12.2012.79
Banca - obbligo di informazione - responsabilità - conto in rosso - rispetto dei margini
7 novembre 2013Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2012.79
Data decisione, Autorità:
07.11.2013, IICCA
Titolo:
Banca - obbligo di informazione - responsabilità - conto in rosso - rispetto dei margini
BANCA
RESPONSABILITÀ
art. 398 CO
Incarto n.
12.2012.79
Lugano
7 novembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2009.588
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 23
settembre 2009 da
AO 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 277'043.20
oltre interessi al 5% dal 14 ottobre 2008 nonché il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
domanda
avversata dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione e in
subordine il suo accoglimento limitatamente a fr. 29'022.05, e che il Pretore
con sentenza 10 aprile 2012 ha integralmente ammesso;
appellante
il convenuto con atto di appello 14 maggio 2012, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e in subordine di
accoglierla per fr. 29'022.05, protestando spese e ripetibili di entrambe le
sedi;
mentre
l'attrice con osservazioni 27 giugno 2012 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il
23 aprile 2002 AP 1 ha aperto presso la succursale __________ di AO 1, di cui è
stato dipendente in qualità di consulente fino al 30 giugno 2004, il conto n. __________
(doc. A), sottoscrivendo tra gli altri i formulari denominati “operazioni con
strumenti derivati e a termine” (doc. B) e “informazioni sui rischi secondo
l’art. 11 LBVM” (doc. E). Negli anni successivi egli, su quella relazione
bancaria, ha effettuato tutta una serie di operazioni di acquisto e di vendita
nel mercato delle materie prime ed in particolare del petrolio (greggio).
Il 13
ottobre 2008 la banca, preso atto che da fine agosto 2008 il conto presentava
un’esposizione passiva sempre più ampia e dopo aver invano chiesto al cliente
di prestare ulteriori garanzie, ha provveduto a chiudere tutte le operazioni a
termine in corso.
2. Con
petizione 23 settembre 2009 AO 1, che nel frattempo è stata sciolta ed ha
assunto la denominazione di AO 1 (doc. C), ha convenuto in giudizio innanzi
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AP 1 per ottenerne la condanna
al pagamento di
fr.
277'043.20 oltre interessi al 5% dal 14 ottobre 2008 nonché il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano,
auspicando in sintesi la rifusione dello scoperto del conto al 13 ottobre 2008
(cfr. doc. H e I).
Il
convenuto si è in via principale opposto alla petizione, rilevando che
l’attrice non avrebbe mai dovuto lasciare andare in passivo il suo conto; e in
via subordinata ha chiesto di accogliere la petizione limitatamente a fr.
29'022.05, somma corrispondente alla perdita che sarebbe stata ottenuta se la
controparte avesse provveduto a chiudere tempestivamente le operazioni.
3. Il
Pretore, con la sentenza 10 aprile 2012 qui impugnata, ha preliminarmente
accertato che tra le parti non era venuto in essere un contratto di gestione
patrimoniale e che il convenuto, il quale aveva poi deciso tutte le operazioni,
era senz’altro cognito della materia (cfr. testi __________, __________ e __________).
Ciò premesso, ha dapprima escluso che in base agli accordi contrattuali e alla
giurisprudenza all’attrice potesse essere rimproverato di aver lasciato andare
in dare il conto del convenuto oppure ancora di aver tardato nel chiudere le
operazioni in corso. Preso atto che il danno era stato contestato solo con le
conclusioni, e con ciò tardivamente, ed era comunque dimostrato dai documenti
agli atti (doc. H e I), ha pertanto accolto la petizione, ponendo la tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 5'600.- a carico del convenuto, tenuto
pure a rifondere alla controparte fr. 16'600.- a titolo di ripetibili.
4.Con l’appello 14 maggio 2012, che qui
ci occupa, il convenuto chiede, previa la sua assunzione in qualità di teste o di
parte e il suo confronto con i testimoni __________ e __________, di riformare
il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e in subordine di
accoglierla per
fr.
