12.2013.101
Contratto di lavoro, appello irricevibile per carenza di valida motivazione
11 settembre 2013Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
12.2013.101
Lugano
11 settembre 2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della seconda Camera civile del
Tribunale d'appello
quale
giudice unica (art. 48b lett. a LOG)
sedente
per statuire nella causa a procedura ordinaria (contratto di lavoro) inc. n. OR.2013.5 della Pretura
della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con petizione 13 febbraio 2013 da
AO
1
rappr. dall’ RA 1
contro
AP
1
chiedente la condanna del
convenuto al pagamento di fr. 169'245.95 oltre accessori a titolo di
risarcimento del danno provocato dall’ex dipendente, il quale non si è
costituito in giudizio, avendo omesso di rimediare nei termini imposti alla
carenze formali della sua risposta 20 marzo 2013;
domanda accolta dal
Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio Sud con decisione 8 giugno
2013, con la quale ha condannato AP 1 a versare all’attrice fr. 169'245.95
oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2011 su fr. 93'550.95, dal 29 agosto 2012
su fr. 50'000.- e dal 13 febbraio 2013 su fr. 25'695.-;
appellante il convenuto,
il quale con atto redatto in lingua francese del 17 giugno 2013 comunica di opporsi
alla decisione del Pretore aggiunto, preannunciando di mantenere le proprie
pretese per almeno fr. 1'411'949.90 nei confronti dell’attrice;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che con petizione 13 febbraio
2013 AO 1 ha convenuto in giudizio davanti alla Pretura della giurisdizione di
Mendrisio-Sud l’ex dipendente AP 1, chiedendone la condanna al versamento di
fr. 169'245.95 oltre accessori a titolo di risarcimento del danno provocato
dall’ex dipendente;
che AP 1, dopo aver ricevuto la
petizione, ha inviato il 20 marzo 2013 una lettera scritta in francese nella
quale manifestava la sua opposizione all’azione;
che con ordinanza 26 marzo 2013
il Pretore aggiunto ha assegnato a AP 1 un termine di 10 giorni per produrre
una risposta di causa conforme agli art. 130 e seguenti CPC in lingua italiana,
ribadendo la richiesta il 15 aprile 2013 e ancora il 27 maggio 2013, con
l’avvertenza che in caso di mancata presentazione di una risposta conforme in
lingua italiana lo scritto 21 maggio 2013 sarebbe stato considerato come non
presentato;
che decorso infruttuoso anche
l’ultimo termine assegnato, il Pretore aggiunto ha accertato la preclusione del
convenuto e ha convocato le parti per il dibattimento di prime arringhe,
tenutosi il 5 giugno 2013 alla sola presenza della parte attrice, la quale ha
confermato la domanda di giudizio;
che dopo aver proceduto il giorno
stesso all’audizione di una testimone e al dibattimento finale, il Pretore
aggiunto ha emanato il 6 giugno 2013 una decisione con la quale ha accolto la
petizione e ha posto la tassa di giustizia e le spese della procedura decisionale
in fr. 4'250.- e quelle della procedura di conciliazione in fr. 1'000.-a carico
del convenuto, con l’obbligo per quest’ultimo di versare all’attrice fr.
10'000.- per ripetibili;
che AP 1 ha inviato a questa
Camera il 17 giugno 2013 un atto redatto in lingua francese nel quale comunica
di opporsi alla decisione del Pretore aggiunto, preannunciando di mantenere le
proprie pretese per almeno fr. 1'411'949.90 nei confronti dell’attrice;
che con lettera raccomandata del
19 giugno 2013 la Presidente della Camera ha invitato il convenuto a comunicare
se lo scritto del 17 giugno 2013 era da considerare un appello contro la
decisione del Pretore aggiunto, e, nell’affermativa, a presentare un atto di
appello motivato conformemente all’art. 311 CPC e redatto nella lingua
ufficiale del cantone Ticino, vale a dire in lingua italiana;
che il 26 giugno 2013 AP 1 ha
scritto, sempre in lingua francese, per comunicare che avrebbe fatto tradurre
la lettera 19 giugno 2013, chiedendo una proroga del termine fino al 15 luglio
2013;
che con messaggio di posta
elettronica in lingua francese del 28 giugno 2013 la Presidente della Camera ha
informato il convenuto che il termine di 30 giorni per l’appello non poteva
essere prorogato;
che con lettera 30 luglio 2013,
sempre in lingua francese, AP 1 ha spiegato quali erano i rapporti contrattuali
con l’attrice, ripercorrendo la cronistoria del contratto dal 1996, mentre il 26
agosto 2013 ha inviato un nuovo scritto, in lingua francese, nel quale espone
le rivendicazioni nei confronti dell’ex datrice di lavoro, alla quale imputa di
non aver mantenuto promesse contrattuali;
che gli scritti del
convenuto non sono stati notificati alla controparte;
che contro una decisione emanata
in procedura ordinaria e il cui valore è di fr. 169'245.95 come accertato dal
Pretore aggiunto, è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 30 giorni
(art. 314 CPC) e che ha per legge effetto sospensivo (art. 315 cpv. 1 CPC);
che l’appello deve essere
motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre, anche in modo semplice,
per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (DTF 137 III 317, Bohnet, Le droit du bail en procédure
civile suisse, 16e Séminaire sur le droit du bail, 2010, Neuchâtel,
n. 207 pag. 56);
che oltre a essere motivato un
appello deve inoltre contenere le conclusioni di giudizio, vale a dire che
dallo scritto deve risultare non solo che la sentenza di primo grado è impugnata
e per quali ragioni, ma anche in che misura ne è chiesta la riforma (DTF 137
III 618 consid. 4.2 con riferimenti).
che nel caso concreto AP 1 ha
ricevuto la decisione impugnata il 7 giugno 2013, motivo per cui il termine per
presentare l’appello con una motivazione completa scadeva l’8 luglio 2013;
che di conseguenza il solo
scritto presentato tempestivamente è quello del 17 giugno 2013;
che si può prescindere
dall’assegnare all’interessato un termine per tradurre lo scritto in italiano,
lingua ufficiale del cantone Ticino (art. 129 CPC), in considerazione del fatto
che in ogni modo l’atto non può essere esaminato nel merito per carenza di
motivazione e di conclusioni;
che in tale scritto, infatti,
l’interessato dichiara di opporsi alla decisione del Pretore aggiunto, si
riferisce a sue pretese nei confronti dell’attrice che non sono state oggetto
della causa qui in esame e non indica in che modo dovrebbe essere modificata la
decisione contestata;
che di conseguenza lo scritto 17
giugno 2013 di AP 1 non può essere considerato un appello motivato e contenente
valide conclusioni di giudizio, come previsto dall’art. 311 CPC;
che neppure gli altri scritti
dell’interessato, giunti dopo la scadenza del termine di appello e quindi
tardivi, contengono valide conclusioni di giudizio;
che di conseguenza l’opposizione
non motivata del convenuto è manifestamente irricevibile e la Camera può
statuire, nella composizione a giudice unico prevista dall’art. 48b lett. a n.
Considerandi
2.
LOG, senza notificare l’atto alla controparte;
che le spese processuali
dell’appello vanno a carico dell’appellante, mentre non si attribuiscono
ripetibili all’attrice, alla quale non è stato chiesto di esprimersi
sull’appello;
che il valore litigioso ammonta
ad almeno fr. 169'245.95 come accertato dal Pretore aggiunto;
che nella commisurazione delle
spese processuali si può eccezionalmente derogare ai criteri posti dagli art. 7
e 13 LTG visto che il giudizio odierno non entra nel merito del rimedio di
diritto;
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese l’art. 106 CPC e la LTG,
decide:
1. L’appello 17 giugno 2013 di
AP 1 è irricevibile.
2. Le spese processuali di
appello in complessivi fr. 100.- sono poste a carico di AP 1. Non si
attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio sud
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso
in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare
una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).