12.2012.82
Nuova decisione sulle spese processuali dopo rinvio dal Tribunale federale
9 luglio 2012Italiano6 min
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Numero d'incarto:
12.2012.82
Data decisione, Autorità:
09.07.2012, IICCA
Titolo:
Nuova decisione sulle spese processuali dopo rinvio dal Tribunale federale
SPESE E RIPETIBILI
art. 148 CPC-TI
Incarto n.
12.2012.82
Lugano
9 luglio 2012/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Verda Chiocchetti
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2008.396
(opposizione a precetto esecutivo civile, azione di rendiconto) della Pretura
del distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con opposizione 21 marzo 2008 da
AP 1
rappr. dall’avv. RA 1
contro
AO
1
rappr. dall’avv. RA 2
con cui
la precettata si è opposta al precetto esecutivo civile 13 marzo 2008, mediante
il quale la procedente aveva formulato una richiesta di rendiconto per avere
informazioni, estese al territorio svizzero e alle succursali estere della
precettata e inerenti gli ultimi dieci anni, sul conto n. __________ intestato
al defunto marito __________ __________ presso AO 1 sulla sussistenza e il
contenuto di "tutte le relazioni intestate o cointestate sotto qualsiasi
forma, denominazione o cifra, procuratore, detentore di cassette di
sicurezza" al de cuius (relazioni dirette fra il de cuius e
la precettata) o delle quali era beneficiario economico e, in caso di
estinzione di dette relazioni, la relativa data e le generalità delle persone
alle quali il patrimonio o gli atti sono stati rimessi, così come sull’esistenza "ed elenco del fiduciario/i,
società anonima/e, Fondazioni del Lichtenstein, Anstalt del
Liechtenstein, trust di diritto anglosassone o altre entità
giuridiche" di cui il de cuius era beneficiario economico e le
generalità del fiduciario, società anonima o altra personalità giuridica, e
composizione degli organi societari, nonché le generalità della Fondazione di
famiglia o Anstalt del Liechtenstein, trust, e composizione del
consiglio di fondazione, del protector, dei trustees o membri del
consiglio amministrazione (relazioni indirette);
opposizione
avversata dalla procedente che ne ha postulato il rigetto e che il Pretore con
sentenza 5 giugno 2008 ha parzialmente accolto, facendo ordine alla precettata
di informare la procedente sul conto n. __________, nella misura in cui
intestato o cointestato al defunto __________ __________, di elencare tutte le
altre relazioni intestate o cointestate al defunto sotto qualsiasi forma,
denominazione o cifra, ivi comprese eventuali cassette di sicurezza, e, in caso
di estinzione di dette relazioni, i documenti attestanti la relativa data,
nonché i giustificativi bancari di pagamento rispettivamente di bonifico dei
relativi importi in conto fino all’estinzione;
appellante
la procedente, che con atto di appello 16 giugno 2008 chiede la riforma del
giudizio impugnato nel senso di condannare la precettata a fornirle anche le
informazioni da lei richieste in merito alle relazioni da lei definite
"indirette" tra il de cuius e la precettata, protestando spese
e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
la precettata con osservazioni 14 ottobre 2008 postula
la reiezione del gravame e, con atto di appello nel
frattempo interposto il 20 giugno 2008, chiede anch’essa la riforma del querelato giudizio nel senso di confermare
integralmente l’opposizione al
precetto esecutivo civile, pure con protesta di spese e ripetibili;
e ora
in materia di spese e ripetibili della procedura cantonale dopo la sentenza 4A_458/2011
emanata il 22 marzo 2012 dalla I Corte di diritto civile del Tribunale
federale, che in accoglimento del ricorso della banca opponente ha riformato il
giudizio di appello emanato il 31 maggio 2011 (inc. 12.2010.160) e ha respinto l’appello
16 giugno 2008 della procedente;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in
fatto e in diritto:
che con
sentenza 26 giugno 2009 (inc. 12.2008.130) questa Camera ha respinto entrambi
gli appelli presentati da procedente e opponente contro la sentenza 5 giugno
2008 del Pretore;
che su
ricorso della procedente la I Corte di diritto civile del Tribunale federale con
sentenza 26 luglio 2010 ha annullato tale giudizio e ha rinviato la causa all’autorità
cantonale per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi;
che con
sentenza 31 maggio 2011 (inc. 12.2010.160) questa Camera ha parzialmente
accolto l’appello della procedente e ha posto la tassa di giustizia di fr.
10'000.- e le spese a carico dell’appellante per 1/10 e a carico della banca
opponente per 9/10, con l’obbligo per quest’ultima di rifondere alla procedente
fr. 6'000.- per ripetibili ridotte di appello;
che la I Corte
civile del Tribunale federale, con sentenza 22 marzo 2012 4A_458/2011, su
ricorso della banca opponente ha annullato e riformato il giudizio d’appello
nel senso di respingere l’appello 16 giugno 2008 della procedente nella misura
in cui è ricevibile e ha poi rinviato la causa alla Camera per nuova decisione
sulle spese e sulle ripetibili delle sedi cantonali;
che alla
procedura rimane applicabile il Codice di procedura civile ticinese;
che la
determinazione delle spese e delle ripetibili avviene secondo il principio
della soccombenza, salvo che giusti motivi – che nella fattispecie non
ricorrono – impongano una diversa soluzione (art. 148 CPC-TI);
che
rimangono da decidere solo i costi relativi all’appello 16 giugno 2008 della
procedente, poiché la precedente sentenza è passata in giudicato per quel che
concerne l’appello 20 giugno 2008 della banca, e visto l’esito della vertenza
non vi è motivo di modificare il dispositivo pretorile sulle spese;
che la procedente
risulta in definitiva essere interamente soccombente sul proprio appello 16
giugno 2008, sicché si possono riprendere per gli oneri processuali di questa
sede le considerazioni già esposte nella sentenza 26 giugno 2009 al
considerando 10 (inc. 12.2008.130), note alle parti;
che
tenuto conto di un valore stimato di fr. 14'250'000.- per l’azione di rendiconto,
le spese processuali di appello possono essere fissate in fr. 2'000.-, mentre
per le ripetibili si tiene conto delle osservazioni 14 ottobre 2008 (quattro
pagine) e 22 ottobre 2010 (1 pagina e mezza), sicché esse possono essere
contenute in fr. 18'000.-;
che per
questo giudizio non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili;
Per i
quali motivi.
richiamati
per le spese gli art. 148 CPC-TI, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili
decide:
Fatti
I. Le
spese processuali della procedura di appello in complessivi fr. 2'000.- da
anticiparsi dall’appellante AO 1, rimangono a suo carico. AO 1 rifonderà a AP 1
fr. 18'000.- per ripetibili di appello.
Considerandi
II. Notificazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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