29'022.05, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Egli nega
innanzitutto di essere stato cognito degli investimenti a termine (put /
call) effettuati. Ribadisce poi che l’attrice non avrebbe mai dovuto
lasciare andare in passivo il suo conto. Evidenzia inoltre che in presenza di
conti in dare la controparte era solita intervenire già l’indomani presso il
cliente, per cui avrebbe dovuto agire in tal senso anche nei suoi confronti e
non solo in ritardo, come da lei poi fatto. E rileva infine che l’attrice aveva
fallito nella determinazione del proprio danno.
5. Delle
osservazioni 27 giugno 2012, con cui l'attrice postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili si dirà, se e per quanto necessario,
nei prossimi considerandi.
6. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è
stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta
disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio
dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece
la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione
pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni
federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
7. Preliminarmente,
occorre esaminare se il convenuto possa pretendere in questa sede la propria
assunzione in qualità di teste o di parte, rispettivamente il suo confronto con
Fatti
i testimoni __________ e __________, questi ultimi due già assunti in prima
istanza. A suo dire, si tratta di prove atte a meglio accertare i fatti
avvenuti prima dell’inoltro della petizione.
7.1 Le
parti possono chiedere all’autorità di appello di assumere nuove prove, in due
determinati casi: da una parte si tratta dei nuovi mezzi di prova ai sensi
dell’art. 317 cpv. 1 CPC, che contemplano tanto quelli venuti in essere dopo la
decisione impugnata (cosiddetti “nova”), quanto quelli preesistenti se,
facendo uso della diligenza ragionevolmente esigibile nelle circostanze
concrete, non li si poteva già produrre in primo grado (ossia “pseudo nova”)
(Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto
processuale civile svizzero, p. 1393; II CCA 11 febbraio 2013 inc. n.
12.2012.95); dall’altra, giusta l’art. 316 cpv. 3 CPC, è pure data la
possibilità di riassumere prove già acquisite dal Pretore, nonché di assumere
prove ritualmente offerte, ma da questi respinte (Trezzini, op. cit., p. 1389; Reetz/Hilber,
in: Sutter-Somm/Hasenböhler /Leuenberger, ZPO Kommentar, n. 47 ad art.
316 e n. 32 ad art. 317; II CCA 15 giugno 2012 inc. n. 12.2011.188, 10 ottobre
2012 inc. n. 12.2012.6, 17 ottobre 2012 inc. n. 12.2011.104, 11 febbraio 2013
inc. n. 12.2012.95).
7.2 Nel
caso di specie il convenuto chiede in questa sede la propria assunzione in
qualità di teste o di parte, rispettivamente il suo confronto con alcuni
testimoni già sentiti in prima istanza, rilevando come quelle prove, conosciute
dalla nuova procedura civile federale (cfr. art. 191, 192 e 173 CPC), non
fossero però ammissibili in base al codice di rito ticinese (cfr. art. 271
CPC/TI) applicabile in prima sede e con ciò, implicitamente, potessero essere
considerate nuove, rispettivamente, se anche non lo fossero, non gli potesse
essere rimproverata una negligenza per non averle offerte prima. La richiesta è
chiaramente infondata. Innanzitutto va rammentato che lo scopo dell’appello è
in definitiva quello di verificare se l’operato del Pretore è stato conforme
alle norme applicabili. Orbene, se in prima istanza non era possibile assumere quelle
prove, siccome non ammesse dalla procedura civile allora applicabile, è evidente
che la mancata assunzione da parte del primo giudice delle stesse - quand’anche
fossero state offerte a suo tempo, ciò che per altro non era stato qui il caso
- non poteva assolutamente essere censurata ed è pertanto abusivo pretendere
che le medesime possano ora essere assunte in appello in base alla nuova
procedura federale, applicabile solo in seconda istanza.
Oltretutto
è incontestabile che quelle prove erano già esistenti e conosciute (o
riconoscibili) a suo tempo dal convenuto e non possono pertanto essere
considerate dei “nova” o dei “pseudo nova”, il fatto che allora non
fossero esperibili non essendo tale da comportare la loro novità ai sensi
dell’art. 317 cpv. 1 CPC (in tal senso, II CCA 9 marzo 2012 inc. n.
12.2011.185).
8. Dovendosi
innanzitutto qualificare giuridicamente il contratto tra le parti, si osserva
che il conto corrente / deposito aperto dal convenuto presso l'attrice ha
natura mista, poiché vi si ritrovano caratteristiche tipiche del contratto di
deposito, di prestito e di mandato. La dottrina e la giurisprudenza più recenti
hanno pertanto rinunciato ad un'esatta qualificazione giuridica di simili
accordi, ritenendo che quest'ultima dipendesse in definitiva dalle
particolarità del singolo contratto concluso tra la banca ed il cliente (Fellmann,
Berner Kommentar, n. 429 ad art. 398 CO). Per quanto
riguarda la responsabilità della banca si è tuttavia potuto constatare che la
maggior parte delle pattuizioni, pur nella loro diversità, presentano elementi
che si rifanno al mandato (Fellmann, op. cit., n. 430 ad art. 398 CO; mentre Hardegger, Über die
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Banken, p. 116, ritiene che le norme
relative al mandato debbano applicarsi in maniera generalizzata in tutti i vari
contratti bancari, cfr. DTF 101 II 121, 110 II 286) e ciò anche nel caso in cui la banca non
sia al beneficio di un contratto di gestione (II CCA 1° dicembre 1997
inc. n. 12.97.47, 25 luglio 2005 inc. n. 12.2004.94, 5 ottobre 2005 inc. n.
12.2004.150). Ne discende in ogni caso che la presente fattispecie può di principio
essere esaminata sotto l'ottica del contratto di mandato (art. 394 e segg. CO; Fellmann,
op. cit., ibidem; II
CCA 6 aprile 2004 inc. n. 10.2001.16 in: NRCP 2004 p.
293, 9 febbraio 2006 inc. n. 12.2005.45, 23 agosto 2006
inc. n. 10.2003.5, 28 settembre 2007 inc. n. 12.2006.142, 28 settembre 2007
inc. n. 10.2005.2, 18 giugno 2009 inc. n. 12.2008.42, 10 ottobre 2011 inc. n.
12.2009.182).
9. Con
la prima censura d’appello il convenuto ripropone la tesi secondo cui l’attrice
sarebbe responsabile nei suoi confronti per non averlo informato
rispettivamente reso attento, nonostante egli non fosse cognito delle
operazioni effettuate nel 2008 (put / call), allorché il suo
conto era andato in passivo.
9.1 In
base alla giurisprudenza, la banca che non è al beneficio di un mandato di
gestione patrimoniale e si impegna ad eseguire unicamente gli ordini che le
sono affidati dal cliente, non è in generale tenuta a salvaguardare gli
interessi del mandante. In siffatta evenienza non sussiste in effetti un
obbligo generale d’informazione. L’obbligo di fedeltà non le impone nemmeno di
consigliare il cliente spontaneamente sui probabili sviluppi dei suoi
investimenti e sulle misure da intraprendere per limitare i suoi rischi. Di
principio la banca è obbligata ad informare il cliente solo se così richiesta e
l’estensione di tale dovere dipende dalle conoscenze e dall’esperienza del
cliente, fermo restando che se questi è consapevole dei rischi insiti
nell’operazione auspicata non è necessaria alcuna informazione. Essa eccezionalmente
deve però informare il cliente se riconosce che questi non ha conosciuto il
pericolo relativo a un determinato investimento o ancora se tra loro è venuta
in essere una particolare relazione di fiducia instauratasi con il tempo a
seguito della quale il cliente poteva legittimamente aspettarsi che la banca,
seppur non richiesta, lo avrebbe avvertito dei rischi connessi all’operazione (DTF
131 III 377 consid. 4.1.1, 133 III 97 consid. 7.1.2; SJ 1999 I 205 consid. 3b,
2002 I 274 consid. 4a; TF 2 maggio 2005 4C.459/2004 consid. 2.1, 21 febbraio 2006 4C.20/2005 consid. 4.2.3, 17 novembre 2008 4A_260/2008 consid. 3.2.1, 21
dicembre 2010 4A_450/2010 consid. 5.2.1; II CCA 23 agosto 2006 inc. n.
10.2003.5 in: RtiD I-2007 47c p. 814 e NRCP 2006 p. 218, 14 aprile 2008 inc. n.
10.2006.8, 12 novembre 2008 inc. n. 12.2007.191).
9.2 Nel
caso di specie il rimprovero di carenza d’informazione mosso dal convenuto nei
confronti dell’attrice per il fatto che il suo conto era andato in rosso è manifestamente
infondato.
Pacifico
che tra le parti non fosse venuto in essere un contratto di gestione
patrimoniale, l’istruttoria ha permesso di confermare che il convenuto era
senz’altro cognito del funzionamento e dei rischi connessi con gli investimenti
speculativi nel settore delle materie prime e meglio del petrolio (greggio),
come per altro sostenuto da tutti i testimoni sentiti in causa (cfr. in
particolare i testi __________ p. 2 e __________ p. 6) - della cui
attendibilità, contrariamente a quanto preteso dal convenuto, oltretutto per la
prima volta e pertanto irritualmente solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC),
non vi è motivo di dubitare, anche perché nessuno di loro era ormai più alle
dipendenze dell’attrice al momento della loro audizione - e con ciò non necessitava
di alcuna informazione. In effetti, egli aveva lavorato diversi anni presso l’attrice
quale consulente (cfr. i testi __________ p. 2 seg., __________ p. 6 e __________
p. 4) con il rango di procuratore (cfr. doc. C), mentre il fatto che egli si occupasse
principalmente di ricevere i clienti ma non fosse autorizzato a dar loro
consulenza, da lui addotto per la prima volta solo in questa sede, è
irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC) ed è comunque rimasto allo stadio di puro
parlato. Per anni, inoltre, egli aveva svolto investimenti in borsa per i
clienti e per sé (cfr. i testi __________ p. 2, __________ p. 2 e __________ p.
4, secondo cui egli aveva persino accesso diretto alla sala mercati), effettuando
operazioni sui derivati (cfr. in tal senso l’ammissione a p. 3 dell’appello)
specialmente nel settore del petrolio (cfr. i testi __________ p. 2 e __________
p. 2), dal che l’infondatezza della tesi, da lui esposta per la prima volta e
con ciò irritualmente solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), secondo cui
egli, quando lavorava presso l’attrice, non poteva effettuare alcuna operazione
finanziaria o operare in borsa (tanto più che il teste __________, a p. 2, ha riferito che i dipendenti potevano fare operazioni private su derivati e futures). E oltretutto
aveva sottoscritto i necessari formulari sui rischi inerenti quelle operazioni
(doc. B e E), dopo che gli stessi, per sua stessa ammissione, gli erano stati
illustrati verbalmente (cfr. appello p. 3). Ad ulteriore conferma della
circostanza che egli fosse a conoscenza del funzionamento delle operazioni sui
derivati, va pure menzionato il fatto che egli si era parzialmente cautelato dai
rischi d’investimento, effettuando operazioni opposte presso altri istituti bancari
(cfr. i testi __________ p. 2 seg. e __________ p. 4; in tal senso pure i doc.
F e G, confermati in sede testimoniale dai rispettivi estensori). Nuovo e
pertanto irricevibile, siccome esposto per la prima volta solo in questa sede
(art. 317 cpv. 1 CPC), è infine l’assunto secondo cui egli non fosse però
cognito delle operazioni su derivati “put / call” eseguite solo a
far tempo dal 2008, contestazione questa che alla luce delle circostanze appena
evidenziate avrebbe comunque dovuto essere disattesa.
Ma, a
prescindere da quanto precede, l’istruttoria ha dimostrato come il convenuto
fosse in ogni caso stato tempestivamente informato del fatto che il conto era
andato in dare (teste __________ p. 2 e doc. F), per cui è escluso che egli
possa far valere delle pretese per questa inesistente inadempienza contrattuale.
10. Il
convenuto rimprovera in seguito all’attrice di non essere intervenuta nei suoi
confronti - in pratica di non aver chiuso le sue posizioni e di avergli invece permesso
di andare in rosso - già allorché il suo conto era andato in dare, e ciò in
contrasto con quanto essa era solita fare con gli altri clienti.
10.1 In base alla dottrina e alla giurisprudenza, la banca che non è al
beneficio di un contratto di gestione patrimoniale, non può di principio essere
resa responsabile nei confronti del cliente per avergli permesso di andare in
rosso (Lombardini, Droit bancaire suisse, 2ª ed., p. 849 n. 58 segg.; II CCA 10 ottobre
2011 inc. n. 12.2009.182) oppure per non avergli chiesto la prestazione di un
margine o avergli chiesto un margine insufficiente (Lombardini, op. cit., p. 742 n. 88; Lombardini, Transactions sur options, appels de marge et
responsabilité de la banque pour abus de droit, in: NRCP 2005 p. 52; Lombardini,
La jurisprudence du Tribunal fédéral dans le domaine de la gestion de fortune
en 2005, in: NRCP 2005 p. 257; SJ 1999 205 consid. 4c; TF 8 dicembre 2000 4C.166/2000 consid. 5b/cc, 26 gennaio 2005 4C.298/2004 consid. 3.2; diverso è però il caso se i
rapporti contrattuali prevedono un obbligo di richiedere un tale margine o se
dalla concreta pattuizione sul margine sia evincibile una particolare esigenza
di protezione del cliente, cfr. TF
22 luglio 2002 4C.152/2002 consid. 2.2, 3 maggio 2004 4C.305/2003 consid. 3.2.1, 21 dicembre 2010 4A_450/2010 consid. 5.2.1; II CCA 23 agosto 2006 inc. n. 10.2003.5 in: RtiD I-2007 47c p.
814, 28 settembre 2007 inc. n. 10.2005.2, 31 luglio 2008 inc. n. 12.2007.133).
10.2 Nel
caso concreto il convenuto non pretende che gli accordi contrattuali escludevano
che il suo conto potesse andare in rosso o che, in materia di margine, prevedevano un obbligo dell’attrice di richiedere un tale margine;
ciò che per altro non era assolutamente il caso (cfr. doc. A, B e E). Come detto, egli si è limitato da una parte ad evidenziare di non essere
stato posto al beneficio di una linea di credito o di un prestito e dall’altra a
sostenere che in presenza di conti in dare la controparte era solita
intervenire già l’indomani presso il cliente per cui avrebbe dovuto attivarsi
in tal senso anche nei suoi confronti. A torto.
La tesi
secondo cui, in assenza di una formale linea di credito o di un prestito, il
cliente non può essere reso responsabile dalla banca per l’eventuale scoperto
del suo conto è infondata: essa non tiene in effetti conto del fatto che un
credito in conto corrente può essere concesso anche per atti concludenti, in
particolare laddove la banca tolleri senza autorizzazione formale che il conto
del cliente vada in dare (Lombardini,
op. cit., p. 851 n. 65; circostanza che il convenuto stesso sembra per altro ammettere
a p. 12 dell’appello), fermo restando che alla scadenza del contratto di
credito, come in ogni altro caso, il cliente è senz’altro tenuto a rimborsare
il saldo del conto (Lombardini,
op. cit., p. 851 n. 64; II CCA 10 ottobre 2011 inc. n.
12.2009.182).
La
censura circa la venuta in essere presso l’attrice di una prassi vincolante a
tutela dei clienti in caso di sorpassi del conto è invece irricevibile, essendo
stata evocata per la prima volta e con ciò tardivamente solo in sede
conclusionale (art. 78 CPC/TI). Essa è per altro infondata anche nel merito,
visto e considerato che dagli atti di causa non è stato possibile stabilire se
l’operato dell’attrice, che per altro consisteva unicamente nel contattare il
cliente per concordare le modalità di rientro e non certo nella chiusura d’ufficio
delle sue posizioni pretesa dal convenuto (cfr. i testi __________ p. 3, __________
p. 2 seg. e __________ p. 3), si fondasse su obblighi contrattuali specifici conclusi
solo con quei clienti (fors’anche non cogniti della materia) oppure se quel
modo di agire costituisse invece una sua semplice facoltà, di per sé non tale
da creare un’aspettativa degna di protezione nel cliente. E in ogni caso, già
si è detto che l’istruttoria ha permesso di accertare che il convenuto era
stato tempestivamente informato del fatto che il conto era andato in dare
(teste __________ p. 2 e doc. F).
11. Nel
prosieguo del suo esposto, il convenuto rimprovera all’attrice di essere
intervenuta tardivamente, solo a distanza di circa 40 giorni dacché il conto era
andato in dare. La censura è infondata. Come si è visto, nel caso di specie
spettava pur sempre al convenuto decidere se e quando chiudere le operazioni in
corso, la tesi secondo cui dall’agosto 2008 la sua operatività sarebbe invece
stata bloccata per mancanza dei margini di copertura essendo irricevibile,
siccome esposta per la prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), e
comunque non provata.
In
presenza di un’esposizione negativa del conto l’attrice non era così obbligata a
chiudere le sue operazioni, per cui è superfluo esaminare se il ritardo della
chiusura delle operazioni fosse eventualmente dovuto all’assenza del consulente
del convenuto (circostanza smentita dal teste __________, che a p. 3 riferisce
come durante la sua assenza l’ufficio crediti era funzionante e non era rimasto
sguarnito) o ancora a problemi organizzativi all’interno dell’attrice (evocati
per la prima volta, e per ciò irritualmente, solo in sede conclusionale, cfr. art.
78 CPC/TI). Essa, senza esserne obbligata, poteva nondimeno agire in tal senso,
ritenuto che quella sua facoltà era subordinata alla mancata integrazione dei
margini o delle garanzie ulteriormente richieste al convenuto (cfr. doc. B). A questo proposito si osserva
che l’istruttoria ha dimostrato in maniera inequivocabile come l’attrice, già
verso fine agosto 2008, allorché il conto era andato in rosso (cfr. doc. H e
I), avesse a più riprese proposto al convenuto di chiudere le 10 operazioni in
corso, ottenendo un rifiuto da parte sua - tranne per 3 di esse (che il 3 [recte: 7] ottobre 2008 egli accettò
di chiudere, cfr. doc. F) - e che, per evitare una chiusura coatta delle rimanenti,
essa gli avesse chiesto quanto meno di apportare ulteriori capitali o di
fornire altre garanzie, ottenendo da quest’ultimo solo promesse, in seguito mai
concretizzate (sul tema cfr. i testi __________ p. 2 segg. e __________ p. 4
segg.; cfr. pure doc. F e G). In tali circostanze, il convenuto abusa
manifestamente del suo diritto laddove rimprovera ora alla controparte, come
già fatto per la prima volta e con ciò irritualmente (art. 78 CPC/TI) in sede
conclusionale, di aver ritenuto credibili quelle sue promesse senza aver
effettuato le verifiche che s’imponevano.
Si aggiunga
che il convenuto negli allegati preliminari nemmeno aveva indicato quando si
sarebbe imposta la chiusura delle operazioni da parte dell’attrice e che è solo
per la prima volta in sede conclusionale, e con ciò nuovamente in modo irrito
(art. 78 CPC/TI), che egli ha preteso, senza per altro fornire alcuna
motivazione al proposito, che il tutto avrebbe dovuto avvenire al più tardi
entro il 28 settembre 2008, ossia 4 settimane dopo l’evidenza del passivo,
“benché” a suo dire l’attrice nemmeno fosse così “obbligata con termini specifici”
(appello p. 11).
12. Il
convenuto ritiene che l’attrice aveva in ogni caso fallito nella determinazione
del danno da lei subito, non avendo prodotto un documento che permettesse di
comprenderne il calcolo, né essendo dato a sapere quando le operazioni
sarebbero state chiuse. La censura deve nuovamente essere disattesa.
Essa è
innanzitutto irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC) siccome
il convenuto non ha assolutamente ritenuto di censurare uno dei due argomenti
che avevano indotto il Pretore a respingere quell’obiezione, ovvero il fatto
che la contestazione relativa al danno era stata sollevata per la prima volta,
e con ciò tardivamente, solo con le conclusioni: la dottrina e la
giurisprudenza hanno in effetti già avuto modo di stabilire che, qualora la
sentenza (o la decisione su una questione) impugnata si fondi, come in
concreto, su due motivazioni alternative e indipendenti, l’appellante deve,
sotto pena di inammissibilità, confrontarsi con entrambe (cfr. Hungerbühler, in:
Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 38 seg.
ad art. 311; TF 20 aprile 2012 4A_754/2011 consid. 4.3; II CCA 7 febbraio 2013
inc. n. 12.2011.51, 26 aprile 2013 inc. n. 12.2012.78). Irricevibile, siccome
formulata per la prima volta solo con le conclusioni (art. 78 CPC/TI), è invece
l’altra tesi secondo cui nemmeno sarebbe dato a sapere quando le operazioni
sarebbero state chiuse.
La
censura sarebbe stata in ogni caso da respingere anche nel merito. Dal doc. H
(e meglio dalla p. 2 del conto corrente al 13 ottobre 2008) si evince in
effetti che le operazioni del convenuto erano state chiuse proprio il 13
ottobre 2008 (cfr. pure doc. M; cfr. pure l’ammissione dello stesso convenuto a
p. 8 dell’appello) e che a quella data la rubrica n. 4 del conto (quello ordinario
in USD) presentava per l’appunto un passivo di fr. 277'043.19 (pari al
controvalore di USD 244'975.85). Oltretutto in epoca successiva e meglio al 3
novembre successivo (doc. N) l’esposizione negativa della rubrica in USD era aumentata
a
fr.
283'755.55 (sempre pari al medesimo controvalore di USD 244'975.85), ciò che
aveva portato a un passivo complessivo di fr. 283'497.45 (cfr. doc. N), somma
quest’ultima che il convenuto aveva ammesso per atti concludenti,
sottoscrivendo senza riserve quel documento, comprensivo delle istruzioni di
chiusura delle altre rubriche esistenti. In tali circostanze, è evidente che
l’attrice ha dimostrato di poter pretendere quanto meno la rifusione dell’importo
arrotondato a fr. 277'043.20.
13. Ne discende che l’appello del convenuto, del tutto infondato ed
al limite del temerario, deve essere respinto nella limitata misura in cui è
ricevibile, con la conseguente conferma della sentenza pretorile (art. 318 cpv.
1 lett. a CPC).
Gli oneri
processuali e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolati sulla
base di un valore litigioso di fr. 277'043.20, seguono la soccombenza (art. 106
CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide:
I. L’appello 14 maggio 2012 di AP 1 è respinto nella misura in cui è
ricevibile.
Considerandi
II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 4’000.- sono a carico
dell’appellante, tenuto inoltre a rifondere alla parte appellata fr. 8’000.-
per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-,
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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