12.2013.105
Riconoscimento di debito, mutuo, onere prova, diritto di essere sentito: mancata assunzione prove offerte in prima sede
25 aprile 2014Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2013.105
Data decisione, Autorità:
25.04.2014, IICCA
Titolo:
Riconoscimento di debito, mutuo, onere prova, diritto di essere sentito: mancata assunzione prove offerte in prima sede
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
RICONOSCIMENTO DI DEBITO
art. 8 CC
art. 17 CO
art. 29 COST
art. 317 CPC
art. 184 CPC-TI
Incarto n.
12.2013.105
Lugano
25 aprile
2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Ceschi Corecco
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2010.640
della Pretura __________ - promossa con petizione 10 settembre 2010 da
AO 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
con cui
l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al versamento di fr. 104'500.-,
oltre interessi del 3% dal 4 dicembre 2008 al 18 giugno 2009 e del 5% dal 19
giugno 2009;
domanda
avversata da controparte con risposta 3 novembre 2010 e che il Pretore ha
integralmente accolto con sentenza 24 maggio 2013;
appellante
il convenuto con appello 21 giugno 2013 con cui chiede, in via principale, la
riforma del giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente la
petizione e, in via subordinata, l’annullamento della sentenza impugnata con
rinvio dell’incarto al Pretore, il tutto con protesta di tasse, spese e
ripetibili di primo e secondo grado di giudizio;
mentre
con risposta 28 agosto 2013 l’attore postula la reiezione del gravame, pure con
protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Il 18 giugno 2007 AP 1 ha sottoscritto un riconoscimento di debito (“Schuldanerkennung”) a favore di AO 1 per un
importo di fr. 100'000.-, oltre interessi del 3%, in cui egli dichiarava che
tale importo risultava da diversi prestiti a lui concessi da AO 1 stesso o da
ditte a lui vicine, che il riconoscimento di debito sostituiva tutti i
precedenti contratti di prestito e che si impegnava a restituire la somma entro
il 30 settembre 2007 (doc. C). Il 22 novembre 2007 AP 1 e AO 1 hanno firmato un
“supplemento al riconoscimento di debito del 18 giugno 2007”, in cui hanno pattuito una proroga del termine di
pagamento del debito riconosciuto, pari all’importo di fr. 100'000.-, fino al
31 marzo 2008 (doc. D). Il 3 dicembre 2008 AP 1 ha sottoscritto un terzo riconoscimento di debito, nel quale confermava il contenuto dei due
precedenti riconoscimenti e di non avere mai restituito la somma dovuta. Egli
si impegnava a restituire l’importo complessivo di fr. 104'500.-, pari a fr.
100'000.- ricevuti in prestito da AO 1 il 18 giugno 2007 e a fr. 4'500.- a
titolo di interessi maturati fino a quel momento (doc. E).
Il 22
dicembre 2008 AP 1 ha sporto una denuncia penale contro AO 1 e terze persone per
il titolo di appropriazione indebita, estorsione e minaccia, sostenendo, in
sintesi, di essere stato costretto con minacce e percosse il 3 dicembre 2008 a firmare il riconoscimento di debito per un importo di fr. 100'000.- oltre fr. 4'500.- per
interessi, malgrado egli avesse già saldato il relativo debito con delle
attività di consulenza da egli effettuate a favore di AO 1 (doc. 3, pag. 5
seg.). Il 9 febbraio 2009 il Ministero pubblico ha emanato un decreto di non
luogo a procedere nei confronti di AO 1, dichiarandosi da una parte
incompetente per i fatti del 3 dicembre 2008, poiché avvenuti in Italia, e, per
quanto riguarda l’appropriazione indebita, accertando l’assenza di presupposti
oggettivi e soggettivi del reato (doc. G).
Nel
frattempo, il 12 gennaio 2009, AP 1 ha inviato a AO 1 una fattura dell’importo
complessivo di fr. 275'456 per asserite consulenze da lui prestate tra il 1°
dicembre 2007 e il 30 aprile 2008 (doc. 4). Per tutta risposta quest’ultimo,
per il tramite del suo patrocinatore, con scritto 18 giugno 2009, ha chiesto a AP 1 il pagamento dell’importo complessivo di fr. 104'500.- entro 8 giorni, a
saldo del debito riconosciuto in data 3 dicembre 2008 (doc. F).
B. Con
petizione 9 settembre 2010 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1, chiedendone la
condanna al pagamento in suo favore di complessivi fr. 104'500.-, oltre
interessi al 3% su fr. 100'000.- dal 4 dicembre 2008 al 18 giugno 2009 e al 5%
su fr. 104'500.- dal 19 giugno 2009, a saldo del debito da quest’ultimo riconosciuto
nei suoi confronti. Con risposta 3 novembre 2010 AP 1 si è opposto
integralmente alla petizione, sollevando preliminarmente l’eccezione di carenza
di legittimazione attiva dell’attore, e, nel merito, contestando la validità
dei riconoscimenti di debito, che avrebbe firmato sotto minaccia ed estorsione.
In via subordinata egli ha opposto in compensazione un credito di fr. 275'456.-
per asseriti lavori di consulenza che egli avrebbe eseguito a favore della
ditta C__________ S.r.l. nell’ambito di un progetto immobiliare relativo la
costruzione di 40 villette in provincia di P__________ (risposta, act. III, ad.
3, pag. 4). A suo dire, in base ad un accordo di collaborazione concluso tra le
parti in causa (doc. 9), al termine di tali lavori i riconoscimenti di debito
avrebbero dovuto essere stracciati. Contrariamente ai patti, ciò non sarebbe
avvenuto e AO 1 non l’avrebbe nemmeno pagato per quanto effettuato.
Nei
successivi allegati di replica e duplica le parti si sono sostanzialmente
confermate nelle proprie allegazioni e richieste. L’attore ha in particolare
contestato le argomentazioni e le tesi sollevate dal convenuto. Esperita
l’istruttoria le parti hanno poi inoltrato i rispettivi memoriali conclusivi
ribadendo in sostanza le proprie antitetiche posizioni.
C. Con
sentenza 24 maggio 2013 il Pretore ha accolto la petizione condannando AP 1 a versare a AO 1 fr. 104'500.- oltre interessi al 3% dal 4 dicembre 2008 al 18 giugno 2009 e del 5%
dal 19 giugno 2009 e al pagamento di tasse, spese e ripetibili.
D. Con
atto di appello 21 giugno 2013 AP 1 ha chiesto, in via principale, la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e, in via
subordinata, il rinvio della causa alla giurisdizione inferiore per nuovo
giudizio, in particolare “per esperire l’istruttoria, e meglio le prove offerte
dall’appellante come da verbale di udienza 3 marzo 2011” (appello, pag. 2) con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta
28 agosto 2013 la controparte ha postulato la reiezione dell’appello,
protestando pure spese processuali e ripetibili di seconda istanza. Delle
argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi
considerandi.
e considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore
è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione,
resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e
meglio dal Codice di procedura civile ticinese (CPC-TI). Non così invece la
procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una
decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove
disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
Nelle
controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione è
impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30
giorni (art. 311 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata
notificata il 24 maggio 2013 e l’appello del 21 giugno 2013 è di conseguenza
tempestivo. Anche la risposta del 28 agosto 2013, essendo stata inoltrata nel
termine di 30 giorni impartito da questa Camera il 31 luglio 2013, è senz’altro
tempestiva, tenuto pure conto delle ferie giudiziarie
(art. 145 cpv. 1 lett. b CPC). Ciò posto, nulla osta
alla trattazione del gravame.
2. Il
Pretore nel proprio giudizio ha riconosciuto la legittimazione attiva dell’attore
a far valere il credito oggetto della causa nei confronti del convenuto, avendo
quest’ultimo sempre dichiarato, nei tre riconoscimenti di debito (doc. C, D, E),
di essere debitore nei confronti di AO 1. Il primo giudice ha poi rilevato che il
convenuto non aveva fatto fronte all’onere probatorio che gli incombeva, sia
per quanto attiene l’inesistenza del debito sia per quanto concerne la nullità
dei riconoscimenti di debito. Egli ha quindi ammesso il credito dell’attore
riconosciuto da AP 1 per l’ultima volta il 3 dicembre 2008 per un importo di
fr. 104'500.-. Il Pretore ha infine respinto l’eccezione di compensazione,
poiché l’asserito credito che il convenuto pretendeva di compensare con la
pretesa dell’attore, non riguardava le parti in causa.
3. Con
appello 21 giugno 2013 che qui ci occupa AP 1 chiede, in via principale, di
riformare il querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la
petizione e, in subordine, di annullare la decisione e rinviare la causa al
Pretore per la completazione dell’istruttoria (e meglio per procedere
all’assunzione delle prove offerte dall’appellante durante l’udienza
preliminare del 3 marzo 2011 e non ammesse a suo tempo dal giudice di prime
cure) ed emanazione di un nuovo giudizio, il tutto protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi. Con la domanda principale egli rimprovera al
Pretore di non avere accertato l’esistenza del contratto di mutuo alla base del
riconoscimento di debito. A suo dire la controparte non avrebbe provato né
l’esistenza del prestito né il versamento dell’importo di fr. 100'000.- in suo
favore. L’appellante ribadisce inoltre anche in questa sede che i
riconoscimenti di debito sarebbero nulli poiché egli sarebbe stato costretto a
firmarli sotto minaccia ed estorsione e rimprovera il Pretore per non avere
tenuto conto dei fatti, a suo dire non contestati dalla controparte, alla base
della denuncia penale del 22 dicembre 2008 (doc. 3). Il convenuto critica poi
il Pretore per avere respinto l’eccezione di compensazione da lui sollevata nei
confronti della pretesa attorea. Il credito posto in compensazione risulterebbe
dal contratto di collaborazione (doc. 9), sottoscritto dalle parti in causa. La
conclusione pretorile dell’assenza del requisito della reciprocità sarebbe
pertanto errata. Il primo giudice avrebbe poi violato il diritto di essere
sentito per non avere ammesso le prove offerte dal convenuto a sostegno della
sua pretesa.
4. La
censura dell’appellante relativa alla violazione del diritto di essere sentito
per la mancata assunzione da parte del Pretore delle prove da lui offerte
durante l’udienza preliminare del 3 marzo 2011 (cfr. appello consid. II.2, pag.
4 seg., consid. III.2, pag. 10) - che, se fondata, implicherebbe l’annullamento
della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo giudice per la
continuazione della procedura e l’emanazione di una nuova decisione,
indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito - deve essere
trattata preliminarmente (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.2, 135 I 187 consid.
2.2, 127 V 431 consid. 3d, 118 Ia 17 consid. 1a; II CCA 9 aprile 2014 inc. n.
12.2012.158 consid. 8 e riferimenti).
4.1 Il diritto di essere sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.,
garantisce alle parti la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti rilevanti
per il giudizio, di esigerne l’assunzione, di partecipare alla loro assunzione
e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui essi
possano influire sulla decisione (DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid.
2.3; TF 19 maggio 2010 4A_35/2010; II CCA 9 aprile 2014 inc. n. 12.2012.158
consid. 8.1). In linea di principio l’autorità giudicante deve quindi assumere
le prove offerte tempestivamente e nelle forme prescritte dal diritto
processuale (DTF 106 Ia 162). Tuttavia essa può rinunciare a quei mezzi
probatori il cui presumibile risultato non porterebbe nuovi chiarimenti. In
altre parole essa può porre termine all’assunzione delle prove ove quelle già
esperite le abbiano consentito di formarsi una convinzione e abbia acquistato,
in modo esente da arbitrio, in base ad una valutazione anticipata delle prove,
la certezza che queste non potrebbero modificare la sua opinione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art.
