12.2012.81
Compravendita di vernice, garanzia per i difetti, onere della prova
10 settembre 2013Italiano16 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2012.81
Data decisione, Autorità:
10.09.2013, IICCA
Titolo:
Compravendita di vernice, garanzia per i difetti, onere della prova
GARANZIA PER I DIFETTI DELLA COSA
ONERE DELLA PROVA
art. 197 CO
Incarto n.
12.2012.81
Lugano
10 settembre
2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria
inc. n. OA.2006.700 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa
con petizione 6 novembre 2006 da
AO 1
rappr. dall’avv.
RA 2
contro
AP 1
rappr. dall’avv.
RA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 52'359.- oltre interessi al 6% a partire dal 4 luglio 2005 e
il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 9
agosto 2006 dell’UE di Lugano;
domanda avversata dalla convenuta che con domanda riconvenzionale
chiede il versamento di fr. 63'885.95;
domande sulle quali il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha deciso il 5 aprile 2012 condannando la convenuta al pagamento di fr. 52'359.- più interessi al
5% a partire dal 3 luglio 2006, e respingendo la domanda riconvenzionale;
appellante la convenuta, che con atto di appello 14 maggio 2012,
chiede, in via principale, che la petizione sia integralmente respinta e che la
domanda riconvenzionale sia accolta e, in via subordinata, nel caso in cui la
petizione venga integralmente o parzialmente accolta, chiede che il credito
dell’attrice sia riconosciuto fino alla somma stabilita dall’autorità
giudicante e che la domanda riconvenzionale sia accolta, protestando tasse,
spese e ripetibili;
mentre l’attrice, con osservazioni 22 giugno 2012, postula la
reiezione del gravame e la conferma della sentenza pretorile, protestando
tasse, spese e ripetibili;
ritenuto
Fatti
A. Nel
corso del 2002 la ditta AP 1 ha ricevuto in subappalto dal “Consorzio __________”
l’esecuzione di diverse riparazioni di alcuni viadotti autostradali,
consistenti nella posa di un rivestimento di protezione (vernice elastica) al
manto stradale. AP 1 si è rivolta alla ditta AO 1 per ottenere la
fornitura del materiale necessario all’esecuzione dell’appalto, vale a dire il
prodotto __________, ancora in fase di certificazione a quel momento. Il 27 novembre 2002 AP 1 ha contattato AO 1 per segnalarle
alcune differenze di densità riscontrate nel prodotto fornito il 20 settembre e
il 22 novembre, rispetto a quanto visionato in campionatura e alle forniture
della versione precedente e certificata (doc. 2, rapporto di certificazione). AP
1 indicava inoltre, come da risultanze del rapporto __________ del 12 novembre
2002, che scaturivano spessori inferiori a quanto previsto dalla
certificazione, pur avendo applicato una ripresa in più di prodotto (doc. 6).
L’11 dicembre 2002 AP 1 ha scritto nuovamente alla venditrice, da un lato per ordinare un’altra partita di prodotto e dall’altro per
lamentare il ritardo nella fornitura dello stesso e per segnalare problemi
di fluidità e colorazione dell’ultima fornitura di materiale, che risultava
difficile da applicare, chiedendo perciò alla venditrice di procedere a una
verifica (doc. 4). Il 12 dicembre 2002 la venditrice ha
risposto alla lettera del 27 novembre 2002 riconoscendo la differenza di
densità tra i due prodotti e la conseguente difficoltà nella sua applicazione.
