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Decisione

12.2012.80

Lavoro - obbligo di diligenza del lavoratore - risarcimento del danno

28 ottobre 2013Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

petizione 16 dicembre 2009 AP 1 ha pertanto convenuto AO 1 dinanzi alla

competente Pretura chiedendone la condanna al pagamento di complessivi fr. 47'098,80

oltre interessi e accessori a titolo di stipendi e tredicesime mensilità

arretrati, vacanze impagate e indennizzo per la mancata messa a disposizione

del veicolo di servizio, già poste in deduzione le fatture delle riparazioni

commissionate dall’attore alla convenuta ammontanti a complessivi fr. 4'435,10.

Domande alle quali si è opposta la convenuta, che ha riconosciuto di dovere

all’attore fr. 22'443,45 a titolo di salario e indennità, ma ha nel contempo

fatto valere una sua pretesa di fr. 235'444,19 a titolo di risarcimento del danno subito per le inadempienze del dipendente, rispettivamente

di credito per prestazioni fornitegli, credito che ha quindi posto in

compensazione, rispettivamente fatto valere in via riconvenzionale per fr. 206'954,40,

oltre interessi, chiedendo il rigetto definitivo dell’opposizione al precetto

esecutivo fatto spiccare nei confronti del debitore.

Domanda a sua volta integralmente contestata dal convenuto in via

riconvenzionale con replica e risposta alla riconvenzionale del 12 aprile 2010,

alla quale ha fatto seguito la duplica con replica alla riconvenzionale del 14

maggio 2010 con la quale la domanda riconvenzionale è stata precisata e la

pretesa aumentata a fr. 209'540,91 oltre interessi.

Esperita l'istruttoria, le parti hanno confermato le proprie domande e

allegazioni nei rispettivi memoriali conclusivi del 25 maggio 2011, con l’attrice

in via riconvenzionale che ha ridotto la pretesa a fr. 204'730,40, oltre

interessi.

C. Statuendo

con sentenza 28 marzo 2012, il Pretore ha accolto l’azione principale

limitatamente a fr. 4'046.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2008 e, nel

contempo, parzialmente accolto la domanda riconvenzionale per fr. 73'732.- oltre

interessi al 5% dal 5 agosto 2009, con ripartizione delle spese e condanna alla

rifusione delle ripetibili in funzione del rispettivo grado di soccombenza.

Il Pretore ha innanzitutto esaminato i compiti lavorativi dell’attore,

deducendo dalle risultanze istruttorie che ad esso competesse “la

responsabilità del servizio dopo vendita, del servizio di garanzia, delle

fatturazioni generali ai clienti, degli ordini di lavoro” (sentenza

impugnata pag. 3), e ha quindi preliminarmente esaminato le domande proposte

con l’azione riconvenzionale.

Accertato come il dipendente fosse autorizzato ad incassare direttamente in

contanti dai clienti le fatture e come un simile incasso sia avvenuto per

complessivi fr. 8'563,25, il giudice di prime cure ha ritenuto il dipendente

debitore di tale somma, non avendo questi saputo dimostrare di aver riversato

alla datrice di lavoro quanto incassato per suo conto.

Il Pretore ha poi esaminato la pretesa principale dell’attrice in via

riconvenzionale, che vanta un credito di fr. 216’725,65 pari al danno

asseritamente subito per inadempienze contrattuali dall’attore, al quale imputa

il mancato recupero, per conto della convenuta e degli agenti locali a lei

facenti capo, nei confronti dell’agenzia principale (F__________ Svizzera),

delle fatture per i lavori svolti in garanzia sui veicoli venduti. A mente del

Pretore, l’attore era la persona incaricata di svolgere questo compito e a lui

va imputato un agire disordinato e tardivo che, concomitante ad un problema

informatico nella gestione dei contatti tra convenuta e F__________ Svizzera, ha

causato la trasmissione tardiva delle fatture e il conseguente loro mancato

pagamento.

