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12.2012.96

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

22 agosto 2013Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. In

data 3 febbraio 1983 __________ ha preso in locazione presso AP 1 (poi divenuta

AP 1), filiale di __________, la cassetta di sicurezza n. 679 (doc. D). Il 2

giugno 1984 la locataria è deceduta lasciando due testamenti olografi. Nel

primo, pubblicato il 28 settembre 1984, ella ha istituito un esecutore

testamentario affinché “curi la consegna” dei beni mobili e immobili “ad

un’opera di bene che si impegni a mantenere in ordine la loro cappella in

cimitero” (allegato a doc. E). Il secondo testamento è stato pubblicato in

data 12 luglio 1996 e dava in legato a __________ i beni depositati nella

cassetta di sicurezza n. 679 presso AP 1 (doc. I e 9). Entrambi i testamenti

sono stati impugnati dagli eredi legali di __________ (prima da __________ e in

seguito al suo decesso dai nipoti __________ e __________). Le due

dichiarazioni di ultima volontà sono state oggetto di lunghe vertenze giudiziarie

in Italia.

B. Per

quanto qui interessa, relativamente all’iter giudiziario, il primo testamento è

stato dichiarato valido in prima istanza dal Tribunale di Varese con sentenza

del 12 giugno 1992, il quale ha pure dichiarato il beneficio ereditario di

spettanza del AO 1 (doc. F). Detta sentenza è però stata riformata dalla Corte

di appello di Milano in data 6 marzo 1996 che ne ha sancito la nullità, aprendo

così la successione legittima di __________ in favore di __________ (doc. G). Il

AO 1 ha quindi interposto ricorso alla Corte Suprema di Cassazione italiana la

quale ha accolto il gravame ed ha rinviato la causa per nuovo esame ad un’altra

sezione della Corte di appello di Milano (doc. K). In seguito al decesso di __________

gli eredi __________ e __________ sono subentrati nella causa (doc. 11). Con

sentenza del 31 marzo 2001 la Corte di rinvio ha rigettato il ricorso avverso

la decisione di primo grado (doc. L e F). __________ e __________ hanno quindi

interposto ricorso contro questa decisione. Statuendo con sentenza definitiva del

25 ottobre 2005 la Corte Suprema di Cassazione italiana ha infine ammesso la

validità del testamento (doc. M). In breve, la Corte Suprema ha riconosciuto il

AO 1 quale unico erede della defunta __________ e la signora __________ quale

legataria del contenuto della cassetta di sicurezza n. 679.

C. Nel

frattempo, in data 15 febbraio 1995, AP 1 aveva proceduto all’apertura forzata

della cassetta di sicurezza a causa del mancato pagamento del canone di

locazione. Il contenuto era poi stato depositato nella relazione n. 0247/518320

intestata alla defunta __________, appositamente aperta d’ufficio dalla banca

in data 21 marzo 1995 (doc. AA).

D. Dopo

l’emanazione della sentenza del 6 marzo 1996 della Corte di appello di Milano

che attestava la nullità del testamento olografo e riconosceva __________ quale

unica erede (doc. G), il patrocinatore di __________ e __________ ha chiesto di

entrare immediatamente in possesso degli averi depositati presso AP 1. Il

legale ha fondato la richiesta sulla sentenza del 6 marzo 1996, di cui ha

sottolineato il carattere immediatamente esecutivo, e sul contenuto dell’atto

notorio del 11 aprile 1997, che indicava i suoi clienti come unici eredi della

defunta __________ (doc. 10, 11, 12 e 13). Sulla base di questi documenti AP 1

ha dato seguito alla richiesta restituendo gli averi senza valore e liquidando

al meglio il deposito titoli per fr. 865'509.85 (doc. T, U, V, W, X, Y, Z). A

seguito della sentenza del 25 ottobre 2005 della Corte Suprema di Cassazione, che

indicava il AO 1 quale unico erede della defunta __________, il patrocinatore

legale dello stesso si è rivolto ad AP 1 reclamando la restituzione,

rispettivamente il risarcimento, dei beni che si trovavano sul conto della

defunta e che nel frattempo la banca aveva liberato a favore di __________ e __________

(doc. BB). La banca non ha però dato seguito alla richiesta contestando gli

addebiti a lei mossi.

E. Con

petizione del 15 marzo 2010 il AO 1 si è pertanto rivolto alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1, per chiedere la condanna di AP 1 al pagamento

di fr. 865'509.85 oltre interessi ed accessori. A sostegno della propria

pretesa l’attore ha invocato una violazione dell’obbligo di diligenza

contrattuale ed ha rimproverato alla banca di non aver effettuato le dovute

verifiche per sincerarsi dell’effettiva crescita in giudicato della sentenza

sottopostale da __________ e __________ e per accertare oltre ogni ragionevole

dubbio la loro qualità di eredi. Il trasferimento dei beni intestati a __________

a __________ e __________ sarebbe stato indebito essendo questi ultimi estranei

alla successione. Il AO 1 ha pertanto preteso il rimborso del danno subito a

seguito dell’indebita estinzione della relazione bancaria intestata alla

defunta __________.

F. Con

la risposta di causa la convenuta si è opposta alla petizione, contestando

integralmente le pretese creditorie. In breve, AP 1 ha argomentato di essere

stata legittimata a consegnare l’importo depositato sulla relazione della

defunta ai signori __________ e __________ e questo in virtù del carattere

immediatamente esecutivo della sentenza del 6 marzo 1996. A detta della banca la verifica della crescita in giudicato della sentenza non sarebbe stata

necessaria. Essa ha inoltre rimproverato al patrocinatore del AO 1 di non averla

informata del ricorso in cassazione presentato contro predetta sentenza e della

relativa pendenza. Da ultimo la convenuta ha opposto la prescrizione del

credito fatto valere in giustizia.

Nei

successivi allegati di replica e duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate

nelle rispettive antitetiche posizioni.

Esperita

l’istruttoria le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale

producendo dei memoriali conclusivi scritti nei quali hanno ribadito le proprie

argomentazioni.

G. Con

sentenza del 7 maggio 2012 il Pretore ha accolto la petizione e condannato AP 1

al pagamento di fr. 865'509.85 oltre interessi al 5% dal 3 novembre 2008.

H. Con

appello del 12 giugno 2012 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel

senso di respingere integralmente la petizione con protesta di tasse, spese e

ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta del 6 agosto 2012 l’attore postula

la reiezione del gravame, protestate tasse, spese e ripetibili.

e considerato

Considerandi

1.

Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile

svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010 1739, 1834). Giusta l'art.

405.

cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento

della comunicazione della decisione. Il giudizio pretorile del 7 maggio 2012 è

stato comunicato alle parti dopo il 1° gennaio 2011. La procedura ricorsuale è pertanto

retta dal CPC.

2.

I

fatti così come riportati sono incontestati, controversa è invece l’applicazione

del diritto. Nella propria sentenza il Pretore, dopo aver accertato

l’applicabilità al caso di specie delle norme sul mandato, ha ritenuto che la

banca avesse violato i propri doveri di diligenza e fedeltà nei confronti

dell’attore, erede legittimo, consegnando i beni della defunta __________

depositati presso di lei a __________ e __________. In particolare il

magistrato ha respinto la tesi della convenuta secondo cui questi ultimi erano

legittimati a disporre dei beni in virtù della sentenza della Corte di appello

di Milano che li indicava quali eredi legali. Il primo giudice ha infatti

sottolineato che detto giudizio, essendo stato emanato da un’autorità giudiziaria

italiana, avrebbe necessitato una procedura di exequatur per poter essere

esecutivo sul territorio elvetico. Egli ha inoltre evidenziato che solo una

decisione cresciuta in giudicato avrebbe potuto essere dichiarata esecutiva,

condizione che in concreto non era data. Il magistrato ne ha concluso che il

conto non era stato estinto dalle persone legittimate a farlo. In seguito il

Pretore ha accertato che il AO 1 ha subito un pregiudizio derivante

dall’estinzione della relazione bancaria intestata alla defunta, corrispondente

alla differenza tra lo stato attuale del patrimonio e l’importo che avrebbe

raggiunto se l’evento dannoso non si fosse realizzato, ed ha quantificato lo

stesso in fr. 865'509.85. Da ultimo il magistrato ha respinto l’eccezione di

prescrizione sollevata dalla convenuta rilevando che solo con l’emanazione

della sentenza definitiva della Corte Suprema del 25 ottobre 2005 la pretesa è

divenuta esigibile, in precedenza era infatti impossibile far valere il credito

verso la banca poiché vi era incertezza su chi fosse l’erede legittimo. Il

Pretore ha inoltre precisato che comunque la prescrizione sarebbe stata sospesa

in quanto oggettivamente non era possibile far valere la pretesa innanzi ai

tribunali svizzeri fintanto che la vertenza giudiziaria in Italia non fosse

giunta a termine.

3.

L’appellante

inizia contestando le conclusioni pretorili che negano la prescrizione

dell’azione e rimprovera al magistrato di avere interpretato e applicato in

modo errato gli art. 130 e 134 CO. In particolare, AP 1 sostiene che in

presenza di una causa risarcitoria e di un conto chiuso nel maggio 1997 la

prescrizione contrattuale prevista dall’art. 127 CO era già intervenuta al momento

dell’avvio del procedimento, risalente al marzo 2010; secondo la banca la

prescrizione va infatti calcolata dal momento della violazione contrattuale.

Essa nega inoltre che vi sia stata una sospensione della prescrizione.

3.1

Giusta

l’art. 130 CO la prescrizione comincia quando il credito è esigibile, vale a

dire dal momento in cui il creditore può agire contro il debitore (cfr. anche Tercier, Le droit des obligations, 4a

ed. Zurigo, n. 1564).

Nel caso

concreto il AO 1 fa risalire la violazione contrattuale al momento in cui la

banca ha liberato gli averi di __________ in favore di __________ e __________,

ovvero al maggio 1997, circostanza questa che, a prima vista, potrebbe indurre

a ritenere prescritta la pretesa avanzata giudizialmente nel 2010. Prima

dell’avvio della causa non risultano infatti altri atti interruttivi di

prescrizione. La tesi sostenuta dell’appellante è però errata. Dall’incarto si

evince infatti che sino all’emanazione della sentenza della Corte Suprema di

Cassazione del 25 ottobre 2005 non vi era chiarezza su chi fosse l’erede

legittimo della defunta e pertanto neppure su chi fosse legittimato a far

valere il credito verso la convenuta. Solo in seguito a questo pronunciato definitivo

il AO 1 ha avuto conferma della sua qualità di unico erede di __________ e di

riflesso del suo diritto a disporre dei beni della stessa. E’ palese che prima

di questa data l’attore non avrebbe potuto far valere le proprie pretese. Ritenere

che il termine di prescrizione abbia cominciato a decorrere prima di questo

momento stride col più elementare sentimento di giustizia.

Alla luce

di quanto precede, le conclusioni pretorili secondo cui il credito è diventato

esigibile solo a seguito della sentenza definitiva della Corte Suprema sono

conformi al diritto e meritano di essere confermate.

3.2

La

giurisprudenza menzionata dall’appellante a sostegno delle proprie

argomentazioni (cfr. atto di appello pag. 7 seg.) non può essere applicata per

analogia alla fattispecie in esame in quanto riferita a casistiche di natura

diversa. In particolare, per quel che concerne la DTF 137 III 16 si dà atto ad AP

1.

che questa sentenza ribadisce il principio secondo cui

la prescrizione inizia a decorrere dalla violazione degli obblighi

contrattuali, essa si riferisce però ad un caso di intossicazione da amianto in

cui era il danno in quanto tale a non essere conosciuto e non invece, come

nella fattispecie in esame, il titolare del diritto. Per quanto attiene all’altra

sentenza citata, DTF 136 IV 73 (recte: 136 V 73; atto di appello pag. 7)

concernente un caso di LPP, nella stessa il Tribunale federale si discosta

sensibilmente dall’applicazione rigorosa del principio evocato sopra e formula

delle riserve nell’ammettere la decorrenza della prescrizione quanto la

momentanea non conoscenza del proprio diritto creditorio da parte del creditore

è da imputare al debitore. Ora, a prescindere dalle valutazioni sull’eventuale

responsabilità di AP 1 per aver tenuto il AO 1 all’oscuro

dell’estinzione del conto, è necessario precisare che nel caso analizzato dall’Alta

Corte l’indeterminazione concerne il credito e non la titolarità dello stesso. Già

solo per questo la fattispecie si discosta da quella qui in esame. Ne discende

che le allegazioni dell’appellante non trovano conforto nelle sentenze citate.

3.3

Neppure possono essere

condivise le censure sollevate da AP 1 in relazione alla sospensione della

prescrizione. L’art. 134 cpv. 1 cifra 6 CO prevede che la prescrizione non

comincia, o se comincia, resta sospesa finché sia impossibile promuovere

l’azione davanti ad un tribunale svizzero (cfr. anche Tercier, op. cit., n. 1574 seg.).

Nel caso concreto è

evidente che anche volendo ammettere che il termine di prescrizione abbia

iniziato a decorrere nel 1997, come sostenuto dall’appellante, lo stesso sarebbe

stato sospeso. Infatti, con ogni evidenza, non sarebbe stato oggettivamente possibile

far valere la pretesa in parola dinnanzi ai tribunali svizzeri fintanto che la

vertenza giudiziaria in Italia non fosse giunta a termine. A questo proposito è

utile ricordare che la competenza della giurisdizione italiana per dirimere le

controversie legale all’accertamento e all’impugnazione del testamento della

defunta __________ non è contestata e discende dall’art. 91 cpv. 1 LDIP che

attribuisce la stessa all’ultimo domicilio della defunta (doc. E). Solo con

l’accertamento definitivo della propria legittimazione attiva, ovvero della

propria qualità di erede, il AO 1 ha potuto agire contro AP 1.

Le

argomentazioni sviluppate dall’appellante nel proprio allegato ricorsuale sono manifestamente

prive di fondamento. Inconferenti ai fini della problematica si rivelano inoltre

le allegazioni relative alla possibilità di chiedere provvedimenti assicurativi

e di salvaguardia della devoluzione, peraltro in concreto non data.

4.

L’appellante

nega di essere venuta meno al proprio obbligo di diligenza per aver dato

seguito all’ordine dei fratelli __________ e __________ di estinguere la

relazione intestata alla defunta senza effettuare ulteriori verifiche sulla

loro legittimità. AP 1, riproponendo in sostanza quanto sostenuto in prima

sede, ribadisce la correttezza del proprio agire e sottolinea di aver liberato

gli averi sulla base del contenuto della sentenza della Corte di appello di

Milano, dichiarata immediatamente esecutiva, e dell’atto notorio. La banca

prosegue relativizzando la portata della crescita in giudicato della sentenza e

sostiene che la sentenza in questione non necessitava di exequatur.

4.1

Nella

sentenza impugnata il Pretore ha già ampiamente esposto i principi che reggono

l’obbligo di diligenza della banca nei confronti del cliente, facendo in

particolare riferimento al caso della morte del titolare e a quello in cui la

banca non abbia più notizie (cfr. sentenza impugnata pag. 4 seg.). In questa

sede risulta pertanto sufficiente ricordare l’obbligo della banca di conservare

i beni in suo possesso in luogo sicuro e di gestirli al meglio nell’interesse

del cliente. Questo dovere risulta accresciuto in caso di morte del titolare;

al realizzarsi di questa eventualità la banca deve dare prova di maggiore

impegno per assicurarsi che i beni siano conferiti ai legittimi eredi. Essa

dovrà dimostrarsi particolarmente scrupolosa allorquando si è in presenza di

una disputa successoria (cfr. per tutte sentenza TF del 12 gennaio 2000 4C.234/1999 con riferimenti).

4.2

AP 1

sostiene che i fratelli __________ e __________ erano legittimati a disporre

dei beni depositati presso di lei in forza dei documenti in loro possesso. A

torto. Quanto prodotto dagli stessi non era infatti sufficiente per attestare

la loro qualità di eredi legittimi. Da un canto, la sentenza della Corte di appello

di Milano non era definitiva, potendo essere impugnata alla Corte Suprema (ciò

che è poi avvenuto), dall’altro essa non aveva fatto oggetto di una procedura

di exequatur ai sensi degli art. 25 segg. LDIP, condizione questa indispensabile

affinché una sentenza estera possa essere dichiarata esecutiva sul territorio

elvetico. Contrariamente a quanto sembra credere l’appellante questa regola

vale anche per la sentenza in oggetto. Invano la banca pone l’accento

sull’attestazione di esecutività (doc. 13) indicata sulla sentenza e sul suo

carattere vincolante. A non averne dubbio la portata di questa dichiarazione è

limitata allo Stato in cui la decisione è stata emessa ma non ha valore diretto

in Svizzera e non dispensa pertanto dal seguire la procedura prevista per il

riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze straniere.

Di fronte

ad un simile stato di cose, la banca avrebbe dovuto effettuare ulteriori verifiche

per sincerarsi della reale legittimazione dei fratelli __________ a disporre

dei beni, e questo a maggior ragione ritenuto che la stessa sapeva della

disputa successoria tra gli eredi. E’ evidente che omettendo queste verifiche e

dando comunque seguito alle istruzioni ricevute dai fratelli __________, AP 1 è

venuta meno al suo dovere di diligenza nei confronti dell’erede legittimo,

ovvero del AO 1.

Va

inoltre rimarcato l’atteggiamento contradditorio tenuto da AP 1 in questa

vicenda, la quale, da un canto, ha ripetutamente indicato al patrocinatore

dell’attore la necessità di una sentenza cresciuta in giudicato per poter

liberare i fondi (doc. O e P) ma, dall’altro, ha dato seguito all’ordine dei fratelli

__________ di estinguere il conto senza sincerarsi del carattere definitivo

della sentenza trasmessa dagli stessi.

Per

quanto attiene inoltre alle critiche mosse dall’appellante all’allora

patrocinatore del AO 1 per non averla informata del ricorso alla Corte Suprema,

le stesse non possono che essere ritenute pretestuose. In primo luogo, l’eventuale

immobilismo del rappresentante legale di controparte non influisce sui doveri

di diligenza della banca nei confronti del cliente, secondariamente, il legale non

era tenuto ad informare la banca sullo stato della procedura e, terzo, egli

poteva legittimamente confidare sul fatto che, conformemente alle indicazioni

dategli, AP 1 avrebbe atteso una sentenza cresciuta in giudicato prima di

liberare i beni.

5.

Alla

luce dei considerandi precedenti la decisione del Pretore deve essere

confermata. Le ulteriori argomentazioni sviluppate dall’appellante nel proprio

allegato si rivelano ininfluenti ai fini del giudizio e possono restare

inevase.

6.

In

definitiva, l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.

Le spese processuali seguono la soccombenza dell’appellante che rifonderà a

controparte un’adeguata indennità per ripetibili. Il valore litigioso ai fini

di un eventuale ricorso al Tribunale federale è di fr. 865'509.85.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC

decide:

1. L’appello 12

giugno 2012 di AP 1 è respinto.

2. Le

spese d’appello di complessivi fr. 10'000.-, già anticipate dall’appellante,

restano a suo carico, con obbligo di versare alla controparte fr. 20'000.- per

ripetibili di appello.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle

cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso

ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di

locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.

74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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