12.2012.89
Contratto di architetto - mandato - remunerazione - norme SIA - responsabilità per sorpasso del prezzo limite
9 dicembre 2013Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2012.89
Data decisione, Autorità:
09.12.2013, IICCA
Titolo:
Contratto di architetto - mandato - remunerazione - norme SIA - responsabilità per sorpasso del prezzo limite
ARCHITETTO
REMUNERAZIONE
RESPONSABILITÀ
art. 394 cpv. 3 CO
art. 398 CO
Incarto n.
12.2012.89
Lugano
9 dicembre
2013/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2004.728
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 8
novembre 2004 da
AP 1
rappr. dallo studio
legale RA 1
contro
AO 1
AO 2
entrambi rappr.
dall’avv. PA 1, in subdelega dell’avv. RA 2
con cui
l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di
fr.
69'329.80 oltre interessi al 6% - poi ridotti al 5% con le conclusioni - dal 30
maggio 2000;
domanda
avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 10 aprile 2012 ha respinto, ponendo a carico dell’attore la tassa di giustizia di fr. 2'300.-, le relative spese di fr. 300.-, le
spese peritali (non meglio quantificate) e le ripetibili di fr. 6'000.-;
appellante
l'attore con atto di appello 24 maggio 2012, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio in via principale nel senso di condannare i convenuti in
solido al pagamento di fr. 69'329.80 oltre interessi al 6% dal 30 maggio 2000
con accollo a costoro degli oneri processuali e delle ripetibili, e in via
subordinata nel senso almeno di ridurre considerevolmente la tassa di giustizia
e le relative spese poste a suo carico e di non assegnare ripetibili alla
controparte per la procedura di prima istanza, protestando in entrambe le
ipotesi le spese e le ripetibili di secondo grado;
mentre i
convenuti con risposta 5 luglio 2012 postulano la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nella
primavera del 1999 l’arch. AO 1 è stato verbalmente incaricato da AO 1 e AO 2 di
effettuare le opere di architettura (progettazione, cura della fase esecutiva e
direzione lavori, ecc.) inerenti l’edificazione di una casa unifamiliare sul
mappale n. 150 RFD di __________.
Il 14 agosto
2001 (doc. N) egli ha trasmesso loro la sua nota professionale di complessivi
fr. 63'890.- (pari al 59% delle prestazioni totali fatturabili), a cui andava
aggiunto un importo di fr. 4'439.80 a titolo di supplemento d’onorario per
revoca ingiustificata del mandato, che è però rimasta insoluta.
2. Con
la petizione in rassegna l’arch. AP 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, AO 1 e AO 2 chiedendo la loro
condanna in solido al pagamento di fr. 69'329.80 oltre interessi al 6% - poi
ridotti al 5% con le conclusioni - dal 30 maggio 2000: all’importo di fr.
68'329.80 oggetto della nota di cui al doc. N, calcolato in base alla norma SIA
102 (doc. M), egli ha aggiunto una somma di fr. 1'000.- per le spese vive (cfr.
pure doc. E/7).
Fatti
I
convenuti si sono opposti alla petizione, evidenziando da una parte come il
progetto elaborato dall’attore fosse risultato inutilizzabile siccome non
conforme ai limiti di costo da essi imposti (di fr. 650'000.-), ciò che li
aveva poi indotti, dopo il rientro delle principali offerte degli artigiani (e
meglio quelle per le opere da impresario costruttore, cfr. doc. I e L), a
rinunciare all’edificazione, e rilevando dall’altra che l’applicazione della
norma SIA 102, utilizzata dall’attore per stabilire le proprie spettanze, tra
cui l’infondata pretesa per revoca ingiustificata dell’incarico, non era mai
stata concordata tra le parti.
3. Il
Pretore, con la sentenza qui oggetto di impugnativa, ha respinto la petizione,
ponendo a carico dell’attore la tassa di giustizia di fr. 2'300.-, le relative
spese di fr. 300.-, le spese peritali (non meglio quantificate) e le ripetibili
di fr. 6'000.-.
Il
giudice di prime cure, dopo aver escluso che le parti avessero stipulato
accordi sulla remunerazione dovuta all’attore, ha ritenuto da una parte che
quest’ultimo, a fronte della tempestiva contestazione dei convenuti in merito all’applicabilità
della norma SIA 102 da lui posta alla base del calcolo delle sue spettanze, non
aveva provato alcunché e che dall’altra questi neppure aveva allegato e
dimostrato il tempo impiegato e le spese da lui sostenute per l’adempimento del
mandato, ciò che imponeva di rigettare ogni sua pretesa. A titolo abbondanziale,
ha rilevato che in ogni caso il comprovato superamento da parte dell’attore del
limite massimo dei costi imposto dai convenuti avrebbe giustificato una
sostanziale riduzione del suo onorario, mentre che la pretesa per la revoca
ingiustificata dell’incarico, già infondata per l’inapplicabilità della norma
SIA 102, sarebbe stata destinata all’insuccesso anche per il fatto che non
erano stati provati i presupposti per l’applicazione dell’art. 404 cpv. 2 CO.
4. Con
l’appello, che qui ci occupa, l’attore chiede di riformare il querelato
giudizio in via principale nel senso di condannare i convenuti in solido al
pagamento di fr. 69'329.80 oltre interessi al 6% dal 30 maggio 2000 con accollo
a costoro degli oneri processuali e delle ripetibili, e in via subordinata nel
senso almeno di ridurre considerevolmente la tassa di giustizia e le relative
spese poste a suo carico e di non assegnare ripetibili alla controparte per la
procedura di prima istanza, protestando in entrambe le ipotesi le spese e le
ripetibili di secondo grado.
Egli conferma
innanzitutto l’applicabilità nella fattispecie della norma SIA 102 e con ciò il
suo diritto all’onorario di fr. 69'329.80 (doc. N) e alle spese di fr. 1'000.-
(cfr. doc. N e E/7), adducendo che la contestazione dei convenuti non era
tempestiva, che egli aveva comunque dimostrato l’accettazione per atti
concludenti di quella norma e che la stessa era in ogni caso ugualmente applicabile
in virtù degli usi del settore. Rileva che il giudice di prime cure avrebbe in
ogni caso potuto e dovuto stabilire le sue spettanze secondo il suo prudente
criterio in base al valore del lavoro da lui svolto, che per altro in base alle
risultanze peritali (le quali ritenevano equo un onorario a suo favore di
fr.
59'426.25 oltre a fr. 4'056.35), non contestate dalla controparte, nemmeno
avrebbe necessitato di essere precisato e dimostrato. Ribadisce l’assenza di un
superamento del limite massimo dei costi imposto dai convenuti. E ritiene
infine che il giudizio pretorile, che respingeva la petizione e oltretutto gli
caricava gli oneri processuali e le ripetibili nonostante fosse chiaro che egli
aveva comunque effettuato gran parte delle prestazioni da lui fatturate, doveva
essere corretto in base al principio dell’equità.
5. Della
risposta con cui i convenuti postulano la reiezione del gravame pure con
protesta di spese e ripetibili si dirà, se e per quanto necessario, nei
prossimi considerandi.
6. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è
stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta
disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio
dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece
la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una
decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove
disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
7. A
questo stadio della lite è pacifico che le prestazioni d’architetto per le
quali l’attore pretende di essere remunerato siano rette dalle norme relative
al contratto di mandato (art. 394 segg. CO).
