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Decisione

12.2012.87

Contratto di leasing, contratto di compravendita di un'auto. Responsabilità precontrattuale (culpa in contrahendo)

4 ottobre 2013Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. AP

1 ha concluso in data 31 agosto/4 settembre 2001 con __________ (in seguito: __________)

un contratto di leasing avente per oggetto un’autovettura nuova Mercedes-Benz C220

CDI Sport Coupé (doc. A). Il contratto, di 36 mesi, prevedeva un primo canone

mensile di leasing di fr. 10’000.- e i successivi di fr. 1’297.65. Il valore di

riscatto del veicolo a fine contratto è stato determinato in fr. 5’111.50.

Conformemente ai termini contrattuali la vettura è stata fornita dalla società AO

1 di __________ (cfr. per i dettagli doc. A).

In

data 16/17 settembre 2002 AP 1 ha sottoscritto un ulteriore contratto di

leasing riguardante un veicolo d’occasione Jaguar XKR 100 S/C Convertible. Anche

in questa occasione la vettura è stata fornita da AO 1 mentre il prestatore di

leasing era __________ (doc. B). Il canone del leasing è stato stabilito in fr.

1’699.65 mensili e il valore residuo del veicolo a fine contratto è stato

calcolato in fr. 20’446.10 (cfr. per i dettagli doc. B).

Contestualmente

alla conclusione del nuovo contratto di leasing le parti hanno liquidato quello

precedentemente stipulato da AP 1 e relativo alla vettura Mercedes-Benz. A questo

fine il 1° ottobre 2002 AO 1 ha ripreso quest’ultimo veicolo, accreditando a DaimlerChrysler la somma di fr. 33’397.-, pari al

valore contabile scoperto al 30 settembre 2002 dello stesso (doc. C).

B. Come

emerge dagli atti, tra febbraio e luglio 2003 la Jaguar in uso a AP 1 ha manifestato diversi problemi che hanno richiesto l’esame della vettura e l’esecuzione di

svariati interventi di smontaggio e sostituzione di pezzi presso il garage AO 1

(doc. E e F).

Nel

corso del mese di agosto 2003 tra AP 1 e AO 1 ha avuto luogo un fitto scambio di corrispondenza con il quale il primo manifestava il suo

malcontento per il malfunzionamento della vettura Jaguar e chiedeva

l’annullamento immediato del contratto di leasing. Nel contempo AP 1

rivendicava il rimborso dei danni subiti e rimproverava al rivenditore la mancata

consegna di una Mazda RX-8 che gli sarebbe stata promessa per la fine di maggio

2003 (doc. G e H).

AO

1 ha respinto i rimproveri mossile ed ha sollecitato la controparte a saldare alcune

fatture ancora scoperte relative ai lavori effettuati sulla Jaguar (doc. I). Il

14 gennaio 2004 AP 1 ha comperato una Volkswagen Golf 1.9 TDI Trendline presso il

rivenditore __________, __________. Contestualmente a questo acquisto le parti

hanno liquidato il contratto di leasing della Jaguar, che prevedeva un saldo

contrattuale a favore di __________ di fr. 60’310.85 IVA inclusa (cfr. plico doc.

D e doc. N). Di questo importo, fr. 40’000.-- sono stati corrisposti da __________,

che ha poi provveduto alla vendita della Jaguar, mentre la differenza di fr. 20’310.85

è stata versata dall’attore (plico doc. D, lettera 14.1.2004 __________).

C. Con

petizione del 22 settembre 2004 AP 1 si è rivolto alla Pretura della

Giurisdizione di Locarno-Città chiedendo la condanna di AO 1 al pagamento di

complessivi fr. 91'583.90, di cui fr. 45’749.90 a titolo di damnum emergens, pari alla differenza tra quanto speso per l’acquisto

della Jaguar e quanto avrebbe speso portando a termine normalmente il contratto

leasing per la Mercedes-Benz, fr. 21’834.- corrispondenti al valore di ripresa

della Mercedes-Benz a luglio 2004, nonché fr. 24’000.- corrispondenti al minor

valore della Jaguar dovuto ai difetti del veicolo. In estrema sintesi, l’attore

rimprovera alla convenuta di averlo indotto per dolo all’acquisto del veicolo

Jaguar e di non aver rispettato gli impegni presi in quel frangente, tra i

quali la presa a carico degli eventuali lavori di riparazione e la fornitura

del veicolo Mazda RX-8, consegna che sarebbe stata garantita per il mese di

maggio 2003.

La

convenuta si è opposta alla petizione contestando integralmente le pretese

creditorie. In breve, essa ha negato di aver concluso un accordo con AP 1 in relazione alla compravendita di un veicolo Mazda ed ha altresì contestato di aver invitato

l’attore all’acquisto della Jaguar in attesa della consegna della nuova

vettura. AO 1 ha inoltre affermato di non aver mai promesso la consegna della

Mazda per una data certa ma di aver unicamente indicato che la consegna sarebbe

avvenuta entro fine 2003. Essa ha inoltre negato di essersi assunta l’impegno

di riprendere il veicolo Jaguar senza costi per l’attore. Da ultimo la

convenuta ha sollevato l‘eccezione di prescrizione.

Esperita

l’istruttoria le parti hanno rinunciato al dibattimento finale producendo dei

memoriali conclusivi scritti nei quali si sono sostanzialmente riconfermate

nelle rispettive antitetiche posizioni.

D. Con

sentenza 16 aprile 2012 il Pretore, dopo aver negato il buon fondamento delle

argomentazioni attoree, ha respinto la petizione.

E. Con

appello del 18 maggio 2012 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel

senso di accogliere la petizione e condannare la convenuta al pagamento di fr.

67'583.90, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con

risposta del 2 luglio 2012 la convenuta postula la reiezione del gravame pure

con protesta di tasse, spese e ripetibili.

e considerato

Considerandi

1.

Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile

svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010 1739, 1834). Giusta l'art.

405.

cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento

della comunicazione della decisione. Il giudizio pretorile del 16 aprile 2012 è

stato comunicato alle parti dopo il 1° gennaio 2011. La procedura ricorsuale è pertanto

retta dal CPC.

2.

Nella

propria sentenza il Pretore, dopo aver spiegato che tra le parti in causa non è

venuto in essere alcun contratto di compravendita ed aver esposto i principi

che reggono il contratto di leasing finanziario, ha analizzato la censura

relativa al contratto viziato da dolo, giungendo alla conclusione che la stessa

non poteva essere condivisa. Il magistrato ha inoltre sottolineato che

dall’incarto non emergevano prove a sostegno delle allegazioni attoree secondo

cui la convenuta avrebbe fornito precise garanzie circa i tempi di consegna

della vettura Mazda, ciò che avrebbe indotto AP 1 a sottoscrivere il contratto di leasing per la Jaguar. Il primo giudice ha quindi verificato se

alla convenuta potesse essere ascritta una responsabilità per atto illecito,

ipotesi che lo stesso ha escluso. Il magistrato ha altresì negato la

sussistenza dei requisiti per ammettere un indebito arricchimento. In seguito

egli ha affrontato la questione della responsabilità fondata sulla fiducia

giungendo alla conclusione che ne difettavano i presupposti. In particolare, il

magistrato ha ritenuto che non vi fosse prova che le asserite informazioni

errare circa i tempi di consegna fossero state date intenzionalmente dal

garagista, in violazione del suo obbligo di informazione. Relativamente

all’ulteriore argomentazione attorea della culpa in contrahendo il

Pretore ha osservato che l’attore non aveva spiegato quale contratto fosse in

procinto di essere concluso tra le parti. Il magistrato, dopo aver ricordato

che tra le parti in causa non era mai venuto in essere alcun contratto di

compravendita in relazione ai veicoli ed aver precisato che le vetture in

possesso dell’attore erano di proprietà delle società di leasing, che le aveva

precedentemente acquistate dalla convenuta, ha giudicato inverosimile che tra

le parti in causa fossero in corso delle trattative relative alla compravendita

di una Mazda. In assenza di prove di un contratto in divenire il magistrato ha

ritenuto inapplicabili le norme riferite alla culpa in contrahendo ed ha

respinto la censura.

Da ultimo

il magistrato ha esaminato la fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata

dall’attore per i presunti difetti rilevati nel veicolo Jaguar. Preliminarmente

il Pretore ha accertato che il contratto sottoscritto tra __________ e AO 1

prevedeva una cessione dei diritti di garanzia a favore dell’utilizzatore del

veicolo, in seguito egli ha illustrato le norme applicabili e i presupposti

dell’azione in garanzia, ricordando nel contempo che l’onere probatorio incombe

all’acquirente. Il magistrato, dopo attenta valutazione delle prove addotte e

delle risultanze istruttorie, ha ritenuto non comprovato l’assunto attoreo

secondo cui il veicolo presentava dei difetti già al momento della vendita. Già

per questo motivo l’azione in garanzia non poteva essere ammessa.

3.

In sede

di appello rimane litigioso solo il tema della responsabilità precontrattuale. In

particolare, nel proprio allegato l’appellante contesta le conclusioni

pretorili secondo cui tra le parti in causa non vi sarebbe stata una relazione

giuridica ed afferma di aver chiaramente indicato nei propri allegati quale

tipo di contratto le parti fossero in procinto di concludere, in concreto un

contratto di acquisto. AP 1 prosegue sostenendo che la controparte ha violato

il proprio obbligo di informazione non comunicandogli che la data di consegna

della Mazda non era certa e pertanto non poteva essere garantita per una data

precisa. A detta dell’appellante la convenuta avrebbe garantito la fornitura

del veicolo entro maggio 2013, circostanza che sarebbe provata dalle

dichiarazioni dei testi. Omettendo di avvisarlo sui possibili ritardi, AO 1 avrebbe

quindi violato i propri obblighi precontrattuali. Da ultimo AP 1 rimprovera

alla convenuta di non aver avuto realmente intenzione di concludere un

contratto di compravendita avente per oggetto la vettura Mazda, ciò che sarebbe

provato dall’assenza di un’ordinazione del veicolo a favore dell’attore.

3.1

La

figura della culpa in contrahendo si colloca nell'ambito del principio

dell'affidamento (art. 2 CC) e concerne il comportamento delle parti durante le

trattative per la conclusione di un contratto; trattative che creano una

relazione giuridica fra i futuri contraenti, imponendo loro doveri reciproci,

come quello, in generale, di negoziare seriamente e in conformità con le loro

vere intenzioni: in altre parole, le parti non devono proseguire le trattative

senza la reale volontà di concludere il contratto, pena il risarcimento dei

danni sorti alla rispettiva controparte (cfr. DTF 121 III 350 e II CCA 12

gennaio 2012 inc. n. 12.2011.72).

3.2

Nell’appello AP 1

sostiene che tra le parti erano in corso delle trattative per la conclusione di

un contratto di compravendita relativo al veicolo Mazda RX-8. Dagli atti non

emergono però prove concrete a sostegno di queste affermazioni. Tale non può

essere considerato il doc. G, a cui fa riferimento l’attore; in detto scritto

il garagista informa la controparte della prevista consegna di un veicolo Mazda

RX-8 con il “finanziamento ancora da discutere”, precisazione quest’ultima

che porta a ritenere che non erano ancora state intavolate trattative concrete

in relazione alla vettura. L’allusione al finanziamento induce inoltre ad escludere

l’ipotesi della conclusione di un contratto di compravendita a favore di un contratto

di leasing. Al riguardo è utile ricordare che in precedenza tra le parti in

causa non era mai stato concluso alcun contratto di compravendita. I veicoli Mercedes-Benz

e Jaguar erano infatti in possesso dell’attore in virtù di un contratto di

leasing. Parrebbe quantomeno insolito che in relazione al veicolo Mazda le

parti abbiano invece iniziato trattative volte all’acquisto dello stesso. Già

da quanto precede si evince che non solo i punti essenziali ma neppure la

tipologia del (presunto) contratto erano stati determinati, il che permette di

escludere l’avvio di trattative concrete e tali da impegnare la responsabilità

precontrattuale delle parti.

Significativo anche il

fatto che il veicolo sia stato ordinato dal garagista “come veicolo stok”,

ovvero “per dimostrazione ai clienti” (doc. P e verbale d’interrogatorio

del 30 aprile 2004 di __________ pag. 1 in doc. Q) e non a favore dell’(asserito) acquirente.

Alla luce di quanto

precede le argomentazioni pretorili che negano l’esistenza di un contratto in

divenire ed escludono l’applicazione delle norme sulla culpa in cotrahendo

alla presente fattispecie reggono alla critica e meritano tutela.

3.3

Così

stando le cose diventa superfluo esaminare la censura relativa alla violazione

del diritto di informare sollevata dall’appellante. A titolo abbondanziale, si

osserva che l’affermazione attorea secondo cui AO 1 avrebbe garantito la fornitura

del veicolo Mazda RX-8 per il maggio 2003 non trova riscontri attendibili nelle

risultanze istruttorie. In particolare, le dichiarazioni testimoniali menzionate

da AP 1 riportano unicamente quanto riferito dallo stesso e quanto percepito

indirettamente dai testi. Anche nel caso della teste __________ la stessa ha avuto

una percezione solo parziale dei colloqui telefonici intercorsi tra l’appellante

e il titolare di AO 1, infatti ella poteva udire unicamente quanto affermato dal

primo ma non la reazione dell’interlocutore all’altro capo del filo (cfr.

verbale di interrogatorio del 29 marzo 2004 pag. 2). A questo si aggiunga

inoltre che lo scritto del 6 agosto 2003 indica che la fornitura del veicolo era

prevista “nel corso di quest’anno” (doc. G), ciò che è poi avvenuto. Dall’incarto

non emergono pertanto prove chiare circa eventuali assicurazioni date da AO 1 in merito alla fornitura del veicolo entro maggio 2003.

4.

Alla

luce dei considerandi precedenti la decisione del Pretore deve essere

confermata. Le ulteriori argomentazioni sviluppate dall’appellante nel proprio

allegato si rivelano ininfluenti ai fini del giudizio e possono restare inevase.

5.

In

definitiva, l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.

Le spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante che rifonderà a

controparte un’adeguata indennità per ripetibili. Il valore litigioso ai fini

di un eventuale ricorso al Tribunale federale è di fr. 67'583.90.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC

decide:

1. L’appello 18 maggio

2012 di AP 1 è respinto.

2. Le

spese d’appello di complessivi fr. 2'000.-, già anticipate dall’appellante,

restano a suo carico, con obbligo di versare alla controparte fr. 3'000.- per

ripetibili di appello.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle

cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso

ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di

locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.

74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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