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Decisione

12.2012.86

Lavoro - divieto di concorrenza - provvedimento cautelare - diritto alla prova

31 gennaio 2014Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i rapporti tra l’istante e S__________ SA originati dal contratto di cui al

doc. M e/o da pretese sue violazioni ed esulavano così dal contesto della

causa; in quanto i rapporti oggetto della prova n. 3.3 erano già stati chiariti

con l’audizione del teste __________; siccome per la prova n. 5.4 valevano le

considerazioni già esposte in precedenza; e, con riferimento alle prove n. 2 e

5.2, per il fatto che il convenuto aveva già pacificamente ammesso di riconoscere

che la società T__________ SA era sua e che la stessa svolgeva attività in

concorrenza con quelle dell’istante), sennonché in questa sede l’istante,

venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non si è

assolutamente confrontata con quelle argomentazioni e in particolare non ha

spiegato per quali motivi le stesse non potrebbero essere condivise,

limitandosi invece a ribadire le finalità delle singole prove da lei richieste.

9. Ma

nemmeno la domanda principale con cui l’istante ritiene di aver

sufficientemente dimostrato l’esistenza di comportamenti del convenuto tali da

giustificare l’emanazione dell’ordine di astensione da atti di concorrenza, può

trovare accoglimento.

9.1 L’istante

ha invero ragione, da un punto di vista metodologico, laddove ritiene che nella

particolare fattispecie il Pretore non avrebbe dovuto esigere da lei una prova

piena: in effetti, a prescindere dalla questione da lei sollevata a sapere se

il tema litigioso avrebbe o meno giustificato un’attenuazione del rigore

probatorio richiesto nel senso che il giudice avrebbe dovuto accontentarsi di

prove indiziarie e indirette, si osserva che nell’ambito di un procedimento

cautelare, qual è pacificamente quello oggetto della decisione qui impugnata, è

già di per sé sufficiente la verosimiglianza, e non la prova certa, del fatto

che permetta l’adozione della misura cautelare (Cocchi/Trezzini,

op. cit., n. 338 ad art. 90 e m. 29 seg. ad art. 376). Sennonché, come si vedrà,

ciò non è ancora sufficiente per riformare la decisione pretorile così come

auspicato dall’istante.

9.2 In

merito ai fatti che dovevano stare alla base dell’adozione del divieto di

concorrenza, si osserva che in questa sede l’istante si è sostanzialmente

limitata a ricopiare (con solo alcune modifiche stilistiche e aggiunte di

merito, di cui si dirà qui di seguito) quanto riportato con il suo allegato

conclusionale (cfr. in particolare appello considerandi 1, 2, 2.1, 2.2, 6 primo

capoverso, 6.1, 8, 8.1, 8.2 in larghissima misura, 9, 10, 10.1 in larga misura, 10.2, 10.3 in larga misura, 10.4 e 11). In tal modo (tranne per quanto riguarda

le aggiunte di cui si è detto) essa non si è di principio confrontata con

l’accertamento fattuale contenuto nella decisione pretorile - fondato su tutta

una serie di risultanze probatorie dettagliatamente esposte nel decreto - secondo

cui l’istante non aveva provato l’esistenza di comportamenti del convenuto tali

da giustificare una tale richiesta, quando invece la giurisprudenza ha

costantemente già avuto modo di stabilire che la semplice trascrizione

nell’appello delle conclusioni di causa o di altri allegati di primo grado

oppure anche solo la riproduzione di ampi stralci degli stessi non costituisce

una sufficiente motivazione d’appello ai sensi dell’art. 311 cpv. 1 CPC (DTF

138 III 374 consid. 4.3.1; TF 27 agosto 2012 5A_438/2012 consid. 2.2; II CCA 24

febbraio 2012 inc. n. 12.2011.177, 17 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.123, 31

ottobre 2012 inc. n. 12.2011.19, 14 dicembre 2012 inc. n. 12.2011.172, 8 aprile

2013 inc. n. 12.2011.41, 18 aprile 2013 inc. n. 12.2011.119, 19 giugno 2013

inc. n. 12.2011.165, 17 dicembre 2013 inc. n. 12.2013.184; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario

al Codice di diritto processuale civile svizzero, p. 1367).

Quanto

alle aggiunte di merito cui si è accennato in precedenza (già esclusi i

considerandi 2.3, 3, 4 e 5, che altro non sono che il riassunto dell’istanza,

dell’udienza di discussione, dell’ordinanza sulle prove e della “sentenza”), le

stesse non sono a loro volta tali da modificare quanto stabilito dal Pretore:

l’aggiunta (di mezza pagina rispettivamente di 5 righe) riportata al secondo

capoverso del considerando 6 e al considerando 6.2 d’appello, relativa all’art.

321a cpv. 4 CO e all’art. 4 LCSl, non è di particolare rilievo, trattandosi più

che altro dell’esposizione teorica - senza però alcun riferimento a risultanze

istruttorie - circa la violazione di quelle norme da parte del convenuto;

l’aggiunta (di una pagina) riportata al primo capoverso di p. 12 dell’appello

(consid. 8.2), relativa al fatto che il convenuto si sarebbe macchiato del

reato di amministrazione infedele aggravata nei suoi confronti quando era alle

sue dipendenze per aver percepito a sua insaputa una “provvigione” dal cliente

S__________ SA, è irrilevante, da ciò non potendosi dedurre alcunché a favore dell’emanazione

di un divieto di concorrenza; l’aggiunta (di mezza pagina) riportata al primo

capoverso di p. 14 dell’appello (consid. 8.2), relativa al fatto che non meno

di 4 clienti dell’istante erano stati “misteriosamente” traslati sulla nuova

società del convenuto, non basta per ritenere infondata la conclusione

pretorile circa l’assenza di un’attività sleale di accaparramento dei clienti

da parte del convenuto attestata da 5 testimoni, il fatto che uno di questi (il

teste __________) fosse la persona con cui il convenuto aveva concordato il

ricevimento della “provvigione” di cui si è detto e potesse essere con ciò

inattendibile non inficiando in ogni caso quanto riferito dagli altri 3

(dovendosi escludere la valenza della deposizione resa dal convenuto, pure

considerata dal Pretore); l’aggiunta (di una pagina) riportata al considerando

8.3 d’appello è ininfluente, trattandosi unicamente del riassunto delle

risultanze di cui al considerando 8.2, che però - come detto - altro non era

che la ricopiatura dell’allegato conclusionale salvo le irrilevanti aggiunte di

cui si è appena detto, con l’ulteriore contestazione del valore probatorio

dell’interrogatorio formale del convenuto, pure già considerato in precedenza;

l’aggiunta (di 3 righe) riportata al considerando 10.1 d’appello, relativa alla

mancata impugnazione da parte del convenuto della modifica statutaria (doc. O)

che all’art. 5bis introduceva un divieto di concorrenza tra gli azionisti

dell’istante, e alla conseguente perenzione del suo diritto a contestarla, non

migliora la posizione dell’istante, la dottrina maggioritaria e la

giurisprudenza avendo in effetti stabilito l’inefficacia e con ciò la nullità

di una tale clausola (cfr. Kurer,

Basler Kommentar, 2ª ed., n. 7

e 8 ad art. 680 CO; Chenaux,

Commentaire Romand, n. 12 segg. e 16 ad art. 680 CO; Bürgi, Zürcher Kommentar, n. 9, 10 e 14 ad art. 680 CO con

rif. a DTF 25 II 14 consid. 4), che il convenuto non aveva per altro approvato

(cfr. doc. A1 e A4); l’aggiunta (di 5 righe) riportata al quarto capoverso del

considerando 10.3 d’appello, con cui l’istante si riserva di avviare le azioni

dell’art. 9 cpv. 3 LCSl, è infine ampiamente ininfluente per l’esito della lite

in esame.

9.3 In ogni

caso si osserva che l’eventuale violazione dell’art. 321a cpv. 4 CO da parte

del convenuto nemmeno avrebbe consentito l’adozione della misura cautelare

richiesta dall’istante. L’emanazione di un ordine cautelare di divieto di

concorrenza (leale o sleale) sarebbe stata in effetti possibile solo in

presenza di una clausola in tal senso contenuta nel contratto di lavoro ai

sensi dell’art. 340 segg. CO, in realtà mai stipulata tra le parti (cfr. doc.

2), rispettivamente in caso di violazione da parte del convenuto delle norme

sulla concorrenza sleale, ritenuto che nel caso di specie l’istante non ha però

reso verosimile che questi avesse violato l’art. 4 lett. a LCSl - l’unica norma

della LCSl da lei invocata a sostegno della sua richiesta - ovvero che avesse

incitato alcuni suoi clienti a rescindere i contratti con lei per stipularne

altri con lui, non bastando - come già indicato dal Pretore - la semplice comprovata

presa di contatto con quei clienti (testi __________ p. 2 seg. e __________ p.

5): dall’incarto non risultano in effetti prove indiziarie o piene atte a

ritenere verosimile un’attività di incitamento in tal senso o di accaparramento

di clienti e con ciò la violazione di tale norma (cfr. anzi testi __________ p.

1 seg. e __________ ad 8).

10. Ne

discende che l’appello dell’istante deve pertanto essere respinto nella

limitata misura in cui è ricevibile.

Gli oneri

processuali della procedura di secondo grado, calcolati sulla base di un valore

litigioso, che, a fronte di un’attività concorrenziale annuale di fr.

80/100'000.- (cfr. interrogatorio formale del convenuto ad 3.2), è ampiamente

superiore a fr. 30'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC). Nessuna

indennità per ripetibili può per contro essere attribuita al convenuto, che pure

ha presentato una risposta al gravame il 6 luglio 2012 con l’assistenza di un

patrocinatore legale: visto che a quest’ultimo l’appello era stato notificato

il 30 maggio 2012 e, per sua stessa ammissione (risposta all’appello p. 2), era

stato da lui ricevuto il successivo 6 giugno, il suo allegato è in effetti

ampiamente tardivo e con ciò inammissibile, in quanto a quel momento il termine

di 10 giorni era ormai già decorso; poco importa, in proposito, se questa

Camera gli ha fornito un’erronea indicazione del termine per la risposta (30

giorni, art. 312 CPC), l’avvocato del convenuto non potendo avere dubbi sul

termine corretto, dal momento che in una procedura sommaria quale quella che

presiede alla trattazione dei provvedimenti cautelari i termini sono ridotti a

10 giorni, come risulta dalla semplice lettura dell’art. 314 cpv. 1 CPC (DTF

138 I 49 consid. 8.3.2; II CCA 18 settembre 2012 inc. n. 12.2012.8).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la LTG

decide:

I. L’appello 18 maggio 2012 di AP 1 è respinto nella misura in cui è

ricevibile.

Considerandi

II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 1’000.- sono a carico

dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le

decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile

contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste

possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al

procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure

ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e

concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In

presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è

ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se

l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale

consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.

93.

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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