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Decisione

12.2013.101

Contratto di lavoro, appello irricevibile per carenza di valida motivazione

11 settembre 2013Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

12.2013.101

Lugano

11 settembre 2013/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La presidente della seconda Camera civile del

Tribunale d'appello

quale

giudice unica (art. 48b lett. a LOG)

sedente

per statuire nella causa a procedura ordinaria (contratto di lavoro) inc. n. OR.2013.5 della Pretura

della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 13 febbraio 2013 da

AO

1

rappr. dall’ RA 1

contro

AP

1

chiedente la condanna del

convenuto al pagamento di fr. 169'245.95 oltre accessori a titolo di

risarcimento del danno provocato dall’ex dipendente, il quale non si è

costituito in giudizio, avendo omesso di rimediare nei termini imposti alla

carenze formali della sua risposta 20 marzo 2013;

domanda accolta dal

Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio Sud con decisione 8 giugno

2013, con la quale ha condannato AP 1 a versare all’attrice fr. 169'245.95

oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2011 su fr. 93'550.95, dal 29 agosto 2012

su fr. 50'000.- e dal 13 febbraio 2013 su fr. 25'695.-;

appellante il convenuto,

il quale con atto redatto in lingua francese del 17 giugno 2013 comunica di opporsi

alla decisione del Pretore aggiunto, preannunciando di mantenere le proprie

pretese per almeno fr. 1'411'949.90 nei confronti dell’attrice;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

che con petizione 13 febbraio

2013 AO 1 ha convenuto in giudizio davanti alla Pretura della giurisdizione di

Mendrisio-Sud l’ex dipendente AP 1, chiedendone la condanna al versamento di

fr. 169'245.95 oltre accessori a titolo di risarcimento del danno provocato

dall’ex dipendente;

che AP 1, dopo aver ricevuto la

petizione, ha inviato il 20 marzo 2013 una lettera scritta in francese nella

quale manifestava la sua opposizione all’azione;

che con ordinanza 26 marzo 2013

il Pretore aggiunto ha assegnato a AP 1 un termine di 10 giorni per produrre

una risposta di causa conforme agli art. 130 e seguenti CPC in lingua italiana,

ribadendo la richiesta il 15 aprile 2013 e ancora il 27 maggio 2013, con

l’avvertenza che in caso di mancata presentazione di una risposta conforme in

lingua italiana lo scritto 21 maggio 2013 sarebbe stato considerato come non

presentato;

che decorso infruttuoso anche

l’ultimo termine assegnato, il Pretore aggiunto ha accertato la preclusione del

convenuto e ha convocato le parti per il dibattimento di prime arringhe,

tenutosi il 5 giugno 2013 alla sola presenza della parte attrice, la quale ha

confermato la domanda di giudizio;

che dopo aver proceduto il giorno

stesso all’audizione di una testimone e al dibattimento finale, il Pretore

aggiunto ha emanato il 6 giugno 2013 una decisione con la quale ha accolto la

petizione e ha posto la tassa di giustizia e le spese della procedura decisionale

in fr. 4'250.- e quelle della procedura di conciliazione in fr. 1'000.-a carico

del convenuto, con l’obbligo per quest’ultimo di versare all’attrice fr.

10'000.- per ripetibili;

che AP 1 ha inviato a questa

Camera il 17 giugno 2013 un atto redatto in lingua francese nel quale comunica

di opporsi alla decisione del Pretore aggiunto, preannunciando di mantenere le

proprie pretese per almeno fr. 1'411'949.90 nei confronti dell’attrice;

che con lettera raccomandata del

19 giugno 2013 la Presidente della Camera ha invitato il convenuto a comunicare

se lo scritto del 17 giugno 2013 era da considerare un appello contro la

decisione del Pretore aggiunto, e, nell’affermativa, a presentare un atto di

appello motivato conformemente all’art. 311 CPC e redatto nella lingua

ufficiale del cantone Ticino, vale a dire in lingua italiana;

che il 26 giugno 2013 AP 1 ha

scritto, sempre in lingua francese, per comunicare che avrebbe fatto tradurre

la lettera 19 giugno 2013, chiedendo una proroga del termine fino al 15 luglio

2013;

che con messaggio di posta

elettronica in lingua francese del 28 giugno 2013 la Presidente della Camera ha

informato il convenuto che il termine di 30 giorni per l’appello non poteva

essere prorogato;

che con lettera 30 luglio 2013,

sempre in lingua francese, AP 1 ha spiegato quali erano i rapporti contrattuali

con l’attrice, ripercorrendo la cronistoria del contratto dal 1996, mentre il 26

agosto 2013 ha inviato un nuovo scritto, in lingua francese, nel quale espone

le rivendicazioni nei confronti dell’ex datrice di lavoro, alla quale imputa di

non aver mantenuto promesse contrattuali;

che gli scritti del

convenuto non sono stati notificati alla controparte;

che contro una decisione emanata

in procedura ordinaria e il cui valore è di fr. 169'245.95 come accertato dal

Pretore aggiunto, è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 30 giorni

(art. 314 CPC) e che ha per legge effetto sospensivo (art. 315 cpv. 1 CPC);

che l’appello deve essere

motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre, anche in modo semplice,

per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (DTF 137 III 317, Bohnet, Le droit du bail en procédure

civile suisse, 16e Séminaire sur le droit du bail, 2010, Neuchâtel,

n. 207 pag. 56);

che oltre a essere motivato un

appello deve inoltre contenere le conclusioni di giudizio, vale a dire che

dallo scritto deve risultare non solo che la sentenza di primo grado è impugnata

e per quali ragioni, ma anche in che misura ne è chiesta la riforma (DTF 137

III 618 consid. 4.2 con riferimenti).

che nel caso concreto AP 1 ha

ricevuto la decisione impugnata il 7 giugno 2013, motivo per cui il termine per

presentare l’appello con una motivazione completa scadeva l’8 luglio 2013;

che di conseguenza il solo

scritto presentato tempestivamente è quello del 17 giugno 2013;

che si può prescindere

dall’assegnare all’interessato un termine per tradurre lo scritto in italiano,

lingua ufficiale del cantone Ticino (art. 129 CPC), in considerazione del fatto

che in ogni modo l’atto non può essere esaminato nel merito per carenza di

motivazione e di conclusioni;

che in tale scritto, infatti,

l’interessato dichiara di opporsi alla decisione del Pretore aggiunto, si

riferisce a sue pretese nei confronti dell’attrice che non sono state oggetto

della causa qui in esame e non indica in che modo dovrebbe essere modificata la

decisione contestata;

che di conseguenza lo scritto 17

giugno 2013 di AP 1 non può essere considerato un appello motivato e contenente

valide conclusioni di giudizio, come previsto dall’art. 311 CPC;

che neppure gli altri scritti

dell’interessato, giunti dopo la scadenza del termine di appello e quindi

tardivi, contengono valide conclusioni di giudizio;

che di conseguenza l’opposizione

non motivata del convenuto è manifestamente irricevibile e la Camera può

statuire, nella composizione a giudice unico prevista dall’art. 48b lett. a n.

Considerandi

2.

LOG, senza notificare l’atto alla controparte;

che le spese processuali

dell’appello vanno a carico dell’appellante, mentre non si attribuiscono

ripetibili all’attrice, alla quale non è stato chiesto di esprimersi

sull’appello;

che il valore litigioso ammonta

ad almeno fr. 169'245.95 come accertato dal Pretore aggiunto;

che nella commisurazione delle

spese processuali si può eccezionalmente derogare ai criteri posti dagli art. 7

e 13 LTG visto che il giudizio odierno non entra nel merito del rimedio di

diritto;

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese l’art. 106 CPC e la LTG,

decide:

1. L’appello 17 giugno 2013 di

AP 1 è irricevibile.

2. Le spese processuali di

appello in complessivi fr. 100.- sono poste a carico di AP 1. Non si

attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio sud

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il

ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso

in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).