12.2012.86
Lavoro - divieto di concorrenza - provvedimento cautelare - diritto alla prova
31 gennaio 2014Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2012.86
Data decisione, Autorità:
31.01.2014, IICCA
Titolo:
Lavoro - divieto di concorrenza - provvedimento cautelare - diritto alla prova
CONCORRENZA SLEALE
DIVIETO DI CONCORRENZA
PROCEDIMENTO CAUTELARE
art. 321a cpv. 4 CO
art. 340 CO
art. 680 CO
art. 29 cpv. 2 COST
art. 376 CPC-TI
art. 4 let. a LCSL
Incarto n.
12.2012.86
Lugano
31 gennaio
2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nelle cause - inc. n. DI.2009.1850
e 1851 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promosse con istanza
16 dicembre 2009 da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
2
con cui
l’istante ha chiesto, in via supercautelare (inc. n. DI.2009.1851), cautelare (inc.
n. DI.2009.1850) e nel merito, di far ordine al convenuto, con la comminatoria
dell’art. 292 CP, (i) di astenersi da ogni atto di concorrenza diretta e/o
indiretta nel suo ramo di commercio, astenendosi in particolare dal contattare
la sua clientela allo scopo di incitarla a rescindere i contratti con lei in
essere e dall’eseguire qualsiasi atto in nome e/o per conto di qualsiasi
società concorrente, segnatamente di T__________ SA, __________, e (ii) di
restituirle entro 5 giorni il veicolo Volvo __________ (targhe __________) di
sua spettanza;
domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione dell’istanza, salvo poi
aver riconsegnato il veicolo nelle more della causa, e che il Pretore con “sentenza”
4 maggio 2012 ha respinto ai sensi dei considerandi;
appellante
l'istante con atto di appello 18 maggio 2012, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza nella misura in cui non
era divenuta priva d’oggetto per acquiescenza e in subordine l’annullamento
della decisione e il rinvio della causa al Pretore per la completazione
dell’istruttoria ed emanazione di un nuovo giudizio, il tutto protestando spese
e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il
convenuto con risposta 6 luglio 2012 postula la reiezione del gravame pure con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. AO
1, dal 16 ottobre 2000 (doc. 2), ha lavorato per AP 1, società attiva
nell’offerta di servizi telematici per la gestione d’impianti tecnici, nella
consulenza aziendale e nella gestione d’iniziative commerciali (cfr. doc. A), di
cui è in seguito pure divenuto azionista in ragione del 20% (cfr. doc. B).
In data
24 settembre 2009, poco dopo aver inoltrato le sue dimissioni con effetto al 30
novembre 2009 (doc. D e E), egli è stato licenziato in tronco dalla sua datrice
di lavoro (doc. C).
2. Con
istanza 16 dicembre 2009, avversata da AO 1, AP 1 ha convenuto in giudizio quest’ultimo innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, evidenziando
in particolare come costui, tramite T__________ SA, società da lui fondata nel
novembre 2009 ed attiva sostanzialmente nel medesimo ambito commerciale (cfr.
doc. F), avesse già cercato di sottrarle, talora con successo, dei clienti di
vecchia data (ad esempio __________ e __________, cfr. doc. I e L) e avesse
indotto il cliente S__________ SA a violare un accordo di esclusiva concluso
con lei (doc. M), il tutto in violazione delle norme statutarie che prevedevano
un divieto di concorrenza tra gli azionisti (doc. O), dell’art. 321a cpv. 4 CO
che impediva al lavoratore di utilizzare e di rivelare a terzi fatti di natura
confidenziale conosciuti durante il rapporto di lavoro, rispettivamente delle
norme sulla concorrenza sleale (art. 4 lett. a LCSl). Di qui la sua richiesta,
in via supercautelare (inc. n. DI.2009.1851), cautelare (inc. n. DI.2009.1850)
e nel merito, di fargli ordine, con la comminatoria dell’art. 292 CP, (i) di
astenersi da ogni atto di concorrenza diretta e/o indiretta nel suo ramo di
commercio, astenendosi in particolare dal contattare la sua clientela allo
scopo di incitarla a rescindere i contratti con lei in essere e dall’eseguire
qualsiasi atto in nome e/o per conto di qualsiasi società concorrente,
segnatamente di T__________s SA, e (ii) di restituirle entro 5 giorni il
veicolo Volvo __________ (targhe __________) di sua spettanza.
