12.2012.85
Appalto - restituzione in intero
19 dicembre 2013Italiano41 min
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Numero d'incarto:
12.2012.85
Data decisione, Autorità:
19.12.2013, IICCA
Titolo:
Appalto - restituzione in intero
ORDINANZA SULLE PROVE
RESTITUZIONE IN INTERO PER OMESSA INDICAZIONE DI PROVE
art. 363 CO
art. 95 CPC-TI
art. 138 CPC-TI
Incarto n.
12.2012.85
Lugano
19 dicembre
2013/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2008.482
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 22
luglio 2008 da
AO 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
2
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 361'799.60
oltre interessi al 5% dal 28 febbraio 2006, domanda avversata dalla convenuta
che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte: in via
principale, (i) a consegnarle un rendiconto chiaro, completo, dettagliato e
documentato della sua attività di mandataria, nel periodo tra novembre 2001 ed
il 30 giugno 2007, ed in particolare a render conto degli onorari esposti alla
cifra B 3.7 del doc. M (e cioè a documentare le prestazioni effettuate in modo
conforme al mandato e il modo di calcolo dell’onorario) e dell’impiego conforme
al mandato della somma di fr. 28'717'689.65 pervenuta nelle sue casse, il tutto
con la comminatoria dell’art. 292 CP, e (ii) a restituirle rispettivamente
ripagarle la quota della somma di fr. 28'717'689.65 pervenutale che non era
stata impiegata conformemente al mandato (compresi gli onorari) nonché la quota
di tale somma per la quale essa non era in grado di render conto di un impiego
conforme al mandato, ma almeno fr. 1'316'571.72 e sino a un massimo di fr.
2'000'000.- (azione parziale) oltre interessi al 5% su fr. 8'048.30 dal 3
aprile 2002 e su fr. 1'308'523.42 dal 31 ottobre 2008 così come sul saldo sino
ad un massimo di fr. 2'000'000.- (azione parziale), domande queste poi modificate
in sede conclusionale nel senso di dar corso all’istruttoria sulle richieste
riconvenzionali principali; rispettivamente, in via subordinata, a pagarle la
somma complessiva di fr. 618'301.45 oltre interessi al 5% su fr. 8'048.30 dal 3
aprile 2002 e su fr. 610'253.15 dal 31 ottobre 2008;
ed ora,
avendo il Pretore respinto, con “decreto” 29 luglio 2010, la domanda di
restituzione in intero / assunzione suppletoria di prove 29 novembre 2009 della
convenuta volta all’assunzione del doc. 37 e dei testi avv. A__________ e F__________
__________, rispettivamente, con sentenza 13 aprile 2012, avendo accolto integralmente
la petizione ed avendo accolto parzialmente la domanda riconvenzionale e meglio
solo nella misura in cui aveva per oggetto il rendiconto a favore della
convenuta limitatamente alle attività indicate sub D + E nel doc. M e ai
relativi documenti non ancora forniti alla mandante, sui due appelli 6
settembre 2010 e 16 maggio 2012 della convenuta, che chiede di riformare quelle
decisioni nel senso di accogliere la domanda di restituzione in intero limitatamente
all’assunzione del doc. 37 e del teste avv. F__________ __________,
rispettivamente, previa assunzione di quelle medesime prove, di respingere la petizione
e inoltre di dar corso all’istruttoria sulle richieste riconvenzionali principali
o in subordine di condannare la controparte a pagarle la somma di fr. 610'253.15
oltre interessi al 5% dal 31 ottobre 2008; il tutto protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attrice con due separate risposte datate 16 agosto 2012 postula la reiezione
dei due appelli pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
Fatti
A. La
vicenda si innesta nell’avvenuta edificazione di due palazzine d’appartamenti sulla
part. __________ RFD di __________, che AP 1 - società che è stata amministrata
(con firma individuale) dall’avv. A__________ __________ fino al 4/8 marzo
2002, dall’ing. Al__________ __________ fino al 1°/7 giugno 2007 e in seguito da
G__________ __________ (cfr. doc. B), che ne era pure l’azionista, e di cui Fr__________
__________ era stato nominato procuratore generale (con firma individuale, cfr.
doc. 11.1) - ha realizzato tra il 2001 e il 2005 con la collaborazione della
succursale __________ di AO 1, società di cui Fr__________ __________ era il
direttore (cfr. doc. C).
B. Con
petizione 22 luglio 2008 AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1, AP 1 per ottenerne la condanna al pagamento di
fr. 361'799.60 oltre interessi al 5% dal 28 febbraio 2006. Essa, in estrema
sintesi, ha addotto che l’edificazione delle due palazzine era avvenuta in forza
di un contratto di (sub)appalto sottoscritto dalle parti (doc. D) che prevedeva
una mercede forfetaria di fr. 29'253'212.- IVA inclusa (pari a fr. 27'187'000.-
IVA esclusa), da cui dovevano tuttavia essere dedotte le opere non eseguite di
fr. 783'975.90 (cfr. doc. G) e aggiunte quelle supplementari di fr. 610'253.15
(cfr. doc. G), per un importo complessivo di fr. 29'079'489.25 (doc. G), a
fronte del quale le erano stati corrisposti acconti per soli fr. 28'717'689.65
(cfr. doc. H).
C. La
convenuta ha obiettato che le parti erano in realtà legate da un contratto di
mandato non scritto di direzione generale del progetto avente per oggetto
l’appalto, la coordinazione, la direzione e il controllo della realizzazione
delle palazzine, che per stessa ammissione della controparte avrebbe dovuto
essere remunerato in ragione di fr. 1'627'355.15 (cfr. voce B 3.7 del ricapitolativo
“situazione finale” di cui al doc. M) e a fronte del quale quest’ultima aveva
ricevuto fr. 698'270.27 in più rispetto ai costi da lei sostenuti (fr.
28'717'689.65 ./. fr. 28'019'419.38 da lei ammessi nel doc. M); ha invece
escluso la validità del contratto di appalto di cui al doc. D, per altro
incompleto, sottoscritto per lei dall’ing. Al__________ __________ in un
periodo in cui non era ancora il suo amministratore o comunque senza il
consenso dell’azionista, tanto più che era contestato che le opere fossero
state realizzate conformemente al contratto, mentre i pagamenti degli acconti,
pure non rispettosi del contratto, erano stati effettuati illecitamente da Fr__________
__________ che nell’occasione aveva agito in palese conflitto d’interessi. Pure
contestate erano le opere supplementari e le spese dell’assicurazione RC a lei
fatturate in ragione di fr. 610'253.15 rispettivamente di fr. 8'048.30 (doc. 24),
nonché l’esigibilità della pretesa attorea e la data di decorrenza degli
interessi di mora. Di qui, oltre alla richiesta di respingere la petizione, la
sua domanda riconvenzionale di condannare la controparte, in via principale
(ossia in caso di conferma dell’esistenza del preteso mandato), (i) a
consegnarle un rendiconto chiaro, completo, dettagliato e documentato della sua
attività di mandataria, nel periodo tra novembre 2001 ed il 30 giugno 2007, ed
in particolare a render conto degli onorari esposti alla cifra B 3.7 del doc. M
(e cioè a documentare le prestazioni effettuate in modo conforme al mandato e
il modo di calcolo dell’onorario) e dell’impiego conforme al mandato della
somma di fr. 28'717'689.65 pervenuta nelle sue casse, il tutto con la
comminatoria dell’art. 292 CP, e (ii) a restituirle rispettivamente ripagarle
la quota della somma di fr. 28'717'689.65 pervenutale che non era stata
impiegata conformemente al mandato (compresi gli onorari) nonché la quota di
tale somma per la quale essa non era in grado di render conto di un impiego
conforme al mandato, ma almeno fr. 1'316'571.72 (fr. 698'270.27 + fr.
610'253.15 + fr. 8'048.30) e sino a un massimo di fr. 2'000'000.- (azione
parziale) oltre interessi al 5% su fr. 8'048.30 dal 3 aprile 2002 e su fr.
1'308'523.42 dal 31 ottobre 2008 così come sul saldo sino ad un massimo di fr.
2'000'000.- (azione parziale), e in via subordinata (cioè in caso di conferma
della validità del contratto di appalto di cui al doc. D) a pagarle la somma
complessiva di fr. 618'301.45 (fr. 610'253.15 + fr. 8'048.30) oltre interessi
al 5% su fr. 8'048.30 dal 3 aprile 2002 e su fr. 610'253.15 dal 31 ottobre 2008
D. Nel
corso dell’istruttoria, la convenuta, in data 29 novembre 2009, ha inoltrato una domanda di restituzione in intero / assunzione suppletoria di prove volta
all’assunzione della ricevuta 8 marzo 2002 denominata “consegna documenti AP 1” (doc. 37) e dei testi avv. A__________ e F__________ __________, che il Pretore, dopo aver
raccolto le osservazioni 4 gennaio 2010 della controparte, ha respinto con
“decreto” 29 luglio 2010.
Con
appello 6 settembre 2010, avversato dall’attrice con risposta (correttamente:
osservazioni) 16 agosto 2012, la convenuta ha chiesto, previo conferimento dell’effetto
sospensivo al rimedio - poi negato l’8 settembre 2010 dal Pretore -, di
riformare quel giudizio nel senso di accogliere la domanda di restituzione in
intero limitatamente all’assunzione del doc. 37 e del teste avv. F__________ __________,
protestando spese e ripetibili di secondo grado.
E. Completata
l’istruttoria di causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, che si
sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti richieste (tranne la
convenuta, la quale ha modificato la domanda riconvenzionale principale nel
senso di voler dar corso all’istruttoria sulle richieste riconvenzionali da lei
formulate a suo tempo), il Pretore, con sentenza 13 aprile 2012, ha accolto integralmente la petizione ed ha accolto parzialmente la domanda riconvenzionale -
per il resto respinta - nella misura in cui aveva per oggetto il rendiconto a
favore della convenuta limitatamente alle attività indicate sub D + E (“gestione
società AP 1 e pratiche diverse” e “provvigioni vendite”) nel doc. M e ai
relativi documenti non ancora forniti alla mandante, ponendo a carico della
convenuta gli oneri processuali e le ripetibili dell’azione principale di fr.
5'200.- rispettivamente di fr. 22'000.- e caricando gli oneri processuali della
riconvenzionale di fr. 15’000.- per 1/5 all’attrice e per 4/5 alla convenuta,
tenuta pure a rifondere alla controparte fr. 31’600.- a titolo di ripetibili.
Il
giudice di prime cure ha innanzitutto ritenuto, con riferimento all’attività
edificatoria svolta dall’attrice, che quest’ultima era effettivamente legata
alla convenuta dal contratto di appalto di cui al doc. D (e non da un contratto
di mandato), il quale a prescindere dalla data della sua sottoscrizione da
parte dell’ing. Al__________ __________ era in ogni caso stato ratificato dalla
convenuta, e che le opere fatturate - tra cui le spese dell’assicurazione RC -
erano state eseguite conformemente al contratto, ciò che valeva anche per
quelle straordinarie, effettuate con il consenso della convenuta, il che
comportava l’accoglimento della petizione e la reiezione della domanda
riconvenzionale subordinata. Egli, in parziale accoglimento della domanda
riconvenzionale principale, ha tuttavia ammesso, con riferimento all’attività
non prettamente costruttiva dell’attrice, l’esistenza di un mandato
remunerabile a forfait (cfr. doc. D, G e M), per il quale ha pertanto ammesso
la richiesta di rendiconto, escludendo però che la convenuta potesse far valere
le pretese creditorie vantate a suo tempo.
F. Con
appello 16 maggio 2012, cui l’attrice si è opposta con risposta 16 agosto 2012,
la convenuta chiede preliminarmente di statuire sull’appello 6 settembre 2010 e
in seguito, previa assunzione delle prove già oggetto di quel rimedio, di riformare
la sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione e inoltre di dar
corso all’istruttoria sulle richieste riconvenzionali principali o in subordine
di condannare la controparte a pagarle la somma di fr. 610'253.15 oltre
interessi al 5% dal 31 ottobre 2008, il tutto protestando spese e ripetibili di
primo e secondo grado.
La convenuta
ribadisce che il contratto di appalto di cui al doc. D, già non vincolante
siccome monco, non poteva essere ritenuto valido, essendo stato sottoscritto
dall’ing. Al__________ __________ senza il necessario potere di rappresentanza
e in una situazione di conflitto d’interessi, e comunque non essendo mai stato da
lei ratificato, ciò che imponeva di respingere la petizione e di accogliere la
domanda riconvenzionale principale. Aggiunge che quel contratto non era in ogni
caso stato adempiuto correttamente, né con riferimento alle opere eseguite, ivi
comprese quelle supplementari, né con riferimento ai pagamenti degli acconti, oltretutto
effettuati da Fr__________ __________ in una situazione di conflitto
d’interessi, e ripropone infine la tesi secondo cui la pretesa attorea non
sarebbe esigibile, tanto meno dalla data da cui il Pretore aveva fatto
decorrere gli interessi di mora, ciò che giustificava, oltre alla reiezione
della petizione, almeno l’accoglimento parziale della domanda riconvenzionale
subordinata nella misura ridotta da lei ora auspicata.
