12.2012.97
Contratto di appalto. Momento della consegna dell'opera. Dovere di verifica e di notifica dei difetti. Intempestività di una notifica di difetti in relazione a lavori da metalcostruttore
20 settembre 2013Italiano17 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2012.97
Data decisione, Autorità:
20.09.2013, IICCA
Titolo:
Contratto di appalto. Momento della consegna dell'opera. Dovere di verifica e di notifica dei difetti. Intempestività di una notifica di difetti in relazione a lavori da metalcostruttore
ACCETTAZIONE DELL'OPERA
APPROVAZIONE DELL'OPERA
GARANZIA PER DIFETTI
PRESCRIZIONE
VERIFICA DEI DIFETTI
art. 367 CO
art. 370 CO
art. 372 cpv. 1 CO
Incarto n.
12.2012.97
Lugano
20 settembre
2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Federspiel Peer
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2003.146
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 6 marzo
2003 da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
2
con cui l’attrice ha chiesto il disconoscimento del debito
di fr. 20'000.- oltre interessi ed accessori vantato dalla controparte nei suoi
confronti nonché la conferma in via definitiva dell’opposizione al PE. n. __________
dell’8 agosto 2002 dell’UE di Lugano,
richieste avversate dalla convenuta che ha postulato
la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 14 maggio 2012 ha respinto,
appellante l’attrice che con atto di appello 12 giugno
2012 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la
petizione con protesta di tasse, spese e ripetibili,
mentre la convenuta con risposta 7 agosto 2012 postula
la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e ripetibili,
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
Fatti
A. Nel corso
del mese di giugno 2000 AP 1, rappresentata dal signor __________ P__________ (direttore
dei lavori), ha appaltato alla ditta AO 1 l’esecuzione di opere da
metalcostruttore nell’ambito dell’edificazione di una casa unifamiliare di sua
proprietà a __________. La mercede pattuita era di fr. 44'000.-, riferibile
alle prestazioni descritte nel capitolato del 29 febbraio 2000 e relativo aggiornamento
del 28 giugno 2000. In questo scritto è precisato che “i lavori inerenti le
opere da metalcostruttore sono da eseguire a partire dall’ultima settimana di
settembre (39. Settimana)”, e “nel caso di delibera entro la prima
settimana di luglio posa verso la fine di settembre, inizio ottobre” (doc.
D). Il 28 agosto 2000 il termine della posa delle opere è stato posticipato di
due settimane a causa di ritardi della ditta convenuta nel procedere allo
studio dei piani esecutivi (doc. F). In data 24 ottobre 2000 AP 1 si è
lamentata della passività della convenuta, poiché la stessa non aveva ancora
proceduto alla posa dei serramenti come da programma, e ha inoltre affermato
che avrebbe proceduto “in fase di liquidazione a dedurre un importo pari a fr.
50.- giornalieri a partire dalla data indicata sulla delibera data 28 giugno 2000” (doc. E).
Con
scritto del 25 ottobre 2000 AO 1 ha informato la controparte di essere rimasta
isolata per quattro giorni lavorativi a causa di un’inondazione ed ha fissato
un nuovo termine per l’inizio della posa per il 2 novembre successivo (doc. 2).
Con fax del 27 ottobre 2000 AP 1, per il tramite dell’architetto __________, ha
nuovamente lamentato ritardi nella posa dei serramenti (doc. F).
B. Con
scritti di data 11 dicembre 2000, 19 dicembre 2000, 15 gennaio 2001, 17 gennaio
2001, 28 marzo 2001 e 30 maggio 2001, AP 1 ha segnalato a AO 1 tutta un serie
di difetti di cui ha chiesto la riparazione, rispettivamente la sostituzione
delle parti ritenute difettose, ed ha sollecitato l’esecuzione dei lavori non
ancora compiuti. Nel contempo essa ha sospeso il pagamento del saldo fino alla eliminazione
dei difetti (doc. G, H, I, L, M, N). In data 30 aprile 2001 AO 1 ha trasmesso a
AP 1 una fattura dettagliata, pagabile entro 30 giorni, con indicati i lavori
effettuati, l’acconto già versato e il saldo ancora scoperto, assommante a fr.
30'535.85 (doc. 6).
Il 12
maggio 2001 le parti hanno effettuato un sopralluogo sul cantiere, a seguito
dello stesso AP 1 ha sottoposto a AO 1, in data 13 giugno 2001, una proposta di
liquidazione finale pari a fr. 26'316.-, che comprendeva varie deduzioni per
difetti oltre che l’acconto già versato (doc. 8). Dopo discussione tra le
parti, l’importo è stato sensibilmente aumentato a fr. 26'522.- e la proposta è
quindi stata accettata da AO 1 con scritto del 24 ottobre 2001 (doc. 1 e doc. 7).
In data 12
dicembre 2001 AP 1 ha scritto a AO 1 sostenendo di essere stata informata
dell’intenzione della stessa di far spiccare un precetto esecutivo per le
fatture non ancora saldate. La committente, dopo aver dichiarato che
l’ammontare della fattura non era contestato, ha precisato che il mancato
pagamento di quanto ancora scoperto poteva e doveva essere addebitato solo ai ritardi
e ai difetti causati dall’appaltatrice. AP 1 ha quindi illustrato il nuovo
piano di pagamento: “versamento entro dicembre 2001 di fr. 6’522.-, saldo di
fr. 20'000.- entro gennaio 2002, la fattura di fr. 950.95 sarà liquidata a
giorni” (doc. 4).
C. Con
scritto del 10 febbraio 2002 la committente ha richiesto alla ditta
appaltatrice la consegna di una “garanzia per i lavori eseguiti” ed ha inoltre
segnalato ulteriori difetti riscontrati nei serramenti. Essa ha pure sollecitato
un sopralluogo di modo da poter liquidare i sospesi, assommanti a fr. 20'000.
(doc. P). In data 14 febbraio 2002 AO 1 ha rilasciato “un atto di garanzia
“standard” del valore di fr. 5'000.- con validità massima fino al 30 aprile
2003. Sulla garanzia figura “genere della costruzione: Fornitura e posa di
serramenti in alluminio Casa al mapp. __________ a __________ AP 1”, “Data
della consegna dei lavori o della fornitura: 30.4.2001” e quale ammontare
della fattura è stato indicato l’importo di fr. 45'135.85 (doc. O e doc. 3).
Nel corso
del mese di febbraio 2002 AP 1 ha incaricato la ditta terza E__________, di
effettuare un sopralluogo preso l’immobile e di allestire un preventivo per la
riparazione dei serramenti e di altri lavori eseguiti da AO 1. Il costo dell’intervento
è stato stimato in fr. 13'700.- IVA esclusa (doc. S).
In data 1°
agosto 2002 la committente ha nuovamente contattato la ditta appaltatrice per
segnalare difetti ai serramenti al PT e al 1° piano. Essa l’ha altresì
informata di aver sospeso il pagamento del saldo (doc. Q). L’8 agosto 2002 AO 1
ha fatto spiccare nei confronti di AP 1 il precetto esecutivo n. __________ dell’UE
di Lugano per un credito di fr. 20'000.- più interessi al 5% a partire dal 30
maggio 2001; la committente ha sollevato opposizione (doc. A).
D. Con
istanza del 12 settembre 2002 alla Pretura di Lugano, sezione 5, AO 1 ha
chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione, il quale è stato accordato con
sentenza 6 febbraio 2003 (doc. B e C). Con petizione del 6 marzo 2003 AP 1 ha
promosso l’azione di disconoscimento del debito ex art. 83 cpv. 2 LEF qui in
esame. La committente ha sostenuto che l’opera eseguita dalla convenuta
presentava vari difetti. Gli stessi sarebbero stati tempestivamente notificati
all’appaltatrice. Poiché quest’ultima non ha proceduto alla loro riparazione, AP
1 postula una riduzione della mercede dovuta in proporzione al minor valore
dell’opera, quantificato in complessivi fr. 20'000.-.
Con la
risposta di causa la convenuta si è opposta alla petizione contestando
integralmente le pretese. In sintesi, essa nega la presenza di difetti e la
relativa tempestiva notifica.
Nei
successivi allegati di replica e duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate
nelle loro antitetiche posizioni.
Esperita l’istruttoria le parti hanno
rinunciato a comparire al dibattimento finale producendo dei memoriali
conclusivi scritti nei quali hanno ribadito le proprie argomentazioni.
E. Con
sentenza del 14 maggio 2012 il Pretore ha respinto la petizione ed ha rigettato
in via definitiva l’opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ dell’8
agosto 2002 dell’UE di Lugano.
F. Con
appello del 12 giugno 2012 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel
senso di accogliere la petizione con protesta di tasse, spese e ripetibili di
entrambe le sedi. Con risposta 7 agosto 2012 la convenuta postula la reiezione
del gravame, protestate tasse, spese e ripetibili.
e considerato
Considerandi
1.
Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile
svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010 1739, 1834). Giusta l'art.
405.
cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento
della comunicazione della decisione. Il giudizio pretorile del 14 maggio 2012 è
stato comunicato alle parti dopo il 1° gennaio 2011. La procedura ricorsuale è pertanto
retta dal CPC.
2.
Nel
querelato giudizio il Pretore ha giudicato intempestiva la notifica dei difetti
presentata dalla committente ed ha pertanto ritenuto perente le azioni in
garanzia derivanti dall’art. 368 CO. Più nel dettaglio, il magistrato ha ritenuto
che la data di consegna dei lavori appaltati a AO 1 andasse fatta risalire al
30.
aprile 2001, giorno in cui l’appaltatrice ha emesso la fattura di
liquidazione. Il giudice di prime cure, dopo aver precisato che le segnalazioni
di difetti precedenti la fine dei lavori sono irrilevanti e aver ricordato che
per essere adeguata una notifica deve avvenire, di regola, in un termine da 7 a 10 giorni, ha accertato la tardività della prima notifica effettuata in data 30 maggio 2001 dalla
committente e questo, in particolare, in considerazione del genere di difetti segnalati
che erano di facile e immediata verifica.
Il primo
giudice ha inoltre rilevato che le proposte di pagamento formulate dalla
committente in data 13 giugno 2001 e 12 dicembre 2001 costituiscono delle
accettazioni dell’opera, questo almeno per gli importi riconosciuti. In esse
infatti l’attrice ha già operato delle deduzioni per gli asseriti difetti. Le
successive notifiche del febbraio 2002 sono anch’esse state giudicate tardive.
Il magistrato ha pertanto respinto la petizione.
3.
La
natura giuridica del contratto di appalto sorto tra le parti è pacifica.
Controverse restano invece il momento della consegna dell’opera e la
tempestività della notifica dei difetti, la presenza dei quali è peraltro
contestata dalla convenuta.
L’art.
367.
CO dispone che, consegnata l’opera al committente, questi la deve
verificare appena lo consenta l’ordinario corso degli affari e segnalarne
all’appaltatore i difetti.
Il dovere
di verifica e di notifica dei difetti nasce solo alla consegna dell’opera,
ovvero quando tutti i lavori previsti dal contratto di appalto sono stati
eseguiti, salvo che le parti non abbiano convenuto una consegna a tappe.
Un’opera non ancora terminata non può essere né consegnata né ricevuta. La
notifica dei difetti a norma degli art. 367 CO e segg. prima della consegna
dell’opera non è possibile (Gauch,
Der Werkvertrag, 5ª ed., Zurigo, n. 101 e n. 2109; Tercier, Les contrats spéciaux, 4ª ed., Ginevra-Basilea-Zurigo 2009, n.
4481; Chaix, Commentaire Romand CO-I, n. 4 ad art. 367; DTF 117 II 264 consid. 2°
RtiD I 2007 45c pag. 809). La consegna ai sensi dell'art. 372
cpv. 1 CO consiste nella rimessa da parte dell'appaltatore al committente di
un'opera finita e realizzata conformemente al contratto in ogni sua parte; poco
importa che l'opera sia o meno difettosa (DTF 129 III 738 consid. 7.2). La
presentazione di una fattura per i lavori eseguiti da parte del’appaltatore può
egualmente valere come comunicazione dell’ultimazione dei lavori per atti
concludenti (cfr. Tercier, op. cit., n. 4416). La consegna (“Ablieferung”, “livraison”)
da parte dell'appaltatore coincide con il ricevimento (“Abnahme”, “réception”)
dell'opera da parte del committente; il ricevimento non va confuso con
l'approvazione (“Genehmigung”, “acceptation”), che è la
manifestazione di volontà con la quale il committente fa sapere all'appaltatore
che l'opera corrisponde alle sue aspettative e che rinuncia a far valere i
diritti che derivano dalla garanzia (Gauch, op cit., n. 99; Tercier, op. cit., n. 4410 e 4411; DTF
115.
II 456).
La mancata
verifica e il mancato avviso all'appaltatore equivalgono in sostanza
all'approvazione tacita dell'opera consegnata, con la conseguente liberazione
dell'appaltatore della sua responsabilità (art. 370 cpv. 2 CO; Zindel/Pulver, Basler Kommentar, Basilea 2009, 4ª ed., n. 10 e 11 ad art. 370 CO).
Dottrina
e giurisprudenza hanno elaborato i criteri in base ai quali va esaminata la
tempestività della notifica di cui all'art. 367 CO. Così, il termine entro il quale il committente è tenuto a notificare i difetti va
determinato tenendo conto delle specifiche circostanze che caratterizzano il
singolo caso, ritenuto che, nella maggior parte delle situazioni, un termine da
7.
a 10 giorni dovrebbe essere adeguato. Il termine è però più breve se v’è il
rischio che l’attesa aggravi ulteriormente il danno, mentre negli altri casi la
valutazione circa l’adeguatezza del tempo di reazione può avvenire in modo più
ampio, anche per evitare di pregiudicare eccessivamente la posizione del
committente (Gauch, op. cit. n. 2180
e 2180a; Tercier, op. cit., n.
4519, 4525 e segg.; Chaix, op.
cit., n. 17 ad art. 370 CO; DTF 118 II 142 consid. 3b).
L’onere
della prova riguardo alla tempestiva notifica dei difetti incombe al
committente in base all’art. 8 CC (DTF 118 II 142, 107 II 176). Il committente
che intende valersi dell’art. 370 cpv. 3 CO deve provare la tempestività della
notifica dei difetti, dimostrando quando il difetto gli è divenuto
riconoscibile e come e a chi ne ha comunicato l’esistenza.
4.
L’appellante
contesta la data di consegna dei lavori accertata dal Pretore e dichiara di
essersi trasferito nella nuova abitazione poco prima del Natale 2000, per cui la
consegna dell’opera va fatta risalire a questa data. Essa sostiene inoltre che
la prima notifica dei difetti è stata effettuata in data 15 gennaio 2001 ed è
pertanto tempestiva, così come lo sono quelle successive.
4.1
Preliminarmente
è necessario chiarire che, diversamente da quanto sembra credere l’appellante,
il trasloco del committente in un immobile che un impresario totale o generale si
è impegnato a costruire non costituisce, di per sé stesso, un criterio
determinante per accertare la fine dei lavori (cfr. anche Gauch, op. cit., n. 103). Nella pratica capita
infatti spesso che il trasloco avvenga prima della completa esecuzione di tutti
gli interventi appaltati; in questa eventualità l’opera non può essere
considerata consegnata e tantomeno ricevuta. Per poter assurgere a criterio
decisivo, il trasloco deve essere supportato da altri elementi comprovanti la
fine dei lavori, ciò che nel caso concreto fa difetto. Dall’incarto emergono infatti
vari indizi che contraddicono la tesi attorea secondo cui i lavori sarebbero
terminati alcuni giorni prima del Natale 2000. In particolare, lo scritto del 19 dicembre 2001 indirizzato dall’arch. __________, della
direzione lavori, alla ditta AO 1 menziona espressamente degli interventi non
ancora eseguiti (doc. H); lo stesso dicasi per gli scritti inviati da AP 1 alla
controparte in data 15 gennaio (doc. I), 17 gennaio 2001 (doc. L) e 28 marzo
2001.
(doc. M) nei quali l’attrice, oltre a lamentare la presenza di asseriti
difetti, evidenzia tutta una serie di prestazioni non ancora eseguite. A non
averne dubbio quelli richiesti sono interventi di una certa importanza che non
possono essere ritenuti secondari per rapporto al complesso dell’opera appaltata
alla ditta AO 1. A questo si aggiunga che la fattura di liquidazione di AO 1 è
stata emessa in data 30 aprile 2001 (doc. 6) e che l’atto di garanzia (doc. O) rilasciato
dalla stessa riporta quale “data di consegna dei lavori o della fornitura”
il “30.4.2001” e questo senza che l’attrice abbia sollevato obiezione
specifiche al riguardo. AP 1 è ora malvenuta a sostenere che la data indicata
nella garanzia è errata.
Alla luce
di quanto precede l’accertamento pretorile che fissa la data di termine dei
lavori al 30 aprile 2001 regge alla critica.
4.2
Per
quanto attiene alla tempestività delle segnalazioni, è necessario chiarire che
la prima notifica rilevante ai fini di causa è quella datata 30 maggio 2001
(doc. N). Le segnalazioni del 15 gennaio 2001 (doc. I), del 17 gennaio 2001
(doc. L) e del 28 marzo 2001 (doc. M) a cui fa riferimento l’appellante nel
proprio allegato (cfr. atto di appello pag. 5) non possono essere prese in
considerazione in quanto antecedenti la fine dei lavori, risalente come visto
al 30 aprile 2001. In relazione alla notifica del 30 maggio 2001 si osserva che
la stessa menziona quale difetti “alcuni roti mal funzionanti”, “finestrone
(..) scorre con difficoltà”, “serramenti graffiati” (cfr. per i
dettagli doc. N). In considerazione della natura dei difetti questa notifica, effettuata
ben un mese dopo la fine dei lavori, non può che essere ritenuta tardiva. Trattasi
infatti di difetti evidenti che avrebbero potuto essere facilmente rilevati nel
corso di una normale verifica, circostanze che peraltro neppure l’appellante
contesta.
Discorso
analogo deve essere fatto per le notifiche di difetti formulate con scritto del
10.
febbraio 2002 (doc. P) e fax 1° agosto 2002 (doc. Q), fax che oltretutto la convenuta nega di aver
ricevuto. Anche in questo caso, in ragione del tipo di difetti lamentati, le
notifiche paiono tardive. Parte attrice, su cui ricade l’onere probatorio, non
è riuscita a provare la tempestività delle segnalazioni. Ne consegue che la
censura attorea deve essere disattesa e la sentenza pretorile confermata. A
giusta ragione il Pretore ha accertato la perenzione delle azioni in garanzia
previste dall’art. 368 CO per mancata tempestiva verifica dell’opera e mancata
tempestiva notifica degli asseriti difetti.
5.
A titolo
abbondanziale, si osserva che le proposte di pagamento formulate
dall’appellante e accettate dalla convenuta (doc. 1, 4, 7 e 8) possono essere
legittimamente ritenute delle accettazioni dell’opera ai sensi dell’art. 370
cpv. 1 CO, questo almeno per gli importi riconosciuti. Al riguardo è utile sottolineare
che l’attrice non ha formulato specifiche riserve in relazione ai presunti difetti
di cui si era lamentata in precedenza ed anzi ha operato alcune deduzioni
proprio a questo titolo. Le stesse possono essere intese quale liquidazione
delle pendenze sino a quel momento note.
6.
In definitiva, l’appello deve essere respinto e la sentenza
impugnata confermata. Le spese processuali seguono la soccombenza
dell’appellante che rifonderà a controparte un’adeguata indennità per
ripetibili commisurata ai criteri stabiliti dal Regolamento sulle ripetibili
(art. 11). Il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale
federale è di fr. 20'000.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC
decide:
1. L’appello 12
giugno 2012 di AP 1 è respinto.
2. Le
spese processuali d’appello di complessivi fr. 600.-, già anticipate
dall’appellante, restano a suo carico, con obbligo di versare alla controparte
fr. 1’200.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle
cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso
ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di
locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.
74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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