12.2013.100
Medico - responsabilità
2 febbraio 2016Italiano30 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2013.100
Lugano
2 febbraio 2016/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente,
Bozzini e Epiney-Colombo (giudice supplente)
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria
- inc. n. OA.2009.271 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 -
promossa con petizione 7 maggio 2009 da
AP 1
rappr.
da RA 1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA 2
AO 2
rappr. dall’ RA 3
volta a
ottenere la condanna dei convenuti al pagamento in solido di
fr.
84'399.50 oltre accessori, domande alle quali i convenuti si sono opposti, e sulla
quale il Pretore ha statuito con sentenza del 17 maggio 2013, respingendo la
petizione nei confronti della convenuta dr. med. AO 1 e ammettendola
parzialmente per fr. 10'000.- a titolo di torto morale nei confronti del
convenuto dr. med. AO 2;
appellante l’attore che con appello 18 giugno 2013
chiede che la petizione presentata nei confronti della convenuta dr. med. AO 1 venga parzialmente accolta e che di
conseguenza ella venga condannata a versare all’attore l’importo di fr.
20'000.- oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2004, che la tassa di giustizia
di fr. 1'250.- e le spese di fr. 4'250.- siano poste per il 76% a carico
dell’attore e per il 24% a carico della convenuta, che le ripetibili siano
compensate, e che gli venga concesso il beneficio di gratuito patrocinio, il
tutto con protesta delle spese giudiziarie d’appello; in via subordinata, che
la petizione sia parzialmente accolta nel senso di condannare la convenuta a
versare all’attore fr. 10'000.- oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2004, di
porre la tassa di giustizia di fr. 1'250.- e le spese di fr. 4'250.- per l’88%
a carico dell’attore e per il 12% a carico della convenuta e di dichiarare le
ripetibili compensate, il tutto sempre con domanda di ammissione al gratuito
patrocinio e protesta delle spese giudiziarie d’appello;
mentre la convenuta con risposta all’appello 4
febbraio 2014 postula la reiezione del gravame, con protesta di tasse, spese e
ripetibili.
appellante il
convenuto dr. med. AO 2 che con appello 20 giugno 2013 chiede in riforma del
giudizio pretorile la reiezione della petizione nei suoi confronti, con
protesta di spese e ripetibili;
mentre l’attore con risposta all’appello 5 agosto 2013
propone la reiezione del gravame, con protesta di tasse, spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
Fatti
A. AP 1 (1944), al beneficio di una mezza rendita dell'assicurazione per
l'invalidità dal 1° aprile 1998 e di una rendita intera con effetto dal 1°
maggio 2002 (doc. EE), è stato in cura dal dr. med. AO 2 dal 2001 per diversi
problemi oftalmologici (cfr. doc. 2/4). Il 30 luglio 2004, durante una degenza per
una sindrome ansioso-depressiva presso la Clinica __________, egli è stato
visitato dalla dr. med. AO 1 per un disturbo all’occhio sinistro (fastidio
riferito come la presenza di un corpo estraneo). In occasione di tale visita,
la dr. med. AO 1 ha accertato un’acuità visiva dell’occhio sinistro del 40% (doc.
Q). Il 27 ottobre 2004 AP 1 è stato visitato dal dr. med. AO 2, il quale ha
praticato un’iridotomia YAG per prevenire l’insorgere di un glaucoma acuto. In
data incerta l’occhio sinistro di AP 1 ha subito un distacco retinico totale,
con conseguente cecità completa.
B. Il 7 maggio
2009 AP 1 ha convenuto in causa davanti alla Pretura del Distretto di Lugano il
dr. med. AO 2 e la dr. med. AO 1, chiedendone la condanna in via solidale al
pagamento di fr. 64'399.50 a titolo di risarcimento per la perdita di guadagno
e di fr. 20'000.- a titolo di riparazione del torto morale,
previa ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria. In estrema sintesi, l’attore ha rimproverato a entrambi i medici convenuti
la perdita della vista all’occhio sinistro. A suo dire, i medici avrebbero
violato le regole dell’arte medica, non avendo eseguito le indagini necessarie
per fare un’anamnesi corretta dello stato di salute del paziente. In
particolare, l’attore ha sostenuto che i convenuti non hanno preso in
considerazione il rischio di distacco retinico. Con le rispettive risposte
entrambi i convenuti hanno proposto di respingere la petizione, contestando di
aver violato le regole dell’arte medica. Con la replica l’attore ha ribadito
che il dr. med. AO 2 avrebbe avuto un approccio sbagliato alla problematica
(“una diagnosi corretta portava a concludere di curare l’uveite posteriore …”).
Egli ha pure contestato l’affermazione del convenuto, secondo cui il paziente
utilizzava unicamente l’occhio destro nella vita quotidiana, mentre non si è
pronunciato sulle contestazioni mosse dalla dr. med. AO 1 nella propria
risposta. Con la rispettiva duplica ognuno dei convenuti ha sostanzialmente confermato
la propria posizione. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a
comparire al dibattimento finale, rimettendosi al contenuto dei loro memoriali
conclusivi, nei quali hanno nuovamente ribadito le rispettive richieste.
C. Con sentenza
17 maggio 2013 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione presentata nei
confronti del dr. med. AO 2, condannando quest'ultimo a versare all’attore
l’importo di fr. 10'000.- a titolo di riparazione del torto morale oltre
interessi al 5% dal 1° novembre 2004 e ponendo la tassa di giustizia di fr.
1'250.- e le spese di fr. 4'250.- per l’88% a carico dell’attore (e per esso,
al beneficio del gratuito patrocinio, dello Stato) e per il 12% a carico del
convenuto, nonché l’importo di fr. 7'500.- a titolo di ripetibili a carico
dell’attore, mentre ha respinto la petizione presentata nei confronti della dr.
med. AO 1 ponendo la tassa di giustizia di fr. 1'250.- e le spese di
complessivi fr. 4'250.- a carico dell’attore (e per esso, al beneficio del
gratuito patrocinio, dello Stato), tenuto inoltre a rifondere alla convenuta fr.
8'500.- a titolo di ripetibili.
D. L’attore è
insorto contro il giudizio pretorile con appello 18 giugno 2013, nel quale
chiede, previa ammissione al beneficio del gratuito patrocinio e con protesta
di spese e ripetibili, di accogliere la petizione nei confronti della dr. med. AO
1 e di condannarla a versare all’attore, a titolo di riparazione del torto
morale, l’importo di fr. 20'000.- oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2004,
ponendo la tassa di giustizia di fr. 1'250.- e le spese di fr. 4'250.- per il
76% a carico dell’attore e per il 24% a carico della convenuta, con
compensazione delle ripetibili; in via subordinata egli postula il versamento
di un’indennità per torto morale di fr. 10'000.- oltre interessi al 5% dal 1°
novembre 2004, con ripartizione della tassa di giustizia di fr. 1'250.- e le
spese di fr. 4'250.- per l’88% a carico dell’attore e per il 12% a carico della
convenuta, con compensazione delle ripetibili.
Nella risposta all’appello del 4 febbraio 2014 l’appellata postula la
reiezione del gravame, con protesta di tasse, spese e ripetibili.
E. Con appello 20
giugno 2013 il convenuto dr. med. AO 2 chiede che in riforma del giudizio
impugnato la petizione sia respinta, con protesta di spese e ripetibili.
Nella risposta all’appello del 5 agosto 2013 l’attore propone di
respingere l’appello, con protesta di tasse, spese e ripetibili.
F. Delle
argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi
considerandi.
G. La Camera ha
accolto il 20 agosto 2013 la domanda di ammissione al beneficio del gratuito
patrocinio dell'attore in sede di appello. Con decisione 29 ottobre 2013 la
Camera ha poi dichiarato priva di oggetto l'istanza di cauzione processuale
presentata il 3 luglio 2013 dall'appellata.
e considerato
Considerandi
1.
Il 1° gennaio
2011.
è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero
(CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata
prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata
dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di
procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura
ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione
pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni
federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
A norma dell’art.
308.
cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e
incidentali di prima istanza. Le decisioni pronunciate in controversie
patrimoniali sono appellabili unicamente se il valore litigioso secondo
l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10'000.-
(art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto, la decisione impugnata è senz’altro una
decisione finale di prima istanza, superiore ai fr. 10'000.- . Pacifica è
dunque l’appellabilità del giudizio impugnato.
2.
Nella
decisione impugnata del 17 maggio 2013 il Pretore ha respinto la petizione nei confronti
della dr. med. AO 1, dopo aver accertato, sulla scorta dei documenti agli atti
e della perizia giudiziaria, l'assenza di violazioni delle regole dell'arte
medica per la visita del 30 luglio 2004, compiuta in modo scrupoloso e
accurato, senza che si potesse rimproverare alla convenuta la responsabilità
per la cecità sopravvenuta all'occhio sinistro. Ha invece accolto parzialmente,
limitatamente al risarcimento del torto morale in fr. 10'000.-, la petizione
nei confronti del dr. med. AO 2, dopo aver accertato una violazione delle
regole dell’arte medica per avere questi sottovalutato i rischi di distacco
della retina nella particolare situazione psico-fisica del paziente.
3.
Per costante
dottrina e giurisprudenza la relazione fra medico privato e paziente viene
qualificata come mandato ai sensi degli art. 394 segg. CO e la responsabilità
del medico è retta dai principi generali dedotti dall'art. 398 CO (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4a
ed., n. 5396 p. 814 e n. 5418 p. 818), fermo restando che in base agli art. 398
cpv. 1 e 321e CO la responsabilità del mandatario si ricollega al regime
generale della responsabilità contrattuale (art. 97 segg. CO). La
responsabilità del medico presuppone pertanto, cumulativamente, una violazione
dell'obbligo contrattuale di diligenza, un danno, un nesso di causalità
naturale e adeguato tra la violazione contrattuale e il danno, nonché la colpa,
che viene presunta (art. 97 cpv. 1 CO; DTF 108 II 59 consid. 1; Wiegand, Basler
Kommentar, 4a ed., n. 5 segg. e 61 segg. ad art. 97 CO; Guillod, Responsabilité médicale: de la
faute objectivée à l'absence de faute, in: Responsabilités objectives, p. 155
segg.). Nella sua qualità di mandatario il medico è come
detto responsabile verso il suo mandante della fedele e diligente cura degli
affari affidatigli (art. 398 CO), laddove l'"affare affidatogli" non
è però la guarigione, trattandosi di un risultato che il medico non è in grado
di garantire, bensì la prestazione di cure in maniera conforme alle regole
dell'arte medica, tendenti alla guarigione (DTF 133 III 121 consid. 3.1 pag.
124). Il medico opera così in modo manchevole quando viola un obbligo di natura
principale o secondaria derivante dal contratto, oppure quando non fa prova
della necessaria diligenza (cfr. Gattiker,
Die Widerrechtlichkeit des ärztlichen Eingriffs nach schweizerischem
Zivilrecht, p. 38 segg.). In particolare è riscontrabile una violazione
dell'obbligo di diligenza quando il medico incorre in un errore nella diagnosi
o nella cura, perché non ha seguito le regole dell'arte generalmente
riconosciute. Una violazione contrattuale è inoltre ravvisabile in caso di
violazione da parte sua degli obblighi di informazione (II CCA 13 giugno 2002
inc. n. 12.2001.150 in NRCP 2003 pag. 436, 24 marzo 2006 inc. n. 12.2004.189, 3
agosto 2006 inc. n. 12.2005.133, 3 agosto 2011 inc. n. 12.2010.120, 21 giugno
2012.
inc. n. 12.2010.153). Le regole dell’arte medica costituiscono dei
principi stabiliti dalla scienza medica – generalmente riconosciuti e ammessi –
seguiti e applicati comunemente nell’attività pratica (DTF 108 II 59, consid.
1). Spetta al paziente provare la violazione delle regole dell’arte medica (DTF
133.
III 121 con sid. 3.1 pag. 124); quando essa è stabilita, incombe al medico
la prova della sua discolpa (art. 97 cpv. 1 CO).
Sull’appello 18
giugno 2013 di AP 1
4.
Il Pretore ha accertato, sulla scorta dei documenti agli atti e della
perizia giudiziaria, l’assenza di violazioni delle regole dell’arte medica nell'attività
svolta dalla convenuta dr. med. AO 1, che aveva eseguito una visita oculistica
puntuale il 30 luglio 2004 in modo scrupoloso e accurato. Nulla agli atti,
secondo il primo giudice, permetteva di attribuire alla convenuta una
responsabilità per il distacco retinico all'occhio sinistro avvenuto successivamente
in data imprecisata. Il 30 luglio 2004, infatti, non vi era alcun rischio
oggettivo di un distacco della retina né vi erano sintomi di un'uveite anteriore
o posteriore, esistente o incombente. Né la convenuta aveva motivo di seguire
il paziente, visti i risultati della visita e la circostanza che l'interessato
era già in cura da un altro medico oftalmologo. Il primo giudice ne ha concluso
che l'intervento medico della convenuta era stato esente da rimproveri e non
aveva alcun nesso causale con gli eventi successivi, donde la reiezione della
petizione nei suoi confronti.
5.
Nel suo
appello del 18 giugno 2013 l'attore rimprovera al Pretore un errato accertamento
dei fatti, per aver ritenuto che la visita del 30 luglio 2004 fosse esente da
rimproveri professionali. L'appellante sostiene che dalla perizia giudiziaria
(pagina 8 in alto) emerge l'esistenza di un inizio di uveite, contrariamente
alla diagnosi di leggera congiuntivite formulata dalla convenuta. Il sintomo di
corpo estraneo nell'occhio sinistro, per il quale era stata chiesta la visita
specialistica il 30 luglio 2004, non è stato curato né guarito dalla convenuta,
tanto che era ancora presente nell'ottobre 2004, a conferma del fatto che
l'uveite posteriore era già presente il 30 luglio 2004 e non era stata
diagnosticata dalla convenuta. A detta dell'appellante la convenuta ha violato
le regole dell'arte medica per aver formulato un'errata diagnosi e per averlo
"abbandonato al suo destino", senza preoccuparsi di fissargli un
nuovo appuntamento per valutare se il sintomo lamentato fosse scomparso, senza
assicurarsi che il paziente fosse seguito da un altro specialista né aver
comunicato al medico curante i risultati della visita. In sintesi l'appellante
afferma di essere stato affetto da uveite posteriore già il 30 luglio 2004,
fondandosi sulla perizia giudiziaria, e sostiene che la sensazione di un corpo
estraneo a un occhio è compatibile con un’uveite posteriore, la quale può
presentare dolori sordi sopportabili anche per tre mesi. A suo dire, tale
sintomo sarebbe infatti stato ancora presente alla successiva visita dal dr. med.
AO 2. Ne deriva, secondo l'appellante, che la convenuta ha sbagliato diagnosi non
curando e quindi non guarendo il paziente.
6.
La censura
non ha trovato alcun supporto nell'istruttoria, dalla quale risulta
esplicitamente che l'attore non è stato affetto da uveite posteriore, come
invece da lui ripetutamente affermato negli allegati scritti. Il perito
giudiziario, esperto in uveite, ha costatato dalla cartella clinica allestita
dalla dr. med. AO 1 che era esclusa con certezza la presenza di un’uveite acuta
(“…konnten weder Zellen in der Vorderkammer noch Zellen im Glaskörper oder eine
Netzhaut- resp Aderhautentzündung gefunden werden, so dass die Befunde nicht
vereinbar sind mit einer aktiven Uveitis”, perizia giudiziaria 11 luglio 2011, act.
XVI, pag. 8). Non c'erano segni di infiammazione nel segmento anteriore in
entrambi gli occhi e quindi secondo il perito giudiziario era possibile
escludere uno stato di uveite anteriore (perizia giudiziaria, pag. 6 domanda n.
20.
con riferimento ai doc 2/4 della convenuta). Il perito giudiziario ha altresì
spiegato che l'appellata aveva esaminato l’intero occhio sinistro del paziente,
inclusa la retina e il corpo vitreo, in modo da poter escludere anche la
presenza di un’uveite posteriore (“Frau Dr. AO 1 hat das gesamte Auge
untersucht, inklusive Netzhaut und Glaskörper, so dass eine posteriore Uveitis
ausgeschlossen werden konnte”, complemento peritale, pag. 2). L'esame della
parte posteriore dell'occhio sinistro era possibile perché il 30 luglio 2004 non
vi erano aderenze tra l'iride e il cristallino, che era limpido bilateralmente
(perizia giudiziaria pag. 6 domanda n. 22). Il perito giudiziario ha inoltre risposto
affermativamente al quesito a sapere se la convenuta aveva intrapreso ogni
passo terapeutico tempestivo e necessario per diagnosticare un'uveite
posteriore (perizia giudiziaria, pag. 3 risposta A.b), precisando che la
convenuta poteva escludere l'esistenza di un'uveite posteriore sulla base
dell'esame eseguito. Come accertato dal Pretore, la convenuta non aveva dunque motivo
per fissare un altro appuntamento al paziente, in assenza di qualsiasi sintomo
di uveite, anteriore o posteriore. Ne deriva che la convenuta ha svolto con
diligenza il suo mandato e nulla le può dunque essere rimproverato. A ragione
pertanto il Pretore ha escluso ogni sua responsabilità e ha respinto la
petizione nei suoi confronti. L'appello, infondato, va dunque respinto.
Sull’appello
20.
giugno 2013 del dr. med. AO 2
7.
Il Pretore ha
accertato una responsabilità del convenuto per aver sottovalutato il rischio di
distacco della retina, poi verificatosi in epoca imprecisata, nella particolare
situazione psico-fisica del paziente. Sulla base della perizia giudiziaria, il
primo giudice ha osservato che al momento della visita del 27 ottobre 2004 la
situazione dell'occhio sinistro dell'attore era peggiorata in modo
significativo rispetto a quanto costatato dalla collega il 30 luglio 2004.
Dalla cartella clinica allestita dal convenuto risulta infatti che la capacità
visiva dell'occhio sinistro era ridotta alla sola percezione della luce ed era
presente un'uveite anteriore. Il 27 ottobre 2004 il convenuto non aveva potuto
esaminare il fondo oculare dell'occhio sinistro per un'aderenza dell'iride e
una cataratta e aveva eseguito un'iridotomia YAG per prevenire un glaucoma
acuto. Il primo giudice ha costatato che nella successiva visiva di controllo
dell'11 novembre 2004, il convenuto aveva verificato il decorso dell'uveite
anteriore e l'esito dell'iridotomia YAG e che non aveva fissato al paziente un
nuovo appuntamento né aveva disposto una visita approfondita della parte
posteriore dell'occhio sinistro. Il Pretore ha pertanto ritenuto che il
convenuto aveva avuto un comportamento corretto in occasione della visita del
27.
ottobre 2004 e del controllo dell'11 novembre 2004, ma che aveva sottovalutato
la perdita di acuità visiva dell'occhio sinistro e non aveva indagato con la
necessaria celerità le cause del peggioramento riscontrato né aveva fissato un
nuovo appuntamento dopo l'11 novembre 2004. Postosi il quesito della causalità
naturale e ipotetica tra queste omissioni del convenuto, configuranti
violazioni delle regole dell'arte medica, e il pregiudizio subito dal paziente
(cecità totale dell'occhio sinistro), il Pretore è giunto alla conclusione che
gli atti non permettevano di sapere quando si fosse verificato il distacco
della retina dell'occhio sinistro. Ha quindi posto a carico del medico convenuto
le conseguenze della mancanza di prove sulla causalità, poiché con il suo
comportamento lesivo delle regole dell'arte medica aveva impedito di chiarire
la situazione dell'occhio sinistro del paziente. Il Pretore ha poi respinto le
pretese dell'attore relative al mancato guadagno e gli ha riconosciuto
un'indennità per torto morale di fr. 10'000.-, ritenendo innegabili le
sofferenze acute insite nella cecità di un occhio, anche per una persona
sessantenne affetta da strabismo.
8.
Nel suo
appello del 20 giugno 2013, il convenuto rimprovera in sostanza al Pretore un
errato apprezzamento dei fatti e delle prove. Egli rileva che il primo giudice
ha ammesso una violazione delle regole dell'arte medica per aver sottovalutato
la perdita dell'acuità visiva dell'occhio sinistro del paziente, che era del
40% il 30 luglio 2004, senza spiegare su quali prove si fondava la sua
convinzione. L'appellante sostiene che l'attore non ha provato una violazione
delle regole dell'arte medica e che l'istruttoria, in particolare il rapporto
del dr. med. F__________ (doc. 4 MM) e la perizia giudiziaria, conferma l'assenza
di qualsiasi errore da parte sua. A torto quindi, prosegue l'appellante, il
Pretore si è scostato dalle risultanze della perizia giudiziaria, oltretutto
senza darne alcuna motivazione. Il mancato accertamento di un possibile
distacco della retina, a detta dell'appellante, non risulta dall'istruttoria e
il primo giudice non ha spiegato per quali motivi si scostava su questo punto
dalle risultanze peritali. Infine, l'appellante afferma che non aveva motivo di
conoscere le difficoltà psichiatriche del paziente, contrariamente a quanto
ammesso dal Pretore senza alcuna motivazione, e non vi è quindi stata alcuna
violazione delle regole dell'arte medica, tanto più che il paziente era stato
invitato a ripresentarsi nello studio medico per i controlli, come risulta
dalla cartella clinica doc. 4.
9.
Va precisato
che il Pretore non ha imputato al convenuto un errato trattamento terapeutico,
ma il fatto di non aver approfondito l'esame diagnostico dopo l'11 novembre
2004, in particolare omettendo di esaminare con i mezzi appropriati il fondo
oculare, pur avendo indicato nella cartella clinica che doveva essere eseguito
un esame OTC. Il primo giudice ha infatti condiviso l'opinione esposta dal dr.
med. F__________ (doc. 4 MM) e confermata dal perito giudiziario (risposta 14
pag. 11 della perizia giudiziaria), secondo la quale il trattamento terapeutico
era stato adeguato. L'iridotomia YAG eseguita ambulatorialmente dal convenuto
il 27 ottobre 2004 era, infatti, il trattamento necessario per scongiurare
l'imminente pericolo di un glaucoma acuto nella situazione del paziente (perizia
giudiziaria, risposta n. 5 pag. 2, n. 16 pag. 4) e la visita di controllo
dell'11 novembre 2004 come pure la terapia antiinfiammatoria prescritta dal
convenuto corrispondevano all'usuale procedere (perizia giudiziaria risposte
10-11, pag. 11). Il perito giudiziario ha in particolare spiegato che è
estremamente inverosimile un rischio di distacco retinico conseguente all'iridotomia
(perizia giudiziaria, risposta n. 15 pag. 4) e che questa sia stata la causa
diretta del distacco della retina con conseguente perdita totale della vista
all'occhio sinistro (perizia giudiziaria, pag. 11).
9.1
È indubbio che
l'attore ha avuto un distacco retinico totale all'occhio sinistro, con seclusio
pupillare e cataratta bianca (rapporto EOC Ospedale regionale di __________ del
29.
marzo 2010, doc. II). Il distacco della retina è stato accertato la prima
volta il 26 dicembre 2005 a __________ (perizia giudiziaria, pag. 11 n. 15) ma
nulla dagli atti consente di accertare quando l'evento si sia prodotto, come
rileva con pertinenza l'appellante. Non vi è invece mai stata un'uveite
posteriore all'occhio sinistro, come affermava l'attore nei propri allegati
scritti. Il perito giudiziario ha spiegato a più riprese nei suoi referti che
il 30 luglio 2004 era possibile escludere sia l'esistenza di un'uveite
posteriore sia quella di un'uveite anteriore (cfr. consid. 6), e che il 27
ottobre 2004 risultavano solo alcune cellule infiammate nella camera anteriore,
indice di un'infiammazione non grave (perizia giudiziaria pag. 6 n. 23). Il 26
ottobre 2001, quando l'attore era stato visitato la prima volta
dall'appellante, l'acuità visiva dell'occhio sinistro era del 10% con
correzione, non migliorabile (doc. E, doc. 4 MM). Il perito giudiziario ha
indicato che nel 2001 l'acuità visiva era molto ridotta, sicuramente al disotto
della soglia necessaria per poter leggere (Lesevisus, act. XVI, pag. 9).
L'esperto ha costatato un peggioramento drastico dell'occhio sinistro del
paziente, sia dal punto di vista funzionale sia da quello morfologico, tra la
visita del 30 luglio 2004 e quella del 27 ottobre 2004. Il 27 ottobre 2004 il
paziente poteva distinguere con l'occhio sinistro solo la luce dall'oscurità e
non aveva più un visus funzionale (perizia act. XVI, risposta 5 pag. 10). Il 30
luglio 2004, quando la dr. med. AO 1 ha visitato l'attore, il fondo oculare
dell'occhio sinistro era visibile e non vi erano segni di alterazioni, mentre
il 27 ottobre 2004 il fondo oculare non era esaminabile. L'esperto ha indicato che
una possibilità di questo peggioramento funzionale e dell'infiammazione poteva
essere un distacco della retina (referto peritale dell'11 luglio 2011 act. XVI,
pag. 12).
9.2
Alla domanda di
sapere se il dr. med. AO 2 in occasione delle visite del 27 ottobre e dell’11
novembre 2004 avrebbe dovuto prendere in considerazione il rischio di un
distacco retinico, il perito giudiziario ha risposto che i reperti rilevati
erano compatibili con un’uveite già decorsa oppure ancora molto debole, la
quale ha portato a un’incollatura dell’iride con il cristallino e che in questa
circostanza non si pensa primariamente a un distacco retinico, bensì ad
effettuare un intervento preventivo per evitare l’insorgere di un glaucoma
acuto (perizia giudiziaria 11 luglio 2011, pag. 5 e 6). Il perito giudiziario
ha dichiarato che in un momento successivo sarebbe stato possibile esaminare la
retina con i mezzi appropriati, per esempio mediante gli ultrasuoni (“Zu einer
späteren Zeitpunkt kann dann die Netzhaut mit den geeigneten Mitteln wie zum
Beispiel Ultraschall untersucht werden”, perizia giudiziaria 11 luglio 2011,
pag. 5). Ora, è pacifico che la retina non è stata controllata nemmeno in
occasione della visita postoperatoria dell’11 novembre 2004 (complemento peritale,
pag. 3). Il perito giudiziario non ha invero esplicitamente affermato che vi è
stata una violazione delle regole dell’arte medica, ma ha costatato dalla
cartella clinica che doveva essere concordato un appuntamento per un esame OCT
della retina (“In der Folgeuntersuchung vom 11.11.2004 (…) findet sich der
Eintrag, dass (…) eine OCT-Untersuchung der Netzhaut (Optische Cohärenz
Tomographie) zu vereinbaren ist. Aus der Krankengeschichte ist nicht
ersichtlich auf wann diese Kontrolle abgemacht werden sollte und welche
weiteren Abklärungen bezüglich der Entzündung geplant waren”, complemento della
perizia 9 novembre 2011, pag. 2). Ciò vuol dire che il convenuto riteneva indicato
eseguire un esame OTC e che avrebbe dunque dovuto fissare al paziente un
appuntamento per tale indagine, possibile nel suo studio. Nella duplica il
convenuto aveva sostenuto di aver detto al paziente di prendere un appuntamento
dopo la visita dell'11 novembre 2004 (pag. 10 e 14), mentre nel proprio
interrogatorio formale ha affermato di aver fissato un appuntamento al paziente
dopo l'11 novembre 2004 (verbale 29 febbraio 2012, pag. 8, risposta ad 6 e ad
8). A fronte delle esplicite contestazioni dell'attore, che lamentava nei
propri allegati scritti di non essere più stato convocato (cfr. replica), il
convenuto non ha potuto dimostrare di aver dato un appuntamento al paziente
dopo l'11 novembre 2004. Dalla cartella clinica (doc. 3) risulta come visita
successiva solo quella del 24 ottobre 2005, quasi un anno dopo la visita di
controllo. La segretaria del convenuto, sentita il 26 maggio 2010 come
testimone, ha riferito della prassi per la fissazione degli appuntamenti, senza
fornire indicazioni sul caso concreto, in particolare su quanto avvenuto nel
novembre 2004. Dall'istruttoria, segnatamente dalla cartella clinica doc. 3 e
dalla perizia giudiziaria, emerge quindi che il convenuto dopo la visita di
controllo dell'11 novembre 2004 non ha chiarito il quadro clinico dell'occhio
sinistro del paziente, in particolare non ha esaminato il fondo oculare, pur
ritenendo necessario un esame OTC, e non ha fissato al paziente un appuntamento
per eseguire tale indagine.
9.3
Le critiche
dell'appellante non trovano dunque riscontro negli atti di causa, poiché il
Pretore ha fondato il proprio giudizio e la propria convinzione sulla perizia
giudiziaria, che ha preso in considerazione tutte le cartelle cliniche e i
documenti agli atti, compreso il rapporto del dr. med. RA 3 (doc. 4 MM). Lungi
dallo scostarsi dalla perizia giudiziaria senza motivazione, il primo giudice
ha spiegato in modo chiaro, ancorché sintetico, per quali motivi riteneva data
una violazione delle regole dell'arte medica. L'aver omesso di esaminare il
fondo oculare dell'occhio sinistro costituisce indubbiamente una violazione
delle regole dell'arte medica, poiché l'oculista non ha condotto in modo
completo gli esami necessari a chiarire la situazione oculare del paziente. L'istruttoria
non ha invero permesso di dimostrare che il convenuto fosse a conoscenza dei problemi
psichici del paziente, come ammesso dal Pretore, ma ciò non giova
all'appellante. Indipendentemente dallo stato psichico del paziente, la
violazione delle regole dell'arte medica consiste nel caso concreto nell'aver omesso
l'esame del fondo oculare in una situazione anomala come quella descritta nella
cartella clinica. Non si può infatti seriamente sostenere che sarebbe stato il
paziente a doversi attivare per prendere un appuntamento, in presenza di un
quadro clinico come quello accertato in occasione delle due visite del 27
ottobre 2004 e dell'11 novembre 2014, che non permettevano al medico un esame
immediato del fondo oculare. Il paziente ha chiesto e ottenuto l'appuntamento
del 27 ottobre 2004 e dopo di allora spettava al medico oculista predisporre gli
esami che riteneva utili e fissare al paziente gli appuntamenti necessari allo
scopo terapeutico.
10.
Nel suo
appello del 20 giugno 2013 il convenuto sostiene inoltre che l'acuità visiva
dell'occhio sinistro del paziente era già gravemente compromessa il 27 ottobre
2004.
e che quindi anche un intervento non avrebbe più potuto rimediare al
distacco retinico. L'argomentazione è in contrasto con l'istruttoria. Lo
strabismo divergente permette l'uso dell'occhio strabico in alternanza con
l'altro occhio (audizione testimoniale 26 maggio 2010 del dr. med. F__________,
pag. 6) e il 27 ottobre 2004 l'acuità visiva dell'occhio sinistro era limitata
alla percezione della luce (perizia giudiziaria, pag. 9) ma non si può dire che
fosse nulla. Non si può pertanto escludere il pregiudizio irreversibile che
l’attore ha subito a seguito dell’intervenuta cecità all’occhio sinistro. Si
tratta dunque di stabilire se vi è un nesso causale tra la negligenza del
medico e il pregiudizio subito dal paziente.
Il grado
della prova richiesta per dimostrare l'esistenza del nesso di causalità
naturale rispettivamente ipotetico tra un'omissione e un certo risultato è
quello della verosimiglianza preponderante. Essa viene ammessa quando a
sostegno dell'allegazione di fatto litigiosa vi sono, da un punto di vista
oggettivo, elementi talmente importanti che ogni altra eventuale possibilità
non entra più ragionevolmente in linea di conto (DTF 133 III 81 consid. 4.2.2
pag. 88 con rinvii). L'attore doveva provare con una verosimiglianza
preponderante che non avrebbe perso completamente la visione dell'occhio
sinistro se il convenuto avesse eseguito un esame del fondo oculare nel
novembre 2004. Nel caso concreto occorre quindi stabilire se l'atto omesso,
vale a dire un esame approfondito del fondo oculare dell'occhio sinistro,
avrebbe permesso con una verosimiglianza preponderante di impedire il distacco
della retina e la cecità totale dell'occhio sinistro. L'attore ha indicato che
il nesso di causalità tra l'omessa visita del fondo oculare e la cecità
all'occhio sinistro era evidente (cfr. replica ad 7, pag. 7), senza ulteriori
spiegazioni. L'appellante, dal canto suo, ha sostenuto che in caso di distacco
retinico è indispensabile intervenire nei due o tre giorni dall'evento (cfr.
appello, pag. 7), sicché anche se avesse esaminato il fondo oculare sarebbe
ormai stato troppo tardi per salvare la vista dell'occhio sinistro, già
compromessa il 27 ottobre 2004.
Il Pretore si è
interrogato sul nesso di causalità tra l'omissione del medico convenuto e
l'insorgere della cecità all'occhio sinistro ed è giunto alla conclusione che
mancavano prove sul momento in cui si era verificato il distacco retinico
completo all'occhio sinistro. Ha tuttavia posto a carico del medico convenuto,
e non dell'attore, le conseguenze dell'assenza di prove sul nesso di causalità
tra l'omissione (mancato esame del fondo oculare) e il pregiudizio (cecità
totale all'occhio sinistro), ritenendo che era stato il mancato esame del fondo
oculare ad aver impedito all'attore la prova delle sue allegazioni. Per
giungere a tale conclusione il primo giudice si è fondato su dottrina e
giurisprudenza (cfr. sentenza impugnata, pag. 5 in fondo). Al riguardo
l'appello non spiega per quale motivo sarebbe errata tale impostazione
giuridica del Pretore, di modo che su questo punto il gravame si rivela
inammissibile per insufficiente motivazione (art. 311 CPC).
11.
L'appellante
contesta, "a titolo abbondanziale", l'esistenza delle sofferenze
patite dall'attore per la perdita della vista all'occhio sinistro, rilevando
che il paziente non ha mai utilizzato tale occhio nella vita quotidiana a
motivo dello strabismo e dell'ambliopia da cui era affetto e che non aveva mai
addotto, né allegato, né provato quali sarebbero state le sofferenze concrete
da lui patite e gli elementi necessari per quantificare il torto morale. La
censura è insufficientemente motivata, poiché non si confronta minimamente con
le argomentazioni esposte dal Pretore in relazione con il risarcimento del
torto morale e non raggiunge quindi la soglia minima richiesta dall'art. 311
CPC. A ogni modo, essa si rivelerebbe infondata anche se la si potesse
esaminare nel merito. Dall'istruttoria risulta che lo strabismo divergente
(cfr. consid. 10) permetteva l'uso dell'occhio sinistro in alternanza con
l'occhio destro. Inoltre l'occhio sinistro del paziente nel 2001 e nel luglio
2004.
aveva ancora una funzionalità, ridotta al disotto del visus necessario per
la lettura ma presente, ciò che è ben diverso dalla cecità totale dell'occhio
sinistro. È poi indubbio, come ammesso dal Pretore, che la perdita completa
dell'acuità visiva di un occhio sia fonte di sofferenze acute per chi la
subisce, senza che sia necessario provare altro, se non la perdita della vista,
qui pacifica. Infine, l'appellante non ha minimamente contestato la
commisurazione dell'indennità per torto morale, stabilita in fr. 10'000.- dal
primo giudice sulla base di giurisprudenza consolidata (cfr. pag. 6 in fondo). Al
riguardo l'appello è irricevibile (art. 311 CPC). In definitiva, quindi,
l'appello 20 giugno 2013 deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile.
12.
In
conclusione, entrambi gli appelli vanno respinti. Le spese giudiziarie per
ognuna delle procedure di appello seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
L'attore è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura
di appello con decisione di questa Camera del 20 agosto 2013. Ne deriva che per
l'appello del 18 giugno 2013 lo Stato assumerà le spese processuali e la
remunerazione adeguata dell'avv. RA 1, mentre l'indennità per ripetibili dovuta
all'appellata dr. med. AO 1 rimane a carico di AP 1 (art. 118 cpv. 3, 122 cpv.
1.
CPC). Per quel che concerne l'appello del 20 giugno 2013 l'appellante dr.med.
AO 2 sopporta le spese processuali e verserà all'appellato un'equa indennità
per ripetibili. Le spese processuali sono stabilite in base ai criteri degli
art. 2, 7 e 13 LTG, mentre le indennità ripetibili sono state calcolate seguendo
i criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili (Rtar).
per questi
motivi,
decide:
1.
L’appello 18
giugno 2013 di AP 1 è respinto.
2.
Le spese
processuali dell'appello 18 giugno 2013, di complessivi fr. 1'000.-, sono poste
a carico dell'appellante, e per esso a carico dello Stato. AP 1 rifonderà all'appellata
dr. med. AO 1 fr. 1'200.- a titolo di ripetibili di appello.
3.
L’appello 20
giugno 2013 del dr. med. AO 2 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.
4.
Le spese
processuali dell'appello 20 giugno 2013, di complessivi fr. 1'000.- sono poste
a carico dell'appellante. AO 2 rifonderà a AP 1 fr. 1'200.- a titolo di
ripetibili di appello.
5.
Notificazione:
-
-
-
Comunicazione alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi
(art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se
una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).