In tale lettera la venditrice ha assicurato il raggiungimento di quanto
previsto dai sistemi OS5 e OS9 per il prodotto certificato __________ e ha
garantito l’efficacia del materiale solo se l’applicazione era eseguita a
regola d’arte rispettando le prescrizioni tecniche del manuale e della
confezione (doc. 7). AO 1 ha risposto alla lettera 11 dicembre 2002 affermando
che la densità del materiale rientrava nei limiti di tolleranza concessi dalle
norme e secondo i sistemi OS5 e OS9 (doc. 5). Il 16 dicembre
2002 AO 1 ha trasmesso a AP 1 un rapporto
allestito dalla __________, nel quale quest’ultima, dopo aver eseguito
ulteriori test sulla vernice elastica, rettificava un rapporto precedente e
indicava quale era l’effettivo spessore del materiale applicato. Il nuovo rapporto
è stato poi inviato al committente “Consorzio __________” il 1° febbraio 2003
(doc. 8). Il 7 novembre 2003 AP 1 si è rivolta nuovamente alla fornitrice,
manifestando la sua preoccupazione per il fatto che a un primo esame visivo
il prodotto __________ presentava una densità inferiore rispetto a quello
fornito in precedenza, precisando inoltre che la riteneva responsabile per i
costi supplementari dovuti al difetto (doc. 9).
B. Nel corso dell’anno 2004 fornitrice e acquirente hanno intrattenuto
un fitto scambio di corrispondenza (doc. 10, doc. 11, doc. 12, doc. 13 e doc.
16) in merito alle fessurazioni che si erano manifestate nel rivestimento risanato
con il materiale fornito dalla AO 1. Quest’ultima ha fatto eseguire un rapporto
tecnico da un ente neutrale, la ditta __________, che non ha potuto stabilire a
chi incombesse la responsabilità per le fessurazioni. L’acquirente ha inviato
alla venditrice il 22 dicembre 2004 e il 21 dicembre 2005 due fatture,
una di fr. 23'544.25 e l’altra di fr. 40'341.70, relative ai lavori eseguiti
per riparare le mancanze inerenti il prodotto ricevuto (doc. 17.1 e doc. 17.2).
La venditrice ha escluso ogni sua responsabilità (doc. 15). Le discussioni tra
le parti contrattuali sono rimaste infruttuose e la venditrice ha escusso
l’acquirente per ottenere il pagamento delle fatture emesse dal 2 settembre
2004 al 17 novembre 2005 più interessi al 6% (doc. O).
C. Con petizione 6 novembre 2006 AO 1 (in seguito: attrice) ha
chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, la condanna di AP 1 al
pagamento di fr. 52'359.- oltre interessi al 6% a partire dal 4 luglio 2005 e il
rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di
Lugano, protestando tasse, spese e ripetibili. Nella risposta del 22 gennaio
2007 AP 1 (in seguito: convenuta) si è opposta alla petizione,
formulando domanda riconvenzionale per ottenere la condanna dell’attrice alla
rifusione di fr. 23'544.25 più interessi al 5% dal 23 gennaio 2005 e di fr.
40'341.70 più interessi al 5% dal 22 gennaio 2006, subordinatamente, nel caso
di accoglimento parziale o totale della petizione, la condanna dell’attrice al
pagamento della somma restante eccedente la compensazione con quanto
riconosciuto dal giudice, protestando a sua volta tasse, spese e ripetibili.
Nei memoriali conclusivi 15 novembre 2010 e 22 novembre 2010, al termine
dell’istruttoria, le parti si sono riconfermate nelle rispettive antitetiche
posizioni rinunciando a comparire al dibattimento finale.
D. Con
sentenza 5 aprile 2012 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione e ha
condannato la convenuta a pagare all’attrice l’importo di fr. 52'359.- più
interessi al 5% dal 3 luglio 2006, rigettando altresì in via definitiva
l’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell’UE di Lugano
e respingendo la domanda riconvenzionale in via principale e subordinata.
E. AP
1 è insorta contro il giudizio pretorile il 14 maggio 2012 con un appello nel
quale chiede la riforma della sentenza del Pretore nel senso di respingere
integralmente la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale. In via
subordinata chiede che il credito dell’attrice sia riconosciuto per
l’ammontare stabilito dal Pretore in prima istanza e che sia accolta la domanda
riconvenzionale, protestando, in entrambi i casi, tasse, spese e ripetibili di
prima e di seconda istanza. Nella risposta del 22 giugno 2012 la parte
appellata propone di respingere l’appello e di confermare la decisione
pretorile, protestando tasse, spese e ripetibili, con argomentazioni di cui si
dirà, per quanto necessario, nel seguito.
e considerando
Considerandi
1.
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto
processuale svizzero (CPC). Giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si
applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Il
giudizio pretorile è stato comunicato alle parti dopo il 1° gennaio 2011 e la
procedura di appello è pertanto retta dal CPC. Nella fattispecie la vertenza ha
un valore superiore a fr. 30'000.- ed è pertanto dato il rimedio dell’appello
(art. 308 CPC).
2.
L’atto
di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed
essere motivato (art. 310 e 311 CPC). La semplice trascrizione nell’appello
delle conclusioni o la riproduzione di ampi stralci delle stesse è
inammissibile (DTF 138 III 374, consid. 4.3.1.). L’appellante
deve spiegare, infatti, non perché le sue argomentazioni siano fondate ma
perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore.
3.
Il Pretore ha in primo luogo qualificato il contratto concluso tra
le parti come una compravendita ai sensi degli art. 184 segg. CO. Ha poi
accertato che le fatture della venditrice per la fornitura del prodotto, in
complessivi fr. 52'359.- (doc. B), non erano state contestate dall’acquirente,
la quale ne rifiutava tuttavia il pagamento ritenendo il prodotto fornito
difettoso e non conforme a quanto promesso e vantando pretese di fr. 63'885.95 a risarcimento dei costi da essa affrontati per porre rimedio “alle mancanze intrinseche
del materiale”. Dopo aver esposto le norme di legge applicabili alla garanzia
per i difetti della cosa compravenduta, il primo giudice ha ricordato che
spettava all’acquirente l’onere di provare che l’origine delle fessurazioni
verificatesi nel fondo dei viadotti autostradali trattati con il prodotto __________
era dovuto al prodotto medesimo, ciò che non era riuscita a fare, mancando agli
atti ogni prova della difettosità del prodotto fornito dall’attrice. Da qui
l’accoglimento parziale dell’azione per fr. 52'359.- oltre interessi al 5% dal
3.
luglio 2006, la reiezione in via definitiva per tale importo dell’opposizione
interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano e la reiezione totale della
domanda riconvenzionale.
4.
L’appellante,
dopo aver ripercorso le vicende che avevano condotto alla vertenza (ricopiando
le conclusioni di causa, pag. 2 a 4), ha ribadito il rifiuto di pagare le
fatture dell’attrice per un prodotto non conforme a quanto promesso e ha
rilevato di aver fatto fronte all’obbligo di notifica dei difetti. Sostiene che
è errata la conclusione del Pretore sulla mancata prova dei difetti, poiché l’istruttoria
conferma l’esecuzione a regola d’arte della posa della vernice elastica __________
da parte sua, con lo spessore di 0,38 mm consigliato dalla venditrice, di modo che la presenza delle fessurazioni riscontrate sui manufatti può solo
essere stata provocata dai difetti insiti nel materiale fornito dall’attrice,
in particolare nell’insufficiente spessore applicato su istruzioni e consiglio
di quest’ultima, come attestato dal parere dell’istituto LPM (doc. 18).
5.
Giusta
l’art. 197 CO, il venditore risponde verso il compratore tanto delle qualità
promesse quanto dei difetti che, materialmente o giuridicamente, tolgono o diminuiscono
notevolmente il valore della cosa o l’attitudine all’uso cui è destinata (cpv.
1), anche se i difetti non gli erano noti (cpv. 2). La responsabilità del
venditore presuppone l’esistenza di un difetto che, materialmente o
giuridicamente, diminuisce il valore della cosa o l’attitudine all’uso cui è
destinata e si definisce come la divergenza tra lo stato reale della cosa
consegnata all’acquirente e quello della cosa che avrebbe dovuto essergli
consegnata secondo il contratto (sentenza II CCA del 14 dicembre 2011, n. inc.
12.2010
, consid. 3; sentenza II CCA del 28 aprile 2008, n. inc. 12.2007.141,
consid. 5.1; cfr. Tercier/Favre/Zen-Ruffinen
in Les contrats spéciaux, 4a ed., Schulthess, 2009, pag. 106 e seg.,
n. 723 e seg.). Il difetto deve essere sorto prima del trasferimento dei rischi
e ignorato dal compratore al momento della vendita (art. 200 CO). Il momento
determinante è quello della conclusione del contratto (DTF 131 III 145, consid.
6.
, pag. 148). Il compratore, dal canto suo, per prevalersi dei diritti
fondati sulla garanzia per i difetti della cosa venduta (art. 205 CO), deve
esaminare subito lo stato della cosa ricevuta e se scopre difetti di cui il
venditore è responsabile, dargliene tempestivamente notizia – a meno che il
venditore abbia intenzionalmente ingannato il compratore (art. 203 CO) –,
altrimenti la cosa venduta si ritiene accettata (art. 201 cpv. 1 e cpv. 2 CO),
nonché introdurre l’azione di garanzia nei termini di cui all’art. 210 CO (cfr.
Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, op. cit.,
pag. 114 e seg., n. 773 e seg.). Se il compratore ha subito un danno
conseguente al difetto, può chiederne riparazione al venditore secondo gli art.
97.
e 101 CO (Tercier/Favre/Zen-Ruffinen,
op. cit., pag. 130, n. 886). Al compratore che si avvale della responsabilità
del venditore per difetti della cosa venduta incombe l’onere di dimostrare
l’esistenza del difetto e il minor valore che ne deriva, così come la sua
tempestiva notifica, rispettivamente il dolo del venditore (sentenza IICCA del
28.
aprile 2008, n. inc. 12.2007.141, consid. 1 e referenze citate).
6.
Nel
caso qui in esame, l’appellante non contesta la qualifica giuridica data dal
Pretore al contratto di fornitura litigioso, né ha messo in discussione
l’importo delle fatture emesse dall’attrice per la fornitura del prodotto __________
(plico doc. B). Afferma invece di aver provato la difettosità del materiale
fornito dall’attrice e i costi affrontati per porvi rimedio, criticando la
contraria decisione del Pretore. In questa sede si tratta quindi di accertare
se la convenuta ha provato la difettosità del materiale oggetto delle fatture
emesse dall’attrice e, nell’affermativa, i costi da essa affrontati per
riparare le fessurazioni segnalate dalla committenza.
6.1
Dall’istruttoria
è emerso che l’attrice ha fornito all’appellante, ditta attiva nel campo della
protezione edile, il prodotto __________, da applicare al manto stradale,
precisamente ai cordoli dei viadotti sulla N2 nel cantiere G__________ (doc.
K). Il prodotto di rivestimento è stato certificato secondo OS9 dalla ditta __________
(doc. 2, 3.1) e la fornitrice ha trasmesso la certificazione, tradotta in
italiano (deposizione J__________, verbale 15 maggio 2008). Tra le parti vi è
stato nell’autunno 2002 uno scambio di corrispondenza sulle differenze di
fluidità del prodotto consegnato in diversi lotti (doc. 6), che a detta della
fornitrice risultava nelle norme di tolleranza (doc. 5). Durante la posa del
rivestimento le parti sono state in costante contatto e l’acquirente ha
segnalato ancora nel novembre 2003 densità diverse del prodotto fornito, con
una maggiore fluidità, che riteneva essere un difetto (doc. 9, 10). Una
campionatura analizzata nel dicembre 2002 dalla ditta __________ è risultata
avere uno spessore effettivo di 350-400 µm (doc. 8). La
committente dell’opera ha segnalato all’appellante il 15 settembre 2004 i
difetti riscontrati nei cordoli trattati OS9, consistenti in fessurazioni
diffuse sui cordoli dei manufatti viadotti __________ (doc. 10). La fornitrice
ha respinto ogni responsabilità per i difetti riscontrati (doc. 11, 15) e ha
fatto allestire l’8 novembre 2004 una relazione tecnica dalla quale risulta la
corretta applicazione del sistema __________ e la conformità del materiale alla
certificazione (doc. 16). Agli atti non figura il capitolato stilato dal
committente dell’opera che conteneva le caratteristiche imposte per il
materiale di rivestimento da applicare al manto autostradale (cfr. domanda riconvenzionale, pag. 2, risposta alla
riconvenzionale, pag. 2), né le schede tecniche del materiale. L’Ufficio
progettazione del Cantone Ticino accettava i materiali e ne verificava la
qualità sulla base di un piano di controllo (deposizione C__________, verbale
15.
maggio 2008). Il materiale fornito dall’attrice corrispondeva alle norme OS9
(deposizione R__________, verbale 1° aprile 2009).
6.2
L’appellante
sostiene di aver applicato correttamente la vernice elastica con lo spessore
consigliato dalla fornitrice, e afferma che la causa delle fessurazioni
riscontrate dal committente sul manto autostradale risiede nell’insufficiente
spessore del materiale, indicato in modo errato dalla fornitrice, che è quindi responsabile
dei danni. L’appellante, infatti, ha dovuto applicare altre due mani di vernice
elastica (doc. 18), con costi raddoppiati, e ne trae la conclusione che le
qualità del sistema “decantate” dalla fornitrice, non hanno risposto alle
aspettative e sono la causa dei danni. L’argomentazione non ha trovato
riscontro nell’istruttoria. Nulla agli atti permette di sapere quali dovessero
essere le caratteristiche del materiale di protezione imposte dal committente, non
essendo stato prodotto il capitolato più volte evocato dalle parti nei loro
allegati scritti. A ogni modo, è stato provato che l’attrice ha fornito un materiale
da rivestimento (vernice elastica di protezione) alla convenuta, che questa lo
ha posato secondo le regole dell’arte sui manufatti autostradali con lo
spessore di 0,38 mm suggerito dalla fornitrice e che sono state riscontrate
fessure ritenute difetti dalla committenza (doc. 10, deposizione C__________,
15.
maggio 2008). La causa delle fessure non è stata individuata, come risulta
dalla relazione tecnica allestita su incarico dell’attrice a cura della L__________ (doc. 16). In una lettera del 16 agosto 2006 (doc. 18), l’ing. U__________ del laboratorio L__________ ha invero ritenuto che
la scelta di ridurre lo spessore del materiale applicato a 0.38mm, come
suggerito dalla fornitrice al committente, era molto rischiosa (“sehr
risikobehaftet”). Tale deduzione, tuttavia, riflette solo l’opinione personale
del suo estensore, che ha per altro consigliato di evitare una causa
giudiziaria. L’istruttoria non contiene, infatti, elementi oggettivi che
possano far ricondurre a un insufficiente spessore del materiale le
fessurazioni verificatesi. In tali circostanze, la
conclusione del Pretore, secondo il quale la convenuta non aveva provato la
difettosità del materiale fornito dall’attrice, regge alle critiche.
7.
Ne
deriva che a giusta ragione il Pretore ha accolto parzialmente la petizione e
ha respinto l’azione riconvenzionale. L’appello va dunque respinto. Le spese
processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono calcolate su un valore
di fr. 116'244.- (art. 94 CPC, azione principale fr. 52'539.-, azione
riconvenzionale fr. 63'705.-). Nella commisurazione delle ripetibili si sono
considerati i criteri indicati dal Regolamento sulle ripetibili (art. 11) e la
stringatezza della risposta all’appello.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati per le spese
giudiziarie la LTG e il Regolamento sulle ripetibili.
decide:
1. L’appello 14 maggio 2012 di AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali di appello in complessivi fr. 2'000.-, già
anticipate dall’appellante, restano a suo carico. L’appellante rifonderà
inoltre alla controparte fr. 1’800.- a titolo di ripetibili di appello.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e
di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art.119 LT
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster