12.2013.107
Mandato, sdoganamento di merce, appello parzialmente irricevibile per carente motivazione
20 dicembre 2013Italiano12 min
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Numero d'incarto:
12.2013.107
Data decisione, Autorità:
20.12.2013, IICCA
Titolo:
Mandato, sdoganamento di merce, appello parzialmente irricevibile per carente motivazione
APPELLO E APPELLO INCIDENTALE
art. 311 CPC
Incarto n.
12.2013.107
Lugano
20 dicembre
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa a procedura
semplificata inc. n. OA.2010.807 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
1, promossa con petizione 9 novembre 2010 da
AO 1
rappr. dall’avv. RA 1
contro
AP 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della
convenuta al versamento di fr. 14'618.35 oltre interessi al 7% dal 15 agosto
2008 ed accessori, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, con protesta di tasse, spese
e ripetibili;
domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la
reiezione integrale della petizione e che il Pretore, con sentenza 24 maggio 2013, ha parzialmente accolto, condannando la convenuta a versare all’attrice fr. 12'618.35 oltre
interessi al 5% dal 13 ottobre 2008;
appellante la convenuta con atto di appello 25 giugno
2013, con cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere
integralmente la petizione e mantenere l’opposizione interposta nell’ambito
della relativa procedura esecutiva, con protesta di tasse, spese e ripetibili;
mentre l’attrice con osservazioni (correttamente:
risposta) del 5 settembre 2013 propone la reiezione del gravame, con protesta
di spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nel periodo dal 14 luglio al 13 settembre 2008, la società AO 1,
attiva nel settore dei trasporti, ha inviato alla società AP 1, 11 fatture di
complessivi
fr. 12'618.35, per lo svolgimento di pratiche di sdoganamento riguardanti
spedizioni di vini provenienti da aziende agricole italiane, a destinazione di
Lugano. Le fatture in questione sono rimaste impagate e AO 1 ha escusso AP 1 con il PE n. __________ al quale l’escussa ha interposto opposizione.
2. Con
petizione 9 novembre 2010 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1, chiedendone la
condanna al versamento in suo favore di fr. 14’618.35 oltre interessi al 7% dal
15 agosto 2008, nonché fr. 990.- per risarcimento del danno supplementare ex
art. 106 CO e fr. 100.- per costi e spese. L’attrice ha altresì postulato il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE
di Lugano. Nella risposta 30 novembre 2010 la convenuta si è opposta alla
petizione. In sintesi, essa ha contestato di dovere l’importo preteso e ha
addotto che in ogni caso l’attrice avrebbe accettato un concordato privato per
un pagamento del 60% della somma richiesta. Nei successivi allegati scritti di
replica e duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle
rispettive allegazioni e domande. Esperita l’istruttoria, le parti hanno
rinunciato a comparire al dibattimento finale producendo dei memoriali
conclusivi scritti nei quali hanno ribadito le loro argomentazioni.
3. Statuendo il
24 maggio 2013, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando la
convenuta a versare all’attrice fr. 12'618.35 oltre interessi al 5% dal 13
ottobre 2008. In sintesi il Pretore ha ritenuto interamente dovuto il credito
vantato dall’attrice, che ha provato di aver fornito le proprie prestazioni,
comprensive dell’anticipo dei dazi doganali e dell’IVA. Il primo giudice ha
respinto le obiezioni della convenuta, rilevando che non si era verificata la
prescrizione della pretesa, che era dunque esigibile, e che il ricovero dell’ex
amministratore unico non era rilevante, gli incarichi di procedere allo
sdoganamento essendo stati conferiti da una persona agente come mandatario
commerciale autorizzato. Inoltre il primo giudice ha accertato che la convenuta
aveva riconosciuto il credito dell’attrice, proponendole un concordato privato
nella misura del 60%. Il Pretore ha poi respinto diverse pretese dell’attrice,
ritenendole non provate (fr. 990.- a titolo di risarcimento del danno
supplementare ai sensi dell’art. 106 CO, fr. 100.- per spese e fr. 2'000.- per
incasso), ha ricondotto il tasso d’interesse moratorio al 5% con decorrenza dal
13 ottobre 2008, data del PE, e ha posto la tassa di giustizia e le spese di
fr. 900.- a carico dell’attrice per il 20% e a carico della convenuta per
l’80%, con l’obbligo per quest’ultima di versare all’attrice fr. 1'900.- a
titolo di ripetibili.
4. Con appello
25 giugno 2013 la convenuta chiede di riformare il giudizio pretorile nel senso
di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili.
L’appellante riepiloga gli argomenti sollevati nelle conclusioni sostenendo che
mancherebbero documenti per provare le pretese sollevate dall’attrice. La
convenuta afferma inoltre che essa non avrebbe riconosciuto il debito
attraverso la proposta di concordato. Questa sarebbe stata formulata da un
terzo, ossia la società __________ e pertanto non potrebbe avere nessuna
valenza. Per di più il concordato in questione sarebbe stato elaborato con il
preciso obiettivo di sanare ogni esposizione possibile della convenuta il più
rapidamente possibile.
Nelle osservazioni (correttamente: risposta) del 5 settembre 2013
l’attrice postula la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e
ripetibili.
5. Il 1°
gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile
svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata
avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta
disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio
dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece
la procedura ricorsuale in rassegna che, avendo preso avvio a seguito di una
decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove
disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
6. L’atto di
appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed
essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve confrontarsi
criticamente con la decisione impugnata, spiegando per quali ragioni di fatto e
di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (Reetz/Theiler, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2 a ed., n.36 ad art. 311; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4; II CCA 9 settembre
2013 inc. n. 12.2012.188). La semplice trascrizione nell’appello delle
conclusioni di causa o di altri allegati di prima istanza o anche solo la
riproduzione di ampi stralci degli stessi non costituisce una sufficiente
motivazione di appello (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1: II CCA 9 settembre 2013
inc. n. 12.2012.188 e riferimenti ivi contenuti).
7. Con la prima
censura l’appellante rimprovera al Pretore di aver ritenuto provato l’ammontare
delle fatture scoperte fatto valere dall’attrice. Essa sostiene che la
documentazione prodotta dall’attrice è parziale e non è idonea a sostanziare
tali pretese e che le deposizioni dei testimoni C__________ e A__________
risulterebbero troppo vaghe e generiche per provare l’ammontare delle pretese. Il
Pretore ha accertato che l’importo delle fatture impagate era di complessivi
fr. 12'618.35. L’attrice ha prodotto agli atti i giustificativi del pagamento
delle tasse doganali (dazi) e dell’IVA, mentre il teste C__________ ha
confermato lo svolgimento dei compiti contrattuali per i quali procede ora
all’incasso delle relative fatture. A detta dell’appellante tale deposizione
era generica e in particolare il testimone non si sarebbe espresso sul credito
vantato dall’attrice. L’argomentazione è pretestuosa. Al testimone erano
infatti state mostrate tutte le fatture prodotte agli atti ed egli ha
chiaramente riferito che le stesse erano quelle emesse a carico della convenuta
per gli sdoganamenti eseguiti per suo conto (deposizione 22 novembre 2011, pag.
2). La testimone A__________ ha esposto di aver allestito solo le fatture con
il suo nome e non ha riconosciuto il doc. C, ma ciò non giova all’appellante,
visto che la deposizione del testimone C__________, che seguiva costantemente
le operazioni di sdoganamento per la convenuta, è sufficiente a provare le
pretese dell’attrice, unitamente alle altre prove (doc. B, edizione di
documenti).
8. L’appellante
sostiene che essa non ha riconosciuto il debito, contrariamente a quanto
ritenuto dal Pretore, e rimprovera a quest’ultimo di non aver tenuto nel debito
conto alcune circostanze rilevanti per il giudizio. Essa ribadisce che nel 2008
il suo amministratore unico era impossibilitato a dare ordini e istruzioni,
trovandosi in coma a causa di un ictus. Ricorda che la persona interessata a
rilevare la società non era a conoscenza della situazione debitoria, per altro
non figurante integralmente nella contabilità societaria. L’appellante sostiene
che la proposta di concordato privato non può essere equiparata al
riconoscimento del debito, già per il fatto che emanava non dalla convenuta ma
da una società terza, e che aveva per scopo il salvataggio della ditta e dei
suoi posti di lavoro. Inoltre, prosegue la convenuta, l’attrice non ha
rifiutato la proposta di concordato privato e la procedura esecutiva a suo
tempo avviata “andò perenta”, a dimostrazione che aveva accettato il pagamento
della somma proposta.
8.1 Non è
contestato che nel 2008 l’amministratore unico della convenuta si trovava in
coma, ma ciò non toglie che le attività commerciali sono proseguite e che i
dipendenti della convenuta hanno continuato a lavorare. Il Pretore ha accertato
che il dipendente M__________, il quale si presentava in dogana con il camion
carico di merce destinato alla convenuta (deposizione C__________), era da
considerare agente di negozio ai sensi dell’art. 462 CO, abilitato a
rappresentare la convenuta anche in assenza di procura scritta. L’appellante
non contesta tale accertamento, limitandosi a dire che l’interessato non era
stato citato come testimone. Se non che, la deposizione di C__________ era
sufficiente per provare la circostanza, nemmeno contestata.
8.2 Per quel che
concerne il riconoscimento del debito, risulta dagli atti che nel 2008 ai
creditori della convenuta è stato proposto un concordato privato, che prevedeva
il pagamento del 60% degli importi scoperti. Il 18 dicembre 2008 la fiduciaria __________
aveva scritto all’attrice e a un’altra creditrice per sollecitare una sua presa
di posizione sulla proposta, accettata da tutti i creditori tranne loro 2 (doc.
1). Nella sua deposizione testimoniale, il legale italiano che aveva seguito le
trattative di un’azienda italiana intenzionata a riprendere la convenuta ha
riferito di aver avuto contatti con un impiegato dell’attrice, il quale aveva
sostanzialmente aderito all’accordo, sotto riserva dell’approvazione della
direzione delle società creditrici (deposizione G__________, verbale 12 gennaio
2012). Da tale deposizione, tuttavia, si può solo dedurre che vi è stata una
proposta di concordato e che non vi è stata un’adesione dell’attrice formalmente
approvata dai suoi organi decisionali. Può quindi rimanere indecisa la
questione di sapere se vi sia stata contraddizione tra la deposizione del
legale italiano e quella del suo interlocutore telefonico dell’epoca, secondo
il quale le due ditte non avevano accettato di rinunciare al 40% dei loro
crediti (deposizione S__________, verbale del 22 novembre 2011, pag. 3). È
indiscusso che l’attrice non ha accettato formalmente la proposta 18 dicembre
2008 e non ha risposto a tale lettera. La convenuta sostiene che tale silenzio
equivale all’accettazione della proposta. A torto. L’art. 6 CO, al quale si
riferisce l’appellante, trova applicazione solo quando l’accettazione appare
così naturale da rendere inutile una risposta da parte del destinatario. Compete
all’offerente che si prevale del perfezionamento del contratto di fornire la
prova dell’adempimento di queste condizioni. Nella fattispecie tale prova non è
data. Già solo dal testo della lettera 18 dicembre 2008, del resto, è evidente
che l’offerente non era affatto sicura che la sua proposta sarebbe stata
accettata, tanto che insisteva in modo particolare sulla necessità di avere
l’adesione di tutti i creditori per salvare i posti di lavoro e il destino
della convenuta (doc. 1).
8.3 In questa
sede l’appellante afferma che la proposta di concordato non la vincola, poiché
emanava da una società terza e non da suoi organi. L’argomentazione non giova
all’appellante. In primo luogo essa è nuova, non essendo mai stata sottoposta
al Pretore ed è quindi irricevibile, non essendo date le condizioni dell’art.
317 CPC per prevalersi di nuovi fatti. Inoltre essa è manifestamente infondata,
poiché era evidente che la società terza, fiduciaria, agiva in rappresentanza
della convenuta in occasione della proposta di concordato. La conclusione del
Pretore, che ha ritenuto riconosciuto il debito con la proposta di concordato
privato, non presta pertanto il fianco a critiche. Non ha miglior sorte la
contestazione dell’appellante relativa al fatto che la procedura esecutiva era
andata “perenta”. Come ha rilevato il Pretore, il fatto che l’attrice non abbia
chiesto il proseguimento dell’esecuzione nel termine di un anno dalla
notificazione del precetto (art. 88 LEF) non le impedisce di far valere il suo
credito, non ancora prescritto.
Fatti
9. In conclusione l’appello, nella limitata misura in cui è
ricevibile, dev’essere respinto. Le spese processuali, calcolate sulla base di
un valore litigioso complessivo di
fr. 15'708.35,
importo determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale
federale, sono poste interamente a carico dell’appellante, risultata
soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), la quale rifonderà alla controparte
un’adeguata indennità per spese ripetibili di appello, calcolate in
applicazione dell’art. 11 Rtar.
Per i
quali motivi,
richiamati
per le spese gli art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide:
1. L’appello 25 giugno 2013 di AP 1 nella misura in cui è ricevibile, è
respinto.
Considerandi
2.
Le spese processuali della procedura di appello, consistenti in
complessivi fr. 1'000.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico
con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 800.- per ripetibili di
appello.
3.
Notificazione:
-
;
-
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e
di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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