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Decisione

12.2012.84

Procedura semplificata, contestazione della disdetta di un contratto di locazione, diritto di uso di immobile accordato dal giudice delle misure a protezione di unione coniugale

18 giugno 2012Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

12.2012.84

Data decisione, Autorità:

18.06.2012, IICCA

Titolo:

Procedura semplificata, contestazione della disdetta di un contratto di locazione, diritto di uso di immobile accordato dal giudice delle misure a protezione di unione coniugale

DISDETTA STRAORDINARIA

PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE

art. 176 CC

art. 257d CO

Incarto n.

12.2012.84

Lugano

18 giugno

2012/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2012.1 (procedura

semplificata, contestazione della disdetta di un contratto di locazione) della Pretura

__________ promossa con petizione 9 gennaio 2012 da

AO 1

rappr. dall’ RA

1

contro

AP 1

rappr. da: RA 2

chiedente

l’accertamento della nullità della disdetta con effetto dal 31 ottobre 2011,

domanda alla quale il convenuto si è opposto e che il Pretore aggiunto ha

accolto con decisione 13 aprile 2012;

appellante

il convenuto che con atto di appello 16 maggio 2012 chiede in riforma del

giudizio pretorile la reiezione della petizione e l’accertamento della validità

della disdetta, con protesta di spese e ripetibili in entrambe le sedi;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con

decreto supercautelare 25 ottobre 2005 il Pretore __________, statuendo in

materia di misure di protezione dell’unione coniugale (incarto DI.2005.151), ha

tra l’altro attribuito in uso a AO 1 e ai figli minori l’abitazione denominata

“Casa __________” di __________, proprietà del marito AP 1, con l’impegno per

la moglie di pagare gli oneri ipotecari gravanti sull’immobile (doc. A);

che la

moglie ha cessato di versare alla banca gli interessi ipotecari nel corso del

2010, motivo per cui il marito proprietario dell’immobile l’ha diffidata il 29

aprile 2011 di versare gli arretrati, con la comminatoria della disdetta

straordinaria per mora ai sensi dell’art. 257d CO (doc. E);

che a

seguito del mancato pagamento il marito ha comunicato il 25 agosto 2011 alla

moglie, sull’apposito modulo ufficiale, la disdetta del contratto di locazione

per la scadenza del 31 ottobre 2011 (doc. A);

che la

moglie si è tempestivamente rivolta il 12 settembre 2011 all’Ufficio di

conciliazione in materia di locazione competente, contestando la validità della

disdetta, vista l’assenza di un contratto di locazione tra le parti (doc. B);

che non

Considerandi

essendovi stata conciliazione, la moglie ha promosso il 9 gennaio 2012 azione

di accertamento della nullità della disdetta davanti al Pretore __________,

alla quale si è opposto il marito;

che

statuendo il 13 aprile 2012, il Pretore aggiunto __________ ha accolto la

petizione e ha accertato la nullità della disdetta 25 agosto 2011, ponendo la

tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 100.- a carico del marito,

con l’obbligo per quest’ultimo di versare alla moglie fr. 1'400.- per

ripetibili;

che con

atto di appello 16 maggio 2012 il marito chiede in riforma del giudizio pretorile

la reiezione della petizione, con protesta di spese e ripetibili;

che

l’appello non è stato notificato alla controparte;

che con

la decisione qui impugnata il Pretore aggiunto ha accertato che tra i coniugi

non era sorto alcun contratto di locazione, poiché l’attribuzione in uso

dell’abitazione denominata “Casa __________ era avvenuta nell’ambito di una

procedura di protezione dell’unione coniugale, così che non potevano trovare

applicazione le norme sul contratto di locazione, donde l’accoglimento della

petizione e l’accertamento della nullità della disdetta inviata dal marito il 25

agosto 2011;

che nel

suo appello il marito non contesta l’inesistenza tra le parti di un contratto

di locazione, ma afferma che le norme del diritto di locazione che proteggono

il locatore dalla mora del conduttore, in particolare l’art. 257d CO, si

applicano per analogia anche alla fattispecie, con la conseguenza che la

disdetta 25 agosto 2011 è valida;

che nella

fattispecie è pacificamente ammessa l’inesistenza di un contratto di locazione

e la circostanza che la moglie e i figli occupano dall’ottobre 2004 la Casa __________

sulla base di un decreto supercautelare emanato nell’ambito di misure a

protezione dell’unione coniugale;

che il

marito appellante si prevale di una sentenza emanata il 18 agosto 2010 dalla

Prima camera civile del Tribunale d’appello tra altre parti (incarto

11.2004

), nella quale i giudici avevano ritenuto applicabili per analogia le

norme sul contratto di locazione alla responsabilità del coniuge per la

riconsegna dei locali occupati;

che

secondo la dottrina il coniuge occupante l’immobile proprietà dell’altro

beneficia di un diritto d’uso secondo il diritto matrimoniale e per quanto

concerne la responsabilità e la diligenza nell’uso dell’abitazione si applicano

per analogia le norme sul diritto di locazione (Bräm/Hasenbohler,

Zürcher Kommentar, edizione 1998, n. 50 ad art. 176 CC);

che il

coniuge occupante beneficiario di un diritto d’uso gestisce di fatto il bene

attributogli in uso dal giudice delle misure di protezione dell’unione

coniugale, deve all’altro coniuge il rendiconto e risponde per ogni negligenza

o imprudenza nell’uso del bene (Deschenaux/Steinauer/Baddeley,

Les effets du mariage, 2a ed., Berna 2009, pag. 322 n. 660), ma non

subentra negli obblighi contrattuali di cui è titolare l’altro coniuge;

che il

diritto d’uso della moglie, e la relativa responsabilità, trova origine nel

diritto matrimoniale, come per altro ammette lo stesso appellante;

che

pertanto la “disdetta” inviata dal marito il 25 agosto 2011 è nulla, non

esistendo alcun contratto di locazione tra le parti;

che la

protezione del coniuge proprietario dell’immobile, invocata dall’appellante,

può essere garantita con le misure previste dal diritto matrimoniale, senza che

sia necessario far capo ad altre norme legali;

che in

assenza di accordo tra i coniugi solo il giudice delle misure protettrici

dell’unione coniugale, rispettivamente il giudice dei provvedimenti cautelari

nella causa di divorzio, è competente per modificare le misure adottate il 25

ottobre 2005;

che in

tali circostanze l’appello si rivela manifestamente infondato e può essere

deciso senza che sia necessario notificarlo alla controparte, con la procedura

prevista dall’art. 312 cpv. 1 CPC;

che le

spese processuali dell’appello vanno a carico dell’appellante, soccombente,

mentre non vanno attribuite ripetibili alla controparte, alla quale l’appello

non è stato notificato per osservazioni;

che nella

determinazione delle spese processuali di appello, tenuto conto del valore

litigioso di fr. 115'200.- accertato dal Pretore aggiunto, ci si può scostare

dall’importo stabilito dal primo giudice, manifestamente inferiore a quanto

previsto dagli articoli 7 e 9 LTG;

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata la LTG,

decide:

1. L’appello

16 maggio 2012 di AP 1 è respinto e la decisione 13 aprile 2012 SE.2012.1 è

confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 500.- sono a carico dell’appellante AP 1.

Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura __________

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a

carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2

LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al

procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che

concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate

indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una

parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni

pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di

altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se

le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del

ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di

evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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