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Decisione

12.2012.99

Appalto. Pagamento della mercede. Opera non terminata

1 aprile 2014Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ad avvenuto accredito sul

conto clienti del notaio dell’importo di fr. 100'000.- quale versamento della

prima rata, questi ha proceduto, in ottemperanza a quanto previsto nel rogito

menzionato, a inoltrare l’istanza di trapasso di proprietà a registro fondiario

(doc. E, clausola IV). AO 1 e AO 2 hanno poi preso possesso dell’appartamento,

per loro stessa ammissione, il 1° aprile 2006 (sentenza impugnata, pag. 3 in mezzo).

C. Con petizione 29 ottobre

2008 l’arch. AP 1 ha convenuto AO 1 e AO 2 dinnanzi alla Pretura della

giurisdizione di Locarno Campagna, chiedendo di assodare che i rapporti tra le

parti sono retti dalla normativa sulla compravendita immobiliare e di

condannare i convenuti al versamento, con il vincolo della solidarietà, di

complessivi fr. 67'643.-. Con risposta 17 febbraio 2009 questi ultimi si sono

opposti alla domanda avversaria, chiedendo di specificare che il pagamento del

“saldo del prezzo della compravendita” sarebbe avvenuto “non appena

l’opera sarà consegnata, completata e priva di difetti” e di ordinare

all’attore di depositare presso la Pretura fr. 16'000.- a titolo di garanzia

per il pagamento della TUI. Essi hanno altresì postulato, in via

riconvenzionale, di condannare la controparte al versamento di fr. 58'922.75 a titolo di risarcimento danni dovuti, a loro dire, dalla cattiva esecuzione o dalla

mancata esecuzione di determinati lavori. Con risposta riconvenzionale 17 marzo

2009 l’attore si è opposto alle domande dei convenuti. Esperita l’istruttoria

le parti hanno rinunciato al dibattimento finale e hanno prodotto conclusioni

scritte. Nel proprio memoriale 30 marzo 2012 l’attore ha ribadito la propria

richiesta, mentre i convenuti, nelle conclusioni 29 marzo 2012, hanno omesso la

domanda di deposito della garanzia e hanno aumentato la propria domanda di

risarcimento danni a fr. 86'282.75. Statuendo con sentenza 14 maggio 2012 il Pretore

aggiunto ha respinto la petizione e ha accolto la domanda riconvenzionale

limitatamente a fr. 6'108.85.

D. Con

appello 13 giugno 2012 l’attore è insorto contro il giudizio testé menzionato,

chiedendone la riforma nel senso di accogliere la petizione, di respingere

integralmente la domanda riconvenzionale e di stralciare per desistenza quella

tesa al deposito di fr. 16'000.- quale garanzia per il pagamento della TUI, con

protesta degli oneri processuali e delle ripetibili inerenti all’azione

principale e delle spese giudiziarie di appello. Con osservazioni

(correttamente: risposta) 23 agosto 2012 i convenuti postulano invece la

reiezione dell’appello nella misura in cui fosse ricevibile, pure con protesta

delle spese giudiziarie di seconda sede.

e considerato

Considerandi

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in

vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272).

Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore aggiunto è stata avviata prima di

quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto

cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura

civile ticinese (CPC-TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale

in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile

comunicata – vale a dire inviata (DTF 137 III 127 consid. 2) – dopo quella

data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

2.

Per verificare

l’appellabilità il valore è determinato dall’ultima conclusione riconosciuta

nella decisione pretorile (art. 308 cpv. 2 CPC). Determinante è pertanto il

valore litigioso al momento in cui è prolata la decisione di prima istanza (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario

al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 1355; Reetz/Theiler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO

Komm., 2a ed., n. 39 ad art. 308). Nella fattispecie tale valore

corrisponde a fr. 67'643.- per la petizione e fr. 86'282.75 per la domanda

riconvenzionale, come accertato dal Pretore aggiunto. Da qui, l’appellabilità

della sentenza pretorile.

3.

L’atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare, infatti, non perché le

sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le

motivazioni del Pretore. La dottrina e la giurisprudenza ne hanno in

particolare dedotto, per quanto qui interessa, che l’appellante deve

confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali

ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (TF,

sentenza inc.4A_659/2011 del 7 dicembre 2011, consid. 4; II CCA, sentenze inc.

12.2011.119

del 18 aprile 2013, inc. 12.2012.123 del 17 ottobre 2012, inc.

12.2012.13

del 23 febbraio 2012; Reetz/Theiler,

op. cit., n. 36 ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel-Kunz,

n. 92 ad art. 311).

4.

Il Pretore aggiunto ha ritenuto

applicabile alla fattispecie la normativa sul contratto di appalto e non quella

sul contratto di compravendita invocata da entrambe le parti. Egli ha quindi respinto

la richiesta di pagamento del saldo della mercede formulata dall’attore,

spiegando che l’opera non era stata ancora consegnata, dato che i lavori da

eseguire non erano stati completati. Il primo giudice ha, invece, riconosciuto agli

attori riconvenzionali la rifusione dei costi inerenti alla prova a futura

memoria di fr. 5'904.30 e quelli di fr. 204.55 per l’intervento al pozzo

perdente da parte dei pompieri e della ditta __________, accogliendo

limitatamente a tali importi la loro azione riconvenzionale.

5.

Nelle sue domande di

giudizio in appello, l’appellante chiede la riforma del giudizio impugnato nel

senso di stralciare per desistenza la richiesta dei convenuti tesa al deposito

di fr. 16'000.- quale garanzia per il pagamento della TUI, formulata negli

allegati preliminari e non più ripresa con le conclusioni. Il Pretore aggiunto

ha invero menzionato la circostanza, senza tuttavia trarne conseguenze nei

Dispositivo

dispositivi della sentenza e senza aggiungere tale valore a quello da lui

accertato per l’azione principale. In questa sede l’appellante non spiega per

quale motivo sarebbe errata la decisione del Pretore aggiunto, limitandosi a

proporre la domanda di giudizio da lui auspicata. In mancanza della benché

minima motivazione, la domanda è d’acchito irricevibile (art. 311 CPC).

6. L’appellante critica dapprima

il Pretore aggiunto per aver applicato alla fattispecie la normativa sul

contratto d’appalto.

6.1 A suo dire il primo giudice non

avrebbe potuto scostarsi da quanto “espressamente e liberamente” voluto

dalle parti, ovvero l’applicazione delle regole sulla compravendita (memoriale,

pag. 5 seg.). L’attore disconosce, tuttavia, che sulla base del principio “iura

novit curia” il giudice non è vincolato all’erronea valutazione giuridica

dei fatti di causa fornita dalle parti (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, Lugano 2000, m. 1 ad art. 87 con riferimenti; cfr. sotto l’egida del

CPC gli art. 57 e 221 cpv. 3 CPC). Il giudice deve quindi applicare alla

controversia anche eventuali conseguenze giuridiche di norme o principi ai

quali le parti non hanno fatto alcun accenno, nel rispetto però del loro

diritto di essere sentite allorquando ciò assurge a un cosiddetto “effetto

sorpresa” (Cocchi/Trezzini/Bernasconi,

op. cit., pag. 137). Così facendo, va detto, il giudice non vìola

nemmeno il divieto dell’ultra petizione, poiché si limita a giudicare la

fattispecie sotto un nuovo punto di vista giuridico (DTF 120 II 172 consid. 3a).

L’appellante reputa che nel caso precipuo non si sia in presenza di

interpretazioni discordanti delle parti sulla natura del rapporto contrattuale.

Egli confonde, tuttavia, l’interpretazione soggettiva del contratto, ovvero quella

tesa ad accertare la volontà reale delle parti, con il diritto applicabile alla

fattispecie. In altre parole, in presenza di un contratto il cui contenuto, non

contestato dalle parti, ha la natura del contratto di appalto, non possono

queste scostarsi da quanto voluto e qualificarlo in maniera avulsa dal suo

contesto quale contratto di compravendita.