In merito alla quantificazione del danno così causato, ritenuto comprovato

sulla base della produzione delle sole fatture e nel relativo estratto

contabile, il giudice di prime cure ha concluso che dai documenti agli atti si

debba dedurre come già a partire dal dicembre 2003 la datrice di lavoro fosse a

conoscenza dell’inadeguatezza del dipendente nello svolgere tale compito. Alla

danneggiata il Pretore ha quindi imputato una colpa concomitante per aver negligentemente

lasciato proseguire il dipendente, ancora per ulteriori cinque anni circa, fino

a causarle un danno di tale rilevanza. Tale circostanza è quindi stata ritenuta

un fattore di riduzione della colpa dell’attore che, unitamente ad altri

fattori, ha indotto il Pretore a ridurre del 60% il risarcimento dovuto.

L’attore è pure stato riconosciuto debitore di fr. 5'995,20 per prestazioni a

lui fatturate dalla convenuta per lavori fatti eseguire a titolo privato dall’autofficina.

Il Pretore ha quindi esaminato le domande dell’attore respingendo dapprima la

pretesa di un indennizzo per la mancata messa a disposizione del veicolo

aziendale, con l'eccezione di un rimborso di fr. 350.- per una deduzione

eccessiva, siccome l’attore avrebbe comunque soddisfatto le sue esigenze

facendo capo a diversi veicoli dell'azienda e avendo egli rinunciato per oltre

due anni e mezzo a pretenderne uno in uso esclusivo.

Il giudice di prime cure ha invece riconosciuto buona parte delle pretese di

indennizzo per vacanze non godute, ovvero 31,5 giornate (a fronte di una

richiesta di 35 giornate) ritenuto come la datrice di lavoro non abbia saputo

dimostrare che il dipendente ne abbia effettivamente usufruito. Pure

sostanzialmente riconosciute dal Pretore risultano le pretese salariali, in

buona parte peraltro neppure contestate dalla convenuta.

D. AP

1 è insorto con appello del 14 maggio 2012 contro la sentenza del Pretore,

chiedendone la riforma nel senso di accogliere parzialmente la petizione,

limitatamente a fr. 25'566,80 e di respingere integralmente la domanda riconvenzionale,

con protesta di ripetibili.

Con risposta del 16 luglio 2012 AO 1 ha proposto la reiezione dell'appello,

protestando le ripetibili.

e considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è

entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC).

Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella

data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale

previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile

ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che,

avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella

data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

Considerandi

2.

L’appellante

riepiloga preliminarmente, senza esprimere particolari censure, le circostanze

relative al contratto sorto tra le parti, le rispettive domande di causa e le

conclusioni a cui è giunto il Pretore, premettendo di non contestare la

decisione relativa alla domanda principale, fatta eccezione per la

compensazione indebitamente ammessa. L’appello è pertanto finalizzato a contestare

il riconoscimento delle pretese riconvenzionali della convenuta, ad eccezione delle

fatture per lavori di riparazione di cui il dipendente ha beneficiato e per le

quali riconosce la pretesa.

L’appellante contesta dapprima di aver avuto i compiti di responsabilità

indicati nella decisione pretorile, essendo stato assunto quale meccanico, come

risulterebbe dalla lettera di assunzione (doc. B) e non essendo successivamente

intervenuta alcuna estensione delle mansioni lavorative. Anche la

corrispondenza intrattenuta da F__________ Svizzera con la convenuta ne sarebbe

la prova, l’attore non figurando mai quale destinatario.

L’appellante contesta inoltre che sussista la prova dell’incasso da parte sua

della somma di fr. 8'563,25 versata dai clienti, riconoscendo unicamente una

precisa lista di incassi per un totale di fr. 3'324,10, somme ricevute in

contanti e peraltro sempre riversati nella cassa aziendale utilizzando

l’apposita “cassetta” messa a disposizione a questo scopo, come riferito

dal teste G. Qualora tali incassi in contanti non fossero poi stati riversati

nella cassa aziendale, si tratterebbe di una circostanza imputabile unicamente

alla datrice di lavoro, i conteggi cassa giornalieri non potendo essere

ritenuti prova di inadempienza da parte del dipendente.

Al Pretore viene poi rimproverato di non aver adeguatamente considerato le

gravi accuse rivolte all’attore, che l’istruttoria ha dimostrato essere

infondate e pretestuose, con il solo scopo di ingiustamente incolpare l’ex

dipendente di comportamenti scorretti.

L’appellante contesta inoltre la conclusione pretorile relativa alla questione

del mancato recupero dalla casa madre F__________ Svizzera dei rimborsi per i

lavori eseguiti in garanzia dalla convenuta e dalle agenzie locali, l’incasso

di tali somme non risultando tra i compiti a lui contrattualmente attribuiti e

non potendo quindi esservi una sua responsabilità per eventuali disfunzioni.

Rileva inoltre di non essere stato destinatario delle comunicazioni di F__________

Svizzera e di non esserne stato personalmente informato, e sottolinea come neppure

il direttore del settore garanzie di F__________ Svizzera, sentito quale teste,

lo abbia indicato quale responsabile.

A mente dell'appellante il problema informatico venutosi a creare nella

gestione dei contratti tra il garage e F__________ Svizzera è rilevante e il

Pretore non l'avrebbe adeguatamente considerato, ritenendo a torto che pure la

responsabilità per il funzionamento di questo servizio incombesse all’attore,

che neppure possiede le necessarie competenze.

Le emergenze istruttorie (teste D__________ T__________, verbale 23 novembre

2010.

pag. 13) avrebbero inoltre dimostrato come i problemi sorti con le

pratiche di rimborso si sarebbero risolti già nel corso del 2007, ovvero prima

della cessazione del rapporto di impiego in questione, sconfessando così la tesi

del Pretore, che avrebbe erroneamente intravvisto nella soluzione del problema dopo

la partenza dell'appellante un ulteriore indizio della sua responsabilità. Alla

stessa conclusione porterebbe infine la circostanza che i problemi con i

rimborsi sono sorti nel 2005, ovvero parecchi anni dopo l'assunzione dell'appellante,

avvenuta nel 1996.

L'appellante contesta, infine, che sia stata fornita la prova del preteso danno

e segnatamente dell'importo quantificato nella sentenza impugnata. In

particolare contesta la rilevanza del conteggio esposto nel verbale della

riunione del 1° dicembre 2003 (doc. 58) e che fosse già sorto un danno nel 2003.

Neppure i conteggi (tabelle) doc. 2 e 6 sarebbero documenti sufficienti a

provare il danno, l'ammontare delle fatture non essendo rilevante in mancanza

della prova che gli importi in queste indicati fossero tutti riferiti a lavori

che avrebbero potuto essere eseguiti in garanzia ed essere accettati e

rimborsati dalla casa madre.

3.

A

norma dell’art. 321a cpv. 1 CO, il lavoratore deve eseguire diligentemente e

con cura il lavoro che gli è stato affidato. Si tratta di un’obbligazione

generale per la quale il lavoratore deve eseguire la sua attività negli

interessi del datore di lavoro e conformemente alle regole della buona fede. La

misura della diligenza viene determinata in base alle circostanze (DTF 123 III

257.

consid. 5a), nonché avuto riguardo alla natura del contratto, al rischio

professionale, al grado di istruzione e alle cognizioni tecniche che il lavoro

richiede, come pure in funzione alle capacità e alle attitudini del lavoratore

(art. 321e cpv. 2 CO), ma egualmente anche da ciò che si potrebbe pretendere da

un altro lavoratore posto nella stessa situazione (Rémy Wyler, Droit du travail, 2a ed., Berna 2008,

pag. 139). Violando tale dovere, il lavoratore non adempie nel debito modo le

obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro (Staehelin,

Zürcher Kommentar, N. 1 e 3 all’art. 321a CO) e simile violazione può

comportare per il lavoratore l’obbligo di riparare il danno cagionato

intenzionalmente o per negligenza al suo datore di lavoro (art. 321e CO; Staehelin, op. cit., N. 4

all’art. 321a). L’art. 321e CO ripropone nella sostanza il principio

generale della responsabilità contrattuale sancito dall’art. 97 CO, la quale

presuppone la prova del danno, la violazione degli obblighi contrattuali,

nonché l’esistenza di un nesso di causalità naturale e adeguato fra i primi due

elementi. La colpa è presunta. Compete al datore di lavoro dimostrare la sussistenza

dei primi tre requisiti, mentre al lavoratore incombe l’onere di provare

l’assenza di ogni colpa. Una volta ammessa la responsabilità, spetta al giudice

– il quale in questo ambito dispone di un ampio margine di apprezzamento –

stabilire in quale misura il lavoratore è tenuto a risarcire il danno (TF 7 settembre 2004 4C.195/2004 consid. 2.1; DTF 110 II 349).

4.

Nella

fattispecie, nell'ottica del giudizio in merito all'inadempienza contrattuale, occorre

anzitutto chinarsi sulle mansioni affidate all'attore.

Con la replica 12 aprile 2010 l'appellante aveva rilevato l'assenza di un

mansionario scritto o di altra prova in merito alle mansioni che la convenuta pretende

di avergli conferito, affermando di aver sempre svolto in modo corretto e

completo i compiti assegnatigli.

Respinti quindi i singoli rimproveri mossigli in relazione alla conduzione

dell'officina, in quanto strumentali alla causa e mai in precedenza formulati,

l'attore ha pure contestato l'esistenza di un danno (replica pag. 3).

Con la duplica 14 maggio 2010 la convenuta aveva per contro ribadito di

ritenere responsabile il dipendente per le disfunzioni sorte nel sistema di

rimborso delle fatture (per i lavori eseguiti in garanzia), imputabili a errori

e negligenze nello svolgimento di questo incarico affidatogli. La convenuta ha

per contro decisamente negato che vi fosse stato un problema informatico o

un'inadempienza dell'amministratore unico A__________ V__________ tra le cause

delle disfunzioni, specificando che "a partire almeno dal 2002/2003 i

responsabili della convenuta, in particolare proprio il signor V__________, gli

sollecitavano pressoché giornalmente la risoluzione della problematica",

ricevendo risposte tranquillizzanti o spiegazioni che imputavano il mancato

incasso a difficoltà di comunicazione e "al sistema informatico"

(duplica, pag. 3). Nulla sarebbe mutato neppure dopo la riunione del 1°

dicembre 2003 (doc. 58) con la quale si sarebbe rilevata la gravità della

situazione. Da questa situazione sono poi sorti i problemi con la casa madre emersi

verso la fine del 2005, sfociati nella decisione dell'aprile 2007 di F__________

Svizzera SA.

5.

Nel

caso concreto va anzitutto rilevato come la pretesa estraneità del dipendente

dalla procedura di trasmissione delle fatture alla casa madre (per ottenere la

copertura e il rimborso dei lavori eseguiti in garanzia) è contraddetta dalle

emergenze istruttorie e non può pertanto essere rimproverato al Pretore di non

aver a priori escluso l'attore da ogni responsabilità per i disagi venutisi a

creare in seno alla convenuta. Va però considerato come quest'ultima non abbia prodotto

alcun elemento o prova documentale dai quali risulti che il compito in

questione rientrasse tra le funzioni contrattualmente previste per un “capo

meccanico responsabile del servizio dopo vendita” (doc. B) e cosa

concretamente questa mansione comportasse dal punto di vista dei doveri

professionali. Inoltre, nulla emerge dalle allegazioni o dall'esito degli

accertamenti istruttori, in merito alla relazione gerarchica del dipendente

nello svolgimento di tale funzione, in particolare con il responsabile della

ditta, nonché amministratore unico e solo avente diritto di firma A__________ V__________

(doc. A). Negli allegati la convenuta non ha speso una parola per descrivere la

struttura aziendale (organigramma) e i ruoli gerarchici assegnati ai vari

dipendenti, in particolare con riferimento a quanto riguarda la gestione di

mansioni non direttamente connesse con il lavoro meccanico o il servizio di

vendita e consulenza alla clientela, ma piuttosto qualificabili come pratiche amministrative

e gestionali. Tra quest'ultime figurano senz'altro le procedure interne per la

richiesta di rimborso dalla casa madre dei lavori eseguiti in garanzia

(direttamente dalla convenuta o per il tramite delle agenzie locali a lei

facenti riferimento). Non si può quindi ritenere che siano stati forniti

sufficienti elementi per chiarire le precise mansioni affidate all'attore.

Oltre a mancare un mansionario scritto, neppure si è ritenuto di rimandare a

elementi utili al proposito che potessero emergere dal testo del contratto

collettivo di lavoro (CCL) in vigore all'epoca per il settore professionale

delle autorimesse, specificatamente in merito alla categoria di capo meccanico

nella suddivisione dei lavoratori per una loro classificazione ai fini

dell'applicazione del CCL (documento questo peraltro neppure agli atti).

Neppure è stato allegato e accertato quale fosse l'effettivo potere decisionale

di cui il dipendente era detentore e tra i rimproveri mossi si fatica a

distinguere tra cattiva esecuzione del lavoro per mancato rispetto di

istruzioni ricevute e inadeguato esercizio di un eventuale potere decisionale e

organizzativo conferitogli in questo ambito. Mai è stata invocata una direzione

autonoma dell'autofficina da parte dell'attore o un suo ruolo dirigenziale

preminente. Al contrario il ruolo dell'amministratore unico A__________ V__________,

unico avente diritto di firma, è apparso come quello di un dirigente

effettivamente attivo e presente in azienda.

Se ne deve pertanto concludere che il Pretore ha erroneamente seguito la tesi

della convenuta tendente ad attribuire all'attore una responsabilità personale per

il mancato funzionamento del sistema di rimborso dei lavori eseguiti in

garanzia, inadempienza posta alla base della richiesta di risarcimento. A

fronte di tale indeterminatezza rispetto alle responsabilità, non sussistono quindi

elementi sufficienti per ricondurre il danno asseritamente patito ad una

violazione contrattuale del lavoratore e ad una sua intenzionalità o negligenza,

e vengono così meno i requisiti su cui fondare l'obbligo di riparazione ai

sensi dell’art. 321e CO.

Ne risulta che la convenuta ha fallito nell’onere della prova che le incombeva

(NRCP 2007 pag 320), non avendo dimostrato quali compiti e quali responsabilità

essa aveva attribuito all’attore, con la conseguenza che non ha potuto dimostrarne

la violazione.

6.

Va

inoltre rilevato come una responsabilità del dipendente per i pretesi danni, invocati

sostanzialmente come una sorta di pretesa complessiva benché concretamente

riferibili a distinti episodi manifestatisi sull'arco di più anni, andrebbe

pure esclusa quale conseguenza dell'atteggiamento passivo e inadeguato assunto

dalla convenuta e per suo conto dal o dai superiori gerarchici dell'attore e eventualmente

dagli azionisti della società.

Come rilevato dal Pretore, l'inadeguatezza dell'attore nella gestione dei

rimborsi appariva chiaramente già nel dicembre 2003 e, ciò nonostante, la

datrice di lavoro lo ha negligentemente lasciato proseguire fino al giorno del

licenziamento del 12 novembre 2008, venendo meno al dovere di interessarsi da

vicino ai crescenti problemi (sentenza impugnata pag. 5).

Nelle comparse scritte la convenuta ha rilevato di aver ripetutamente rivolto

rimproveri al dipendente già dal dicembre del 2003 (doc. 58), ma non ha allegato

né dimostrato quali precise direttive e ordini abbia conseguentemente impartito

o quali altri atti abbia saputo intraprendere per evitare che i rimproverati

errori si ripetessero e scongiurare così che la situazione continuasse a

perdurare negli anni, fino ad assumere la rilevanza desumibile dalle cifre

addotte dalla stessa danneggiata.

Queste circostanze, imputabili alla convenuta, non costituiscono unicamente un

valido motivo di riduzione del risarcimento per colpa concomitante della

danneggiata, come ritenuto dal giudice di prime cure, ma nel caso concreto

rendono la convenuta pienamente responsabile per quanto successo, perlomeno a

partire dal momento in cui avrebbe potuto intervenire in modo adeguato e

efficace, se del caso sottraendo questa mansione al dipendente o addirittura

rinunciando alla collaborazione con rescissione del rapporto d'impiego.

7.

È vero

che, alla luce delle citate circostanze, si potrebbe comunque ritenere esserci

stata una responsabilità dell'attore perlomeno per gli inconvenienti sorti in

un primo tempo, ovvero in quella fase iniziale in cui la convenuta non era

ancora pienamente cosciente dei problemi sorti e quindi non era in grado di

rimediarvi in modo adeguato. La tesi non merita però di essere esaminata

poiché, oltre alla rilevanza delle summenzionate lacune probatorie sulle

mansioni effettive del dipendente (considerando n. 5), mancano agli atti gli

elementi che permettano di stabilire quali fatture relative a quel limitato periodo

sarebbero poi effettivamente rimaste impagate e quale sia il conseguente danno concretamente

patito.

Le tabelle riassuntive (doc. 2 e 6) elaborate dalla stessa convenuta non

possono inoltre essere verificate dettagliatamente sulla base della contabilità

aziendale, di cui nulla vi è agli atti e la lista delle fatture rimaste prive

di rimborso si riduce quindi ad un’affermazione di parte, rimasta senza sufficiente

supporto probatorio.

La convenuta si è concentrata essenzialmente nel rimproverare all’attore tutta

una serie di errori commessi, per anni, nello svolgimento delle sue mansioni, ma

non è stata in grado di adeguatamente quantificare i costi derivanti da tali

comportamenti, né si è curata di provarne l’effettiva entità. Non bastano

infatti a questo proposito le circostanze riferite dai testi, che si sono più

che altro espressi in termini generali, senza preciso riferimento a singole

fatture e al loro specifico iter seguito per il rimborso, al fine di poter

determinare l'esito scaturito. Mancano quindi dati oggettivi e precisi sul

danno asseritamente patito dalla convenuta che è pertanto rimasto allo stadio

di un’affermazione di parte.

Anche per questo motivo la conclusione pretorile non può trovare conferma.

8.

Nessuna

allegazione e spiegazione è stata proposta dalla convenuta in merito all'uso dei

sistemi informatici e ai compiti specifici del dipendente nella gestione e

risoluzione di problemi manifestatisi appunto nella trasmissione informatizzata

delle richieste di rimborso (al riguardo si veda quanto illustrato dal

responsabile nazionale, teste D__________ T__________, verbale 23 novembre 2010

pag. 13 e 14) . Ne consegue che, in assenza dei necessari riscontri, il Pretore

non poteva dedurre alcunché a proposito dei motivi che hanno poi permesso la

risoluzione degli incontestati problemi sorti. In particolare non vi è evidenza

che permetta di stabilire una relazione temporale tra la cessazione del

rapporto di impiego con l'attore e il ripristino di una situazione priva di

intoppi.

9.

La

datrice di lavoro ha pure rimproverato al dipendente di aver incassato in

alcune occasioni denaro dai clienti senza riversarlo in cassa. Il Pretore,

accertato l'avvenuto incasso, ha ritenuto che il dipendente sia venuto meno

all'onere della prova relativo al riversamento di questi soldi all'impiegata

responsabile delle registrazioni di cassa.

Dall'istruttoria è però emerso che il convenuto non era l'unico ad incassare

denaro contante (deposizione G__________ S__________ del 11 gennaio 2011 pag.

5) e come le somme incassate con simili modalità transitassero di fatto, almeno

in parte, in un'apposita "cassetta", prima di venir in seguito

trasferiti nella cassa con relativa registrazione contabile. Ritenuto come tale

"cassetta" non fosse accessibile unicamente all’attore, restando

così nelle disponibilità di più persone alle dipendenze della convenuta, si

deve concludere che non è stata portata la prova della colpevolezza dell’attore

nell’eventuale ammanco delle somme reclamate dalla convenuta. Non bastano a questo

proposito le testimonianze considerate dal Pretore, che comprovano unicamente il

versamento di somme in contanti nelle mani dell'attore. Pure il particolare sistema

di rilascio di ricevute descritto dai testi E__________ A__________ (audizione

23.

novembre 2010 pag. 4) e L__________ R__________ (audizione 11 gennaio 2011

pag.1 e 2) non fa che confermare una prassi tutt'altro che univoca, ovvero la

messa in atto da parte della convenuta di un sistema di incasso in contanti dai

clienti e di rilascio delle ricevute che non permette di risalire con certezza ai

vari passaggi di consegna dei contanti. Viste le circostanze, in assenza della

prova certa in merito all'effettiva sorte di queste somme, non potendosi senz'altro

dedurre che questi importi siano rimasti in possesso del dipendente, non può quindi

essere confermata la decisione pretorile che lo condanna alla rifusione delle

somme in questione. Anche su questo punto, l'appello merita pertanto di essere

accolto.

10.

Visto l'esito del giudizio, può

rimanere indecisa la censura dell'appellante, peraltro irricevibile poiché in

parte nuova e comunque insufficientemente motivata (art. 311 CPC), in merito

alla violazione dell’art. 323 cpv. 2 CO per la compensazione delle pretese della

convenuta con quanto dovuto come tredicesima mensilità e indennità per vacanze

non godute, a suo dire lesiva del minimo esistenziale.

Come rilevato dal Pretore l'attore ha rinunciato a prevalersi del divieto di

compensazione per l'importo dovuto alla convenuta per le fatture non ancora

pagate. Lo stesso appellante dichiara inoltre la questione "irrilevante"

in caso di rifiuto delle domande formulate in via riconvenzionale (appello pag.

8.

n. 4).

11.

Irricevibile per mancanza di

motivazione (art. 311 CPC) risulta pure la censura con la quale l'appellante

invoca la rescissione immediata del contratto per cause gravi e si riserva, in

modo peraltro irrito, di far valere future pretese a questo riguardo.

12.

Ne consegue che, in

accoglimento dell'appello, le pretese formulate dalla convenuta in via

riconvenzionale sono confermate limitatamente a fr. 5'995,20.

E' per contro confermata la decisione pretorile che ha accolto le domande

dell'attore limitatamente a fr. 31'562.-, cifra alla quale andrà posta in

compensazione la summenzionata pretesa della debitrice, condannata quindi al

versamento del relativo saldo. Di conseguenza non può trovare accoglimento la

domanda di rigetto in via definitiva dell'opposizione formulata in via

riconvenzionale.

13.

In conclusione, l’appello,

nella misura in cui è ricevibile, è accolto con conseguente riforma della

decisione impugnata nel senso che la petizione è parzialmente accolta e la

convenuta condannata al pagamento dell’importo di fr. 25'566,80, oltre

interessi al 5% dal 1° gennaio 2008. Il dispositivo sugli oneri

processuali di prima sede segue pertanto la medesima sorte. Gli oneri

processuali e le ripetibili di appello seguono la soccombenza (art. 106

CPC), ritenuto che si è tenuto conto di un valore litigioso di fr. 95'252,80 (fr.

25'566,80 ./. fr. 4'046.- + fr. 73'732.-).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 148 CPC/TI, 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

pronuncia: 1. L’appello

14 maggio 2012 di AP 1, nella misura in cui è ricevibile, è accolto. Di

conseguenza la decisione 28 marzo 2012 del Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 1, è così riformata:

1. La petizione è parzialmente accolta e di

conseguenza AO 1, L, è condannata a versare a AP 1, __________, l'importo di

fr. 25'566,80 oltre interessi al 5% dal 1.1.2008;

1.1 La tassa

di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'600.- da anticipare così come

anticipate, sono poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuna,

compensate le ripetibili.

2. L'azione

riconvenzionale è integralmente respinta.

2.1 La

tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 5'000.- da anticipare così

come anticipate, sono poste a carico dell'attrice riconvenzionale che rifonderà

al convenuto riconvenzionale fr. 12'000.- per ripetibili.

3. invariato.

2. Gli

oneri processuali inerenti l’appello di complessivi fr. 4'000.-, già anticipati

dall’appellante, sono posti a carico dell'appellata, la quale rifonderà AP 1

fr. 5'000.- per ripetibili di appello.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).