Considerandi
in diritto:
1.
Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è
stata avviata prima di quella data (il 22 luglio 2008), la stessa, fino alla
sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404
cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL
3.3.2
). Quanto ai due procedimenti di secondo grado, occorre invece
distinguere: la procedura ricorsuale conseguente all’appello 6 settembre 2010 rimane
senz’altro disciplinata dal CPC/TI, siccome la relativa decisione pretorile
(resa il 29 luglio 2010) era stata pronunciata e comunicata prima di quella
data (art. 405 cpv. 1 CPC); non così la procedura ricorsuale conseguente
all’appello 16 maggio 2012, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione
pretorile comunicata dopo quella data (e meglio il 13 aprile 2012), è invece retta
dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
Sull’appello
6.
settembre 2010
2.
A
seguito dell’audizione testimoniale dell’avv. A__________ __________ e dell’ing.
Al__________ __________, avvenuta il 23 novembre 2009, il 29 novembre 2009 la
convenuta - come detto - aveva inoltrato una domanda di restituzione in intero
/ assunzione suppletoria di prove volta all’assunzione della ricevuta 8 marzo
2002.
denominata “consegna documenti AP 1” (doc. 37) e dei testi avv. A__________ e F__________ __________, adducendo che il doc. 37 serviva a chiarire due
contraddizioni fattuali risultanti dalla deposizione resa dall’ing. Al__________
__________ ossia la data in cui quest’ultimo aveva ritirato dall’avv. A__________
__________ la documentazione sociale della convenuta e la lista dei documenti
ritirati a quel momento, mentre che le audizioni degli altri due testimoni
miravano a chiarire le circostanze relative alla consegna dei documenti
societari e alle discussioni intercorse in quell’occasione con riferimento al contratto
di cui al doc. D.
Con “decreto”
29.
luglio 2010 il Pretore aveva respinto quella domanda, rilevando come i fatti
evocati nella stessa apparissero irrilevanti ai fini di causa e neppure fosse
corretta la tesi della convenuta circa l’asserita contraddittorietà tra quanto
deposto dall’avv. A__________ __________ e quanto dichiarato dall’ing. Al__________
__________, tanto più che la richiesta di produzione del doc. 37 non adempiva
ai presupposti dell’art. 138 CPC/TI o dell’art. 192 CPC/TI, non essendo
scusabile la mancata produzione dello stesso con le comparse introduttive,
rispettivamente non essendo sorta con la sola deposizione dell’ing. Al__________
__________ l’eventuale necessità di produrre quel documento.
In questa
sede la convenuta - confermando poi il mantenimento della sua impugnativa in
occasione dell’esame del primo appello sospensivo (art. 309 cpv. 3 CPC/TI) - ha
chiesto di riformare la decisione pretorile 29 luglio 2010 (che, nella misura
in cui si pronunciava sulla domanda di restituzione in intero ex art. 138
CPC/TI, costituiva un decreto [cfr. art. 140 cpv. 1 CPC/TI], di per sé appellabile, cfr. art. 96 cpv. 2 CPC/TI) nel senso di
accogliere la domanda di restituzione in intero limitatamente all’assunzione del
doc. 37 e del teste avv. F__________ __________, confermando l’esistenza delle
due contraddizioni fattuali risultanti dalla deposizione dell’ing. Al__________
__________ e ribadendo che quelle prove, offerte tempestivamente, apparivano
senz’altro rilevanti e che alla stessa non poteva essere imputata una
negligenza per non averle a suo tempo proposte negli allegati preliminari.
3.
La
restituzione in intero, per produrre nuovi mezzi di azione o di difesa che
appaiono rilevanti per l’esito del processo, è ammessa se la parte istante dimostra
che l’omissione non è imputabile a sua negligenza (art. 138 CPC/TI), ritenuto
che la relativa domanda va inoltrata entro 30 giorni da che la stessa parte ne
è venuta a conoscenza (art. 139 CPC/TI).
Questo
istituto costituisce un’eccezione alla massima dell’eventualità, che proibisce
di allegare fatti e prove in una fase successiva allo scambio degli allegati
preliminari (art. 78 CPC/TI), e pertanto i requisiti per la sua applicazione
vanno valutati dal giudice con un certo rigore (Cocchi/Trezzini, CPC-TI
e CPC-TI App., m. 5 ad art. 138): tale principio, quo ai requisiti della
tempestività e della mancanza di negligenza, si evince già dal tenore letterale
degli art. 138 e 139 CPC/TI, mentre minor rigore è per contro richiesto nella
valutazione dell’influenza dei nuovi fatti e prove, essendosi il legislatore
accontentato di esigere che essi “appaiano” rilevanti (Cocchi/Trezzini, op.
cit., ibidem; II CCA 29 settembre 2010 inc. n. 12.2010.33).
La
domanda di restituzione in intero non ha in ogni caso funzione integrativa
delle prove assunte, ma unicamente quella di acquisire agli atti uno o più
elementi probatori nuovi e determinanti per il giudizio di merito (Cocchi/Trezzini, op, cit., m. 6 ad art. 138; II CCA 31 gennaio 2005 inc. n. 12.2003.219
pubbl. in: RtiD II-2005 n. 19c p. 683): in tal senso, non può di principio
essere considerata “influente” la nuova prova che non è idonea a giustificare,
già al momento in cui è presentata, una formulazione di conclusioni diversa da
quella che l’istruttoria avrebbe consentito senza quel mezzo probatorio (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 3 ad art. 138; II CCA 28 dicembre 1999 inc. n.
10.1995
, 16 luglio 2003 inc. n. 12.2002.163, 31 gennaio 2005 inc. n.
12.2003.219
pubbl. in: RtiD II-2005 n. 19c p. 683, 12 marzo 2007 inc. n.
12.2007.60
pubbl. in: NRCP 2007 450, 26 giugno 2009 inc. n. 12.2008.180).
4.
Nel
caso di specie l’appello della convenuta avente per oggetto la domanda di
restituzione in intero deve essere respinto.
Nonostante
sia vero che la deposizione testimoniale dell’ing. Al__________ __________ sembrava
effettivamente contraddire, in alcuni suoi punti, quella resa dall’avv. A__________
__________ e quanto risultava dal doc. 37, si osserva innanzitutto - come per
altro giustamente osservato dal Pretore - che quegli aspetti non apparivano in
realtà rilevanti per l’esito della lite e quindi non erano tali da giustificare
l’accoglimento di una domanda di restituzione in intero: chiarire quando e dove
l’ing. Al__________ __________ aveva ritirato dall’avv. A__________ __________
la documentazione sociale della convenuta, se tra i documenti a quel momento
ritirati vi fosse o meno anche il contratto di appalto di cui al doc. D (che di
per sé non è menzionato nel doc. 37, documento che però nemmeno riporta in esteso
tutti gli atti allora consegnati, tant’è che nel classificatore N. 1 “documenti
diversi” vi è la menzione “…”) e se ed eventualmente in quali termini l’ing. Al__________
__________ avesse allora discusso con l’avv. F__________ __________ (che
oltretutto nulla aveva a che fare con i due amministratori) in merito a quel
contratto non è in effetti di rilievo per l’esito della lite, che doveva al
contrario accertare tutt’altro, e meglio se il contratto era stato firmato
dall’ing. Al__________ __________ prima o dopo il 4/8 marzo 2002 (tema questo
che per altro la convenuta ha apparentemente abbandonato in sede conclusionale [cfr. conclusioni p. 2] e che essa non ha
comunque più riproposto nell’ambito dell’appello contro la sentenza di merito,
cfr. infra consid. 6.2.1).
Sempre a
ragione, il giudice di prime cure ha in ogni caso rilevato che il doc. 37
avrebbe potuto essere versato agli atti dalla convenuta già in occasione dello
scambio degli allegati preliminari, per cui alla sua produzione con l’istanza ostava
pure la sua mancanza di diligenza: a suo tempo l’attrice aveva in effetti già
accennato al fatto che l’ing. Al__________ __________ era subentrato all’avv. A__________
__________ in qualità di amministratore della convenuta (petizione p. 4), per
cui la convenuta, se avesse ritenuto che la data della consegna della
documentazione sociale e gli atti allora consegnati potessero essere rilevanti
per la lite ed in particolare per stabilire la validità del contratto di
appalto di cui al doc. D, avrebbe dovuto, nell’ambito della massima eventuale,
produrre quel documento già allora.
Sull’appello
16.
maggio 2012
5.
Prima
di passare in rassegna le censure sollevate dalla convenuta nei confronti della
sentenza pretorile 13 aprile 2012, occorre evadere la sua richiesta preliminare
di assumere in questa sede il doc. 37 e il teste avv. F__________ __________, da
lei ribadita nella misura in cui il Pretore, decidendo di respingere la sua
domanda del 29 novembre 2009 di assunzione suppletoria di prove ex art. 192
CPC/TI con “decreto” 29 luglio 2010, aveva in realtà emanato un’ordinanza (cfr. art. 192 cpv. 2 CPC/TI), di per sé non
appellabile direttamente (cfr. art. 95 cpv. 1 CPC/TI), ma comunque appellabile
in occasione dell’impugnazione del giudizio finale (Cocchi/Trezzini, op.
cit., m. 2 ad art. 95 e m. 11 ad art. 182; II CCA 25 gennaio 2007 inc. n.
12.2006
, 15 marzo 2007 inc. n. 12.2006.9, 22 giugno 2007 inc. n.
12.2006
, 19 novembre 2012 inc. n. 12.2010.183).
La
richiesta è infondata. In effetti, già si è detto in precedenza (cfr. supra
consid. 4) che le prove in questione non erano rilevanti per l’esito della lite
(requisito imposto in generale dall’art. 184 cpv. 1 CPC/TI per l’assunzione di
tutte le prove, cfr. ordinanza del presidente della II CCA 28 gennaio 1999 inc.
n. 10.95.98), sicché fa già difetto il requisito della “concludenza” delle
stesse, previsto dalla norma di legge (art. 192 cpv. 1 CPC/TI; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 ad art. 192). E, con riferimento al doc. 37, già è stato
ricordato che alla convenuta doveva in ogni caso essere rimproverata una
negligenza per non averlo prodotto in occasione dello scambio degli allegati
preliminari, ciò che pure escludeva di poter far capo a quell’istituto (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 e 2 ad art. 192).
6.
Con
la prima serie di censure la convenuta sostiene che il contratto di appalto di
cui al doc. D, a suo dire già non vincolante siccome incompleto, non sarebbe in
ogni caso valido, essendo stato sottoscritto dall’ing. Al__________ __________
senza il necessario potere di rappresentanza e in una situazione di conflitto
d’interessi (che andava pure estesa alla posizione di Fr__________ __________),
rispettivamente non essendo mai stato da lei ratificato.
6.1
La
convenuta ritiene in primo luogo che il contratto di cui al doc. D sarebbe
“monco”, adducendo che i piani e la descrizione tecnica (doc. X), che avrebbero
dovuto starne alla base, non erano stati firmati dalle parti, nonostante il
contratto esigesse una tale formalità (art. 16 CO). La censura è infondata.
Il
contratto di appalto è pacificamente stato sottoscritto dalle parti, che hanno
apposto la loro firma sul quinto e ultimo foglio del contratto, prima della
data (cfr. doc. D). In tali circostanze si può ritenere che esse hanno
rispettato l’esigenza della forma scritta dell’art. 16 CO e fossero d’accordo
anche in merito ai piani ed alla descrizione tecnica, che a p. 2 dell’accordo (art.
2) erano stati indicati far stato ed essere parte integrante del contratto,
tanto più che dalla formulazione allora utilizzata, non smentita da altre
risultanze istruttorie, non risulta che gli stessi, per la loro validità,
dovessero essere firmati separatamente. Temerario è invece l’assunto della
convenuta secondo cui la carenza di forma ex art. 16 CO sarebbe stata
implicitamente ammessa dall’attrice per il fatto di non aver eccepito con le
conclusioni la tesi in tal senso da lei sollevata con la duplica.
Contrariamente
a quanto ritenuto dalla convenuta, il fatto - per altro addotto per la prima
volta, e con ciò irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC), solo in questa sede - che
i calcoli e i piani non fossero stati allora mostrati all’ing. Al__________ __________
(cfr. teste ing. Al__________ __________ p. 6), firmatario per suo conto dell’accordo,
non inficia in alcun modo la validità del contratto e ciò a fronte della sua disponibilità
a sottoscriverlo nella sua interezza, tanto più che egli stesso ha in seguito aggiunto
di essere comunque stato perfettamente a conoscenza degli allegati del contratto
nella sua funzione di architetto civile incaricato dei calcoli di ingegneria,
che per l’appunto presupponevano di essere in possesso di tutti i piani degli
architetti (cfr. teste ing. Al__________ __________ p. 7).
Del tutto
infondato è infine l’ulteriore assunto della convenuta secondo cui la relazione
tecnica di cui al doc. X non avrebbe comunque potuto essere allegata al
contratto di cui al doc. D, per il fatto che da un altro documento agli atti
(doc. LL) risulterebbe essere stato attuato, quale opera supplementare da
retribuire a parte, un intervento (rivestimento facciate) che in base alla
relazione tecnica già avrebbe dovuto far parte della esecuzione standard. L’istruttoria
ha in effetti confermato che la relazione tecnica di cui al doc. X era effettivamente
stata allegata al contratto di cui al doc. D (teste arch. An__________ __________
p. 2 e 4), tanto più che la stessa era stata ripresa anche nei contratti
d’appalto che la convenuta aveva a sua volta concluso con i singoli acquirenti
degli appartamenti, allestiti nel dicembre 2001 (doc. 18-20; cfr. pure teste arch.
An__________ __________ p. 4 seg.). La presunta contraddizione tra il doc. X e
il doc. LL, che non è così tale da smentire questo accertamento e riguarda più
che altro il buon fondamento di una parte delle opere supplementari, verrà pertanto
esaminata più avanti (cfr. infra consid. 8).
6.2
A
detta della convenuta, il contratto di appalto di cui al doc. D non sarebbe
comunque valido, essendo stato firmato dall’ing. Al__________ __________ senza
il necessario potere di rappresentanza e in una situazione di conflitto
d’interessi (che andava pure estesa alla posizione di Fr__________ __________),
rispettivamente, se così non fosse stato, non essendo mai stato da lei
ratificato.
6.2.1
A
questo stadio della lite la convenuta non ha più riproposto l’argomento
difensivo, apparentemente già abbandonato in sede conclusionale (cfr.
conclusioni p. 2), secondo cui il contratto di appalto di cui al doc. D non
sarebbe vincolante in quanto l’ing. Al__________ __________ l’avrebbe
sottoscritto per lei in un periodo in cui non era ancora il suo amministratore,
ammettendo con ciò implicitamente che lo stesso avrebbe dovuto essere disatteso
(cfr. infra consid. 6.2.2). A ragione. L’istruttoria ha in effetti
permesso di stabilire che la data del 18 dicembre 2001 apposta sul contratto
sotto le firme delle parti corrispondeva più che altro alla data di redazione o
di consegna del contratto da parte dei dipendenti dell’attrice (teste arch. An__________
__________ p. 2). L’ing. A__________ __________ in un primo momento aveva
invero dichiarato di non ricordare quando aveva firmato quel contratto (teste ing.
Al__________ __________ p. 3), sennonché in seguito, dopo che gli era stato
fatto notare che quella data era precedente alla data della sua nomina ad
amministratore della convenuta, avvenuta - come detto - il 4/8 marzo 2002, ha precisato che ciò trovava spiegazione nel fatto che il contratto era stato in precedenza
sottoposto al precedente amministratore, che non l’aveva però ancora firmato e prima
del marzo 2002 gli aveva poi consegnato tutti gli atti della società (teste ing.
Al__________ __________ p. 3, 6 seg.), aggiungendo che al momento della firma
del contratto da parte sua, avvenuta implicitamente in epoca successiva, non
aveva poi fatto caso che la data riportata nel contratto non era corretta
(teste ing. Al__________ __________ p. 7). In tali circostanze, si può
senz’altro ritenere che il contratto - così come tutti gli altri atti sociali da
lui svolti (cfr. ad esempio doc. 11.1 e 12.1) - sia stato da lui sottoscritto
in un momento in cui era già stato nominato amministratore della convenuta. Ma
se anche così non fosse, l’esito non sarebbe comunque diverso, egli avendo in
ogni caso ratificato nella sua qualità di amministratore di quella parte quell’eventuale
carenza, avendo accettato senza obiezioni che le opere venissero eseguite in
base a quel contratto, che egli ha in effetti ammesso di aver supervisionato
(teste ing. Al__________ __________ p. 4 e 7), con conseguente verifica e
controllo del rispetto dei prezzi ivi concordati (teste ing. Al__________ __________
p. 4, 6 seg. e 9).
6.2.2
Ammesso
con ciò dalla convenuta, e comunque dimostrato, che il contratto di cui al doc.
D era stato firmato dall’ing. Al__________ __________ in un momento in cui ne
era l’amministratore rispettivamente che quell’accordo era stato da lui ratificato
in epoca successiva, si tratta di esaminare l’ulteriore obiezione della convenuta
secondo cui l’operato di quest’ultimo non poteva in ogni caso essere per lei
vincolante, in quanto egli aveva agito senza il necessario potere di
rappresentanza e in una situazione di conflitto d’interessi (rimprovero questo
che andava pure esteso a Fr__________ __________). L’assunto è infondato.
6.2.2.1
La
convenuta non ha innanzitutto provato che il potere di rappresentanza dell’ing.
Al__________ __________ fosse stato internamente limitato ai sensi dell’art.
718a CO nel senso che egli non era autorizzato a sottoscrivere un eventuale
contratto di appalto (e che oltretutto l’attrice fosse a conoscenza di questa
limitazione e fosse con ciò in malafede). Intanto si osserva che l’ing. Al__________
__________ ha di fatto negato l’esistenza di una tale limitazione, affermando
che non vi erano i presupposti per chiedere il consenso dell’azionista G__________
__________ per firmare quel contratto (teste ing. Al__________ __________ p. 7),
che era senz’altro conforme allo scopo sociale della convenuta, consistente per
l’appunto nell’edificazione delle due palazzine (testi avv. A__________ __________
p. 2 e ing. Al__________ __________ p. 3). Il fatto che egli avesse assunto la
funzione di amministratore della convenuta a titolo fiduciario, per conto
dell’azionista, con una retribuzione tutto sommato contenuta, di fr. 2'000.- /
2’500.- all’anno (teste ing. Al__________ __________ p. 4), non prova di per sé
l’esistenza di una limitazione del suo potere di rappresentanza. Nemmeno costituisce
poi una prova sufficiente in tal senso il fatto che egli possa aver dichiarato
che era in realtà l’azionista a comandare e che egli ne seguiva le istruzioni,
che gli venivano fornite in caso di necessità (teste ing. Al__________ __________
p. 5 seg.). E neppure dimostra l’esistenza di una tale limitazione il fatto che
egli non fosse stato coinvolto come amministratore né nella fase di
progettazione, né in quella di edificazione e neppure nella vendita (teste ing.
Al__________ __________ p. 7 e 9), o il fatto che l’operazione comportasse un
investimento rilevantissimo da parte di una società, la convenuta, con un
capitale azionario al minimo, senza struttura e senza personale proprio.
6.2.2.2
Del
tutto infondata è invece la tesi dell’esistenza di un’eventuale situazione di
conflitto d’interessi in punto all’ing. Al__________ __________ e a Fr__________
__________, che di per sé sarebbe stata tale da inficiare la validità del
contratto di appalto di cui al doc. D.
Come
giustamente rilevato dal Pretore - e neppure censurato in questa sede dalla
convenuta, dal che già l’irricevibilità in ordine del rilievo (art. 311 cpv. 1
CPC) - il fatto che all’ing. Al__________ __________ potesse essere
rimproverato di essersi trovato in una situazione di conflitto d’interesse al
momento di sottoscrivere il contratto in quanto allo stesso erano state
deliberate parte delle opere oggetto di quell’accordo e meglio le opere di
ingegneria per circa fr. 200'000.- (teste ing. Al__________ __________ p. 6) è
irricevibile, essendo stato evocato dalla convenuta per la prima volta unicamente
in sede conclusionale (art. 78 CPC/TI).
Quanto
alla posizione di Fr__________ __________, che non risulta nemmeno aver
sottoscritto il contratto di cui al doc. D per conto della convenuta (ma solo per
conto dell’attrice), non si vede proprio in che maniera allo stesso possa
essere rimproverato di aver nell’occasione agito in una situazione di conflitto
d’interessi a scapito della stessa.
6.2.3
Alla
luce di quanto si è detto, ovvero del fatto che il contratto di cui al doc. D
era stato sottoscritto dall’ing. Al__________ __________, in maniera vincolante
per la convenuta, in un momento in cui egli ne era l’amministratore
rispettivamente che quell’accordo era in ogni caso stato da lui ratificato,
sempre in modo vincolante, in epoca successiva, non sarebbe di per sé
necessario esaminare se il contratto sia stato in seguito ratificato,
espressamente o per atti concludenti, dalla convenuta e per lei dal suo
azionista.
Il
quesito avrebbe in ogni caso dovuto essere risolto in modo affermativo. In
effetti, se fino ad un certo momento l’azionista si era lamentato di essere
stato lasciato all’oscuro in merito all’operazione immobiliare (cfr. ad es.
lettera 16 agosto 2004, doc. 26, lettera 22 luglio 2005, doc. 29, e lettera 9
agosto 2005, doc. 31), ad un certo punto, nell’ottobre 2005, egli ha per finire
ammesso di essere stato informato della situazione venutasi a creare prendendo
atto, sia pure con un certo disappunto, che il progetto non avrebbe permesso di
conseguire i risultati inizialmente prospettati (cfr. lettera 25 ottobre 2005,
doc. P). Lo stesso fiduciario dell’azionista, con riferimento al contratto di
cui al doc. D, ha a sua volta rammentato che in occasione di alcune riunioni
tra le parti “il signor __________ menzionava l’accordo che aveva con il signor
__________ e anche il signor __________ menzionava l’accordo che aveva con il
signor __________”, senza per altro che a lui fosse mai stato mostrato il
contratto scritto (teste W__________ __________ p. 17) e meglio il doc. D
(teste W__________ __________ p. 18).
Come
rilevato anche dal Pretore, il fatto che Fr__________ __________ fosse al
beneficio di un procura generale da parte della convenuta (doc. 11.1), faceva
pure sì che la sua conoscenza in merito all’esistenza e al contenuto di quel
contratto potesse essere imputata alla società stessa e/o al suo azionista,
tanto più che l’istruttoria aveva permesso di accertare come Fr__________ __________
e G__________ __________ fossero soliti incontrarsi settimanalmente (teste ing.
Al__________ __________ p. 6).
7.
Nel
prosieguo del suo esposto la convenuta rimprovera al Pretore di aver
arbitrariamente ritenuto che i due stabili sarebbero stati edificati in
conformità con il contratto di appalto di cui al doc. D. La censura è
irricevibile, atteso che la convenuta, venendo meno al suo obbligo di
motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha in realtà spiegato per quale motivo
il diverso assunto pretorile sarebbe errato e con ciò da riformare, tanto più
che le argomentazioni da lei sollevate al proposito non riguardano tale
aspetto. In effetti, in merito alla questione dei piani e della descrizione
tecnica (doc. X), già si è detto (consid. 6.1) che gli stessi facevano effettivamente
parte del contratto e non dovevano essere firmati separatamente. Quanto
all’asserita contraddizione tra la relazione tecnica di cui al doc. X ed il
doc. LL, la stessa invece nulla ha a che vedere con l’esecuzione conforme del
contratto, ma riguarda più che altro il buon fondamento di un’opera
supplementare (cfr. infra consid. 8).
8.
Con
riferimento alle opere supplementari, la convenuta solleva due specifiche censure
alla sentenza del giudice di prime cure: da una parte rimprovera al Pretore di non
aver tenuto conto della contraddizione tra quanto previsto nella relazione
tecnica di cui al doc. X e quanto stabilito dal doc. LL con riferimento
all’intervento supplementare relativo al rivestimento delle facciate, che
avrebbe imposto una riduzione delle pretese dell’attrice di fr. 323'000.- +
IVA, pari a fr. 347'548.-; dall’altra gli contesta di aver ritenuto a torto che
tutte le opere supplementari fatturate dalla controparte sarebbero state
eseguite con il suo consenso, ciò che avrebbe giustificato di dedurre dalle
pretese dell’attrice fr. 567'150.- + IVA, pari a fr. 610'253.15.
Entrambe
le censure devono essere disattese.
8.1
Come
giustamente rilevato nella sentenza impugnata, l’asserita contraddizione tra la
relazione tecnica di cui al doc. X ed il doc. LL - a detta della convenuta da
individuarsi nel fatto che l’esecuzione del “rivestimento facciate” con pareti
ventilate in granito Mirage, esposta quale opera supplementare nel doc. LL, sembrava
già essere prevista dalla relazione tecnica di cui al doc. X (alla pos. 1.9,
ove era stato indicato che le facciate ventilate dovevano essere realizzate con
pannelli in granito ceramico o simile) - non poteva essere trattata dal
Pretore, essendo stata allegata per la prima volta, e con ciò irritualmente,
solo in sede conclusionale (art. 78 CPC/TI). Negli allegati preliminari la
convenuta si era in effetti limitata a contestare di aver ordinato o
acconsentito a tali opere supplementari, rispettivamente ne aveva contestato
l’esecuzione e l’ammontare (risposta e domanda riconvenzionale p. 15 e 20,
duplica p. 11). A quel momento non aveva tuttavia mai preteso che tra le opere
supplementari a lei fatturate ve ne fossero alcune che tali non erano siccome
avrebbero già dovuto essere eseguite in base al contratto forfetario di cui al
doc. D, tesi questa che l’asserita contraddizione tra i due documenti da lei ora
evidenziata sottende. Contrariamente a quanto preteso dalla convenuta, poco
importa se il doc. LL sia stato allegato dall’attrice solo in occasione della
risposta riconvenzionale, a fronte della quale essa non aveva ritenuto di
replicare (con un allegato facoltativo), ciò non comportando ancora la
ricevibilità dell’obiezione da lei formulata in seguito per la prima volta con
le conclusioni: in assenza di una replica, solo le argomentazioni di risposta (anche
di quella riconvenzionale) sono considerate implicitamente contestate dalla
controparte (Cocchi/Trezzini, op.
cit., m. 2 ad art. 174), sennonché nel caso di specie l’attrice non aveva
esposto nella sua risposta riconvenzionale alcuna nuova allegazione sul tema
(p. 8), a parte confermare quanto evidenziato in precedenza con la replica (p.
14), ossia che tutte le opere supplementari oggetto di fatturazione erano state
eseguite su richiesta e con il consenso della controparte; l’obiezione secondo
cui alcune opere fatturate come supplementari non erano in realtà tali,
riconosciuta dalla convenuta a seguito della produzione del doc. LL, avrebbe
così dovuto essere evocata già con la replica riconvenzionale.
8.2
È invece ampiamente a torto che la convenuta rimprovera al
Pretore di aver ritenuto, in generale, che le opere supplementari fatturate
dall’attrice erano state eseguite con il suo consenso. Nel doc. LL l’ing. Al__________
__________ ha in effetti confermato che tutte le opere supplementari fatturate
nella fattura di cui al doc. G erano state effettuate proprio con il consenso
della convenuta. Il fatto che egli, sentito in sede testimoniale, abbia poi
dichiarato di non aver però verificato chi avesse deliberato quei lavori (teste
ing. Al__________ __________ p. 9) non modifica questa situazione ed in
particolare non è tale da inficiare quanto da lui sostenuto nel doc. LL: in
effetti, una cosa è sapere o non sapere chi abbia (preventivamente) ordinato o
deliberato i lavori, un’altra è invece dichiarare che quei lavori erano stati
effettuati “con il consenso” della convenuta, ovvero nel senso di una loro
ratifica o comunque tolleranza (a posteriori), ciò che è sufficiente per
ammettere un suo accordo agli stessi. Si aggiunga che la stessa convenuta era
consapevole della distinzione tra quei termini, tant’è che negli allegati
preliminari (risposta e domanda riconvenzionale p. 15 e 20, duplica p. 11)
aveva per l’appunto sostenuto che le opere supplementari non erano state da lei
ordinate o richieste né erano state eseguite con il suo consenso.
9.
La convenuta contesta in seguito l’assunto pretorile secondo cui gli
acconti sarebbero stati pagati conformemente al contratto di appalto di cui al
doc. D. La censura è irricevibile, visto che la convenuta non ne ha ora tratto
alcuna conseguenza pratica, non avendo in particolare spiegato se e in quale
misura ciò avrebbe imposto di riformare il giudizio di prime cure sulla domanda
riconvenzionale principale, sostanzialmente respinta dal Pretore già per
l’assenza del mandato non scritto da lei auspicato (che può essere qui
confermato, cfr. infra consid. 12) e per la carenza di allegazioni e
prove relative al suo eventuale inadempimento o cattivo adempimento,
quest’ultimo aspetto oltretutto nemmeno censurato in questa sede dalla
convenuta (art. 311 cpv. 1 CPC). Essa sarebbe stata in ogni caso respinta anche
nel merito. È vero che in base all’accordo (art. 9), i pagamenti avrebbero dovuto
avvenire secondo una modalità parzialmente diversa, e meglio per l’80% dei lavori
effettivamente eseguiti a 30 giorni dalla data della richiesta scritta, per il
10% a 30 giorni dalla presentazione della liquidazione finale per verifica e
per il saldo del 10% a 90 giorni dall’abitabilità previa presentazione della
fattura finale e della relativa garanzia d’uso e salvo contestazioni di sorta
sia per la qualità dell’opera che per discordanze economiche. Sennonché,
ritenuto che a tutt’oggi tutte le opere fatturate sono state eseguite, che la
liquidazione finale è stata presentata (doc. G) e che tutti gli appartamenti
sono stati considerati abitabili (cfr. doc. V) senza per altro che la convenuta
per lungo tempo avesse ritenuto di sollevare obiezioni di sorta, poi eccepite
senza successo in causa (sul tema della garanzia e delle discordanze
economiche, cfr. infra consid. 10), ogni sua eventuale rimostranza
appare pretestuosa. In ogni caso, l’istruttoria di causa ha permesso di
accertare che le parti avevano derogato per atti concludenti a queste modalità
di pagamento, con l’accordo dell’amministratore della convenuta avv. A__________
__________ prima (cfr. doc. 36) e ing. Al__________ __________ poi (cfr. teste ing.
__________ __________, che a p. 4 conferma di aver ricevuto gli estratti
bancari e a p. 5 conferma di essere stato al corrente delle “compensazioni”
effettuate da Fr__________ __________), rispettivamente del suo procuratore
generale Fr__________ __________, che ha firmato tutti i relativi documenti
bancari (cfr. doc. 13). A fronte dell’implicito accordo dato a tale modo di
procedere dall’amministratore della convenuta ing. Al__________ __________, nel
fatto che Fr__________ __________ avesse dato ordine alla banca di effettuare
quei pagamenti - comunque dovuti - a favore dell’attrice, società di cui era
direttore, non si può ritenere che egli abbia agito illecitamente, in una
posizione di conflitto di interessi; tanto più che quei pagamenti risultavano
anche dai bilanci della convenuta, che sono sempre stati regolarmente approvati
dall’azionista (cfr. doc. rich. III°).
10.
In
questa sede la convenuta ripropone la tesi secondo cui la pretesa attorea non
sarebbe esigibile prima della decisione finale sulla causa, alla luce delle
modalità di pagamento previste nel contratto di cui al doc. D, secondo cui il
saldo del 10% avrebbe dovuto essere pagato “a 90 giorni dall’abitabilità previa
presentazione della fattura finale e della relativa garanzia d’uso e salvo
contestazioni di sorta sia per la qualità dell’opera che per discordanze
economiche” rispettivamente secondo cui “in caso di contestazioni in ragione a
fatti tecnici e/o economici sia da parte dei proprietari delle PPP, e/o della
STA (NdR. della convenuta) i pagamenti potranno essere sospesi senza che l’IG
(NdR. l’attrice) possa avanzare pretese di sorta”.
L’argomento
difensivo della mancata esigibilità della pretesa attorea per la mancata
consegna della garanzia è stato rigettato dal Pretore con una duplice
motivazione (e meglio per il fatto che la convenuta non aveva provato il legame
tra la garanzia e l’esigibilità della pretesa e in quanto le parti avevano
rinunciato per atti concludenti alla consegna di tale garanzia), che la
convenuta, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC),
non ha assolutamente censurato in questa sede, dal che l’irricevibilità della relativa
censura.
L’altra
argomentazione a sostegno dell’inesigibilità della pretesa attorea, e meglio
l’esistenza di “contestazioni in ragione a fatti tecnici e/o economici” da
parte della convenuta, non esaminata dal giudice di prime cure, è invece
infondata. Scopo della clausola non è, e non può essere in buona fede, quello
di escludere il pagamento del saldo a favore dell’appaltatrice già solo in
presenza di una semplice contestazione tecnica da parte della controparte - che
nel caso di specie era per altro inesistente - oppure ancora di una sua
semplice contestazione fondata su motivi economici - per altro da lei non
meglio precisati -: necessario è invece che quelle contestazioni siano
effettivamente fondate nel merito, ciò che la convenuta non è però stata in
grado di allegare, ancor prima di dimostrare.
11.
La
convenuta censura anche la data di decorrenza degli interessi di mora dovuti
all’attrice, rilevando che la data del 28 febbraio 2006 fatta propria dal
Pretore e corrispondente alla prima interpellazione agli atti (doc. I), non
poteva essere considerata poiché Fr__________ __________, a suo dire firmatario
della stessa, si trovava ad agire in un insanabile stato di doppia
rappresentanza. La censura, nuova e pertanto già irricevibile in ordine (art.
317.
cpv. 1 CPC), è infondata anche nel merito. In effetti, già da un semplice
confronto delle firme depositate in banca (cfr. doc. 12.1), si evince
chiaramente che la firma apposta sul richiamo di pagamento di cui al doc. I non
può essere quella di Fr__________ __________. Oltretutto un eventuale suo intervento
nell’occasione nemmeno sarebbe stato illecito, un richiamo costituendo un
semplice atto unilaterale.
12.
Alla
luce di quanto precede, il giudizio con cui il Pretore ha accolto la petizione e
ha respinto la domanda riconvenzionale subordinata può senz’altro essere
confermato, ritenuto che l’infondatezza della tesi della convenuta circa la
decadenza del contratto di cui al doc. D e della remunerazione a forfait in
esso prevista (e con ciò dell’esistenza tra le parti di un contratto di mandato
non scritto, in sé già smentita dal fatto che le fatture degli artigiani attivi
sul cantiere risultavano essere intestate all’attrice e non alla convenuta,
cfr. i 5 classificatori di cui al doc. Z) esclude a sua volta che la domanda
riconvenzionale principale - accolta dal Pretore solo con riferimento a una
minima parte della domanda di rendiconto, ma già sin d’ora respinta per quanto
riguardava le pretese creditorie (con un giudizio, su questo punto, non
censurato in questa sede) - possa trovare accoglimento nella misura richiesta
dalla convenuta.
Ne
discende che l’appello 16 maggio 2012 deve essere complessivamente respinto
nella misura in cui è ricevibile.
Sulle
spese e sulle ripetibili
13.
Gli
oneri processuali e le ripetibili delle due procedure di secondo grado,
calcolati sulla base di un valore litigioso ampiamente superiore a fr. 30'000.-
(di fr. 361'799.60 per l’azione principale e di almeno fr. 1'316'571.72 per
quella riconvenzionale), seguono di principio la soccombenza delle parti (art.
148.
CPC/TI e 106 CPC). Nessuna indennità per ripetibili può tuttavia essere
attribuita all’attrice per la procedura ricorsuale conseguente all’appello 6
settembre 2010, nonostante essa il 16 agosto 2012 abbia presentato una risposta
(correttamente: osservazioni) al gravame con l’assistenza di un patrocinatore
legale: visto che a quest’ultimo l’appello era stato notificato l’8 giugno 2012
e, per sua ammissione (osservazioni p. 2), era stato ricevuto il successivo 18
giugno (cfr. pure la busta di ricezione [doc. B] e la ricerca postale track & trace relativa all’invio
raccomandato n. __________ [doc. C]), il suo allegato è in effetti ampiamente tardivo e con ciò inammissibile,
in quanto a quel momento il termine di 20 giorni era ormai già decorso; poco
importa, in proposito, se questa Camera gli ha fornito un’erronea indicazione
del termine per la risposta (30 giorni, art. 312 CPC), l’avvocato dell’attrice
non potendo avere dubbi sul termine corretto, dal momento che in una procedura ordinaria
disciplinata dal CPC/TI quale quella in esame (cfr. supra consid. 1) i
termini sono di 20 giorni, come risulta dalla semplice lettura dell’art. 314
CPC/TI (DTF 138 I 49 consid. 8.3.2; II CCA 4 giugno 2012 inc. n. 12.2012.43 e
44, 18 settembre 2012 inc. n. 12.2012.8) e come del resto indicato anche dalla
controparte nella sua impugnativa (p. 2).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC/TI e 106 CPC e la LTG
decide:
I. L’appello 6 settembre 2010 di AP 1 è respinto.
II. Gli oneri processuali della procedura d’appello di cui al
Dispositivo
dispositivo n. I di complessivi fr. 1’000.- sono a carico dell’appellante. Non
si attribuiscono ripetibili.
III. L’appello
16 maggio 2012 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
IV. Gli oneri processuali della procedura d’appello di cui al
dispositivo n. III di complessivi fr. 11’000.- sono a carico dell’appellante,
tenuta inoltre a rifondere alla parte appellata fr. 22’000.- per ripetibili.
V. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Il ricorso è
ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF).
Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune
conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre,
o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art.
91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate
separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92
cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il
ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio
irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una
decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o
dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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