12.2013.106
Tutela dei casi manifesti, espulsione di conduttore in mora, ordine di riconsegna impartito a persona giuridica estranea alla vicenda
19 luglio 2013Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2013.106
Lugano
19 luglio 2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa a procedura sommaria (tuela giurisdizionale dei casi
manifesti) inc. n. SO.2013.1990
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa con istanza 13 maggio
2013 da
AO 1
AO 2
AO 3
tutti
rappr. dalla fiduciaria RA 1
contro
__________,
__
ora: AP 1
chiedente l’espulsione
della conduttrice dopo disdetta straordinaria per mora dall’appartamento di 4
locali al quarto piano dello stabile __________, domanda che il Pretore ha
accolto con decisione 18 giugno 2013 facendo ordine alla società T__________,
di mettere a disposizione degli istanti i locali in questione e disponendone
l’esecuzione effettiva;
appellante la convenuta,
che con atto del 24 giugno 2013 rileva che la società alla quale è stato fatto
ordine di riconsegnare i locali è estranea alla vertenza, che non vi è mora e
che a ogni modo deve avere il tempo di trovare una nuova sistemazione;
mentre gli istanti
propongono di respingere l’appello e rilevano di aver sempre indicato il nome
della conduttrice a loro noto;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che la società T. __________ è
conduttrice di un appartamento di 4 locali al quarto piano dello stabile
denominato __________, a uso abitazione per 3-4 persone, per una pigione di fr.
16'920.- annui oltre anticipo annuo di fr. 1'200.- per le spese accessorie
(doc. A);
che la conduttrice ha sollevato
contestazioni il 21 gennaio 2013 sul conteggio delle spese accessorie,
chiedendo di visionare i conteggi (doc. E);
che l’amministratrice dello
stabile ha diffidato la conduttrice il 21 febbraio 2013 a versare la pigione del mese di febbraio 2013, l’acconto delle spese accessorie di febbraio
2013 e il saldo del conteggio spese 2011/2012, per un totale di fr. 4'576.90,
entro 30 giorni, con la comminatoria della disdetta straordinaria del contratto
di locazione in caso di mancato pagamento (doc. B);
che il 29 marzo 2013 l’amministratrice
ha inviato alla conduttrice T. __________, mediante il formulario ufficiale, la
disdetta del contratto di locazione per il 30 aprile 2013 (doc. C);
che la conduttrice, la cui
ragione sociale è mutata in AP 1, ha contestato il 15 aprile 2013 la disdetta
al competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione (incarto UC richiamato);
che con istanza 13 maggio 2013
l’amministratrice dello stabile ha convenuto la conduttrice davanti alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenerne l’immediata
espulsione dai locali ancora occupati;
che il Pretore ha convocato le
parti per l’udienza del 17 giugno 2013, nel corso della quale gli istanti hanno
confermato la domanda di espulsione chiedendone l’esecuzione effettiva, mentre
la convenuta si è opposta all’istanza, rilevando di aver pagato tutte le
pigioni scoperte e di avere in sospeso solo il conguaglio delle spese, da lei
contestate;
che con decisione 18 giugno 2013,
emanata in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti, il Pretore ha
accertato l’esistenza di una disdetta straordinaria per mora della conduttrice
ai sensi dell’art. 257d CO, e ha accolto la domanda di espulsione nei confronti
della società T__________, __________, disponendone l’esecuzione effettiva e
ponendo a carico di tale società la tassa di giustizia e le spese di
complessivi fr. 100.-, con l’obbligo di rifondere alla parte istante fr. 100.-
a titolo di indennità;
che con atto del 24 giugno 2013 AP
1 già T. __________ rileva che la società alla quale è stato fatto ordine di
riconsegnare i locali è estranea alla vertenza, che non vi è mora e che a ogni
modo deve avere il tempo di trovare una nuova sistemazione;
che nella risposta 12 luglio 2013
gli istanti rilevano di aver sempre indicato il nome della conduttrice a loro
noto e hanno proposto di respingere l’appello e di confermare la decisione del
Pretore;
che contro una decisione emanata
in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti e il cui valore è di fr. 50'760.-
come accertato dal Pretore, è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro
10 giorni (art. 314 CPC) e che ha per legge effetto sospensivo (art. 315 cpv. 1
CPC);
che l’appello deve essere
motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre, anche in modo semplice,
per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (Bohnet, Le droit du bail en procédure
civile suisse, 16e Séminaire sur le droit du bail, 2010, Neuchâtel,
n. 207 pag. 56);
che nella fattispecie AP 1 rileva
in primo luogo l’estraneità della società T__________, __________, alla
vertenza;
che il rimprovero è fondato,
poiché in tutti gli atti della Pretura, salvo nella decisione qui impugnata, la
conduttrice è stata designata con il nome T. __________, esplicitamente
indicato dagli istanti;
che la ragione sociale della
conduttrice è stata modificata il 25 aprile 2012 in AP 1, come risulta dal Registro di Commercio di Zug e come correttamente rilevato
dall’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Agno (cfr. incarto UC
richiamato);
che per una svista della Pretura
il nome della conduttrice convenuta è stato corretto nella decisione 18 giugno 2013 in T__________;
che tuttavia quest’ultima persona
giuridica è del tutto estranea al contratto di locazione con gli istanti;
che la decisione 18 giugno 2013 è
stata notificata a una persona giuridica diversa dalla conduttrice, ed è
viziata da un evidente errore nella designazione della parte convenuta;
che in tali circostanze la
decisione deve essere annullata e l’incarto rinviato alla Pretura affinché
emani una decisione con la corretta indicazione della parte alla quale è fatto
ordine di riconsegnare i locali oggetto della procedura;
che viste le particolarità del
caso si può eccezionalmente rinunciare al prelievo di spese processuali;
che l’appellante non ha fatto
valere il diritto a un’indennità di inconvenienza (art. 105 cpv. 2 CPC);
Per questi motivi,
richiamata la LTG,
decide:
Fatti
I. L’appello 24 giugno 2013 è
evaso nel senso dei considerandi. La decisione 18 giugno 2013 incarto
SO.2013.1990 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, è annulata e l’incarto
rinviato alla Pretura per nuovo giudizio.
Considerandi
II. Non si prelevano spese
processuali.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1
LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).