3. Nelle
more della causa, il 18 agosto 2011, il convenuto ha comunicato la sua rinuncia
ad insistere con il suo diritto di ritenzione sul veicolo Volvo __________, che
per altro aveva provveduto a riconsegnare già il precedente 1° giugno.
4. Con
“sentenza” (correttamente: decreto) 4 maggio 2012 il Pretore ha respinto
l’istanza ai sensi dei considerandi, ponendo la tassa di giustizia di fr.
1'000.- e le spese a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate
le ripetibili. Il giudice di prime cure ha preso atto che a seguito
dell’avvenuta riconsegna del veicolo Volvo __________ il convenuto era risultato
acquiescente nella relativa richiesta di restituzione. Quanto alla domanda
avente per oggetto il divieto di concorrenza, egli ha rilevato che l’istante
non aveva provato l’esistenza di comportamenti del convenuto tali da
giustificare una tale richiesta: la clausola statutaria che prevedeva un
divieto di concorrenza tra gli azionisti dell’istante, oltretutto introdotta
posteriormente al licenziamento in tronco del convenuto, non era in effetti
applicabile siccome contraria alla giurisprudenza del Tribunale federale; non
risultava che il convenuto avesse violato quanto disposto dall’art. 321a cpv. 4
CO, tanto più che non risultava che nell’ambito lavorativo quest’ultimo avesse
sottoscritto una clausola di divieto di concorrenza; e neppure era stato
provato che il convenuto, pur essendosi indirizzato a dei clienti dell’istante,
li avesse incitati a rescindere quei contratti e si fosse reso colpevole di concorrenza
sleale (art. 4 lett. a LCSl).
5. Con
l’appello 18 maggio 2012 che qui ci occupa l'istante chiede di riformare il
querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza nella misura in cui non
era divenuta priva d’oggetto per acquiescenza e in subordine di annullare la
decisione e rinviare la causa al Pretore per la completazione dell’istruttoria (e
meglio per l’assunzione di 7 prove non ammesse a suo tempo dal giudice di prime
cure) ed emanazione di un nuovo giudizio, il tutto protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi. Con la domanda principale ritiene di aver
sufficientemente dimostrato, sulla base di tutta una serie di prove indiziarie,
l’esistenza di comportamenti del convenuto tali da giustificare l’emanazione
dell’ordine di astensione da atti concorrenziali, contrari alle disposizioni
statutarie, all’art. 321a cpv. 4 CO e alle norme sulla concorrenza sleale (art.
4 lett. a LCSl). La richiesta subordinata è invece formulata per il caso in cui
questa Camera non ritenesse sufficiente il quadro probatorio a sua disposizione.
6. Della
risposta 6 luglio 2012 con cui il convenuto postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili si dirà, se e per quanto necessario,
nei prossimi considerandi.
7. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è
stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta
disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio
dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece
la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una
decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni
federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
8. Ancorché
eccepita solo in via subordinata, la censura dell’istante relativa alla
violazione del diritto di essere sentito per la mancata assunzione da parte del
Pretore di parte delle prove da lei offerte (cfr. appello considerandi 7, 7.1,
7.2, 12, 12,1 e 12.2) - che, se fondata, implicherebbe l’annullamento della
decisione impugnata e il rinvio della causa al primo giudice per la
continuazione della procedura e l’emanazione di una nuova decisione,
indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito - deve essere
trattata preliminarmente (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.2, 135 I 187 consid.