6.2 Ciò posto, va detto che il primo

giudice ha correttamente applicato alla fattispecie la normativa sul contratto

di appalto. Come già spiegato da questa Camera la vendita di un fondo di cui il

venditore sta curando o curerà l'edificazione – come nella fattispecie –

riveste la forma del contratto misto ove convivono elementi sia della

compravendita sia del contratto di appalto (inc. 12.2006.158 del 4 settembre

2007 con riferimenti). Qualora la costruzione è prevista, per volere delle

parti, unicamente nel momento in cui vi è il trapasso del fondo all’acquirente,

allora all’edificazione è unicamente applicabile la normativa sul contratto

d’appalto. Invero, siccome in tale evenienza il fondo è divenuto di proprietà

dell’acquirente, a seguito dell’estensione di tale diritto reale così come

prevista dall’art. 667 CC, alla costruzione sul fondo non può essere applicata

la normativa sul contratto di compravendita (Gauch,

Der Werkvertrag, 5ª ed., n. 232). Quanto testé illustrato si attaglia

alla fattispecie. Invero, le parti hanno previsto che il notaio si sarebbe

occupato dell’inoltro dell’istanza per l’iscrizione all’Ufficio del registro

fondiario non appena accreditato sul suo conto clienti l’importo di fr. 100'000.-

di cui alla lett. a della clausola IV (doc. E: clausola IV secondo paragrafo),

ovvero quello da versare a dieci giorni dalla firma dell’atto notarile (doc.

cit.: clausola IV, lett. a). Per finire, va precisato che l’appellante nemmeno

sostiene di non essersi potuto esprimere sulla normativa applicata dal primo

giudice e che quindi essa sia stata applicata con il cosiddetto “effetto

sorpresa” menzionato sopra. Alla luce di quanto illustrato, su questo punto

l’appello è pertanto respinto. Ne consegue che le censure formulate dall’attore

da pag. 7 a pag. 17 in alto del gravame inerenti all’applicabilità, alla

fattispecie, della normativa sulla compravendita, non necessitano di essere

vagliate.

7. L’appellante

reputa che le conclusioni a cui è giunto il primo giudice non siano sostenibili

nemmeno qualora si applicasse alla fattispecie la normativa sul contratto di

appalto (memoriale, pag. 17 seg.).

7.1 L’attore non contesta

che secondo l’art. 372 cpv. 1 CO il committente deve pagare la mercede all’atto

della consegna dell’opera e che ciò implica che la medesima sia stata

completamente terminata, ma afferma che l’opera è stata consegnata, dato che a

non essere terminate sarebbero unicamente alcune opere secondarie. Il Pretore

aggiunto ha precisato che l’attore non solo non ha replicato e, quindi, non ha

contestato la mancata esecuzione di tutti i lavori commissionatogli, ma ha

anche ammesso tale circostanza con la duplica riconvenzionale (sentenza

impugnata, pag. 6). L’appellante reputa, invece, che non vi era necessità di

prendere posizione “su ciò che parte avversa, che si è sempre basata

sull’esistenza di un contratto di compravendita, nemmeno ha sollevato”. A

suo dire, poi, dagli atti emerge chiaramente la natura secondaria delle opere

mancanti, sicché sarebbe stato compito del primo giudice rilevare tale aspetto

d’ufficio (appello, pag. 18). Sennonché le censure formulate dall’appellante

non possono essere condivise già per il solo motivo che le opere mancanti e

rilevate nella perizia giudiziaria non possono essere reputate secondarie. Da

tale referto è invero emerso che non sono state “posate le ringhiere sulle

terrazze del pianterreno né sui lati est e ovest né sul lato nord come previsto

sui disegni allegati all’atto di compravendita (…). Anche le recinzioni

metalliche all’imbocco della rampa dell’autorimessa verso il giardino sono

state provvisoriamente eseguite dai proprietari a titolo di protezione. La

messa in opera del giardino non risulta eseguita. Per l’esecuzione delle

ringhiere si valutano i seguenti costi: fornitura e posa fr./ml 80.- + IVA.

Complessivamente per le terrazze site al pianterreno sui lati est, ovest e

nord, i costi per l’esecuzione ammontano a fr. 12096.-, IVA inclusa. I costi

per l’esecuzione delle recinzioni con rete metallica ammontano a circa fr.

1800.-, IVA inclusa. La realizzazione del giardino con parziale scarifica del

terreno e apporto di nuovo strato di terra vegetale, regolarizzazione e semina

ammonta a circa fr. 28 – 30000.-, IVA esclusa per complessivi 590 m2. Il preventivo esclude la fornitura e la piantagione di siepi, arbusti o piante” (perizia

giudiziaria 24 febbraio 2011, risposta al controquesito n. 8, pag. 16). Nella

delucidazione orale 16 maggio 2011 il perito ha poi spiegato che “nei piani

doc. C era prevista la posa di ringhiere per tutte le terrazze al piano

terreno. Il costo è quello indicato nella risposta scritta di fr. 12096.-. Su

quei piani non era invece indicata la recinzione metallica dei giardini. Il

costo è stato calcolato nella perizia perché così è stato richiesto. Non era

neppure scritto esplicitamente l’esistenza di cancelli nelle recinzioni. Per

essere precisi sui piani era indicato il cordolo lungo il confine,

(effettivamente realizzato), ma non la posa di recinzioni. La posa di un

cancelletto può essere stimata in circa fr. 800.-, fornitura e posa inclusa.

Rispetto a quanto indicato nella risposta scritta, l’altezza delle ringhiere

delle terrazze indicata nel doc. C è di 90 centimetri. Non vi sono riportate indicazioni circa la tipologia delle ringhiere. Nella perizia il

costo per la formazione delle ringhiere delle terrazze al pianterreno è quello

che corrisponde a una posa di ringhiere come quelle del resto del condominio.

Il perito precisa che il cordolo di cui riferito in precedenza, non esiste come

divisorio tra i giardini Poletti e Scolari, diversamente da quanto indicato sul

piano doc. C” (delucidazione alla risposta al contro quesito n. 8, pag. 3 in fondo e 4 in alto). La circostanza che le ringhiere e il giardino non sono stati completati come

previsto contrattualmente emerge anche dalla delucidazione scritta (pag. 3

seg., n. 40 e 41), a cui il perito fa riferimento a pag. 7 del verbale 16

maggio 2011 e allegata al medesimo. Le opere mancanti non rivestono, quindi, un

ruolo meramente secondario. Tanto più che i costi inerenti alla loro esecuzione

e indicati dal perito giudiziario non possono certo dirsi di secondaria

importanza per il creditore (cfr., al riguardo, Gauch,

Der Werkvertrag, 5a ed., n. 104).

Nemmeno giova

all’attore affermare che nell’ipotesi in cui i convenuti non avessero versato

alcunché a titolo di mercede, seguendo il ragionamento pretorile si arriverebbe

alla “indifendibile” conseguenza che avrebbero potuto nulla

corrispondere “per il semplice fatto che alcune rifiniture non sono state

portate a termine” (memoriale, pag. 6). Si prende invero atto che egli

qualifica le opere mancanti come “rifiniture” e per i motivi che seguono

ammette di conseguenza – sebbene in maniera contraddittoria rispetto alla tesi

da egli sostenuta – che il saldo della mercede non è ancora esigibile. In

effetti, alla clausola IV lett. g dell’atto notarile di cui al doc. E è

previsto che prima dell’ultimo pagamento della mercede il committente deve

versare fr. 100'000.- a inizio delle rifiniture delle diverse installazioni. Va

da sé, quindi, che non essendo ancora terminate tali rifiniture, l’importo

previsto dalla lett. h della clausola testé menzionata a saldo della mercede

non può essere reputato esigibile.

L’appellante sembra

sostenere, infine, che le opere mancanti sarebbero di secondaria importanza

poiché inerenti alle parti comuni, come ad esempio la semina del giardino

(memoriale, pag. 18). Anche tale censura non può essere condivisa già per il solo

motivo che le parti hanno previsto, in deroga all’art. 371 cpv. 1 CO – di

carattere dispositivo (cfr. Gauch, op.

cit., n. 1162) – che la mercede sarebbe stata versata in parti, l’ultima delle

quali all’appaltatore “alla scadenza di tre mesi dalla fine dei lavori,

tanto sulle parti comuni che su quelle oggetto di un diritto

esclusivo”

(doc. E, clausola IV, lett. h). Esse hanno quindi previsto esplicitamente che i

lavori sarebbero dovuti essere completati anche per quanto concerne le parti

comuni.

7.2 Secondo l’appellante,

poi, l’opera è da reputarsi consegnata dato che la controparte già occupa

l’appartamento in questione da sei anni e al medesimo è stata conferita

l’abitabilità da parte della autorità competente (memoriale, pag. 4 e 17).

Quest’ultima allegazione non è rilevante, dato che i criteri alla base

dell’asserita decisione amministrativa non corrispondono a quelli di cui al

presente giudizio. Nemmeno giova all’attore la circostanza secondo la quale i

convenuti già vivrebbero nell’appartamento. Il Tribunale federale ha spiegato

che l’ingresso nella costruzione da parte dei committenti prima del termine dei

lavori non comporta ancora la consegna dell’opera ai sensi dell’art. 372 CO

(DTF 94 II 161 consid. 2c; giurisprudenza confermata anche in DTF 97 II 354).

7.3 L’attore afferma, inoltre,

che dev’essergli perlomeno corrisposta la parte di mercede inerente alle opere

a suo dire supplementari (memoriale, pag. 17). A parte il fatto che la censura,

sprovvista di qualsiasi dettaglio fattuale e probatorio, non soddisfa i dettami

previsti dall’art. 311 cpv. 1 CPC e, quindi, è inammissibile, va detto che quanto

menzionato sopra circa l’esigibilità della mercede vale anche, come ben

evidenziato dal Pretore aggiunto (sentenza impugnata, pag. 7), in presenza di

opere supplementari (cfr. Gauch,

op. cit., n. 1154). L’allegazione dell’attore, poi, circa l’imputabilità dei

ritardi alla controparte, per nulla sostanziata, è anch’essa irricevibile

poiché non conforme alle esigenze poste dall’art. 311 cpv. 1 CPC. Da ultimo,

non si comprende la rilevanza della censura dell’appellante secondo la quale

alcuni condomini avrebbero venduto il loro appartamento in corso di causa

(memoriale, pag. 6 e 17). Costoro, del resto, nemmeno sono parti in questa

causa. Alla luce di quanto illustrato al consid. 7 la decisione del primo

giudice di respingere integralmente la domanda principale dev’essere

confermata. Di conseguenza le argomentazioni dell’appellante circa

“l’improponibilità della compensazione eccepita dai convenuti” non necessitano

di approfondimento (memoriale, pag. 7 segg.).

8. L’appellante

critica, altresì, il Pretore aggiunto per aver accolto, seppur parzialmente, la

domanda riconvenzionale dei convenuti.

8.1 Il

primo giudice ha condannato l’attore a rifondere alle controparti i costi

relativi all’allestimento delle prove a futura memoria, di complessivi fr. 5'904.30.

Egli ha spiegato che i convenuti necessitavano all’epoca di garantirsi la prova

dei difetti e delle manchevolezze nel caso in cui avessero voluto, in

applicazione dell’art. 368 CO, far riparare i primi e completare le opere

mancanti, mettendo poi a carico della controparte i relativi costi. Il Pretore

aggiunto ha quindi precisato che tali referti hanno evidenziato difetti e

manchevolezze confermati anche dalla successiva perizia giudiziaria. Dato che

l’attore non aveva preteso che la situazione attestata da tutte le perizie agli

atti non fosse imputabile a sua colpa, presunta giusta l’art. 97 CO, il primo

giudice lo ha obbligato alla rifusione dei costi peritali summenzionati

(sentenza impugnata, pag. 9 in fondo).

L’attore

afferma anzitutto che la perizia a futura memoria (doc. I) è “imprecisa,

lacunosa” (memoriale, pag. 4 in alto). Sennonché il suo asserto si

esaurisce in una mera allegazione di parte, peraltro nemmeno sostanziata. Egli

prosegue asserendo che tale referto “oltre a non rispondere ai quesiti

relativi alle specifiche responsabilità in merito ai difetti e ai costi di

eventuali riparazioni e correttivi, è contestata non solo dal ricorrente, ma

anche dai periti delle assicurazioni, chiamati in causa dagli artigiani attivi

sul cantiere (…)”. Per sua natura, tuttavia, una prova a futura memoria non

verte su domande tendenti a imputare all’una o all’altra parte le singole

responsabilità per i difetti, poiché una volta constatata l’esistenza di

eventuali difetti, la questione della responsabilità sarà poi oggetto, se del

caso, di una separata causa giudiziaria. Altrettanto dicasi per la domanda

sulle possibilità di riparazione dei difetti e sul loro presumibile costo (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 6 ad art.

446). L’appellante sembra dimenticare, inoltre, che secondo quanto esposto dal

Pretore aggiunto la prova a futura memoria ha evidenziato aspetti ripresi poi

dalla perizia giudiziaria. A dire dell’attore, poi, il doc. I si riferirebbe

unicamente agli “asseriti e contestati danni, causati dalle precipitazioni

eccezionali avvenute in data 3 ottobre 2006” (memoriale,

pag. 4 in alto). Egli soggiunge, inoltre, che la prova a futura memoria non può

avere lo scopo di stabilire eventuali colpe (memoriale, pag. 18 in basso e 19 in alto). In che misura la motivazione pretorile non si concilierebbe con le censure

testé indicate non è tuttavia dato di capire.

L’appellante

precisa, altresì, che nella domanda riconvenzionale i convenuti hanno chiesto

il pagamento di poste di danno di cui la perizia a futura memoria non farebbe

nemmeno menzione (memoriale, pag. 19 in mezzo). Egli trascura tuttavia l’argomentazione

del Pretore aggiunto, secondo la quale il committente può far valere i danni

subiti quale conseguenza di difetti anche nei casi in cui non ha esercitato uno

dei diritti formatori che gli competono in caso di difetti. Tant’è che, più in

particolare, la richiesta di risarcimento dei costi relativi all’allestimento

di una tale perizia non comporta la necessità di far valere, quali ulteriori

pretese riconvenzionali, eventuali risarcimenti danni contemplati dalla

medesima prova a futura memoria (cfr. Gauch,

op. cit., n. 1851). L’attore soggiunge, al riguardo, che della somma

totale richiesta in via riconvenzionale il Pretore aggiunto ha per finire

riconosciuto unicamente una minima parte. Sennonché non si comprende, di nuovo,

in che misura tale circostanza possa essere di aiuto all’attore per contestare

le poche poste di danno ammesse dal primo giudice.

L’appellante

conclude, su questo punto, affermando che le cause “avviate con le istanze

di prova a futura memoria 21 dicembre 2006 (…) si sono oramai concluse con

decisioni che hanno statuito anche sulla ripartizione dei costi peritali qui

rivendicati e le decisioni su conti (correttamente: costi) e ripetibili sono

rimaste inappellate, sono cresciute in giudicato e non possono ora più essere

rimesse in discussione” (appello, pag. 19 in mezzo). Egli confonde tuttavia la decisione del giudice civile nella procedura di assunzione

della prova a futura memoria giusta l’art. 446 segg. CPC-TI su chi deve

sopportare i costi di tale referto e le spese giudiziarie, con quella del giudice

in una separata causa di risarcimento del danno. Come rilevato dal Pretore

aggiunto (sentenza impugnata, pag. 9 in alto) il costo di una consulenza

tecnica può costituire un danno risarcibile se la stessa era necessaria e

appropriata (cfr. II CCA, sentenza inc. 12.2010.84 del 5 aprile 2012, consid.

4.3, inc. 12.2006.163 del 12 ottobre 2007, consid. 9.4; Rep. 1993 pag. 197).

L’appellante non contesta che la perizia in questione adempia a tali requisiti,

limitandosi ad affermare, come testé illustrato a torto, che il giudice ha già

statuito definitivamente su quanto richiesto dagli attori riconvenzionali. Anche

su questo punto l’appello è quindi respinto.

8.2 L’attore critica il primo giudice,

infine, per aver riconosciuto alla controparte fr. 204.55 a titolo di rifusione delle spese per l’“intervento pompieri più ditta __________”. A

suo dire, il Pretore aggiunto avrebbe attribuito l’intervento in questione al

sottodimensionamento del pozzo perdente, in violazione del principio

attitatorio dato che gli attori riconvenzionali non avrebbero mai sostenuto

tale circostanza a sostegno della propria pretesa (appello, pag. 19 in basso). È vero che al riguardo questi ultimi non hanno sostanziato la loro richiesta di

risarcimento del danno. Non va tuttavia dimenticato che lo scopo di esporre in

maniera dettagliata i fatti a sostegno della propria pretesa è quello di

mettere la controparte nella condizione di potersi determinare al riguardo (Cocchi/Trezzini, op. cit., nota a piè di

pag. 510). Nella fattispecie il convenuto riconvenzionale ha spiegato che

l’intervento testé menzionato si è reso necessario “successivamente alle

precipitazioni eccezionali del 3 ottobre 2006” e, quindi,

ha ben compreso l’oggetto della lite e ha di fatto supplito all’onere degli

attori riconvenzionali di sostanziare la propria allegazione (risposta

riconvenzionale 17 marzo 2009, pag. 6 in alto). Poco importa che egli non si sia espresso esplicitamente sulla dimensione del pozzo perdente. Invero,

anche qualora avesse contestato tale circostanza, la stessa è emersa dalla

perizia giudiziaria. Dipartendosi proprio dall’elemento fornito dall’appellante

il Pretore aggiunto ha, quindi, a ragione rilevato – sulla base delle

risultanze della perizia giudiziaria – che il pozzo perdente è sottodimensionato

e non è quindi in grado di “smaltire tutta l’acqua che vi confluisce in

caso di un evento di pioggia piuttosto intenso” (perizia giudiziaria,

risposta al quesito n. 4, pag. 6 in alto). Di conseguenza, egli ha reputato

legittima la pretesa dei convenuti anche qualora l’intervento si fosse reso

necessario, come sostenuto dalla controparte, a seguito di piogge intense. Pure

su questo punto l’appello è quindi respinto.

9. In definitiva, nella misura

in cui è ricevibile l’appello è respinto. Le spese processuali, calcolate in

virtù dell’art. 94 cpv. 2 CPC sulla base di un valore ancora litigioso in appello

di fr. 73' 751.85 (fr. 67'643.- + fr. 6'108.85), sono poste interamente a

carico dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), con l’obbligo di rifondere alle

controparti un’adeguata indennità per ripetibili di appello. Quanto agli

eventuali rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso è determinato dalle

conclusioni rimaste controverse dinanzi a questa sede (art. 51 cpv. 1 lett. a

LTF). Secondo l’art. 53 LTF l’importo della domanda riconvenzionale non è

sommato con quello della domanda principale (cpv. 1). Qualora le pretese della

domanda principale e quelle della domanda riconvenzionale si escludano a

vicenda e una delle due domande non raggiunga il valore litigioso minimo, tale

valore è reputato raggiunto anche per quest’ultima se il ricorso verte su

entrambe le domande (cpv. 2). Nella fattispecie il valore litigioso della

domanda principale è di fr. 67'643.- (richiesti in appello). Quello della domanda

riconvenzionale è di fr. 6'108.85 (importo stabilito dal Pretore).

Per i quali motivi,

richiamati per le spese la LTG e il Regolamento sulle ripetibili

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile

l’appello 13 giugno 2012 dell’arch. AP 1 è respinto.

2. Le spese processuali della

procedura di appello, consistenti in fr. 2'000.-, già anticipate

dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a AO 1 e AO 2

complessivi fr. 1'800.- per ripetibili di appello.

3. Notificazione:

-;

-.

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Locarno Campagna.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è ammissibile ricorso in materia civile al

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta ad almeno

fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad

almeno fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.

74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF).