12.2013.108
Mandato, rimborso di dazi doganali, appello parzialmente irricevibile per carente motivazione
7 gennaio 2014Italiano13 min
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Numero d'incarto:
12.2013.108
Data decisione, Autorità:
07.01.2014, IICCA
Titolo:
Mandato, rimborso di dazi doganali, appello parzialmente irricevibile per carente motivazione
APPELLO E APPELLO INCIDENTALE
art. 311 CPC
Incarto n.
12.2013.108
Lugano
7 gennaio
2014/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria
appellabile, inc. n. OA.2010.806 (creditoria) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, promossa con petizione 9 novembre 2010 da
AO 1
rappr. dall’ RA 1
contro
AP 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della
convenuta al versamento di fr. 42'637.10 oltre interessi al 7% dal 27 marzo
2008 ed accessori, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, con protesta di tasse, spese
e ripetibili;
domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la
reiezione integrale della petizione e che il Pretore, con sentenza 24 maggio 2013, ha parzialmente accolto, condannando la convenuta a versare all’attrice fr. 42'637.10 oltre interessi
al 5% dal 15 agosto 2008;
appellante la convenuta con atto di appello 25 giugno
2013, con cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere
integralmente la petizione e mantenere l’opposizione interposta nell’ambito
della relativa procedura esecutiva, con protesta di tasse, spese e ripetibili;
mentre l’attrice con osservazioni (correttamente:
risposta) del 5 settembre 2013 postula la reiezione del gravame, con protesta
di spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nel
periodo dal 26 febbraio al 29 settembre 2008, la società AO 1, attiva nel
settore della logistica e delle spedizioni, ha inviato alla società AP 1 14
fatture di complessivi fr. 52'637.10, per trasporti di vino. Oltre al
trasporto, AO 1 si è occupata delle pratiche doganali e ha anticipato le
relative tasse e l’IVA. La destinataria ha versato fr. 10'000.- il 15 agosto
2008. Per il saldo di fr. 45'108.35, rimasto impagato, lo spedizioniere ha
escusso AP 1, la quale ha interposto opposizione al PE n. __________ dell’UE di
Lugano.
2. Con
petizione 9 novembre 2010 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1, chiedendone la
condanna al versamento in suo favore di fr. 42'637.10 oltre interessi al 7% dal
27 marzo 2008, nonché fr. 2'355.- per risarcimento del danno supplementare ex
art. 106 CO e fr. 116.25 per costi e spese. L’attrice ha altresì postulato il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE
di Lugano. Nella risposta 30 novembre 2010 la convenuta si è opposta alla
petizione. In sintesi, essa ha contestato di dovere l’importo preteso e ha
addotto che in ogni caso l’attrice avrebbe accettato un concordato privato per
un pagamento del 60% della somma richiesta. Nei successivi allegati scritti di
replica e duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle
rispettive allegazioni e domande. Esperita l’istruttoria, le parti hanno
rinunciato a comparire al dibattimento finale producendo dei memoriali
conclusivi scritti nei quali hanno ribadito le loro argomentazioni.
3. Statuendo
il 24 maggio 2013, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando
la convenuta a versare all’attrice fr. 42’637.10 oltre interessi al 5% dal 15
agosto 2008. In sintesi, il Pretore ha ritenuto interamente dovuto il credito
vantato dall’attrice, che ha provato di aver fornito le proprie prestazioni,
comprensive dell’anticipo dei dazi doganali e dell’IVA. Il primo giudice ha
respinto le obiezioni della convenuta, rilevando che non si era verificata la
prescrizione della pretesa, che era dunque esigibile, e che il ricovero dell’ex
amministratore unico non era rilevante, gli incarichi di procedere allo
sdoganamento essendo stati conferiti da persone agenti come mandatari
commerciali autorizzati. Inoltre il primo giudice ha accertato che la convenuta
aveva riconosciuto il credito dell’attrice, versando un acconto di fr. 10'000.-
e poi proponendole un concordato privato nella misura del 60%. Il Pretore ha
poi respinto diverse pretese dell’attrice, ritenendole non provate (fr. 2'355.-
a titolo di risarcimento del danno supplementare ai sensi dell’art. 106 CO, fr.
116.15 per spese), ha ricondotto il tasso d’interesse moratorio al 5% con
decorrenza dal 15 agosto 2008, data del primo PE, e ha posto la tassa di
giustizia e le spese di fr. 1’500.- a carico della convenuta, tenuta inoltre a
rifondere all’attrice fr. 4'000.- a titolo di ripetibili.
4. Con
l’appello 25 giugno 2013, la convenuta chiede di riformare il giudizio pretorile
nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e
ripetibili. L’appellante riepiloga gli argomenti sollevati nelle conclusioni
sostenendo che mancherebbero documenti per provare le pretese sollevate
dall’attrice. La convenuta afferma inoltre che essa non avrebbe riconosciuto il
debito attraverso la proposta di concordato. Questa sarebbe stata formulata, a
suo dire, da un terzo, ossia la società __________ e pertanto non potrebbe
avere nessuna valenza. Per di più il concordato in questione sarebbe stato
elaborato con il preciso obiettivo di sanare ogni esposizione possibile della
convenuta il più rapidamente possibile. Nelle osservazioni (correttamente:
risposta) del 5 settembre 2013 l’attrice postula la reiezione del gravame pure
con protesta di tasse, spese e ripetibili. Delle argomentazioni delle parti a
sostegno delle rispettive domande si dirà, per quanto necessario, nei
considerandi che seguono.
5. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è
stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta
disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio
dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece
la procedura ricorsuale in rassegna che, avendo preso avvio a seguito di una
decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove
disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
6. L’atto
di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed
essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve confrontarsi
criticamente con la decisione impugnata, spiegando per quali ragioni di fatto e
di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (Reetz/Theiler, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2 a ed., n.36 ad art. 311; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4; II CCA 9 settembre
2013 inc. n. 12.2012.188). La semplice trascrizione nell’appello delle
conclusioni di causa o di altri allegati di prima istanza o anche solo la
riproduzione di ampi stralci degli stessi non costituisce una sufficiente
motivazione di appello (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1: II CCA 9 settembre 2013
inc. n. 12.2012.188 e riferimenti ivi contenuti).
7. Con
la prima censura l’appellante rimprovera al Pretore di aver ritenuto provato
l’ammontare delle fatture scoperte fatto valere dall’attrice. Essa sostiene che
la documentazione prodotta dall’attrice è parziale, mancando 8 bollettini
controfirmati di consegna, e non è pertanto idonea a sostanziare tali pretese e
che le deposizioni dei testimoni non hanno portato utili elementi a sostegno
della tesi dell’attrice. Il Pretore ha accertato che l’importo delle fatture
impagate era di complessivi fr. 42'637.10. L’attrice ha prodotto agli atti i
giustificativi del pagamento delle tasse doganali (dazi) e dell’IVA, i
bollettini firmati di consegna della merce alla convenuta, le e-mails di
ordinazione del trasporto della merce da parte dei dipendenti della convenuta, mentre
la testimone I__________ ha confermato lo svolgimento dei compiti contrattuali,
in particolare il trasporto delle merci e l’anticipo dell’IVA e dei dazi
doganali per conto della convenuta, cliente da lungo tempo e di riguardo. La
testimone ha inoltre raccontato che nel periodo giugno-agosto 2008 si
verificarono ritardi nei pagamenti delle fatture e che le persone di
riferimento presso la convenuta, da lei contattate, le spiegarono che ciò era
dovuto alla grave malattia dell’amministratore. In seguito la convenuta versò
un acconto di fr. 10'000.- il 15 agosto 2008 e l’attrice continuò a eseguire le
operazioni di trasporto e sdoganamento, confidando nel pagamento del saldo
(deposizione I__________, 22 novembre 2011). A detta dell’appellante tale
deposizione era generica, la testimone non si è espressa su tutte le fatture
documento B e quanto da lei affermato non è stato confermato da altre
deposizioni. L’argomentazione non è fondata. Alla testimone erano infatti state
mostrate tutte le fatture prodotte agli atti (doc. B) ed essa le ha
riconosciute tutte, precisando di averne allestite una gran parte (deposizione
22 novembre 2011, pag. 2). La testimone ha inoltre confermato sia il versamento
dell’acconto di fr. 10'000.- (doc. C), sia le prestazioni eseguite dall’attrice
dopo tale data. Tale deposizione, confortata dai documenti agli atti (in
particolare doc. B e C), è sufficiente a provare le pretese dell’attrice.
8. In
secondo luogo, l’appellante non condivide la conclusione del Pretore, che ha considerato
l’acconto di fr. 10'000.- versato il 15 agosto 2008 e la proposta di concordato
privato alla stregua di un riconoscimento di debito. La convenuta rileva che il
primo giudice non ha tenuto nella debita considerazione diverse circostanze
rilevanti per il giudizio. Essa ribadisce che nel 2008 il suo amministratore
unico era impossibilitato a dare ordini e istruzioni, trovandosi in coma a
causa di un ictus. Ricorda che la persona interessata a rilevare la società non
era a conoscenza della situazione debitoria, per altro non figurante
integralmente nella contabilità societaria. La mancata contestazione delle
fatture emesse dall’attrice e la proposta di concordato privato non possono quindi
essere considerate un riconoscimento del debito. La proposta di concordato,
prosegue l’appellante, emanava inoltre non dalla convenuta ma da una società
terza, e aveva per scopo il salvataggio della ditta e dei suoi posti di lavoro.
L’attrice aveva accettato telefonicamente la proposta di concordato privato,
ciò che è confermato dal mancato proseguimento della procedura esecutiva avviata
nel 2008.
8.1 Non è
contestato che nel 2008 l’amministratore unico della convenuta si trovava in
coma, ma ciò non toglie che le attività commerciali sono proseguite e che i
dipendenti della convenuta hanno continuato a lavorare. Il Pretore ha accertato
che i dipendenti N__________ e A__________, persone di riferimento presso la
convenuta (deposizione I__________), erano da considerare agenti di negozio ai
sensi dell’art. 462 CO, abilitati a rappresentare la convenuta anche in assenza
di procura scritta. L’appellante non contesta tale accertamento, limitandosi a
dire che tali suoi dipendenti non erano stati citati a deporre. Se non che, la
deposizione di I__________ era sufficiente, unitamente alle altre prove, per ritenere
accertate le pretese dell’attrice.
8.2 Per
quel che concerne il riconoscimento del debito, risulta dagli atti che nel 2008
ai creditori della convenuta è stato proposto un concordato privato, che
prevedeva il pagamento del 60% degli importi scoperti. Il 18 dicembre 2008 la
fiduciaria __________ aveva scritto all’attrice e a un’altra creditrice per
sollecitare una sua presa di posizione sulla proposta, accettata da tutti i
creditori tranne loro 2 (doc. 1). Nella sua deposizione testimoniale, il legale
italiano che aveva seguito le trattative di un’azienda italiana intenzionata a
riprendere la convenuta ha riferito di aver avuto contatti con un impiegato
dell’attrice, il quale aveva sostanzialmente aderito all’accordo, sotto riserva
dell’approvazione della direzione delle società creditrici (deposizione G__________,
verbale 12 gennaio 2012). Da tale deposizione, tuttavia, si può solo dedurre
che vi è stata una proposta di concordato e che non vi è stata un’adesione
dell’attrice formalmente approvata dai suoi organi decisionali. Può quindi
rimanere indecisa la questione di sapere se vi sia stata contraddizione tra la
deposizione del legale italiano e quella del suo interlocutore telefonico
dell’epoca, secondo il quale le due ditte non avevano accettato di rinunciare
al 40% dei loro crediti (deposizione S__________, verbale del 22 novembre 2011,
pag. 3). È indiscusso che l’attrice non ha accettato formalmente la proposta 18
dicembre 2008 e non ha risposto a tale lettera. La convenuta sostiene che tale
silenzio equivale all’accettazione della proposta. A torto. L’art. 6 CO, al
quale si riferisce l’appellante, trova applicazione solo quando l’accettazione
appare così naturale da rendere inutile una risposta da parte del destinatario.
Compete all’offerente che si prevale del perfezionamento del contratto di
fornire la prova dell’adempimento di queste condizioni. Nella fattispecie tale
prova non è data. Già solo dal testo della lettera 18 dicembre 2008, del resto,
è evidente che l’offerente non era affatto sicura che la sua proposta sarebbe
stata accettata, tanto che insisteva in modo particolare sulla necessità di
avere l’adesione di tutti i creditori per salvare i posti di lavoro e il
destino della convenuta (doc. 1).
8.3 In
questa sede l’appellante afferma che la proposta di concordato non la vincola,
poiché emanava da una società terza e non da suoi organi. L’argomentazione non
giova all’appellante. In primo luogo essa è nuova, non essendo mai stata
sottoposta al Pretore ed è quindi irricevibile, non essendo date le condizioni
dell’art. 317 CPC per prevalersi di nuovi fatti. Inoltre essa è manifestamente
infondata, poiché era evidente che la società terza, fiduciaria, agiva in rappresentanza
della convenuta in occasione della proposta di concordato. La censura, poi, è
in manifesta contraddizione con quanto affermato a pagina 6 delle conclusioni
di causa. La conclusione del Pretore, che ha ritenuto riconosciuto il debito
con la proposta di concordato privato, non presta pertanto il fianco a
critiche. Non ha miglior sorte la contestazione dell’appellante relativa al
fatto che la procedura esecutiva era andata “perenta”. Come ha rilevato il
Pretore, il fatto che l’attrice non abbia chiesto il proseguimento
dell’esecuzione nel termine di un anno dalla notificazione del precetto (art.
88 LEF) non le impedisce di far valere il suo credito, non ancora prescritto.
9. In conclusione l’appello dev’essere respinto. Le spese
processuali, calcolate sulla base di un valore litigioso complessivo di fr. 42'637.10,
importo determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale
federale, sono poste interamente a carico dell’appellante, risultata
soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), la quale rifonderà alla controparte
un’adeguata indennità per spese ripetibili di appello, calcolate in
applicazione dell’art. 11 Rtar.
Per
Fatti
i quali motivi,
richiamati
per le spese gli art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide:
1. L’appello 25 giugno 2013 di AP 1, nella misura in cui è ricevibile,
è respinto.
Considerandi
2.
Le spese
processuali della procedura di appello, consistenti in complessivi fr. 2'000.- già
anticipate dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere all’appellata
fr. 1’500.- per ripetibili di appello.
3.
Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e
di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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