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Decisione

12.2012.98

Compravendita di pacchetto azionario, dolo del venditore

17 marzo 2014Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

di tutte le azioni e il capocantiere della medesima società. In questa sede

rimane litigiosa la questione di sapere se il comportamento del venditore

configura un dolo ai sensi dell’art. 203 CO, ciò che permetterebbe

all’acquirente di far valere la garanzia dei difetti e di risolvere il

contratto giusta l’art. 205 CO, indipendentemente dalla tardiva notifica dei

difetti. Nel contratto di compravendita delle azioni (doc. A), il venditore ha

garantito al punto VI che “le informazioni riportate nei libri contabili di cui

l’acquirente dichiara di aver preso visione sono complete e veritiere. Salvo le

obbligazioni ivi riportate non sono state contratte dalla società altre

obbligazioni a termine o no”. L’acquirente, dal canto suo, si è impegnato nel

punto VIII a dare scarico al venditore nella sua qualità di amministratore

unico della SA. Nel 2001 il venditore era attivo in diverse società del settore

edile: presidente con firma individuale della società C__________ SA (doc. B),

amministratore unico con firma individuale della Ca__________ e della Impresa

generale C__________. I tre acquirenti delle azioni Cas__________ SA, tra cui

l’attore, erano dipendenti di quest’ultima società e non avevano nozioni

contabili (doc. C, pag. 3). L’attore era da anni capo-cantiere nella società di

cui ha acquistato 18 azioni (interrogatorio formale del convenuto, verbale 22

giugno 2010, pag. 7). Il bilancio al 31 dicembre 2011, presentato il 7 maggio

2002 (doc. 8), chiudeva con un utile d’esercizio di fr. 18'149.11, mentre

quello al 31 dicembre 2000 (doc. 7) presentava una perdita d’esercizio di fr. 30'622.53.

In entrambi i casi il revisore ha dichiarato che la contabilità e il conto

annuale erano conformi alle disposizioni legali e statutarie. All’assemblea

generale straordinaria dell’8 maggio 2002, i nuovi azionisti, compreso l’attore,

hanno preso atto delle dimissioni del venditore dalla carica di amministratore

unico e gli hanno dato scarico (doc. 11). Il 22 agosto 2002 Il nuovo Consiglio

di amministrazione della Cas__________ ha segnalato al venditore perplessità

sorte dopo l’analisi della contabilità e delle fatturazioni dal 1° gennaio 2001

al 30 giugno 2002 (doc. 33). Ne è seguita una consulenza di parte destinata

alla verifica del pacchetto azionario, eseguita dalla fiduciaria Ce__________,

che il 18 settembre 2002 (doc. 34) ha comunicato al venditore problemi relativi

a “una sopravalutazione dei crediti, una sopravalutazione dei lavori in corso,

alla mancanza di appropriati accantonamenti e a una serie di fatture fornitori

non inerenti all’attività della società”. La consulenza di parte aggiornata

redatta da Ce__________ il 4 giugno 2003 attesta che il conto economico 2001

della società non era da considerarsi completo e veritiero e che in realtà

presentava una perdita operativa di fr. 295'742.- invece dell’utile operativo

indicato in fr. 73'855.- (doc. C, pag. 19). La perizia giudiziaria del 2 maggio

2011 (act. XXXV) conferma sostanzialmente la consulenza di parte doc. C e

giunge alla conclusione che il 31 dicembre 2001 la società si trovava in una

situazione di eccedenza di debiti ai sensi dell’art. 725 CO e che il valore

economico era inferiore al valore nominale delle azioni emesse. Non può dunque

essere seguito l’appellato quando afferma che il fallimento della società era

dovuto alla gestione incompetente dei nuovi azionisti, poiché già al momento in

cui egli ha venduto le azioni la società si trovava in una situazione economica

ben diversa da quella risultante dai bilanci al 31 dicembre 2001. L’esistenza

di un difetto, in quanto assenza della qualità promessa, è dunque evidente

dall’istruttoria, in particolare dalla perizia giudiziaria. Accertata in prima

sede e non contestata la tardività della dichiarazione di invalidazione del

contratto e della notifica dei difetti, rimane da esaminare se il venditore

abbia commesso un dolo ai sensi dell’art. 203 CO, vale a dire se abbia

intenzionalmente ingannato l’acquirente in merito alla situazione economica

della società.

9. Il venditore che ha

intenzionalmente ingannato il compratore non può invocare la limitazione

dell'obbligo della garanzia per omessa o tardiva notificazione (art. 203 CO).

Incombe alla parte acquirente l'onere di provare il dolo del venditore (DTF 131

III 145 consid. 8.1 pag. 151; Schmidlin,

in Commentaire Romand, CO-I, n. 49 ad art. 28 CO; Venturi, op. cit., n. 3 ad art. 203 CO). La prova

dell’elemento soggettivo, ovvero dell’intenzione di ingannare, può essere

difficoltosa e a seconda delle circostanze il giudice potrà contentarsi di

presunzioni e di indizi (sentenza del Tribunale federale 4A_70/2011 del 12

aprile 2011, consid. 4.4.1). Il dolo del venditore non richiede invece,

contrariamente alla truffa, un inganno astuto (sentenza del Tribunale federale

4A_554/2009 del 1° aprile 2010 consid. 2.6).

10. L’acquirente ha dato atto

nel contratto di compravendita di aver preso visione dei libri contabili (doc.

A). Le anomalie contabili attestate dalla consulenza di parte e dalla perizia

giudiziaria (mancanza di accantonamenti, sopravalutazione di lavori in corso,

sopravalutazione di crediti, ecc.) non possono essere considerate un difetto

occulto o nascosto, già per il fatto che sono state scoperte in breve tempo a

una prima verifica contabile indipendente (doc. 34). Sentito come testimone,

l’estensore della consulenza di parte ha spiegato, infatti, di aver impiegato

circa due settimane per svolgere l’incarico di verifica e ha riferito che “per

la mia esperienza professionale un simile lavoro si fa prima di concludere un

contratto di compravendita quale quello in discussione” (verbale C__________, 22

giugno 2010, pag. 3). Come esposto dal fiduciario che teneva la contabilità

della società poi fallita, la valutazione dei lavori in corso è una questione

delicata, che nel bilancio al 31 dicembre 2001 costituiva una posizione

importante (deposizione M__________, 18 novembre 2009, pag. 2 e 3). Il metodo

di valutazione dei lavori in corso ha dato luogo a una fitta corrispondenza tra

le due fiduciarie, ciascuna avendo un’opinione diversa su come valutare i

lavori in corso e altre posizioni litigiose (cfr. doc. C, doc. 35). Il venditore

ha riferito, nel proprio interrogatorio formale, di non avere la formazione per

occuparsi della valutazioni di cantiere o della contabilità o delle

liquidazioni, e di aver rinviato tali incombenze al tecnico, al capocantiere

(vale a dire all’attore) o alla ditta che si occupava della contabilità

(verbale 22 giugno 2010, pag. 8). Il convenuto si è in sostanza presentato come

una persona ignara di contabilità e di valutazioni e che si occupava solo di

“andare in giro con il camioncino con il quale servo i cantieri”. Tale descrizione

contrasta invero con il fatto che egli era al timone di tre ditte edili e aveva

almeno 24 dipendenti, con un giro d’affari di circa 2 milioni. Il fiduciario

che si occupava della contabilità ha riferito che le indicazioni sui valori in

corso da inserire nella contabilità gli venivano date dal convenuto

(deposizione M__________, verbale 18 novembre 2009, pag. 2) e che egli non le

verificava. Il fiduciario ha anche raccontato di aver comunicato agli acquirenti

delle azioni, “sicuramente prima della firma del contratto”, di essere a

disposizione per qualsiasi verifica (verbale 18 novembre 2009, pag. 5) e ha

spiegato che la “documentazione operativa” si trovava nella sede della ditta. Gli

acquirenti, secondo quanto illustrato dal fiduciario, avevano chiesto

chiarimenti sulla composizione dell’inventario, allegato poi al contratto di

compravendita delle azioni.

11. È pacifico che l’attore,

capocantiere della società di cui acquistava 18 azioni, non ha fatto eseguire

una revisione della società prima della firma del contratto di compravendita delle

azioni (deposizione P__________, verbale 7 luglio 2009, pag. 6, deposizione C__________,

22 giugno 2010). Dall’insieme delle circostanze raccolte in istruttoria è

emerso che entrambe le parti contrattuali erano tecnici attivi sui cantieri, senza

cognizioni contabili particolari. Non si può dunque seguire l’appellante quando

ritiene che il venditore lo ha intenzionalmente ingannato. L’attore ha in

sostanza acquistato a “scatola chiusa” le azioni della ditta in cui lavorava,

senza far eseguire quella che viene chiamata “due diligence” prima di

firmare il contratto e pattuire il prezzo. La leggerezza dell’acquirente non si

confonde tuttavia con un inganno intenzionale da parte del venditore (sentenza

del Tribunale federale 4A_554/2009 del 1° aprile 2010 consid. 2.6). Il

venditore, infatti, non aveva le conoscenze tecniche richieste per poter

rendersi conto che la valutazione dei lavori in corso e dei crediti contenuti

nel bilancio al 31 dicembre 2001 non era conforme ai principi contabili

generalmente riconosciuti (Swiss Gaap Fer, cfr. doc. C e perizia giudiziaria

pag. 3). In tali circostanze non si può concludere all’esistenza di un inganno

intenzionale, a maggior ragione se si considera che l’acquirente ha avuto prima

di firmare il contratto ampia occasione di accedere ai libri contabili, di

chiedere spiegazioni a chi allestiva la contabilità e di far verificare i conti

e che inoltre come capocantiere della ditta era a conoscenza dei lavori in

corso e della loro importanza. La conclusione del Pretore aggiunto, che non ha

ritenuto provato un inganno intenzionale del venditore, resiste dunque alle

critiche dell’appellante. Visto quanto si è detto, ne deriva la reiezione

dell'appello con conferma della decisione impugnata (art. 318 cpv. 1 lett. a

CPC).

12. Le spese giudiziarie seguono

la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono quindi poste a carico

dell’appellante e per esso, al beneficio del gratuito patrocinio, a carico

dello Stato. La tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri

degli art. 2, 7 e 13 LTG. L’indennità ripetibile in favore dell’appellato è

stata calcolata seguendo i criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili (Rtar).

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro questa decisione sul piano federale (art. 112 cpv.

1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso è stabilito

in fr. 144'000.– (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Per i quali motivi,

decide: 1. L’appello 13 giugno 2012 di AP 1

è respinto e la decisione 7 maggio 2012 OA.2004.778 del Pretore aggiunto

del Distretto di Lugano è confermata.

Considerandi

2.

Le spese processuali di

complessivi fr. 2'000.- sono poste a carico di AP 1 e per esso, al beneficio

del gratuito patrocinio, a carico dello Stato. AP 1 rifonderà a AO 1 l’importo

di fr. 2'500.- a titolo di ripetibili di appello.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 3

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il

ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso

in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).