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Decisione

12.2013.102

Vaglia cambiario - regresso - soledarietà

26 febbraio 2015Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori di costruzione non hanno preso avvio.

2. Con petizione 20 agosto

2004, avversata da AP 1 (e per esso, defunto nelle more della causa, dalla sua

comunione ereditaria composta di AP 2, AP 3 e AP 4) e da AP 2, l’AO 1 ha

convenuto in giudizio questi ultimi innanzi alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 2, per ottenerne la condanna in solido al pagamento di fr.

871'600.- oltre interessi. Egli, rilevando come costoro, in violazione del

contratto di società semplice venuto in essere tra i quattro azionisti di S__________

__________, non avessero fornito i necessari finanziamenti, ha preteso il

risarcimento del danno subito, pari al saldo dell’onorario per le opere di

progettazione da lui eseguite ed al mancato utile per quelle ancora da eseguire

(fr. 721'600.- = fr. 1'356'600.- onorario totale previsto ./. fr. 485'000.-

acconti già incassati ./. fr. 150'000.- oggetto di una precedente causa giudiziaria

nei confronti dei convenuti), e il rimborso di quanto aveva dovuto pagare alla

Banca __________ (fr. 150'000.-) a copertura di una linea di credito in conto

corrente concessa a favore di S__________ __________, che era stata a suo tempo

garantita da un vaglia cambiario di fr. 400'000.- firmato dalla società ed

avallata da lui, da F__________ __________ e da entrambi i convenuti.

3. Con la sentenza 10 maggio

2013 qui impugnata il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando

i due convenuti a pagare ognuno fr. 37'500.- oltre interessi e ponendo la tassa

di giustizia di complessivi fr. 7'500.- e le spese per 1/12 a carico dei

convenuti in solido e per 11/12 a carico dell’attore, tenuto altresì a

rifondere alla controparte fr. 27'500.- per ripetibili parziali.

Il giudice di prime cure, dopo

aver respinto tutte le altre pretese attoree, ha ritenuto, per quanto qui

interessa, che l’attore, il quale aveva dovuto pagare alla Banca __________ fr.

150'000.- in qualità di avallante del vaglia cambiario, poteva rivalersi nei

confronti degli altri avallanti (art. 1022 cpv. 3 CO) segnatamente, in assenza

di diverse pattuizioni interne (qui non date), in base alle norme sulla

solidarietà (art. 148 cpv. 1 e 2 CO), e che pertanto quella somma doveva in

definitiva essere ripartita sui quattro avallanti, così che a carico dei

convenuti doveva per l’appunto rimanere una somma di fr. 37'500.- ciascuno.

4. Con l’appello 20 giugno

2013 che qui ci occupa, a cui l'attore si è opposto con risposta 11 settembre

2013, i convenuti chiedono di riformare il querelato giudizio nel senso di

respingere la petizione e di caricare all’attore gli oneri processuali di fr.

7'500.- e le ripetibili di fr. 30'000.-. Essi ritengono scioccante e contrario

alla buona fede che l’attore possa pretendere da loro altri importi in qualità

di avallante di un vaglia cambiario, dopo aver già incassato a titolo di

onorari - oltretutto utilizzando illecitamente a suo favore la linea di credito

garantita dalla cartavalore - ben più di quanto gli spettasse e quando essi

stessi avevano già provveduto a pagare fr. 250'000.- alla Banca __________ in

qualità di avallanti del medesimo titolo cambiario.

5. Il 1° gennaio 2011 è

entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC;

RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di

quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal

diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura

civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale

in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile

comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art.

405 cpv. 1 CPC).

6. L’art. 1022 cpv. 3 CO,

applicabile anche al vaglia cambiario in forza del rimando di cui all’art. 1098

cpv. 3 CO, stabilisce che l’avallante che paga la cambiale acquista i diritti

ad essa inerenti contro l’avallato e contro coloro che sono obbligati cambiariamente

verso quest’ultimo. In tale evenienza l’avallante non è surrogato nella

posizione dell’avallato, ma acquisisce un diritto proprio e autonomo nei

confronti dell’avallato e dei predecessori di quest’ultimo. All’avallante

possono essere opposte eventuali eccezioni solo nell’ambito dell’art. 1007 CO,

il che significa che le eccezioni che avrebbero potuto essere invocate contro

l’avallato sono escluse. In caso di più avallanti valgono di principio le

abituali norme sulla solidarietà (Netzle,

Basler Kommentar, 3ª ed., n. 6 ad art. 1022 CO; Eigenmann,

Commentaire Romand, n. 10 segg. ad art. 1022 CO).

7. Con la prima censura

d’appello i convenuti rimproverano all’attore di aver utilizzato illecitamente a

suo favore, nella sua qualità di amministratore unico di S__________ __________,

la linea di credito garantita dal vaglia cambiario e soprattutto di aver così

già incassato a titolo di onorari fr. 385'000.-, ossia ben più dei fr.

268'500.- che gli sarebbero allora spettati, ciò che a loro dire - dovendosi in

tal modo ritenere che fr. 116'500.- dei fr. 150'000.- poi versati alla banca

andavano comunque da lui restituiti singolarmente - avrebbe comportato tutt’al

più un loro obbligo risarcitorio di soli fr. 8'375.- ciascuno (fr. 33'500.-:

4). Essi ritengono dunque scioccante e contrario alla buona fede che l’attore

possa pretendere da loro eventuali altri importi.

L’assunto è infondato. Nell’occasione

i convenuti si sono in effetti limitati ad affermare come l’attore non avesse a

suo tempo diritto agli onorari da lui fatturati e poi incassati tramite la

linea di credito garantita dal vaglia cambiario. Sennonché, a parte il fatto

che l’istruttoria ha permesso di accertare che la linea di credito doveva

essere utilizzata proprio per il pagamento degli onorari dell’attore (cfr.

teste __________ p. 7 seg. nel doc. D) e che gli onorari per i lavori da lui

svolti ammontavano a fr. 589'045.- (di cui fr. 268'500.- dovuti già allora e

fr. 320'545.- esigibili solo in seguito, cfr. sentenza p. 9) sicché neppure si

può affermare che per l’importo eccedente i fr. 268'500.- egli avesse incassato

un indebito, essi, né in prima istanza né in questa sede, hanno manifestato la

loro intenzione di opporre in compensazione (per giurisprudenza la

compensazione costituisce infatti un atto unilaterale che necessita di

ricezione, cfr. TF 18 luglio 2012 4A_27/2012 consid. 5.4.1) questo eventuale

danno all’importo che sarebbero stati tenuti a rifondere all’attore per aver

questi pagato il vaglia cambiario in ragione di fr. 150'000.-. Oltretutto la

compensazione nemmeno sarebbe stata possibile in assenza di reciprocità delle

pretese, visto che quell’eventuale danno era stato causato alla società S__________

__________ e non ai convenuti.

8. Analoghe considerazioni

possono essere fatte in merito all’altra loro obiezione secondo cui essi avevano

già provveduto a pagare fr. 250'000.- alla Banca __________ in qualità di

avallanti del medesimo titolo cambiario. Anche in questo caso nulla permette in

effetti di ritenere che i convenuti avessero manifestato, in prima e seconda istanza,

la loro intenzione di porre in compensazione all’eventuale credito dell’attore

il credito, nemmeno quantificato (neanche in appello), che essi potevano

vantare nei suoi confronti per aver a loro volta onorato la rimanenza della

somma garantita con il vaglia cambiario. Del resto in prima istanza nemmeno era

chiaro quale fosse stato l’importo da loro corrisposto a quel titolo alla Banca

__________, la cifra di fr. 250'000.- essendo stata menzionata per la prima

volta, irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC), solo nell’appello.

9. Ancorché non censurato su

questo tema, il giudizio pretorile deve nondimeno essere riformato, in

applicazione del principio iura novit curia (ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 94 ad art. 311 CPC), nella

misura in cui i due convenuti, in qualità di avallanti del vaglia cambiario (di

fr. 400'000.-), sono stati obbligati a pagare ciascuno un quarto dei fr.

150'000.- versati alla Banca __________ dall’attore, anch’egli avallante

(insieme a F__________ __________) dello stesso (cfr. teste __________ p. 6 nel

doc. C, petizione p. 4, risposta p. 6), anziché un terzo di fr. 50'000.-. In

effetti, già detto che in caso di azione dell’avallante nei confronti di un

altro avallante valgono le abituali regole sulla solidarietà (Dessemontet/Berthoud, Le droit de change

- Recueil de jurisprudence, p. 81 n. 146; Netzle,

op. cit., ibidem; Eigenmann, op.

cit., n. 12 ad art. 1022 CO; JdT 1968 II 95) e incontestabile che giusta l’art.

148 cpv. 2 CO al debitore solidale che avesse pagato più della sua parte (che

in assenza di altri accordi è ritenuta essere uguale per tutti i debitori, cfr.

art. 148 cpv. 1 CO) spetta il regresso verso i condebitori per l’importo pagato

in più (Schnyder, Basler

Kommentar, 4ª ed., n. 4 ad art. 148 CO; Romy,

Commentaire Romand, 2ª ed., n. 1 e 6 ad art. 148 CO), condebitori che tra di

loro non rispondono però in solido ma solo per la loro quota (Schnyder, op. cit., n. 5 ad art. 148 CO;

Romy, op. cit., n. 6 ad art. 148

CO; DTF 103 II 137 consid. 4d; TF 19 novembre 2002 4C.208/2002 consid. 2.1.2), nel caso di specie, in presenza di quattro avallanti, la soluzione

corretta è la seguente: in assenza di accordi particolari sul tema - circostanza

ormai pacifica a questo stadio della lite - l’attore deve di principio assumersi

personalmente fr. 100'000.-, ossia un quarto dell’importo del vaglia cambiario;

per la parte eccedente alla sua quota, ossia per fr. 50'000.-, egli ha invece il

diritto di regresso nei confronti degli altri tre avallanti per una somma che

per ciascuno di loro ammonta così a fr. 16'666.65.

In questa sede i convenuti hanno

invero rilevato di aver a suo tempo pagato, in occasione del già menzionato

versamento di fr. 250'000.- a favore della Banca __________, anche parte della

quota teorica di F__________ __________ “che, notoriamente, non poteva

restituire nulla alla banca”. Ci si potrebbe pertanto chiedere - come poi fatto

dall’attore con la risposta all’appello - se in tali circostanze la rimanente quota

di fr. 16'666.65, che questi doveva teoricamente all’attore, non debba essere

ripartita in applicazione dell’art. 148 cpv. 3 CO tra gli altri tre avallanti (e

dunque, contrariamente a quanto ritenuto dall’attore, anche da lui stesso, cfr.

Schnyder, op. cit., ibidem; DTF

103 II 137 consid. 4e), con conseguente aumento di fr. 5'555.55 della quota dovuta

da ciascun convenuto. La risposta è senz’altro negativa. La circostanza evocata

dai convenuti è in effetti irricevibile essendo stata menzionata per la prima

volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC). La stessa, da loro ritenuta

“notoria” ancorché notoria non sia, non è inoltre stata dimostrata, tanto più

che l’interessato, sentito in sede testimoniale non l’ha confermata, rilevando

anzi che non gli sembrava di essere stato richiesto di rimborsare la banca

(teste __________ p. 3).

10. Ne discende che l’appello

dev’essere parzialmente accolto nel senso che i due convenuti sono tenuti a

versare all’attore la somma di fr. 16'666.65 ciascuno (in totale dunque fr.

33'333.30) oltre interessi. Le spese processuali e le ripetibili di entrambe le

sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC/TI e 106 CPC), ritenuto che per la

procedura di secondo grado si è tenuto conto di un valore litigioso di fr. 75’000.-.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la TG

decide:

I. L’appello

20 giugno 2013 di AP 2, AP 3 e AP 4 è parzialmente accolto. Di

conseguenza la sentenza 10 maggio 2013 della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 2, è così riformata:

1. La petizione è parzialmente accolta e

di conseguenza AP 1 - e per esso, ora defunto, la sua comunione ereditaria

composta di AP 2, AP 3 e AP 4 - e AP 2 sono condannati a pagare all’AO 1 ognuno

la somma di fr. 16'666.65 oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2004.

2. La

tassa di giustizia di complessivi fr. 7’500.- e le spese, da anticipare come di

rito, sono poste a carico dall’attore per 24/25 e a carico dei convenuti in

solido per 1/25. L’attore rifonderà ai convenuti fr. 30'000.- a titolo di

ripetibili parziali.

Considerandi

II. Le spese processuali di

fr. 3’000.- sono a carico degli appellanti in solido per 4/9 e per 5/9 sono

poste a carico dell’appellato, che rifonderà agli appellanti fr. 400.- per

parti di ripetibili di appello.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 2

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).