12.2012.90
Exequatur - decreto ingiuntivo italiano ex art. 642 CPCIt
14 agosto 2012Italiano13 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2012.90
Data decisione, Autorità:
14.08.2012, IICCA
Ricorso:
TF,4A_534/2012, 8.4.2013
Titolo:
Exequatur - decreto ingiuntivo italiano ex art. 642 CPCIt
ESECUZIONE
RICONOSCIMENTO
art. 32 CLUG 2007
Incarto n.
12.2012.90
Lugano
14 agosto
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2012.274
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con istanza di
riconoscimento e di exequatur 18 aprile 2012 da
CO 1
rappr. da RA 2
contro
RE 1
rappr. da RA 1
con cui
l’istante ha chiesto di riconoscere e dichiarare esecutivo in Svizzera il
decreto ingiuntivo pronunciato dal Tribunale ordinario di __________ il 17/18
giugno 2011 e poi corretto il 23 giugno 2011 (n. __________, __________) e di
ordinare, quale provvedimento cautelare ex art. 47 cpv. 2 CLug, il sequestro
della relazione bancaria n. __________ (IBAN __________) intestata alla
convenuta presso la succursale di C__________ di __________, di qualsiasi altra
relazione bancaria a lei intestata presso la succursale di L__________ di __________
e di qualsiasi relazione bancaria a lei intestata presso le succursali di C__________
e di L__________ di __________ e/o __________, sino a concorrenza di fr.
2'559'280.- oltre interessi, domanda che il Pretore aggiunto, con decisione 19
aprile 2012 ha integralmente accolto;
ed ora sul
reclamo 24 maggio 2012 con cui la convenuta ha chiesto di negare l’esecutività
in Svizzera al decreto ingiuntivo in questione e di annullare il sequestro, al
quale l’istante si è integralmente opposta con risposta 13 luglio 2012;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
decreto ingiuntivo 17/18 giugno 2011 (doc. B), poi corretto il 23 giugno 2011
(n. __________), il Tribunale ordinario di __________, su ricorso 13 giugno
2011 della società __________ CO 1, ha ingiunto alla società __________ RE 1 di
pagare a quest’ultima la somma di € 2'061'852.23 oltre interessi e spese
giudiziarie, avvertendo nel contempo che il debitore ingiunto aveva diritto di
proporre opposizione contro il decreto nel termine perentorio di 40 (poi
corretto a 60) giorni dalla notifica e che in tale mancanza il decreto sarebbe
diventato definitivo. Nel decreto ingiuntivo è stata altresì autorizzata, in
applicazione dell’art. 642 CPCIt, la provvisoria esecuzione (cfr. doc. B), come
del resto risulta anche dall’attestato rilasciato il 21 marzo 2012 dal Tribunale
(nel plico doc. B) in forza dell’art. 54 e dell’allegato V della Convenzione
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano [CLug], RS 0.275.12).
2. Con
istanza 18 aprile 2012 CO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio sud RE 1, chiedendo che il menzionato decreto
ingiuntivo del Tribunale ordinario di __________, relativo a una pretesa
contrattuale (per trasporti e servizi terminalistici), fosse riconosciuto e
dichiarato esecutivo in Svizzera e che nel contempo fosse ordinato il sequestro
dei beni di pertinenza della convenuta indicati in ingresso sino a concorrenza
del credito risultante dal decreto, di complessivi fr. 2'559'280.- oltre
interessi (corrispondente a € 2'129'097.-, pari all’importo in capitale, agli
interessi nel frattempo maturati e alle spese giudiziarie, cfr. doc. E),
domanda che il Pretore aggiunto ha integralmente accolto l’indomani.
3. Con
il reclamo 24 maggio 2012 che qui ci occupa, la convenuta chiede di negare
l’esecutività in Svizzera al decreto ingiuntivo in questione e di annullare il
sequestro dei suoi beni. Da una parte evidenzia l’irregolare notifica - con la
sua conseguente nullità - del decreto ingiuntivo in questione, recapitato dal
Servizio rogatorie del Tribunale d’appello, su richiesta del tribunale estero,
al suo presidente del consiglio d’amministrazione anziché alla sua sede
sociale, oltretutto indicata erroneamente a L__________ invece che a C__________.
Dall’altra rileva che il decreto ingiuntivo non era corredato della necessaria
dichiarazione di esecutività per mancata tempestiva opposizione del debitore
ingiunto o per mancata attività richiesta allo stesso dopo la proposizione
dell’opposizione giusta l’art. 647 CPCIt, ma unicamente della dichiarazione di
esecuzione provvisoria ex art. 642 CPCIt, non ritenuta sufficiente per il
riconoscimento e l’esecuzione all’estero.
Con
risposta 13 luglio 2012 l’istante ha postulato la reiezione del gravame, con
argomentazioni di cui si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi
considerandi.
4. Giusta
l’art. 45 CLug il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi
dell’art. 43 CLug - rimedio giuridico che in Svizzera va promosso mediante
reclamo da esaminarsi dall’autorità giudiziaria preposta, in Ticino dalla
Camera civile d’appello competente per materia (art. 48 lett. a n. 8, lett. b
n. 5 e lett. e n. 4 LOG in combinazione con l’art. 309 lett. a CPC), con
cognizione piena dei motivi di diniego (cfr. art. 327a CPC) e previa
possibilità per le parti di addurre nuovi fatti e assumere nuove prove (art.
326 cpv. 2 CPC; Staehelin,
Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), n. 16 e 18
ad art. 36 CL; II CCA 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30) -
rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi
contemplati dagli art. 34 e 35 CLug (cpv. 1), fermo restando che in nessun caso
la decisione straniera può formare oggetto di un riesame nel merito (cpv. 2; II
CCA 18 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.113, 7 novembre 2011 inc. n. 12.2011.138, 2
dicembre 2011 inc. n. 12.2011.120, 31 luglio 2012 inc. n. 12.2012.30). Secondo la dottrina più autorevole, l’art. 45 cpv. 1 CLug,
formulato in maniera eccessivamente restrittiva (Hofmann/Kunz, Basler Kommentar, n. 9 ad art. 45 CLug),
consente tuttavia di rimettere in discussione anche i presupposti per
l’exequatur, i presupposti per la decisione di exequatur di primo e secondo
grado e le eventuali violazioni di prescrizioni procedurali commesse dal
giudice dell’exequatur (Staehelin,
op. cit., n. 11 ad art. 34 CL; Hofmann/Kunz, op.
cit., n. 19 segg., 24 seg. e 26 seg. ad art. 45 CLug con numerosi rif.; TF 6
luglio 2010 4A_228/2010 consid. 4; II CCA 7 novembre 2011 inc. n. 12.2011.138, 31
luglio 2012 inc. n. 12.2012.30).
5. Con
la prima censura ricorsuale, di per sé ricevibile (cfr. supra consid. 4; Staehelin, op. cit., ibidem;
Hofmann/Kunz, op. cit., n. 20 ad art. 45 CLug; TF 6 luglio 2010
4A_228/2010 consid. 4; II CCA 7 novembre 2011 inc. n.
12.2011.138), la convenuta lamenta il fatto che il decreto ingiuntivo in parola
sia stato recapitato al suo presidente del consiglio d’amministrazione anziché
alla sua sede sociale di C__________, oltretutto indicata erroneamente a L__________
(cfr. doc. B), ravvisando nell’occasione una notifica irregolare, viziata con
ciò da nullità assoluta.
Nel caso
di specie la questione a sapere se la notifica dell’atto giudiziario al
rappresentante legale della società (nel caso concreto oltretutto con diritto
di firma individuale a RC) invece che alla società stessa, avvenuta il 22
luglio 2011 (doc. B), sia conforme all’art. 136 CPC e con ciò valida può
rimanere irrisolta. Con la sua risposta al reclamo l’istante ha in effetti
evidenziato che un altro originale del decreto ingiuntivo era comunque stato
recapitato in precedenza, il 15 luglio 2011, dal Servizio rogatorie del
Tribunale d’appello, sempre su richiesta del tribunale estero, direttamente
alla sede c__________ della convenuta, versando per altro agli atti la relativa
prova documentale (doc. 2). In tali circostanze, la convenuta è malvenuta ad eccepire
la validità della notifica del decreto ingiuntivo.
6. Con
l’altra censura ricorsuale la convenuta rileva che il decreto ingiuntivo in
esame non potrebbe essere riconosciuto ed eseguito in Svizzera, in quanto non
corredato della dichiarazione di esecutività definitiva per mancata tempestiva
opposizione del debitore ingiunto o per mancata attività richiesta allo stesso
dopo la proposizione dell’opposizione giusta l’art. 647 CPCIt, ma provvisto
unicamente della dichiarazione di esecuzione provvisoria ex art. 642 CPCIt, non
sufficiente allo scopo.
6.1 Il
Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che un decreto ingiuntivo italiano
costituisce una decisione ai sensi dell’art. 32 CLug ed è con ciò passibile di
essere riconosciuto e eseguito in Svizzera se è munito della dichiarazione di
esecutività (TF 5 ottobre 2010 4A_145/2010 consid. 4.1 e 4.2 pubbl. in RtiD
I-2011 p. 783, 8 novembre 2011 5A_611/2010 consid. 2.1) e meglio quella di cui
all’art. 647 CPCIt (DTF 135 III 623 consid. 2.1; TF 5 ottobre 2010 4A_145/2010
consid. 4.1 pubbl. in RtiD I-2011 p. 783, 3 luglio 2012 5A_48/2012 consid.
2.1.2), apposta per mancata opposizione o per mancata attività dell’opponente,
quella di cui all’art. 653 seg. CPCIt, decretata in caso di rigetto o parziale
accoglimento dell’opposizione oppure ancora per altri motivi, rispettivamente
ancora quella di cui all’art. 648 CPCIt (TF 31 agosto 2007 4A_80/2007 consid.
4.2), rilasciata provvisoriamente in pendenza di un’opposizione (in tal senso,
pure, Consolo, La tutela sommaria
e la Convenzione di Bruxelles: la “circolazione” comunitaria dei provvedimenti
cautelari e dei decreti ingiuntivi, in: Rivista di diritto internazionale privato
e processuale 1991 p. 627; cfr. pure II CCA 17 maggio 1995 inc. n. 12.95.126
pubbl. in Rep. 1995 p. 243, 13
maggio 1996 inc. n. 12.96.79 pubbl. in Rep.
1996 p. 233). L’Alta Corte ha al proposito rilevato che è l’istituzione in sé
di una procedura che dia la possibilità di esercitare (preventivamente) il
diritto al contraddittorio a essere condizione necessaria per ammettere
l’esistenza di una decisione ai sensi della Convenzione e che in concreto la
procedura civile italiana garantisce per l’appunto al debitore il diritto di
opporsi e di attuare il contraddittorio (TF 5 ottobre 2010 4A_145/2010 consid.
4.2 pubbl. in RtiD I-2011 p. 783; sentenza della Corte di giustizia delle
Comunità europee del 13 luglio 1995 C-474/93 Hengst Import BV c. Campese, Racc.
1995 I 2127 n. 14).
6.2 Nella presente fattispecie
la situazione è tuttavia assai diversa. In questo caso è
escluso che ci si possa trovare di fronte a una decisione ai sensi dell’art. 32
CLug, visto e considerato che la convenuta non ha avuto la possibilità -
virtuale o effettiva - di rendere contraddittoria la procedura prima dell’emanazione
del decreto ingiuntivo del Tribunale ordinario di __________ (che in effetti era
subito provvisoriamente esecutivo), il quale costituisce dunque un giudizio
supercautelare inaudita altera parte, non passibile con ciò di
riconoscimento in base alla Convenzione (Kropholler,
Europäisches Zivilprozessrecht, 7ª ed., n. 22 ad art. 32 EuGVO; Geimer/Schütze,
Europäisches Zivilverfahrensrecht, 2ª ed., n. 35 ad art. 32
EuGVVO; Schuler, Basler Kommentar,
n. 30 ad art. 32 CLug). La stessa dottrina italiana ha del resto già avuto modo
di precisare che l’ingiunzione pronunciata ab origine in forma esecutiva
secondo l’art. 642 CPCIt non soddisfa il requisito del previo contraddittorio
anche solo virtuale e non può quindi avvantaggiarsi del sistema della Convenzione
(Consolo, op. cit., p. 626 seg.).
Poco
importa se l’esecutività del decreto ingiuntivo in questione sia stata in
seguito confermata nell’attestato ufficiale redatto ai sensi dell’art. 54 e
dell’allegato V della CLug (cfr. doc. B), dalla sola circostanza che lo stesso
sia stato rilasciato ad oltre 60 giorni dalla notifica non potendosi in effetti
ritenere che a quel momento il Tribunale adito, anziché l’esecutività
provvisoria di cui all’art. 642 CPCIt, avesse inteso confermare quella
definitiva dell’art. 647 CPCIt, che del resto neppure poteva essere dichiarata
d’ufficio, ma presupponeva l’inoltro di un’istanza da parte del creditore e l’adozione
di una ulteriore decisione di natura dichiarativa-costitutiva da parte del
Tribunale (Picardi, Codice di
procedura civile, 3ª ed., n. 2
ad art. 647 CPCIt), nel caso di specie non richiesta né tanto meno pronunciata.
7. Ne
discende, in assenza di una decisione riconoscibile in Svizzera, l’accoglimento
del reclamo della convenuta.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di questo giudizio, calcolate tenendo
conto di quanto stabilito dall’art. 52 CLug, seguono la soccombenza (art. 106
CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
Fatti
I. Il reclamo 24 maggio 2012 di RE 1 è accolto.
Di
conseguenza la decisione 19 aprile 2012 della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio sud è così riformata:
1. L’istanza volta ad
ottenere il riconoscimento e l’esecutività in Svizzera del decreto ingiuntivo 17/18 giugno 2011, poi
corretto il 23 giugno 2011, del Tribunale ordinario di __________ (n. __________)
è respinta.
§ Il sequestro della relazione bancaria n. __________
(IBAN __________) intestata alla convenuta presso la succursale di C__________
di __________, di qualsiasi altra relazione bancaria a lei intestata presso la
succursale di L__________ di __________ e di qualsiasi relazione bancaria a lei
intestata presso le succursali di C__________ e di L__________ di __________
e/o __________, sino a concorrenza di fr. 2'559'280.- oltre interessi al 5% dal 29 giugno 2011 è annullato.
2. La
tassa di giustizia, in fr. 10’000.-, e le spese, da anticipare come di rito,
sono poste a carico dell’istante. Non si assegnano ripetibili.
Considerandi
II. Le
spese processuali in complessivi fr. 1’000.-, già anticipate
dalla reclamante, sono poste a carico della controparte, che le rifonderà fr.
2’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud ed agli Uffici esecuzioni e
fallimenti di Mendrisio e Lugano (a questi ultimi solo a crescita in giudicato
della presente decisione)
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 30'000; per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.
74.
cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine
al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che
concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate
indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una
parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni
pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre
decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse
possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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