12.2012.96
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22 agosto 2013Italiano18 min
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Numero d'incarto:
12.2012.96
Data decisione, Autorità:
22.08.2013, IICCA
Titolo:
Testamento (dichiarazione di ultima volontà); prescrizione dell'azione, sospensione della prescrizione; crescita in giudicato; riconoscimento ed esecuzione di una sentenza italiana in Svizzera (exequatur); violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà da parte di una banca
ESECUZIONE
ESECUZIONE DI DECISIONI STRANIERE
OBBLIGO DEL MANDATARIO
PRESCRIZIONE
RICONOSCIMENTO
art. 127 CO
art. 130 CO
art. 134 CO
art. 25 LDIP
art. 91 LDIP
Incarto n.
12.2012.96
Lugano
22 agosto
2013/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Federspiel Peer
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2010.197
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 15
marzo 2010 da
AO 1
rappr. dallo studio
legale RA 2
contro
AP 1
rappr. dall’avv.
dott. RA 1
con cui l’attore
ha chiesto la condanna della controparte al versamento di fr. 865'509.85 oltre
interessi e accessori,
richiesta
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con sentenza 7 maggio 2012 ha accolto condannando la convenuta al pagamento di fr. 865'509.85 oltre interessi al 5% dal 3 novembre 2008,
appellante la
convenuta che con atto di appello 12 giugno 2012 chiede la riforma del giudizio
impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione con protesta di tasse,
spese e ripetibili di entrambe le sedi,
mentre l’attore
con risposta 6 agosto 2012 postula la reiezione del gravame pure con protesta
di tasse, spese e ripetibili,
Fatti
A. In
data 3 febbraio 1983 __________ ha preso in locazione presso AP 1 (poi divenuta
AP 1), filiale di __________, la cassetta di sicurezza n. 679 (doc. D). Il 2
giugno 1984 la locataria è deceduta lasciando due testamenti olografi. Nel
primo, pubblicato il 28 settembre 1984, ella ha istituito un esecutore
testamentario affinché “curi la consegna” dei beni mobili e immobili “ad
un’opera di bene che si impegni a mantenere in ordine la loro cappella in
cimitero” (allegato a doc. E). Il secondo testamento è stato pubblicato in
data 12 luglio 1996 e dava in legato a __________ i beni depositati nella
cassetta di sicurezza n. 679 presso AP 1 (doc. I e 9). Entrambi i testamenti
sono stati impugnati dagli eredi legali di __________ (prima da __________ e in
seguito al suo decesso dai nipoti __________ e __________). Le due
dichiarazioni di ultima volontà sono state oggetto di lunghe vertenze giudiziarie
in Italia.
B. Per
quanto qui interessa, relativamente all’iter giudiziario, il primo testamento è
stato dichiarato valido in prima istanza dal Tribunale di Varese con sentenza
del 12 giugno 1992, il quale ha pure dichiarato il beneficio ereditario di
spettanza del AO 1 (doc. F). Detta sentenza è però stata riformata dalla Corte
di appello di Milano in data 6 marzo 1996 che ne ha sancito la nullità, aprendo
così la successione legittima di __________ in favore di __________ (doc. G). Il
AO 1 ha quindi interposto ricorso alla Corte Suprema di Cassazione italiana la
quale ha accolto il gravame ed ha rinviato la causa per nuovo esame ad un’altra
sezione della Corte di appello di Milano (doc. K). In seguito al decesso di __________
gli eredi __________ e __________ sono subentrati nella causa (doc. 11). Con
sentenza del 31 marzo 2001 la Corte di rinvio ha rigettato il ricorso avverso
la decisione di primo grado (doc. L e F). __________ e __________ hanno quindi
interposto ricorso contro questa decisione. Statuendo con sentenza definitiva del
25 ottobre 2005 la Corte Suprema di Cassazione italiana ha infine ammesso la
validità del testamento (doc. M). In breve, la Corte Suprema ha riconosciuto il
AO 1 quale unico erede della defunta __________ e la signora __________ quale
legataria del contenuto della cassetta di sicurezza n. 679.
C. Nel
frattempo, in data 15 febbraio 1995, AP 1 aveva proceduto all’apertura forzata
della cassetta di sicurezza a causa del mancato pagamento del canone di
locazione. Il contenuto era poi stato depositato nella relazione n. 0247/518320
intestata alla defunta __________, appositamente aperta d’ufficio dalla banca
in data 21 marzo 1995 (doc. AA).
D. Dopo
l’emanazione della sentenza del 6 marzo 1996 della Corte di appello di Milano
che attestava la nullità del testamento olografo e riconosceva __________ quale
unica erede (doc. G), il patrocinatore di __________ e __________ ha chiesto di
entrare immediatamente in possesso degli averi depositati presso AP 1. Il
legale ha fondato la richiesta sulla sentenza del 6 marzo 1996, di cui ha
sottolineato il carattere immediatamente esecutivo, e sul contenuto dell’atto
notorio del 11 aprile 1997, che indicava i suoi clienti come unici eredi della
defunta __________ (doc. 10, 11, 12 e 13). Sulla base di questi documenti AP 1
ha dato seguito alla richiesta restituendo gli averi senza valore e liquidando
al meglio il deposito titoli per fr. 865'509.85 (doc. T, U, V, W, X, Y, Z). A
seguito della sentenza del 25 ottobre 2005 della Corte Suprema di Cassazione, che
indicava il AO 1 quale unico erede della defunta __________, il patrocinatore
legale dello stesso si è rivolto ad AP 1 reclamando la restituzione,
rispettivamente il risarcimento, dei beni che si trovavano sul conto della
defunta e che nel frattempo la banca aveva liberato a favore di __________ e __________
(doc. BB). La banca non ha però dato seguito alla richiesta contestando gli
addebiti a lei mossi.
E. Con
petizione del 15 marzo 2010 il AO 1 si è pertanto rivolto alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1, per chiedere la condanna di AP 1 al pagamento
di fr. 865'509.85 oltre interessi ed accessori. A sostegno della propria
pretesa l’attore ha invocato una violazione dell’obbligo di diligenza
contrattuale ed ha rimproverato alla banca di non aver effettuato le dovute
verifiche per sincerarsi dell’effettiva crescita in giudicato della sentenza
sottopostale da __________ e __________ e per accertare oltre ogni ragionevole
dubbio la loro qualità di eredi. Il trasferimento dei beni intestati a __________
a __________ e __________ sarebbe stato indebito essendo questi ultimi estranei
alla successione. Il AO 1 ha pertanto preteso il rimborso del danno subito a
seguito dell’indebita estinzione della relazione bancaria intestata alla
defunta __________.
F. Con
la risposta di causa la convenuta si è opposta alla petizione, contestando
integralmente le pretese creditorie. In breve, AP 1 ha argomentato di essere
stata legittimata a consegnare l’importo depositato sulla relazione della
defunta ai signori __________ e __________ e questo in virtù del carattere
immediatamente esecutivo della sentenza del 6 marzo 1996. A detta della banca la verifica della crescita in giudicato della sentenza non sarebbe stata
necessaria. Essa ha inoltre rimproverato al patrocinatore del AO 1 di non averla
informata del ricorso in cassazione presentato contro predetta sentenza e della
relativa pendenza. Da ultimo la convenuta ha opposto la prescrizione del
credito fatto valere in giustizia.
Nei
successivi allegati di replica e duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate
nelle rispettive antitetiche posizioni.
Esperita
l’istruttoria le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale
producendo dei memoriali conclusivi scritti nei quali hanno ribadito le proprie
argomentazioni.
G. Con
sentenza del 7 maggio 2012 il Pretore ha accolto la petizione e condannato AP 1
al pagamento di fr. 865'509.85 oltre interessi al 5% dal 3 novembre 2008.
H. Con
appello del 12 giugno 2012 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel
senso di respingere integralmente la petizione con protesta di tasse, spese e
ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta del 6 agosto 2012 l’attore postula
la reiezione del gravame, protestate tasse, spese e ripetibili.
e considerato
Considerandi
1.
Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile
svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010 1739, 1834). Giusta l'art.
405.
cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento
della comunicazione della decisione. Il giudizio pretorile del 7 maggio 2012 è
stato comunicato alle parti dopo il 1° gennaio 2011. La procedura ricorsuale è pertanto
retta dal CPC.
2.
I
fatti così come riportati sono incontestati, controversa è invece l’applicazione
del diritto. Nella propria sentenza il Pretore, dopo aver accertato
l’applicabilità al caso di specie delle norme sul mandato, ha ritenuto che la
banca avesse violato i propri doveri di diligenza e fedeltà nei confronti
dell’attore, erede legittimo, consegnando i beni della defunta __________
depositati presso di lei a __________ e __________. In particolare il
magistrato ha respinto la tesi della convenuta secondo cui questi ultimi erano
legittimati a disporre dei beni in virtù della sentenza della Corte di appello
di Milano che li indicava quali eredi legali. Il primo giudice ha infatti
sottolineato che detto giudizio, essendo stato emanato da un’autorità giudiziaria
italiana, avrebbe necessitato una procedura di exequatur per poter essere
esecutivo sul territorio elvetico. Egli ha inoltre evidenziato che solo una
decisione cresciuta in giudicato avrebbe potuto essere dichiarata esecutiva,
condizione che in concreto non era data. Il magistrato ne ha concluso che il
conto non era stato estinto dalle persone legittimate a farlo. In seguito il
Pretore ha accertato che il AO 1 ha subito un pregiudizio derivante
dall’estinzione della relazione bancaria intestata alla defunta, corrispondente
alla differenza tra lo stato attuale del patrimonio e l’importo che avrebbe
raggiunto se l’evento dannoso non si fosse realizzato, ed ha quantificato lo
stesso in fr. 865'509.85. Da ultimo il magistrato ha respinto l’eccezione di
prescrizione sollevata dalla convenuta rilevando che solo con l’emanazione
della sentenza definitiva della Corte Suprema del 25 ottobre 2005 la pretesa è
divenuta esigibile, in precedenza era infatti impossibile far valere il credito
verso la banca poiché vi era incertezza su chi fosse l’erede legittimo. Il
Pretore ha inoltre precisato che comunque la prescrizione sarebbe stata sospesa
in quanto oggettivamente non era possibile far valere la pretesa innanzi ai
tribunali svizzeri fintanto che la vertenza giudiziaria in Italia non fosse
giunta a termine.
3.
L’appellante
inizia contestando le conclusioni pretorili che negano la prescrizione
dell’azione e rimprovera al magistrato di avere interpretato e applicato in
modo errato gli art. 130 e 134 CO. In particolare, AP 1 sostiene che in
presenza di una causa risarcitoria e di un conto chiuso nel maggio 1997 la
prescrizione contrattuale prevista dall’art. 127 CO era già intervenuta al momento
dell’avvio del procedimento, risalente al marzo 2010; secondo la banca la
prescrizione va infatti calcolata dal momento della violazione contrattuale.
Essa nega inoltre che vi sia stata una sospensione della prescrizione.
3.1
Giusta
l’art. 130 CO la prescrizione comincia quando il credito è esigibile, vale a
dire dal momento in cui il creditore può agire contro il debitore (cfr. anche Tercier, Le droit des obligations, 4a
ed. Zurigo, n. 1564).
Nel caso
concreto il AO 1 fa risalire la violazione contrattuale al momento in cui la
banca ha liberato gli averi di __________ in favore di __________ e __________,
ovvero al maggio 1997, circostanza questa che, a prima vista, potrebbe indurre
a ritenere prescritta la pretesa avanzata giudizialmente nel 2010. Prima
dell’avvio della causa non risultano infatti altri atti interruttivi di
prescrizione. La tesi sostenuta dell’appellante è però errata. Dall’incarto si
evince infatti che sino all’emanazione della sentenza della Corte Suprema di
Cassazione del 25 ottobre 2005 non vi era chiarezza su chi fosse l’erede
legittimo della defunta e pertanto neppure su chi fosse legittimato a far
valere il credito verso la convenuta. Solo in seguito a questo pronunciato definitivo
il AO 1 ha avuto conferma della sua qualità di unico erede di __________ e di
riflesso del suo diritto a disporre dei beni della stessa. E’ palese che prima
di questa data l’attore non avrebbe potuto far valere le proprie pretese. Ritenere
che il termine di prescrizione abbia cominciato a decorrere prima di questo
momento stride col più elementare sentimento di giustizia.
Alla luce
di quanto precede, le conclusioni pretorili secondo cui il credito è diventato
esigibile solo a seguito della sentenza definitiva della Corte Suprema sono
conformi al diritto e meritano di essere confermate.
3.2
La
giurisprudenza menzionata dall’appellante a sostegno delle proprie
argomentazioni (cfr. atto di appello pag. 7 seg.) non può essere applicata per
analogia alla fattispecie in esame in quanto riferita a casistiche di natura
diversa. In particolare, per quel che concerne la DTF 137 III 16 si dà atto ad AP
1.
che questa sentenza ribadisce il principio secondo cui
la prescrizione inizia a decorrere dalla violazione degli obblighi
contrattuali, essa si riferisce però ad un caso di intossicazione da amianto in
cui era il danno in quanto tale a non essere conosciuto e non invece, come
nella fattispecie in esame, il titolare del diritto. Per quanto attiene all’altra
sentenza citata, DTF 136 IV 73 (recte: 136 V 73; atto di appello pag. 7)
concernente un caso di LPP, nella stessa il Tribunale federale si discosta
sensibilmente dall’applicazione rigorosa del principio evocato sopra e formula
delle riserve nell’ammettere la decorrenza della prescrizione quanto la
momentanea non conoscenza del proprio diritto creditorio da parte del creditore
è da imputare al debitore. Ora, a prescindere dalle valutazioni sull’eventuale
responsabilità di AP 1 per aver tenuto il AO 1 all’oscuro
dell’estinzione del conto, è necessario precisare che nel caso analizzato dall’Alta
Corte l’indeterminazione concerne il credito e non la titolarità dello stesso. Già
solo per questo la fattispecie si discosta da quella qui in esame. Ne discende
che le allegazioni dell’appellante non trovano conforto nelle sentenze citate.
3.3
Neppure possono essere
condivise le censure sollevate da AP 1 in relazione alla sospensione della
prescrizione. L’art. 134 cpv. 1 cifra 6 CO prevede che la prescrizione non
comincia, o se comincia, resta sospesa finché sia impossibile promuovere
l’azione davanti ad un tribunale svizzero (cfr. anche Tercier, op. cit., n. 1574 seg.).
Nel caso concreto è
evidente che anche volendo ammettere che il termine di prescrizione abbia
iniziato a decorrere nel 1997, come sostenuto dall’appellante, lo stesso sarebbe
stato sospeso. Infatti, con ogni evidenza, non sarebbe stato oggettivamente possibile
far valere la pretesa in parola dinnanzi ai tribunali svizzeri fintanto che la
vertenza giudiziaria in Italia non fosse giunta a termine. A questo proposito è
utile ricordare che la competenza della giurisdizione italiana per dirimere le
controversie legale all’accertamento e all’impugnazione del testamento della
defunta __________ non è contestata e discende dall’art. 91 cpv. 1 LDIP che
attribuisce la stessa all’ultimo domicilio della defunta (doc. E). Solo con
l’accertamento definitivo della propria legittimazione attiva, ovvero della
propria qualità di erede, il AO 1 ha potuto agire contro AP 1.
Le
argomentazioni sviluppate dall’appellante nel proprio allegato ricorsuale sono manifestamente
prive di fondamento. Inconferenti ai fini della problematica si rivelano inoltre
le allegazioni relative alla possibilità di chiedere provvedimenti assicurativi
e di salvaguardia della devoluzione, peraltro in concreto non data.
4.
L’appellante
nega di essere venuta meno al proprio obbligo di diligenza per aver dato
seguito all’ordine dei fratelli __________ e __________ di estinguere la
relazione intestata alla defunta senza effettuare ulteriori verifiche sulla
loro legittimità. AP 1, riproponendo in sostanza quanto sostenuto in prima
sede, ribadisce la correttezza del proprio agire e sottolinea di aver liberato
gli averi sulla base del contenuto della sentenza della Corte di appello di
Milano, dichiarata immediatamente esecutiva, e dell’atto notorio. La banca
prosegue relativizzando la portata della crescita in giudicato della sentenza e
sostiene che la sentenza in questione non necessitava di exequatur.
4.1
Nella
sentenza impugnata il Pretore ha già ampiamente esposto i principi che reggono
l’obbligo di diligenza della banca nei confronti del cliente, facendo in
particolare riferimento al caso della morte del titolare e a quello in cui la
banca non abbia più notizie (cfr. sentenza impugnata pag. 4 seg.). In questa
sede risulta pertanto sufficiente ricordare l’obbligo della banca di conservare
i beni in suo possesso in luogo sicuro e di gestirli al meglio nell’interesse
del cliente. Questo dovere risulta accresciuto in caso di morte del titolare;
al realizzarsi di questa eventualità la banca deve dare prova di maggiore
impegno per assicurarsi che i beni siano conferiti ai legittimi eredi. Essa
dovrà dimostrarsi particolarmente scrupolosa allorquando si è in presenza di
una disputa successoria (cfr. per tutte sentenza TF del 12 gennaio 2000 4C.234/1999 con riferimenti).
4.2
AP 1
sostiene che i fratelli __________ e __________ erano legittimati a disporre
dei beni depositati presso di lei in forza dei documenti in loro possesso. A
torto. Quanto prodotto dagli stessi non era infatti sufficiente per attestare
la loro qualità di eredi legittimi. Da un canto, la sentenza della Corte di appello
di Milano non era definitiva, potendo essere impugnata alla Corte Suprema (ciò
che è poi avvenuto), dall’altro essa non aveva fatto oggetto di una procedura
di exequatur ai sensi degli art. 25 segg. LDIP, condizione questa indispensabile
affinché una sentenza estera possa essere dichiarata esecutiva sul territorio
elvetico. Contrariamente a quanto sembra credere l’appellante questa regola
vale anche per la sentenza in oggetto. Invano la banca pone l’accento
sull’attestazione di esecutività (doc. 13) indicata sulla sentenza e sul suo
carattere vincolante. A non averne dubbio la portata di questa dichiarazione è
limitata allo Stato in cui la decisione è stata emessa ma non ha valore diretto
in Svizzera e non dispensa pertanto dal seguire la procedura prevista per il
riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze straniere.
Di fronte
ad un simile stato di cose, la banca avrebbe dovuto effettuare ulteriori verifiche
per sincerarsi della reale legittimazione dei fratelli __________ a disporre
dei beni, e questo a maggior ragione ritenuto che la stessa sapeva della
disputa successoria tra gli eredi. E’ evidente che omettendo queste verifiche e
dando comunque seguito alle istruzioni ricevute dai fratelli __________, AP 1 è
venuta meno al suo dovere di diligenza nei confronti dell’erede legittimo,
ovvero del AO 1.
Va
inoltre rimarcato l’atteggiamento contradditorio tenuto da AP 1 in questa
vicenda, la quale, da un canto, ha ripetutamente indicato al patrocinatore
dell’attore la necessità di una sentenza cresciuta in giudicato per poter
liberare i fondi (doc. O e P) ma, dall’altro, ha dato seguito all’ordine dei fratelli
__________ di estinguere il conto senza sincerarsi del carattere definitivo
della sentenza trasmessa dagli stessi.
Per
quanto attiene inoltre alle critiche mosse dall’appellante all’allora
patrocinatore del AO 1 per non averla informata del ricorso alla Corte Suprema,
le stesse non possono che essere ritenute pretestuose. In primo luogo, l’eventuale
immobilismo del rappresentante legale di controparte non influisce sui doveri
di diligenza della banca nei confronti del cliente, secondariamente, il legale non
era tenuto ad informare la banca sullo stato della procedura e, terzo, egli
poteva legittimamente confidare sul fatto che, conformemente alle indicazioni
dategli, AP 1 avrebbe atteso una sentenza cresciuta in giudicato prima di
liberare i beni.
5.
Alla
luce dei considerandi precedenti la decisione del Pretore deve essere
confermata. Le ulteriori argomentazioni sviluppate dall’appellante nel proprio
allegato si rivelano ininfluenti ai fini del giudizio e possono restare
inevase.
6.
In
definitiva, l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante che rifonderà a
controparte un’adeguata indennità per ripetibili. Il valore litigioso ai fini
di un eventuale ricorso al Tribunale federale è di fr. 865'509.85.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC
decide:
1. L’appello 12
giugno 2012 di AP 1 è respinto.
2. Le
spese d’appello di complessivi fr. 10'000.-, già anticipate dall’appellante,
restano a suo carico, con obbligo di versare alla controparte fr. 20'000.- per
ripetibili di appello.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle
cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso
ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di
locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.
74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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