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Decisione

12.2013.105

Riconoscimento di debito, mutuo, onere prova, diritto di essere sentito: mancata assunzione prove offerte in prima sede

25 aprile 2014Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i riconoscimenti di debito sarebbero stati firmati dal convenuto sotto minaccia

e estorsione, cfr. replica ad 3, pag. 2), l’obbligo di contestazione della

controparte non esonera l’appellante dal suo onere probatorio. Come rettamente

accertato dal Pretore, la circostanza che egli avesse firmato i riconoscimenti

di debito sotto minaccia ed estorsione è rimasta mera affermazione non

sostanziata e non dimostrata dal convenuto. Dall’istruttoria non è infatti

emerso alcun altro elemento (del resto l’appellante nemmeno lo menziona) atto

perlomeno a rendere verosimile la tesi sostenuta dal convenuto. Ne discende che

anche su questo punto l’appello, per quanto ricevibile, è infondato.

7. L‘appellante

rimprovera infine il Pretore per non avere considerato il contratto di

collaborazione di cui al doc. 9 e avere così respinto l’eccezione di compensazione

da lui sollevata. La tesi dell’appellante, e cioè che l’identità delle parti

era nella fattispecie realizzata, essendo l’attore “amministratore di fatto

e beneficiario economico delle due società” non può essere seguita per i

motivi già esposti al considerando 4.2, ai quali si rimanda. Pure

l’argomentazione secondo cui in base al contratto di collaborazione di cui al

Considerandi

doc. 9 “era l’attore a dover pagare l’onorario del convenuto” (appello,

ad. 2 pag. 9) deve essere disattesa. A parte il fatto che da nessuna norma del

predetto contratto risulta quanto affermato dall’appellante (che infatti

neppure le menziona), dal chiaro testo del suo preambolo risulta che l’attore

ha agito quale procuratore della __________ Corporation (doc. 9, cifra I.1) e

non a titolo personale.

Così

stando le cose anche le altre censure esposte dall’appellante in merito

all’eccezione di compensazione risultano irrilevanti.

8.

Visto

quanto si è detto, ne deriva la reiezione dell'appello con conferma della

decisione impugnata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). In questa sede di giudizio,

le spese processuali, insieme ad una adeguata indennità per ripetibili (art. 95

cpv. 1 CPC) seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). La

tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e

13.

LTG. L’indennità ripetibile in favore dell’appellato è stata calcolata

seguendo i criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i

casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione

delle ripetibili (Rtar). Il valore litigioso determinante secondo l'art. 74

cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i rimedi giuridici esperibili contro il

presente giudizio sul piano federale, è stabilito in fr.104'500.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le spese

gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. L’appello

di AP 1 del 21 giugno 2013 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Le spese processuali del presente giudizio di complessivi fr. 2'100.-,

già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di

rifondere all’appellato fr. 2’000.- per ripetibili d’appello.

3. Notificazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura __________.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è ammissibile il

ricorso in materia civile al Tribunale federale entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore

litigioso ammonta a fr. 30'000.-. Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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