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Decisione

12.2012.85

Appalto - restituzione in intero

19 dicembre 2013Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

A. La

vicenda si innesta nell’avvenuta edificazione di due palazzine d’appartamenti sulla

part. __________ RFD di __________, che AP 1 - società che è stata amministrata

(con firma individuale) dall’avv. A__________ __________ fino al 4/8 marzo

2002, dall’ing. Al__________ __________ fino al 1°/7 giugno 2007 e in seguito da

G__________ __________ (cfr. doc. B), che ne era pure l’azionista, e di cui Fr__________

__________ era stato nominato procuratore generale (con firma individuale, cfr.

doc. 11.1) - ha realizzato tra il 2001 e il 2005 con la collaborazione della

succursale __________ di AO 1, società di cui Fr__________ __________ era il

direttore (cfr. doc. C).

B. Con

petizione 22 luglio 2008 AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1, AP 1 per ottenerne la condanna al pagamento di

fr. 361'799.60 oltre interessi al 5% dal 28 febbraio 2006. Essa, in estrema

sintesi, ha addotto che l’edificazione delle due palazzine era avvenuta in forza

di un contratto di (sub)appalto sottoscritto dalle parti (doc. D) che prevedeva

una mercede forfetaria di fr. 29'253'212.- IVA inclusa (pari a fr. 27'187'000.-

IVA esclusa), da cui dovevano tuttavia essere dedotte le opere non eseguite di

fr. 783'975.90 (cfr. doc. G) e aggiunte quelle supplementari di fr. 610'253.15

(cfr. doc. G), per un importo complessivo di fr. 29'079'489.25 (doc. G), a

fronte del quale le erano stati corrisposti acconti per soli fr. 28'717'689.65

(cfr. doc. H).

C. La

convenuta ha obiettato che le parti erano in realtà legate da un contratto di

mandato non scritto di direzione generale del progetto avente per oggetto

l’appalto, la coordinazione, la direzione e il controllo della realizzazione

delle palazzine, che per stessa ammissione della controparte avrebbe dovuto

essere remunerato in ragione di fr. 1'627'355.15 (cfr. voce B 3.7 del ricapitolativo

“situazione finale” di cui al doc. M) e a fronte del quale quest’ultima aveva

ricevuto fr. 698'270.27 in più rispetto ai costi da lei sostenuti (fr.

28'717'689.65 ./. fr. 28'019'419.38 da lei ammessi nel doc. M); ha invece

escluso la validità del contratto di appalto di cui al doc. D, per altro

incompleto, sottoscritto per lei dall’ing. Al__________ __________ in un

periodo in cui non era ancora il suo amministratore o comunque senza il

consenso dell’azionista, tanto più che era contestato che le opere fossero

state realizzate conformemente al contratto, mentre i pagamenti degli acconti,

pure non rispettosi del contratto, erano stati effettuati illecitamente da Fr__________

__________ che nell’occasione aveva agito in palese conflitto d’interessi. Pure

contestate erano le opere supplementari e le spese dell’assicurazione RC a lei

fatturate in ragione di fr. 610'253.15 rispettivamente di fr. 8'048.30 (doc. 24),

nonché l’esigibilità della pretesa attorea e la data di decorrenza degli

interessi di mora. Di qui, oltre alla richiesta di respingere la petizione, la

sua domanda riconvenzionale di condannare la controparte, in via principale

(ossia in caso di conferma dell’esistenza del preteso mandato), (i) a

consegnarle un rendiconto chiaro, completo, dettagliato e documentato della sua

attività di mandataria, nel periodo tra novembre 2001 ed il 30 giugno 2007, ed

in particolare a render conto degli onorari esposti alla cifra B 3.7 del doc. M

(e cioè a documentare le prestazioni effettuate in modo conforme al mandato e

il modo di calcolo dell’onorario) e dell’impiego conforme al mandato della

somma di fr. 28'717'689.65 pervenuta nelle sue casse, il tutto con la

comminatoria dell’art. 292 CP, e (ii) a restituirle rispettivamente ripagarle

la quota della somma di fr. 28'717'689.65 pervenutale che non era stata

impiegata conformemente al mandato (compresi gli onorari) nonché la quota di

tale somma per la quale essa non era in grado di render conto di un impiego

conforme al mandato, ma almeno fr. 1'316'571.72 (fr. 698'270.27 + fr.

610'253.15 + fr. 8'048.30) e sino a un massimo di fr. 2'000'000.- (azione

parziale) oltre interessi al 5% su fr. 8'048.30 dal 3 aprile 2002 e su fr.

1'308'523.42 dal 31 ottobre 2008 così come sul saldo sino ad un massimo di fr.

2'000'000.- (azione parziale), e in via subordinata (cioè in caso di conferma

della validità del contratto di appalto di cui al doc. D) a pagarle la somma

complessiva di fr. 618'301.45 (fr. 610'253.15 + fr. 8'048.30) oltre interessi

al 5% su fr. 8'048.30 dal 3 aprile 2002 e su fr. 610'253.15 dal 31 ottobre 2008

D. Nel

corso dell’istruttoria, la convenuta, in data 29 novembre 2009, ha inoltrato una domanda di restituzione in intero / assunzione suppletoria di prove volta

all’assunzione della ricevuta 8 marzo 2002 denominata “consegna documenti AP 1” (doc. 37) e dei testi avv. A__________ e F__________ __________, che il Pretore, dopo aver

raccolto le osservazioni 4 gennaio 2010 della controparte, ha respinto con

“decreto” 29 luglio 2010.

Con

appello 6 settembre 2010, avversato dall’attrice con risposta (correttamente:

osservazioni) 16 agosto 2012, la convenuta ha chiesto, previo conferimento dell’effetto

sospensivo al rimedio - poi negato l’8 settembre 2010 dal Pretore -, di

riformare quel giudizio nel senso di accogliere la domanda di restituzione in

intero limitatamente all’assunzione del doc. 37 e del teste avv. F__________ __________,

protestando spese e ripetibili di secondo grado.

