12.2013.110
Appalto, garanzia per difetti, risarcimento del danno derivante da difetti dell'opera, tempestività della notifica dei difetti negata in concreto
26 maggio 2014Italiano22 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2013.110
Lugano
26 maggio 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
Vicecancelliera:
Canepa
Meuli
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2013.8 della Pretura della giurisdizione di
Locarno-Campagna promossa con petizione 12 febbraio 2013 da
AP 1
AP 2
AP 3
AP 4
tutti rappr. dall’ RA 1
contro
AO
1
rappr. dall’ RA 2
con la quale gli attori
hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 65'509.- oltre
interessi al 5% dal 30 novembre 2012, con protesta di spese e ripetibili.
domanda avversata dalla
convenuta che con risposta 10 aprile 2013 ha postulato la reiezione della petizione o in via subordinata il parziale accoglimento, limitatamente ad un importo
da stabilire prudenzialmente dal giudice, e che il Pretore aggiunto con
sentenza 10 giugno 2013 ha respinto integralmente, ponendo a carico degli
attori fr. 1'500.- per spese di giudizio e fr. 3'700.- a titolo di ripetibili
da versare alla controparte;
appellanti gli attori
che con atto di appello 24 giugno 2013, postulano la riforma del giudizio
impugnato nel senso di accogliere integralmente la petizione e respingere
l’eccezione di tardività della notifica dei difetti, con protesta di tasse,
spese e ripetibili di prima e seconda istanza;
mentre la convenuta con
risposta 29 luglio 2013 chiede la reiezione del gravame, con protesta di spese
e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4, eredi
di A__________ D__________ in comunione ereditaria, sono proprietari in comune
della particella __________ di Ascona, su cui sorge una casa di appartamenti.
Nel 2006 hanno appaltato lo spostamento della ringhiera sul tetto piano a RA 2,
che ha eseguito i lavori elencati nella fattura del 4 aprile 2006 (doc. C). Nel
corso dell’estate 2011 sul medesimo tetto si è verificato un allagamento, a seguito
del quale i proprietari hanno lamentato danni allo stabile e la perdita
dell’incasso delle pigioni di alcuni appartamenti.
B. L’8 novembre 2012 AP 1, AP 2,
AP 3 e AP 4 hanno inoltrato un’istanza per tentativo di conciliazione contro AO
1 ai sensi dell’art. 197 CPC. All’udienza di conciliazione del 10 dicembre
2012, il Pretore aggiunto ha sottoposto alle parti una transazione giudiziale con
il versamento agli istanti di fr. 14'000.-, proposta da essi non accettata,
motivo per cui il 15 gennaio 2013 è stata rilasciata un’autorizzazione a
promuovere un’azione ordinaria nel termine di 3 mesi in applicazione dell’art.
209 CPC (incarto CM.2012.135).
C. Con petizione 12 febbraio
2013 AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento
di complessivi fr. 65'509.-, di cui fr. 55'909.- a titolo di rifusione delle
spese sostenute per ricercare ed eliminare i difetti (doc. D, E, F, G, H) e fr.
9'600.- a titolo di risarcimento per mancato incasso delle pigioni di alcuni
appartamenti (n.ro 18 e 15) a seguito dell’allagamento. Quale premessa alla
loro richiesta creditoria, gli attori hanno evidenziato che F__________ V__________,
responsabile e rappresentante della convenuta, ha sottoscritto una
dichiarazione il 23 febbraio 2012 (doc. O, inc. CM.2012.135), a loro dire
vincolante, in cui rinunciava a prevalersi dell’eccezione di prescrizione nel
caso in cui fosse stata promossa un’azione per difetti dell’opera da parte dei
committenti. Per gli attori, tale dichiarazione avrebbe pure rappresentato un
riconoscimento di debito unilaterale. I danni subiti sarebbero stati causati
dall’alterazione del materiale isolante, così come risulterebbe da una perizia
della ditta fornitrice S__________ __________ AG (doc. M, inc. CM.2012.135) e
dagli accertamenti eseguiti dalla ditta B__________ -U__________ SA che ha
proceduto alla riparazione dei difetti (doc. N inc. CM.2012.135). AO 1, avendo
usato per il riempimento delle boccole della ringhiera il materiale __________ avrebbe
creato il presupposto per una calcificazione del materiale stesso e per il
successivo travaso delle acque.
