12.2013.11
Diritto applicabile a vertenza tra ditta svizzera e ditta italiana per la fornitura di serramenti su misura (appalto), apprezzamento delle prove, onere della prova
7 luglio 2014Italiano24 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2013.11
Lugano
7 luglio 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliera:
Canepa
Meuli
sedente
per statuire nella causa inc. n. OA.2010.525
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 23
luglio 2010 da
AO
1
rappr. dall’ RA 2
contro
AP
1
rappr. dall’ RA 1
con
cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di fr.
95'191.50 (importo modificato in sede di replica in € 65'903.829) oltre
interessi al 5% dal 18 dicembre 2006 e il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del __________ dell’Ufficio
esecuzione di Lugano, con protesta di spese, tasse e ripetibili;
domanda
avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione e che
il Pretore con giudizio 29 novembre 2012 ha accolto per l’importo di € 65'903.80, oltre interessi al 5% dal 18 dicembre 2006 e rigettato in via definitiva
l’opposizione interposta al PE n. __________ del __________ dell’Ufficio
esecuzioni di Lugano, ponendo a carico della convenuta la tasse di giustizia e
le spese per complessivi fr. 2'500.- e assegnando all’attrice fr. 10'000.- a
titolo di ripetibili;
appellante
la convenuta, la quale con appello 17 gennaio 2013 chiede la riforma del
giudizio impugnato con la reiezione della petizione dell’attrice, con tasse e
spese interamente a carico dell’attrice e protesta di ripetibili di primo e
secondo grado;
mentre
l’attrice con risposta 6 marzo 2013 postula la reiezione del gravame, pure con
protesta di spese, tasse e ripetibili di secondo grado:
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti di causa;
ritenuto
Fatti
A. Con petizione 23 luglio 2010
AO 1, società attiva nella produzione e commercializzazione di serramenti e
infissi con sede a L__________ (__________-Italia, doc. C), ha chiesto la
condanna di AP 1, società con sede a L__________ (doc. B), al pagamento di fr.
95'191.50 oltre interessi dal 18 dicembre 2006, quale saldo per una serie di
fatture dell’importo complessivo di € 770'903.82 (doc. D). Il credito è stato
vantato a titolo di pagamento per serramenti e accessori in legno e alluminio, che
l’attrice ha sostenuto di avere fornito alla convenuta per cantieri in Libia, negli
anni 2004, 2005 e 2006. I manufatti sarebbero stati eseguiti a regola d’arte e
mai contestati. La mercede non sarebbe stata soluta per intero, ma solo con
acconti di € 705'000.- (doc. E).
L’ammontare del credito,
calcolato deducendo dalle fatture doc. D gli importi di cui al doc. E, è stato quantificato
in fr. 95'191.50, convertendo gli importi in euro al tasso di cambio del 1°
febbraio 2010, data dell’invio della domanda di esecuzione. Per pari importo è
stato richiesto il rigetto dell’opposizione interposta al PE n. __________ del __________
dell’Ufficio esecuzioni di Lugano (doc. G)
B. Con risposta 6 ottobre 2010 AP
1 ha contestato integralmente la pretesa creditoria avanzata nei suoi confronti
da AO 1, asserendo di non avere mai conferito all’attrice alcuna ordinazione
per la fornitura della merce di cui al doc. D. La convenuta ha allegato di non
conoscere i documenti prodotti dalla controparte, di non averli mai ricevuti né
controfirmati. Ha contestato che sia stata concordata una mercede complessiva
di € 770'903.82 e che siano stati versati € 705'000 a titolo di acconto. Per AP 1 i documenti prodotti dalla controparte non proverebbero l’esistenza
di ordini di merce e l’accettazione delle fatture. Dalla documentazione
risulterebbero molte incongruenze riguardo all’identità dei committenti della
merce e agli ordinanti dei pagamenti. Sempre a dire della convenuta i rapporti
commerciali con l’attrice sarebbero cessati molto tempo prima della domanda di
esecuzione per il credito dedotto in causa, senza che rimanessero debiti da
saldare e neppure ci fossero stati solleciti di pagamento.
C. Con
l’allegato di replica AO 1 ha confermato le sue richieste,
giudicando infondate e pretestuose le eccezioni della controparte. Ha prodotto
ulteriore documentazione per dimostrare la sussistenza di un rapporto
commerciale con la convenuta e la ricezione di acconti sulle fatture a partire
da marzo 2005. L’attrice ha spiegato le modalità di ordinazione della merce da
parte della convenuta, sia per iscritto che verbalmente, indicandola come unica
debitrice.
L’attrice ha postulato la
condanna della convenuta per l’importo di € 65'903.82, corrispondente a quello
in franchi indicato in petizione.
Con la duplica AP 1 ha
ribadito di non avere mai richiesto la fornitura di serramenti e accessori di
cui alle fatture del doc. D, sottolineando che nella documentazione agli atti
mancherebbero le offerte scritte per tali forniture e le relative conferme
d’ordine scritte. Ha contestato la concludenza probatoria dei documenti
prodotti dall’attrice e ha sostenuto che committenti della stessa sarebbero stati
i destinatari finali della merce residenti in Libia.
Esperita l’istruttoria le parti
hanno prodotto dei memoriali conclusivi scritti, rinunciando al dibattimento
finale e mantenendo, in sostanza, le loro antitetiche posizioni.
D. Con decisione 29 novembre
2012, il Pretore del Distretto di Lugano sezione 1, ha accolto la petizione e ha condannato AP 1 a pagare a AO 1 l’importo di € 65'903.80 oltre
interessi al 5% dal 18 dicembre 2006, rigettando l’opposizione interposta al
precetto esecutivo n. __________ del __________ dell’Ufficio esecuzioni di
Lugano. In estrema sintesi il Pretore ha stabilito che la convenuta è stata
un’importante cliente per diversi anni dell’attrice, alla quale ha fornito
merce destinata alla Libia e ha ammesso la sussistenza di un contratto di appalto
tra le parti, ritenendo la convenuta unica ordinante e destinataria delle
forniture dell’attrice. Il primo giudice ha quindi accolto integralmente le
richieste creditorie dell’attrice, giudicandole provate sulla base dei
documenti e delle risultanze testimoniali. Ha quantificato il credito in euro,
motivando che la modifica della valuta del credito, avanzata con la replica, è ammissibile
e proceduralmente corretta.
E. Contro la decisione di prima
istanza è insorta AP 1 con atto di appello 17 gennaio 2013, con il quale ha
postulato la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la
petizione e mantenere l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________
del __________, con protesta di spese processuali e ripetibili di prima e
seconda sede. Mentre AO 1, con risposta 6 marzo 2013, ha chiesto che l’appello sia respinto con spese a carico dell’appellante e congrua indennità
per ripetibili di secondo grado.
Gli argomenti proposti
saranno esaminati nei considerandi in diritto.
F. Dopo un primo esame degli
atti, constatato che l’attrice ha sede in Italia e che pertanto poteva porsi
la questione dell’applicabilità del diritto italiano, in particolare degli art.
1665 segg. CCIt, la Presidente di questa Camera, con ordinanza 24 marzo 2014, ha invitato le parti a prendere posizione sull’applicabilità del diritto italiano alla
questione litigiosa. AP 1 ha osservato di non essere mai stata messa nella
condizione di eseguire la verifica di cui all’art. 1665 comma 3 CCIt, , dal
profilo del diritto italiano, per mancata consegna delle opere contestate da
parte dell’attrice.
AO 1 ha invece rilevato di avere
fatto valere le sue pretese in applicazione del diritto svizzero, scelta alla
quale, a suo giudizio, avrebbe pure aderito la controparte. L’attrice ha
constatato che in tutti gli allegati di causa, anche negli atti di appello, è
sempre stato invocato il diritto svizzero, da cui risulterebbe la concorde
volontà di entrambe le parti di regolare i loro rapporti in base a tale ordinamento.
e considerato
Considerandi
1.
Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC).
Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella
data, la stessa, fino alla sua conclusione, è stata disciplinata dal diritto
cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal Codice di procedura
civile ticinese (CPC-TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna,
che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo
quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
Nelle controversie patrimoniali
con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione è impugnabile mediante appello
(art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC).
Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata il 30 novembre
2012.
L’appello del 17 gennaio 2013 è di conseguenza tempestivo, in
considerazione del computo di cui all’art. 142 cpv. 3 CPC e della sospensione
per ferie giudiziarie di cui all’art. 145 cpv. 1 let. c CPC. Anche la risposta
del 6 marzo 2013, inoltrata nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera
il 6 febbraio 2013, risulta tempestiva. Ciò posto, nulla osta alla trattazione
del gravame.
2.
Considerato
che il domicilio delle parti è in due nazioni diverse occorre verificare
preliminarmente la competenza dell’autorità adita e il diritto applicabile alla
fattispecie. In applicazione dell’art. 2 cpv.1 CLug e dell’art. 2 LDIP la
competenza delle istanze giudiziarie svizzere è pacifica.
In materia
contrattuale l’art. 116 cpv. 1 LDIP prevede che le parti scelgano il diritto
applicabile. Se questa scelta è stata omessa, si deve applicare al contratto la
legge dello stato con il quale è più strettamente connesso (art. 117 cpv. 1
LDIP), in particolare nell’appalto e nei contratti di prestazioni in genere,
quello dello stato in cui avviene la prestazione caratteristica (art. 117 cpv.
2.
e 3 LDIP).
Nel caso in cui le
parti abbiano scelto il diritto applicabile, la loro scelta deve essere
esplicita o risultare univocamente dal contratto o dalle circostanze (art. 116
cpv. 2 LDIP) ed è valida solo se ne sono coscienti e manifestano la volontà di
risolvere le questioni giuridiche sulla base di un determinato ordinamento.
L’art. 116 cpv. 2 LDIP va tuttavia interpretato restrittivamente (Patocchi, Geisinger, Lüke,
Internationales Privatrecht, Zurigo, 2000, pag. 383 e segg.). Ciò significa che
una scelta tacita del diritto applicabile non è esclusa a priori, ma deve essere
ponderata secondo il principio dell’affidamento. In particolare una
dichiarazione di volontà oggettivamente manifesta e concludente di una parte,
di volere sottoporre le pattuizioni contrattuali ad un determinato ordinamento
giuridico, per essere valida, deve potere essere interpretata dall’altra parte
in modo inequivocabile, quale offerta per la conclusione di un accordo sulla
scelta del diritto applicabile. Nel caso di specie, in tutti gli allegati di
causa, già dalla prima istanza, l’attrice ha invocato norme di diritto svizzero.
Questa scelta non è mai stata contestata dalla convenuta che parimenti, in
tutte le sue comparse scritte, ha sempre fatto riferimento al Codice delle
obbligazioni (CO) svizzero. Dottrina e giurisprudenza hanno ammesso la sussistenza
di una valida scelta del diritto applicabile quando le parti hanno fatto
riferimento al diritto svizzero nei loro allegati scritti, senza porsi la
questioni dell’applicabilità del diritto materiale di un altro Stato, e in
seguito, sollecitati dal Tribunale di prendere posizione sulla questione, una
parte non si è pronunciata e l’altra ha confermato la scelta (Patocchi, Geisinger, Lüke,
Op. cit., pag. 385, 7.4.2, in fine).
Nel caso di specie la
situazione è analoga. Prima dell’inoltro dell’appello, nessuno si è posto la
questione del diritto applicabile, pur trattandosi di fattispecie con
prestazione caratteristica prodotta in Italia, da ditta italiana, con consegna
della merce in Libia. Le parti hanno condotto l’istruttoria facendo sempre riferimento
a norme di legge svizzere e il giudice di prime cure nella sua decisione, senza
peraltro porre esplicitamente il problema del diritto applicabile, ha giudicato
la fattispecie in applicazione del diritto svizzero.
In questa sede,
richieste di prendere posizione sul diritto applicabile dalla Presidente di
questa Camera, AO 1 ha sostenuto la tesi della scelta del diritto svizzero,
mentre AP 1 ha preteso che nel caso di specie “anche dal profilo del diritto
italiano” non sarebbe stata messa in condizioni di eseguire la verifica
dell’opera. Ora, dall’espressione usata dall’appellante, che propone in
sostanza una valutazione della fattispecie qualora si volesse applicare il
diritto italiano, non si può desumere con certezza che il diritto prescelto
dalle parti sia stato quello italiano, considerato anzi che essa stessa nell’atto
di appello ha citato esclusivamente gli articoli di legge svizzeri e la
dottrina svizzera.
Stando così le cose, nella
fattispecie è applicabile il diritto svizzero, dalle circostanze emergendo la
scelta concorde delle parti in questo senso (art. 116 pv. 2 LDIP).
3.
In
ingresso della sua impugnativa l’appellante censura, in linea generale, che
nella decisione pretorile i fatti sono stati dedotti in modo errato sulla
base di una qualificazione giuridica erronea della fattispecie, ciò che ha
pregiudicato la fondatezza della decisione, sia prescindendo da una corretta
selezione dei fatti controversi, sia dimenticando le contestazioni della convenuta
sulle allegazioni e sui riscontri avversari agli atti”. Fatta questa
premessa, in seguito l’appellante non si è però confrontata direttamente con le
singole argomentazioni addotte dal giudice di prime cure, indicando per quali
motivi – giuridici e fattuali – le stesse sarebbero errate e non potrebbero essere
condivise (v. Reetz/Theiler in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., n. 36
ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz,
n. 92 ad art. 311; TF 7 dicembre 2011, inc. n.4A_659/2011, consid. 4; II CCA
18.
aprile 2013, inc. n. 12.2011.119 e riferimenti, CCA 26 settembre 2013 inc.
n. 12.2013.80). Le censure avanzate non sono nemmeno state articolate in modo
sistematico, bensì l’appellante ha proposto le proprie interpretazioni, riprese
da quelle che aveva già formulato in prima istanza e le ha contrapposte alle
argomentazioni del primo giudice. Per questo motivo l'atto di appello è carente
sotto il profilo di una motivazione conforme all'art. 311 CPC.
4.
A
detta dell’appellante il Pretore avrebbe disatteso il principio dell’onere
probatorio e nella valutazione delle prove avrebbe superato il limite di
apprezzamento concessogli.
In applicazione
dell’art. 8 CC chi vuole dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da
lui asserita deve fornirne la prova. Qualora fatti giuridicamente determinanti
non sono accertati, il giudice deve decidere a sfavore della parte che doveva
provarli. Questo vale anche per la prova di fatti negativi, come ad esempio
l’inesistenza di un credito, allegata dalla convenuta.
Le
regole della buona fede impongono infatti di collaborare al chiarimento dei
fatti, fornendo in concreto la prova del contrario. L’art. 8 CC garantisce il
diritto a questa controprova, suscettibile di contrastare e di mettere in
dubbio il valore della prova principale (sentenza del Tribunale federale 4A_474/2013, cons. 5.1). Il giudice si
pronuncia nell’ambito dell’apprezzamento delle prove sul risultato di questa
collaborazione (sentenza del Tribunale federale 4A_256/2013, cons. 2.2).
In concreto, dunque, il
Pretore non ha operato alcuna inversione del criterio dell’onere della prova,
allegando che non è stata dimostrata alcuna contestazione delle fatture prima
dell’inoltro della causa, ma ha semplicemente constatato che AP 1 è venuta meno
al proprio onere probatorio.
4.1
Per costante giurisprudenza se
il giudice apprezzando le prove si convince che un fatto allegato
da una parte non è stato provato, la questione della ripartizione dell'onere
della prova non si pone più e la censura di violazione dell'art. 8 CC diviene
senza oggetto. Questa norma regola le conseguenze dell'assenza della prova di
un fatto determinato, ma non prescrive al giudice che mezzi di prova
scegliere e assumere e come valutarli nell’ambito del suo apprezzamento (DTF 138 III 359 consid. 6.3; 134 II 235 consid. 4.3.4; sentenza
4A_128/2010 del 23 agosto 2010 consid. 3). L’appellante non può quindi
rimproverare al Pretore di avere sbagliato nel valutare i mezzi di prova messi
a sua disposizione dalle parti. In ogni caso la facoltà di apprezzare
liberamente le prove comporta per il giudice il dovere di motivare la propria
opinione. Non è sufficiente che egli si dichiari semplicemente convinto di
qualche cosa, ma è necessario che esponga scrupolosamente le ragioni che lo
hanno condotto a maturare un determinato convincimento. In quest’ottica il
primo giudice ha motivato la propria decisione, riferendosi ampiamente alle risultanze
istruttorie e spiegando per quali motivi riteneva provati i fatti su cui
l’attrice poggiava le proprie pretese (cfr. sentenza pag. 2 a 5). Il Pretore non ha superato il suo potere d’apprezzamento constatando che le deposizioni
testimoniali e le prove documentali offerte dall’attrice hanno confermato i
fatti da questa addotti, mentre la convenuta non è stata in grado di provare l’inesistenza
del debito.
4.2
L’appellante sostiene che il
Pretore ha fondato la sua decisione unicamente su alcuni testi poco attendibili,
tralasciando le deposizioni di altri, non direttamente legati alla controparte.
Le conclusioni alle quali è giunto il Pretore, dopo avere esaminato le varie deposizioni
testimoniali, lungi dall’essere criticabili come afferma l’appellante, trovano
riscontro nell’istruttoria. I testimoni assunti hanno confermato nel loro
complesso le stesse circostanze. L’appellante non può sostenere per la prima
volta in questa sede, dopo la sentenza del giudice di primo grado, che la
maggior parte dei testi assunti erano poco attendibili perché strettamente
legati all’attrice, quando non ne ha mai contestato in precedenza l’assunzione
e l’indipendenza. Neppure può pretendere che l’affermazione di un unico teste (A
N), il quale come rilevato dal Pretore aveva una conoscenza dei fatti generica
e non era a conoscenza della struttura contrattuale tra le parti, possa
sovvertire tutte le altre risultanze probatorie, che valutate nel loro
complesso, conducono a confermare che le parti trattavano anche verbalmente i
loro contratti e che l’attrice vantava ancora uno scoperto per le forniture di
merce effettuate.
4.3
Secondo l’appellante agli
atti difetterebbero le prove scritte della conclusione del contratto. La
circostanza non è rilevante ai fini del giudizio. La pretesa creditoria, come
si dirà anche in seguito, è stata dimostrata indipendentemente dal fatto che
non siano state prodotte agli atti le offerte dell’appaltatore e le relative
accettazioni da parte del committente. Rettamente la loro mancanza agli atti
non è stata considerata come lacuna probatoria da parte del Pretore.
5.
La convenuta ritiene che il
Pretore avrebbe qualificato erroneamente la fattispecie. La spiegazione
giuridica esposta a tal riguardo non risulta del tutto chiara. A detta
dell’appellante il Pretore avrebbe ritenuto che le forniture siano state “semplicemente
vendute” (appello, pag. 3) e avrebbe assimilato i rapporti contrattuali tra
le parti ad una “vendita franco fabbrica” (ibidem, pag. 5) senza
considerare che in ragione dei rapporti commerciali intrattenuti dalle parti,
ogni fornitura effettuata dall’attrice avveniva a seguito di singoli contratti
perfezionati di volta in volta, sempre preceduti da un ordine scritto del
committente e da una conferma scritta dell’attrice.
5.1
I rimproveri dell’appellante
sulla qualificazione del contratto operata dal Pretore non hanno fondamento e
non trovano alcun riscontro nella sentenza impugnata. Il primo giudice ha
infatti giudicato la fattispecie dal profilo delle norme sull’appalto, laddove la
convenuta è stata ritenuta “committente” e il perfezionamento del
contratto e la fornitura della merce sono stati valutati sulla base dei principi
e dei presupposti elencati dal CO nel contesto dell’appalto. A pag. 3 della
decisione impugnata il Pretore menziona chiaramente “contratto di appalto”.
In buona sostanza quindi la qualificazione giuridica operata in prima sede
coincide con quella avanzata dall’appellante, che nel suo atto di appello si
prevale delle norme giuridiche dell’appalto, e sostiene che le forniture non
venivano semplicemente “vendute” bensì “confezionate a misura”. La
censura è quindi ampiamente infondata.
5.2
Per quel che concerne l’esigenza
della forma scritta, non è emerso dall’istruttoria, come rilevato dal Pretore,
che le parti avessero condizionato i loro rapporti giuridici a tale forma. Se
la legge non prevede disposizioni di forma vincolanti o non risulta che le
parti le abbiano pattuite, la conclusione di un contratto si avvera allorquando
i contraenti si sono accordati reciprocamente e hanno manifestato la volontà di
fornire ciascuno la propria prestazione caratteristica. In regime di libertà
contrattuale non è neppure necessario che essi siano in chiaro sulla
qualificazione giuridica da attribuire ai loro accordi, purché lo siano sulle
rispettive obbligazioni. Un contratto, concluso validamente con il consenso delle
parti, si perfeziona infine quando la prestazione caratteristica di un
contraente viene fornita all’altro e viene da esso accettata. Questi, a sua
volta, è tenuto ad adempiere la sua obbligazione, nel caso concreto di un
appalto, a pagare la merce dopo che gli è stata fornita la merce. È fuori
dubbio, come hanno riferito i testi G F, M R e A N, che vi siano stati accordi
tra le parti sugli infissi e i serramenti da confezionare secondo le esigenze e
misure indicate dall’appellante e che l’appellata, facendovi seguito, li abbia messi
in opera e forniti ai cantieri libici in cui era attiva l’appellante. Tale
circostanza determina che l’appaltatore ha adempiuto per parte sua il contratto
e che il committente, per il fatto di non avere contestato la merce ricevuta,
l’abbia implicitamente accettata. Per questo motivo egli non può opporsi alla
richiesta di pagamento dei manufatti in corso di causa asserendo che non sia
stata fornita la prova che siano stati conclusi singoli contratti scritti per
ogni fornitura di infissi e che difettano gli ordini scritti di tale merce da
parte sua. Questo rimprovero avrebbe dovuto essere sollevato nel momento in cui
l’appaltatore ha fornito e posato gli infissi, e avrebbe dovuto comportare il rifiuto
della merce da parte del committente anziché la sua concludente accettazione.
Dall’istruttoria è emerso che
durante la loro relazione commerciale, durata diversi anni, le parti discutevano
di volta in volta della merce da fornire e produrre a misura per i singoli
cantieri, accordandosi sia per iscritto che verbalmente (teste G F). Ai fini
del giudizio, come si è detto, le modalità di conclusione dei contratti tra le
parti non sono però di rilevanza, giacché superati dall’avvenuta consegna della
merce e con ciò dal perfezionamento definitivo della relazione contrattuale.
Non è quindi neppure necessario definire da quali distinti contratti discenda
la pretesa creditoria vantata dall’attrice, contrariamente a quanto sostiene
l’appellante.
5.3
Il Pretore, sostiene
l’appellante, avrebbe dato per acquisito che le fatture emesse per le forniture
di serramenti e infissi siano state da essa accettate. Ciò che invece non
sarebbe stato il caso e quindi determinerebbe l’impossibilità dell’appellata di
far valere il proprio credito. L’argomentazione non regge. L’obbligo di pagare all’appaltatore
il corrispettivo in denaro per manufatti da lui prodotti non dipende dall’accettazione
delle fatture, bensì dal fatto che, conformemente al contratto, questi
manufatti sono stati effettivamente forniti senza difetti e a titolo oneroso da
parte del committente. Ciò che è stato ampiamente dimostrato negli atti
istruttori, in particolare dalle testimonianze dei testi G F, A N e M R. In
ogni caso è stato anzi dimostrato dall’istruttoria che le fatture sono state
consegnate o inviate alla committente, come rettamente rilevato anche dal
Pretore.
5.4
Sempre la qualifica giuridica
inesatta che il Pretore avrebbe dato alla fattispecie, prosegue l’appellante, lo
avrebbe indotto a concludere che la convenuta fosse la reale committente
dell’attrice, mentre invece era solo la rappresentante dei reali committenti. La
censura è infondata. Tutti i riscontri fattuali emersi dalle deposizioni dei
testi, e evidenziati dal Pretore, confermano che committente dell’attrice per
gli infissi forniti in Libia sia stata esclusivamente la convenuta. Così i
testi G F e G P hanno specificato che le trattative avvenivano sempre con il
responsabile dell’appellante, che conferiva gli appalti all’attrice. L’appellante
osserva che in alcuni casi i pagamenti sono stati fatti da terze persone,
poiché nel plico di estratti bancari doc. E figurano tra gli ordinanti nomi
diversi dal suo. Questa circostanza, spiegata anche dal Pretore nelle
motivazioni della sua sentenza, non contrasta da sola gli altri riscontri, tutti
concludenti. I testi E M, G F e E R hanno confermato che si trattava di persone
incaricate dall’appellante di saldare direttamente le fatture a chiusura degli
acconti versati da questa (cfr. in particolare la deposizione del teste E R). In
un caso l’ordinante corrisponde anzi all’indirizzo di fatturazione indicato dall’appellante
medesima (teste E M e doc. V).
6.
A detta dell’appellante la
decisione di primo grado sarebbe errata perché il Pretore avrebbe ritenuto a
torto che siano stati pagati acconti per 705'000 € sull’importo delle fatture. I
testi E R, E M e G F hanno confermato che l’appellante aveva iniziato a
pagare la mercede con degli acconti. In particolare il teste G F ha riferito
che “quando il responsabile della AP 1 G veniva in visita alla sede della AO
1.
in Italia, venivano concordati di volta in volta (da me, dai signori P) il
pagamento di acconti. Questo sistema ha funzionato fino a un certo punto a
partire dal quale il signor G ha invece sospeso il pagamento di acconti.
Mancavano in definitiva i saldi e il signor G si giustificava dicendo che a sua
volta non aveva preso i soldi dai suoi clienti”. Tale riscontro probatorio dimostra
chiaramente che la censura sollevata dall’appellante riguardo agli acconti
versati è priva di fondamento.
Inoltre, contrariamente
a quanto preteso dall’insorgente, non è necessario indagare sulla destinazione
degli acconti versati, se in diminuzione del credito dedotto in causa o di
altro. Considerato che tra le parti ci sono stati rapporti commerciali, che
hanno comportato la conclusione di diversi contratti, tutti da onorare con il
versamento di una mercede in denaro, è del tutto ininfluente sapere quale
debito avrebbe dovuto essere estinto con gli acconti versati, giacché la
persona del debitore non cambia e il creditore ha azionato il credito residuo
ancora dovutogli per la merce da lui fornita. Se gli acconti documentati non
fossero riconosciuti a pagamento delle fatture prodotte in causa, il debito
residuo sarebbe più elevato, ciò che rende la censura sollevata dal debitore contraria
ad ogni logica.
7.
L’appellante contesta infine
che la somma totale risultante dal doc. D sia il corrispettivo contrattuale
pattuito e ritiene che l’appaltatore non avrebbe comprovato l’esistenza dei
necessari elementi per la determinazione del prezzo, cioè il valore del lavoro,
del materiale e i criteri di calcolo della mercede. Questa censura, sollevata in
modo puntuale per la prima volta in appello, è irricevibile in applicazione
dell’art. 317 CPC. In prima sede, infatti, l’appellante aveva citato solo in
termini generici di opporsi alla pretesa della controparte per motivi di “congruità”,
dal che non era dato di capire che contestasse anche la quantificazione della
mercede. Il Pretore quindi non è incorso in alcun errore, ammettendo
l’ammontare del credito indicato dall’attrice, giacché la sussistenza dello
stesso è stata dimostrata e non è stata sollevata in prima sede alcuna
eccezione riguardo alla quantificazione della mercede operata dall’appaltatore.
8.
Visto quanto precede, la
decisione di prima istanza, regge alle critiche e va confermata. L’appello di AP
1, per quanto ricevibile, deve essere respinto. Gli oneri processuali per la
procedura di appello, calcolati sulla base di un valore litigioso complessivo
di € 65'903.80, importo determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al
Tribunale federale, sono posti interamente a carico dell’appellante, risultato
soccombente, e che rifonderà inoltre all’attrice un’equa indennità per
ripetibili. La tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri
degli art. 2, 7 e 13 LTG. L’indennità ripetibile in favore dell’appellata è
stata calcolata in applicazione dell’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per
i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione
delle ripetibili (Rtar).
Per i quali motivi,
richiamati per le spese gli
art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili
decide
1.
L’appello 17 gennaio 2013
di AP 1, per quanto ricevibile, è respinto.
Di conseguenza la sentenza 29
novembre 2012 della Pretura di Lugano sezione 1 è confermata.
2.
Le spese processuali della
procedura di appello, consistenti in complessivi fr. 3'000.-, già anticipate
dall’appellante, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’appellata
fr. 5’700.- per ripetibili di appello.
3.
Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).