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Decisione

12.2012.97

Contratto di appalto. Momento della consegna dell'opera. Dovere di verifica e di notifica dei difetti. Intempestività di una notifica di difetti in relazione a lavori da metalcostruttore

20 settembre 2013Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nel corso

del mese di giugno 2000 AP 1, rappresentata dal signor __________ P__________ (direttore

dei lavori), ha appaltato alla ditta AO 1 l’esecuzione di opere da

metalcostruttore nell’ambito dell’edificazione di una casa unifamiliare di sua

proprietà a __________. La mercede pattuita era di fr. 44'000.-, riferibile

alle prestazioni descritte nel capitolato del 29 febbraio 2000 e relativo aggiornamento

del 28 giugno 2000. In questo scritto è precisato che “i lavori inerenti le

opere da metalcostruttore sono da eseguire a partire dall’ultima settimana di

settembre (39. Settimana)”, e “nel caso di delibera entro la prima

settimana di luglio posa verso la fine di settembre, inizio ottobre” (doc.

D). Il 28 agosto 2000 il termine della posa delle opere è stato posticipato di

due settimane a causa di ritardi della ditta convenuta nel procedere allo

studio dei piani esecutivi (doc. F). In data 24 ottobre 2000 AP 1 si è

lamentata della passività della convenuta, poiché la stessa non aveva ancora

proceduto alla posa dei serramenti come da programma, e ha inoltre affermato

che avrebbe proceduto “in fase di liquidazione a dedurre un importo pari a fr.

50.- giornalieri a partire dalla data indicata sulla delibera data 28 giugno 2000” (doc. E).

Con

scritto del 25 ottobre 2000 AO 1 ha informato la controparte di essere rimasta

isolata per quattro giorni lavorativi a causa di un’inondazione ed ha fissato

un nuovo termine per l’inizio della posa per il 2 novembre successivo (doc. 2).

Con fax del 27 ottobre 2000 AP 1, per il tramite dell’architetto __________, ha

nuovamente lamentato ritardi nella posa dei serramenti (doc. F).

B. Con

scritti di data 11 dicembre 2000, 19 dicembre 2000, 15 gennaio 2001, 17 gennaio

2001, 28 marzo 2001 e 30 maggio 2001, AP 1 ha segnalato a AO 1 tutta un serie

di difetti di cui ha chiesto la riparazione, rispettivamente la sostituzione

delle parti ritenute difettose, ed ha sollecitato l’esecuzione dei lavori non

ancora compiuti. Nel contempo essa ha sospeso il pagamento del saldo fino alla eliminazione

dei difetti (doc. G, H, I, L, M, N). In data 30 aprile 2001 AO 1 ha trasmesso a

AP 1 una fattura dettagliata, pagabile entro 30 giorni, con indicati i lavori

effettuati, l’acconto già versato e il saldo ancora scoperto, assommante a fr.

30'535.85 (doc. 6).

Il 12

maggio 2001 le parti hanno effettuato un sopralluogo sul cantiere, a seguito

dello stesso AP 1 ha sottoposto a AO 1, in data 13 giugno 2001, una proposta di

liquidazione finale pari a fr. 26'316.-, che comprendeva varie deduzioni per

difetti oltre che l’acconto già versato (doc. 8). Dopo discussione tra le

parti, l’importo è stato sensibilmente aumentato a fr. 26'522.- e la proposta è

quindi stata accettata da AO 1 con scritto del 24 ottobre 2001 (doc. 1 e doc. 7).

In data 12

dicembre 2001 AP 1 ha scritto a AO 1 sostenendo di essere stata informata

dell’intenzione della stessa di far spiccare un precetto esecutivo per le

fatture non ancora saldate. La committente, dopo aver dichiarato che

l’ammontare della fattura non era contestato, ha precisato che il mancato

pagamento di quanto ancora scoperto poteva e doveva essere addebitato solo ai ritardi

e ai difetti causati dall’appaltatrice. AP 1 ha quindi illustrato il nuovo

piano di pagamento: “versamento entro dicembre 2001 di fr. 6’522.-, saldo di

fr. 20'000.- entro gennaio 2002, la fattura di fr. 950.95 sarà liquidata a

giorni” (doc. 4).

C. Con

scritto del 10 febbraio 2002 la committente ha richiesto alla ditta

appaltatrice la consegna di una “garanzia per i lavori eseguiti” ed ha inoltre

segnalato ulteriori difetti riscontrati nei serramenti. Essa ha pure sollecitato

un sopralluogo di modo da poter liquidare i sospesi, assommanti a fr. 20'000.

(doc. P). In data 14 febbraio 2002 AO 1 ha rilasciato “un atto di garanzia

“standard” del valore di fr. 5'000.- con validità massima fino al 30 aprile

2003. Sulla garanzia figura “genere della costruzione: Fornitura e posa di

serramenti in alluminio Casa al mapp. __________ a __________ AP 1”, “Data

della consegna dei lavori o della fornitura: 30.4.2001” e quale ammontare

della fattura è stato indicato l’importo di fr. 45'135.85 (doc. O e doc. 3).

Nel corso

del mese di febbraio 2002 AP 1 ha incaricato la ditta terza E__________, di

effettuare un sopralluogo preso l’immobile e di allestire un preventivo per la

riparazione dei serramenti e di altri lavori eseguiti da AO 1. Il costo dell’intervento

è stato stimato in fr. 13'700.- IVA esclusa (doc. S).

In data 1°

agosto 2002 la committente ha nuovamente contattato la ditta appaltatrice per

segnalare difetti ai serramenti al PT e al 1° piano. Essa l’ha altresì

informata di aver sospeso il pagamento del saldo (doc. Q). L’8 agosto 2002 AO 1

ha fatto spiccare nei confronti di AP 1 il precetto esecutivo n. __________ dell’UE

di Lugano per un credito di fr. 20'000.- più interessi al 5% a partire dal 30

maggio 2001; la committente ha sollevato opposizione (doc. A).

D. Con

istanza del 12 settembre 2002 alla Pretura di Lugano, sezione 5, AO 1 ha

chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione, il quale è stato accordato con

sentenza 6 febbraio 2003 (doc. B e C). Con petizione del 6 marzo 2003 AP 1 ha

promosso l’azione di disconoscimento del debito ex art. 83 cpv. 2 LEF qui in

esame. La committente ha sostenuto che l’opera eseguita dalla convenuta

presentava vari difetti. Gli stessi sarebbero stati tempestivamente notificati

all’appaltatrice. Poiché quest’ultima non ha proceduto alla loro riparazione, AP

1 postula una riduzione della mercede dovuta in proporzione al minor valore

dell’opera, quantificato in complessivi fr. 20'000.-.

Con la

risposta di causa la convenuta si è opposta alla petizione contestando

integralmente le pretese. In sintesi, essa nega la presenza di difetti e la

relativa tempestiva notifica.

Nei

successivi allegati di replica e duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate

nelle loro antitetiche posizioni.

Esperita l’istruttoria le parti hanno

rinunciato a comparire al dibattimento finale producendo dei memoriali

conclusivi scritti nei quali hanno ribadito le proprie argomentazioni.

E. Con

sentenza del 14 maggio 2012 il Pretore ha respinto la petizione ed ha rigettato

in via definitiva l’opposizione interposta da AP 1 al PE n. __________ dell’8

agosto 2002 dell’UE di Lugano.

F. Con

appello del 12 giugno 2012 AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel

senso di accogliere la petizione con protesta di tasse, spese e ripetibili di

entrambe le sedi. Con risposta 7 agosto 2012 la convenuta postula la reiezione

del gravame, protestate tasse, spese e ripetibili.

e considerato

Considerandi

1.

Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile

svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010 1739, 1834). Giusta l'art.

405.

cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento

della comunicazione della decisione. Il giudizio pretorile del 14 maggio 2012 è

stato comunicato alle parti dopo il 1° gennaio 2011. La procedura ricorsuale è pertanto

retta dal CPC.

2.

Nel

querelato giudizio il Pretore ha giudicato intempestiva la notifica dei difetti

presentata dalla committente ed ha pertanto ritenuto perente le azioni in

garanzia derivanti dall’art. 368 CO. Più nel dettaglio, il magistrato ha ritenuto

che la data di consegna dei lavori appaltati a AO 1 andasse fatta risalire al

30.

aprile 2001, giorno in cui l’appaltatrice ha emesso la fattura di

liquidazione. Il giudice di prime cure, dopo aver precisato che le segnalazioni

di difetti precedenti la fine dei lavori sono irrilevanti e aver ricordato che

per essere adeguata una notifica deve avvenire, di regola, in un termine da 7 a 10 giorni, ha accertato la tardività della prima notifica effettuata in data 30 maggio 2001 dalla

committente e questo, in particolare, in considerazione del genere di difetti segnalati

che erano di facile e immediata verifica.

Il primo

giudice ha inoltre rilevato che le proposte di pagamento formulate dalla

committente in data 13 giugno 2001 e 12 dicembre 2001 costituiscono delle

accettazioni dell’opera, questo almeno per gli importi riconosciuti. In esse

infatti l’attrice ha già operato delle deduzioni per gli asseriti difetti. Le

successive notifiche del febbraio 2002 sono anch’esse state giudicate tardive.

Il magistrato ha pertanto respinto la petizione.

3.

La

natura giuridica del contratto di appalto sorto tra le parti è pacifica.

Controverse restano invece il momento della consegna dell’opera e la

tempestività della notifica dei difetti, la presenza dei quali è peraltro

contestata dalla convenuta.

L’art.

367.

CO dispone che, consegnata l’opera al committente, questi la deve

verificare appena lo consenta l’ordinario corso degli affari e segnalarne

all’appaltatore i difetti.

Il dovere

di verifica e di notifica dei difetti nasce solo alla consegna dell’opera,

ovvero quando tutti i lavori previsti dal contratto di appalto sono stati

eseguiti, salvo che le parti non abbiano convenuto una consegna a tappe.

Un’opera non ancora terminata non può essere né consegnata né ricevuta. La

notifica dei difetti a norma degli art. 367 CO e segg. prima della consegna

dell’opera non è possibile (Gauch,

Der Werkvertrag, 5ª ed., Zurigo, n. 101 e n. 2109; Tercier, Les contrats spéciaux, 4ª ed., Ginevra-Basilea-Zurigo 2009, n.

4481; Chaix, Commentaire Romand CO-I, n. 4 ad art. 367; DTF 117 II 264 consid. 2°

RtiD I 2007 45c pag. 809). La consegna ai sensi dell'art. 372

cpv. 1 CO consiste nella rimessa da parte dell'appaltatore al committente di

un'opera finita e realizzata conformemente al contratto in ogni sua parte; poco

importa che l'opera sia o meno difettosa (DTF 129 III 738 consid. 7.2). La

presentazione di una fattura per i lavori eseguiti da parte del’appaltatore può

egualmente valere come comunicazione dell’ultimazione dei lavori per atti

concludenti (cfr. Tercier, op. cit., n. 4416). La consegna (“Ablieferung”, “livraison”)

da parte dell'appaltatore coincide con il ricevimento (“Abnahme”, “réception”)

dell'opera da parte del committente; il ricevimento non va confuso con

l'approvazione (“Genehmigung”, “acceptation”), che è la

manifestazione di volontà con la quale il committente fa sapere all'appaltatore

che l'opera corrisponde alle sue aspettative e che rinuncia a far valere i

diritti che derivano dalla garanzia (Gauch, op cit., n. 99; Tercier, op. cit., n. 4410 e 4411; DTF

115.

II 456).

La mancata

verifica e il mancato avviso all'appaltatore equivalgono in sostanza

all'approvazione tacita dell'opera consegnata, con la conseguente liberazione

dell'appaltatore della sua responsabilità (art. 370 cpv. 2 CO; Zindel/Pulver, Basler Kommentar, Basilea 2009, 4ª ed., n. 10 e 11 ad art. 370 CO).

Dottrina

e giurisprudenza hanno elaborato i criteri in base ai quali va esaminata la

tempestività della notifica di cui all'art. 367 CO. Così, il termine entro il quale il committente è tenuto a notificare i difetti va

determinato tenendo conto delle specifiche circostanze che caratterizzano il

singolo caso, ritenuto che, nella maggior parte delle situazioni, un termine da

7.

a 10 giorni dovrebbe essere adeguato. Il termine è però più breve se v’è il

rischio che l’attesa aggravi ulteriormente il danno, mentre negli altri casi la

valutazione circa l’adeguatezza del tempo di reazione può avvenire in modo più

ampio, anche per evitare di pregiudicare eccessivamente la posizione del

committente (Gauch, op. cit. n. 2180

e 2180a; Tercier, op. cit., n.

4519, 4525 e segg.; Chaix, op.

cit., n. 17 ad art. 370 CO; DTF 118 II 142 consid. 3b).

L’onere

della prova riguardo alla tempestiva notifica dei difetti incombe al

committente in base all’art. 8 CC (DTF 118 II 142, 107 II 176). Il committente

che intende valersi dell’art. 370 cpv. 3 CO deve provare la tempestività della

notifica dei difetti, dimostrando quando il difetto gli è divenuto

riconoscibile e come e a chi ne ha comunicato l’esistenza.

4.

L’appellante

contesta la data di consegna dei lavori accertata dal Pretore e dichiara di

essersi trasferito nella nuova abitazione poco prima del Natale 2000, per cui la

consegna dell’opera va fatta risalire a questa data. Essa sostiene inoltre che

la prima notifica dei difetti è stata effettuata in data 15 gennaio 2001 ed è

pertanto tempestiva, così come lo sono quelle successive.

4.1

Preliminarmente

è necessario chiarire che, diversamente da quanto sembra credere l’appellante,

il trasloco del committente in un immobile che un impresario totale o generale si

è impegnato a costruire non costituisce, di per sé stesso, un criterio

determinante per accertare la fine dei lavori (cfr. anche Gauch, op. cit., n. 103). Nella pratica capita

infatti spesso che il trasloco avvenga prima della completa esecuzione di tutti

gli interventi appaltati; in questa eventualità l’opera non può essere

considerata consegnata e tantomeno ricevuta. Per poter assurgere a criterio

decisivo, il trasloco deve essere supportato da altri elementi comprovanti la

fine dei lavori, ciò che nel caso concreto fa difetto. Dall’incarto emergono infatti

vari indizi che contraddicono la tesi attorea secondo cui i lavori sarebbero

terminati alcuni giorni prima del Natale 2000. In particolare, lo scritto del 19 dicembre 2001 indirizzato dall’arch. __________, della

direzione lavori, alla ditta AO 1 menziona espressamente degli interventi non

ancora eseguiti (doc. H); lo stesso dicasi per gli scritti inviati da AP 1 alla

controparte in data 15 gennaio (doc. I), 17 gennaio 2001 (doc. L) e 28 marzo

2001.

(doc. M) nei quali l’attrice, oltre a lamentare la presenza di asseriti

difetti, evidenzia tutta una serie di prestazioni non ancora eseguite. A non

averne dubbio quelli richiesti sono interventi di una certa importanza che non

possono essere ritenuti secondari per rapporto al complesso dell’opera appaltata

alla ditta AO 1. A questo si aggiunga che la fattura di liquidazione di AO 1 è

stata emessa in data 30 aprile 2001 (doc. 6) e che l’atto di garanzia (doc. O) rilasciato

dalla stessa riporta quale “data di consegna dei lavori o della fornitura”

il “30.4.2001” e questo senza che l’attrice abbia sollevato obiezione

specifiche al riguardo. AP 1 è ora malvenuta a sostenere che la data indicata

nella garanzia è errata.

Alla luce

di quanto precede l’accertamento pretorile che fissa la data di termine dei

lavori al 30 aprile 2001 regge alla critica.

4.2

Per

quanto attiene alla tempestività delle segnalazioni, è necessario chiarire che

la prima notifica rilevante ai fini di causa è quella datata 30 maggio 2001

(doc. N). Le segnalazioni del 15 gennaio 2001 (doc. I), del 17 gennaio 2001

(doc. L) e del 28 marzo 2001 (doc. M) a cui fa riferimento l’appellante nel

proprio allegato (cfr. atto di appello pag. 5) non possono essere prese in

considerazione in quanto antecedenti la fine dei lavori, risalente come visto

al 30 aprile 2001. In relazione alla notifica del 30 maggio 2001 si osserva che

la stessa menziona quale difetti “alcuni roti mal funzionanti”, “finestrone

(..) scorre con difficoltà”, “serramenti graffiati” (cfr. per i

dettagli doc. N). In considerazione della natura dei difetti questa notifica, effettuata

ben un mese dopo la fine dei lavori, non può che essere ritenuta tardiva. Trattasi

infatti di difetti evidenti che avrebbero potuto essere facilmente rilevati nel

corso di una normale verifica, circostanze che peraltro neppure l’appellante

contesta.

Discorso

analogo deve essere fatto per le notifiche di difetti formulate con scritto del

10.

febbraio 2002 (doc. P) e fax 1° agosto 2002 (doc. Q), fax che oltretutto la convenuta nega di aver

ricevuto. Anche in questo caso, in ragione del tipo di difetti lamentati, le

notifiche paiono tardive. Parte attrice, su cui ricade l’onere probatorio, non

è riuscita a provare la tempestività delle segnalazioni. Ne consegue che la

censura attorea deve essere disattesa e la sentenza pretorile confermata. A

giusta ragione il Pretore ha accertato la perenzione delle azioni in garanzia

previste dall’art. 368 CO per mancata tempestiva verifica dell’opera e mancata

tempestiva notifica degli asseriti difetti.

5.

A titolo

abbondanziale, si osserva che le proposte di pagamento formulate

dall’appellante e accettate dalla convenuta (doc. 1, 4, 7 e 8) possono essere

legittimamente ritenute delle accettazioni dell’opera ai sensi dell’art. 370

cpv. 1 CO, questo almeno per gli importi riconosciuti. Al riguardo è utile sottolineare

che l’attrice non ha formulato specifiche riserve in relazione ai presunti difetti

di cui si era lamentata in precedenza ed anzi ha operato alcune deduzioni

proprio a questo titolo. Le stesse possono essere intese quale liquidazione

delle pendenze sino a quel momento note.

6.

In definitiva, l’appello deve essere respinto e la sentenza

impugnata confermata. Le spese processuali seguono la soccombenza

dell’appellante che rifonderà a controparte un’adeguata indennità per

ripetibili commisurata ai criteri stabiliti dal Regolamento sulle ripetibili

(art. 11). Il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale

federale è di fr. 20'000.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC

decide:

1. L’appello 12

giugno 2012 di AP 1 è respinto.

2. Le

spese processuali d’appello di complessivi fr. 600.-, già anticipate

dall’appellante, restano a suo carico, con obbligo di versare alla controparte

fr. 1’200.- per ripetibili di appello.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle

cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso

ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di

locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.

74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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