2.2, 127 V 431 consid. 3d, 118 Ia 17 consid. 1a; II CCA 24 febbraio 2011 inc.
n. 12.2009.64, 18 settembre 2012 inc. n. 12.2012.46, 16 ottobre 2012 inc. n.
12.2010.199, 21 febbraio 2013 inc. n. 12.2011.69, 11 marzo 2013 inc. n.
12.2011.101, 18 aprile 2013 inc. n. 12.2011.119, 30 aprile 2013 inc. n.
12.2012.151, 20 agosto 2013 inc. n. 12.2013.115).
8.1 Il
diritto di essere sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., garantisce alle
parti la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti rilevanti per il giudizio,
di esigerne l’assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi
esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui essi possano influire
sulla decisione (DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3; TF 19
maggio 2010 4A_35/2010; II CCA 30 aprile 2013 inc. n. 12.2012.151, 20 agosto
2013 inc. n. 12.2013.115). In linea di principio l’autorità giudicante deve
quindi assumere le prove offerte tempestivamente e nelle forme prescritte dal
diritto processuale (DTF 106 Ia 162). Tuttavia essa può rinunciare a
quei mezzi probatori il cui presumibile risultato non porterebbe nuovi
chiarimenti. In altre parole essa può porre termine all’assunzione delle prove
ove quelle già esperite le abbiano consentito di formarsi una convinzione e
abbia acquistato, in modo esente da arbitrio, in base ad una valutazione
anticipata delle prove, la certezza che queste non potrebbero modificare la sua
opinione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
m. 1 ad art. 184). Una tale decisione deve essere pronunciata solo nel caso in
cui la prova offerta sia manifestamente inefficace o irrilevante (DTF 131 I 153
consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1; II CCA 18 agosto 2004, inc. 12.2004.3). La
valutazione del giudice potrà essere impugnata nell’ambito dei rimedi di
diritto contro le sentenze finali allorché il giudice avrà motivato la propria
decisione (art. 182 cpv. 2 CPC/TI), ritenuto che il rifiuto ingiustificato di
un mezzo di prova costituisce, oltre che una violazione dell’art. 8 CC (DTF 114
II 290), una violazione dei principi di uguaglianza dedotti dall’art. 8 Cost. (Müller, Commentaire de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse, n. 106 ad art. 4 Cost.). La conseguenza, essendo il diritto di essere sentito di natura
formale e indipendente, è l’annullamento della sentenza emanata senza
rispettarlo (Müller, op. cit., n.
100 ad art. 4 Cost.), così come del resto previsto dall’art. 142 cpv. 1 lett. b
CPC/TI, che commina la nullità dell’atto quando la parte non è stata messa in
condizione di rispondere (ossia di essere sentita), oppure anche dall’art. 143
CPC/TI, che dispone l’annullamento degli atti di procedura in urto alle norme
del codice di rito, in concreto individuate nell’art. 184 CPC/TI, quando la
violazione arreca alla parte un pregiudizio non altrimenti rimediabile (II CCA
20 ottobre 1997 inc. 12.96.232, 18 agosto 2004 inc. 12.2004.3, 22 ottobre 2010
inc. n. 12.2010.93).