D. Con risposta 10 aprile 2013 AO
1 ha contestato integralmente la petizione e l’esistenza di una sua
responsabilità per i danni subiti dagli attori. Nel merito della premessa
avanzata dalla controparte sul doc. O, ha rilevato che tale dichiarazione non
sarebbe stata allestita spontaneamente e liberamente dal suo responsabile F__________
V__________, ma sarebbe stata redatta dalla parte attrice che gliela avrebbe
sottoposta per la sottoscrizione. Questi l’avrebbe firmata ingenuamente, in
considerazione dell’affermazione “ribadisce con la presente l’assoluta
mancanza di difetti nei lavori eseguiti dalla ditta Asco-fer SA”, pure
contenuta nel documento. La convenuta ha ammesso comunque che il documento
rappresenta una rinuncia alla prescrizione, non però un valido riconoscimento
di debito come invece preteso dalla controparte. La convenuta ha poi osservato
che gli attori, oltre allo spostamento della ringhiera, avevano contemporaneamente
appaltato anche il rifacimento dell’isolazione del tetto piano, eseguito dalla
ditta B__________ U__________ SA, cosicché un’eventuale responsabilità di
quest’ultima non avrebbe potuto essere esclusa a priori. Le perizie prodotte dagli
attori, in quanto di parte, sono pure state contestate. L’appaltatore ha
ribadito di ritenersi libero da ogni responsabilità, poiché non sarebbe stata
fatta alcuna notifica tempestiva dei difetti e non sarebbe stata chiara la data
in cui questi si sarebbero manifestati. L’importo richiesto a titolo di
risarcimento è stato integralmente contestato, così come le fatture prodotte,
giudicate non in correlazione con il danno indicato. Pure contestata la
richiesta di rifusione delle pigioni di alcuni appartamenti.
E. Gli attori hanno rinunciato
a produrre la replica, motivo per cui il 7 maggio 2013 è stata indetta
l’udienza di discussione, contestualmente alla quale il Pretore ha deciso di
limitare la causa in applicazione dell’art. 125 lett. a CPC alla questione
della tempestiva notifica dei difetti, per la quale non sono state offerte
altre prove, oltre alla documentazione prodotta con le precendenti comparse
scritte. Le parti hanno rinunciato dibattimento finale e hanno prodotto le rispettive
conclusioni.
AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 hanno
concluso chiedendo di respingere l’eccezione di tardività della notifica dei
difetti formulata dalla controparte, in quanto le cause dei danni avrebbero
potuto essere determinate solo dopo diversi sopralluoghi e durante la
riparazione. La responsabilità della ditta convenuta sarebbe emersa solo ad
aprile 2012. D’altra parte il responsabile delle convenuta avrebbe partecipato
ad incontri sul luogo del danno e quindi sarebbe stato al corrente della
situazione. La fattispecie rappresenterebbe un caso particolare, essendo
avvenuta la notifica non appena possibile, nel momento in cui è stata scoperta
l’origine del danno. Nelle sue conclusioni AO 1 ha invece ribadito l’eccezione
formulata con la risposta, allegando che non sarebbe stato chiarito il momento
in cui il difetto è stato rilevato e che neppure sarebbe stata fatta una
notifica tempestiva dello stesso, non appena è stato individuato.
F. Con decisione 10 giugno
2013 il Pretore aggiunto di Locarno Campagna ha respinto la petizione, ponendo
a carico degli attori fr. 1'500.- per tassa di giustizia e spese e aggiudicando
alla convenuta fr. 3'700.- di ripetibili.
G. La sentenza pretorile è
stata impugnata da AP 1, AP 2,AP 3 e AP 4 con appello 24 giugno 2013, con cui
chiedono che la petizione sia accolta e che l’eccezione di tardività della
notifica dei difetti venga respinta. Con risposta 29 aprile 2013 AO 1 ha
postulato la reiezione dell’impugnativa con protesta di spese processuali e
ripetibili di secondo grado. Delle argomentazioni delle parti si dirà, se e per
quanto necessario, nei prossimi considerandi.
e considerato
In diritto: 1. Il giudice di prime cure ha
ricordato che il committente può far valere i suoi diritti di risarcimento per
difetti nei confronti dell’appaltatore, solo quando ne abbia notificato
tempestivamente la sussistenza. Per stabilire la tempestività della notifica,
il Pretore aggiunto ha valutato le circostanze concrete della fattispecie, con
riferimento al tipo di difetto lamentato. Esaminando la documentazione
prodotta, è giunto quindi alla conclusione che la difettosità dei lavori
eseguiti dalla convenuta nel marzo 2006 avrebbe potuto essere riconosciuta al
più presto il 13 dicembre 2011 (doc. 7), allorquando la ditta chiamata dagli
attori per verificare l’isolazione del tetto aveva avanzato l’ipotesi che
l’acqua avesse potuto infiltrarsi attraverso i fissaggi della ringhiera. Per il
Pretore aggiunto, a partire da quella data, entro un breve lasso di tempo, gli
attori avrebbero dovuto notificare il difetto alla convenuta, anche
nell’evenienza in cui essi avessero voluto fare eseguire dei rilevamenti
peritali successivi per confermarne le cause. Nemmeno è stato ritenuto
tempestivo in questo senso il doc. O del 23 febbraio 2012 (inc. CM.2012.135),
nell’evenienza in cui lo si volesse interpretare quale notifica di difetti.
Infine, partendo dal dato, indicato dagli stessi attori e mai contestato dalla
convenuta, che i lavori sono terminati il 4 aprile 2006, il giudice di prima
istanza ha stabilito che la prescrizione dei diritti di garanzia era già
intervenuta al momento in cui F__________ V__________ ha sottoscritto la
rinuncia a prevalersene, da cui la perenzione degli stessi diritti. Il Pretore
aggiunto ha motivato che i diritti di garanzia per i difetti che non sono stati
segnalati prima della scadenza del termine di prescrizione devono essere
dichiarati perenti d’ufficio.
2. A giudizio degli appellanti
le motivazioni del primo giudizio non potrebbero essere tutelate. La notifica
dei difetti sarebbe stata tempestiva secondo i principi della buona fede
contrattuale. Per gli appellanti al 13 dicembre 2011, i difetti non sarebbero
ancora stati chiari. Gli appellanti hanno precisato che il 2 dicembre 2011
sarebbe avvenuto un primo incontro sul luogo dove si era verificato
l’allagamento, al quale avrebbe partecipato pure il rappresentante della
convenuta F__________ V__________, che pure avrebbe preso appunti sulla
situazione. A partire da quella data e fino al mese di aprile 2012 ci sarebbero
stati contatti frequenti con il responsabile della convenuta durante i lavori
di riparazione, ma soltanto ad aprile 2012 la responsabilità del difetto
avrebbe potuto essere attribuita con certezza a AO 1. Dal doc. M si
rileverebbero i frequenti contatti avuti con il responsabile V__________.
Sarebbe quindi ininfluente che non ci sia stata notifica scritta, in quanto la
convenuta sarebbe stata comunque informata, indirettamente, per il tramite
della ditta Bluemenstein-Urecht, con tutti gli effetti giuridici. Vi sarebbe
inoltre stata una notifica al consulente dell’assicurazione, che avrebbe pure
aperto un caso di sinistro. Secondo gli appellanti occorrerebbe distinguere tra
la notifica del difetto e la notifica del danno. La notifica del difetto
sarebbe potuta avvenire solo dopo il chiarimento delle responsabilità. Gli
appellanti hanno ribadito che il rappresentante della convenuta ha rinunciato
alla prescrizione sottoscrivendo il doc. O. Essi hanno esposto che il codice
delle obbligazioni prevederebbe due tipi di prescrizione nell’appalto, l’una
stabilita dall’art. 371 cpv. 2 CO e l’altra dall’ art. 370 cpv. 3 CO.
Considerato il tenore del doc. O, che rappresenterebbe una dichiarazione
generica di rinuncia alla prescrizione in qualunque evenienza, senza
specificazione di quale prescrizione si tratti, l’appellata non avrebbe potuto
prevalersi di alcuna eccezione formale nel corso della conduzione dell’azione
di risarcimento del danno. Gli appellanti invocano in questo contesto un
cambiamento di giurisprudenza del Tribunale Federale che avrebbe ammesso che
una volta decorso il termine di prescrizione, qualunque esso sia, sarebbe
sempre possibile rinunciare a sollevare l’eccezione di intervenuta
prescrizione.
3. Secondo l’art. 367 CO,
incombe al committente di un opera, appena lo consenta l’ordinario corso degli
affari, di verificarne lo stato e di segnalare all’appaltatore eventuali
difetti. La notifica deve essere tempestiva. L’art. 370 cpv. 3 CO prevede che
nel caso in cui i difetti si manifestassero più tardi rispetto alla consegna,
il committente è tenuto a darne avviso all’appaltatore, tosto che questi siano
stati scoperti. Anche in questo caso la notifica deve avvenire tempestivamente
(Gauch, Der Werkvertrag, Zurigo,
Basilea, Ginevra, 5a edizione, pag. 787, n. 2179). La
notifica dei difetti occulti è possibile fintanto che il termine di
prescrizione dell’art. 371 cpv. 2 CO non è scaduto, caso contrario i suoi
diritti sono da considerare perenti (DTF 130 III 362). L’onere della
prova della notifica tempestiva incombe al committente (art. 8 CC, Gauch, op. cit., nota 1506, pag. 593, DTF
107 II 176, 118 II 147), che deve dimostrare quando il difetto gli è divenuto
riconoscibile, come e a chi ne ha comunicato l'esistenza, ritenuto che se è
assodata proceduralmente l'intempestività, il giudice non può ignorarla,
nemmeno nel caso in cui l'appaltatore stesso non se ne prevalga (sentenza II
CCA del 7 febbraio 2013, inc. n. 12.2011.51, II CCA 9 luglio 2007 inc. n.
12.2006.111, II CCA 6 dicembre 2006 inc. n. 12.2005.209; Gauch, op. cit., n. 2174; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 46 ad art.
183; Rep. 1991 p. 375, 1993 p. 200).
4. Nel caso di specie il
difetto lamentato dagli appellanti non era verificabile e notificabile al
momento della consegna, intorno ad aprile 2006 (cfr. data della fattura 4 aprile
2011, doc. C, inc. CM.2012.135). Soltanto più tardi, verosimilmente nel corso
dell’estate 2011 (il doc. I, inc. CM.2012.135, indica il 18 luglio 2011 quale
data dell’allagamento del tetto), sono stati fatti accertamenti volti a
stabilirne l’origine. Dall’esame della documentazione agli atti il Pretore aggiunto
ha accertato che al più presto il 13 dicembre 2011 (doc. 7), gli attori erano
stati informati, dalla ditta intervenuta per gli accertamenti delle cause delle
infiltrazioni, che i fissaggi della ringhiera eseguiti dalla convenuta nel 2006
non erano impermeabili. Per il primo Giudice a partire da quel momento, entro
un lasso di tempo breve, essi avrebbero potuto procedere a una notifica del
difetto all’imprenditrice, di cui però non ha rinvenuto alcuna prova agli atti.
4.1 Dall’esame del fascicolo
processuale si constata che con la petizione gli appellanti non hanno allegato
quando e come hanno tempestivamente notificato il difetto, e si sono limitati a
chiedere il risarcimento del danno asserito, sostenendo che l’appaltatore
avrebbe volontariamente rinunciato a sollevare l’eccezione di prescrizione nel
caso in cui fosse stata promossa un’azione per difetti. Neppure hanno replicato
all’eccezione di mancata notifica dei difetti sollevata in risposta dalla
convenuta, producendo una qualunque prova contraria. In sede di dibattimento,
quando il Pretore aggiunto ha deciso di limitare l’istruttoria alla verifica
della notifica dei difetti, gli attori non hanno offerto altre prove oltre a
quelle documentali già prodotte. Invero già a quello stadio di causa non
sarebbe stato nemmeno più possibile sanare la lacuna probatoria, giacché si può
senz’altro presumere con una certa verosimiglianza che nel caso di specie non
ricorrevano le condizioni di cui all’art. 229 cpv.1 CPC, perché gli attori, sin
dal momento dell’inoltro della loro petizione, erano al corrente degli incontri
e delle discussioni avute con il responsabile della convenuta e quindi
avrebbero potuto prevalersene e premurarsi di notificare prove concludenti a
tal fine. Soltanto nel loro memoriale conclusivo, in modo del tutto irrito e
comunque tardivamente, gli attori hanno descritto nuove circostanze di fatto per
spiegare che la notifica sarebbe avvenuta e che il rappresentante della
convenuta F__________ V__________ sarebbe sempre stato coinvolto nelle
verifiche e sarebbe stato messo a conoscenza del difetto.
4.2 La versione dei fatti
proposta nelle conclusioni dagli attori (pag. 2, 3) è poi stata quasi per
intero ritrascritta nell’appello (pag. 4, 5). Tale modo di procedere è
inammissibile in questa sede. In considerazione degli art. 310 e 311 CPC, l’appellante
deve confrontarsi criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali
ragioni di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata e quindi da riformare (Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
ZPO Kommentar, 2ª ed., n. 36 ad art. 311; TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011
consid. 4; II CCA 18 aprile 2013 inc. n. 12.2011.119 e riferimenti ivi
contenuti), fermo restando che la semplice trascrizione nell’appello delle
conclusioni di causa o di altri allegati di prima istanza oppure anche solo la
riproduzione di ampi stralci degli stessi non costituisce una sufficiente
motivazione d’appello (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; II CCA 18 aprile 2013
inc. n. 12.2011.119; Cocchi/Trezzini/ Bernasconi,
Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, p. 1367). Un appello
che si limita a ricopiare testualmente, o quasi, il memoriale conclusivo è da
ritenere inammissibile (DTF 138 III 375 consid. 4.3.1, sentenza del Tribunale
federale 5A_438/2012 del 27 agosto 2012 cons. 4; RtiD I-2010 pag. 683 n. 7c).
Per questo motivo, l’appello relativamente ai fatti che gli appellanti hanno
addotto con le conclusioni e riproposto in questa sede, deve essere dichiarato
irricevibile.
5. Il Pretore aggiunto ha
ritenuto, sulla base delle prove a sua disposizione, che al più presto il 13
dicembre 2011 i committenti potevano essere al corrente del difetto dell’opera
eseguita dalla convenuta e quindi, entro breve, avrebbero dovuto procedere alla
notifica. La prova della tempestiva notifica dei difetti incombeva ai
committenti, e avrebbe potuto essere portata non solo con documenti scritti, ma
anche con altri mezzi di prova, giacché la legge non richiede il rispetto di
una forma particolare per la notifica (Engel,
Contrats de droit suisse, Berna, 2000, pag. 448; Gauch, op. cit., 2146, pag. 776). Gli attori dovevano quindi
sin dall’inoltro della petizione offrire le prove necessarie per provare
l’avvenuta tempestiva notifica del difetto di cui pretendono il risarcimento.
5.1 Dalla documentazione agli
atti (doc. M, inc. CM.12.135, doc. O, accettazione della proposta di
transazione inc. CM 12.135) si rileva che il rappresentante dell’appellata ha
partecipato ad incontri per la verifica del danno e delle cause e in un primo
tempo non ha sollevato alcuna obiezione circa la tempestività della notifica.
Tuttavia nell’atteggiamento tenuto da F__________ V__________ non si può ravvisare
una rinuncia ad avvalersi dell'eventuale tardività della notifica dei difetti.
Né è d'altro canto possibile addebitare alla convenuta un eventuale abuso di
diritto per aver sollevato solo in causa l'eccezione di tardività della stessa.
Il fatto che essa o il suo rappresentante, prima della litispendenza, non l’abbiano
sollevata e della quale per altro non è provato fossero pienamente a
conoscenza, non determina una rinuncia tacita all’eccezione (Hohl, L’avis des défauts de l’ouvrage:
fardeau de la preuve et fardeau de l’allégation, in: RFJ 1994 p. 269, con rif.
a Gauch, op. cit., n. 2163), anche
se il rappresentante F__________ V__________ aveva accettato di discutere e
proporre una soluzione transattiva per risolvere il problema. Questo non impediva
in effetti ancora alla convenuta di far valere, come è avvenuto di fatto, nell'ambito
della successiva lite giudiziaria, i suoi diritti e le sue eccezioni (cfr. DTF
106 II 323), tanto più che essa non ha posto in atto alcun accorgimento per ostacolare
la controparte a dar seguito ai suoi obblighi di notifica (Hohl, op. cit., p. 269 n. 137; sentenza
della II CCA 6 dicembre 2006 inc. n. 12.2005.209 in: RtiD II-2007 41c 733).
Altresì, nell’evenienza in
cui si volesse ammettere che l’accordo transattivo proposto dal Pretore
aggiunto, poi comunque pacificamente decaduto, poteva risvegliare qualche forma
di affidamento negli attori circa una possibile rinuncia a prevalersi
dell’eccezione di tardività della notifica, va tenuto presente che quanto si è
svolto nelle discussioni in vista di una transazione per principio è avvenuto
senza pregiudizio delle rispettive ragioni in caso di lite (II CCA 6 dicembre
2006 citata). A maggior ragione trattandosi di dichiarazioni espresse nella
procedura di conciliazione, dove l’art. 205 cpv. 1 CPC prevede la confidenzialità
e vieta di utilizzare nella procedura decisionale le dichiarazioni delle parti.
5.2. L’allagamento sul tetto
degli appellanti è stato oggetto anche di due pratiche assicurative, l’una
relativa ad una polizza RC (doc. 2, 3, 4, 5, 6) e l’altra all’assicurazione
stabile (doc. I, inc. CM 12.135), entrambe presso la stessa compagnia di
assicurazione. Dalla documentazione prodotta a tale riguardo non emerge
tuttavia nulla di rilevante sulla questione se e quando vi sia stata una
notifica tempestiva dei difetti all’appaltatore. Va ricordato, comunque, che la
notifica è valida solo se è indirizzata o espressa direttamente all’appaltatore
o a un suo rappresentante autorizzato (Gauch,
op. cit., nota 2145, pag 776), e ciò indipendentemente dalle pratiche
assicurative intraprese.
6. Il Pretore aggiunto ha
ritenuto che nel caso concreto i committenti avevano omesso una notifica
tempestiva dei difetti occulti e scoperti solo dopo la consegna, e che quindi i
loro diritti di garanzia erano perenti giusta l’art. 370 cpv. 3 CO, il quale
prevede una finzione dell’accettazione dell’opera. Gli appellanti affermano che
sia l’art. 370 cpv. 3 CO sia l’art. 371 cpv. 2 CO prevedono termini di
prescrizione e ammettono che il termine di 5 anni è trascorso in entrambi i
casi, ma fondano le loro pretese sulla dichiarazione 23 febbraio 2012, con la
quale la controparte ha firmato la rinuncia ad avvalersi dell’eccezione di
prescrizione (doc. O, inc. CM.2012.135). In tal modo, proseguono gli
appellanti, la controparte ha rinunciato a prevalersi di qualsiasi eccezione,
sia per quel che concerne la prescrizione quinquennale dell’art. 371, sia per
quella dell’art. 370 cpv. 3 CO. Sapere se vi sia stata perenzione o
prescrizione, dunque, sarebbe “futile” a detta degli appellanti, visto che la
convenuta ha rinunciato a prevalersi della prescrizione.
