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Decisione

12.2013.100

Medico - responsabilità

2 febbraio 2016Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

A. AP 1 (1944), al beneficio di una mezza rendita dell'assicurazione per

l'invalidità dal 1° aprile 1998 e di una rendita intera con effetto dal 1°

maggio 2002 (doc. EE), è stato in cura dal dr. med. AO 2 dal 2001 per diversi

problemi oftalmologici (cfr. doc. 2/4). Il 30 luglio 2004, durante una degenza per

una sindrome ansioso-depressiva presso la Clinica __________, egli è stato

visitato dalla dr. med. AO 1 per un disturbo all’occhio sinistro (fastidio

riferito come la presenza di un corpo estraneo). In occasione di tale visita,

la dr. med. AO 1 ha accertato un’acuità visiva dell’occhio sinistro del 40% (doc.

Q). Il 27 ottobre 2004 AP 1 è stato visitato dal dr. med. AO 2, il quale ha

praticato un’iridotomia YAG per prevenire l’insorgere di un glaucoma acuto. In

data incerta l’occhio sinistro di AP 1 ha subito un distacco retinico totale,

con conseguente cecità completa.

B. Il 7 maggio

2009 AP 1 ha convenuto in causa davanti alla Pretura del Distretto di Lugano il

dr. med. AO 2 e la dr. med. AO 1, chiedendone la condanna in via solidale al

pagamento di fr. 64'399.50 a titolo di risarcimento per la perdita di guadagno

e di fr. 20'000.- a titolo di riparazione del torto morale,

previa ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria. In estrema sintesi, l’attore ha rimproverato a entrambi i medici convenuti

la perdita della vista all’occhio sinistro. A suo dire, i medici avrebbero

violato le regole dell’arte medica, non avendo eseguito le indagini necessarie

per fare un’anamnesi corretta dello stato di salute del paziente. In

particolare, l’attore ha sostenuto che i convenuti non hanno preso in

considerazione il rischio di distacco retinico. Con le rispettive risposte

entrambi i convenuti hanno proposto di respingere la petizione, contestando di

aver violato le regole dell’arte medica. Con la replica l’attore ha ribadito

che il dr. med. AO 2 avrebbe avuto un approccio sbagliato alla problematica

(“una diagnosi corretta portava a concludere di curare l’uveite posteriore …”).

Egli ha pure contestato l’affermazione del convenuto, secondo cui il paziente

utilizzava unicamente l’occhio destro nella vita quotidiana, mentre non si è

pronunciato sulle contestazioni mosse dalla dr. med. AO 1 nella propria

risposta. Con la rispettiva duplica ognuno dei convenuti ha sostanzialmente confermato

la propria posizione. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a

comparire al dibattimento finale, rimettendosi al contenuto dei loro memoriali

conclusivi, nei quali hanno nuovamente ribadito le rispettive richieste.

C. Con sentenza

17 maggio 2013 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione presentata nei

confronti del dr. med. AO 2, condannando quest'ultimo a versare all’attore

l’importo di fr. 10'000.- a titolo di riparazione del torto morale oltre

interessi al 5% dal 1° novembre 2004 e ponendo la tassa di giustizia di fr.

1'250.- e le spese di fr. 4'250.- per l’88% a carico dell’attore (e per esso,

al beneficio del gratuito patrocinio, dello Stato) e per il 12% a carico del

convenuto, nonché l’importo di fr. 7'500.- a titolo di ripetibili a carico

dell’attore, mentre ha respinto la petizione presentata nei confronti della dr.

med. AO 1 ponendo la tassa di giustizia di fr. 1'250.- e le spese di

complessivi fr. 4'250.- a carico dell’attore (e per esso, al beneficio del

gratuito patrocinio, dello Stato), tenuto inoltre a rifondere alla convenuta fr.

8'500.- a titolo di ripetibili.

D. L’attore è

insorto contro il giudizio pretorile con appello 18 giugno 2013, nel quale

chiede, previa ammissione al beneficio del gratuito patrocinio e con protesta

di spese e ripetibili, di accogliere la petizione nei confronti della dr. med. AO

1 e di condannarla a versare all’attore, a titolo di riparazione del torto

morale, l’importo di fr. 20'000.- oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2004,

ponendo la tassa di giustizia di fr. 1'250.- e le spese di fr. 4'250.- per il

76% a carico dell’attore e per il 24% a carico della convenuta, con

compensazione delle ripetibili; in via subordinata egli postula il versamento

di un’indennità per torto morale di fr. 10'000.- oltre interessi al 5% dal 1°

novembre 2004, con ripartizione della tassa di giustizia di fr. 1'250.- e le

spese di fr. 4'250.- per l’88% a carico dell’attore e per il 12% a carico della

convenuta, con compensazione delle ripetibili.

Nella risposta all’appello del 4 febbraio 2014 l’appellata postula la

reiezione del gravame, con protesta di tasse, spese e ripetibili.

E. Con appello 20

giugno 2013 il convenuto dr. med. AO 2 chiede che in riforma del giudizio

impugnato la petizione sia respinta, con protesta di spese e ripetibili.

Nella risposta all’appello del 5 agosto 2013 l’attore propone di

respingere l’appello, con protesta di tasse, spese e ripetibili.

F. Delle

argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi

considerandi.

G. La Camera ha

accolto il 20 agosto 2013 la domanda di ammissione al beneficio del gratuito

patrocinio dell'attore in sede di appello. Con decisione 29 ottobre 2013 la

Camera ha poi dichiarato priva di oggetto l'istanza di cauzione processuale

presentata il 3 luglio 2013 dall'appellata.

e considerato

Considerandi

1.

Il 1° gennaio

2011.

è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero

(CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata

prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata

dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di

procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura

ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione

pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni

federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

A norma dell’art.

308.

cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e

incidentali di prima istanza. Le decisioni pronunciate in controversie

patrimoniali sono appellabili unicamente se il valore litigioso secondo

l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10'000.-

(art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto, la decisione impugnata è senz’altro una

decisione finale di prima istanza, superiore ai fr. 10'000.- . Pacifica è

dunque l’appellabilità del giudizio impugnato.

2.

Nella

decisione impugnata del 17 maggio 2013 il Pretore ha respinto la petizione nei confronti

della dr. med. AO 1, dopo aver accertato, sulla scorta dei documenti agli atti

e della perizia giudiziaria, l'assenza di violazioni delle regole dell'arte

medica per la visita del 30 luglio 2004, compiuta in modo scrupoloso e

accurato, senza che si potesse rimproverare alla convenuta la responsabilità

per la cecità sopravvenuta all'occhio sinistro. Ha invece accolto parzialmente,

limitatamente al risarcimento del torto morale in fr. 10'000.-, la petizione

nei confronti del dr. med. AO 2, dopo aver accertato una violazione delle

regole dell’arte medica per avere questi sottovalutato i rischi di distacco

della retina nella particolare situazione psico-fisica del paziente.

3.

Per costante

dottrina e giurisprudenza la relazione fra medico privato e paziente viene

qualificata come mandato ai sensi degli art. 394 segg. CO e la responsabilità

del medico è retta dai principi generali dedotti dall'art. 398 CO (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4a

ed., n. 5396 p. 814 e n. 5418 p. 818), fermo restando che in base agli art. 398

cpv. 1 e 321e CO la responsabilità del mandatario si ricollega al regime

generale della responsabilità contrattuale (art. 97 segg. CO). La

responsabilità del medico presuppone pertanto, cumulativamente, una violazione

dell'obbligo contrattuale di diligenza, un danno, un nesso di causalità

naturale e adeguato tra la violazione contrattuale e il danno, nonché la colpa,

che viene presunta (art. 97 cpv. 1 CO; DTF 108 II 59 consid. 1; Wiegand, Basler

Kommentar, 4a ed., n. 5 segg. e 61 segg. ad art. 97 CO; Guillod, Responsabilité médicale: de la

faute objectivée à l'absence de faute, in: Responsabilités objectives, p. 155

segg.). Nella sua qualità di mandatario il medico è come

detto responsabile verso il suo mandante della fedele e diligente cura degli

affari affidatigli (art. 398 CO), laddove l'"affare affidatogli" non

è però la guarigione, trattandosi di un risultato che il medico non è in grado

di garantire, bensì la prestazione di cure in maniera conforme alle regole

dell'arte medica, tendenti alla guarigione (DTF 133 III 121 consid. 3.1 pag.

124). Il medico opera così in modo manchevole quando viola un obbligo di natura

principale o secondaria derivante dal contratto, oppure quando non fa prova

della necessaria diligenza (cfr. Gattiker,

Die Widerrechtlichkeit des ärztlichen Eingriffs nach schweizerischem

Zivilrecht, p. 38 segg.). In particolare è riscontrabile una violazione

dell'obbligo di diligenza quando il medico incorre in un errore nella diagnosi

o nella cura, perché non ha seguito le regole dell'arte generalmente

riconosciute. Una violazione contrattuale è inoltre ravvisabile in caso di

violazione da parte sua degli obblighi di informazione (II CCA 13 giugno 2002

inc. n. 12.2001.150 in NRCP 2003 pag. 436, 24 marzo 2006 inc. n. 12.2004.189, 3

agosto 2006 inc. n. 12.2005.133, 3 agosto 2011 inc. n. 12.2010.120, 21 giugno

2012.

inc. n. 12.2010.153). Le regole dell’arte medica costituiscono dei

principi stabiliti dalla scienza medica – generalmente riconosciuti e ammessi –

seguiti e applicati comunemente nell’attività pratica (DTF 108 II 59, consid.

1). Spetta al paziente provare la violazione delle regole dell’arte medica (DTF

133.

III 121 con sid. 3.1 pag. 124); quando essa è stabilita, incombe al medico

la prova della sua discolpa (art. 97 cpv. 1 CO).

Sull’appello 18

giugno 2013 di AP 1

4.

Il Pretore ha accertato, sulla scorta dei documenti agli atti e della

perizia giudiziaria, l’assenza di violazioni delle regole dell’arte medica nell'attività

svolta dalla convenuta dr. med. AO 1, che aveva eseguito una visita oculistica

puntuale il 30 luglio 2004 in modo scrupoloso e accurato. Nulla agli atti,

secondo il primo giudice, permetteva di attribuire alla convenuta una

responsabilità per il distacco retinico all'occhio sinistro avvenuto successivamente

in data imprecisata. Il 30 luglio 2004, infatti, non vi era alcun rischio

oggettivo di un distacco della retina né vi erano sintomi di un'uveite anteriore

o posteriore, esistente o incombente. Né la convenuta aveva motivo di seguire

il paziente, visti i risultati della visita e la circostanza che l'interessato

era già in cura da un altro medico oftalmologo. Il primo giudice ne ha concluso

che l'intervento medico della convenuta era stato esente da rimproveri e non

aveva alcun nesso causale con gli eventi successivi, donde la reiezione della

petizione nei suoi confronti.

5.

Nel suo

appello del 18 giugno 2013 l'attore rimprovera al Pretore un errato accertamento

dei fatti, per aver ritenuto che la visita del 30 luglio 2004 fosse esente da

rimproveri professionali. L'appellante sostiene che dalla perizia giudiziaria

(pagina 8 in alto) emerge l'esistenza di un inizio di uveite, contrariamente

alla diagnosi di leggera congiuntivite formulata dalla convenuta. Il sintomo di

corpo estraneo nell'occhio sinistro, per il quale era stata chiesta la visita

specialistica il 30 luglio 2004, non è stato curato né guarito dalla convenuta,

tanto che era ancora presente nell'ottobre 2004, a conferma del fatto che

l'uveite posteriore era già presente il 30 luglio 2004 e non era stata

diagnosticata dalla convenuta. A detta dell'appellante la convenuta ha violato

le regole dell'arte medica per aver formulato un'errata diagnosi e per averlo

"abbandonato al suo destino", senza preoccuparsi di fissargli un

nuovo appuntamento per valutare se il sintomo lamentato fosse scomparso, senza

assicurarsi che il paziente fosse seguito da un altro specialista né aver

comunicato al medico curante i risultati della visita. In sintesi l'appellante

afferma di essere stato affetto da uveite posteriore già il 30 luglio 2004,

fondandosi sulla perizia giudiziaria, e sostiene che la sensazione di un corpo

estraneo a un occhio è compatibile con un’uveite posteriore, la quale può

presentare dolori sordi sopportabili anche per tre mesi. A suo dire, tale

sintomo sarebbe infatti stato ancora presente alla successiva visita dal dr. med.

AO 2. Ne deriva, secondo l'appellante, che la convenuta ha sbagliato diagnosi non

curando e quindi non guarendo il paziente.

6.

La censura

non ha trovato alcun supporto nell'istruttoria, dalla quale risulta

esplicitamente che l'attore non è stato affetto da uveite posteriore, come

invece da lui ripetutamente affermato negli allegati scritti. Il perito

giudiziario, esperto in uveite, ha costatato dalla cartella clinica allestita

dalla dr. med. AO 1 che era esclusa con certezza la presenza di un’uveite acuta

(“…konnten weder Zellen in der Vorderkammer noch Zellen im Glaskörper oder eine

Netzhaut- resp Aderhautentzündung gefunden werden, so dass die Befunde nicht

vereinbar sind mit einer aktiven Uveitis”, perizia giudiziaria 11 luglio 2011, act.

XVI, pag. 8). Non c'erano segni di infiammazione nel segmento anteriore in

entrambi gli occhi e quindi secondo il perito giudiziario era possibile

escludere uno stato di uveite anteriore (perizia giudiziaria, pag. 6 domanda n.

20.

con riferimento ai doc 2/4 della convenuta). Il perito giudiziario ha altresì

spiegato che l'appellata aveva esaminato l’intero occhio sinistro del paziente,

inclusa la retina e il corpo vitreo, in modo da poter escludere anche la

presenza di un’uveite posteriore (“Frau Dr. AO 1 hat das gesamte Auge

untersucht, inklusive Netzhaut und Glaskörper, so dass eine posteriore Uveitis

ausgeschlossen werden konnte”, complemento peritale, pag. 2). L'esame della

parte posteriore dell'occhio sinistro era possibile perché il 30 luglio 2004 non

vi erano aderenze tra l'iride e il cristallino, che era limpido bilateralmente

(perizia giudiziaria pag. 6 domanda n. 22). Il perito giudiziario ha inoltre risposto

affermativamente al quesito a sapere se la convenuta aveva intrapreso ogni

passo terapeutico tempestivo e necessario per diagnosticare un'uveite

posteriore (perizia giudiziaria, pag. 3 risposta A.b), precisando che la

convenuta poteva escludere l'esistenza di un'uveite posteriore sulla base

dell'esame eseguito. Come accertato dal Pretore, la convenuta non aveva dunque motivo

per fissare un altro appuntamento al paziente, in assenza di qualsiasi sintomo

di uveite, anteriore o posteriore. Ne deriva che la convenuta ha svolto con

diligenza il suo mandato e nulla le può dunque essere rimproverato. A ragione

pertanto il Pretore ha escluso ogni sua responsabilità e ha respinto la

petizione nei suoi confronti. L'appello, infondato, va dunque respinto.

Sull’appello

20.

giugno 2013 del dr. med. AO 2

7.

Il Pretore ha

accertato una responsabilità del convenuto per aver sottovalutato il rischio di

distacco della retina, poi verificatosi in epoca imprecisata, nella particolare

situazione psico-fisica del paziente. Sulla base della perizia giudiziaria, il

primo giudice ha osservato che al momento della visita del 27 ottobre 2004 la

situazione dell'occhio sinistro dell'attore era peggiorata in modo

significativo rispetto a quanto costatato dalla collega il 30 luglio 2004.

Dalla cartella clinica allestita dal convenuto risulta infatti che la capacità

visiva dell'occhio sinistro era ridotta alla sola percezione della luce ed era

presente un'uveite anteriore. Il 27 ottobre 2004 il convenuto non aveva potuto

esaminare il fondo oculare dell'occhio sinistro per un'aderenza dell'iride e

una cataratta e aveva eseguito un'iridotomia YAG per prevenire un glaucoma

acuto. Il primo giudice ha costatato che nella successiva visiva di controllo

dell'11 novembre 2004, il convenuto aveva verificato il decorso dell'uveite

anteriore e l'esito dell'iridotomia YAG e che non aveva fissato al paziente un

nuovo appuntamento né aveva disposto una visita approfondita della parte

posteriore dell'occhio sinistro. Il Pretore ha pertanto ritenuto che il

convenuto aveva avuto un comportamento corretto in occasione della visita del

27.

ottobre 2004 e del controllo dell'11 novembre 2004, ma che aveva sottovalutato

la perdita di acuità visiva dell'occhio sinistro e non aveva indagato con la

necessaria celerità le cause del peggioramento riscontrato né aveva fissato un

nuovo appuntamento dopo l'11 novembre 2004. Postosi il quesito della causalità

naturale e ipotetica tra queste omissioni del convenuto, configuranti

violazioni delle regole dell'arte medica, e il pregiudizio subito dal paziente

(cecità totale dell'occhio sinistro), il Pretore è giunto alla conclusione che

gli atti non permettevano di sapere quando si fosse verificato il distacco

della retina dell'occhio sinistro. Ha quindi posto a carico del medico convenuto

le conseguenze della mancanza di prove sulla causalità, poiché con il suo

comportamento lesivo delle regole dell'arte medica aveva impedito di chiarire

la situazione dell'occhio sinistro del paziente. Il Pretore ha poi respinto le

pretese dell'attore relative al mancato guadagno e gli ha riconosciuto

un'indennità per torto morale di fr. 10'000.-, ritenendo innegabili le

sofferenze acute insite nella cecità di un occhio, anche per una persona

sessantenne affetta da strabismo.

8.

Nel suo

appello del 20 giugno 2013, il convenuto rimprovera in sostanza al Pretore un

errato apprezzamento dei fatti e delle prove. Egli rileva che il primo giudice

ha ammesso una violazione delle regole dell'arte medica per aver sottovalutato

la perdita dell'acuità visiva dell'occhio sinistro del paziente, che era del

40% il 30 luglio 2004, senza spiegare su quali prove si fondava la sua

convinzione. L'appellante sostiene che l'attore non ha provato una violazione

delle regole dell'arte medica e che l'istruttoria, in particolare il rapporto

del dr. med. F__________ (doc. 4 MM) e la perizia giudiziaria, conferma l'assenza

di qualsiasi errore da parte sua. A torto quindi, prosegue l'appellante, il

Pretore si è scostato dalle risultanze della perizia giudiziaria, oltretutto

senza darne alcuna motivazione. Il mancato accertamento di un possibile

distacco della retina, a detta dell'appellante, non risulta dall'istruttoria e

il primo giudice non ha spiegato per quali motivi si scostava su questo punto

dalle risultanze peritali. Infine, l'appellante afferma che non aveva motivo di

conoscere le difficoltà psichiatriche del paziente, contrariamente a quanto

ammesso dal Pretore senza alcuna motivazione, e non vi è quindi stata alcuna

violazione delle regole dell'arte medica, tanto più che il paziente era stato

invitato a ripresentarsi nello studio medico per i controlli, come risulta

dalla cartella clinica doc. 4.

9.

Va precisato

che il Pretore non ha imputato al convenuto un errato trattamento terapeutico,

ma il fatto di non aver approfondito l'esame diagnostico dopo l'11 novembre

2004, in particolare omettendo di esaminare con i mezzi appropriati il fondo

oculare, pur avendo indicato nella cartella clinica che doveva essere eseguito

un esame OTC. Il primo giudice ha infatti condiviso l'opinione esposta dal dr.

med. F__________ (doc. 4 MM) e confermata dal perito giudiziario (risposta 14

pag. 11 della perizia giudiziaria), secondo la quale il trattamento terapeutico

era stato adeguato. L'iridotomia YAG eseguita ambulatorialmente dal convenuto

il 27 ottobre 2004 era, infatti, il trattamento necessario per scongiurare

l'imminente pericolo di un glaucoma acuto nella situazione del paziente (perizia

giudiziaria, risposta n. 5 pag. 2, n. 16 pag. 4) e la visita di controllo

dell'11 novembre 2004 come pure la terapia antiinfiammatoria prescritta dal

convenuto corrispondevano all'usuale procedere (perizia giudiziaria risposte

10-11, pag. 11). Il perito giudiziario ha in particolare spiegato che è

estremamente inverosimile un rischio di distacco retinico conseguente all'iridotomia

(perizia giudiziaria, risposta n. 15 pag. 4) e che questa sia stata la causa

diretta del distacco della retina con conseguente perdita totale della vista

all'occhio sinistro (perizia giudiziaria, pag. 11).

9.1

È indubbio che

l'attore ha avuto un distacco retinico totale all'occhio sinistro, con seclusio

pupillare e cataratta bianca (rapporto EOC Ospedale regionale di __________ del

29.

marzo 2010, doc. II). Il distacco della retina è stato accertato la prima

volta il 26 dicembre 2005 a __________ (perizia giudiziaria, pag. 11 n. 15) ma

nulla dagli atti consente di accertare quando l'evento si sia prodotto, come

rileva con pertinenza l'appellante. Non vi è invece mai stata un'uveite

posteriore all'occhio sinistro, come affermava l'attore nei propri allegati

scritti. Il perito giudiziario ha spiegato a più riprese nei suoi referti che

il 30 luglio 2004 era possibile escludere sia l'esistenza di un'uveite

posteriore sia quella di un'uveite anteriore (cfr. consid. 6), e che il 27

ottobre 2004 risultavano solo alcune cellule infiammate nella camera anteriore,

indice di un'infiammazione non grave (perizia giudiziaria pag. 6 n. 23). Il 26

ottobre 2001, quando l'attore era stato visitato la prima volta

dall'appellante, l'acuità visiva dell'occhio sinistro era del 10% con

correzione, non migliorabile (doc. E, doc. 4 MM). Il perito giudiziario ha

indicato che nel 2001 l'acuità visiva era molto ridotta, sicuramente al disotto

della soglia necessaria per poter leggere (Lesevisus, act. XVI, pag. 9).

L'esperto ha costatato un peggioramento drastico dell'occhio sinistro del

paziente, sia dal punto di vista funzionale sia da quello morfologico, tra la

visita del 30 luglio 2004 e quella del 27 ottobre 2004. Il 27 ottobre 2004 il

paziente poteva distinguere con l'occhio sinistro solo la luce dall'oscurità e

non aveva più un visus funzionale (perizia act. XVI, risposta 5 pag. 10). Il 30

luglio 2004, quando la dr. med. AO 1 ha visitato l'attore, il fondo oculare

dell'occhio sinistro era visibile e non vi erano segni di alterazioni, mentre

il 27 ottobre 2004 il fondo oculare non era esaminabile. L'esperto ha indicato che

una possibilità di questo peggioramento funzionale e dell'infiammazione poteva

essere un distacco della retina (referto peritale dell'11 luglio 2011 act. XVI,

pag. 12).

9.2

Alla domanda di

sapere se il dr. med. AO 2 in occasione delle visite del 27 ottobre e dell’11

novembre 2004 avrebbe dovuto prendere in considerazione il rischio di un

distacco retinico, il perito giudiziario ha risposto che i reperti rilevati

erano compatibili con un’uveite già decorsa oppure ancora molto debole, la

quale ha portato a un’incollatura dell’iride con il cristallino e che in questa

circostanza non si pensa primariamente a un distacco retinico, bensì ad

effettuare un intervento preventivo per evitare l’insorgere di un glaucoma

acuto (perizia giudiziaria 11 luglio 2011, pag. 5 e 6). Il perito giudiziario

ha dichiarato che in un momento successivo sarebbe stato possibile esaminare la

retina con i mezzi appropriati, per esempio mediante gli ultrasuoni (“Zu einer

späteren Zeitpunkt kann dann die Netzhaut mit den geeigneten Mitteln wie zum

Beispiel Ultraschall untersucht werden”, perizia giudiziaria 11 luglio 2011,

pag. 5). Ora, è pacifico che la retina non è stata controllata nemmeno in

occasione della visita postoperatoria dell’11 novembre 2004 (complemento peritale,

pag. 3). Il perito giudiziario non ha invero esplicitamente affermato che vi è

stata una violazione delle regole dell’arte medica, ma ha costatato dalla

cartella clinica che doveva essere concordato un appuntamento per un esame OCT

della retina (“In der Folgeuntersuchung vom 11.11.2004 (…) findet sich der

Eintrag, dass (…) eine OCT-Untersuchung der Netzhaut (Optische Cohärenz

Tomographie) zu vereinbaren ist. Aus der Krankengeschichte ist nicht

ersichtlich auf wann diese Kontrolle abgemacht werden sollte und welche

weiteren Abklärungen bezüglich der Entzündung geplant waren”, complemento della

perizia 9 novembre 2011, pag. 2). Ciò vuol dire che il convenuto riteneva indicato

eseguire un esame OTC e che avrebbe dunque dovuto fissare al paziente un

appuntamento per tale indagine, possibile nel suo studio. Nella duplica il

convenuto aveva sostenuto di aver detto al paziente di prendere un appuntamento

dopo la visita dell'11 novembre 2004 (pag. 10 e 14), mentre nel proprio

interrogatorio formale ha affermato di aver fissato un appuntamento al paziente

dopo l'11 novembre 2004 (verbale 29 febbraio 2012, pag. 8, risposta ad 6 e ad

8). A fronte delle esplicite contestazioni dell'attore, che lamentava nei

propri allegati scritti di non essere più stato convocato (cfr. replica), il

convenuto non ha potuto dimostrare di aver dato un appuntamento al paziente

dopo l'11 novembre 2004. Dalla cartella clinica (doc. 3) risulta come visita

successiva solo quella del 24 ottobre 2005, quasi un anno dopo la visita di

controllo. La segretaria del convenuto, sentita il 26 maggio 2010 come

testimone, ha riferito della prassi per la fissazione degli appuntamenti, senza

fornire indicazioni sul caso concreto, in particolare su quanto avvenuto nel

novembre 2004. Dall'istruttoria, segnatamente dalla cartella clinica doc. 3 e

dalla perizia giudiziaria, emerge quindi che il convenuto dopo la visita di

controllo dell'11 novembre 2004 non ha chiarito il quadro clinico dell'occhio

sinistro del paziente, in particolare non ha esaminato il fondo oculare, pur

ritenendo necessario un esame OTC, e non ha fissato al paziente un appuntamento

per eseguire tale indagine.

9.3

Le critiche

dell'appellante non trovano dunque riscontro negli atti di causa, poiché il

Pretore ha fondato il proprio giudizio e la propria convinzione sulla perizia

giudiziaria, che ha preso in considerazione tutte le cartelle cliniche e i

documenti agli atti, compreso il rapporto del dr. med. RA 3 (doc. 4 MM). Lungi

dallo scostarsi dalla perizia giudiziaria senza motivazione, il primo giudice

ha spiegato in modo chiaro, ancorché sintetico, per quali motivi riteneva data

una violazione delle regole dell'arte medica. L'aver omesso di esaminare il

fondo oculare dell'occhio sinistro costituisce indubbiamente una violazione

delle regole dell'arte medica, poiché l'oculista non ha condotto in modo

completo gli esami necessari a chiarire la situazione oculare del paziente. L'istruttoria

non ha invero permesso di dimostrare che il convenuto fosse a conoscenza dei problemi

psichici del paziente, come ammesso dal Pretore, ma ciò non giova

all'appellante. Indipendentemente dallo stato psichico del paziente, la

violazione delle regole dell'arte medica consiste nel caso concreto nell'aver omesso

l'esame del fondo oculare in una situazione anomala come quella descritta nella

cartella clinica. Non si può infatti seriamente sostenere che sarebbe stato il

paziente a doversi attivare per prendere un appuntamento, in presenza di un

quadro clinico come quello accertato in occasione delle due visite del 27

ottobre 2004 e dell'11 novembre 2014, che non permettevano al medico un esame

immediato del fondo oculare. Il paziente ha chiesto e ottenuto l'appuntamento

del 27 ottobre 2004 e dopo di allora spettava al medico oculista predisporre gli

esami che riteneva utili e fissare al paziente gli appuntamenti necessari allo

scopo terapeutico.

10.

Nel suo

appello del 20 giugno 2013 il convenuto sostiene inoltre che l'acuità visiva

dell'occhio sinistro del paziente era già gravemente compromessa il 27 ottobre

2004.

e che quindi anche un intervento non avrebbe più potuto rimediare al

distacco retinico. L'argomentazione è in contrasto con l'istruttoria. Lo

strabismo divergente permette l'uso dell'occhio strabico in alternanza con

l'altro occhio (audizione testimoniale 26 maggio 2010 del dr. med. F__________,

pag. 6) e il 27 ottobre 2004 l'acuità visiva dell'occhio sinistro era limitata

alla percezione della luce (perizia giudiziaria, pag. 9) ma non si può dire che

fosse nulla. Non si può pertanto escludere il pregiudizio irreversibile che

l’attore ha subito a seguito dell’intervenuta cecità all’occhio sinistro. Si

tratta dunque di stabilire se vi è un nesso causale tra la negligenza del

medico e il pregiudizio subito dal paziente.

Il grado

della prova richiesta per dimostrare l'esistenza del nesso di causalità

naturale rispettivamente ipotetico tra un'omissione e un certo risultato è

quello della verosimiglianza preponderante. Essa viene ammessa quando a

sostegno dell'allegazione di fatto litigiosa vi sono, da un punto di vista

oggettivo, elementi talmente importanti che ogni altra eventuale possibilità

non entra più ragionevolmente in linea di conto (DTF 133 III 81 consid. 4.2.2

pag. 88 con rinvii). L'attore doveva provare con una verosimiglianza

preponderante che non avrebbe perso completamente la visione dell'occhio

sinistro se il convenuto avesse eseguito un esame del fondo oculare nel

novembre 2004. Nel caso concreto occorre quindi stabilire se l'atto omesso,

vale a dire un esame approfondito del fondo oculare dell'occhio sinistro,

avrebbe permesso con una verosimiglianza preponderante di impedire il distacco

della retina e la cecità totale dell'occhio sinistro. L'attore ha indicato che

il nesso di causalità tra l'omessa visita del fondo oculare e la cecità

all'occhio sinistro era evidente (cfr. replica ad 7, pag. 7), senza ulteriori

spiegazioni. L'appellante, dal canto suo, ha sostenuto che in caso di distacco

retinico è indispensabile intervenire nei due o tre giorni dall'evento (cfr.

appello, pag. 7), sicché anche se avesse esaminato il fondo oculare sarebbe

ormai stato troppo tardi per salvare la vista dell'occhio sinistro, già

compromessa il 27 ottobre 2004.

Il Pretore si è

interrogato sul nesso di causalità tra l'omissione del medico convenuto e

l'insorgere della cecità all'occhio sinistro ed è giunto alla conclusione che

mancavano prove sul momento in cui si era verificato il distacco retinico

completo all'occhio sinistro. Ha tuttavia posto a carico del medico convenuto,

e non dell'attore, le conseguenze dell'assenza di prove sul nesso di causalità

tra l'omissione (mancato esame del fondo oculare) e il pregiudizio (cecità

totale all'occhio sinistro), ritenendo che era stato il mancato esame del fondo

oculare ad aver impedito all'attore la prova delle sue allegazioni. Per

giungere a tale conclusione il primo giudice si è fondato su dottrina e

giurisprudenza (cfr. sentenza impugnata, pag. 5 in fondo). Al riguardo

l'appello non spiega per quale motivo sarebbe errata tale impostazione

giuridica del Pretore, di modo che su questo punto il gravame si rivela

inammissibile per insufficiente motivazione (art. 311 CPC).

11.

L'appellante

contesta, "a titolo abbondanziale", l'esistenza delle sofferenze

patite dall'attore per la perdita della vista all'occhio sinistro, rilevando

che il paziente non ha mai utilizzato tale occhio nella vita quotidiana a

motivo dello strabismo e dell'ambliopia da cui era affetto e che non aveva mai

addotto, né allegato, né provato quali sarebbero state le sofferenze concrete

da lui patite e gli elementi necessari per quantificare il torto morale. La

censura è insufficientemente motivata, poiché non si confronta minimamente con

le argomentazioni esposte dal Pretore in relazione con il risarcimento del

torto morale e non raggiunge quindi la soglia minima richiesta dall'art. 311

CPC. A ogni modo, essa si rivelerebbe infondata anche se la si potesse

esaminare nel merito. Dall'istruttoria risulta che lo strabismo divergente

(cfr. consid. 10) permetteva l'uso dell'occhio sinistro in alternanza con

l'occhio destro. Inoltre l'occhio sinistro del paziente nel 2001 e nel luglio

2004.

aveva ancora una funzionalità, ridotta al disotto del visus necessario per

la lettura ma presente, ciò che è ben diverso dalla cecità totale dell'occhio

sinistro. È poi indubbio, come ammesso dal Pretore, che la perdita completa

dell'acuità visiva di un occhio sia fonte di sofferenze acute per chi la

subisce, senza che sia necessario provare altro, se non la perdita della vista,

qui pacifica. Infine, l'appellante non ha minimamente contestato la

commisurazione dell'indennità per torto morale, stabilita in fr. 10'000.- dal

primo giudice sulla base di giurisprudenza consolidata (cfr. pag. 6 in fondo). Al

riguardo l'appello è irricevibile (art. 311 CPC). In definitiva, quindi,

l'appello 20 giugno 2013 deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile.

12.

In

conclusione, entrambi gli appelli vanno respinti. Le spese giudiziarie per

ognuna delle procedure di appello seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

L'attore è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura

di appello con decisione di questa Camera del 20 agosto 2013. Ne deriva che per

l'appello del 18 giugno 2013 lo Stato assumerà le spese processuali e la

remunerazione adeguata dell'avv. RA 1, mentre l'indennità per ripetibili dovuta

all'appellata dr. med. AO 1 rimane a carico di AP 1 (art. 118 cpv. 3, 122 cpv.

1.

CPC). Per quel che concerne l'appello del 20 giugno 2013 l'appellante dr.med.

AO 2 sopporta le spese processuali e verserà all'appellato un'equa indennità

per ripetibili. Le spese processuali sono stabilite in base ai criteri degli

art. 2, 7 e 13 LTG, mentre le indennità ripetibili sono state calcolate seguendo

i criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili (Rtar).

per questi

motivi,

decide:

1.

L’appello 18

giugno 2013 di AP 1 è respinto.

2.

Le spese

processuali dell'appello 18 giugno 2013, di complessivi fr. 1'000.-, sono poste

a carico dell'appellante, e per esso a carico dello Stato. AP 1 rifonderà all'appellata

dr. med. AO 1 fr. 1'200.- a titolo di ripetibili di appello.

3.

L’appello 20

giugno 2013 del dr. med. AO 2 è respinto, nella misura in cui è ricevibile.

4.

Le spese

processuali dell'appello 20 giugno 2013, di complessivi fr. 1'000.- sono poste

a carico dell'appellante. AO 2 rifonderà a AP 1 fr. 1'200.- a titolo di

ripetibili di appello.

5.

Notificazione:

-

-

-

Comunicazione alla

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi

(art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).