8.2 Nel
caso di specie l’istante ritiene che la sentenza impugnata debba essere
annullata per il fatto che il Pretore non aveva assunto 7 prove da lei offerte
in occasione dell’udienza di discussione del 12 gennaio 2010, e meglio
l’ispezione dal sito web www.t__________.ch (n. 2), il richiamo dal __________
dell’intero incarto relativo al rapporto di collaborazione venuto in essere con
T__________ SA (corrispondenza, documentazione contrattuale, note interne, ecc.,
n. 3.3), il richiamo dal __________, dello scritto ricevuto nel dicembre 2009
da S__________ SA con cui la medesima dichiarava di cedere a T__________ SA i
rapporti in essere tra S__________ SA ed il __________ (n. 3.4), l’edizione da T__________
SA di tutta la documentazione relativa alle modifiche del sito web www.t__________.ch
intervenute posteriormente al 1° dicembre 2009 (n. 5.2), l’edizione da S__________
SA dell’intero incarto relativo ai rapporti tessuti con T__________ SA e/o con
il convenuto (corrispondenza, note interne, contratti, scritti indirizzati al __________,
ecc., n. 5.3), l’edizione da T__________ SA dell’intero incarto relativo ai
rapporti tessuti con S__________ SA, con il __________ e con il __________
(corrispondenza, note interne, contratti, ecc., n. 5.4) ed il teste __________
(n. 6.5). La censura è in realtà irricevibile. Con ordinanza 24 giugno 2010 il
Pretore ha in effetti esposto in dettaglio le ragioni che l’avevano indotto a
non assumere quelle prove, a suo dire ininfluenti per tutta una serie di motivi
(e meglio siccome le questioni oggetto delle prove n. 3.4, 5.3 e 6.5 riguardavano
Fatti
i rapporti tra l’istante e S__________ SA originati dal contratto di cui al
doc. M e/o da pretese sue violazioni ed esulavano così dal contesto della
causa; in quanto i rapporti oggetto della prova n. 3.3 erano già stati chiariti
con l’audizione del teste __________; siccome per la prova n. 5.4 valevano le
considerazioni già esposte in precedenza; e, con riferimento alle prove n. 2 e
5.2, per il fatto che il convenuto aveva già pacificamente ammesso di riconoscere
che la società T__________ SA era sua e che la stessa svolgeva attività in
concorrenza con quelle dell’istante), sennonché in questa sede l’istante,
venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è
assolutamente confrontata con quelle argomentazioni e in particolare non ha
spiegato per quali motivi le stesse non potrebbero essere condivise,
limitandosi invece a ribadire le finalità delle singole prove da lei richieste.
9. Ma
nemmeno la domanda principale con cui l’istante ritiene di aver
sufficientemente dimostrato l’esistenza di comportamenti del convenuto tali da
giustificare l’emanazione dell’ordine di astensione da atti di concorrenza, può
trovare accoglimento.
9.1 L’istante
ha invero ragione, da un punto di vista metodologico, laddove ritiene che nella
particolare fattispecie il Pretore non avrebbe dovuto esigere da lei una prova
piena: in effetti, a prescindere dalla questione da lei sollevata a sapere se
il tema litigioso avrebbe o meno giustificato un’attenuazione del rigore
probatorio richiesto nel senso che il giudice avrebbe dovuto accontentarsi di
prove indiziarie e indirette, si osserva che nell’ambito di un procedimento
cautelare, qual è pacificamente quello oggetto della decisione qui impugnata, è
già di per sé sufficiente la verosimiglianza, e non la prova certa, del fatto
che permetta l’adozione della misura cautelare (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 338 ad art. 90 e m. 29 seg. ad art. 376). Sennonché, come si vedrà,
ciò non è ancora sufficiente per riformare la decisione pretorile così come
auspicato dall’istante.
9.2 In
merito ai fatti che dovevano stare alla base dell’adozione del divieto di
concorrenza, si osserva che in questa sede l’istante si è sostanzialmente
limitata a ricopiare (con solo alcune modifiche stilistiche e aggiunte di
merito, di cui si dirà qui di seguito) quanto riportato con il suo allegato
conclusionale (cfr. in particolare appello considerandi 1, 2, 2.1, 2.2, 6 primo
capoverso, 6.1, 8, 8.1, 8.2 in larghissima misura, 9, 10, 10.1 in larga misura, 10.2, 10.3 in larga misura, 10.4 e 11). In tal modo (tranne per quanto riguarda
le aggiunte di cui si è detto) essa non si è di principio confrontata con
l’accertamento fattuale contenuto nella decisione pretorile - fondato su tutta
una serie di risultanze probatorie dettagliatamente esposte nel decreto - secondo
cui l’istante non aveva provato l’esistenza di comportamenti del convenuto tali
da giustificare una tale richiesta, quando invece la giurisprudenza ha
costantemente già avuto modo di stabilire che la semplice trascrizione
nell’appello delle conclusioni di causa o di altri allegati di primo grado
oppure anche solo la riproduzione di ampi stralci degli stessi non costituisce
una sufficiente motivazione d’appello ai sensi dell’art. 311 cpv. 1 CPC (DTF
138 III 374 consid. 4.3.1; TF 27 agosto 2012 5A_438/2012 consid. 2.2; II CCA 24
febbraio 2012 inc. n. 12.2011.177, 17 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.123, 31
ottobre 2012 inc. n. 12.2011.19, 14 dicembre 2012 inc. n. 12.2011.172, 8 aprile
2013 inc. n. 12.2011.41, 18 aprile 2013 inc. n. 12.2011.119, 19 giugno 2013
inc. n. 12.2011.165, 17 dicembre 2013 inc. n. 12.2013.184; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario
al Codice di diritto processuale civile svizzero, p. 1367).
Quanto
alle aggiunte di merito cui si è accennato in precedenza (già esclusi i
considerandi 2.3, 3, 4 e 5, che altro non sono che il riassunto dell’istanza,
dell’udienza di discussione, dell’ordinanza sulle prove e della “sentenza”), le
stesse non sono a loro volta tali da modificare quanto stabilito dal Pretore:
l’aggiunta (di mezza pagina rispettivamente di 5 righe) riportata al secondo
capoverso del considerando 6 e al considerando 6.2 d’appello, relativa all’art.
321a cpv. 4 CO e all’art. 4 LCSl, non è di particolare rilievo, trattandosi più
che altro dell’esposizione teorica - senza però alcun riferimento a risultanze
istruttorie - circa la violazione di quelle norme da parte del convenuto;
l’aggiunta (di una pagina) riportata al primo capoverso di p. 12 dell’appello
(consid. 8.2), relativa al fatto che il convenuto si sarebbe macchiato del
reato di amministrazione infedele aggravata nei suoi confronti quando era alle
sue dipendenze per aver percepito a sua insaputa una “provvigione” dal cliente
S__________ SA, è irrilevante, da ciò non potendosi dedurre alcunché a favore dell’emanazione
di un divieto di concorrenza; l’aggiunta (di mezza pagina) riportata al primo
capoverso di p. 14 dell’appello (consid. 8.2), relativa al fatto che non meno
di 4 clienti dell’istante erano stati “misteriosamente” traslati sulla nuova
società del convenuto, non basta per ritenere infondata la conclusione
pretorile circa l’assenza di un’attività sleale di accaparramento dei clienti
da parte del convenuto attestata da 5 testimoni, il fatto che uno di questi (il
teste __________) fosse la persona con cui il convenuto aveva concordato il
ricevimento della “provvigione” di cui si è detto e potesse essere con ciò
inattendibile non inficiando in ogni caso quanto riferito dagli altri 3
(dovendosi escludere la valenza della deposizione resa dal convenuto, pure
considerata dal Pretore); l’aggiunta (di una pagina) riportata al considerando
8.3 d’appello è ininfluente, trattandosi unicamente del riassunto delle
risultanze di cui al considerando 8.2, che però - come detto - altro non era
che la ricopiatura dell’allegato conclusionale salvo le irrilevanti aggiunte di
cui si è appena detto, con l’ulteriore contestazione del valore probatorio
dell’interrogatorio formale del convenuto, pure già considerato in precedenza;
l’aggiunta (di 3 righe) riportata al considerando 10.1 d’appello, relativa alla
mancata impugnazione da parte del convenuto della modifica statutaria (doc. O)
che all’art. 5bis introduceva un divieto di concorrenza tra gli azionisti
dell’istante, e alla conseguente perenzione del suo diritto a contestarla, non
migliora la posizione dell’istante, la dottrina maggioritaria e la
giurisprudenza avendo in effetti stabilito l’inefficacia e con ciò la nullità
di una tale clausola (cfr. Kurer,
Basler Kommentar, 2ª ed., n. 7
e 8 ad art. 680 CO; Chenaux,
Commentaire Romand, n. 12 segg. e 16 ad art. 680 CO; Bürgi, Zürcher Kommentar, n. 9, 10 e 14 ad art. 680 CO con
rif. a DTF 25 II 14 consid. 4), che il convenuto non aveva per altro approvato
(cfr. doc. A1 e A4); l’aggiunta (di 5 righe) riportata al quarto capoverso del
considerando 10.3 d’appello, con cui l’istante si riserva di avviare le azioni
dell’art. 9 cpv. 3 LCSl, è infine ampiamente ininfluente per l’esito della lite
in esame.
9.3 In ogni
caso si osserva che l’eventuale violazione dell’art. 321a cpv. 4 CO da parte
del convenuto nemmeno avrebbe consentito l’adozione della misura cautelare
richiesta dall’istante. L’emanazione di un ordine cautelare di divieto di
concorrenza (leale o sleale) sarebbe stata in effetti possibile solo in
presenza di una clausola in tal senso contenuta nel contratto di lavoro ai
sensi dell’art. 340 segg. CO, in realtà mai stipulata tra le parti (cfr. doc.
2), rispettivamente in caso di violazione da parte del convenuto delle norme
sulla concorrenza sleale, ritenuto che nel caso di specie l’istante non ha però
reso verosimile che questi avesse violato l’art. 4 lett. a LCSl - l’unica norma
della LCSl da lei invocata a sostegno della sua richiesta - ovvero che avesse
incitato alcuni suoi clienti a rescindere i contratti con lei per stipularne
altri con lui, non bastando - come già indicato dal Pretore - la semplice comprovata
presa di contatto con quei clienti (testi __________ p. 2 seg. e __________ p.
5): dall’incarto non risultano in effetti prove indiziarie o piene atte a
ritenere verosimile un’attività di incitamento in tal senso o di accaparramento
di clienti e con ciò la violazione di tale norma (cfr. anzi testi __________ p.
1 seg. e __________ ad 8).
10. Ne
discende che l’appello dell’istante deve pertanto essere respinto nella
limitata misura in cui è ricevibile.
Gli oneri
processuali della procedura di secondo grado, calcolati sulla base di un valore
litigioso, che, a fronte di un’attività concorrenziale annuale di fr.
80/100'000.- (cfr. interrogatorio formale del convenuto ad 3.2), è ampiamente
superiore a fr. 30'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Nessuna
indennità per ripetibili può per contro essere attribuita al convenuto, che pure
ha presentato una risposta al gravame il 6 luglio 2012 con l’assistenza di un
patrocinatore legale: visto che a quest’ultimo l’appello era stato notificato
il 30 maggio 2012 e, per sua stessa ammissione (risposta all’appello p. 2), era
stato da lui ricevuto il successivo 6 giugno, il suo allegato è in effetti
ampiamente tardivo e con ciò inammissibile, in quanto a quel momento il termine
di 10 giorni era ormai già decorso; poco importa, in proposito, se questa
Camera gli ha fornito un’erronea indicazione del termine per la risposta (30
giorni, art. 312 CPC), l’avvocato del convenuto non potendo avere dubbi sul
termine corretto, dal momento che in una procedura sommaria quale quella che
presiede alla trattazione dei provvedimenti cautelari i termini sono ridotti a
10 giorni, come risulta dalla semplice lettura dell’art. 314 cpv. 1 CPC (DTF
138 I 49 consid. 8.3.2; II CCA 18 settembre 2012 inc. n. 12.2012.8).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide:
I. L’appello 18 maggio 2012 di AP 1 è respinto nella misura in cui è
ricevibile.
Considerandi
II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 1’000.- sono a carico
dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le
decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile
contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste
possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al
procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure
ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e
concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In
presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è
ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se
l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.
93.
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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