In tale
evenienza la mercede del mandatario deve pertanto considerare, in assenza di
accordi specifici delle parti (cfr. infra consid. 10), gli usi del
settore (cfr. infra consid. 11) e, se non ve ne fossero, tutte le
circostanze pertinenti di ogni singolo caso (art. 394 cpv. 3 CO), ritenuto che
essa deve comunque essere oggettivamente proporzionata ai servizi
effettivamente prestati (DTF 135 III 259 consid. 2.2;
con riferimento all’attività dell’architetto, cfr. TF 31 marzo 2008 4A_496/2007
consid. 3.1, 28 aprile 2011 4A_86/2011 consid. 6; II
CCA 4 novembre 2011 inc. n. 12.2009.189, 5 ottobre 2012 inc. n. 12.2011.85, 3
giugno 2013 inc. n. 12.2011.152 e 194). In quest’ultima eventualità (cfr. infra
consid. 12) i primi fattori da considerare per determinare se l’onorario
preteso sia proporzionato sono il tempo impiegato, dall’architetto e dai suoi
subalterni, e i costi affrontati (Egli,
Das Architektenhonorar, in: Gauch/Tercier,
Das Architektenrecht, 3ª ed.,
n. 934 segg.; Weber, Basler
Kommentar, 4ª ed., n. 39 ad
art. 394 CO; TF 28 aprile 2011
4A_86/2011 consid. 6.2, 21 giugno 2013 4A_110/2013; II CCA 22 gennaio 2013 inc.
n. 12.2011.22, 3 giugno 2013 inc. n. 12.2011.152 e 194).
8. Atteso
che le principali censure d’appello, che verranno esaminate qui di seguito,
hanno per oggetto l’applicazione della norma SIA 102, appare opportuno rammentare
già sin d’ora che le norme SIA non codificano un uso vincolante, sono
equiparabili a delle condizioni generali che vincolano le parti soltanto se
sono integrate nel contratto e tutt’al più, al pari di altre formulazioni
contrattuali standardizzate, possono talvolta esprimere degli usi riconosciuti,
ma la circostanza deve essere dimostrata in ogni singolo caso (DTF 118 II 295
consid. 2a; TF 28 aprile 2011
4A_86/2011 consid. 6.1, 21 giugno 2013 4A_110/2013; II CCA 4 novembre 2011 inc.
n. 12.2009.189, 5 ottobre 2012 inc. n. 12.2011.85, 22 gennaio 2013 inc. n.
12.2011.22, 3 giugno 2013 inc. n. 12.2011.152 e 194). Da un punto di vista
processuale, oltre al fatto che le stesse siano state portate a conoscenza del
giudice (non trattandosi di fatti notori: Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 6 ad art. 87; Donzallaz,
Loi sur le tribunal fédéral, n. 3651; TF 2 giugno 2006 4C.125/2005 consid. 5, 2 dicembre 2008 4A_428/2007 consid. 3.1; II CCA 21 dicembre 2011 inc.
n. 12.2009.184, 12 marzo 2013 inc. n. 12.2011.92), occorre che
almeno la parte che si prevale della loro applicazione faccia valere in causa
l'accordo della loro applicabilità oppure obietti l'inapplicabilità del CO, in
difetto di che si deve dedurre che le parti, specialmente se patrocinate da
legali, hanno rinunciato ad avvalersi di tali disposizioni (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 seg. ad art. 85; Rep. 1993 p. 199; II
CCA 30 gennaio 2010 inc. n. 12.2008.190 in RtiD II-2010 n. 46c p. 697, 2
settembre 2011 inc. n. 12.2010.193, 23 dicembre 2011 inc. n. 12.2009.234, 5
aprile 2012 inc. n. 12.2010.84).
9. Con
la prima censura d’appello l’attore rimprovera al Pretore di aver ritenuto che
i convenuti avessero tempestivamente contestato l’applicabilità della norma SIA
102, quando invece quella loro contestazione doveva essere considerata tardiva,
essendo avvenuta per la prima volta solo in causa. La censura, per altro già
irricevibile in ordine siccome sollevata per la prima volta solamente in questa
sede (art. 317 cpv. 1 CPC), è manifestamente infondata anche nel merito. A
parte il fatto che nessuna disposizione di legge impediva ai convenuti di eccepire
l’applicabilità della norma SIA 102 per la prima volta solo nel corso della
causa (in tal senso pure TF 28
aprile 2011 4A_86/2011 consid. 4.2), si osserva in effetti che dagli atti
risulta che essi avevano in ogni caso formulato quella contestazione ben prima,
già in occasione dello scambio di corrispondenza che aveva preceduto l’inoltro della
causa (cfr. doc. P e S).
10. Nel
proseguo del suo esposto, l’attore ritiene di aver senz’altro dimostrato,
contrariamente a quanto ritenuto del Pretore, che le parti si erano a suo tempo
accordate per l’applicabilità della norma SIA 102: a suo dire, l’applicazione
della norma SIA 102 era in effetti stata accettata dai convenuti per atti
concludenti, visto e considerato che costoro non avevano mai contestato il
preventivo generale definito “stima generale dei costi di costruzione” (doc. B)
- espressamente stilato sulla base della norma SIA 102/4.2.2 - in cui era
compresa anche la voce “onorario architetto” a suo favore. La censura è
infondata. Nonostante sia vero che la “stima generale dei costi di costruzione”
era stata allestita dall’attore (unilateralmente) proprio “secondo la norma SIA
102/4.2.2” (doc. B) e che quella valutazione non era poi stata contestata dai
convenuti, è però altrettanto vero che da queste sole circostanze non si può
ancora concludere che le parti si fossero accordate per l’applicazione in
generale ai loro rapporti della norma SIA 102 (I CCA 24 luglio 2006 inc. n.
10.1995.96), in precedenza mai portata a conoscenza dei convenuti e nemmeno
oggetto di un accordo esplicito o implicito oppure anche solo di un semplice
rimando delle parti, non comprovati. E comunque, da quelle circostanze, a
maggior ragione, nemmeno si può ritenere che la posizione “onorario
architetto”, contenuta in quel documento - accanto a un’altra ottantina di
posizioni, che nulla avevano a che fare con la norma SIA 102 - con la sola
indicazione dell’importo preventivato, potesse e dovesse essere intesa in buona
fede e in base al principio dell’affidamento nel senso che, in assenza di
ulteriori indicazioni, quella retribuzione dovesse essere calcolata proprio in
base alla norma SIA 102. Oltretutto, la somma complessiva esposta a quel
momento a favore dell’architetto, di fr. 58'000.- (pos. 291), di fr. 900.-
(pos. 491) e di fr. 4'800.- (pos. 524), era stata considerata dal perito
giudiziario sottodimensionata - per la prestazione completa - anche applicando
un ribasso elevato rispetto al calcolo operato facendo capo al regolamento SIA
102 (perizia p. 13), il che a maggior ragione porta a concludere che quelle
somme non potessero essere state calcolate in funzione di quella
regolamentazione.
11. Sempre
a sostegno dell’applicazione della norma SIA 102, l’attore rileva che
quest’ultima, in base alla perizia giudiziaria, concretizzava in ogni caso un
uso del settore. La censura, oltre che irricevibile in quanto formulata per la
prima volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), è in ogni caso infondata.
Dal solo fatto che il perito giudiziario abbia dichiarato che la norma SIA 102
tutelava “sia i progettisti che i committenti, determinando di fatto una base
corretta di remunerazione di prestazioni normalizzate” (perizia p. 5) non si
può in effetti ritenere che egli si fosse espresso nei termini pretesi
dall’attore, ossia che, diversamente da quanto valeva in generale (cfr. supra
consid. 8), nel caso concreto quella norma esprimesse un uso riconosciuto.
12. Appurata
con ciò l’inapplicabilità della norma SIA 102 - il che tra l’altro vanificava
ogni pretesa attorea avente per oggetto la revoca ingiustificata del mandato
(che comunque doveva essere disattesa anche per il fatto che l’attore non aveva
censurato in questa sede l’assunto pretorile secondo cui non erano stati
provati i presupposti per l’applicazione dell’art. 404 cpv. 2 CO) -, il Pretore
ha ritenuto che l’attore non aveva allegato e dimostrato il tempo impiegato e
le spese da lui sostenute per l’adempimento del mandato, ciò che imponeva di
rigettare ogni sua richiesta.
In questa
sede l’attore obietta che il giudice di prime cure, sulla base del materiale
probatorio versato agli atti, avrebbe in ogni caso potuto e dovuto stabilire le
sue spettanze secondo il suo prudente criterio in base al valore del lavoro da
lui svolto.
La censura
è ampiamente irricevibile e infondata, almeno nella misura in cui è riferita
alle pretese relative all’onorario. Essa è dapprima irricevibile, visto che l’attore,
pur avendo rimproverato al primo giudice di non aver ritenuto provato il tempo
impiegato e le spese da lui sostenute, non ha però censurato l’altro assunto
pretorile, che costituisce una motivazione alternativa e indipendente, secondo
cui egli non aveva mai allegato quelle circostanze (la dottrina e la
giurisprudenza hanno in effetti già avuto modo di stabilire che, qualora la
sentenza - o la decisione su una questione - impugnata si fondi su due
motivazioni alternative e indipendenti, l’appellante deve, sotto pena di
inammissibilità, confrontarsi con entrambe, cfr. Hungerbühler, in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische
Zivilprozessordnung (ZPO), n. 38 seg. ad art. 311; TF 20 aprile 2012
4A_754/2011 consid. 4.3; II CCA 7 febbraio 2013 inc. n. 12.2011.51, 26 aprile
2013 inc. n. 12.2012.78, 7 novembre 2013 inc. n. 12.2012.79); ed è comunque
infondata nel merito, la giurisprudenza avendo già avuto modo di precisare che
il giudice di prime cure non è legittimato, applicando per analogia l’art. 42
cpv. 2 CO, a far proprie le conclusioni del perito giudiziario che aveva
tentato di sopperire a tali carenze applicando la norma SIA 102 con o senza correttivi
(in concreto con una riduzione del 10%; cfr. perizia p. 6, e meglio per il
fatto che il progetto di massima era stato elaborato praticamente senza
sostanziali modifiche, così fino ai piani esecutivi e per il fatto che si
trattava di un mandato parziale), oppure ancora a stimare di sua iniziativa il
tempo impiegato e le spese assunte: l’alleggerimento dell’onere della prova
previsto dall’art. 42 cpv. 2 CO, norma che presuppone che la natura della
fattispecie renda impossibile o inesigibile la prova stretta (DTF 133 III 462
consid. 4.4.2), ha in effetti carattere eccezionale, va concesso in maniera
restrittiva e non può avere come risultato il rovesciamento dell’onere stesso, fermo
restando invece che - a prescindere dalla questione a sapere in quali campi al
di fuori del risarcimento del danno l’art. 42 cpv. 2 CO possa applicarsi per
analogia (cfr. DTF 128 III 271 consid. 2b/aa) - i fattori che entrano in gioco
per calcolare la retribuzione dell’architetto, in particolare tempo e spese,
non sono affatto, per loro natura, impossibili da provare, né l’attore lo ha
del resto preteso (TF 28 aprile
2011 4A_86/2011 consid. 6.3, 21 giugno 2013 4A_110/2013; II CCA 22 gennaio 2013
inc. n. 12.2011.22, 3 giugno 2013 inc. n. 12.2011.152 e 194).
Diverso è
invece l’esito della censura nella misura in cui è riferita alla pretesa
concernente le spese vive e di riproduzione, che l’attore, con riferimento ai
doc. N e E/7, aveva indicato in petizione essere di fr. 1'000.-. Atteso che in
risposta i convenuti non avevano contestato l’ammontare di quella posizione e
che l’importo è in seguito stato fatto proprio, invero senza particolare motivazione,
anche dal perito giudiziario (perizia p. 5 seg., nonostante dal doc. E/7
risulti un esborso di soli fr. 120.40 per le spese di riproduzione), la
posizione in esame, debitamente allegata e comprovata, può di principio essere
riconosciuta.
13. Nel
suo appello l’attore censura poi l’assunto pretorile secondo cui un’eventuale
sua pretesa per onorari e spese – quest’ultima teoricamente fondata in ragione
di fr. 1'000.- – avrebbe in ogni caso dovuto essere ridotta sostanzialmente
(senza che l’entità della riduzione fosse stata allora indicata) a seguito del
comprovato superamento da parte sua del limite massimo dei costi imposto dai
convenuti. La censura è in parte fondata.
In questa
sede l’attore non ha invero rimesso in discussione l’accertamento fattuale
contenuto nella sentenza del Pretore secondo cui l’importo di fr. 650'000.-
rappresentasse un limite di spesa insuperabile ed egli fosse consapevole della
circostanza. In tali circostanze non è pertanto necessario esaminare se la
stima dei prezzi da lui elaborata nel doc. B (di fr. 644'700.-) costituisse un
semplice preventivo generale (non ancora dettagliato, cfr. doc. A), che avrebbe
poi potuto essere superato senza - per lui - particolari conseguenze in ragione
di circa il 10- 20% secondo il perito giudiziario (perizia p. 3, 8, 15, 21 e 23
con riferimento alla norma SIA 102), o meglio nella misura del 10% in base alla
giurisprudenza (TF 15 marzo 2005 4C.424/2004 consid. 3.2.2, 26 settembre 2013
4A_271/2013 consid. 2.1 e 2.5; II CCA 2 settembre 2010 inc. n. 10.2002.26, “tolleranza”
valida anche in caso di mancata applicazione della norma SIA 102).
Ora, ritenuto
che nella migliore - per l’attore - delle ipotesi, a quello stesso livello di
approfondimento del progetto il costo dell’opera avrebbe in realtà dovuto essere
stimato a fr. 689'200.- (cfr. perizia p. 3, 16 e 19; senza per altro che in
tale importo fossero stati considerati il costo degli arredi fissi di fr. 10'000.-
e gli interessi bancari di fr. 22'000.-, cfr. perizia p. 16), cioè ad un
importo che eccedeva almeno del 6% (o del 9%) il limite di spesa concordato, si
deve di principio concludere che la valutazione resa nel doc. B, non rispettosa
di quel limite massimo, era costitutiva di una violazione del contratto (e
meglio di un’istruzione fornita, cfr. TF 15 marzo 2005 4C.424/2004 consid. 3.3, 9 maggio 2006 4C.54/2006 consid. 3.2.1 14 luglio 2009 4A_187/2009 consid.
4.1) ed era con ciò tale da influire sull’entità della retribuzione dovuta a
favore dell’attore.
A questo
proposito, si osserva che, nonostante i convenuti, a seguito di questi fatti, avessero
poi rinunciato alla prospettata edificazione, non si può però ancora affermare
che l’attività dell’attore sarebbe stata per loro del tutto inutilizzabile, ciò
che avrebbe potuto escludere ogni sua retribuzione (cfr. Schumacher, in: Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3ª ed., n. 605 e 787; TF 17 luglio 2012
4A_89/2012 consid. 3.1). Avendo essi però ammesso la almeno parziale
utilizzabilità dei piani elaborati e degli altri atti di progettazione eseguiti
(che avevano poi chiesto di essere autorizzati ad usare, cfr. doc. S), confermata
per altro implicitamente anche dal perito giudiziario (il quale riteneva
possibile, senza grandi rinunce, edificare la casa per l’importo indicato nel
doc. B, cfr. perizia p. 4 e 19), la soluzione corretta è in definitiva quella
di imporre solo una riduzione delle spettanze a favore dell’attore (cfr. TF 11
febbraio 2000 4C.408/1999 consid. 3a; II CCA 9 aprile 2002 inc. n. 12.2001.69
in NRCP 2003 pag. 410, 20 gennaio 2003 inc. n. 12.2001.160), che, tenuto conto del
valore oggettivo delle prestazioni da lui svolte e della misura - tutto sommato
contenuta - del superamento del preventivo, questa Camera, nell’ambito del suo
ampio potere di apprezzamento (cfr. Schumacher,
op. cit., n. 604), determina concretamente in ragione del 40%: la
giurisprudenza (DTF 108 II 197; RJN 1991 p. 54) ha in effetti già avuto modo di
stabilire che è al più tardi al momento della fase del progetto definitivo (per
la quale l’attore aveva esposto una percentuale del 35%, a fronte del totale
fatturato in ragione del 59%, cfr. doc. N) che deve intervenire la stima dei
costi di costruzione, ossia che l’attore ha o avrebbe potuto rendersi conto dell’impossibilità
di rispettare il limite impostogli, ritenuto che da quel momento egli avrebbe
dovuto rinunciare alle inutili prestazioni successive (fase di preparazione
all’esecuzione e fase esecutiva, per le quali era stata da lui esposta una
percentuale del 24%, cfr. doc. N).
14. In
definitiva, all’attore può così essere riconosciuto un importo di fr. 600.- (60%
di fr. 1'000.-) oltre interessi dal 14 agosto 2001 (doc. N), non essendo per
altro stato provato se e quando il mandato sarebbe stato rescisso. Gli
interessi sono dovuti al tasso legale del 5% (art. 104 cpv. 1 CO): a parte il
fatto che la domanda in questa sede di attribuirli ad un saggio del 6% è
irricevibile atteso che con le conclusioni l’attore già li aveva ridotti al 5%,
si osserva che quest’ultimo, nonostante la contestazione della controparte, non
ha allegato ancor prima che provato le circostanze che avrebbero eventualmente
giustificato un tasso maggiore ai sensi dell’art. 104 cpv. 2 e 3 CO.
15. Manifestamente
infondata e al limite del temerario è infine la censura dell’attore, secondo il
giudizio pretorile, che respingeva la petizione e gli caricava gli oneri
processuali e le ripetibili nonostante fosse chiaro che egli aveva comunque
effettuato gran parte delle prestazioni da lui fatturate, doveva essere
corretto in base al principio dell’equità. Come si è visto, la (ora solo
parziale) reiezione della petizione è dovuta al fatto che l’attore ha insistito
a voler fatturare le sue pretese in base alla norma SIA 102, in realtà non applicabile alla fattispecie (cfr. supra consid. 9-11), ed ha invece omesso
in larga misura di allegare e poi di provare il tempo impiegato e le spese da
lui assunte (cfr. supra consid. 12); non invece all’oggettiva assenza di
prove o ancora alla difficoltà di assumerle. In tali circostanze non vi motivo
di far capo ai non meglio precisati criteri di equità indicati dall’attore (si
rinvia anzi al consid. 12, ove sono state spiegate le ragioni che escludevano
l’alleggerimento dell’onere della prova previsto dall’art. 42 cpv. 2 CO), per
cui non si giustifica di modificare nel merito il primo giudizio, né di
adottare una diversa decisione sulle spese e sulle ripetibili di prima sede.
16. Ne
discende, in parziale accoglimento dell’appello, che la petizione può essere
ammessa solo limitatamente all’importo di fr. 600.- più interessi al 5% dal 14
agosto 2001, ritenuto che gli oneri processuali e le ripetibili di entrambe le
sedi, calcolati sulla base di un valore litigioso di fr. 69'329.80, devono
rimanere a carico dell’attore, pressoché integralmente soccombente in entrambi
i gradi di giudizio (art. 148 CPC/TI e 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide:
I. L’appello 24 maggio 2012 dell’arch. AP 1 è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 10 aprile 2012 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
1. La petizione è
parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza AO 1 e AO 1, __________, sono condannati in solido a pagare
all’arch. AP 1, __________, la somma di fr. 600.- più interessi al 5% dal 14
agosto 2001.
Considerandi
II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 1’800.- sono posti a carico
dell’appellante, tenuto inoltre a rifondere alla controparte fr. 3’000.- per
ripetibili d’appello.
III. Notificazione:
–
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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