12.2013.111
Mutuo/donazione: onere della prova; onere di contestazione del convenuto; sostituzione di parte in corso di causa
25 novembre 2014Italiano24 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2013.111
Lugano
25 novembre 2014fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa a procedura semplificata - inc. n. SE.2012.5 della Pretura
- promossa con petizione 9 febbraio 2012 da
AP
1 già in,
a cui sono subentrati in
causa gli eredi
,
, __________, __________
tutti rappr. dall’ RA 2
contro
AO
1
rappr. dall’ RA 3
con cui ha chiesto la
condanna della convenuta al versamento di fr. 21'272.50 oltre accessori e spese
esecutive, nonché il rigetto in via definitiva dell’ opposizione interposta al
PE n. __________ dell’UEF di __________;
domande avversate dalla
convenuta e sulle quali il Pretore ha statuito con decisione 28 maggio 2013,
con la quale ha accolto parzialmente la petizione per fr. 8'009.01 oltre
interessi, e ha rigettato in via definitiva, limitatamente a tale importo, l’opposizione
interposta al PE summenzionato;
appellante la parte
attrice che con appello 27 giugno 2013 chiede la riforma del querelato giudizio
nel senso di accogliere integralmente la petizione, con protesta di spese giudiziarie
di entrambe le sedi;
mentre con osservazioni
(correttamente: risposta) 5 settembre 2013 la convenuta propone la reiezione
del gravame e con appello adesivo (correttamente: incidentale) di medesima data
postula, previo ottenimento del gratuito patrocinio, la reiezione integrale
della petizione, pure con protesta di spese processuali e ripetibili;
con scritto 6 marzo 2014
la parte attrice ha comunicato di non essere intenzionata a presentare
osservazioni all’appello incidentale;
richiamata la decisione
del 25 novembre 2013, con cui questa Camera ha accolto l’istanza di gratuito
patrocinio presentata dall’appellante incidentale;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Dal mese di novembre 2009 fino
al mese di giugno 2010 AO 1 ha prestato il suo aiuto quale collaboratrice
domestica a AP 1, occupandosi in particolare della preparazione del pranzo e
restando un paio di ore presso l’abitazione di quest’ultimo (doc. A e doc. E).
Il 28 giugno 2010 è stata istituita una tutela volontaria a favore di AP 1 e
nominata quale sua tutrice RA 1 (doc. B). In data 2 agosto 2011AP 1 ha fatto
spiccare nei confronti di AO 1 il PE n. __________ dell’UE di Mendrisio per un
importo di fr. 21'272.50, oltre interessi e spese esecutive, indicando quale
causa dell’obbligazione un “prestito per pagare i debiti (disdetto 19.05.2011)”,
contro il quale la precettata ha interposto tempestiva opposizione (doc. G).
B. Fallito il tentativo di
conciliazione ai sensi degli artt. 197 segg. CPC, con petizione 9 febbraio 2012
AP 1 (rappresentato dalla tutrice RA 1) ha chiesto la condanna di AO 1 al
pagamento in suo favore dell’importo complessivo di fr. 21'272.50, oltre
accessori, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al
PE summenzionato. L’importo corrisponderebbe alla somma dei pagamenti di
fatture di pertinenza della convenuta e dell’ex marito di costei effettuati in
data 22 gennaio 2010 da AP 1 a titolo di prestito. In subordine, egli fonda la
sua pretesa facendo valere la sua incapacità di discernimento e di conseguenza
la nullità dell’atto giuridico alla base del pagamento. AO 1 si è opposta alla
petizione in occasione dell'udienza di dibattimento del 15 maggio 2012. In sintesi, la convenuta ha ammesso il pagamento effettuato da AP 1 il 22 gennaio 2010 ma ha
sollevato l’eccezione di carenza di legittimazione passiva in relazione al
pagamento delle fatture di pertinenza del suo ex marito. La convenuta ha inoltre
contestato l’incapacità di intendere e di volere di AP 1 e ha rilevato che i
pagamenti sarebbero avvenuti a titolo di donazione. Esperita l’istruttoria, nei
rispettivi memoriali scritti le parti si sono confermate nelle loro domande ed
argomentazioni. Con decisione 28 maggio 2013 il Pretore ha accolto parzialmente
la petizione limitatamente a fr. 8'009.01, oltre interessi, corrispondenti alle
sole fatture di pertinenza della convenuta. Il primo giudice ha accertato la capacità
di discernimento di AP 1 al momento del pagamento delle fatture il 22 gennaio
2010 e costatato che egli non aveva l’intenzione di eseguire una donazione a
favore di AO 1. Il Pretore ha pertanto condannato quest’ultima alla
restituzione dell’importo di fr. 8'009,01, pari all’ammontare delle fatture a
lei intestate, e rigettato in via definitiva, limitatamente a tale importo, l’opposizione
interposta al PE summenzionato.
C. Con
appello 27 giugno 2013 la parte attrice è insorta contro il querelato giudizio
chiedendone la riforma nel senso di accogliere integralmente la petizione e
condannare la convenuta al pagamento di fr. 21'272.50, oltre accessori e spese
esecutive, con protesta di spese e ripetibili. Con risposta 5 settembre 2013 AO
1 propone la reiezione del gravame e con appello incidentale di medesima data
postula la reiezione integrale della petizione, pure con protesta di spese
processuali e ripetibili, previa ammissione al beneficio del gratuito
patrocinio. Con decisione 25 novembre 2013 questa Camera ha accolto la domanda
di ammissione al gratuito patrocinio presentata dall’appellante incidentale. La
parte attrice non ha espresso osservazioni all’appello incidentale,
rimettendosi alla decisione della Camera.
e considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in
vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) che trova
applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura di prima istanza è stata
avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).
2. AP 1 è deceduto il 9
febbraio 2014 (atto di morte agli atti). Al fine di conoscere chi fossero gli
eredi del defunto, rispettivamente se essi avessero accettato o rifiutato
l’eredità, la procedura di appello è stata sospesa fino al 30 settembre 2014
(act. XXVII), termine in seguito prorogato fino al 31 ottobre 2014 (act.
XXVIII). Dal certificato ereditario rilasciato nel frattempo dal Pretore __________
risulta che unici eredi istituiti del defunto AP 1 sono __________ G__________,
__________ C__________, __________ F__________ e __________ P__________ (certificato
ereditario 16 giugno 2014 agli atti). Secondo i combinati disposti degli artt.
83 cpv. 4 CPC e 560 CCS, essi sono pertanto subentrati in causa, avvenendo la
sostituzione della parte in materia di successione a titolo universale
immediatamente e senza il consenso della controparte (Messaggio concernente il
Codice di diritto processuale svizzero, FF
2006, 6657; Oberhammer/Domej/Haas
[Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, n. 16 ad art. 83).
3. Nelle controversie
patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione è impugnabile
mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni. Il
medesimo termine vale per l’inoltro della risposta (art. 311 CPC). Nella
fattispecie la decisione impugnata è stata notificata il 28 maggio 2013 e
ricevuta il giorno successivo. Il gravame del 27 giugno 2013 è tempestivo, così
come lo sono la risposta e l’appello incidentale del 5 settembre 2013, essendo
stati inoltrati, tenuto conto delle ferie giudiziarie, nel termine di 30 giorni
impartito da questa Camera l’8 luglio 2013. Tempestiva pure la risposta
all’appello incidentale del 6 marzo 2014. Ciò posto, nulla osta alla
trattazione del gravame.
Fatti
I. Sull’appello 27 giugno
2013 della parte attrice
4. Con la prima censura la
parte appellante rimprovera il Pretore per avere riconosciuto la legittimazione
passiva unicamente per l’importo di fr. 8'009.01, pari alla somma delle fatture
intestate a AO 1 e pagate da AP 1. Malgrado per il restante importo di fr.
13'263.50 le bollette fossero intestate all’ex marito della convenuta,
quest’ultima avrebbe ammesso durante l’interrogatorio presso la polizia
Considerandi
cantonale (doc. E) che l’intero importo pari a fr. 21'272.50 costituiva un suo
debito. La convenuta avrebbe inoltre riconosciuto in sede di dibattimento 15
maggio 2012 che AP 1 aveva effettuato pagamenti di fatture di pertinenza della
convenuta per un importo complessivo di fr. 17'272.51.
4.1
La legittimazione delle parti,
attiva o passiva, è un presupposto di merito, ossia una questione di diritto
che il giudice di ogni grado deve esaminare d’ufficio (sentenza del TF 11
novembre 2008, inc.4A_165/2008, consid. 7.3, DTF 126 III 59 consid. 1, 125 III
82.
consid. 3; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, art. 181, N. 641). Laddove la procedura sia retta dalla massima
Dispositivo
dispositiva, il giudice deve basare il proprio esame sui fatti allegati,
rispettivamente contestati, dalle parti e accertati, senza andare alla ricerca
di fatti atti a mettere in dubbio la legittimazione di una parte, che
controparte ha omesso di allegare (rispettivamente di contestare). Ciò
significa che il giudice non può sollevare la questione della legittimazione
senza che le parti abbiano potuto esprimersi in merito, ossia senza rispettare
il principio del contraddittorio (sentenza TF 11 novembre 2008, inc.
4A_165/2008, consid. 7.3, 7.3.2, 7.3.3, 7.4; Cocchi/Trezzini,
op. cit., art. 181, N. 642 e riferimenti; II
CCA 29 ottobre 2013, inc. n. 12.12.164). In conclusione, il giudice deve
esaminare d’ufficio la legittimazione delle parti, trattandosi di una questione
di diritto, ma solo sulla base delle allegazioni e degli atti presenti nell’incarto
e nel rispetto del diritto delle parti di essere sentite. Determinare la legittimazione
passiva di una parte significa stabilire contro chi si deve far valere in
giudizio, in proprio nome, una determinata pretesa in qualità di suo titolare (DTF
125 II 82 consid. 1a; II CCA 26 febbraio 2014, inc. n. 12.2012.83). In tema di
azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall’esistenza di un
determinato contratto, si ritiene che la legittimazione passiva sia data
qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al quale l’attore
procede (Bohnet, CPC commenté,
cfr. 100 ad art. 59; Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 23 ad art. 181; II CCA 26 febbraio 2014, inc. n. 12.2012.83).
4.2 Nel caso di specie, in sede di
risposta la convenuta ha ammesso esplicitamente che AP 1 “ha effettuato
pagamenti di fatture di pertinenza della signora AO 1 per complessivi fr. 17'272.51”. Ella ha contestato unicamente l’importo di fr. 4'000.- pari all’ammontare di una fattura
intestata all’ex marito (cfr. osservazioni 15 maggio 2012, act. III, pag. 3). Anche
nelle conclusioni la convenuta ha ribadito che “l’importo che eventualmente AO
1 dovrà restituire è di fr. 17'272.51, pari alle fatture di cui la stessa era
debitrice” (conclusioni 8 aprile 2013, act. XXI, ad. 8).
4.2.1 Giusta l’art. 222 cpv. 2 CPC il
convenuto deve specificare quali fatti, così come esposti dall’attore,
riconosce o contesta. Una contestazione globale o generica non è di principio
sufficiente e chi contesta una pretesa deve spiegare le proprie obiezioni in
modo da permettere all’attore di capire quali fatti sono contestati e di
fornire le prove delle quali porta l’onere (Trezzini
in Cocchi/Trezzini/Bernasconi,
Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, pag. 993 ad art.
222; Chaix, L’apport des faits au
procès, in: Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens,
2010, pag. 128). È di principio sufficiente una contestazione chiara su un
fatto preciso (Tappy in: CPC –
Code de procédure civile commenté, n. 20 ad art. 222). Secondo l’art. 150 cpv.
1 CPC, applicabile in concreto, oggetto della prova sono unicamente i fatti
controversi, se giuridicamente rilevanti. Ne deriva che il giudice dovrà
considerare veri i fatti ammessi dalle parti, a meno che "sussistano
notevoli dubbi" secondo l'art. 153 cpv. 2 CPC (cfr. Messaggio concernente
il Codice di diritto processuale svizzero, FF 2006, n. 5.10.1, 6683, commento
all'art. 148 del disegno di legge). In altre parole, l’ammissione (o l’assenza
di contestazione) comporta la presunzione di fatto accertato, che si
sostituisce all’apprezzamento delle prove per mezzo del quale il giudice
accerta normalmente i fatti. E’ questa una delle conseguenze del principio
attitatorio (sentenza del TF 4A_629/2009 del 10 agosto 2010, consid. 3.1 e
3.3).
4.2.2 Nella fattispecie la parte attrice ha
indicato in modo particolareggiato nella petizione di causa le proprie pretese,
specificando che egli aveva pagato fatture di pertinenza della convenuta per un
importo di fr. 17'272.51, rispettivamente del suo ex marito per fr. 4'000.-. A
sostegno della sua domanda AP 1 ha prodotto agli atti l’estratto del “Conto
Deposito __________” per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2010, dal quale
risulta il pagamento effettuato il 22 gennaio 2010 per un importo complessivo
di fr. 17'272.51 e i verbali di interrogatorio della convenuta davanti alla
Polizia giudiziaria, dai quali risultavano nel dettaglio i dati delle polizze
di versamento (debitore, creditore, ammontare) relative al pagamento effettuato
il 22 gennaio 2010 (doc. C e E). Dagli stessi verbali risultano inoltre la
dichiarazione della convenuta, secondo cui AP 1 “si è offerto di pagare certi
miei conti in sospeso, perché sia il mio ex marito sia io eravamo senza lavoro
ed in difficoltà economiche” (doc. E, pag. 10) e l’ammissione, secondo cui egli
“mi ha saldato diverse bollette e meglio quelle già menzionate sopra per un
importo complessivo di fr. 17'272.51” (verbale di interrogatorio 6.12.2010,
pag. 12, doc. E). Tale circostanza è stata in seguito confermata dalla
convenuta contestualmente ad un altro interrogatorio nel quale ha dichiarato
che AP 1 “si è offerto di pagare certi miei conti in sospeso per complessivi
fr. 17'272.51” (verbale di interrogatorio 14.12.2010, pag. 3, doc. E). In sede
di risposta la convenuta ha esplicitamente ammesso che AP 1 “ha effettuato
pagamenti di fatture di pertinenza di AO 1 per complessivi fr. 17'272.51”. Quest’ultima ha contestato unicamente la somma di fr. 4'000.-, relativa a fatture
intestate al suo ex marito, precisando che “detta somma non può essere in alcun
modo contestata alla convenuta, non essendo quest’ultima debitrice di detta somma
non avendone beneficiato” (osservazioni 15 maggio 2012, act. III, pag. 3).
Anche nelle conclusioni la convenuta ha contestato unicamente la somma di fr.
4'000.-, ammettendo esplicitamente il pagamento di fatture di sua pertinenza
per un importo di fr. 17'272.51 (conclusioni 8 aprile 2013, act. XXI, ad. 8).
Ne discende che l’esplicita
ammissione della convenuta, secondo cui AP 1 il 22 gennaio 2010 aveva pagato
fatture di sua pertinenza per un importo complessivo di fr. 17'272.51 imponeva
al Pretore di considerare ammessa la legittimazione passiva di AO 1 per almeno fr.
17'272.51. L’appello su questo punto deve essere accolto e la decisione, che
poggia su di una applicazione errata degli artt. 150 e 222 cpv. 2 CPC, deve
essere riformata.
4.3 Per quanto concerne l’importo di
fr. 4'000.-, contestato dalla convenuta poiché relativo a fatture intestate
all’ex marito, la parte appellante rimprovera il Pretore per non avere tenuto
conto del fatto che debitrice dell’intero importo fatto valere non poteva che
essere la convenuta, la quale avrebbe ammesso durante l’interrogatorio presso
la polizia cantonale che l’intero importo costituiva un suo debito (doc. E). Il
Pretore ha invece negato la legittimazione passiva della convenuta in relazione
alle fatture intestate all’ex marito di costei, non essendo quest’ultima
beneficiaria del pagamento (sentenza impugnata, pag. 3, consid. 6).
Preliminarmente giova rilevare
che la conclusione del Pretore appare priva di fondamento, non essendoci agli
atti alcun riscontro relativo ai rapporti di dare e avere tra AO 1 e il suo ex
marito. Nel caso di specie la questione di sapere con chi l’attore abbia
concluso il contratto in relazione all’importo di fr. 4'000.-, contestato dalla
convenuta, può comunque restare indeciso. Dall’estratto del “Conto Deposito __________”
intestato a AP 1 per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2010 emerge infatti che i
versamenti effettuati il 22 gennaio 2010 allo sportello postale ammontavano
all’importo complessivo di fr. 17'272.51 (doc. C). Tale importo è stato riconosciuto
dalla convenuta sia in sede di risposta sia in sede di interrogatorio di
polizia (doc. E). Da quest’ultimo si evince che il versamento avvenuto il 22
gennaio 2010 ammonta a fr. 17'272.51 mentre la somma degli importi delle 37
singole polizze passate in rassegna assomma a fr. 21'272.51 (doc. E). Considerato
che agli atti non sono state versate le singole polizze, che non vi è riscontro
alcuno circa un ulteriore versamento di fr. 4'000.- effettuato in data 22
gennaio 2010, bisogna ritenere che l’ammontare complessivo delle fatture di
pertinenza di AO 1 pagate da AP 1 il 22 gennaio 2010 è di fr. 17'272.51, come
risulta dall’estratto del “Conto Deposito __________” di cui al doc. C. In
queste circostanze, a prescindere dall’esame delle altre censure e del buon
fondamento della domanda, la pretesa della parte attrice, alla quale incombe
l’onere della prova, deve essere limitata a fr. 17'272.51.
5. Con la seconda censura la
parte appellante rimprovera il Pretore per avere riconosciuto la capacità di
discernimento di AP 1. In merito, essa ripropone la propria interpretazione e
valutazione dei fatti, limitandosi a trascrivere quanto già contenuto nel
memoriale conclusivo. Tale modo di procedere è inammissibile in questa sede,
poiché l’atto di appello deve confrontarsi compiutamente con la decisione
impugnata, contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed
essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve confrontarsi
criticamente con la decisione impugnata, spiegando per quali ragioni di fatto e
di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (Reetz/Theiler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
ZPO Kommentar, 2 a ed., n.36 ad art. 311; TF 7 dicembre 2011
4A_659/2011 consid. 4; II CCA 9 settembre 2013 inc. n. 12.2012.188). Per
costante giurisprudenza la semplice trascrizione nell’appello delle conclusioni
di causa o di altri allegati di prima istanza o anche solo la riproduzione di
ampi stralci degli stessi non costituisce una sufficiente motivazione di
appello secondo l’art. 311 cpv. 1 CPC (DTF 138 III 374 consid. 4.3.1; II CCA 31
gennaio 2014 inc. n. 12.2012.86 consid. 9.2; 9 settembre 2013 inc. n.
12.2012.188 e riferimenti ivi contenuti). Nel presente caso, per quanto
concerne la capacità di discernimento, la parte appellante ha riprodotto
nell’atto di appello ampi stralci delle conclusioni (pag. 2 - 4, pag. 8, pag.
10). Le ampie citazioni tratte dall’allegato conclusionale, non essendo al
servizio di circostanziate contestazioni al giudizio pretorile, rendono la
censura irricevibile, poiché non conforme ai requisiti posti dall’art. 311 cpv.
1 CPC.
II. Sull’appello
incidentale 5 settembre 2013 di AO 1
6. AO 1 critica il Pretore per
avere qualificato quale mutuo il pagamento effettuato il 22 gennaio 2010. Il
primo giudice ha ritenuto provato che il pagamento delle fatture di pertinenza
di AO 1 da parte di AP 1 fosse oggetto di un contratto di mutuo. Egli ha
ritenuto che nel caso di specie le concrete circostanze inducevano ad escludere
che il pagamento fosse avvenuto a titolo di donazione. Di conseguenza, considerato
che in tali circostanze, sulla base della giurisprudenza, alla dimostrazione
dell’obbligo di restituzione vanno poste esigenze probatorie ridotte, ha
riconosciuto quale mutuo il pagamento delle fatture.
6.1 Preliminarmente si osserva che
l’appellante incidentale non si confronta compiutamente con gli esaurienti
motivi che hanno indotto il Pretore a maturare il proprio convincimento,
segnatamente il fatto che al momento del pagamento AP 1 conosceva la convenuta
da poco più di due mesi, che tra i due non vi era alcun legame sentimentale e
che il pagamento è avvenuto in aiuto a una difficile situazione finanziaria in
cui ella versava. Ella si limita in sostanza ad evidenziare altri indizi,
rispettivamente a riproporre una propria interpretazione delle risultanze di
causa, a sostegno della propria tesi. Tale modo di procedere è contrario ai
requisiti di motivazione posti dall’art. 311 cpv. 1 CPC e la censura è pertanto
inammissibile. La stessa risulta ad ogni modo anche infondata.
6.2 Secondo l’appellante incidentale dall’istruttoria
sarebbe emerso come AP 1 “se non al momento del pagamento, successivamente”
avrebbe espressamente manifestato l’”animus donandi”. Tale argomentazione è già
di per sé sufficiente per respingere l’appello incidentale, costituendo la
volontà di donare un elemento essenziale del contratto che deve esistere al
momento della sua conclusione (Vogt,
Basler Kommentar, n. 1 ad art. 239 CO; Baddely,
CR - CO I – n. 27 ad art. 239 CO; decisione del TF 5C.212/2000 del 2 aprile 2001).
6.2.1 A sostegno della sua tesi
l’appellante incidentale rinvia all’audizione della teste __________ P__________,
amica di lunga data della convenuta, la quale avrebbe riferito che i pagamenti
sarebbero avvenuti a titolo di liberalità. Il Pretore ha ritenuto ininfluente
tale audizione per più motivi. Da un lato, considerato che la deposizione si
riferiva ad una visita all’amica presso l’abitazione di AP 1 avvenuta nel
maggio 2010, ha ritenuto poco verosimile che a distanza di mesi dal pagamento
del 22 gennaio 2010 la teste avesse trovato la convenuta ancora arrabbiata con lui
per la presunta donazione di cui aveva beneficiato mesi prima. D’altro canto il
primo giudice ha ritenuto che la dichiarazione non forniva alcun indizio in
merito alla connessione tra i pagamenti che AP 1 e la convenuta avrebbero
evocato durante tale incontro e il pagamento contestato. L’appellante
incidentale, che si limita a contrapporre la propria interpretazione, non si
confronta con l’esauriente argomentazione pretorile, in particolare non spende
una parola in merito al fatto, giustamente ritenuto dal primo giudice, che tra
il contestato pagamento e la visita all’amica fossero passati diversi mesi. La
censura è già solo per questo motivo irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC). Per il
resto con l’appello incidentale la convenuta non aggiunge nulla di più a una
affermazione che è rimasta priva di riscontri in causa. Infatti la sua tesi,
secondo cui la teste non poteva che riferirsi al pagamento del 22 gennaio 2010,
essendo l’unico effettuato da AP 1 a favore di AO 1, rimane un’allegazione non
suffragata da alcuna prova, non potendosi inoltre escludere che in epoca
successiva siano avvenuti altri pagamenti con altre modalità.
6.2.2 L’appellante incidentale ritiene
contraddittoria la sentenza impugnata poiché il Pretore, sulla base della
testimonianza di __________ C__________, ex marito della convenuta, avrebbe qualificato
quale donazione i pagamenti effettuati a favore di quest’ultimo, mentre che,
sempre sulla base della medesima testimonianza, avrebbe invece escluso la
donazione per quanto attiene alle fatture a lei intestate.
Contrariamente a quanto ritiene
la convenuta, si osserva che in realtà il primo giudice non ha qualificato
quale donazione il pagamento delle fatture intestate a __________ C__________. Egli
si è limitato a valutare quanto da quest’ultimo riferito nell’ambito
dell’apprezzamento della prove, concludendo che la deposizione era addirittura
contraria alla tesi della donazione, poiché dalla stessa risultava che “nella
misura in cui AP 1 aveva voluto fare un pagamento a terzi a titolo di
donazione, manifestava espressamente questa volontà”, ciò che non era successo
per quanto concerneva il pagamento delle fatture di pertinenza della convenuta
(decisione impugnata, ad 8.2, pag. 7). Il primo giudice ha inoltre considerato,
senza che l’appellante incidentale lo abbia censurato, che il teste nulla aveva
riferito in merito al pagamento da parte di AP 1 di fatture di pertinenza di AO
1 a titolo di donazione. In queste circostanze la censura deve essere respinta
siccome infondata.
6.2.3 Contrariamente a quanto ritiene
l’appellante incidentale, nemmeno i due scritti prodotti sub. doc. 1 e 2
permettono di ritenere dimostrato l’”animus donandi” di AP 1 per quanto attiene
il pagamento da lui effettuato il 22 gennaio 2010 delle fatture di pertinenza
di AO 1. Tali scritti, redatti in epoca successiva al citato versamento, non
fanno riferimento alcuno al pagamento del 22 gennaio 2010. Anche il fatto che
in un’altra occasione AP 1 aveva sottoscritto un contratto con il quale veniva
espressamente indicato l’obbligo di restituzione della somma data, non
costituisce una circostanza sufficiente per considerare e contrario l’esistenza
di una donazione in relazione al pagamento del 22 gennaio 2010. Giova rilevare
che la donazione non è presunta e il negozio, che deve essere interpretato a
favore del donatore, è destinato a proteggere il patrimonio di quest’ultimo (Baddeley, op. cit. , n. 20 ad art. 239
CO).
Così stando le cose la decisione
del Pretore, che sulla base di diverse circostanze convergenti ha ritenuto che
il pagamento del 22 gennaio 2010 di fatture di pertinenza di AO 1 non poteva
ragionevolmente spiegarsi se non con l’ipotesi di un mutuo, regge alle critiche
e va confermata.
III. Sulle spese giudiziarie
7. In definitiva quindi l’appello
principale 27 giugno 2013 è parzialmente accolto mentre l’appello
incidentale 5 settembre 2013 va respinto integralmente. L’esito del presente
giudizio comporta una riforma degli oneri processuali di prima sede, che
seguono la soccombenza. La tassa di giustizia e le spese di prima sede (non
contestate nel loro ammontare) sono poste a carico della parte attrice
subentrata nella lite, in solido, nella misura del 20% e a carico di AO 1 (e
per essa, a beneficio del gratuito patrocinio, a carico dello Stato) in ragione
dell’80%, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 450.- a titolo di
ripetibili parziali.
Le spese processuali dell’appello principale sono poste a carico degli
eredi subentrati in causa, in solido, nella misura di 1/3 mentre che la rimanenza
è posta a carico di AO 1 (e per essa, al beneficio del gratuito patrocinio anche
in questa sede, allo Stato), con l’obbligo di rifondere agli appellanti congrue
ripetibili parziali, fermo restando che quest’ultima, posta al beneficio del
gratuito patrocinio, è esentata dal pagamento delle spese processuali (art. 118
cpv. 1 lett. b CPC), ma non delle ripetibili alla controparte (art. 118 cpv. 1
lett. c CPC). Le spese processuali dell’appello incidentale seguono la totale
soccombenza di AO 1. Per la procedura di appello incidentale alla parte attrice
non possono tuttavia essere attribuite ripetibili, avendo rinunciato a
presentare osservazioni al gravame di parte avversa. Le spese processuali e le
ripetibili della procedura di appello sono stabilite in funzione delle domande,
ovvero fr. 13'263.50 per l’appello principale e fr. 8'009.01 per quello
incidentale.
8. Il valore
litigioso giusta l'art. 51 cpv. 1 lett. a LTF è determinato da tutte le
conclusioni ricevibili rimaste controverse davanti all'autorità cantonale
(sentenza del Tribunale federale inc.5A_765/2008 del 29 giugno 2009, consid.
1.2.1 e rif.). Di conseguenza, qualora siano fatte valere domande in via
principale e adesiva, i rispettivi valori vanno sommati, senza riguardo a
quanto l'autorità cantonale ha aggiudicato, né al valore della pretesa della
parte che agisce davanti al Tribunale federale (sentenza inc.5A_500/2009 del
19 novembre 2009, consid. 1). È fatto salvo il caso in cui con l'appello
incidentale sia riproposta una domanda riconvenzionale; in questa ipotesi - non
realizzata in concreto - trova applicazione l'art. 53 cpv. 1 LTF (sentenza del
Tribunale federale inc.4A_629/2009 del 10 agosto 2010, consid. 1.2.1). Nella fattispecie il valore di causa determinante ai fini di un
eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è fissato in fr. 21'272.50.
Per questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: I. L’appello principale 27 giugno
2013 è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza inc. SE.2012.5
del 28 maggio 2013 è così riformata:
1. La petizione di AP 1, e per esso degli eredi
istituiti subentrati in causa, è parzialmente accolta.
1.1 AO 1 è
condannata a versare a AP 1, e per esso agli eredi istituiti subentrati in
causa, fr. 17.272.51 oltre interessi al 5% dal 13 luglio 2011.
1.2 L’opposizione
interposta al PE n. __________ dell’UEF di __________ è rigettata in via
definitiva limitatamente alla somma di fr. 17'272.51 oltre interessi al 5% dal
13 luglio 2011.
2. La tassa
di giustizia di fr. 1'000.-, e le spese di fr. 540.-, sono poste a carico della
parte attrice in solido in misura del 20% e a carico della convenuta (e per
essa a beneficio dell’AG a carico dello Stato) in misura dell’80%, con
l’obbligo di rifondere a controparte complessivi fr. 450.- a titolo di
ripetibili parziali.
3. invariato
II. Le spese processuali
dell’appello principale di fr. 800.-, anticipate dalla parte attrice, restano a
suo carico in ragione di 1/3 mentre la rimanenza è posta a carico di AO 1 (e
per essa, al beneficio del gratuito patrocinio, dello Stato), con l’obbligo di
rifondere alla parte attrice complessivi fr.400.- a titolo di ripetibili
parziali.
III. L’appello incidentale 5
settembre 2013 di AO 1 è respinto.
IV. Le spese processuali
dell’appello incidentale di complessivi fr. 500.-, sono poste a carico di AO 1
(e per essa, al beneficio del gratuito patrocinio, dello Stato). Non si
attribuiscono ripetibili.
V. Notificazione:
-,
-.
Comunicazione alla Pretura.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).