Lexipedia

Decisione

12.2012.79

Banca - obbligo di informazione - responsabilità - conto in rosso - rispetto dei margini

7 novembre 2013Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i testimoni __________ e __________, questi ultimi due già assunti in prima

istanza. A suo dire, si tratta di prove atte a meglio accertare i fatti

avvenuti prima dell’inoltro della petizione.

7.1 Le

parti possono chiedere all’autorità di appello di assumere nuove prove, in due

determinati casi: da una parte si tratta dei nuovi mezzi di prova ai sensi

dell’art. 317 cpv. 1 CPC, che contemplano tanto quelli venuti in essere dopo la

decisione impugnata (cosiddetti “nova”), quanto quelli preesistenti se,

facendo uso della diligenza ragionevolmente esigibile nelle circostanze

concrete, non li si poteva già produrre in primo grado (ossia “pseudo nova”)

(Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto

processuale civile svizzero, p. 1393; II CCA 11 febbraio 2013 inc. n.

12.2012.95); dall’altra, giusta l’art. 316 cpv. 3 CPC, è pure data la

possibilità di riassumere prove già acquisite dal Pretore, nonché di assumere

prove ritualmente offerte, ma da questi respinte (Trezzini, op. cit., p. 1389; Reetz/Hilber,

in: Sutter-Somm/Hasenböhler /Leuenberger, ZPO Kommentar, n. 47 ad art.

316 e n. 32 ad art. 317; II CCA 15 giugno 2012 inc. n. 12.2011.188, 10 ottobre

2012 inc. n. 12.2012.6, 17 ottobre 2012 inc. n. 12.2011.104, 11 febbraio 2013

inc. n. 12.2012.95).

7.2 Nel

caso di specie il convenuto chiede in questa sede la propria assunzione in

qualità di teste o di parte, rispettivamente il suo confronto con alcuni

testimoni già sentiti in prima istanza, rilevando come quelle prove, conosciute

dalla nuova procedura civile federale (cfr. art. 191, 192 e 173 CPC), non

fossero però ammissibili in base al codice di rito ticinese (cfr. art. 271

CPC/TI) applicabile in prima sede e con ciò, implicitamente, potessero essere

considerate nuove, rispettivamente, se anche non lo fossero, non gli potesse

essere rimproverata una negligenza per non averle offerte prima. La richiesta è

chiaramente infondata. Innanzitutto va rammentato che lo scopo dell’appello è

in definitiva quello di verificare se l’operato del Pretore è stato conforme

alle norme applicabili. Orbene, se in prima istanza non era possibile assumere quelle

prove, siccome non ammesse dalla procedura civile allora applicabile, è evidente

che la mancata assunzione da parte del primo giudice delle stesse - quand’anche

fossero state offerte a suo tempo, ciò che per altro non era stato qui il caso

- non poteva assolutamente essere censurata ed è pertanto abusivo pretendere

che le medesime possano ora essere assunte in appello in base alla nuova

procedura federale, applicabile solo in seconda istanza.

Oltretutto

è incontestabile che quelle prove erano già esistenti e conosciute (o

riconoscibili) a suo tempo dal convenuto e non possono pertanto essere

considerate dei “nova” o dei “pseudo nova”, il fatto che allora non

fossero esperibili non essendo tale da comportare la loro novità ai sensi

dell’art. 317 cpv. 1 CPC (in tal senso, II CCA 9 marzo 2012 inc. n.

12.2011.185).

8. Dovendosi

innanzitutto qualificare giuridicamente il contratto tra le parti, si osserva

che il conto corrente / deposito aperto dal convenuto presso l'attrice ha

natura mista, poiché vi si ritrovano caratteristiche tipiche del contratto di

deposito, di prestito e di mandato. La dottrina e la giurisprudenza più recenti

hanno pertanto rinunciato ad un'esatta qualificazione giuridica di simili

accordi, ritenendo che quest'ultima dipendesse in definitiva dalle

particolarità del singolo contratto concluso tra la banca ed il cliente (Fellmann,

Berner Kommentar, n. 429 ad art. 398 CO). Per quanto

riguarda la responsabilità della banca si è tuttavia potuto constatare che la

maggior parte delle pattuizioni, pur nella loro diversità, presentano elementi

che si rifanno al mandato (Fellmann, op. cit., n. 430 ad art. 398 CO; mentre Hardegger, Über die

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Banken, p. 116, ritiene che le norme

relative al mandato debbano applicarsi in maniera generalizzata in tutti i vari

contratti bancari, cfr. DTF 101 II 121, 110 II 286) e ciò anche nel caso in cui la banca non

sia al beneficio di un contratto di gestione (II CCA 1° dicembre 1997

inc. n. 12.97.47, 25 luglio 2005 inc. n. 12.2004.94, 5 ottobre 2005 inc. n.

12.2004.150). Ne discende in ogni caso che la presente fattispecie può di principio

essere esaminata sotto l'ottica del contratto di mandato (art. 394 e segg. CO; Fellmann,

op. cit., ibidem; II

CCA 6 aprile 2004 inc. n. 10.2001.16 in: NRCP 2004 p.

293, 9 febbraio 2006 inc. n. 12.2005.45, 23 agosto 2006

inc. n. 10.2003.5, 28 settembre 2007 inc. n. 12.2006.142, 28 settembre 2007

inc. n. 10.2005.2, 18 giugno 2009 inc. n. 12.2008.42, 10 ottobre 2011 inc. n.

12.2009.182).

9. Con

la prima censura d’appello il convenuto ripropone la tesi secondo cui l’attrice

sarebbe responsabile nei suoi confronti per non averlo informato

rispettivamente reso attento, nonostante egli non fosse cognito delle

operazioni effettuate nel 2008 (put / call), allorché il suo

conto era andato in passivo.

9.1 In

base alla giurisprudenza, la banca che non è al beneficio di un mandato di

gestione patrimoniale e si impegna ad eseguire unicamente gli ordini che le

sono affidati dal cliente, non è in generale tenuta a salvaguardare gli

interessi del mandante. In siffatta evenienza non sussiste in effetti un

obbligo generale d’informazione. L’obbligo di fedeltà non le impone nemmeno di

consigliare il cliente spontaneamente sui probabili sviluppi dei suoi

investimenti e sulle misure da intraprendere per limitare i suoi rischi. Di

principio la banca è obbligata ad informare il cliente solo se così richiesta e

l’estensione di tale dovere dipende dalle conoscenze e dall’esperienza del

cliente, fermo restando che se questi è consapevole dei rischi insiti

nell’operazione auspicata non è necessaria alcuna informazione. Essa eccezionalmente

deve però informare il cliente se riconosce che questi non ha conosciuto il

pericolo relativo a un determinato investimento o ancora se tra loro è venuta

in essere una particolare relazione di fiducia instauratasi con il tempo a

seguito della quale il cliente poteva legittimamente aspettarsi che la banca,

seppur non richiesta, lo avrebbe avvertito dei rischi connessi all’operazione (DTF

131 III 377 consid. 4.1.1, 133 III 97 consid. 7.1.2; SJ 1999 I 205 consid. 3b,

2002 I 274 consid. 4a; TF 2 maggio 2005 4C.459/2004 consid. 2.1, 21 febbraio 2006 4C.20/2005 consid. 4.2.3, 17 novembre 2008 4A_260/2008 consid. 3.2.1, 21

dicembre 2010 4A_450/2010 consid. 5.2.1; II CCA 23 agosto 2006 inc. n.

10.2003.5 in: RtiD I-2007 47c p. 814 e NRCP 2006 p. 218, 14 aprile 2008 inc. n.

10.2006.8, 12 novembre 2008 inc. n. 12.2007.191).

9.2 Nel

caso di specie il rimprovero di carenza d’informazione mosso dal convenuto nei

confronti dell’attrice per il fatto che il suo conto era andato in rosso è manifestamente

infondato.

Pacifico

che tra le parti non fosse venuto in essere un contratto di gestione

patrimoniale, l’istruttoria ha permesso di confermare che il convenuto era

senz’altro cognito del funzionamento e dei rischi connessi con gli investimenti

speculativi nel settore delle materie prime e meglio del petrolio (greggio),

come per altro sostenuto da tutti i testimoni sentiti in causa (cfr. in

particolare i testi __________ p. 2 e __________ p. 6) - della cui

attendibilità, contrariamente a quanto preteso dal convenuto, oltretutto per la

prima volta e pertanto irritualmente solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC),

non vi è motivo di dubitare, anche perché nessuno di loro era ormai più alle

dipendenze dell’attrice al momento della loro audizione - e con ciò non necessitava

di alcuna informazione. In effetti, egli aveva lavorato diversi anni presso l’attrice

quale consulente (cfr. i testi __________ p. 2 seg., __________ p. 6 e __________

p. 4) con il rango di procuratore (cfr. doc. C), mentre il fatto che egli si occupasse

principalmente di ricevere i clienti ma non fosse autorizzato a dar loro

consulenza, da lui addotto per la prima volta solo in questa sede, è

irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC) ed è comunque rimasto allo stadio di puro

parlato. Per anni, inoltre, egli aveva svolto investimenti in borsa per i

clienti e per sé (cfr. i testi __________ p. 2, __________ p. 2 e __________ p.

4, secondo cui egli aveva persino accesso diretto alla sala mercati), effettuando

operazioni sui derivati (cfr. in tal senso l’ammissione a p. 3 dell’appello)

specialmente nel settore del petrolio (cfr. i testi __________ p. 2 e __________

p. 2), dal che l’infondatezza della tesi, da lui esposta per la prima volta e

con ciò irritualmente solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), secondo cui

egli, quando lavorava presso l’attrice, non poteva effettuare alcuna operazione

finanziaria o operare in borsa (tanto più che il teste __________, a p. 2, ha riferito che i dipendenti potevano fare operazioni private su derivati e futures). E oltretutto

aveva sottoscritto i necessari formulari sui rischi inerenti quelle operazioni

(doc. B e E), dopo che gli stessi, per sua stessa ammissione, gli erano stati

illustrati verbalmente (cfr. appello p. 3). Ad ulteriore conferma della

circostanza che egli fosse a conoscenza del funzionamento delle operazioni sui

derivati, va pure menzionato il fatto che egli si era parzialmente cautelato dai

rischi d’investimento, effettuando operazioni opposte presso altri istituti bancari

(cfr. i testi __________ p. 2 seg. e __________ p. 4; in tal senso pure i doc.

F e G, confermati in sede testimoniale dai rispettivi estensori). Nuovo e

pertanto irricevibile, siccome esposto per la prima volta solo in questa sede

(art. 317 cpv. 1 CPC), è infine l’assunto secondo cui egli non fosse però

cognito delle operazioni su derivati “put / call” eseguite solo a

far tempo dal 2008, contestazione questa che alla luce delle circostanze appena

evidenziate avrebbe comunque dovuto essere disattesa.

Ma, a

prescindere da quanto precede, l’istruttoria ha dimostrato come il convenuto

fosse in ogni caso stato tempestivamente informato del fatto che il conto era

andato in dare (teste __________ p. 2 e doc. F), per cui è escluso che egli

possa far valere delle pretese per questa inesistente inadempienza contrattuale.

10. Il

convenuto rimprovera in seguito all’attrice di non essere intervenuta nei suoi

confronti - in pratica di non aver chiuso le sue posizioni e di avergli invece permesso

di andare in rosso - già allorché il suo conto era andato in dare, e ciò in

contrasto con quanto essa era solita fare con gli altri clienti.

10.1 In base alla dottrina e alla giurisprudenza, la banca che non è al

beneficio di un contratto di gestione patrimoniale, non può di principio essere

resa responsabile nei confronti del cliente per avergli permesso di andare in

rosso (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2ª ed., p. 849 n. 58 segg.; II CCA 10 ottobre

2011 inc. n. 12.2009.182) oppure per non avergli chiesto la prestazione di un

margine o avergli chiesto un margine insufficiente (Lombardini, op. cit., p. 742 n. 88; Lombardini, Transactions sur options, appels de marge et

responsabilité de la banque pour abus de droit, in: NRCP 2005 p. 52; Lombardini,

La jurisprudence du Tribunal fédéral dans le domaine de la gestion de fortune

en 2005, in: NRCP 2005 p. 257; SJ 1999 205 consid. 4c; TF 8 dicembre 2000 4C.166/2000 consid. 5b/cc, 26 gennaio 2005 4C.298/2004 consid. 3.2; diverso è però il caso se i

rapporti contrattuali prevedono un obbligo di richiedere un tale margine o se

dalla concreta pattuizione sul margine sia evincibile una particolare esigenza

di protezione del cliente, cfr. TF

22 luglio 2002 4C.152/2002 consid. 2.2, 3 maggio 2004 4C.305/2003 consid. 3.2.1, 21 dicembre 2010 4A_450/2010 consid. 5.2.1; II CCA 23 agosto 2006 inc. n. 10.2003.5 in: RtiD I-2007 47c p.

814, 28 settembre 2007 inc. n. 10.2005.2, 31 luglio 2008 inc. n. 12.2007.133).

10.2 Nel

caso concreto il convenuto non pretende che gli accordi contrattuali escludevano

che il suo conto potesse andare in rosso o che, in materia di margine, prevedevano un obbligo dell’attrice di richiedere un tale margine;

ciò che per altro non era assolutamente il caso (cfr. doc. A, B e E). Come detto, egli si è limitato da una parte ad evidenziare di non essere

stato posto al beneficio di una linea di credito o di un prestito e dall’altra a

sostenere che in presenza di conti in dare la controparte era solita

intervenire già l’indomani presso il cliente per cui avrebbe dovuto attivarsi

in tal senso anche nei suoi confronti. A torto.

La tesi

secondo cui, in assenza di una formale linea di credito o di un prestito, il

cliente non può essere reso responsabile dalla banca per l’eventuale scoperto

del suo conto è infondata: essa non tiene in effetti conto del fatto che un

credito in conto corrente può essere concesso anche per atti concludenti, in

particolare laddove la banca tolleri senza autorizzazione formale che il conto

del cliente vada in dare (Lombardini,

op. cit., p. 851 n. 65; circostanza che il convenuto stesso sembra per altro ammettere

a p. 12 dell’appello), fermo restando che alla scadenza del contratto di

credito, come in ogni altro caso, il cliente è senz’altro tenuto a rimborsare

il saldo del conto (Lombardini,

op. cit., p. 851 n. 64; II CCA 10 ottobre 2011 inc. n.

12.2009.182).

La

censura circa la venuta in essere presso l’attrice di una prassi vincolante a

tutela dei clienti in caso di sorpassi del conto è invece irricevibile, essendo

stata evocata per la prima volta e con ciò tardivamente solo in sede

conclusionale (art. 78 CPC/TI). Essa è per altro infondata anche nel merito,

visto e considerato che dagli atti di causa non è stato possibile stabilire se

l’operato dell’attrice, che per altro consisteva unicamente nel contattare il

cliente per concordare le modalità di rientro e non certo nella chiusura d’ufficio

delle sue posizioni pretesa dal convenuto (cfr. i testi __________ p. 3, __________

p. 2 seg. e __________ p. 3), si fondasse su obblighi contrattuali specifici conclusi

solo con quei clienti (fors’anche non cogniti della materia) oppure se quel

modo di agire costituisse invece una sua semplice facoltà, di per sé non tale

da creare un’aspettativa degna di protezione nel cliente. E in ogni caso, già

si è detto che l’istruttoria ha permesso di accertare che il convenuto era

stato tempestivamente informato del fatto che il conto era andato in dare

(teste __________ p. 2 e doc. F).

11. Nel

prosieguo del suo esposto, il convenuto rimprovera all’attrice di essere

intervenuta tardivamente, solo a distanza di circa 40 giorni dacché il conto era

andato in dare. La censura è infondata. Come si è visto, nel caso di specie

spettava pur sempre al convenuto decidere se e quando chiudere le operazioni in

corso, la tesi secondo cui dall’agosto 2008 la sua operatività sarebbe invece

stata bloccata per mancanza dei margini di copertura essendo irricevibile,

siccome esposta per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), e

comunque non provata.

In

presenza di un’esposizione negativa del conto l’attrice non era così obbligata a

chiudere le sue operazioni, per cui è superfluo esaminare se il ritardo della

chiusura delle operazioni fosse eventualmente dovuto all’assenza del consulente

del convenuto (circostanza smentita dal teste __________, che a p. 3 riferisce

come durante la sua assenza l’ufficio crediti era funzionante e non era rimasto

sguarnito) o ancora a problemi organizzativi all’interno dell’attrice (evocati

per la prima volta, e per ciò irritualmente, solo in sede conclusionale, cfr. art.

78 CPC/TI). Essa, senza esserne obbligata, poteva nondimeno agire in tal senso,

ritenuto che quella sua facoltà era subordinata alla mancata integrazione dei

margini o delle garanzie ulteriormente richieste al convenuto (cfr. doc. B). A questo proposito si osserva

che l’istruttoria ha dimostrato in maniera inequivocabile come l’attrice, già

verso fine agosto 2008, allorché il conto era andato in rosso (cfr. doc. H e

I), avesse a più riprese proposto al convenuto di chiudere le 10 operazioni in

corso, ottenendo un rifiuto da parte sua - tranne per 3 di esse (che il 3 [recte: 7] ottobre 2008 egli accettò

di chiudere, cfr. doc. F) - e che, per evitare una chiusura coatta delle rimanenti,

essa gli avesse chiesto quanto meno di apportare ulteriori capitali o di

fornire altre garanzie, ottenendo da quest’ultimo solo promesse, in seguito mai

concretizzate (sul tema cfr. i testi __________ p. 2 segg. e __________ p. 4

segg.; cfr. pure doc. F e G). In tali circostanze, il convenuto abusa

manifestamente del suo diritto laddove rimprovera ora alla controparte, come

già fatto per la prima volta e con ciò irritualmente (art. 78 CPC/TI) in sede

conclusionale, di aver ritenuto credibili quelle sue promesse senza aver

effettuato le verifiche che s’imponevano.

Si aggiunga

che il convenuto negli allegati preliminari nemmeno aveva indicato quando si

sarebbe imposta la chiusura delle operazioni da parte dell’attrice e che è solo

per la prima volta in sede conclusionale, e con ciò nuovamente in modo irrito

(art. 78 CPC/TI), che egli ha preteso, senza per altro fornire alcuna

motivazione al proposito, che il tutto avrebbe dovuto avvenire al più tardi

entro il 28 settembre 2008, ossia 4 settimane dopo l’evidenza del passivo,

“benché” a suo dire l’attrice nemmeno fosse così “obbligata con termini specifici”

(appello p. 11).

12. Il

convenuto ritiene che l’attrice aveva in ogni caso fallito nella determinazione

del danno da lei subito, non avendo prodotto un documento che permettesse di

comprenderne il calcolo, né essendo dato a sapere quando le operazioni

sarebbero state chiuse. La censura deve nuovamente essere disattesa.

Essa è

innanzitutto irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC) siccome

il convenuto non ha assolutamente ritenuto di censurare uno dei due argomenti

che avevano indotto il Pretore a respingere quell’obiezione, ovvero il fatto

che la contestazione relativa al danno era stata sollevata per la prima volta,

e con ciò tardivamente, solo con le conclusioni: la dottrina e la

giurisprudenza hanno in effetti già avuto modo di stabilire che, qualora la

sentenza (o la decisione su una questione) impugnata si fondi, come in

concreto, su due motivazioni alternative e indipendenti, l’appellante deve,

sotto pena di inammissibilità, confrontarsi con entrambe (cfr. Hungerbühler, in:

Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 38 seg.

ad art. 311; TF 20 aprile 2012 4A_754/2011 consid. 4.3; II CCA 7 febbraio 2013

inc. n. 12.2011.51, 26 aprile 2013 inc. n. 12.2012.78). Irricevibile, siccome

formulata per la prima volta solo con le conclusioni (art. 78 CPC/TI), è invece

l’altra tesi secondo cui nemmeno sarebbe dato a sapere quando le operazioni

sarebbero state chiuse.

La

censura sarebbe stata in ogni caso da respingere anche nel merito. Dal doc. H

(e meglio dalla p. 2 del conto corrente al 13 ottobre 2008) si evince in

effetti che le operazioni del convenuto erano state chiuse proprio il 13

ottobre 2008 (cfr. pure doc. M; cfr. pure l’ammissione dello stesso convenuto a

p. 8 dell’appello) e che a quella data la rubrica n. 4 del conto (quello ordinario

in USD) presentava per l’appunto un passivo di fr. 277'043.19 (pari al

controvalore di USD 244'975.85). Oltretutto in epoca successiva e meglio al 3

novembre successivo (doc. N) l’esposizione negativa della rubrica in USD era aumentata

a

fr.

283'755.55 (sempre pari al medesimo controvalore di USD 244'975.85), ciò che

aveva portato a un passivo complessivo di fr. 283'497.45 (cfr. doc. N), somma

quest’ultima che il convenuto aveva ammesso per atti concludenti,

sottoscrivendo senza riserve quel documento, comprensivo delle istruzioni di

chiusura delle altre rubriche esistenti. In tali circostanze, è evidente che

l’attrice ha dimostrato di poter pretendere quanto meno la rifusione dell’importo

arrotondato a fr. 277'043.20.

13. Ne discende che l’appello del convenuto, del tutto infondato ed

al limite del temerario, deve essere respinto nella limitata misura in cui è

ricevibile, con la conseguente conferma della sentenza pretorile (art. 318 cpv.

1 lett. a CPC).

Gli oneri

processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolati sulla

base di un valore litigioso di fr. 277'043.20, seguono la soccombenza (art. 106

CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la LTG

decide:

I. L’appello 14 maggio 2012 di AP 1 è respinto nella misura in cui è

ricevibile.

Considerandi

II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 4’000.- sono a carico

dell’appellante, tenuto inoltre a rifondere alla parte appellata fr. 8’000.-

per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-,

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster