12.2013.102
Vaglia cambiario - regresso - soledarietà
26 febbraio 2015Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2013.102
Lugano
26 febbraio 2015/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OA.2004.528
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 20
agosto 2004 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 2
AP 1, e per esso, nel frattempo
defunto, la sua comunione ereditaria composta di:
- AP 2
- AP 3
- AP 4
tutti rappr. dall’ RA 1
con cui l’attore ha chiesto
la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 871'600.- oltre
interessi al 5% dal 7 luglio 1995 su fr. 113'000.-, dal 30 maggio 1996 su fr.
508'057.70 e dal 20 agosto 2004 su fr. 250'542.30;
domanda avversata dai
convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore
con sentenza 10 maggio 2013 ha parzialmente accolto, condannando i due convenuti
a pagare ognuno fr. 37'500.- oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2004;
appellanti i convenuti con
atto di appello 20 giugno 2013, con cui chiedono la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese
e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attore con
osservazioni (recte: risposta) 11 settembre 2013 postula la reiezione
del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Nel corso del 1994 l’AO 1,
F__________ __________ e i coniugi AP 1 e AP 2 hanno instaurato un rapporto di
collaborazione per la realizzazione, tramite la società S__________ __________
(in seguito S__________ __________) di cui erano divenuti azionisti, di
un’operazione immobiliare avente per oggetto l’ex Albergo __________ a __________
e consistente nell’acquisto del terreno, nella progettazione e nella costruzione
/ ristrutturazione di un nuovo complesso alberghiero / residenziale e nella
successiva rivendita degli immobili. La ripartizione dei compiti concordata prevedeva
tra le altre cose l’assunzione da parte dell’AO 1 dell’attività di
progettazione e di direzione dei lavori (da retribuirsi in parte al termine
dell’operazione), l’esecuzione dei lavori edili da parte di F__________ __________
mediante la sua ditta __________ (anch’essa da retribuirsi parzialmente al
termine dell’operazione) e il reperimento dei necessari finanziamenti da parte
dei coniugi AP 1 e AP 2.
Dopo l’acquisto del terreno e l’effettuazione
dei lavori di progettazione, che hanno permesso di ottenere la licenza edilizia,
Fatti
i lavori di costruzione non hanno preso avvio.
2. Con petizione 20 agosto
2004, avversata da AP 1 (e per esso, defunto nelle more della causa, dalla sua
comunione ereditaria composta di AP 2, AP 3 e AP 4) e da AP 2, l’AO 1 ha
convenuto in giudizio questi ultimi innanzi alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 2, per ottenerne la condanna in solido al pagamento di fr.
871'600.- oltre interessi. Egli, rilevando come costoro, in violazione del
contratto di società semplice venuto in essere tra i quattro azionisti di S__________
__________, non avessero fornito i necessari finanziamenti, ha preteso il
risarcimento del danno subito, pari al saldo dell’onorario per le opere di
progettazione da lui eseguite ed al mancato utile per quelle ancora da eseguire
(fr. 721'600.- = fr. 1'356'600.- onorario totale previsto ./. fr. 485'000.-
acconti già incassati ./. fr. 150'000.- oggetto di una precedente causa giudiziaria
nei confronti dei convenuti), e il rimborso di quanto aveva dovuto pagare alla
Banca __________ (fr. 150'000.-) a copertura di una linea di credito in conto
corrente concessa a favore di S__________ __________, che era stata a suo tempo
garantita da un vaglia cambiario di fr. 400'000.- firmato dalla società ed
avallata da lui, da F__________ __________ e da entrambi i convenuti.
3. Con la sentenza 10 maggio
2013 qui impugnata il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando
i due convenuti a pagare ognuno fr. 37'500.- oltre interessi e ponendo la tassa
di giustizia di complessivi fr. 7'500.- e le spese per 1/12 a carico dei
convenuti in solido e per 11/12 a carico dell’attore, tenuto altresì a
rifondere alla controparte fr. 27'500.- per ripetibili parziali.
Il giudice di prime cure, dopo
aver respinto tutte le altre pretese attoree, ha ritenuto, per quanto qui
interessa, che l’attore, il quale aveva dovuto pagare alla Banca __________ fr.
150'000.- in qualità di avallante del vaglia cambiario, poteva rivalersi nei
confronti degli altri avallanti (art. 1022 cpv. 3 CO) segnatamente, in assenza
di diverse pattuizioni interne (qui non date), in base alle norme sulla
solidarietà (art. 148 cpv. 1 e 2 CO), e che pertanto quella somma doveva in
definitiva essere ripartita sui quattro avallanti, così che a carico dei
convenuti doveva per l’appunto rimanere una somma di fr. 37'500.- ciascuno.
4. Con l’appello 20 giugno
2013 che qui ci occupa, a cui l'attore si è opposto con risposta 11 settembre
2013, i convenuti chiedono di riformare il querelato giudizio nel senso di
respingere la petizione e di caricare all’attore gli oneri processuali di fr.
7'500.- e le ripetibili di fr. 30'000.-. Essi ritengono scioccante e contrario
alla buona fede che l’attore possa pretendere da loro altri importi in qualità
di avallante di un vaglia cambiario, dopo aver già incassato a titolo di
onorari - oltretutto utilizzando illecitamente a suo favore la linea di credito
garantita dalla cartavalore - ben più di quanto gli spettasse e quando essi
stessi avevano già provveduto a pagare fr. 250'000.- alla Banca __________ in
qualità di avallanti del medesimo titolo cambiario.
5. Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC;
RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di
quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal
diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura
civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale
in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile
comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art.
405 cpv. 1 CPC).
6. L’art. 1022 cpv. 3 CO,
applicabile anche al vaglia cambiario in forza del rimando di cui all’art. 1098
cpv. 3 CO, stabilisce che l’avallante che paga la cambiale acquista i diritti
ad essa inerenti contro l’avallato e contro coloro che sono obbligati cambiariamente
verso quest’ultimo. In tale evenienza l’avallante non è surrogato nella
posizione dell’avallato, ma acquisisce un diritto proprio e autonomo nei
confronti dell’avallato e dei predecessori di quest’ultimo. All’avallante
possono essere opposte eventuali eccezioni solo nell’ambito dell’art. 1007 CO,
il che significa che le eccezioni che avrebbero potuto essere invocate contro
l’avallato sono escluse. In caso di più avallanti valgono di principio le
abituali norme sulla solidarietà (Netzle,
Basler Kommentar, 3ª ed., n. 6 ad art. 1022 CO; Eigenmann,
Commentaire Romand, n. 10 segg. ad art. 1022 CO).
7. Con la prima censura
d’appello i convenuti rimproverano all’attore di aver utilizzato illecitamente a
suo favore, nella sua qualità di amministratore unico di S__________ __________,
la linea di credito garantita dal vaglia cambiario e soprattutto di aver così
già incassato a titolo di onorari fr. 385'000.-, ossia ben più dei fr.
268'500.- che gli sarebbero allora spettati, ciò che a loro dire - dovendosi in
tal modo ritenere che fr. 116'500.- dei fr. 150'000.- poi versati alla banca
andavano comunque da lui restituiti singolarmente - avrebbe comportato tutt’al
più un loro obbligo risarcitorio di soli fr. 8'375.- ciascuno (fr. 33'500.-:
4). Essi ritengono dunque scioccante e contrario alla buona fede che l’attore
possa pretendere da loro eventuali altri importi.
L’assunto è infondato. Nell’occasione
i convenuti si sono in effetti limitati ad affermare come l’attore non avesse a
suo tempo diritto agli onorari da lui fatturati e poi incassati tramite la
linea di credito garantita dal vaglia cambiario. Sennonché, a parte il fatto
che l’istruttoria ha permesso di accertare che la linea di credito doveva
essere utilizzata proprio per il pagamento degli onorari dell’attore (cfr.
teste __________ p. 7 seg. nel doc. D) e che gli onorari per i lavori da lui
svolti ammontavano a fr. 589'045.- (di cui fr. 268'500.- dovuti già allora e
fr. 320'545.- esigibili solo in seguito, cfr. sentenza p. 9) sicché neppure si
può affermare che per l’importo eccedente i fr. 268'500.- egli avesse incassato
un indebito, essi, né in prima istanza né in questa sede, hanno manifestato la
loro intenzione di opporre in compensazione (per giurisprudenza la
compensazione costituisce infatti un atto unilaterale che necessita di
ricezione, cfr. TF 18 luglio 2012 4A_27/2012 consid. 5.4.1) questo eventuale
danno all’importo che sarebbero stati tenuti a rifondere all’attore per aver
questi pagato il vaglia cambiario in ragione di fr. 150'000.-. Oltretutto la
compensazione nemmeno sarebbe stata possibile in assenza di reciprocità delle
pretese, visto che quell’eventuale danno era stato causato alla società S__________
__________ e non ai convenuti.
8. Analoghe considerazioni
possono essere fatte in merito all’altra loro obiezione secondo cui essi avevano
già provveduto a pagare fr. 250'000.- alla Banca __________ in qualità di
avallanti del medesimo titolo cambiario. Anche in questo caso nulla permette in
effetti di ritenere che i convenuti avessero manifestato, in prima e seconda istanza,
la loro intenzione di porre in compensazione all’eventuale credito dell’attore
il credito, nemmeno quantificato (neanche in appello), che essi potevano
vantare nei suoi confronti per aver a loro volta onorato la rimanenza della
somma garantita con il vaglia cambiario. Del resto in prima istanza nemmeno era
chiaro quale fosse stato l’importo da loro corrisposto a quel titolo alla Banca
__________, la cifra di fr. 250'000.- essendo stata menzionata per la prima
volta, irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC), solo nell’appello.
9. Ancorché non censurato su
questo tema, il giudizio pretorile deve nondimeno essere riformato, in
applicazione del principio iura novit curia (ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 94 ad art. 311 CPC), nella
misura in cui i due convenuti, in qualità di avallanti del vaglia cambiario (di
fr. 400'000.-), sono stati obbligati a pagare ciascuno un quarto dei fr.
150'000.- versati alla Banca __________ dall’attore, anch’egli avallante
(insieme a F__________ __________) dello stesso (cfr. teste __________ p. 6 nel
doc. C, petizione p. 4, risposta p. 6), anziché un terzo di fr. 50'000.-. In
effetti, già detto che in caso di azione dell’avallante nei confronti di un
altro avallante valgono le abituali regole sulla solidarietà (Dessemontet/Berthoud, Le droit de change
- Recueil de jurisprudence, p. 81 n. 146; Netzle,
op. cit., ibidem; Eigenmann, op.
cit., n. 12 ad art. 1022 CO; JdT 1968 II 95) e incontestabile che giusta l’art.
148 cpv. 2 CO al debitore solidale che avesse pagato più della sua parte (che
in assenza di altri accordi è ritenuta essere uguale per tutti i debitori, cfr.
art. 148 cpv. 1 CO) spetta il regresso verso i condebitori per l’importo pagato
in più (Schnyder, Basler
Kommentar, 4ª ed., n. 4 ad art. 148 CO; Romy,
Commentaire Romand, 2ª ed., n. 1 e 6 ad art. 148 CO), condebitori che tra di
loro non rispondono però in solido ma solo per la loro quota (Schnyder, op. cit., n. 5 ad art. 148 CO;
Romy, op. cit., n. 6 ad art. 148
CO; DTF 103 II 137 consid. 4d; TF 19 novembre 2002 4C.208/2002 consid. 2.1.2), nel caso di specie, in presenza di quattro avallanti, la soluzione
corretta è la seguente: in assenza di accordi particolari sul tema - circostanza
ormai pacifica a questo stadio della lite - l’attore deve di principio assumersi
personalmente fr. 100'000.-, ossia un quarto dell’importo del vaglia cambiario;
per la parte eccedente alla sua quota, ossia per fr. 50'000.-, egli ha invece il
diritto di regresso nei confronti degli altri tre avallanti per una somma che
per ciascuno di loro ammonta così a fr. 16'666.65.
In questa sede i convenuti hanno
invero rilevato di aver a suo tempo pagato, in occasione del già menzionato
versamento di fr. 250'000.- a favore della Banca __________, anche parte della
quota teorica di F__________ __________ “che, notoriamente, non poteva
restituire nulla alla banca”. Ci si potrebbe pertanto chiedere - come poi fatto
dall’attore con la risposta all’appello - se in tali circostanze la rimanente quota
di fr. 16'666.65, che questi doveva teoricamente all’attore, non debba essere
ripartita in applicazione dell’art. 148 cpv. 3 CO tra gli altri tre avallanti (e
dunque, contrariamente a quanto ritenuto dall’attore, anche da lui stesso, cfr.
Schnyder, op. cit., ibidem; DTF
103 II 137 consid. 4e), con conseguente aumento di fr. 5'555.55 della quota dovuta
da ciascun convenuto. La risposta è senz’altro negativa. La circostanza evocata
dai convenuti è in effetti irricevibile essendo stata menzionata per la prima
volta solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC). La stessa, da loro ritenuta
“notoria” ancorché notoria non sia, non è inoltre stata dimostrata, tanto più
che l’interessato, sentito in sede testimoniale non l’ha confermata, rilevando
anzi che non gli sembrava di essere stato richiesto di rimborsare la banca
(teste __________ p. 3).
10. Ne discende che l’appello
dev’essere parzialmente accolto nel senso che i due convenuti sono tenuti a
versare all’attore la somma di fr. 16'666.65 ciascuno (in totale dunque fr.
33'333.30) oltre interessi. Le spese processuali e le ripetibili di entrambe le
sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC/TI e 106 CPC), ritenuto che per la
procedura di secondo grado si è tenuto conto di un valore litigioso di fr. 75’000.-.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la TG
decide:
I. L’appello
20 giugno 2013 di AP 2, AP 3 e AP 4 è parzialmente accolto. Di
conseguenza la sentenza 10 maggio 2013 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 2, è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta e
di conseguenza AP 1 - e per esso, ora defunto, la sua comunione ereditaria
composta di AP 2, AP 3 e AP 4 - e AP 2 sono condannati a pagare all’AO 1 ognuno
la somma di fr. 16'666.65 oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2004.
2. La
tassa di giustizia di complessivi fr. 7’500.- e le spese, da anticipare come di
rito, sono poste a carico dall’attore per 24/25 e a carico dei convenuti in
solido per 1/25. L’attore rifonderà ai convenuti fr. 30'000.- a titolo di
ripetibili parziali.
Considerandi
II. Le spese processuali di
fr. 3’000.- sono a carico degli appellanti in solido per 4/9 e per 5/9 sono
poste a carico dell’appellato, che rifonderà agli appellanti fr. 400.- per
parti di ripetibili di appello.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).