appellante si limita infatti a indicare, per altro in maniera generica, le

ragioni per cui ritiene errato considerare il rapporto contrattuale sorto tra

le parti a partire dal 1° gennaio 2009 “a chiamata”, vale a dire senza vincolo

di durata e di preavviso di disdetta, ma non censura minimamente

l’argomentazione abbondanziale del Pretore secondo cui la petizione va respinta

anche per la mancata prova relativa alla quantificazione del danno. Ne discende

che la decisione impugnata in ogni caso rimane valida nel risultato sulla base

di questa argomentazione, non censurata dall’appellante. In queste circostanze,

decadendo l’interesse degno di protezione al giudizio anche sulla prima

censura, l’appello è inammissibile per carente motivazione (artt. 310 e 311

CPC).

10.

In

considerazione di quanto precede l’appello deve essere dichiarato irricevibile.

Le spese processuali di appello seguono la soccombenza

dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Contrariamente a quanto richiesto

dall’appellata, non si attribuisce alcuna indennità d’inconvenienza ai sensi

dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, non avendo quest’ultima onorato il suo obbligo

di specificazione e quantificazione (DTF 134 I 184 consid. 6.3; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit.,

art. 95, pag. 388).

Il valore

di causa determinante ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al

Tribunale federale è fissato in fr. 36'048.80.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le spese

gli art. 106 e 95 CPC e la LTG,

decide: 1. L’appello

14 maggio 2012 della AP 1 è irricevibile.

2. Le spese processuali della procedura di appello di fr. 1’000.-, già

anticipate dall’appellante, restano a suo carico. Non si attribuiscono

ripetibili.

3. Notificazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale

deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119

LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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