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Decisione

12.2012.89

Contratto di architetto - mandato - remunerazione - norme SIA - responsabilità per sorpasso del prezzo limite

9 dicembre 2013Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I

convenuti si sono opposti alla petizione, evidenziando da una parte come il

progetto elaborato dall’attore fosse risultato inutilizzabile siccome non

conforme ai limiti di costo da essi imposti (di fr. 650'000.-), ciò che li

aveva poi indotti, dopo il rientro delle principali offerte degli artigiani (e

meglio quelle per le opere da impresario costruttore, cfr. doc. I e L), a

rinunciare all’edificazione, e rilevando dall’altra che l’applicazione della

norma SIA 102, utilizzata dall’attore per stabilire le proprie spettanze, tra

cui l’infondata pretesa per revoca ingiustificata dell’incarico, non era mai

stata concordata tra le parti.

3. Il

Pretore, con la sentenza qui oggetto di impugnativa, ha respinto la petizione,

ponendo a carico dell’attore la tassa di giustizia di fr. 2'300.-, le relative

spese di fr. 300.-, le spese peritali (non meglio quantificate) e le ripetibili

di fr. 6'000.-.

Il

giudice di prime cure, dopo aver escluso che le parti avessero stipulato

accordi sulla remunerazione dovuta all’attore, ha ritenuto da una parte che

quest’ultimo, a fronte della tempestiva contestazione dei convenuti in merito all’applicabilità

della norma SIA 102 da lui posta alla base del calcolo delle sue spettanze, non

aveva provato alcunché e che dall’altra questi neppure aveva allegato e

dimostrato il tempo impiegato e le spese da lui sostenute per l’adempimento del

mandato, ciò che imponeva di rigettare ogni sua pretesa. A titolo abbondanziale,

ha rilevato che in ogni caso il comprovato superamento da parte dell’attore del

limite massimo dei costi imposto dai convenuti avrebbe giustificato una

sostanziale riduzione del suo onorario, mentre che la pretesa per la revoca

ingiustificata dell’incarico, già infondata per l’inapplicabilità della norma

SIA 102, sarebbe stata destinata all’insuccesso anche per il fatto che non

erano stati provati i presupposti per l’applicazione dell’art. 404 cpv. 2 CO.

4. Con

l’appello, che qui ci occupa, l’attore chiede di riformare il querelato

giudizio in via principale nel senso di condannare i convenuti in solido al

pagamento di fr. 69'329.80 oltre interessi al 6% dal 30 maggio 2000 con accollo

a costoro degli oneri processuali e delle ripetibili, e in via subordinata nel

senso almeno di ridurre considerevolmente la tassa di giustizia e le relative

spese poste a suo carico e di non assegnare ripetibili alla controparte per la

procedura di prima istanza, protestando in entrambe le ipotesi le spese e le

ripetibili di secondo grado.

Egli conferma

innanzitutto l’applicabilità nella fattispecie della norma SIA 102 e con ciò il

suo diritto all’onorario di fr. 69'329.80 (doc. N) e alle spese di fr. 1'000.-

(cfr. doc. N e E/7), adducendo che la contestazione dei convenuti non era

tempestiva, che egli aveva comunque dimostrato l’accettazione per atti

concludenti di quella norma e che la stessa era in ogni caso ugualmente applicabile

in virtù degli usi del settore. Rileva che il giudice di prime cure avrebbe in

ogni caso potuto e dovuto stabilire le sue spettanze secondo il suo prudente

criterio in base al valore del lavoro da lui svolto, che per altro in base alle

risultanze peritali (le quali ritenevano equo un onorario a suo favore di

fr.

59'426.25 oltre a fr. 4'056.35), non contestate dalla controparte, nemmeno

avrebbe necessitato di essere precisato e dimostrato. Ribadisce l’assenza di un

superamento del limite massimo dei costi imposto dai convenuti. E ritiene

infine che il giudizio pretorile, che respingeva la petizione e oltretutto gli

caricava gli oneri processuali e le ripetibili nonostante fosse chiaro che egli

aveva comunque effettuato gran parte delle prestazioni da lui fatturate, doveva

essere corretto in base al principio dell’equità.

5. Della

risposta con cui i convenuti postulano la reiezione del gravame pure con

protesta di spese e ripetibili si dirà, se e per quanto necessario, nei

prossimi considerandi.

6. Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale

civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è

stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta

disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio

dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece

la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una

decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove

disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

7. A

questo stadio della lite è pacifico che le prestazioni d’architetto per le

quali l’attore pretende di essere remunerato siano rette dalle norme relative

al contratto di mandato (art. 394 segg. CO).

In tale

evenienza la mercede del mandatario deve pertanto considerare, in assenza di

accordi specifici delle parti (cfr. infra consid. 10), gli usi del

settore (cfr. infra consid. 11) e, se non ve ne fossero, tutte le

circostanze pertinenti di ogni singolo caso (art. 394 cpv. 3 CO), ritenuto che

essa deve comunque essere oggettivamente proporzionata ai servizi

effettivamente prestati (DTF 135 III 259 consid. 2.2;

con riferimento all’attività dell’architetto, cfr. TF 31 marzo 2008 4A_496/2007

consid. 3.1, 28 aprile 2011 4A_86/2011 consid. 6; II

CCA 4 novembre 2011 inc. n. 12.2009.189, 5 ottobre 2012 inc. n. 12.2011.85, 3

giugno 2013 inc. n. 12.2011.152 e 194). In quest’ultima eventualità (cfr. infra

consid. 12) i primi fattori da considerare per determinare se l’onorario

preteso sia proporzionato sono il tempo impiegato, dall’architetto e dai suoi

subalterni, e i costi affrontati (Egli,

Das Architektenhonorar, in: Gauch/Tercier,

Das Architektenrecht, 3ª ed.,

n. 934 segg.; Weber, Basler

Kommentar, 4ª ed., n. 39 ad

art. 394 CO; TF 28 aprile 2011

4A_86/2011 consid. 6.2, 21 giugno 2013 4A_110/2013; II CCA 22 gennaio 2013 inc.

n. 12.2011.22, 3 giugno 2013 inc. n. 12.2011.152 e 194).

8. Atteso

che le principali censure d’appello, che verranno esaminate qui di seguito,

hanno per oggetto l’applicazione della norma SIA 102, appare opportuno rammentare

già sin d’ora che le norme SIA non codificano un uso vincolante, sono

equiparabili a delle condizioni generali che vincolano le parti soltanto se

sono integrate nel contratto e tutt’al più, al pari di altre formulazioni

contrattuali standardizzate, possono talvolta esprimere degli usi riconosciuti,

ma la circostanza deve essere dimostrata in ogni singolo caso (DTF 118 II 295

consid. 2a; TF 28 aprile 2011

4A_86/2011 consid. 6.1, 21 giugno 2013 4A_110/2013; II CCA 4 novembre 2011 inc.

n. 12.2009.189, 5 ottobre 2012 inc. n. 12.2011.85, 22 gennaio 2013 inc. n.

12.2011.22, 3 giugno 2013 inc. n. 12.2011.152 e 194). Da un punto di vista

processuale, oltre al fatto che le stesse siano state portate a conoscenza del

giudice (non trattandosi di fatti notori: Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 6 ad art. 87; Donzallaz,

Loi sur le tribunal fédéral, n. 3651; TF 2 giugno 2006 4C.125/2005 consid. 5, 2 dicembre 2008 4A_428/2007 consid. 3.1; II CCA 21 dicembre 2011 inc.

n. 12.2009.184, 12 marzo 2013 inc. n. 12.2011.92), occorre che

almeno la parte che si prevale della loro applicazione faccia valere in causa

l'accordo della loro applicabilità oppure obietti l'inapplicabilità del CO, in

difetto di che si deve dedurre che le parti, specialmente se patrocinate da

legali, hanno rinunciato ad avvalersi di tali disposizioni (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 seg. ad art. 85; Rep. 1993 p. 199; II

CCA 30 gennaio 2010 inc. n. 12.2008.190 in RtiD II-2010 n. 46c p. 697, 2

settembre 2011 inc. n. 12.2010.193, 23 dicembre 2011 inc. n. 12.2009.234, 5

aprile 2012 inc. n. 12.2010.84).

9. Con

la prima censura d’appello l’attore rimprovera al Pretore di aver ritenuto che

i convenuti avessero tempestivamente contestato l’applicabilità della norma SIA

102, quando invece quella loro contestazione doveva essere considerata tardiva,

essendo avvenuta per la prima volta solo in causa. La censura, per altro già

irricevibile in ordine siccome sollevata per la prima volta solamente in questa

sede (art. 317 cpv. 1 CPC), è manifestamente infondata anche nel merito. A

parte il fatto che nessuna disposizione di legge impediva ai convenuti di eccepire

l’applicabilità della norma SIA 102 per la prima volta solo nel corso della

causa (in tal senso pure TF 28

aprile 2011 4A_86/2011 consid. 4.2), si osserva in effetti che dagli atti

risulta che essi avevano in ogni caso formulato quella contestazione ben prima,

già in occasione dello scambio di corrispondenza che aveva preceduto l’inoltro della

causa (cfr. doc. P e S).

10. Nel

proseguo del suo esposto, l’attore ritiene di aver senz’altro dimostrato,

contrariamente a quanto ritenuto del Pretore, che le parti si erano a suo tempo

accordate per l’applicabilità della norma SIA 102: a suo dire, l’applicazione

della norma SIA 102 era in effetti stata accettata dai convenuti per atti

concludenti, visto e considerato che costoro non avevano mai contestato il

preventivo generale definito “stima generale dei costi di costruzione” (doc. B)

- espressamente stilato sulla base della norma SIA 102/4.2.2 - in cui era

compresa anche la voce “onorario architetto” a suo favore. La censura è

infondata. Nonostante sia vero che la “stima generale dei costi di costruzione”

era stata allestita dall’attore (unilateralmente) proprio “secondo la norma SIA

102/4.2.2” (doc. B) e che quella valutazione non era poi stata contestata dai

convenuti, è però altrettanto vero che da queste sole circostanze non si può

ancora concludere che le parti si fossero accordate per l’applicazione in

generale ai loro rapporti della norma SIA 102 (I CCA 24 luglio 2006 inc. n.

10.1995.96), in precedenza mai portata a conoscenza dei convenuti e nemmeno

oggetto di un accordo esplicito o implicito oppure anche solo di un semplice

rimando delle parti, non comprovati. E comunque, da quelle circostanze, a

maggior ragione, nemmeno si può ritenere che la posizione “onorario

architetto”, contenuta in quel documento - accanto a un’altra ottantina di

posizioni, che nulla avevano a che fare con la norma SIA 102 - con la sola

indicazione dell’importo preventivato, potesse e dovesse essere intesa in buona

fede e in base al principio dell’affidamento nel senso che, in assenza di

ulteriori indicazioni, quella retribuzione dovesse essere calcolata proprio in

base alla norma SIA 102. Oltretutto, la somma complessiva esposta a quel

momento a favore dell’architetto, di fr. 58'000.- (pos. 291), di fr. 900.-

(pos. 491) e di fr. 4'800.- (pos. 524), era stata considerata dal perito

giudiziario sottodimensionata - per la prestazione completa - anche applicando

un ribasso elevato rispetto al calcolo operato facendo capo al regolamento SIA

102 (perizia p. 13), il che a maggior ragione porta a concludere che quelle

somme non potessero essere state calcolate in funzione di quella

regolamentazione.

11. Sempre

a sostegno dell’applicazione della norma SIA 102, l’attore rileva che

quest’ultima, in base alla perizia giudiziaria, concretizzava in ogni caso un

uso del settore. La censura, oltre che irricevibile in quanto formulata per la

prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), è in ogni caso infondata.

Dal solo fatto che il perito giudiziario abbia dichiarato che la norma SIA 102

tutelava “sia i progettisti che i committenti, determinando di fatto una base

corretta di remunerazione di prestazioni normalizzate” (perizia p. 5) non si

può in effetti ritenere che egli si fosse espresso nei termini pretesi

dall’attore, ossia che, diversamente da quanto valeva in generale (cfr. supra

consid. 8), nel caso concreto quella norma esprimesse un uso riconosciuto.

12. Appurata

con ciò l’inapplicabilità della norma SIA 102 - il che tra l’altro vanificava

ogni pretesa attorea avente per oggetto la revoca ingiustificata del mandato

(che comunque doveva essere disattesa anche per il fatto che l’attore non aveva

censurato in questa sede l’assunto pretorile secondo cui non erano stati

provati i presupposti per l’applicazione dell’art. 404 cpv. 2 CO) -, il Pretore

ha ritenuto che l’attore non aveva allegato e dimostrato il tempo impiegato e

le spese da lui sostenute per l’adempimento del mandato, ciò che imponeva di

rigettare ogni sua richiesta.

In questa

sede l’attore obietta che il giudice di prime cure, sulla base del materiale

probatorio versato agli atti, avrebbe in ogni caso potuto e dovuto stabilire le

sue spettanze secondo il suo prudente criterio in base al valore del lavoro da

lui svolto.

La censura

è ampiamente irricevibile e infondata, almeno nella misura in cui è riferita

alle pretese relative all’onorario. Essa è dapprima irricevibile, visto che l’attore,

pur avendo rimproverato al primo giudice di non aver ritenuto provato il tempo

impiegato e le spese da lui sostenute, non ha però censurato l’altro assunto

pretorile, che costituisce una motivazione alternativa e indipendente, secondo

cui egli non aveva mai allegato quelle circostanze (la dottrina e la

giurisprudenza hanno in effetti già avuto modo di stabilire che, qualora la

sentenza - o la decisione su una questione - impugnata si fondi su due

motivazioni alternative e indipendenti, l’appellante deve, sotto pena di

inammissibilità, confrontarsi con entrambe, cfr. Hungerbühler, in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische

Zivilprozessordnung (ZPO), n. 38 seg. ad art. 311; TF 20 aprile 2012

4A_754/2011 consid. 4.3; II CCA 7 febbraio 2013 inc. n. 12.2011.51, 26 aprile

2013 inc. n. 12.2012.78, 7 novembre 2013 inc. n. 12.2012.79); ed è comunque

infondata nel merito, la giurisprudenza avendo già avuto modo di precisare che

il giudice di prime cure non è legittimato, applicando per analogia l’art. 42

cpv. 2 CO, a far proprie le conclusioni del perito giudiziario che aveva

tentato di sopperire a tali carenze applicando la norma SIA 102 con o senza correttivi

(in concreto con una riduzione del 10%; cfr. perizia p. 6, e meglio per il

fatto che il progetto di massima era stato elaborato praticamente senza

sostanziali modifiche, così fino ai piani esecutivi e per il fatto che si

trattava di un mandato parziale), oppure ancora a stimare di sua iniziativa il

tempo impiegato e le spese assunte: l’alleggerimento dell’onere della prova

previsto dall’art. 42 cpv. 2 CO, norma che presuppone che la natura della

fattispecie renda impossibile o inesigibile la prova stretta (DTF 133 III 462

consid. 4.4.2), ha in effetti carattere eccezionale, va concesso in maniera

restrittiva e non può avere come risultato il rovesciamento dell’onere stesso, fermo

restando invece che - a prescindere dalla questione a sapere in quali campi al

di fuori del risarcimento del danno l’art. 42 cpv. 2 CO possa applicarsi per

analogia (cfr. DTF 128 III 271 consid. 2b/aa) - i fattori che entrano in gioco

per calcolare la retribuzione dell’architetto, in particolare tempo e spese,

non sono affatto, per loro natura, impossibili da provare, né l’attore lo ha

del resto preteso (TF 28 aprile

2011 4A_86/2011 consid. 6.3, 21 giugno 2013 4A_110/2013; II CCA 22 gennaio 2013

inc. n. 12.2011.22, 3 giugno 2013 inc. n. 12.2011.152 e 194).

Diverso è

invece l’esito della censura nella misura in cui è riferita alla pretesa

concernente le spese vive e di riproduzione, che l’attore, con riferimento ai

doc. N e E/7, aveva indicato in petizione essere di fr. 1'000.-. Atteso che in

risposta i convenuti non avevano contestato l’ammontare di quella posizione e

che l’importo è in seguito stato fatto proprio, invero senza particolare motivazione,

anche dal perito giudiziario (perizia p. 5 seg., nonostante dal doc. E/7

risulti un esborso di soli fr. 120.40 per le spese di riproduzione), la

posizione in esame, debitamente allegata e comprovata, può di principio essere

riconosciuta.

13. Nel

suo appello l’attore censura poi l’assunto pretorile secondo cui un’eventuale

sua pretesa per onorari e spese – quest’ultima teoricamente fondata in ragione

di fr. 1'000.- – avrebbe in ogni caso dovuto essere ridotta sostanzialmente

(senza che l’entità della riduzione fosse stata allora indicata) a seguito del

comprovato superamento da parte sua del limite massimo dei costi imposto dai

convenuti. La censura è in parte fondata.

In questa

sede l’attore non ha invero rimesso in discussione l’accertamento fattuale

contenuto nella sentenza del Pretore secondo cui l’importo di fr. 650'000.-

rappresentasse un limite di spesa insuperabile ed egli fosse consapevole della

circostanza. In tali circostanze non è pertanto necessario esaminare se la

stima dei prezzi da lui elaborata nel doc. B (di fr. 644'700.-) costituisse un

semplice preventivo generale (non ancora dettagliato, cfr. doc. A), che avrebbe

poi potuto essere superato senza - per lui - particolari conseguenze in ragione

di circa il 10- 20% secondo il perito giudiziario (perizia p. 3, 8, 15, 21 e 23

con riferimento alla norma SIA 102), o meglio nella misura del 10% in base alla

giurisprudenza (TF 15 marzo 2005 4C.424/2004 consid. 3.2.2, 26 settembre 2013

4A_271/2013 consid. 2.1 e 2.5; II CCA 2 settembre 2010 inc. n. 10.2002.26, “tolleranza”

valida anche in caso di mancata applicazione della norma SIA 102).

Ora, ritenuto

che nella migliore - per l’attore - delle ipotesi, a quello stesso livello di

approfondimento del progetto il costo dell’opera avrebbe in realtà dovuto essere

stimato a fr. 689'200.- (cfr. perizia p. 3, 16 e 19; senza per altro che in

tale importo fossero stati considerati il costo degli arredi fissi di fr. 10'000.-

e gli interessi bancari di fr. 22'000.-, cfr. perizia p. 16), cioè ad un

importo che eccedeva almeno del 6% (o del 9%) il limite di spesa concordato, si

deve di principio concludere che la valutazione resa nel doc. B, non rispettosa

di quel limite massimo, era costitutiva di una violazione del contratto (e

meglio di un’istruzione fornita, cfr. TF 15 marzo 2005 4C.424/2004 consid. 3.3, 9 maggio 2006 4C.54/2006 consid. 3.2.1 14 luglio 2009 4A_187/2009 consid.

4.1) ed era con ciò tale da influire sull’entità della retribuzione dovuta a

favore dell’attore.

A questo

proposito, si osserva che, nonostante i convenuti, a seguito di questi fatti, avessero

poi rinunciato alla prospettata edificazione, non si può però ancora affermare

che l’attività dell’attore sarebbe stata per loro del tutto inutilizzabile, ciò

che avrebbe potuto escludere ogni sua retribuzione (cfr. Schumacher, in: Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3ª ed., n. 605 e 787; TF 17 luglio 2012

4A_89/2012 consid. 3.1). Avendo essi però ammesso la almeno parziale

utilizzabilità dei piani elaborati e degli altri atti di progettazione eseguiti

(che avevano poi chiesto di essere autorizzati ad usare, cfr. doc. S), confermata

per altro implicitamente anche dal perito giudiziario (il quale riteneva

possibile, senza grandi rinunce, edificare la casa per l’importo indicato nel

doc. B, cfr. perizia p. 4 e 19), la soluzione corretta è in definitiva quella

di imporre solo una riduzione delle spettanze a favore dell’attore (cfr. TF 11

febbraio 2000 4C.408/1999 consid. 3a; II CCA 9 aprile 2002 inc. n. 12.2001.69

in NRCP 2003 pag. 410, 20 gennaio 2003 inc. n. 12.2001.160), che, tenuto conto del

valore oggettivo delle prestazioni da lui svolte e della misura - tutto sommato

contenuta - del superamento del preventivo, questa Camera, nell’ambito del suo

ampio potere di apprezzamento (cfr. Schumacher,

op. cit., n. 604), determina concretamente in ragione del 40%: la

giurisprudenza (DTF 108 II 197; RJN 1991 p. 54) ha in effetti già avuto modo di

stabilire che è al più tardi al momento della fase del progetto definitivo (per

la quale l’attore aveva esposto una percentuale del 35%, a fronte del totale

fatturato in ragione del 59%, cfr. doc. N) che deve intervenire la stima dei

costi di costruzione, ossia che l’attore ha o avrebbe potuto rendersi conto dell’impossibilità

di rispettare il limite impostogli, ritenuto che da quel momento egli avrebbe

dovuto rinunciare alle inutili prestazioni successive (fase di preparazione

all’esecuzione e fase esecutiva, per le quali era stata da lui esposta una

percentuale del 24%, cfr. doc. N).

14. In

definitiva, all’attore può così essere riconosciuto un importo di fr. 600.- (60%

di fr. 1'000.-) oltre interessi dal 14 agosto 2001 (doc. N), non essendo per

altro stato provato se e quando il mandato sarebbe stato rescisso. Gli

interessi sono dovuti al tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 1 CO): a parte il

fatto che la domanda in questa sede di attribuirli ad un saggio del 6% è

irricevibile atteso che con le conclusioni l’attore già li aveva ridotti al 5%,

si osserva che quest’ultimo, nonostante la contestazione della controparte, non

ha allegato ancor prima che provato le circostanze che avrebbero eventualmente

giustificato un tasso maggiore ai sensi dell’art. 104 cpv. 2 e 3 CO.

15. Manifestamente

infondata e al limite del temerario è infine la censura dell’attore, secondo il

giudizio pretorile, che respingeva la petizione e gli caricava gli oneri

processuali e le ripetibili nonostante fosse chiaro che egli aveva comunque

effettuato gran parte delle prestazioni da lui fatturate, doveva essere

corretto in base al principio dell’equità. Come si è visto, la (ora solo

parziale) reiezione della petizione è dovuta al fatto che l’attore ha insistito

a voler fatturare le sue pretese in base alla norma SIA 102, in realtà non applicabile alla fattispecie (cfr. supra consid. 9-11), ed ha invece omesso

in larga misura di allegare e poi di provare il tempo impiegato e le spese da

lui assunte (cfr. supra consid. 12); non invece all’oggettiva assenza di

prove o ancora alla difficoltà di assumerle. In tali circostanze non vi motivo

di far capo ai non meglio precisati criteri di equità indicati dall’attore (si

rinvia anzi al consid. 12, ove sono state spiegate le ragioni che escludevano

l’alleggerimento dell’onere della prova previsto dall’art. 42 cpv. 2 CO), per

cui non si giustifica di modificare nel merito il primo giudizio, né di

adottare una diversa decisione sulle spese e sulle ripetibili di prima sede.

16. Ne

discende, in parziale accoglimento dell’appello, che la petizione può essere

ammessa solo limitatamente all’importo di fr. 600.- più interessi al 5% dal 14

agosto 2001, ritenuto che gli oneri processuali e le ripetibili di entrambe le

sedi, calcolati sulla base di un valore litigioso di fr. 69'329.80, devono

rimanere a carico dell’attore, pressoché integralmente soccombente in entrambi

i gradi di giudizio (art. 148 CPC/TI e 106 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la LTG

decide:

I. L’appello 24 maggio 2012 dell’arch. AP 1 è parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza 10 aprile 2012 della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 2, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

1. La petizione è

parzialmente accolta.

§ Di

conseguenza AO 1 e AO 1, __________, sono condannati in solido a pagare

all’arch. AP 1, __________, la somma di fr. 600.- più interessi al 5% dal 14

agosto 2001.

Considerandi

II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 1’800.- sono posti a carico

dell’appellante, tenuto inoltre a rifondere alla controparte fr. 3’000.- per

ripetibili d’appello.

III. Notificazione:

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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