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Decisione

12.2013.113

Provvedimento cautelare - competenza per territorio

21 agosto 2013Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I. L’appello 1° luglio 2013 è respinto nella misura in cui è inoltrato

da AP 2 ed è parzialmente accolto nella misura in cui è inoltrato da AP

1.

Di

conseguenza la decisione 20 giugno 2013 della Pretura della giurisdizione di

Mendrisio-Sud è così riformata:

1. L’istanza è parzialmente

accolta.

a È

fatto divieto a AO 1

(per essa come rappresentata dagli amministratori AO 2 e/o M__________ __________),

a AO 2 e a AO 3 di eseguire ogni e qualsiasi atto di disposizione fattuale e/o

giuridico sui 500 kit per l’assemblaggio di orologi __________ e __________ con

marchio __________, così come pure sugli orologi ottenuti tramite

l’assemblaggio di queste componenti.

Il divieto è emesso con la comminatoria di

cui all’art. 292 CP che recita: “chiunque non ottempera ad una decisione a lui

intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto

comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa”

e con la comminatoria dell’esecuzione effettiva.

§ A AP 1 è assegnato un termine di 30 giorni per

provvedere all’inoltro della causa di merito presso il giudice competente, con

la comminatoria che il provvedimento cautelare decadrà in caso di inosservanza

del termine.

1.1. (invariato)

2. La tassa di giustizia, in fr. 3’000.-, e le

spese, sono poste a carico di AP 1 in ragione di fr. 1'125.-, di AP 2 per fr.

1'500.- (di entrambi in solido per fr. 2'625.-) e di AO 1, di AO 2 e di AO 3 in solido per fr. 125.- ciascuno. A titolo di ripetibili AP 2 rifonderà a AO 1 e a AO 2 complessivi

fr. 1'750.- e a AO 3 fr. 1'500.-; per quel medesimo titolo AP 1 rifonderà a AO

1 e AO 2 complessivi fr. 875.- e a AO 3 fr. 750.-, ritenuta la responsabilità

solidale di AP 2 e AP 1 su tali importi.

Considerandi

II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 2’000.- sono posti a carico di AP 1 in ragione di fr. 750.-, di AP 2 per fr. 1'000.- (di entrambi in solido per fr. 1’750.-) e per fr. 250.- di AO 1, di

AO 2 e di AO 3 in solido. A titolo di ripetibili AP 2 rifonderà a AO 1 e a AO 2

complessivi fr. 1'250.- e a AO 3 fr. 1'250.-; per quel medesimo titolo AP 1

rifonderà a AO 1 e AO 2 complessivi fr. 625.- e a AO 3 fr. 625.-, ritenuta la

responsabilità solidale di AP 2 e di AP 1 su tali importi.

III. Notificazione a:

-

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia

di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per

valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è

ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF).

Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune

conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre,

o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art.

91.

LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate

separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92

cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il

ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio

irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una

decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o

dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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