184). Una tale decisione deve essere pronunciata solo nel caso in cui la prova
offerta sia manifestamente inefficace o irrilevante (DTF 131 I 153 consid. 3,
130 II 425 consid. 2.1; II CCA 18 agosto 2004 inc. 12.2004.3). La valutazione
del giudice potrà essere impugnata nell’ambito dei rimedi di diritto contro le
sentenze finali allorché il giudice avrà motivato la propria decisione (art.
182 cpv. 2 CPC-TI), ritenuto che il rifiuto ingiustificato di un mezzo di prova
costituisce, oltre che una violazione dell’art. 8 CC (DTF 114 II 290),
una violazione dei principi di uguaglianza dedotti dall’art. 8 Cost. (Müller, Commentaire de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse, n. 106 ad art. 4 Cost.). La conseguenza, essendo il diritto di essere sentito di natura
formale e indipendente, è l’annullamento della sentenza emanata senza
rispettarlo (Müller, op. cit., n.
100 ad art. 4 Cost.), così come del resto previsto dall’art. 142 cpv. 1 lett. b
CPC-TI, che commina la nullità dell’atto quando la parte non è stata messa in
condizione di rispondere (ossia di essere sentita), oppure anche dall’art. 143
CPC-TI, che dispone l’annullamento degli atti di procedura in urto alle norme
del codice di rito, in concreto individuate nell’art. 184 CPC/TI, quando la
violazione arreca alla parte un pregiudizio non altrimenti rimediabile (II CCA
20 ottobre 1997 inc. 12.96.232, 18 agosto 2004 inc. 12.2004.3, 22 ottobre 2010
inc. n. 12.2010.93).
4.2 Nel caso di
specie l’appellante ritiene che la sentenza impugnata deve essere annullata poiché
il Pretore non ha assunto le prove da lui offerte in occasione dell’udienza
preliminare del 3 marzo 2011 (testi, edizione documenti da controparte e
perizia) che gli avrebbero permesso di dimostrare l’attività che lui avrebbe
svolto per conto della ditta C__________ S.r.l. (di cui era amministratore e
socio) e a favore della ditta Co__________ S.r.l., diretta dall’attore,
amministratore di fatto (appello, pag. 4), alla base del credito posto in
compensazione. Con ordinanza sulle prove II del 13 febbraio 2013 il Pretore ha
rifiutato l’assunzione delle prove offerte dal convenuto in relazione alla sua
domanda, fatta valere in via subordinata, di porre in compensazione un presunto
credito, ritenendole ininfluenti ai fini del giudizio, siccome riguardavano
unicamente l’attività che l’appellante avrebbe svolto a favore della ditta C__________
S.r.l., estranea alla lite. Il giudice di prime cure ha ritenuto che anche
nell’ipotesi in cui l’asserito credito “venisse comprovato in causa,
quest’ultimo non sarebbe suscettibile di influenzare l’esito del procedimento”
pendente tra altri soggetti (ordinanza sulle prove II del 13 febbraio 2013,
pag. 2). L’appellante, venendo meno al suo obbligo di motivazione, solleva in
questa sede in maniera del tutto generica una violazione del suo diritto di
essere sentito, senza confrontarsi compiutamente con le argomentazioni
pretorili e limitandosi a contrapporre una sua versione dei fatti (art. 311
CPC). La censura è pertanto irricevibile. Ad ogni modo anche l’unico argomento
proposto in questa sede dall’appellante a sostegno della propria tesi, oltre
che pretestuoso, è manifestamente infondato. Il fatto che l’attore fosse “amministratore
di fatto e beneficiario economico” delle due società è del tutto
irrilevante, avendo le società in questione personalità giuridica propria (cfr.
art. 2462 Codice civile italiano). Pure la tesi che i lavori sarebbero stati
eseguiti “sulla base del contratto di collaborazione firmato dalle parti
(doc. 9)” è del tutto ininfluente. Dal preambolo di tale accordo emerge
infatti chiaramente che l’attore ha agito in qualità di procuratore della “__________Corporation”
e non a titolo personale. Ne discende pertanto che l’attore non poteva essere
debitore del presunto credito posto in compensazione dal convenuto. Così stando
le cose la censura dell’appellante deve essere disattesa.
5. L’appellante
rimprovera il Pretore per avere considerato che tra le parti fosse stato
concluso un contratto di mutuo, malgrado l’attore non ne abbia dimostrato
l’esistenza. Egli sostiene invece in questa sede che fra le parti non sarebbe
mai stato concluso un contratto di mutuo. Egli avrebbe ricevuto unicamente “fr.
50'000.- a titolo di investimento/anticipo sulle sue prestazioni, senza obbligo
di rimborso” (appello, pag. 8).
5.1 Preliminarmente
si rileva che la censura è irricevibile in ordine, non essendo adempiute le
condizioni poste dall’art. 317 CPC. Negli allegati introduttivi il convenuto e
qui appellante si è infatti limitato a contestare la validità dei
riconoscimenti di debito di cui ai doc. C, D e E (risposta, act. III, ad 3,
pag. 3; duplica, act. V, ad 3, pag. 3 e seg.), senza obiezione alcuna circa
l’inesistenza del mutuo. La circostanza che fra le parti non sarebbe stato
concluso alcun contratto di mutuo è stata sollevata dall’appellante solo con le
conclusioni del 15 aprile 2013 e quindi irritualmente (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
m. 26, 27 ad art. 78 CPC-TI). Essa non può essere presa in considerazione
nemmeno in questa sede, non essendo adempiute le condizioni poste dall’art. 317
cpv. 1 lett. b CPC. Si rileva che l’appellante, venendo meno al suo onere di
motivazione, neppure spiega le ragioni per cui non gli è stato possibile
addurre tale circostanza già in prima sede.
5.2 La censura
andrebbe in ogni caso disattesa anche nel merito. Qualora il creditore derivi
la sua pretesa da un riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore, spetta
a quest’ultimo l’onere di sostanziare la causa dell’obbligazione, se essa non
viene citata nell’atto, e, in ogni caso, di provare che il riconoscimento
poggia su di una causa inesistente, nulla (art. 19 e 20 CO), invalidata (art. 31
CO), simulata (art. 18 cpv. 1 CO) o perenta (cfr. sulla questione: DTF 105 II
183 consid. 4a, 131 III 268 consid. 3.2; TF 22 febbraio 2000 4C.244/1999, 18 maggio 2006 4C.30/2006, 14 aprile 2009 4A_17/2009; II CCA 3 aprile 2007 inc. n.
12.2005.178). Il creditore al beneficio di un riconoscimento di debito può
dunque farvi affidamento e la sola produzione di tale documento basta, di
regola, a fondare la sua pretesa. Ciò indipendentemente dalla natura astratta o
causale dello scritto (TF 4C.433/1999 del 22 febbraio 2000,4C.34/1999 del 30 giugno 1998; II CCA 3 dicembre 1999 inc. n. 12.1999.164, 10 maggio 2001 inc. n.
12.2000.210, 1° giugno 2001 inc. n. 12 2000.195, 29 settembre 2010 inc. n.
12.2008.248; Schönenberger/Jäggi,
Zürcher Kommentar, n. 18 ad. art. 17 CO; Honsell/Vogt/Wiegand,
Basler Kommentar, n. 6 ad art. 17 CO).
Contrariamente
a quanto sostenuto dall’appellante, nel caso concreto spettava pertanto a lui,
debitore, l’onere di dimostrare l’inesistenza del mutuo, avendo l’attore e
creditore prodotto i riconoscimenti di debito. Questi ultimi, in quanto
scrittura privata, configurano infatti un titolo che pone il creditore al
beneficio della presunzione dell’esistenza del suo credito, indipendentemente
dalla natura causale o astratta dello stesso. Per costante giurisprudenza spetta
al debitore l’onere di addurre le prove atte a determinare l’inesistenza o
l’inesigibilità del debito risultante dal titolo (TF 4C.433/1999 del 22 febbraio 2000). Del resto anche il riferimento dottrinale citato dall’appellante
nel suo atto di appello, contrariamente a quanto vuole fare intendere, conferma
tale assunto. Ne discende che la censura è infondata.
6. Il
Pretore, dopo avere correttamente esposto la giurisprudenza in merito al
riconoscimento di debito e al relativo onere probatorio, ha concluso che sulla
base delle risultanze istruttorie il convenuto ha fallito sia la prova
dell’inesistenza di un debito alla base dei riconoscimenti di cui ai doc. C, D
e E sia quella della nullità degli stessi. Il primo giudice ha considerato che
la denuncia penale versata agli atti dal convenuto costituiva una semplice
allegazione di parte e che i fatti riferiti dal convenuto, vale a dire che i
riconoscimenti di debito sarebbero stati da lui firmati sotto minaccia ed
estorsione, non trovavano conferma nemmeno nelle ulteriori emergenze istruttorie.
L’appellante, venendo meno al suo obbligo di motivazione secondo l’art. 311
CPC, non si confronta compiutamente con la valutazione operata dal Pretore, e
la censura è inammissibile già solo per questo motivo. Egli si limita infatti a
rimproverare il Pretore per non avere considerato i fatti alla base della
denuncia penale, fatti che, a suo dire, non sono stati contestati dalla
controparte e che pertanto non potevano essere considerati mere allegazioni di
parte. A prescindere dal fatto che quest’ultima affermazione non corrisponde al
vero (l’attore ha infatti esplicitamente contestato la circostanza secondo cui
Fatti
i riconoscimenti di debito sarebbero stati firmati dal convenuto sotto minaccia
e estorsione, cfr. replica ad 3, pag. 2), l’obbligo di contestazione della
controparte non esonera l’appellante dal suo onere probatorio. Come rettamente
accertato dal Pretore, la circostanza che egli avesse firmato i riconoscimenti
di debito sotto minaccia ed estorsione è rimasta mera affermazione non
sostanziata e non dimostrata dal convenuto. Dall’istruttoria non è infatti
emerso alcun altro elemento (del resto l’appellante nemmeno lo menziona) atto
perlomeno a rendere verosimile la tesi sostenuta dal convenuto. Ne discende che
anche su questo punto l’appello, per quanto ricevibile, è infondato.
7. L‘appellante
rimprovera infine il Pretore per non avere considerato il contratto di
collaborazione di cui al doc. 9 e avere così respinto l’eccezione di compensazione
da lui sollevata. La tesi dell’appellante, e cioè che l’identità delle parti
era nella fattispecie realizzata, essendo l’attore “amministratore di fatto
e beneficiario economico delle due società” non può essere seguita per i
motivi già esposti al considerando 4.2, ai quali si rimanda. Pure
l’argomentazione secondo cui in base al contratto di collaborazione di cui al
Considerandi
doc. 9 “era l’attore a dover pagare l’onorario del convenuto” (appello,
ad. 2 pag. 9) deve essere disattesa. A parte il fatto che da nessuna norma del
predetto contratto risulta quanto affermato dall’appellante (che infatti
neppure le menziona), dal chiaro testo del suo preambolo risulta che l’attore
ha agito quale procuratore della __________ Corporation (doc. 9, cifra I.1) e
non a titolo personale.
Così
stando le cose anche le altre censure esposte dall’appellante in merito
all’eccezione di compensazione risultano irrilevanti.
8.
Visto
quanto si è detto, ne deriva la reiezione dell'appello con conferma della
decisione impugnata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). In questa sede di giudizio,
le spese processuali, insieme ad una adeguata indennità per ripetibili (art. 95
cpv. 1 CPC) seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). La
tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e
13.
LTG. L’indennità ripetibile in favore dell’appellato è stata calcolata
seguendo i criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i
casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione
delle ripetibili (Rtar). Il valore litigioso determinante secondo l'art. 74
cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i rimedi giuridici esperibili contro il
presente giudizio sul piano federale, è stabilito in fr.104'500.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati per le spese
gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello
di AP 1 del 21 giugno 2013 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali del presente giudizio di complessivi fr. 2'100.-,
già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di
rifondere all’appellato fr. 2’000.- per ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile il
ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore
litigioso ammonta a fr. 30'000.-. Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster