12.2012.84
Procedura semplificata, contestazione della disdetta di un contratto di locazione, diritto di uso di immobile accordato dal giudice delle misure a protezione di unione coniugale
18 giugno 2012Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2012.84
Data decisione, Autorità:
18.06.2012, IICCA
Titolo:
Procedura semplificata, contestazione della disdetta di un contratto di locazione, diritto di uso di immobile accordato dal giudice delle misure a protezione di unione coniugale
DISDETTA STRAORDINARIA
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 176 CC
art. 257d CO
Incarto n.
12.2012.84
Lugano
18 giugno
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2012.1 (procedura
semplificata, contestazione della disdetta di un contratto di locazione) della Pretura
__________ promossa con petizione 9 gennaio 2012 da
AO 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AP 1
rappr. da: RA 2
chiedente
l’accertamento della nullità della disdetta con effetto dal 31 ottobre 2011,
domanda alla quale il convenuto si è opposto e che il Pretore aggiunto ha
accolto con decisione 13 aprile 2012;
appellante
il convenuto che con atto di appello 16 maggio 2012 chiede in riforma del
giudizio pretorile la reiezione della petizione e l’accertamento della validità
della disdetta, con protesta di spese e ripetibili in entrambe le sedi;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con
decreto supercautelare 25 ottobre 2005 il Pretore __________, statuendo in
materia di misure di protezione dell’unione coniugale (incarto DI.2005.151), ha
tra l’altro attribuito in uso a AO 1 e ai figli minori l’abitazione denominata
“Casa __________” di __________, proprietà del marito AP 1, con l’impegno per
la moglie di pagare gli oneri ipotecari gravanti sull’immobile (doc. A);
che la
moglie ha cessato di versare alla banca gli interessi ipotecari nel corso del
2010, motivo per cui il marito proprietario dell’immobile l’ha diffidata il 29
aprile 2011 di versare gli arretrati, con la comminatoria della disdetta
straordinaria per mora ai sensi dell’art. 257d CO (doc. E);
che a
seguito del mancato pagamento il marito ha comunicato il 25 agosto 2011 alla
moglie, sull’apposito modulo ufficiale, la disdetta del contratto di locazione
per la scadenza del 31 ottobre 2011 (doc. A);
che la
moglie si è tempestivamente rivolta il 12 settembre 2011 all’Ufficio di
conciliazione in materia di locazione competente, contestando la validità della
disdetta, vista l’assenza di un contratto di locazione tra le parti (doc. B);
che non
Considerandi
essendovi stata conciliazione, la moglie ha promosso il 9 gennaio 2012 azione
di accertamento della nullità della disdetta davanti al Pretore __________,
alla quale si è opposto il marito;
che
statuendo il 13 aprile 2012, il Pretore aggiunto __________ ha accolto la
petizione e ha accertato la nullità della disdetta 25 agosto 2011, ponendo la
tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 100.- a carico del marito,
con l’obbligo per quest’ultimo di versare alla moglie fr. 1'400.- per
ripetibili;
che con
atto di appello 16 maggio 2012 il marito chiede in riforma del giudizio pretorile
la reiezione della petizione, con protesta di spese e ripetibili;
che
l’appello non è stato notificato alla controparte;
che con
la decisione qui impugnata il Pretore aggiunto ha accertato che tra i coniugi
non era sorto alcun contratto di locazione, poiché l’attribuzione in uso
dell’abitazione denominata “Casa __________ era avvenuta nell’ambito di una
procedura di protezione dell’unione coniugale, così che non potevano trovare
applicazione le norme sul contratto di locazione, donde l’accoglimento della
petizione e l’accertamento della nullità della disdetta inviata dal marito il 25
agosto 2011;
che nel
suo appello il marito non contesta l’inesistenza tra le parti di un contratto
di locazione, ma afferma che le norme del diritto di locazione che proteggono
il locatore dalla mora del conduttore, in particolare l’art. 257d CO, si
applicano per analogia anche alla fattispecie, con la conseguenza che la
disdetta 25 agosto 2011 è valida;
che nella
fattispecie è pacificamente ammessa l’inesistenza di un contratto di locazione
e la circostanza che la moglie e i figli occupano dall’ottobre 2004 la Casa __________
sulla base di un decreto supercautelare emanato nell’ambito di misure a
protezione dell’unione coniugale;
che il
marito appellante si prevale di una sentenza emanata il 18 agosto 2010 dalla
Prima camera civile del Tribunale d’appello tra altre parti (incarto
11.2004
), nella quale i giudici avevano ritenuto applicabili per analogia le
norme sul contratto di locazione alla responsabilità del coniuge per la
riconsegna dei locali occupati;
che
secondo la dottrina il coniuge occupante l’immobile proprietà dell’altro
beneficia di un diritto d’uso secondo il diritto matrimoniale e per quanto
concerne la responsabilità e la diligenza nell’uso dell’abitazione si applicano
per analogia le norme sul diritto di locazione (Bräm/Hasenbohler,
Zürcher Kommentar, edizione 1998, n. 50 ad art. 176 CC);
che il
coniuge occupante beneficiario di un diritto d’uso gestisce di fatto il bene
attributogli in uso dal giudice delle misure di protezione dell’unione
coniugale, deve all’altro coniuge il rendiconto e risponde per ogni negligenza
o imprudenza nell’uso del bene (Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
Les effets du mariage, 2a ed., Berna 2009, pag. 322 n. 660), ma non
subentra negli obblighi contrattuali di cui è titolare l’altro coniuge;
che il
diritto d’uso della moglie, e la relativa responsabilità, trova origine nel
diritto matrimoniale, come per altro ammette lo stesso appellante;
che
pertanto la “disdetta” inviata dal marito il 25 agosto 2011 è nulla, non
esistendo alcun contratto di locazione tra le parti;
che la
protezione del coniuge proprietario dell’immobile, invocata dall’appellante,
può essere garantita con le misure previste dal diritto matrimoniale, senza che
sia necessario far capo ad altre norme legali;
che in
assenza di accordo tra i coniugi solo il giudice delle misure protettrici
dell’unione coniugale, rispettivamente il giudice dei provvedimenti cautelari
nella causa di divorzio, è competente per modificare le misure adottate il 25
ottobre 2005;
che in
tali circostanze l’appello si rivela manifestamente infondato e può essere
deciso senza che sia necessario notificarlo alla controparte, con la procedura
prevista dall’art. 312 cpv. 1 CPC;
che le
spese processuali dell’appello vanno a carico dell’appellante, soccombente,
mentre non vanno attribuite ripetibili alla controparte, alla quale l’appello
non è stato notificato per osservazioni;
che nella
determinazione delle spese processuali di appello, tenuto conto del valore
litigioso di fr. 115'200.- accertato dal Pretore aggiunto, ci si può scostare
dall’importo stabilito dal primo giudice, manifestamente inferiore a quanto
previsto dagli articoli 7 e 9 LTG;
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata la LTG,
decide:
1. L’appello
16 maggio 2012 di AP 1 è respinto e la decisione 13 aprile 2012 SE.2012.1 è
confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 500.- sono a carico dell’appellante AP 1.
Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a
carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2
LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al
procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che
concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate
indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una
parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni
pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di
altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se
le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del
ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di
evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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