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Decisione

12.2013.111

Mutuo/donazione: onere della prova; onere di contestazione del convenuto; sostituzione di parte in corso di causa

25 novembre 2014Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull’appello 27 giugno

2013 della parte attrice

4. Con la prima censura la

parte appellante rimprovera il Pretore per avere riconosciuto la legittimazione

passiva unicamente per l’importo di fr. 8'009.01, pari alla somma delle fatture

intestate a AO 1 e pagate da AP 1. Malgrado per il restante importo di fr.

13'263.50 le bollette fossero intestate all’ex marito della convenuta,

quest’ultima avrebbe ammesso durante l’interrogatorio presso la polizia

Considerandi

cantonale (doc. E) che l’intero importo pari a fr. 21'272.50 costituiva un suo

debito. La convenuta avrebbe inoltre riconosciuto in sede di dibattimento 15

maggio 2012 che AP 1 aveva effettuato pagamenti di fatture di pertinenza della

convenuta per un importo complessivo di fr. 17'272.51.

4.1

La legittimazione delle parti,

attiva o passiva, è un presupposto di merito, ossia una questione di diritto

che il giudice di ogni grado deve esaminare d’ufficio (sentenza del TF 11

novembre 2008, inc.4A_165/2008, consid. 7.3, DTF 126 III 59 consid. 1, 125 III

82.

consid. 3; Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, art. 181, N. 641). Laddove la procedura sia retta dalla massima

Dispositivo

dispositiva, il giudice deve basare il proprio esame sui fatti allegati,

rispettivamente contestati, dalle parti e accertati, senza andare alla ricerca

di fatti atti a mettere in dubbio la legittimazione di una parte, che

controparte ha omesso di allegare (rispettivamente di contestare). Ciò

significa che il giudice non può sollevare la questione della legittimazione

senza che le parti abbiano potuto esprimersi in merito, ossia senza rispettare

il principio del contraddittorio (sentenza TF 11 novembre 2008, inc.

4A_165/2008, consid. 7.3, 7.3.2, 7.3.3, 7.4; Cocchi/Trezzini,

op. cit., art. 181, N. 642 e riferimenti; II

CCA 29 ottobre 2013, inc. n. 12.12.164). In conclusione, il giudice deve

esaminare d’ufficio la legittimazione delle parti, trattandosi di una questione

di diritto, ma solo sulla base delle allegazioni e degli atti presenti nell’incarto

e nel rispetto del diritto delle parti di essere sentite. Determinare la legittimazione

passiva di una parte significa stabilire contro chi si deve far valere in

giudizio, in proprio nome, una determinata pretesa in qualità di suo titolare (DTF

125 II 82 consid. 1a; II CCA 26 febbraio 2014, inc. n. 12.2012.83). In tema di

azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall’esistenza di un

determinato contratto, si ritiene che la legittimazione passiva sia data

qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al quale l’attore

procede (Bohnet, CPC commenté,

cfr. 100 ad art. 59; Cocchi/Trezzini,

op. cit., m. 23 ad art. 181; II CCA 26 febbraio 2014, inc. n. 12.2012.83).

4.2 Nel caso di specie, in sede di

risposta la convenuta ha ammesso esplicitamente che AP 1 “ha effettuato

pagamenti di fatture di pertinenza della signora AO 1 per complessivi fr. 17'272.51”. Ella ha contestato unicamente l’importo di fr. 4'000.- pari all’ammontare di una fattura

intestata all’ex marito (cfr. osservazioni 15 maggio 2012, act. III, pag. 3). Anche

nelle conclusioni la convenuta ha ribadito che “l’importo che eventualmente AO

1 dovrà restituire è di fr. 17'272.51, pari alle fatture di cui la stessa era

debitrice” (conclusioni 8 aprile 2013, act. XXI, ad. 8).

4.2.1 Giusta l’art. 222 cpv. 2 CPC il

convenuto deve specificare quali fatti, così come esposti dall’attore,

riconosce o contesta. Una contestazione globale o generica non è di principio

sufficiente e chi contesta una pretesa deve spiegare le proprie obiezioni in

modo da permettere all’attore di capire quali fatti sono contestati e di

fornire le prove delle quali porta l’onere (Trezzini

in Cocchi/Trezzini/Bernasconi,

Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, pag. 993 ad art.

222; Chaix, L’apport des faits au

procès, in: Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens,

2010, pag. 128). È di principio sufficiente una contestazione chiara su un

fatto preciso (Tappy in: CPC –

Code de procédure civile commenté, n. 20 ad art. 222). Secondo l’art. 150 cpv.

1 CPC, applicabile in concreto, oggetto della prova sono unicamente i fatti

controversi, se giuridicamente rilevanti. Ne deriva che il giudice dovrà

considerare veri i fatti ammessi dalle parti, a meno che "sussistano

notevoli dubbi" secondo l'art. 153 cpv. 2 CPC (cfr. Messaggio concernente

il Codice di diritto processuale svizzero, FF 2006, n. 5.10.1, 6683, commento

all'art. 148 del disegno di legge). In altre parole, l’ammissione (o l’assenza

di contestazione) comporta la presunzione di fatto accertato, che si

sostituisce all’apprezzamento delle prove per mezzo del quale il giudice

accerta normalmente i fatti. E’ questa una delle conseguenze del principio

attitatorio (sentenza del TF 4A_629/2009 del 10 agosto 2010, consid. 3.1 e

3.3).

4.2.2 Nella fattispecie la parte attrice ha

indicato in modo particolareggiato nella petizione di causa le proprie pretese,

specificando che egli aveva pagato fatture di pertinenza della convenuta per un

importo di fr. 17'272.51, rispettivamente del suo ex marito per fr. 4'000.-. A

sostegno della sua domanda AP 1 ha prodotto agli atti l’estratto del “Conto

Deposito __________” per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2010, dal quale

risulta il pagamento effettuato il 22 gennaio 2010 per un importo complessivo

di fr. 17'272.51 e i verbali di interrogatorio della convenuta davanti alla

Polizia giudiziaria, dai quali risultavano nel dettaglio i dati delle polizze

di versamento (debitore, creditore, ammontare) relative al pagamento effettuato

il 22 gennaio 2010 (doc. C e E). Dagli stessi verbali risultano inoltre la

dichiarazione della convenuta, secondo cui AP 1 “si è offerto di pagare certi

miei conti in sospeso, perché sia il mio ex marito sia io eravamo senza lavoro

ed in difficoltà economiche” (doc. E, pag. 10) e l’ammissione, secondo cui egli

“mi ha saldato diverse bollette e meglio quelle già menzionate sopra per un

importo complessivo di fr. 17'272.51” (verbale di interrogatorio 6.12.2010,

pag. 12, doc. E). Tale circostanza è stata in seguito confermata dalla

convenuta contestualmente ad un altro interrogatorio nel quale ha dichiarato

che AP 1 “si è offerto di pagare certi miei conti in sospeso per complessivi

fr. 17'272.51” (verbale di interrogatorio 14.12.2010, pag. 3, doc. E). In sede

di risposta la convenuta ha esplicitamente ammesso che AP 1 “ha effettuato

pagamenti di fatture di pertinenza di AO 1 per complessivi fr. 17'272.51”. Quest’ultima ha contestato unicamente la somma di fr. 4'000.-, relativa a fatture

intestate al suo ex marito, precisando che “detta somma non può essere in alcun

modo contestata alla convenuta, non essendo quest’ultima debitrice di detta somma

non avendone beneficiato” (osservazioni 15 maggio 2012, act. III, pag. 3).

Anche nelle conclusioni la convenuta ha contestato unicamente la somma di fr.

4'000.-, ammettendo esplicitamente il pagamento di fatture di sua pertinenza

per un importo di fr. 17'272.51 (conclusioni 8 aprile 2013, act. XXI, ad. 8).

Ne discende che l’esplicita

ammissione della convenuta, secondo cui AP 1 il 22 gennaio 2010 aveva pagato

fatture di sua pertinenza per un importo complessivo di fr. 17'272.51 imponeva

al Pretore di considerare ammessa la legittimazione passiva di AO 1 per almeno fr.

17'272.51. L’appello su questo punto deve essere accolto e la decisione, che

poggia su di una applicazione errata degli artt. 150 e 222 cpv. 2 CPC, deve

essere riformata.

4.3 Per quanto concerne l’importo di

fr. 4'000.-, contestato dalla convenuta poiché relativo a fatture intestate

all’ex marito, la parte appellante rimprovera il Pretore per non avere tenuto

conto del fatto che debitrice dell’intero importo fatto valere non poteva che

essere la convenuta, la quale avrebbe ammesso durante l’interrogatorio presso

la polizia cantonale che l’intero importo costituiva un suo debito (doc. E). Il

Pretore ha invece negato la legittimazione passiva della convenuta in relazione

alle fatture intestate all’ex marito di costei, non essendo quest’ultima

beneficiaria del pagamento (sentenza impugnata, pag. 3, consid. 6).

Preliminarmente giova rilevare

che la conclusione del Pretore appare priva di fondamento, non essendoci agli

atti alcun riscontro relativo ai rapporti di dare e avere tra AO 1 e il suo ex

marito. Nel caso di specie la questione di sapere con chi l’attore abbia

concluso il contratto in relazione all’importo di fr. 4'000.-, contestato dalla

convenuta, può comunque restare indeciso. Dall’estratto del “Conto Deposito __________”

intestato a AP 1 per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2010 emerge infatti che i

versamenti effettuati il 22 gennaio 2010 allo sportello postale ammontavano

all’importo complessivo di fr. 17'272.51 (doc. C). Tale importo è stato riconosciuto

dalla convenuta sia in sede di risposta sia in sede di interrogatorio di

polizia (doc. E). Da quest’ultimo si evince che il versamento avvenuto il 22

gennaio 2010 ammonta a fr. 17'272.51 mentre la somma degli importi delle 37

singole polizze passate in rassegna assomma a fr. 21'272.51 (doc. E). Considerato

che agli atti non sono state versate le singole polizze, che non vi è riscontro

alcuno circa un ulteriore versamento di fr. 4'000.- effettuato in data 22

gennaio 2010, bisogna ritenere che l’ammontare complessivo delle fatture di

pertinenza di AO 1 pagate da AP 1 il 22 gennaio 2010 è di fr. 17'272.51, come

risulta dall’estratto del “Conto Deposito __________” di cui al doc. C. In

queste circostanze, a prescindere dall’esame delle altre censure e del buon

fondamento della domanda, la pretesa della parte attrice, alla quale incombe

l’onere della prova, deve essere limitata a fr. 17'272.51.

5. Con la seconda censura la

parte appellante rimprovera il Pretore per avere riconosciuto la capacità di

discernimento di AP 1. In merito, essa ripropone la propria interpretazione e

valutazione dei fatti, limitandosi a trascrivere quanto già contenuto nel

memoriale conclusivo. Tale modo di procedere è inammissibile in questa sede,

poiché l’atto di appello deve confrontarsi compiutamente con la decisione

impugnata, contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed

essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve confrontarsi

criticamente con la decisione impugnata, spiegando per quali ragioni di fatto e

di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,

ZPO Kommentar, 2 a ed., n.36 ad art. 311; TF 7 dicembre 2011

4A_659/2011 consid. 4; II CCA 9 settembre 2013 inc. n. 12.2012.188). Per

costante giurisprudenza la semplice trascrizione nell’appello delle conclusioni

di causa o di altri allegati di prima istanza o anche solo la riproduzione di

ampi stralci degli stessi non costituisce una sufficiente motivazione di

appello secondo l’art. 311 cpv. 1 CPC (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; II CCA 31

gennaio 2014 inc. n. 12.2012.86 consid. 9.2; 9 settembre 2013 inc. n.

12.2012.188 e riferimenti ivi contenuti). Nel presente caso, per quanto

concerne la capacità di discernimento, la parte appellante ha riprodotto

nell’atto di appello ampi stralci delle conclusioni (pag. 2 - 4, pag. 8, pag.

10). Le ampie citazioni tratte dall’allegato conclusionale, non essendo al

servizio di circostanziate contestazioni al giudizio pretorile, rendono la

censura irricevibile, poiché non conforme ai requisiti posti dall’art. 311 cpv.

1 CPC.

II. Sull’appello

incidentale 5 settembre 2013 di AO 1

6. AO 1 critica il Pretore per

avere qualificato quale mutuo il pagamento effettuato il 22 gennaio 2010. Il

primo giudice ha ritenuto provato che il pagamento delle fatture di pertinenza

di AO 1 da parte di AP 1 fosse oggetto di un contratto di mutuo. Egli ha

ritenuto che nel caso di specie le concrete circostanze inducevano ad escludere

che il pagamento fosse avvenuto a titolo di donazione. Di conseguenza, considerato

che in tali circostanze, sulla base della giurisprudenza, alla dimostrazione

dell’obbligo di restituzione vanno poste esigenze probatorie ridotte, ha

riconosciuto quale mutuo il pagamento delle fatture.

6.1 Preliminarmente si osserva che

l’appellante incidentale non si confronta compiutamente con gli esaurienti

motivi che hanno indotto il Pretore a maturare il proprio convincimento,

segnatamente il fatto che al momento del pagamento AP 1 conosceva la convenuta

da poco più di due mesi, che tra i due non vi era alcun legame sentimentale e

che il pagamento è avvenuto in aiuto a una difficile situazione finanziaria in

cui ella versava. Ella si limita in sostanza ad evidenziare altri indizi,

rispettivamente a riproporre una propria interpretazione delle risultanze di

causa, a sostegno della propria tesi. Tale modo di procedere è contrario ai

requisiti di motivazione posti dall’art. 311 cpv. 1 CPC e la censura è pertanto

inammissibile. La stessa risulta ad ogni modo anche infondata.

6.2 Secondo l’appellante incidentale dall’istruttoria

sarebbe emerso come AP 1 “se non al momento del pagamento, successivamente”

avrebbe espressamente manifestato l’”animus donandi”. Tale argomentazione è già

di per sé sufficiente per respingere l’appello incidentale, costituendo la

volontà di donare un elemento essenziale del contratto che deve esistere al

momento della sua conclusione (Vogt,

Basler Kommentar, n. 1 ad art. 239 CO; Baddely,

CR - CO I – n. 27 ad art. 239 CO; decisione del TF 5C.212/2000 del 2 aprile 2001).

6.2.1 A sostegno della sua tesi

l’appellante incidentale rinvia all’audizione della teste __________ P__________,

amica di lunga data della convenuta, la quale avrebbe riferito che i pagamenti

sarebbero avvenuti a titolo di liberalità. Il Pretore ha ritenuto ininfluente

tale audizione per più motivi. Da un lato, considerato che la deposizione si

riferiva ad una visita all’amica presso l’abitazione di AP 1 avvenuta nel

maggio 2010, ha ritenuto poco verosimile che a distanza di mesi dal pagamento

del 22 gennaio 2010 la teste avesse trovato la convenuta ancora arrabbiata con lui

per la presunta donazione di cui aveva beneficiato mesi prima. D’altro canto il

primo giudice ha ritenuto che la dichiarazione non forniva alcun indizio in

merito alla connessione tra i pagamenti che AP 1 e la convenuta avrebbero

evocato durante tale incontro e il pagamento contestato. L’appellante

incidentale, che si limita a contrapporre la propria interpretazione, non si

confronta con l’esauriente argomentazione pretorile, in particolare non spende

una parola in merito al fatto, giustamente ritenuto dal primo giudice, che tra

il contestato pagamento e la visita all’amica fossero passati diversi mesi. La

censura è già solo per questo motivo irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC). Per il

resto con l’appello incidentale la convenuta non aggiunge nulla di più a una

affermazione che è rimasta priva di riscontri in causa. Infatti la sua tesi,

secondo cui la teste non poteva che riferirsi al pagamento del 22 gennaio 2010,

essendo l’unico effettuato da AP 1 a favore di AO 1, rimane un’allegazione non

suffragata da alcuna prova, non potendosi inoltre escludere che in epoca

successiva siano avvenuti altri pagamenti con altre modalità.

6.2.2 L’appellante incidentale ritiene

contraddittoria la sentenza impugnata poiché il Pretore, sulla base della

testimonianza di __________ C__________, ex marito della convenuta, avrebbe qualificato

quale donazione i pagamenti effettuati a favore di quest’ultimo, mentre che,

sempre sulla base della medesima testimonianza, avrebbe invece escluso la

donazione per quanto attiene alle fatture a lei intestate.

Contrariamente a quanto ritiene

la convenuta, si osserva che in realtà il primo giudice non ha qualificato

quale donazione il pagamento delle fatture intestate a __________ C__________. Egli

si è limitato a valutare quanto da quest’ultimo riferito nell’ambito

dell’apprezzamento della prove, concludendo che la deposizione era addirittura

contraria alla tesi della donazione, poiché dalla stessa risultava che “nella

misura in cui AP 1 aveva voluto fare un pagamento a terzi a titolo di

donazione, manifestava espressamente questa volontà”, ciò che non era successo

per quanto concerneva il pagamento delle fatture di pertinenza della convenuta

(decisione impugnata, ad 8.2, pag. 7). Il primo giudice ha inoltre considerato,

senza che l’appellante incidentale lo abbia censurato, che il teste nulla aveva

riferito in merito al pagamento da parte di AP 1 di fatture di pertinenza di AO

1 a titolo di donazione. In queste circostanze la censura deve essere respinta

siccome infondata.

6.2.3 Contrariamente a quanto ritiene

l’appellante incidentale, nemmeno i due scritti prodotti sub. doc. 1 e 2

permettono di ritenere dimostrato l’”animus donandi” di AP 1 per quanto attiene

il pagamento da lui effettuato il 22 gennaio 2010 delle fatture di pertinenza

di AO 1. Tali scritti, redatti in epoca successiva al citato versamento, non

fanno riferimento alcuno al pagamento del 22 gennaio 2010. Anche il fatto che

in un’altra occasione AP 1 aveva sottoscritto un contratto con il quale veniva

espressamente indicato l’obbligo di restituzione della somma data, non

costituisce una circostanza sufficiente per considerare e contrario l’esistenza

di una donazione in relazione al pagamento del 22 gennaio 2010. Giova rilevare

che la donazione non è presunta e il negozio, che deve essere interpretato a

favore del donatore, è destinato a proteggere il patrimonio di quest’ultimo (Baddeley, op. cit. , n. 20 ad art. 239

CO).

Così stando le cose la decisione

del Pretore, che sulla base di diverse circostanze convergenti ha ritenuto che

il pagamento del 22 gennaio 2010 di fatture di pertinenza di AO 1 non poteva

ragionevolmente spiegarsi se non con l’ipotesi di un mutuo, regge alle critiche

e va confermata.

III. Sulle spese giudiziarie

7. In definitiva quindi l’appello

principale 27 giugno 2013 è parzialmente accolto mentre l’appello

incidentale 5 settembre 2013 va respinto integralmente. L’esito del presente

giudizio comporta una riforma degli oneri processuali di prima sede, che

seguono la soccombenza. La tassa di giustizia e le spese di prima sede (non

contestate nel loro ammontare) sono poste a carico della parte attrice

subentrata nella lite, in solido, nella misura del 20% e a carico di AO 1 (e

per essa, a beneficio del gratuito patrocinio, a carico dello Stato) in ragione

dell’80%, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 450.- a titolo di

ripetibili parziali.

Le spese processuali dell’appello principale sono poste a carico degli

eredi subentrati in causa, in solido, nella misura di 1/3 mentre che la rimanenza

è posta a carico di AO 1 (e per essa, al beneficio del gratuito patrocinio anche

in questa sede, allo Stato), con l’obbligo di rifondere agli appellanti congrue

ripetibili parziali, fermo restando che quest’ultima, posta al beneficio del

gratuito patrocinio, è esentata dal pagamento delle spese processuali (art. 118

cpv. 1 lett. b CPC), ma non delle ripetibili alla controparte (art. 118 cpv. 1

lett. c CPC). Le spese processuali dell’appello incidentale seguono la totale

soccombenza di AO 1. Per la procedura di appello incidentale alla parte attrice

non possono tuttavia essere attribuite ripetibili, avendo rinunciato a

presentare osservazioni al gravame di parte avversa. Le spese processuali e le

ripetibili della procedura di appello sono stabilite in funzione delle domande,

ovvero fr. 13'263.50 per l’appello principale e fr. 8'009.01 per quello

incidentale.

8. Il valore

litigioso giusta l'art. 51 cpv. 1 lett. a LTF è determinato da tutte le

conclusioni ricevibili rimaste controverse davanti all'autorità cantonale

(sentenza del Tribunale federale inc.5A_765/2008 del 29 giugno 2009, consid.

1.2.1 e rif.). Di conseguenza, qualora siano fatte valere domande in via

principale e adesiva, i rispettivi valori vanno sommati, senza riguardo a

quanto l'autorità cantonale ha aggiudicato, né al valore della pretesa della

parte che agisce davanti al Tribunale federale (sentenza inc.5A_500/2009 del

19 novembre 2009, consid. 1). È fatto salvo il caso in cui con l'appello

incidentale sia riproposta una domanda riconvenzionale; in questa ipotesi - non

realizzata in concreto - trova applicazione l'art. 53 cpv. 1 LTF (sentenza del

Tribunale federale inc.4A_629/2009 del 10 agosto 2010, consid. 1.2.1). Nella fattispecie il valore di causa determinante ai fini di un

eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è fissato in fr. 21'272.50.

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: I. L’appello principale 27 giugno

2013 è parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza inc. SE.2012.5

del 28 maggio 2013 è così riformata:

1. La petizione di AP 1, e per esso degli eredi

istituiti subentrati in causa, è parzialmente accolta.

1.1 AO 1 è

condannata a versare a AP 1, e per esso agli eredi istituiti subentrati in

causa, fr. 17.272.51 oltre interessi al 5% dal 13 luglio 2011.

1.2 L’opposizione

interposta al PE n. __________ dell’UEF di __________ è rigettata in via

definitiva limitatamente alla somma di fr. 17'272.51 oltre interessi al 5% dal

13 luglio 2011.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'000.-, e le spese di fr. 540.-, sono poste a carico della

parte attrice in solido in misura del 20% e a carico della convenuta (e per

essa a beneficio dell’AG a carico dello Stato) in misura dell’80%, con

l’obbligo di rifondere a controparte complessivi fr. 450.- a titolo di

ripetibili parziali.

3. invariato

II. Le spese processuali

dell’appello principale di fr. 800.-, anticipate dalla parte attrice, restano a

suo carico in ragione di 1/3 mentre la rimanenza è posta a carico di AO 1 (e

per essa, al beneficio del gratuito patrocinio, dello Stato), con l’obbligo di

rifondere alla parte attrice complessivi fr.400.- a titolo di ripetibili

parziali.

III. L’appello incidentale 5

settembre 2013 di AO 1 è respinto.

IV. Le spese processuali

dell’appello incidentale di complessivi fr. 500.-, sono poste a carico di AO 1

(e per essa, al beneficio del gratuito patrocinio, dello Stato). Non si

attribuiscono ripetibili.

V. Notificazione:

-,

-.

Comunicazione alla Pretura.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).