6.1 Ora dal doc. O, si rileva
unicamente una rinuncia a sollevare l’eccezione di prescrizione nel caso in
cui venisse iniziata da parte dei proprietari una azione per difetti. A ben
vedere il contenuto del documento risulta contraddittorio, perché la rinuncia alla
prescrizione è preceduta da una dichiarazione del responsabile della convenuta
che ha ribadito l’assoluta mancanza di difetti nei lavori eseguiti dalla AO
1. In ragione di tale premessa, se non fosse che la rinuncia alla
prescrizione è stata ammessa dalla convenuta (risposta allegato II pag. 2), il
contenuto del doc. O sarebbe comunque poco chiaro, riguardo alla determinazione
della reale volontà della convenuta che lo ha sottoscritto. Comunque sia, non
occorre indagare oltre, fermo restando che nel caso in cui ci sia stata
effettivamente cosciente rinuncia alla prescrizione, essa è da riferire
soltanto alla prescrizione dell’art. 371 cpv. 2 CO, intervenuta già nell’aprile
2011 (doc. C, inc. CM.2012.135) e non può salvare i diritti di garanzia
decaduti per la mancata tempestiva notifica prevista dall’art. 370 cpv. 3 CO e
alla conseguente finzione di accettazione dell’opera.
6.2 Gli appellanti hanno
invocato in questo contesto una decisione del Tribunale federale, secondo la
quale sarebbe sempre possibile rinunciare alla prescrizione, anche nel caso in
cui il termine fosse già decorso. Ora tale decisione (DTF 132 III 226, cons.
3.3.7) rappresenta effettivamente un cambiamento di giurisprudenza, ma solo nel
contesto della prescrizione, e pertanto non può essere invocata nel caso di
specie. L’art. 370 cpv. 3 CO, infatti, non riguarda la prescrizione, ma la perenzione
dei diritti di garanzia, vale a dire la loro completa decadenza (Gauch, op. cit., pag. 787 e seg., in
particolare nota 2186, pag. 790), ciò che è ben diverso dalla prescrizione,
vale a dire dall’impossibilità di procedere giudizialmente per diritti di
garanzia esistenti (Gauch, op.
cit., pag. 793, nota 2195). Nella fattispecie i committenti non hanno potuto
provare di aver notificato tempestivamente i difetti occulti e hanno di
conseguenza perso i diritti di garanzia previsti dalla legge.
7. L’appellata ritiene che l’impugnativa
della controparte sarebbe stata proposta in malafede e temerariamente e chiede
a questa Camera di tener conto dell’art. 128 cpv. 3 CPC e di sanzionare
disciplinarmente l’appellante. L’art. 128 cpv. 3 CPC va applicato con estrema
prudenza (Cocchi, Trezzini, Bernasconi,
Commentario al codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano, 2011,
pag. 542). Si ritiene in malafede o temeraria una procedura che miri
precipuamente a guadagnare tempo o ad arrecare un danno concreto alla
controparte (Sutter-Somm, Hasenboehler, Leuenberger,
Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordunung, 2a Ed., Zurigo,
2013, pag. 957; Oberhammer, Domej, Haas,
ZPO, Schweizerische Zivilprozessordung, 2a ed., Basel, 2014, pag.
658, n. 10).
Questi estremi non si verificano
nella fattispecie, già per il fatto che l’appellata non ha subito alcun danno
quantificabile. Il fatto di avere dovuto attendere il giudizio di secondo
grado, che era nel diritto della controparte, non le ha infatti comportato
alcun pregiudizio concreto, considerato inoltre che le viene riconosciuta un’equa
indennità per ripetibili.
8. Visto quanto precede, la
decisione di prima istanza regge alle critiche e va confermata. L’appello di AP
1,AP 2,AP 3, AP 4, per quanto ricevibile, deve essere respinto. Gli oneri
processuali per la procedura di appello, calcolati sulla base di un valore
litigioso complessivo di fr. 65'509.- importo determinante anche ai fini di un
eventuale ricorso al Tribunale federale, sono posti interamente a carico degli
appellanti, risultati soccombenti, che devono inoltre rifondere alla
controparte un’equa indennità per ripetibili. La tassa di giustizia di appello
è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG. L’indennità ripetibile
in favore dell’appellata è stata calcolata seguendo i criteri indicati all’art.
11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar).
Per questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello di AP 1, AP 2, AP
3, AP 4, è respinto. Di conseguenza la decisione 10 giugno 2013 del
Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno Campagna, è confermata.
2. Le spese processuali di
appello di complessivi fr. 2'000.- sono poste a carico degli appellanti in
solido, i quali rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di
solidarietà, fr. 3'200.- per ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
-, ,
-, ,
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).