E. Completata

l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, che si

sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti richieste (tranne la

convenuta, la quale ha modificato la domanda riconvenzionale principale nel

senso di voler dar corso all’istruttoria sulle richieste riconvenzionali da lei

formulate a suo tempo), il Pretore, con sentenza 13 aprile 2012, ha accolto integralmente la petizione ed ha accolto parzialmente la domanda riconvenzionale -

per il resto respinta - nella misura in cui aveva per oggetto il rendiconto a

favore della convenuta limitatamente alle attività indicate sub D + E (“gestione

società AP 1 e pratiche diverse” e “provvigioni vendite”) nel doc. M e ai

relativi documenti non ancora forniti alla mandante, ponendo a carico della

convenuta gli oneri processuali e le ripetibili dell’azione principale di fr.

5'200.- rispettivamente di fr. 22'000.- e caricando gli oneri processuali della

riconvenzionale di fr. 15’000.- per 1/5 all’attrice e per 4/5 alla convenuta,

tenuta pure a rifondere alla controparte fr. 31’600.- a titolo di ripetibili.

Il

giudice di prime cure ha innanzitutto ritenuto, con riferimento all’attività

edificatoria svolta dall’attrice, che quest’ultima era effettivamente legata

alla convenuta dal contratto di appalto di cui al doc. D (e non da un contratto

di mandato), il quale a prescindere dalla data della sua sottoscrizione da

parte dell’ing. Al__________ __________ era in ogni caso stato ratificato dalla

convenuta, e che le opere fatturate - tra cui le spese dell’assicurazione RC -

erano state eseguite conformemente al contratto, ciò che valeva anche per

quelle straordinarie, effettuate con il consenso della convenuta, il che

comportava l’accoglimento della petizione e la reiezione della domanda

riconvenzionale subordinata. Egli, in parziale accoglimento della domanda

riconvenzionale principale, ha tuttavia ammesso, con riferimento all’attività

non prettamente costruttiva dell’attrice, l’esistenza di un mandato

remunerabile a forfait (cfr. doc. D, G e M), per il quale ha pertanto ammesso

la richiesta di rendiconto, escludendo però che la convenuta potesse far valere

le pretese creditorie vantate a suo tempo.

F. Con

appello 16 maggio 2012, cui l’attrice si è opposta con risposta 16 agosto 2012,

la convenuta chiede preliminarmente di statuire sull’appello 6 settembre 2010 e

in seguito, previa assunzione delle prove già oggetto di quel rimedio, di riformare

la sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione e inoltre di dar

corso all’istruttoria sulle richieste riconvenzionali principali o in subordine

di condannare la controparte a pagarle la somma di fr. 610'253.15 oltre

interessi al 5% dal 31 ottobre 2008, il tutto protestando spese e ripetibili di

primo e secondo grado.

La convenuta

ribadisce che il contratto di appalto di cui al doc. D, già non vincolante

siccome monco, non poteva essere ritenuto valido, essendo stato sottoscritto

dall’ing. Al__________ __________ senza il necessario potere di rappresentanza

e in una situazione di conflitto d’interessi, e comunque non essendo mai stato da

lei ratificato, ciò che imponeva di respingere la petizione e di accogliere la

domanda riconvenzionale principale. Aggiunge che quel contratto non era in ogni

caso stato adempiuto correttamente, né con riferimento alle opere eseguite, ivi

comprese quelle supplementari, né con riferimento ai pagamenti degli acconti, oltretutto

effettuati da Fr__________ __________ in una situazione di conflitto

d’interessi, e ripropone infine la tesi secondo cui la pretesa attorea non

sarebbe esigibile, tanto meno dalla data da cui il Pretore aveva fatto

decorrere gli interessi di mora, ciò che giustificava, oltre alla reiezione

della petizione, almeno l’accoglimento parziale della domanda riconvenzionale

subordinata nella misura ridotta da lei ora auspicata.

Considerandi

in diritto:

1.

Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale

civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è

stata avviata prima di quella data (il 22 luglio 2008), la stessa, fino alla

sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404

cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL

3.3.2

). Quanto ai due procedimenti di secondo grado, occorre invece

distinguere: la procedura ricorsuale conseguente all’appello 6 settembre 2010 rimane

senz’altro disciplinata dal CPC/TI, siccome la relativa decisione pretorile

(resa il 29 luglio 2010) era stata pronunciata e comunicata prima di quella

data (art. 405 cpv. 1 CPC); non così la procedura ricorsuale conseguente

all’appello 16 maggio 2012, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione

pretorile comunicata dopo quella data (e meglio il 13 aprile 2012), è invece retta

dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

Sull’appello

6.

settembre 2010

2.

A

seguito dell’audizione testimoniale dell’avv. A__________ __________ e dell’ing.

Al__________ __________, avvenuta il 23 novembre 2009, il 29 novembre 2009 la

convenuta - come detto - aveva inoltrato una domanda di restituzione in intero

/ assunzione suppletoria di prove volta all’assunzione della ricevuta 8 marzo

2002.

denominata “consegna documenti AP 1” (doc. 37) e dei testi avv. A__________ e F__________ __________, adducendo che il doc. 37 serviva a chiarire due

contraddizioni fattuali risultanti dalla deposizione resa dall’ing. Al__________

__________ ossia la data in cui quest’ultimo aveva ritirato dall’avv. A__________

__________ la documentazione sociale della convenuta e la lista dei documenti

ritirati a quel momento, mentre che le audizioni degli altri due testimoni

miravano a chiarire le circostanze relative alla consegna dei documenti

societari e alle discussioni intercorse in quell’occasione con riferimento al contratto

di cui al doc. D.

Con “decreto”

29.

luglio 2010 il Pretore aveva respinto quella domanda, rilevando come i fatti

evocati nella stessa apparissero irrilevanti ai fini di causa e neppure fosse

corretta la tesi della convenuta circa l’asserita contraddittorietà tra quanto

deposto dall’avv. A__________ __________ e quanto dichiarato dall’ing. Al__________

__________, tanto più che la richiesta di produzione del doc. 37 non adempiva

ai presupposti dell’art. 138 CPC/TI o dell’art. 192 CPC/TI, non essendo

scusabile la mancata produzione dello stesso con le comparse introduttive,

rispettivamente non essendo sorta con la sola deposizione dell’ing. Al__________

__________ l’eventuale necessità di produrre quel documento.

In questa

sede la convenuta - confermando poi il mantenimento della sua impugnativa in

occasione dell’esame del primo appello sospensivo (art. 309 cpv. 3 CPC/TI) - ha

chiesto di riformare la decisione pretorile 29 luglio 2010 (che, nella misura

in cui si pronunciava sulla domanda di restituzione in intero ex art. 138

CPC/TI, costituiva un decreto [cfr. art. 140 cpv. 1 CPC/TI], di per sé appellabile, cfr. art. 96 cpv. 2 CPC/TI) nel senso di

accogliere la domanda di restituzione in intero limitatamente all’assunzione del

doc. 37 e del teste avv. F__________ __________, confermando l’esistenza delle

due contraddizioni fattuali risultanti dalla deposizione dell’ing. Al__________

__________ e ribadendo che quelle prove, offerte tempestivamente, apparivano

senz’altro rilevanti e che alla stessa non poteva essere imputata una

negligenza per non averle a suo tempo proposte negli allegati preliminari.

3.

La

restituzione in intero, per produrre nuovi mezzi di azione o di difesa che

appaiono rilevanti per l’esito del processo, è ammessa se la parte istante dimostra

che l’omissione non è imputabile a sua negligenza (art. 138 CPC/TI), ritenuto

che la relativa domanda va inoltrata entro 30 giorni da che la stessa parte ne

è venuta a conoscenza (art. 139 CPC/TI).

Questo

istituto costituisce un’eccezione alla massima dell’eventualità, che proibisce

di allegare fatti e prove in una fase successiva allo scambio degli allegati

preliminari (art. 78 CPC/TI), e pertanto i requisiti per la sua applicazione

vanno valutati dal giudice con un certo rigore (Cocchi/Trezzini, CPC-TI

e CPC-TI App., m. 5 ad art. 138): tale principio, quo ai requisiti della

tempestività e della mancanza di negligenza, si evince già dal tenore letterale

degli art. 138 e 139 CPC/TI, mentre minor rigore è per contro richiesto nella

valutazione dell’influenza dei nuovi fatti e prove, essendosi il legislatore

accontentato di esigere che essi “appaiano” rilevanti (Cocchi/Trezzini, op.

cit., ibidem; II CCA 29 settembre 2010 inc. n. 12.2010.33).

La

domanda di restituzione in intero non ha in ogni caso funzione integrativa

delle prove assunte, ma unicamente quella di acquisire agli atti uno o più

elementi probatori nuovi e determinanti per il giudizio di merito (Cocchi/Trezzini, op, cit., m. 6 ad art. 138; II CCA 31 gennaio 2005 inc. n. 12.2003.219

pubbl. in: RtiD II-2005 n. 19c p. 683): in tal senso, non può di principio

essere considerata “influente” la nuova prova che non è idonea a giustificare,

già al momento in cui è presentata, una formulazione di conclusioni diversa da

quella che l’istruttoria avrebbe consentito senza quel mezzo probatorio (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 3 ad art. 138; II CCA 28 dicembre 1999 inc. n.

10.1995

, 16 luglio 2003 inc. n. 12.2002.163, 31 gennaio 2005 inc. n.

12.2003.219

pubbl. in: RtiD II-2005 n. 19c p. 683, 12 marzo 2007 inc. n.

12.2007.60

pubbl. in: NRCP 2007 450, 26 giugno 2009 inc. n. 12.2008.180).

4.

Nel

caso di specie l’appello della convenuta avente per oggetto la domanda di

restituzione in intero deve essere respinto.

Nonostante

sia vero che la deposizione testimoniale dell’ing. Al__________ __________ sembrava

effettivamente contraddire, in alcuni suoi punti, quella resa dall’avv. A__________

__________ e quanto risultava dal doc. 37, si osserva innanzitutto - come per

altro giustamente osservato dal Pretore - che quegli aspetti non apparivano in

realtà rilevanti per l’esito della lite e quindi non erano tali da giustificare

l’accoglimento di una domanda di restituzione in intero: chiarire quando e dove

l’ing. Al__________ __________ aveva ritirato dall’avv. A__________ __________

la documentazione sociale della convenuta, se tra i documenti a quel momento

ritirati vi fosse o meno anche il contratto di appalto di cui al doc. D (che di

per sé non è menzionato nel doc. 37, documento che però nemmeno riporta in esteso

tutti gli atti allora consegnati, tant’è che nel classificatore N. 1 “documenti

diversi” vi è la menzione “…”) e se ed eventualmente in quali termini l’ing. Al__________

__________ avesse allora discusso con l’avv. F__________ __________ (che

oltretutto nulla aveva a che fare con i due amministratori) in merito a quel

contratto non è in effetti di rilievo per l’esito della lite, che doveva al

contrario accertare tutt’altro, e meglio se il contratto era stato firmato

dall’ing. Al__________ __________ prima o dopo il 4/8 marzo 2002 (tema questo

che per altro la convenuta ha apparentemente abbandonato in sede conclusionale [cfr. conclusioni p. 2] e che essa non ha

comunque più riproposto nell’ambito dell’appello contro la sentenza di merito,

cfr. infra consid. 6.2.1).

Sempre a

ragione, il giudice di prime cure ha in ogni caso rilevato che il doc. 37

avrebbe potuto essere versato agli atti dalla convenuta già in occasione dello

scambio degli allegati preliminari, per cui alla sua produzione con l’istanza ostava

pure la sua mancanza di diligenza: a suo tempo l’attrice aveva in effetti già

accennato al fatto che l’ing. Al__________ __________ era subentrato all’avv. A__________

__________ in qualità di amministratore della convenuta (petizione p. 4), per

cui la convenuta, se avesse ritenuto che la data della consegna della

documentazione sociale e gli atti allora consegnati potessero essere rilevanti

per la lite ed in particolare per stabilire la validità del contratto di

appalto di cui al doc. D, avrebbe dovuto, nell’ambito della massima eventuale,

produrre quel documento già allora.

Sull’appello

16.

maggio 2012

5.

Prima

di passare in rassegna le censure sollevate dalla convenuta nei confronti della

sentenza pretorile 13 aprile 2012, occorre evadere la sua richiesta preliminare

di assumere in questa sede il doc. 37 e il teste avv. F__________ __________, da

lei ribadita nella misura in cui il Pretore, decidendo di respingere la sua

domanda del 29 novembre 2009 di assunzione suppletoria di prove ex art. 192

CPC/TI con “decreto” 29 luglio 2010, aveva in realtà emanato un’ordinanza (cfr. art. 192 cpv. 2 CPC/TI), di per sé non

appellabile direttamente (cfr. art. 95 cpv. 1 CPC/TI), ma comunque appellabile

in occasione dell’impugnazione del giudizio finale (Cocchi/Trezzini, op.

cit., m. 2 ad art. 95 e m. 11 ad art. 182; II CCA 25 gennaio 2007 inc. n.

12.2006

, 15 marzo 2007 inc. n. 12.2006.9, 22 giugno 2007 inc. n.

12.2006

, 19 novembre 2012 inc. n. 12.2010.183).

La

richiesta è infondata. In effetti, già si è detto in precedenza (cfr. supra

consid. 4) che le prove in questione non erano rilevanti per l’esito della lite

(requisito imposto in generale dall’art. 184 cpv. 1 CPC/TI per l’assunzione di

tutte le prove, cfr. ordinanza del presidente della II CCA 28 gennaio 1999 inc.

n. 10.95.98), sicché fa già difetto il requisito della “concludenza” delle

stesse, previsto dalla norma di legge (art. 192 cpv. 1 CPC/TI; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 ad art. 192). E, con riferimento al doc. 37, già è stato

ricordato che alla convenuta doveva in ogni caso essere rimproverata una

negligenza per non averlo prodotto in occasione dello scambio degli allegati

preliminari, ciò che pure escludeva di poter far capo a quell’istituto (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 e 2 ad art. 192).

6.

Con

la prima serie di censure la convenuta sostiene che il contratto di appalto di

cui al doc. D, a suo dire già non vincolante siccome incompleto, non sarebbe in

ogni caso valido, essendo stato sottoscritto dall’ing. Al__________ __________

senza il necessario potere di rappresentanza e in una situazione di conflitto

d’interessi (che andava pure estesa alla posizione di Fr__________ __________),

rispettivamente non essendo mai stato da lei ratificato.

6.1

La

convenuta ritiene in primo luogo che il contratto di cui al doc. D sarebbe

“monco”, adducendo che i piani e la descrizione tecnica (doc. X), che avrebbero

dovuto starne alla base, non erano stati firmati dalle parti, nonostante il

contratto esigesse una tale formalità (art. 16 CO). La censura è infondata.

Il

contratto di appalto è pacificamente stato sottoscritto dalle parti, che hanno

apposto la loro firma sul quinto e ultimo foglio del contratto, prima della

data (cfr. doc. D). In tali circostanze si può ritenere che esse hanno

rispettato l’esigenza della forma scritta dell’art. 16 CO e fossero d’accordo

anche in merito ai piani ed alla descrizione tecnica, che a p. 2 dell’accordo (art.

2) erano stati indicati far stato ed essere parte integrante del contratto,

tanto più che dalla formulazione allora utilizzata, non smentita da altre

risultanze istruttorie, non risulta che gli stessi, per la loro validità,

dovessero essere firmati separatamente. Temerario è invece l’assunto della

convenuta secondo cui la carenza di forma ex art. 16 CO sarebbe stata

implicitamente ammessa dall’attrice per il fatto di non aver eccepito con le

conclusioni la tesi in tal senso da lei sollevata con la duplica.

Contrariamente

a quanto ritenuto dalla convenuta, il fatto - per altro addotto per la prima

volta, e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC), solo in questa sede - che

i calcoli e i piani non fossero stati allora mostrati all’ing. Al__________ __________

(cfr. teste ing. Al__________ __________ p. 6), firmatario per suo conto dell’accordo,

non inficia in alcun modo la validità del contratto e ciò a fronte della sua disponibilità

a sottoscriverlo nella sua interezza, tanto più che egli stesso ha in seguito aggiunto

di essere comunque stato perfettamente a conoscenza degli allegati del contratto

nella sua funzione di architetto civile incaricato dei calcoli di ingegneria,

che per l’appunto presupponevano di essere in possesso di tutti i piani degli

architetti (cfr. teste ing. Al__________ __________ p. 7).

Del tutto

infondato è infine l’ulteriore assunto della convenuta secondo cui la relazione

tecnica di cui al doc. X non avrebbe comunque potuto essere allegata al

contratto di cui al doc. D, per il fatto che da un altro documento agli atti

(doc. LL) risulterebbe essere stato attuato, quale opera supplementare da

retribuire a parte, un intervento (rivestimento facciate) che in base alla

relazione tecnica già avrebbe dovuto far parte della esecuzione standard. L’istruttoria

ha in effetti confermato che la relazione tecnica di cui al doc. X era effettivamente

stata allegata al contratto di cui al doc. D (teste arch. An__________ __________

p. 2 e 4), tanto più che la stessa era stata ripresa anche nei contratti

d’appalto che la convenuta aveva a sua volta concluso con i singoli acquirenti

degli appartamenti, allestiti nel dicembre 2001 (doc. 18-20; cfr. pure teste arch.

An__________ __________ p. 4 seg.). La presunta contraddizione tra il doc. X e

il doc. LL, che non è così tale da smentire questo accertamento e riguarda più

che altro il buon fondamento di una parte delle opere supplementari, verrà pertanto

esaminata più avanti (cfr. infra consid. 8).

6.2

A

detta della convenuta, il contratto di appalto di cui al doc. D non sarebbe

comunque valido, essendo stato firmato dall’ing. Al__________ __________ senza

il necessario potere di rappresentanza e in una situazione di conflitto

d’interessi (che andava pure estesa alla posizione di Fr__________ __________),

rispettivamente, se così non fosse stato, non essendo mai stato da lei

ratificato.

6.2.1

A

questo stadio della lite la convenuta non ha più riproposto l’argomento

difensivo, apparentemente già abbandonato in sede conclusionale (cfr.

conclusioni p. 2), secondo cui il contratto di appalto di cui al doc. D non

sarebbe vincolante in quanto l’ing. Al__________ __________ l’avrebbe

sottoscritto per lei in un periodo in cui non era ancora il suo amministratore,

ammettendo con ciò implicitamente che lo stesso avrebbe dovuto essere disatteso

(cfr. infra consid. 6.2.2). A ragione. L’istruttoria ha in effetti

permesso di stabilire che la data del 18 dicembre 2001 apposta sul contratto

sotto le firme delle parti corrispondeva più che altro alla data di redazione o

di consegna del contratto da parte dei dipendenti dell’attrice (teste arch. An__________

__________ p. 2). L’ing. A__________ __________ in un primo momento aveva

invero dichiarato di non ricordare quando aveva firmato quel contratto (teste ing.

Al__________ __________ p. 3), sennonché in seguito, dopo che gli era stato

fatto notare che quella data era precedente alla data della sua nomina ad

amministratore della convenuta, avvenuta - come detto - il 4/8 marzo 2002, ha precisato che ciò trovava spiegazione nel fatto che il contratto era stato in precedenza

sottoposto al precedente amministratore, che non l’aveva però ancora firmato e prima

del marzo 2002 gli aveva poi consegnato tutti gli atti della società (teste ing.

Al__________ __________ p. 3, 6 seg.), aggiungendo che al momento della firma

del contratto da parte sua, avvenuta implicitamente in epoca successiva, non

aveva poi fatto caso che la data riportata nel contratto non era corretta

(teste ing. Al__________ __________ p. 7). In tali circostanze, si può

senz’altro ritenere che il contratto - così come tutti gli altri atti sociali da

lui svolti (cfr. ad esempio doc. 11.1 e 12.1) - sia stato da lui sottoscritto

in un momento in cui era già stato nominato amministratore della convenuta. Ma

se anche così non fosse, l’esito non sarebbe comunque diverso, egli avendo in

ogni caso ratificato nella sua qualità di amministratore di quella parte quell’eventuale

carenza, avendo accettato senza obiezioni che le opere venissero eseguite in

base a quel contratto, che egli ha in effetti ammesso di aver supervisionato

(teste ing. Al__________ __________ p. 4 e 7), con conseguente verifica e

controllo del rispetto dei prezzi ivi concordati (teste ing. Al__________ __________

p. 4, 6 seg. e 9).

6.2.2

Ammesso

con ciò dalla convenuta, e comunque dimostrato, che il contratto di cui al doc.

D era stato firmato dall’ing. Al__________ __________ in un momento in cui ne

era l’amministratore rispettivamente che quell’accordo era stato da lui ratificato

in epoca successiva, si tratta di esaminare l’ulteriore obiezione della convenuta

secondo cui l’operato di quest’ultimo non poteva in ogni caso essere per lei

vincolante, in quanto egli aveva agito senza il necessario potere di

rappresentanza e in una situazione di conflitto d’interessi (rimprovero questo

che andava pure esteso a Fr__________ __________). L’assunto è infondato.

6.2.2.1

La

convenuta non ha innanzitutto provato che il potere di rappresentanza dell’ing.

Al__________ __________ fosse stato internamente limitato ai sensi dell’art.

718a CO nel senso che egli non era autorizzato a sottoscrivere un eventuale

contratto di appalto (e che oltretutto l’attrice fosse a conoscenza di questa

limitazione e fosse con ciò in malafede). Intanto si osserva che l’ing. Al__________

__________ ha di fatto negato l’esistenza di una tale limitazione, affermando

che non vi erano i presupposti per chiedere il consenso dell’azionista G__________

__________ per firmare quel contratto (teste ing. Al__________ __________ p. 7),

che era senz’altro conforme allo scopo sociale della convenuta, consistente per

l’appunto nell’edificazione delle due palazzine (testi avv. A__________ __________

p. 2 e ing. Al__________ __________ p. 3). Il fatto che egli avesse assunto la

funzione di amministratore della convenuta a titolo fiduciario, per conto

dell’azionista, con una retribuzione tutto sommato contenuta, di fr. 2'000.- /

2’500.- all’anno (teste ing. Al__________ __________ p. 4), non prova di per sé

l’esistenza di una limitazione del suo potere di rappresentanza. Nemmeno costituisce

poi una prova sufficiente in tal senso il fatto che egli possa aver dichiarato

che era in realtà l’azionista a comandare e che egli ne seguiva le istruzioni,

che gli venivano fornite in caso di necessità (teste ing. Al__________ __________

p. 5 seg.). E neppure dimostra l’esistenza di una tale limitazione il fatto che

egli non fosse stato coinvolto come amministratore né nella fase di

progettazione, né in quella di edificazione e neppure nella vendita (teste ing.

Al__________ __________ p. 7 e 9), o il fatto che l’operazione comportasse un

investimento rilevantissimo da parte di una società, la convenuta, con un

capitale azionario al minimo, senza struttura e senza personale proprio.

6.2.2.2

Del

tutto infondata è invece la tesi dell’esistenza di un’eventuale situazione di

conflitto d’interessi in punto all’ing. Al__________ __________ e a Fr__________

__________, che di per sé sarebbe stata tale da inficiare la validità del

contratto di appalto di cui al doc. D.

Come

giustamente rilevato dal Pretore - e neppure censurato in questa sede dalla

convenuta, dal che già l’irricevibilità in ordine del rilievo (art. 311 cpv. 1

CPC) - il fatto che all’ing. Al__________ __________ potesse essere

rimproverato di essersi trovato in una situazione di conflitto d’interesse al

momento di sottoscrivere il contratto in quanto allo stesso erano state

deliberate parte delle opere oggetto di quell’accordo e meglio le opere di

ingegneria per circa fr. 200'000.- (teste ing. Al__________ __________ p. 6) è

irricevibile, essendo stato evocato dalla convenuta per la prima volta unicamente

in sede conclusionale (art. 78 CPC/TI).

Quanto

alla posizione di Fr__________ __________, che non risulta nemmeno aver

sottoscritto il contratto di cui al doc. D per conto della convenuta (ma solo per

conto dell’attrice), non si vede proprio in che maniera allo stesso possa

essere rimproverato di aver nell’occasione agito in una situazione di conflitto

d’interessi a scapito della stessa.

6.2.3

Alla

luce di quanto si è detto, ovvero del fatto che il contratto di cui al doc. D

era stato sottoscritto dall’ing. Al__________ __________, in maniera vincolante

per la convenuta, in un momento in cui egli ne era l’amministratore

rispettivamente che quell’accordo era in ogni caso stato da lui ratificato,

sempre in modo vincolante, in epoca successiva, non sarebbe di per sé

necessario esaminare se il contratto sia stato in seguito ratificato,

espressamente o per atti concludenti, dalla convenuta e per lei dal suo

azionista.

Il

quesito avrebbe in ogni caso dovuto essere risolto in modo affermativo. In

effetti, se fino ad un certo momento l’azionista si era lamentato di essere

stato lasciato all’oscuro in merito all’operazione immobiliare (cfr. ad es.

lettera 16 agosto 2004, doc. 26, lettera 22 luglio 2005, doc. 29, e lettera 9

agosto 2005, doc. 31), ad un certo punto, nell’ottobre 2005, egli ha per finire

ammesso di essere stato informato della situazione venutasi a creare prendendo

atto, sia pure con un certo disappunto, che il progetto non avrebbe permesso di

conseguire i risultati inizialmente prospettati (cfr. lettera 25 ottobre 2005,

doc. P). Lo stesso fiduciario dell’azionista, con riferimento al contratto di

cui al doc. D, ha a sua volta rammentato che in occasione di alcune riunioni

tra le parti “il signor __________ menzionava l’accordo che aveva con il signor

__________ e anche il signor __________ menzionava l’accordo che aveva con il

signor __________”, senza per altro che a lui fosse mai stato mostrato il

contratto scritto (teste W__________ __________ p. 17) e meglio il doc. D

(teste W__________ __________ p. 18).

Come

rilevato anche dal Pretore, il fatto che Fr__________ __________ fosse al

beneficio di un procura generale da parte della convenuta (doc. 11.1), faceva

pure sì che la sua conoscenza in merito all’esistenza e al contenuto di quel

contratto potesse essere imputata alla società stessa e/o al suo azionista,

tanto più che l’istruttoria aveva permesso di accertare come Fr__________ __________

e G__________ __________ fossero soliti incontrarsi settimanalmente (teste ing.

Al__________ __________ p. 6).

7.

Nel

prosieguo del suo esposto la convenuta rimprovera al Pretore di aver

arbitrariamente ritenuto che i due stabili sarebbero stati edificati in

conformità con il contratto di appalto di cui al doc. D. La censura è

irricevibile, atteso che la convenuta, venendo meno al suo obbligo di

motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha in realtà spiegato per quale motivo

il diverso assunto pretorile sarebbe errato e con ciò da riformare, tanto più

che le argomentazioni da lei sollevate al proposito non riguardano tale

aspetto. In effetti, in merito alla questione dei piani e della descrizione

tecnica (doc. X), già si è detto (consid. 6.1) che gli stessi facevano effettivamente

parte del contratto e non dovevano essere firmati separatamente. Quanto

all’asserita contraddizione tra la relazione tecnica di cui al doc. X ed il

doc. LL, la stessa invece nulla ha a che vedere con l’esecuzione conforme del

contratto, ma riguarda più che altro il buon fondamento di un’opera

supplementare (cfr. infra consid. 8).

8.

Con

riferimento alle opere supplementari, la convenuta solleva due specifiche censure

alla sentenza del giudice di prime cure: da una parte rimprovera al Pretore di non

aver tenuto conto della contraddizione tra quanto previsto nella relazione

tecnica di cui al doc. X e quanto stabilito dal doc. LL con riferimento

all’intervento supplementare relativo al rivestimento delle facciate, che

avrebbe imposto una riduzione delle pretese dell’attrice di fr. 323'000.- +

IVA, pari a fr. 347'548.-; dall’altra gli contesta di aver ritenuto a torto che

tutte le opere supplementari fatturate dalla controparte sarebbero state

eseguite con il suo consenso, ciò che avrebbe giustificato di dedurre dalle

pretese dell’attrice fr. 567'150.- + IVA, pari a fr. 610'253.15.

Entrambe

le censure devono essere disattese.

8.1

Come

giustamente rilevato nella sentenza impugnata, l’asserita contraddizione tra la

relazione tecnica di cui al doc. X ed il doc. LL - a detta della convenuta da

individuarsi nel fatto che l’esecuzione del “rivestimento facciate” con pareti

ventilate in granito Mirage, esposta quale opera supplementare nel doc. LL, sembrava

già essere prevista dalla relazione tecnica di cui al doc. X (alla pos. 1.9,

ove era stato indicato che le facciate ventilate dovevano essere realizzate con

pannelli in granito ceramico o simile) - non poteva essere trattata dal

Pretore, essendo stata allegata per la prima volta, e con ciò irritualmente,

solo in sede conclusionale (art. 78 CPC/TI). Negli allegati preliminari la

convenuta si era in effetti limitata a contestare di aver ordinato o

acconsentito a tali opere supplementari, rispettivamente ne aveva contestato

l’esecuzione e l’ammontare (risposta e domanda riconvenzionale p. 15 e 20,

duplica p. 11). A quel momento non aveva tuttavia mai preteso che tra le opere

supplementari a lei fatturate ve ne fossero alcune che tali non erano siccome

avrebbero già dovuto essere eseguite in base al contratto forfetario di cui al

doc. D, tesi questa che l’asserita contraddizione tra i due documenti da lei ora

evidenziata sottende. Contrariamente a quanto preteso dalla convenuta, poco

importa se il doc. LL sia stato allegato dall’attrice solo in occasione della

risposta riconvenzionale, a fronte della quale essa non aveva ritenuto di

replicare (con un allegato facoltativo), ciò non comportando ancora la

ricevibilità dell’obiezione da lei formulata in seguito per la prima volta con

le conclusioni: in assenza di una replica, solo le argomentazioni di risposta (anche

di quella riconvenzionale) sono considerate implicitamente contestate dalla

controparte (Cocchi/Trezzini, op.

cit., m. 2 ad art. 174), sennonché nel caso di specie l’attrice non aveva

esposto nella sua risposta riconvenzionale alcuna nuova allegazione sul tema

(p. 8), a parte confermare quanto evidenziato in precedenza con la replica (p.

14), ossia che tutte le opere supplementari oggetto di fatturazione erano state

eseguite su richiesta e con il consenso della controparte; l’obiezione secondo

cui alcune opere fatturate come supplementari non erano in realtà tali,

riconosciuta dalla convenuta a seguito della produzione del doc. LL, avrebbe

così dovuto essere evocata già con la replica riconvenzionale.

8.2

È invece ampiamente a torto che la convenuta rimprovera al

Pretore di aver ritenuto, in generale, che le opere supplementari fatturate

dall’attrice erano state eseguite con il suo consenso. Nel doc. LL l’ing. Al__________

__________ ha in effetti confermato che tutte le opere supplementari fatturate

nella fattura di cui al doc. G erano state effettuate proprio con il consenso

della convenuta. Il fatto che egli, sentito in sede testimoniale, abbia poi

dichiarato di non aver però verificato chi avesse deliberato quei lavori (teste

ing. Al__________ __________ p. 9) non modifica questa situazione ed in

particolare non è tale da inficiare quanto da lui sostenuto nel doc. LL: in

effetti, una cosa è sapere o non sapere chi abbia (preventivamente) ordinato o

deliberato i lavori, un’altra è invece dichiarare che quei lavori erano stati

effettuati “con il consenso” della convenuta, ovvero nel senso di una loro

ratifica o comunque tolleranza (a posteriori), ciò che è sufficiente per

ammettere un suo accordo agli stessi. Si aggiunga che la stessa convenuta era

consapevole della distinzione tra quei termini, tant’è che negli allegati

preliminari (risposta e domanda riconvenzionale p. 15 e 20, duplica p. 11)

aveva per l’appunto sostenuto che le opere supplementari non erano state da lei

ordinate o richieste né erano state eseguite con il suo consenso.

9.

La convenuta contesta in seguito l’assunto pretorile secondo cui gli

acconti sarebbero stati pagati conformemente al contratto di appalto di cui al

doc. D. La censura è irricevibile, visto che la convenuta non ne ha ora tratto

alcuna conseguenza pratica, non avendo in particolare spiegato se e in quale

misura ciò avrebbe imposto di riformare il giudizio di prime cure sulla domanda

riconvenzionale principale, sostanzialmente respinta dal Pretore già per

l’assenza del mandato non scritto da lei auspicato (che può essere qui

confermato, cfr. infra consid. 12) e per la carenza di allegazioni e

prove relative al suo eventuale inadempimento o cattivo adempimento,

quest’ultimo aspetto oltretutto nemmeno censurato in questa sede dalla

convenuta (art. 311 cpv. 1 CPC). Essa sarebbe stata in ogni caso respinta anche

nel merito. È vero che in base all’accordo (art. 9), i pagamenti avrebbero dovuto

avvenire secondo una modalità parzialmente diversa, e meglio per l’80% dei lavori

effettivamente eseguiti a 30 giorni dalla data della richiesta scritta, per il

10% a 30 giorni dalla presentazione della liquidazione finale per verifica e

per il saldo del 10% a 90 giorni dall’abitabilità previa presentazione della

fattura finale e della relativa garanzia d’uso e salvo contestazioni di sorta

sia per la qualità dell’opera che per discordanze economiche. Sennonché,

ritenuto che a tutt’oggi tutte le opere fatturate sono state eseguite, che la

liquidazione finale è stata presentata (doc. G) e che tutti gli appartamenti

sono stati considerati abitabili (cfr. doc. V) senza per altro che la convenuta

per lungo tempo avesse ritenuto di sollevare obiezioni di sorta, poi eccepite

senza successo in causa (sul tema della garanzia e delle discordanze

economiche, cfr. infra consid. 10), ogni sua eventuale rimostranza

appare pretestuosa. In ogni caso, l’istruttoria di causa ha permesso di

accertare che le parti avevano derogato per atti concludenti a queste modalità

di pagamento, con l’accordo dell’amministratore della convenuta avv. A__________

__________ prima (cfr. doc. 36) e ing. Al__________ __________ poi (cfr. teste ing.

__________ __________, che a p. 4 conferma di aver ricevuto gli estratti

bancari e a p. 5 conferma di essere stato al corrente delle “compensazioni”

effettuate da Fr__________ __________), rispettivamente del suo procuratore

generale Fr__________ __________, che ha firmato tutti i relativi documenti

bancari (cfr. doc. 13). A fronte dell’implicito accordo dato a tale modo di

procedere dall’amministratore della convenuta ing. Al__________ __________, nel

fatto che Fr__________ __________ avesse dato ordine alla banca di effettuare

quei pagamenti - comunque dovuti - a favore dell’attrice, società di cui era

direttore, non si può ritenere che egli abbia agito illecitamente, in una

posizione di conflitto di interessi; tanto più che quei pagamenti risultavano

anche dai bilanci della convenuta, che sono sempre stati regolarmente approvati

dall’azionista (cfr. doc. rich. III°).

10.

In

questa sede la convenuta ripropone la tesi secondo cui la pretesa attorea non

sarebbe esigibile prima della decisione finale sulla causa, alla luce delle

modalità di pagamento previste nel contratto di cui al doc. D, secondo cui il

saldo del 10% avrebbe dovuto essere pagato “a 90 giorni dall’abitabilità previa

presentazione della fattura finale e della relativa garanzia d’uso e salvo

contestazioni di sorta sia per la qualità dell’opera che per discordanze

economiche” rispettivamente secondo cui “in caso di contestazioni in ragione a

fatti tecnici e/o economici sia da parte dei proprietari delle PPP, e/o della

STA (NdR. della convenuta) i pagamenti potranno essere sospesi senza che l’IG

(NdR. l’attrice) possa avanzare pretese di sorta”.

L’argomento

difensivo della mancata esigibilità della pretesa attorea per la mancata

consegna della garanzia è stato rigettato dal Pretore con una duplice

motivazione (e meglio per il fatto che la convenuta non aveva provato il legame

tra la garanzia e l’esigibilità della pretesa e in quanto le parti avevano

rinunciato per atti concludenti alla consegna di tale garanzia), che la

convenuta, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC),

non ha assolutamente censurato in questa sede, dal che l’irricevibilità della relativa

censura.

L’altra

argomentazione a sostegno dell’inesigibilità della pretesa attorea, e meglio

l’esistenza di “contestazioni in ragione a fatti tecnici e/o economici” da

parte della convenuta, non esaminata dal giudice di prime cure, è invece

infondata. Scopo della clausola non è, e non può essere in buona fede, quello

di escludere il pagamento del saldo a favore dell’appaltatrice già solo in

presenza di una semplice contestazione tecnica da parte della controparte - che

nel caso di specie era per altro inesistente - oppure ancora di una sua

semplice contestazione fondata su motivi economici - per altro da lei non

meglio precisati -: necessario è invece che quelle contestazioni siano

effettivamente fondate nel merito, ciò che la convenuta non è però stata in

grado di allegare, ancor prima di dimostrare.

11.

La

convenuta censura anche la data di decorrenza degli interessi di mora dovuti

all’attrice, rilevando che la data del 28 febbraio 2006 fatta propria dal

Pretore e corrispondente alla prima interpellazione agli atti (doc. I), non

poteva essere considerata poiché Fr__________ __________, a suo dire firmatario

della stessa, si trovava ad agire in un insanabile stato di doppia

rappresentanza. La censura, nuova e pertanto già irricevibile in ordine (art.

317.

cpv. 1 CPC), è infondata anche nel merito. In effetti, già da un semplice

confronto delle firme depositate in banca (cfr. doc. 12.1), si evince

chiaramente che la firma apposta sul richiamo di pagamento di cui al doc. I non

può essere quella di Fr__________ __________. Oltretutto un eventuale suo intervento

nell’occasione nemmeno sarebbe stato illecito, un richiamo costituendo un

semplice atto unilaterale.

12.

Alla

luce di quanto precede, il giudizio con cui il Pretore ha accolto la petizione e

ha respinto la domanda riconvenzionale subordinata può senz’altro essere

confermato, ritenuto che l’infondatezza della tesi della convenuta circa la

decadenza del contratto di cui al doc. D e della remunerazione a forfait in

esso prevista (e con ciò dell’esistenza tra le parti di un contratto di mandato

non scritto, in sé già smentita dal fatto che le fatture degli artigiani attivi

sul cantiere risultavano essere intestate all’attrice e non alla convenuta,

cfr. i 5 classificatori di cui al doc. Z) esclude a sua volta che la domanda

riconvenzionale principale - accolta dal Pretore solo con riferimento a una

minima parte della domanda di rendiconto, ma già sin d’ora respinta per quanto

riguardava le pretese creditorie (con un giudizio, su questo punto, non

censurato in questa sede) - possa trovare accoglimento nella misura richiesta

dalla convenuta.

Ne

discende che l’appello 16 maggio 2012 deve essere complessivamente respinto

nella misura in cui è ricevibile.

Sulle

spese e sulle ripetibili

13.

Gli

oneri processuali e le ripetibili delle due procedure di secondo grado,

calcolati sulla base di un valore litigioso ampiamente superiore a fr. 30'000.-

(di fr. 361'799.60 per l’azione principale e di almeno fr. 1'316'571.72 per

quella riconvenzionale), seguono di principio la soccombenza delle parti (art.

148.

CPC/TI e 106 CPC). Nessuna indennità per ripetibili può tuttavia essere

attribuita all’attrice per la procedura ricorsuale conseguente all’appello 6

settembre 2010, nonostante essa il 16 agosto 2012 abbia presentato una risposta

(correttamente: osservazioni) al gravame con l’assistenza di un patrocinatore

legale: visto che a quest’ultimo l’appello era stato notificato l’8 giugno 2012

e, per sua ammissione (osservazioni p. 2), era stato ricevuto il successivo 18

giugno (cfr. pure la busta di ricezione [doc. B] e la ricerca postale track & trace relativa all’invio

raccomandato n. __________ [doc. C]), il suo allegato è in effetti ampiamente tardivo e con ciò inammissibile,

in quanto a quel momento il termine di 20 giorni era ormai già decorso; poco

importa, in proposito, se questa Camera gli ha fornito un’erronea indicazione

del termine per la risposta (30 giorni, art. 312 CPC), l’avvocato dell’attrice

non potendo avere dubbi sul termine corretto, dal momento che in una procedura ordinaria

disciplinata dal CPC/TI quale quella in esame (cfr. supra consid. 1) i

termini sono di 20 giorni, come risulta dalla semplice lettura dell’art. 314

CPC/TI (DTF 138 I 49 consid. 8.3.2; II CCA 4 giugno 2012 inc. n. 12.2012.43 e

44, 18 settembre 2012 inc. n. 12.2012.8) e come del resto indicato anche dalla

controparte nella sua impugnativa (p. 2).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC/TI e 106 CPC e la LTG

decide:

I. L’appello 6 settembre 2010 di AP 1 è respinto.

II. Gli oneri processuali della procedura d’appello di cui al

Dispositivo

dispositivo n. I di complessivi fr. 1’000.- sono a carico dell’appellante. Non

si attribuiscono ripetibili.

III. L’appello

16 maggio 2012 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

IV. Gli oneri processuali della procedura d’appello di cui al

dispositivo n. III di complessivi fr. 11’000.- sono a carico dell’appellante,

tenuta inoltre a rifondere alla parte appellata fr. 22’000.- per ripetibili.

V. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Il ricorso è

ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF).

Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune

conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre,

o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art.

91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate

separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92

cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il

ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio

irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una

decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o

dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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