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Decisione

12.2012.90

Exequatur - decreto ingiuntivo italiano ex art. 642 CPCIt

14 agosto 2012Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I. Il reclamo 24 maggio 2012 di RE 1 è accolto.

Di

conseguenza la decisione 19 aprile 2012 della Pretura della giurisdizione di

Mendrisio sud è così riformata:

1. L’istanza volta ad

ottenere il riconoscimento e l’esecutività in Svizzera del decreto ingiuntivo 17/18 giugno 2011, poi

corretto il 23 giugno 2011, del Tribunale ordinario di __________ (n. __________)

è respinta.

§ Il sequestro della relazione bancaria n. __________

(IBAN __________) intestata alla convenuta presso la succursale di C__________

di __________, di qualsiasi altra relazione bancaria a lei intestata presso la

succursale di L__________ di __________ e di qualsiasi relazione bancaria a lei

intestata presso le succursali di C__________ e di L__________ di __________

e/o __________, sino a concorrenza di fr. 2'559'280.- oltre interessi al 5% dal 29 giugno 2011 è annullato.

2. La

tassa di giustizia, in fr. 10’000.-, e le spese, da anticipare come di rito,

sono poste a carico dell’istante. Non si assegnano ripetibili.

Considerandi

II. Le

spese processuali in complessivi fr. 1’000.-, già anticipate

dalla reclamante, sono poste a carico della controparte, che le rifonderà fr.

2’000.- per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud ed agli Uffici esecuzioni e

fallimenti di Mendrisio e Lugano (a questi ultimi solo a crescita in giudicato

della presente decisione)

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 30'000; per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.

74.

cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine

al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che

concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate

indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una

parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni

pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre

decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse

possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso

comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una

procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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