12.2012.87
Contratto di leasing, contratto di compravendita di un'auto. Responsabilità precontrattuale (culpa in contrahendo)
4 ottobre 2013Italiano13 min
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Numero d'incarto:
12.2012.87
Data decisione, Autorità:
04.10.2013, IICCA
Titolo:
Contratto di leasing, contratto di compravendita di un'auto. Responsabilità precontrattuale (culpa in contrahendo)
CONTRATTO DI LEASING
CULPA IN CONTRAHENDO
art. 2 CC
Incarto n.
12.2012.87
Lugano
4 ottobre
2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Federspiel Peer
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2004.110
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con petizione 22
settembre 2004 da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
rappr. da RA 2
con cui l’attore ha chiesto la condanna della
controparte al pagamento di complessivi fr. 91'583.90,
richiesta avversata dalla convenuta che ne ha
postulato la reiezione e che il Pretore ha respinto con sentenza 16 aprile
2012,
appellante l’attore che con appello 18 maggio 2012
chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione con
protesta di tasse, spese e ripetibili,
mentre la convenuta con risposta 2 luglio 2012 postula
la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili,
letti ed esaminati
gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
Fatti
A. AP
1 ha concluso in data 31 agosto/4 settembre 2001 con __________ (in seguito: __________)
un contratto di leasing avente per oggetto un’autovettura nuova Mercedes-Benz C220
CDI Sport Coupé (doc. A). Il contratto, di 36 mesi, prevedeva un primo canone
mensile di leasing di fr. 10’000.- e i successivi di fr. 1’297.65. Il valore di
riscatto del veicolo a fine contratto è stato determinato in fr. 5’111.50.
Conformemente ai termini contrattuali la vettura è stata fornita dalla società AO
1 di __________ (cfr. per i dettagli doc. A).
In
data 16/17 settembre 2002 AP 1 ha sottoscritto un ulteriore contratto di
leasing riguardante un veicolo d’occasione Jaguar XKR 100 S/C Convertible. Anche
in questa occasione la vettura è stata fornita da AO 1 mentre il prestatore di
leasing era __________ (doc. B). Il canone del leasing è stato stabilito in fr.
1’699.65 mensili e il valore residuo del veicolo a fine contratto è stato
calcolato in fr. 20’446.10 (cfr. per i dettagli doc. B).
Contestualmente
alla conclusione del nuovo contratto di leasing le parti hanno liquidato quello
precedentemente stipulato da AP 1 e relativo alla vettura Mercedes-Benz. A questo
fine il 1° ottobre 2002 AO 1 ha ripreso quest’ultimo veicolo, accreditando a DaimlerChrysler la somma di fr. 33’397.-, pari al
valore contabile scoperto al 30 settembre 2002 dello stesso (doc. C).
B. Come
emerge dagli atti, tra febbraio e luglio 2003 la Jaguar in uso a AP 1 ha manifestato diversi problemi che hanno richiesto l’esame della vettura e l’esecuzione di
svariati interventi di smontaggio e sostituzione di pezzi presso il garage AO 1
(doc. E e F).
Nel
corso del mese di agosto 2003 tra AP 1 e AO 1 ha avuto luogo un fitto scambio di corrispondenza con il quale il primo manifestava il suo
malcontento per il malfunzionamento della vettura Jaguar e chiedeva
l’annullamento immediato del contratto di leasing. Nel contempo AP 1
rivendicava il rimborso dei danni subiti e rimproverava al rivenditore la mancata
consegna di una Mazda RX-8 che gli sarebbe stata promessa per la fine di maggio
2003 (doc. G e H).
AO
1 ha respinto i rimproveri mossile ed ha sollecitato la controparte a saldare alcune
fatture ancora scoperte relative ai lavori effettuati sulla Jaguar (doc. I). Il
14 gennaio 2004 AP 1 ha comperato una Volkswagen Golf 1.9 TDI Trendline presso il
rivenditore __________, __________. Contestualmente a questo acquisto le parti
hanno liquidato il contratto di leasing della Jaguar, che prevedeva un saldo
contrattuale a favore di __________ di fr. 60’310.85 IVA inclusa (cfr. plico doc.
D e doc. N). Di questo importo, fr. 40’000.-- sono stati corrisposti da __________,
che ha poi provveduto alla vendita della Jaguar, mentre la differenza di fr. 20’310.85
è stata versata dall’attore (plico doc. D, lettera 14.1.2004 __________).
C. Con
petizione del 22 settembre 2004 AP 1 si è rivolto alla Pretura della
Giurisdizione di Locarno-Città chiedendo la condanna di AO 1 al pagamento di
complessivi fr. 91'583.90, di cui fr. 45’749.90 a titolo di damnum emergens, pari alla differenza tra quanto speso per l’acquisto
della Jaguar e quanto avrebbe speso portando a termine normalmente il contratto
leasing per la Mercedes-Benz, fr. 21’834.- corrispondenti al valore di ripresa
della Mercedes-Benz a luglio 2004, nonché fr. 24’000.- corrispondenti al minor
valore della Jaguar dovuto ai difetti del veicolo. In estrema sintesi, l’attore
rimprovera alla convenuta di averlo indotto per dolo all’acquisto del veicolo
Jaguar e di non aver rispettato gli impegni presi in quel frangente, tra i
quali la presa a carico degli eventuali lavori di riparazione e la fornitura
del veicolo Mazda RX-8, consegna che sarebbe stata garantita per il mese di
maggio 2003.
La
convenuta si è opposta alla petizione contestando integralmente le pretese
creditorie. In breve, essa ha negato di aver concluso un accordo con AP 1 in relazione alla compravendita di un veicolo Mazda ed ha altresì contestato di aver invitato
l’attore all’acquisto della Jaguar in attesa della consegna della nuova
vettura. AO 1 ha inoltre affermato di non aver mai promesso la consegna della
Mazda per una data certa ma di aver unicamente indicato che la consegna sarebbe
avvenuta entro fine 2003. Essa ha inoltre negato di essersi assunta l’impegno
di riprendere il veicolo Jaguar senza costi per l’attore. Da ultimo la
convenuta ha sollevato l‘eccezione di prescrizione.
Esperita
l’istruttoria le parti hanno rinunciato al dibattimento finale producendo dei
memoriali conclusivi scritti nei quali si sono sostanzialmente riconfermate
nelle rispettive antitetiche posizioni.
D. Con
sentenza 16 aprile 2012 il Pretore, dopo aver negato il buon fondamento delle
argomentazioni attoree, ha respinto la petizione.
E. Con
appello del 18 maggio 2012 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel
senso di accogliere la petizione e condannare la convenuta al pagamento di fr.
67'583.90, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con
risposta del 2 luglio 2012 la convenuta postula la reiezione del gravame pure
con protesta di tasse, spese e ripetibili.
e considerato
Considerandi
1.
Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile
svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010 1739, 1834). Giusta l'art.
405.
cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento
della comunicazione della decisione. Il giudizio pretorile del 16 aprile 2012 è
stato comunicato alle parti dopo il 1° gennaio 2011. La procedura ricorsuale è pertanto
retta dal CPC.
2.
Nella
propria sentenza il Pretore, dopo aver spiegato che tra le parti in causa non è
venuto in essere alcun contratto di compravendita ed aver esposto i principi
che reggono il contratto di leasing finanziario, ha analizzato la censura
relativa al contratto viziato da dolo, giungendo alla conclusione che la stessa
non poteva essere condivisa. Il magistrato ha inoltre sottolineato che
dall’incarto non emergevano prove a sostegno delle allegazioni attoree secondo
cui la convenuta avrebbe fornito precise garanzie circa i tempi di consegna
della vettura Mazda, ciò che avrebbe indotto AP 1 a sottoscrivere il contratto di leasing per la Jaguar. Il primo giudice ha quindi verificato se
alla convenuta potesse essere ascritta una responsabilità per atto illecito,
ipotesi che lo stesso ha escluso. Il magistrato ha altresì negato la
sussistenza dei requisiti per ammettere un indebito arricchimento. In seguito
egli ha affrontato la questione della responsabilità fondata sulla fiducia
giungendo alla conclusione che ne difettavano i presupposti. In particolare, il
magistrato ha ritenuto che non vi fosse prova che le asserite informazioni
errare circa i tempi di consegna fossero state date intenzionalmente dal
garagista, in violazione del suo obbligo di informazione. Relativamente
all’ulteriore argomentazione attorea della culpa in contrahendo il
Pretore ha osservato che l’attore non aveva spiegato quale contratto fosse in
procinto di essere concluso tra le parti. Il magistrato, dopo aver ricordato
che tra le parti in causa non era mai venuto in essere alcun contratto di
compravendita in relazione ai veicoli ed aver precisato che le vetture in
possesso dell’attore erano di proprietà delle società di leasing, che le aveva
precedentemente acquistate dalla convenuta, ha giudicato inverosimile che tra
le parti in causa fossero in corso delle trattative relative alla compravendita
di una Mazda. In assenza di prove di un contratto in divenire il magistrato ha
ritenuto inapplicabili le norme riferite alla culpa in contrahendo ed ha
respinto la censura.
Da ultimo
il magistrato ha esaminato la fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata
dall’attore per i presunti difetti rilevati nel veicolo Jaguar. Preliminarmente
il Pretore ha accertato che il contratto sottoscritto tra __________ e AO 1
prevedeva una cessione dei diritti di garanzia a favore dell’utilizzatore del
veicolo, in seguito egli ha illustrato le norme applicabili e i presupposti
dell’azione in garanzia, ricordando nel contempo che l’onere probatorio incombe
all’acquirente. Il magistrato, dopo attenta valutazione delle prove addotte e
delle risultanze istruttorie, ha ritenuto non comprovato l’assunto attoreo
secondo cui il veicolo presentava dei difetti già al momento della vendita. Già
per questo motivo l’azione in garanzia non poteva essere ammessa.
3.
In sede
di appello rimane litigioso solo il tema della responsabilità precontrattuale. In
particolare, nel proprio allegato l’appellante contesta le conclusioni
pretorili secondo cui tra le parti in causa non vi sarebbe stata una relazione
giuridica ed afferma di aver chiaramente indicato nei propri allegati quale
tipo di contratto le parti fossero in procinto di concludere, in concreto un
contratto di acquisto. AP 1 prosegue sostenendo che la controparte ha violato
il proprio obbligo di informazione non comunicandogli che la data di consegna
della Mazda non era certa e pertanto non poteva essere garantita per una data
precisa. A detta dell’appellante la convenuta avrebbe garantito la fornitura
del veicolo entro maggio 2013, circostanza che sarebbe provata dalle
dichiarazioni dei testi. Omettendo di avvisarlo sui possibili ritardi, AO 1 avrebbe
quindi violato i propri obblighi precontrattuali. Da ultimo AP 1 rimprovera
alla convenuta di non aver avuto realmente intenzione di concludere un
contratto di compravendita avente per oggetto la vettura Mazda, ciò che sarebbe
provato dall’assenza di un’ordinazione del veicolo a favore dell’attore.
3.1
La
figura della culpa in contrahendo si colloca nell'ambito del principio
dell'affidamento (art. 2 CC) e concerne il comportamento delle parti durante le
trattative per la conclusione di un contratto; trattative che creano una
relazione giuridica fra i futuri contraenti, imponendo loro doveri reciproci,
come quello, in generale, di negoziare seriamente e in conformità con le loro
vere intenzioni: in altre parole, le parti non devono proseguire le trattative
senza la reale volontà di concludere il contratto, pena il risarcimento dei
danni sorti alla rispettiva controparte (cfr. DTF 121 III 350 e II CCA 12
gennaio 2012 inc. n. 12.2011.72).
3.2
Nell’appello AP 1
sostiene che tra le parti erano in corso delle trattative per la conclusione di
un contratto di compravendita relativo al veicolo Mazda RX-8. Dagli atti non
emergono però prove concrete a sostegno di queste affermazioni. Tale non può
essere considerato il doc. G, a cui fa riferimento l’attore; in detto scritto
il garagista informa la controparte della prevista consegna di un veicolo Mazda
RX-8 con il “finanziamento ancora da discutere”, precisazione quest’ultima
che porta a ritenere che non erano ancora state intavolate trattative concrete
in relazione alla vettura. L’allusione al finanziamento induce inoltre ad escludere
l’ipotesi della conclusione di un contratto di compravendita a favore di un contratto
di leasing. Al riguardo è utile ricordare che in precedenza tra le parti in
causa non era mai stato concluso alcun contratto di compravendita. I veicoli Mercedes-Benz
e Jaguar erano infatti in possesso dell’attore in virtù di un contratto di
leasing. Parrebbe quantomeno insolito che in relazione al veicolo Mazda le
parti abbiano invece iniziato trattative volte all’acquisto dello stesso. Già
da quanto precede si evince che non solo i punti essenziali ma neppure la
tipologia del (presunto) contratto erano stati determinati, il che permette di
escludere l’avvio di trattative concrete e tali da impegnare la responsabilità
precontrattuale delle parti.
Significativo anche il
fatto che il veicolo sia stato ordinato dal garagista “come veicolo stok”,
ovvero “per dimostrazione ai clienti” (doc. P e verbale d’interrogatorio
del 30 aprile 2004 di __________ pag. 1 in doc. Q) e non a favore dell’(asserito) acquirente.
Alla luce di quanto
precede le argomentazioni pretorili che negano l’esistenza di un contratto in
divenire ed escludono l’applicazione delle norme sulla culpa in cotrahendo
alla presente fattispecie reggono alla critica e meritano tutela.
3.3
Così
stando le cose diventa superfluo esaminare la censura relativa alla violazione
del diritto di informare sollevata dall’appellante. A titolo abbondanziale, si
osserva che l’affermazione attorea secondo cui AO 1 avrebbe garantito la fornitura
del veicolo Mazda RX-8 per il maggio 2003 non trova riscontri attendibili nelle
risultanze istruttorie. In particolare, le dichiarazioni testimoniali menzionate
da AP 1 riportano unicamente quanto riferito dallo stesso e quanto percepito
indirettamente dai testi. Anche nel caso della teste __________ la stessa ha avuto
una percezione solo parziale dei colloqui telefonici intercorsi tra l’appellante
e il titolare di AO 1, infatti ella poteva udire unicamente quanto affermato dal
primo ma non la reazione dell’interlocutore all’altro capo del filo (cfr.
verbale di interrogatorio del 29 marzo 2004 pag. 2). A questo si aggiunga
inoltre che lo scritto del 6 agosto 2003 indica che la fornitura del veicolo era
prevista “nel corso di quest’anno” (doc. G), ciò che è poi avvenuto. Dall’incarto
non emergono pertanto prove chiare circa eventuali assicurazioni date da AO 1 in merito alla fornitura del veicolo entro maggio 2003.
4.
Alla
luce dei considerandi precedenti la decisione del Pretore deve essere
confermata. Le ulteriori argomentazioni sviluppate dall’appellante nel proprio
allegato si rivelano ininfluenti ai fini del giudizio e possono restare inevase.
5.
In
definitiva, l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante che rifonderà a
controparte un’adeguata indennità per ripetibili. Il valore litigioso ai fini
di un eventuale ricorso al Tribunale federale è di fr. 67'583.90.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC
decide:
1. L’appello 18 maggio
2012 di AP 1 è respinto.
2. Le
spese d’appello di complessivi fr. 2'000.-, già anticipate dall’appellante,
restano a suo carico, con obbligo di versare alla controparte fr. 3'000.- per
ripetibili di appello.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle
cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso
ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di
locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.
74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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