12.2012.99
Appalto. Pagamento della mercede. Opera non terminata
1 aprile 2014Italiano25 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2012.99
Lugano
1° aprile 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliera:
Verda
Chiocchetti
sedente
per statuire nella causa – inc. n. OA.2008.174
della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna – promossa con petizione
29 ottobre 2008 da
AP
1
rappr. dall’ RA 1
contro
AO 1 e
AO 2
entrambi
rappr. dall’ PA 1
con cui ha chiesto di
assodare che i rapporti tra le parti sono retti dalla normativa sulla
compravendita immobiliare e di condannare i convenuti al versamento, con il
vincolo della solidarietà, di complessivi fr. 67'643.- oltre interessi;
domanda avversata dai
convenuti che hanno chiesto di specificare che il pagamento del “saldo del
prezzo della compravendita” sarebbe avvenuto “non appena l’opera sarà
consegnata, completata e priva di difetti” e di ordinare all’attore di
depositare presso la Pretura fr. 16'000.- a titolo di garanzia per il pagamento
della TUI (quest’ultima domanda omessa con le conclusioni), nonché, in via
riconvenzionale, hanno postulato di condannare la controparte al versamento di
fr. 58'922.75 a titolo di risarcimento danni, aumentati in sede di conclusioni
a fr. 86'282.75;
richieste alle quali
l’attore si è opposto con risposta riconvenzionale;
e sulle quali il Pretore
aggiunto ha statuito con sentenza 14 maggio 2012, respingendo la petizione e accogliendo
la domanda riconvenzionale limitatamente a fr. 6'108.85;
appellante l’attore che
con appello 13 giugno 2012 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso
di accogliere la petizione, di respingere integralmente la domanda riconvenzionale
e di stralciare per desistenza quella tesa al deposito di fr. 16'000.- quale
garanzia per il pagamento della TUI, con protesta degli oneri processuali e
delle ripetibili inerenti all’azione principale e delle spese giudiziarie di
appello;
mentre i convenuti con
osservazioni (correttamente: risposta) 23 agosto 2012 postulano la reiezione
dell’appello nella misura in cui fosse ricevibile, pure con protesta delle
spese giudiziarie di seconda sede;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Con atto notarile 28 ottobre
2004 l’arch. AP 1 ha venduto a AO 1 e AO 2, in ragione di un mezzo ciascuno, l’unità di PPP n. __________, quota di __________ del fondo base part. n. __________
RFD di __________, con diritto esclusivo sull’appartamento n. 1 (doc. E). Al
momento della vendita il condominio in questione non era ancora stato
edificato, tant’è che nella premessa del rogito è stato indicato che “la
parte venditrice intende edificare un immobile sul fondo part. n. __________
RFD di __________ (correttamente: __________), costituito in PPP prima della
costruzione, come risulta dai piani della PPP stessa, copia dei quali è stata
consegnata alla parte acquirente”. Tale circostanza è stata ribadita anche
alla clausola n. V del rogito menzionato, ove è specificato che: “il fondo è
acquistato nello stato di fatto e di diritto noto alle parti e da esse
accettato, tenuto conto che nel prezzo della compravendita è compresa la
costruzione di un appartamento completamente terminato così come ai piani di
PPP e alla relazione tecnica allegati. Sono quindi comprese le spese di
costruzione come ai piani e relazione tecnica e le spese per onorari di
architetto”. Il “prezzo di vendita” è stato fissato “a corpo in
complessivi fr. 560'000.-”, da versare a rate secondo l’avanzamento dei
lavori. L’ultima rata, di fr. 60'000.-, è stata prevista “entro dieci giorni
dalla consegna dell’appartamento, sul conto clienti del notaio rogante, con
l’incarico di riversarlo alla parte venditrice solo alla scadenza di tre mesi
dalla fine dei lavori, tanto sulle parti comuni che su quelle oggetto di un
diritto esclusivo” (doc. E, clausola IV).
Fatti
B. Ad avvenuto accredito sul
conto clienti del notaio dell’importo di fr. 100'000.- quale versamento della
prima rata, questi ha proceduto, in ottemperanza a quanto previsto nel rogito
menzionato, a inoltrare l’istanza di trapasso di proprietà a registro fondiario
(doc. E, clausola IV). AO 1 e AO 2 hanno poi preso possesso dell’appartamento,
per loro stessa ammissione, il 1° aprile 2006 (sentenza impugnata, pag. 3 in mezzo).
C. Con petizione 29 ottobre
2008 l’arch. AP 1 ha convenuto AO 1 e AO 2 dinnanzi alla Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna, chiedendo di assodare che i rapporti tra le
parti sono retti dalla normativa sulla compravendita immobiliare e di
condannare i convenuti al versamento, con il vincolo della solidarietà, di
complessivi fr. 67'643.-. Con risposta 17 febbraio 2009 questi ultimi si sono
opposti alla domanda avversaria, chiedendo di specificare che il pagamento del
“saldo del prezzo della compravendita” sarebbe avvenuto “non appena
l’opera sarà consegnata, completata e priva di difetti” e di ordinare
all’attore di depositare presso la Pretura fr. 16'000.- a titolo di garanzia
per il pagamento della TUI. Essi hanno altresì postulato, in via
riconvenzionale, di condannare la controparte al versamento di fr. 58'922.75 a titolo di risarcimento danni dovuti, a loro dire, dalla cattiva esecuzione o dalla
mancata esecuzione di determinati lavori. Con risposta riconvenzionale 17 marzo
2009 l’attore si è opposto alle domande dei convenuti. Esperita l’istruttoria
le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e hanno prodotto conclusioni
scritte. Nel proprio memoriale 30 marzo 2012 l’attore ha ribadito la propria
richiesta, mentre i convenuti, nelle conclusioni 29 marzo 2012, hanno omesso la
domanda di deposito della garanzia e hanno aumentato la propria domanda di
risarcimento danni a fr. 86'282.75. Statuendo con sentenza 14 maggio 2012 il Pretore
aggiunto ha respinto la petizione e ha accolto la domanda riconvenzionale
limitatamente a fr. 6'108.85.
D. Con
appello 13 giugno 2012 l’attore è insorto contro il giudizio testé menzionato,
chiedendone la riforma nel senso di accogliere la petizione, di respingere
integralmente la domanda riconvenzionale e di stralciare per desistenza quella
tesa al deposito di fr. 16'000.- quale garanzia per il pagamento della TUI, con
protesta degli oneri processuali e delle ripetibili inerenti all’azione
principale e delle spese giudiziarie di appello. Con osservazioni
(correttamente: risposta) 23 agosto 2012 i convenuti postulano invece la
reiezione dell’appello nella misura in cui fosse ricevibile, pure con protesta
delle spese giudiziarie di seconda sede.
e considerato
Considerandi
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in
vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272).
Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore aggiunto è stata avviata prima di
quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto
cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura
civile ticinese (CPC-TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale
in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile
comunicata – vale a dire inviata (DTF 137 III 127 consid. 2) – dopo quella
data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
2.
Per verificare
l’appellabilità il valore è determinato dall’ultima conclusione riconosciuta
nella decisione pretorile (art. 308 cpv. 2 CPC). Determinante è pertanto il
valore litigioso al momento in cui è prolata la decisione di prima istanza (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario
al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 1355; Reetz/Theiler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO
Komm., 2a ed., n. 39 ad art. 308). Nella fattispecie tale valore
corrisponde a fr. 67'643.- per la petizione e fr. 86'282.75 per la domanda
riconvenzionale, come accertato dal Pretore aggiunto. Da qui, l’appellabilità
della sentenza pretorile.
3.
L’atto di appello deve
contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato
(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare, infatti, non perché le
sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le
motivazioni del Pretore. La dottrina e la giurisprudenza ne hanno in
particolare dedotto, per quanto qui interessa, che l’appellante deve
confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali
ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (TF,
sentenza inc.4A_659/2011 del 7 dicembre 2011, consid. 4; II CCA, sentenze inc.
12.2011.119
del 18 aprile 2013, inc. 12.2012.123 del 17 ottobre 2012, inc.
12.2012.13
del 23 febbraio 2012; Reetz/Theiler,
op. cit., n. 36 ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel-Kunz,
n. 92 ad art. 311).
4.
Il Pretore aggiunto ha ritenuto
applicabile alla fattispecie la normativa sul contratto di appalto e non quella
sul contratto di compravendita invocata da entrambe le parti. Egli ha quindi respinto
la richiesta di pagamento del saldo della mercede formulata dall’attore,
spiegando che l’opera non era stata ancora consegnata, dato che i lavori da
eseguire non erano stati completati. Il primo giudice ha, invece, riconosciuto agli
attori riconvenzionali la rifusione dei costi inerenti alla prova a futura
memoria di fr. 5'904.30 e quelli di fr. 204.55 per l’intervento al pozzo
perdente da parte dei pompieri e della ditta __________, accogliendo
limitatamente a tali importi la loro azione riconvenzionale.
5.
Nelle sue domande di
giudizio in appello, l’appellante chiede la riforma del giudizio impugnato nel
senso di stralciare per desistenza la richiesta dei convenuti tesa al deposito
di fr. 16'000.- quale garanzia per il pagamento della TUI, formulata negli
allegati preliminari e non più ripresa con le conclusioni. Il Pretore aggiunto
ha invero menzionato la circostanza, senza tuttavia trarne conseguenze nei
Dispositivo
dispositivi della sentenza e senza aggiungere tale valore a quello da lui
accertato per l’azione principale. In questa sede l’appellante non spiega per
quale motivo sarebbe errata la decisione del Pretore aggiunto, limitandosi a
proporre la domanda di giudizio da lui auspicata. In mancanza della benché
minima motivazione, la domanda è d’acchito irricevibile (art. 311 CPC).
6. L’appellante critica dapprima
il Pretore aggiunto per aver applicato alla fattispecie la normativa sul
contratto d’appalto.
6.1 A suo dire il primo giudice non
avrebbe potuto scostarsi da quanto “espressamente e liberamente” voluto
dalle parti, ovvero l’applicazione delle regole sulla compravendita (memoriale,
pag. 5 seg.). L’attore disconosce, tuttavia, che sulla base del principio “iura
novit curia” il giudice non è vincolato all’erronea valutazione giuridica
dei fatti di causa fornita dalle parti (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 87 con riferimenti; cfr. sotto l’egida del
CPC gli art. 57 e 221 cpv. 3 CPC). Il giudice deve quindi applicare alla
controversia anche eventuali conseguenze giuridiche di norme o principi ai
quali le parti non hanno fatto alcun accenno, nel rispetto però del loro
diritto di essere sentite allorquando ciò assurge a un cosiddetto “effetto
sorpresa” (Cocchi/Trezzini/Bernasconi,
op. cit., pag. 137). Così facendo, va detto, il giudice non vìola
nemmeno il divieto dell’ultra petizione, poiché si limita a giudicare la
fattispecie sotto un nuovo punto di vista giuridico (DTF 120 II 172 consid. 3a).
L’appellante reputa che nel caso precipuo non si sia in presenza di
interpretazioni discordanti delle parti sulla natura del rapporto contrattuale.
Egli confonde, tuttavia, l’interpretazione soggettiva del contratto, ovvero quella
tesa ad accertare la volontà reale delle parti, con il diritto applicabile alla
fattispecie. In altre parole, in presenza di un contratto il cui contenuto, non
contestato dalle parti, ha la natura del contratto di appalto, non possono
queste scostarsi da quanto voluto e qualificarlo in maniera avulsa dal suo
contesto quale contratto di compravendita.
6.2 Ciò posto, va detto che il primo
giudice ha correttamente applicato alla fattispecie la normativa sul contratto
di appalto. Come già spiegato da questa Camera la vendita di un fondo di cui il
venditore sta curando o curerà l'edificazione – come nella fattispecie –
riveste la forma del contratto misto ove convivono elementi sia della
compravendita sia del contratto di appalto (inc. 12.2006.158 del 4 settembre
2007 con riferimenti). Qualora la costruzione è prevista, per volere delle
parti, unicamente nel momento in cui vi è il trapasso del fondo all’acquirente,
allora all’edificazione è unicamente applicabile la normativa sul contratto
d’appalto. Invero, siccome in tale evenienza il fondo è divenuto di proprietà
dell’acquirente, a seguito dell’estensione di tale diritto reale così come
prevista dall’art. 667 CC, alla costruzione sul fondo non può essere applicata
la normativa sul contratto di compravendita (Gauch,
Der Werkvertrag, 5ª ed., n. 232). Quanto testé illustrato si attaglia
alla fattispecie. Invero, le parti hanno previsto che il notaio si sarebbe
occupato dell’inoltro dell’istanza per l’iscrizione all’Ufficio del registro
fondiario non appena accreditato sul suo conto clienti l’importo di fr. 100'000.-
di cui alla lett. a della clausola IV (doc. E: clausola IV secondo paragrafo),
ovvero quello da versare a dieci giorni dalla firma dell’atto notarile (doc.
cit.: clausola IV, lett. a). Per finire, va precisato che l’appellante nemmeno
sostiene di non essersi potuto esprimere sulla normativa applicata dal primo
giudice e che quindi essa sia stata applicata con il cosiddetto “effetto
sorpresa” menzionato sopra. Alla luce di quanto illustrato, su questo punto
l’appello è pertanto respinto. Ne consegue che le censure formulate dall’attore
da pag. 7 a pag. 17 in alto del gravame inerenti all’applicabilità, alla
fattispecie, della normativa sulla compravendita, non necessitano di essere
vagliate.
7. L’appellante
reputa che le conclusioni a cui è giunto il primo giudice non siano sostenibili
nemmeno qualora si applicasse alla fattispecie la normativa sul contratto di
appalto (memoriale, pag. 17 seg.).
7.1 L’attore non contesta
che secondo l’art. 372 cpv. 1 CO il committente deve pagare la mercede all’atto
della consegna dell’opera e che ciò implica che la medesima sia stata
completamente terminata, ma afferma che l’opera è stata consegnata, dato che a
non essere terminate sarebbero unicamente alcune opere secondarie. Il Pretore
aggiunto ha precisato che l’attore non solo non ha replicato e, quindi, non ha
contestato la mancata esecuzione di tutti i lavori commissionatogli, ma ha
anche ammesso tale circostanza con la duplica riconvenzionale (sentenza
impugnata, pag. 6). L’appellante reputa, invece, che non vi era necessità di
prendere posizione “su ciò che parte avversa, che si è sempre basata
sull’esistenza di un contratto di compravendita, nemmeno ha sollevato”. A
suo dire, poi, dagli atti emerge chiaramente la natura secondaria delle opere
mancanti, sicché sarebbe stato compito del primo giudice rilevare tale aspetto
d’ufficio (appello, pag. 18). Sennonché le censure formulate dall’appellante
non possono essere condivise già per il solo motivo che le opere mancanti e
rilevate nella perizia giudiziaria non possono essere reputate secondarie. Da
tale referto è invero emerso che non sono state “posate le ringhiere sulle
terrazze del pianterreno né sui lati est e ovest né sul lato nord come previsto
sui disegni allegati all’atto di compravendita (…). Anche le recinzioni
metalliche all’imbocco della rampa dell’autorimessa verso il giardino sono
state provvisoriamente eseguite dai proprietari a titolo di protezione. La
messa in opera del giardino non risulta eseguita. Per l’esecuzione delle
ringhiere si valutano i seguenti costi: fornitura e posa fr./ml 80.- + IVA.
Complessivamente per le terrazze site al pianterreno sui lati est, ovest e
nord, i costi per l’esecuzione ammontano a fr. 12096.-, IVA inclusa. I costi
per l’esecuzione delle recinzioni con rete metallica ammontano a circa fr.
1800.-, IVA inclusa. La realizzazione del giardino con parziale scarifica del
terreno e apporto di nuovo strato di terra vegetale, regolarizzazione e semina
ammonta a circa fr. 28 – 30000.-, IVA esclusa per complessivi 590 m2. Il preventivo esclude la fornitura e la piantagione di siepi, arbusti o piante” (perizia
giudiziaria 24 febbraio 2011, risposta al controquesito n. 8, pag. 16). Nella
delucidazione orale 16 maggio 2011 il perito ha poi spiegato che “nei piani
doc. C era prevista la posa di ringhiere per tutte le terrazze al piano
terreno. Il costo è quello indicato nella risposta scritta di fr. 12096.-. Su
quei piani non era invece indicata la recinzione metallica dei giardini. Il
costo è stato calcolato nella perizia perché così è stato richiesto. Non era
neppure scritto esplicitamente l’esistenza di cancelli nelle recinzioni. Per
essere precisi sui piani era indicato il cordolo lungo il confine,
(effettivamente realizzato), ma non la posa di recinzioni. La posa di un
cancelletto può essere stimata in circa fr. 800.-, fornitura e posa inclusa.
Rispetto a quanto indicato nella risposta scritta, l’altezza delle ringhiere
delle terrazze indicata nel doc. C è di 90 centimetri. Non vi sono riportate indicazioni circa la tipologia delle ringhiere. Nella perizia il
costo per la formazione delle ringhiere delle terrazze al pianterreno è quello
che corrisponde a una posa di ringhiere come quelle del resto del condominio.
Il perito precisa che il cordolo di cui riferito in precedenza, non esiste come
divisorio tra i giardini Poletti e Scolari, diversamente da quanto indicato sul
piano doc. C” (delucidazione alla risposta al contro quesito n. 8, pag. 3 in fondo e 4 in alto). La circostanza che le ringhiere e il giardino non sono stati completati come
previsto contrattualmente emerge anche dalla delucidazione scritta (pag. 3
seg., n. 40 e 41), a cui il perito fa riferimento a pag. 7 del verbale 16
maggio 2011 e allegata al medesimo. Le opere mancanti non rivestono, quindi, un
ruolo meramente secondario. Tanto più che i costi inerenti alla loro esecuzione
e indicati dal perito giudiziario non possono certo dirsi di secondaria
importanza per il creditore (cfr., al riguardo, Gauch,
Der Werkvertrag, 5a ed., n. 104).
Nemmeno giova
all’attore affermare che nell’ipotesi in cui i convenuti non avessero versato
alcunché a titolo di mercede, seguendo il ragionamento pretorile si arriverebbe
alla “indifendibile” conseguenza che avrebbero potuto nulla
corrispondere “per il semplice fatto che alcune rifiniture non sono state
portate a termine” (memoriale, pag. 6). Si prende invero atto che egli
qualifica le opere mancanti come “rifiniture” e per i motivi che seguono
ammette di conseguenza – sebbene in maniera contraddittoria rispetto alla tesi
da egli sostenuta – che il saldo della mercede non è ancora esigibile. In
effetti, alla clausola IV lett. g dell’atto notarile di cui al doc. E è
previsto che prima dell’ultimo pagamento della mercede il committente deve
versare fr. 100'000.- a inizio delle rifiniture delle diverse installazioni. Va
da sé, quindi, che non essendo ancora terminate tali rifiniture, l’importo
previsto dalla lett. h della clausola testé menzionata a saldo della mercede
non può essere reputato esigibile.
L’appellante sembra
sostenere, infine, che le opere mancanti sarebbero di secondaria importanza
poiché inerenti alle parti comuni, come ad esempio la semina del giardino
(memoriale, pag. 18). Anche tale censura non può essere condivisa già per il solo
motivo che le parti hanno previsto, in deroga all’art. 371 cpv. 1 CO – di
carattere dispositivo (cfr. Gauch, op.
cit., n. 1162) – che la mercede sarebbe stata versata in parti, l’ultima delle
quali all’appaltatore “alla scadenza di tre mesi dalla fine dei lavori,
tanto sulle parti comuni che su quelle oggetto di un diritto
esclusivo”
(doc. E, clausola IV, lett. h). Esse hanno quindi previsto esplicitamente che i
lavori sarebbero dovuti essere completati anche per quanto concerne le parti
comuni.
7.2 Secondo l’appellante,
poi, l’opera è da reputarsi consegnata dato che la controparte già occupa
l’appartamento in questione da sei anni e al medesimo è stata conferita
l’abitabilità da parte della autorità competente (memoriale, pag. 4 e 17).
Quest’ultima allegazione non è rilevante, dato che i criteri alla base
dell’asserita decisione amministrativa non corrispondono a quelli di cui al
presente giudizio. Nemmeno giova all’attore la circostanza secondo la quale i
convenuti già vivrebbero nell’appartamento. Il Tribunale federale ha spiegato
che l’ingresso nella costruzione da parte dei committenti prima del termine dei
lavori non comporta ancora la consegna dell’opera ai sensi dell’art. 372 CO
(DTF 94 II 161 consid. 2c; giurisprudenza confermata anche in DTF 97 II 354).
7.3 L’attore afferma, inoltre,
che dev’essergli perlomeno corrisposta la parte di mercede inerente alle opere
a suo dire supplementari (memoriale, pag. 17). A parte il fatto che la censura,
sprovvista di qualsiasi dettaglio fattuale e probatorio, non soddisfa i dettami
previsti dall’art. 311 cpv. 1 CPC e, quindi, è inammissibile, va detto che quanto
menzionato sopra circa l’esigibilità della mercede vale anche, come ben
evidenziato dal Pretore aggiunto (sentenza impugnata, pag. 7), in presenza di
opere supplementari (cfr. Gauch,
op. cit., n. 1154). L’allegazione dell’attore, poi, circa l’imputabilità dei
ritardi alla controparte, per nulla sostanziata, è anch’essa irricevibile
poiché non conforme alle esigenze poste dall’art. 311 cpv. 1 CPC. Da ultimo,
non si comprende la rilevanza della censura dell’appellante secondo la quale
alcuni condomini avrebbero venduto il loro appartamento in corso di causa
(memoriale, pag. 6 e 17). Costoro, del resto, nemmeno sono parti in questa
causa. Alla luce di quanto illustrato al consid. 7 la decisione del primo
giudice di respingere integralmente la domanda principale dev’essere
confermata. Di conseguenza le argomentazioni dell’appellante circa
“l’improponibilità della compensazione eccepita dai convenuti” non necessitano
di approfondimento (memoriale, pag. 7 segg.).
8. L’appellante
critica, altresì, il Pretore aggiunto per aver accolto, seppur parzialmente, la
domanda riconvenzionale dei convenuti.
8.1 Il
primo giudice ha condannato l’attore a rifondere alle controparti i costi
relativi all’allestimento delle prove a futura memoria, di complessivi fr. 5'904.30.
Egli ha spiegato che i convenuti necessitavano all’epoca di garantirsi la prova
dei difetti e delle manchevolezze nel caso in cui avessero voluto, in
applicazione dell’art. 368 CO, far riparare i primi e completare le opere
mancanti, mettendo poi a carico della controparte i relativi costi. Il Pretore
aggiunto ha quindi precisato che tali referti hanno evidenziato difetti e
manchevolezze confermati anche dalla successiva perizia giudiziaria. Dato che
l’attore non aveva preteso che la situazione attestata da tutte le perizie agli
atti non fosse imputabile a sua colpa, presunta giusta l’art. 97 CO, il primo
giudice lo ha obbligato alla rifusione dei costi peritali summenzionati
(sentenza impugnata, pag. 9 in fondo).
L’attore
afferma anzitutto che la perizia a futura memoria (doc. I) è “imprecisa,
lacunosa” (memoriale, pag. 4 in alto). Sennonché il suo asserto si
esaurisce in una mera allegazione di parte, peraltro nemmeno sostanziata. Egli
prosegue asserendo che tale referto “oltre a non rispondere ai quesiti
relativi alle specifiche responsabilità in merito ai difetti e ai costi di
eventuali riparazioni e correttivi, è contestata non solo dal ricorrente, ma
anche dai periti delle assicurazioni, chiamati in causa dagli artigiani attivi
sul cantiere (…)”. Per sua natura, tuttavia, una prova a futura memoria non
verte su domande tendenti a imputare all’una o all’altra parte le singole
responsabilità per i difetti, poiché una volta constatata l’esistenza di
eventuali difetti, la questione della responsabilità sarà poi oggetto, se del
caso, di una separata causa giudiziaria. Altrettanto dicasi per la domanda
sulle possibilità di riparazione dei difetti e sul loro presumibile costo (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 6 ad art.
446). L’appellante sembra dimenticare, inoltre, che secondo quanto esposto dal
Pretore aggiunto la prova a futura memoria ha evidenziato aspetti ripresi poi
dalla perizia giudiziaria. A dire dell’attore, poi, il doc. I si riferirebbe
unicamente agli “asseriti e contestati danni, causati dalle precipitazioni
eccezionali avvenute in data 3 ottobre 2006” (memoriale,
pag. 4 in alto). Egli soggiunge, inoltre, che la prova a futura memoria non può
avere lo scopo di stabilire eventuali colpe (memoriale, pag. 18 in basso e 19 in alto). In che misura la motivazione pretorile non si concilierebbe con le censure
testé indicate non è tuttavia dato di capire.
L’appellante
precisa, altresì, che nella domanda riconvenzionale i convenuti hanno chiesto
il pagamento di poste di danno di cui la perizia a futura memoria non farebbe
nemmeno menzione (memoriale, pag. 19 in mezzo). Egli trascura tuttavia l’argomentazione
del Pretore aggiunto, secondo la quale il committente può far valere i danni
subiti quale conseguenza di difetti anche nei casi in cui non ha esercitato uno
dei diritti formatori che gli competono in caso di difetti. Tant’è che, più in
particolare, la richiesta di risarcimento dei costi relativi all’allestimento
di una tale perizia non comporta la necessità di far valere, quali ulteriori
pretese riconvenzionali, eventuali risarcimenti danni contemplati dalla
medesima prova a futura memoria (cfr. Gauch,
op. cit., n. 1851). L’attore soggiunge, al riguardo, che della somma
totale richiesta in via riconvenzionale il Pretore aggiunto ha per finire
riconosciuto unicamente una minima parte. Sennonché non si comprende, di nuovo,
in che misura tale circostanza possa essere di aiuto all’attore per contestare
le poche poste di danno ammesse dal primo giudice.
L’appellante
conclude, su questo punto, affermando che le cause “avviate con le istanze
di prova a futura memoria 21 dicembre 2006 (…) si sono oramai concluse con
decisioni che hanno statuito anche sulla ripartizione dei costi peritali qui
rivendicati e le decisioni su conti (correttamente: costi) e ripetibili sono
rimaste inappellate, sono cresciute in giudicato e non possono ora più essere
rimesse in discussione” (appello, pag. 19 in mezzo). Egli confonde tuttavia la decisione del giudice civile nella procedura di assunzione
della prova a futura memoria giusta l’art. 446 segg. CPC-TI su chi deve
sopportare i costi di tale referto e le spese giudiziarie, con quella del giudice
in una separata causa di risarcimento del danno. Come rilevato dal Pretore
aggiunto (sentenza impugnata, pag. 9 in alto) il costo di una consulenza
tecnica può costituire un danno risarcibile se la stessa era necessaria e
appropriata (cfr. II CCA, sentenza inc. 12.2010.84 del 5 aprile 2012, consid.
4.3, inc. 12.2006.163 del 12 ottobre 2007, consid. 9.4; Rep. 1993 pag. 197).
L’appellante non contesta che la perizia in questione adempia a tali requisiti,
limitandosi ad affermare, come testé illustrato a torto, che il giudice ha già
statuito definitivamente su quanto richiesto dagli attori riconvenzionali. Anche
su questo punto l’appello è quindi respinto.
8.2 L’attore critica il primo giudice,
infine, per aver riconosciuto alla controparte fr. 204.55 a titolo di rifusione delle spese per l’“intervento pompieri più ditta __________”. A
suo dire, il Pretore aggiunto avrebbe attribuito l’intervento in questione al
sottodimensionamento del pozzo perdente, in violazione del principio
attitatorio dato che gli attori riconvenzionali non avrebbero mai sostenuto
tale circostanza a sostegno della propria pretesa (appello, pag. 19 in basso). È vero che al riguardo questi ultimi non hanno sostanziato la loro richiesta di
risarcimento del danno. Non va tuttavia dimenticato che lo scopo di esporre in
maniera dettagliata i fatti a sostegno della propria pretesa è quello di
mettere la controparte nella condizione di potersi determinare al riguardo (Cocchi/Trezzini, op. cit., nota a piè di
pag. 510). Nella fattispecie il convenuto riconvenzionale ha spiegato che
l’intervento testé menzionato si è reso necessario “successivamente alle
precipitazioni eccezionali del 3 ottobre 2006” e, quindi,
ha ben compreso l’oggetto della lite e ha di fatto supplito all’onere degli
attori riconvenzionali di sostanziare la propria allegazione (risposta
riconvenzionale 17 marzo 2009, pag. 6 in alto). Poco importa che egli non si sia espresso esplicitamente sulla dimensione del pozzo perdente. Invero,
anche qualora avesse contestato tale circostanza, la stessa è emersa dalla
perizia giudiziaria. Dipartendosi proprio dall’elemento fornito dall’appellante
il Pretore aggiunto ha, quindi, a ragione rilevato – sulla base delle
risultanze della perizia giudiziaria – che il pozzo perdente è sottodimensionato
e non è quindi in grado di “smaltire tutta l’acqua che vi confluisce in
caso di un evento di pioggia piuttosto intenso” (perizia giudiziaria,
risposta al quesito n. 4, pag. 6 in alto). Di conseguenza, egli ha reputato
legittima la pretesa dei convenuti anche qualora l’intervento si fosse reso
necessario, come sostenuto dalla controparte, a seguito di piogge intense. Pure
su questo punto l’appello è quindi respinto.
9. In definitiva, nella misura
in cui è ricevibile l’appello è respinto. Le spese processuali, calcolate in
virtù dell’art. 94 cpv. 2 CPC sulla base di un valore ancora litigioso in appello
di fr. 73' 751.85 (fr. 67'643.- + fr. 6'108.85), sono poste interamente a
carico dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), con l’obbligo di rifondere alle
controparti un’adeguata indennità per ripetibili di appello. Quanto agli
eventuali rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso è determinato dalle
conclusioni rimaste controverse dinanzi a questa sede (art. 51 cpv. 1 lett. a
LTF). Secondo l’art. 53 LTF l’importo della domanda riconvenzionale non è
sommato con quello della domanda principale (cpv. 1). Qualora le pretese della
domanda principale e quelle della domanda riconvenzionale si escludano a
vicenda e una delle due domande non raggiunga il valore litigioso minimo, tale
valore è reputato raggiunto anche per quest’ultima se il ricorso verte su
entrambe le domande (cpv. 2). Nella fattispecie il valore litigioso della
domanda principale è di fr. 67'643.- (richiesti in appello). Quello della domanda
riconvenzionale è di fr. 6'108.85 (importo stabilito dal Pretore).
Per i quali motivi,
richiamati per le spese la LTG e il Regolamento sulle ripetibili
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile
l’appello 13 giugno 2012 dell’arch. AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali della
procedura di appello, consistenti in fr. 2'000.-, già anticipate
dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a AO 1 e AO 2
complessivi fr. 1'800.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
-;
-.
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è ammissibile ricorso in materia civile al
Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta ad almeno
fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad
almeno fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.
74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF).