12.2013.113
Provvedimento cautelare - competenza per territorio
21 agosto 2013Italiano27 min
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Numero d'incarto:
12.2013.113
Data decisione, Autorità:
21.08.2013, IICCA
Titolo:
Provvedimento cautelare - competenza per territorio
COMPETENZA PER TERRITORIO: NORME GENERALI
PROVVEDIMENTI CAUTELARI
art. 5 CPC
art. 13 CPC
art. 261 CPC
Incarto n.
12.2013.113
Lugano
21 agosto
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. CA.2013.11
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud - promossa con istanza
supercautelare e cautelare 17 aprile 2013 da
AP 1
AP 2
tutti rappr. dall’
RA 1
contro
AO 1
AO 2
tutti rappr. dall’
RA 2
AO 3
rappr. dall’ RA
3
tutti rappr.
dall’
volta: (a)
a far divieto AO 1, a AO 2 e a AO 3 di eseguire ogni e qualsiasi atto di
disposizione fattuale e/o giuridico sui 750 kit per l’assemblaggio di orologi __________
e __________ con marchio __________, così come pure sugli orologi ottenuti
tramite l’assemblaggio di queste componenti; (b) a far divieto a B__________ __________
di eseguire ogni e qualsiasi atto di disposizione fattuale e/o giuridico sui
750 kit per l’assemblaggio di orologi __________ e __________ con marchio __________,
così come pure sugli orologi ottenuti tramite l’assemblaggio di queste
componenti; (c) a far divieto a AO 1, a AO 2, a AO 3 e a M__________ __________ di eseguire ogni e qualsiasi atto di disposizione fattuale e/o giuridico sulle
100 azioni al portatore di AO 1; (d) a far ordine a AO 1 nonché ai suoi
azionisti (ad ora ignoti) di modificare la ragione sociale; (e) a far divieto a
AO 1, a AO 2 e a AO 3 ogni e qualsiasi atto di utilizzo del sito www.__________;
(f) a far ordine a AO 1, a AO 2 e a AO 3 di sopprimere immediatamente il sito
www.__________; (g) a far divieto a AO 2 ogni e qualsiasi atto di utilizzo
dell’indirizzo di posta elettronica __________; (h) a far ordine a AO 2 di
sopprimere immediatamente l’indirizzo di posta elettronica __________; (i) a
far ordine a AO 2 e a AO 3 di riconsegnare immediatamente a AP 1 ogni e
qualsiasi documento contabile ed amministrativo della società; il tutto, (l)
con la comminatoria dell’art. 292 CP e dell’esecuzione effettiva;
domanda
avversata dai convenuti AO 1, AO 2 e AO 3 - i convenuti B__________ __________
e M__________ __________ sono in effetti stati dimessi dalla lite già in
occasione dell’udienza del 27 maggio 2013 con conseguente abbandono della
domanda (b) e parziale modifica della domanda (c) - che hanno postulato la
reiezione dell’istanza, e che il Pretore, dopo averla parzialmente accolta in
via supercautelare il 18 aprile 2013 limitatamente alle domande (a), (c) ed (e),
e poi ancora in via supercautelare il 23 aprile 2013 limitatamente alle domande
(a) sia pure per soli 500 kit di orologi e (c), ha dichiarato irricevibile in
via cautelare con decisione 20 giugno 2013, con cui ha pure caricato agli istanti
in solido gli oneri processuali di fr. 3'000.- e le ripetibili di fr. 3’500.-
complessivi a AO 1 e a AO 2 e di fr. 3'000.- a AO 3;
appellanti
gli istanti con atto di appello 1° luglio 2013, con cui, previo conferimento
dell’effetto sospensivo e meglio l’adozione di provvedimenti conservativi (limitatamente
alle domande (a) limitata a 500 kit di orologi, (c), (e) e (g)), cui i
convenuti si sono opposti con osservazioni 15 luglio 2013, chiedono la riforma
del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza cautelare (tranne la
domanda (b) e con riduzione della domanda (a) a 500 kit di orologi),
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre i
convenuti con due separate risposte 26 luglio 2013 postulano la reiezione del
gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il
1° giugno 2012 è stata iscritta a Registro di commercio la società anonima AP 1
con sede a Ginevra, attiva nel settore della fabbricazione e commercio di
orologi, con capitale azionario di fr. 100'000.- suddiviso in 100 azioni al
portatore. Dal 12 settembre 2012 i suoi amministratori, tutti con firma
individuale, sono: AO 2 (presidente), con domicilio a Basiglio (I); AO 3, con domicilio
a Meda (I); AP 2, con domicilio a Caltanissetta (I); e G__________ __________, con
domicilio a Roveredo-Grigioni (cfr. doc. B).
2. Con
accordo 2 gennaio 2013 (doc. F), sottoscritto da una parte da AP 1,
rappresentata nell’occasione dal presidente AO 2, e dall’altra da AO 3,
quest’ultima, definitasi titolare del marchio __________, ha dichiarato di
rassegnare in modo irrevocabile le sue dimissioni dalla società; dal canto suo
la società, ammettendo di non essere stata in grado di assolvere a un precedente
impegno (non scritto) di pagamento di una royalty per l’utilizzo del nome __________,
si è impegnata a cambiare il nome della società entro il 31 gennaio 2013,
ritenuto che avrebbe pagato una penale di fr. 300'000.- in caso di
inadempimento, a cui andava poi aggiunto un importo di fr. 1'000.- per ogni
ulteriore giorno di ritardo.
Con
contratto di compravendita ancora del 2 gennaio 2013 (doc. S2), AP 1, sempre
rappresentata dal presidente AO 2, ha quindi venduto a AO 3 600 orologi
assemblati con marchio __________ movimento __________ allora depositati presso
Mu__________ __________, Losone, e ulteriori 750 kit per la composizione di
orologi con marchio __________ allora depositati presso la B__________ __________
di Novazzano, per un prezzo di € 142'137.- per i primi e di € 180'207.- per i
secondi. Questi ultimi le sono poi stati consegnati il 21 gennaio 2013 (doc. G),
mentre gli altri sono stati depositati giudizialmente (doc. S1).
3. A
seguito di questi fatti, i vari amministratori di AP 1 hanno posto in atto
tutta una serie di atti del tenore opposto.
Il 4
gennaio 2013 (doc. E) l’assemblea generale straordinaria (totalitaria) della
società, presenti i soli AP 2 e G__________ __________, ha revocato a AO 2 e a AO
3 la qualità di suoi amministratori.
Il 25
gennaio 2013 (doc. H) si è poi svolta una nuova assemblea generale straordinaria
(senza però che fossero rappresentate le azioni), alla presenza dei soli AO 2 e
AO 3, in cui sono state accettate le dimissioni di AO 3 ed è stato revocato l’amministratore
AP 2.
Il 4
aprile 2013 (doc. E1) l’assemblea generale (totalitaria) della società,
presenti i soli AP 2 e G__________ __________, ha infine approvato il verbale
dell’assemblea del 4 gennaio 2013.
4. Nel
frattempo, il 28 febbraio 2013 è stata iscritta a Registro di commercio la
società anonima AO 1 con sede a Chiasso, pure attiva nella fabbricazione e
commercio di orologi, i cui amministratori risultavano essere AO 2, ora
domiciliato a Meda (I) e M__________ __________ (cfr. doc. T).
Dall’atto
di costituzione della società (doc. T3) si evince che il suo capitale
azionario, di fr. 100'000.-, è stato liberato al 100% mediante apporto in
natura di 750 orologi marchio __________, stimati e accettati all’unanimità per
un valore di fr. 145'000.-.
5.Con istanza supercautelare e cautelare
17 aprile 2013, avversata dalle rispettive controparti, AP 1 e AP 2 hanno
convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud
AO 1, AO 2, AO 3, M__________ __________ e B__________ __________ chiedendo (a)
di far divieto a AO 1, a AO 2 e a AO 3 di eseguire ogni e qualsiasi atto di
disposizione fattuale e/o giuridico sui 750 kit per l’assemblaggio di orologi __________
e __________ con marchio __________, così come pure sugli orologi ottenuti
tramite l’assemblaggio di queste componenti; (b) di far divieto a B__________ __________
di eseguire ogni e qualsiasi atto di disposizione fattuale e/o giuridico sui
750 kit per l’assemblaggio di orologi __________ e __________ con marchio __________,
così come pure sugli orologi ottenuti tramite l’assemblaggio di queste
componenti; (c) di far divieto a AO 1, a AO 2, a AO 3 e a M__________ __________ di eseguire ogni e qualsiasi atto di disposizione fattuale e/o giuridico
sulle 100 azioni al portatore di AO 1; (d) di far ordine a AO 1 nonché ai suoi
azionisti (ad ora ignoti) di modificare la ragione sociale; (e) di far divieto
a AO 1, a AO 2 e a AO 3 ogni e qualsiasi atto di utilizzo del sito www.__________;
(f) di far ordine a AO 1, a AO 2 e a AO 3 di sopprimere immediatamente il sito
www.__________; (g) di far divieto a AO 2 ogni e qualsiasi atto di utilizzo
dell’indirizzo di posta elettronica __________; (h) di far ordine a AO 2 di
sopprimere immediatamente l’indirizzo di posta elettronica __________; (i) di
far ordine a AO 2 e a AO 3 di riconsegnare immediatamente a AP 1 ogni e
qualsiasi documento contabile ed amministrativo della società; il tutto, con la
comminatoria dell’art. 292 CP e dell’esecuzione effettiva. In estrema sintesi,
essi hanno rimproverato ai convenuti di aver disposto senza autorizzazione, e
meglio sulla base di un contratto non valido, dei 750 kit di orologi con
marchio __________ di proprietà di AP 1, con cui era poi stata costituita la
società AO 1, rispettivamente di aver violato le norme a tutela della ragione
sociale di AP 1; di essersi resi responsabili di molteplici atti di concorrenza
sleale, lasciando erroneamente intendere che le due società, se non identiche,
fossero almeno collegate; e di aver di fatto bloccato l’attività di AP 1
trattenendo documentazione rilevante.
6. Con
decisione supercautelare 18 aprile 2013 il Pretore ha parzialmente accolto le
domande degli istanti, e meglio limitatamente alle richieste di cui ai punti
(a), (c) ed (e).
Richiesto
dai convenuti il 22 aprile 2013 di modificare quella pronuncia, egli con nuova decisione
supercautelare 23 aprile 2013 l’ha successivamente ammessa solo limitatamente
alle domande (a) in ragione di soli 500 kit di orologi e (c).
Nel corso
dell’udienza cautelare del 27 maggio 2013, d’accordo le parti, i convenuti B__________
__________ e Ma__________ __________ sono poi stati dimessi dalla lite, con
conseguente abbandono della domanda (b) e parziale modifica della domanda (c).
7. Con
la decisione cautelare 20 giugno 2013, qui impugnata, il Pretore, revocate le
decisioni superprovvisionali (dispositivo n. 1.1), ha dichiarato irricevibile
l’istanza (dispositivo n. 1), caricando agli istanti in solido gli oneri
processuali di fr. 3'000.- e le ripetibili di fr. 3’500.- complessivi a AO 1 e
a AO 2 e di fr. 3'000.- a AO 3 (dispositivo n. 2).
Il
giudice di prime cure si è da una parte dichiarato incompetente per materia a
decidere sulle domande (d), (e), (f), (g) e (h), rilevando che le stesse erano
volte ad ottenere la protezione del marchio __________ e della ragione sociale AP
1 rispettivamente attenevano alla materia della proprietà intellettuale o della
concorrenza sleale con un valore superiore a fr. 30'000.-, per cui erano di
competenza dell’autorità cantonale unica (art. 5 CPC). Dall’altra ha escluso la
sua competenza territoriale a giudicare sulle domande (a), (b), (c) e (i),
osservando che i provvedimenti richiesti non dovevano essere eseguiti nella
giurisdizione di Mendrisio-Sud (art. 13 lett. b CPC) e che il foro competente
per la relativa causa di merito, che era poi quella volta all’annullamento dei
contratti conclusi il 2 gennaio 2013 (doc. S2 e F), non ricadeva in tale
giurisdizione (art. 13 lett. a CPC), visto e considerato che AO 3, che avrebbe
dovuto essere convenuta per l’annullamento dei contratti, non era domiciliata
in quel comprensorio (art. 10 CPC e art. 2 CLug) rispettivamente la prestazione
caratteristica non andava lì eseguita (art. 31 CPC e art. 5 cpv. 1 lett. a
CLug); oltretutto, quand’anche si volesse ammettere una sua competenza
territoriale a statuire su quelle domande, le richieste (a) e (b) non erano in
ogni caso sorrette dal necessario fumus boni iuris, mentre la richiesta
(i), nemmeno motivata in modo sufficiente, oltre che ingiustificata, era
problematica nell’ottica della proporzionalità. Il Pretore ha infine lasciato
indecisa la questione a sapere se l’istanza, nella misura in cui era stata
inoltrata da AP 1, non fosse stata eventualmente ritirata a seguito delle
decisioni rese nel frattempo dagli amministratori e dall’assemblea generale.
8. Con
l’appello 1° luglio 2013 - corredato di una domanda di conferimento
dell’effetto sospensivo (e meglio di una richiesta di adozione di provvedimenti
conservativi, limitatamente alle domande (a) limitata a 500 kit di orologi, (c),
(e) e (g)), che diviene priva d’oggetto a seguito dell’emanazione della
presente decisione -, gli istanti chiedono di riformare il querelato giudizio
nel senso di accogliere l’istanza cautelare (tranne la domanda (b) e con
riduzione della domanda (a) a 500 kit di orologi), protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi. Essi contestano che il valore delle domande
(d), (e), (f), (g) e (h), volte ad ottenere la protezione della ragione sociale
AP 1 rispettivamente attinenti alla materia della concorrenza sleale eccedesse
l’importo di fr. 30'000.-. Quanto alla domanda (a), osservano che il foro
competente per la relativa causa di merito, che a loro dire era quella volta
alla rivendicazione della proprietà dei 750 kit di orologi, ricadeva senz’altro
nella giurisdizione del giudice adito, dato che AO 1 aveva sede a Chiasso; tale
competenza faceva sì che il giudice fosse competente a decidere anche le
domande (c) e (i), stante la loro connessione con quel tema e vista l’esistenza
del foro dei litisconsorti (art. 15 CPC). Non era infine vero che la domanda
(a) non fosse sorretta dal necessario fumus boni iuris.
9. Delle
due separate risposte 26 luglio 2013 con cui i convenuti AO 1 e AO 2 da una
parte e la convenuta AO 3 dall’altra postulano la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili si dirà, se e per quanto necessario, nei
prossimi considerandi.
10. In
questa sede i convenuti ribadiscono innanzitutto l’irricevibilità dell’istanza
cautelare, nella misura in cui la stessa era stata inoltrata da AP 1, adducendo
che la causa sarebbe stata nel frattempo ritirata a seguito delle decisioni
rese dagli amministratori (doc. 24). La richiesta è infondata.
Già si è
detto che il 4 gennaio 2013 (doc. E), con una decisione poi confermata il 4
aprile 2013 (doc. E1), l’assemblea generale straordinaria (totalitaria) della
società aveva revocato a AO 2 e a AO 3 (la quale già in precedenza aveva per
altro rassegnato le proprie dimissioni, cfr. doc. F e H) la qualità di suoi
amministratori. In tali circostanze è evidente che questi ultimi, oltretutto nemmeno
in possesso delle azioni (cfr. doc. H), il 25 gennaio 2013 non potevano aver
dato vita a una nuova assemblea generale (totalitaria) con potere decisionale.
Il 6
giugno 2013 (doc. AI), i due amministratori rimasti, AP 2 e G__________ __________,
hanno poi espressamente ratificato l’operato dell’avv. RA 1, che è in seguito
stato confermato anche dal nuovo amministratore unico della società S__________
__________ (doc. AN), designato in occasione dall’assemblea generale
straordinaria (totalitaria) del 10 giugno 2013 (doc. AM). Stando così le cose, è
chiaro che l’opposta decisione del consiglio d’amministrazione del 7 giugno
2013, presenti i soli AO 2 e AO 3 (cfr. doc. 24), come detto già destituiti a
seguito delle decisioni del 4 gennaio 2013, del 4 aprile 2013 e del 10 giugno
2013, non è idonea a mutare questo stato di fatto.
11. Passando
ad esaminare le censure d’appello, si osserva che gli istanti contestano in
primo luogo il giudizio d’incompetenza per materia del Pretore a decidere sulle
domande (d), (e), (f), (g) e (h), rilevando in sostanza come il loro valore litigioso
non eccedesse l’importo di fr. 30'000.-. La censura è infondata.
11.1 Gli istanti
danno innanzitutto atto che le domande in questione erano senz’altro volte ad
ottenere la protezione della ragione sociale AP 1 ed erano attinenti alla
materia della concorrenza sleale, senza aver effettuato alcuna distinzione tra
loro (cfr. Altenpohl, Basler
Kommentar, 3ª ed., n. 16 ad
art. 956 CO, secondo cui tutte quelle norme possono concorrere tra loro). In
tali circostanze, dato che le controversie vertenti sull’uso di una ditta
commerciale - diversamente da quelle in materia di concorrenza sleale (art. 5
cpv. 1 lett. d CPC) - sono di competenza dell’autorità cantonale unica e non
del Pretore a prescindere dal loro valore litigioso (art. 5 cpv. 1 lett. c CPC;
Vock, Basler Kommentar, n. 9 ad
art. 5 CPC), nemmeno sarebbe necessario esaminare, per la competenza per
materia, se il loro valore litigioso fosse superiore a fr. 30'000.-.
11.2 Ma, a
prescindere da quanto precede, non vi è in ogni caso motivo di rimettere in
discussione l’assunto pretorile secondo cui il valore di quelle domande, nella
misura in cui si fondavano sulle norme della concorrenza sleale, fosse superiore
a fr. 30'000.-.
Contrariamente
a quanto ritenuto dagli istanti non è innanzitutto vero che il fatto che essi
non abbiano a suo tempo quantificato il valore della causa e che i convenuti
non abbiano eccepito l’incompetenza per materia del giudice adito evidenziando
il suo valore superiore a fr. 30'000.- imporrebbe di ritenere che questi ultimi
avrebbero ammesso, implicitamente e per atti concludenti, un valore di causa
inferiore a quella somma, la corretta conseguenza dovendo invece essere - dato
che la competenza per materia dev’essere esaminata d’ufficio (art. 59 cpv. 2
lett. b e 60 CPC) - la sua quantificazione da parte del giudice (art. 91 cpv. 2
CPC; TF 6 giugno 2013 4A_45/2013 consid. 4.2), e meglio sulla base di una stima
degli aspetti rilevanti (per la valutazione del valore di una causa in materia
di concorrenza sleale, cfr. DTF 112 II 268 consid. II.1, 114 II 91 consid. 1;
TF 23 luglio 2002 4C.9/2002 consid. 1.1). Per il resto, nel caso di specie gli
istanti, in violazione dell’obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non
hanno assolutamente spiegato per quali ragioni non si potevano condividere le
considerazioni che avevano indotto il Pretore a ritenere certamente superata la
soglia di fr. 30'000.-, non potendo bastare al proposito il generico rilievo secondo
cui “in applicazione dei principi giurisprudenziali specifici (DTF 104 II 126)
e generici (DTF 92 II 65 e 95 II 16) mal si vede come si possa quantificare il
valore di causa come superiore a fr. 30'000.-”. E ad ogni buon conto, visto il
valore del solo contratto di compravendita degli orologi (doc. S2), l’entità
della penale concordata per la mancata modifica della ragione sociale (doc. F),
il capitale sociale delle società in discussione e soprattutto l’importante
danno potenzialmente derivante dal pericolo di confusione delle ragioni sociali
in discussione in un settore prestigioso, come quello degli orologi di lusso (con
partecipazione a Basel World, la fiera mondiale più importante del settore,
cfr. doc. U e 5), ben si può ritenere che l’importo minimo di fr. 30'000.- sia
stato ampiamente superato.
12. Gli
istanti contestano in seguito il giudizio con cui il Pretore si è dichiarato
incompetente per territorio a decidere sulle domande (a), (c) e (i). Essi
rilevano che il foro per la relativa causa di merito (determinante per fondare
la competenza per l’adozione delle misure cautelari giusta l’art. 13 lett. a
CPC), che a loro dire era quella volta alla rivendicazione della proprietà dei
750 kit di orologi, ricadeva senz’altro nella giurisdizione del giudice adito.
Ed evidenziano che tale competenza faceva sì che il giudice potesse decidere
anche le domande (c) e (i), stante la loro connessione con quel tema, e comunque
vista l’esistenza del foro dei litisconsorti (art. 15 CPC).
12.1 Gli
istanti hanno senz’altro ragione ad evidenziare che la futura causa di merito
alla base della domanda (a) era quella volta alla rivendicazione della
proprietà dei 750 kit di orologi (art. 641 cpv. 2 CC) e non invece, come
ritenuto dal Pretore, quella volta all’annullamento dei contratti conclusi il 2
gennaio 2013 di cui ai doc. S2 e F (art. 23, 28 e 718a CO), che ne costituiva
un semplice aspetto pregiudiziale. Ed è altrettanto a ragione che essi, dopo
aver evidenziato che quei kit erano stati nel frattempo apportati alla società AO
1 (cfr. doc. T3), hanno rilevato che quella futura causa, e con lei quella
volta all’adozione dei relativi provvedimenti cautelari (art. 13 lett. a CPC), poteva
essere esperita nella giurisdizione del giudice adito, dato che quest’ultima
società aveva sede a Chiasso (art. 30 cpv. 1 CPC).
12.2 La
questione a sapere se la competenza del Pretore a statuire sulla domanda (a)
implichi a sua volta la sua competenza a decidere le domande (c) e (i) non
necessita invece di essere approfondita, visto e considerato che, per le
ragioni seguenti, non è in ogni caso possibile dar seguito a quei
provvedimenti.
In merito
alla domanda (i), si osserva in effetti che gli istanti, in violazione del loro
obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non hanno censurato in questa
sede l’assunto pretorile secondo cui quella richiesta, per la quale a AP 2
faceva già verosimilmente difetto la legittimazione attiva, non era stata a suo
tempo motivata in modo sufficiente, era ingiustificata ed era oltretutto problematica
nell’ottica della proporzionalità. Quanto alla domanda (c), la stessa non può a
sua volta essere ammessa, visto e considerato che gli istanti - e meglio la
sola AP 1, ritenuto che a AP 2 fa verosimilmente difetto la legittimazione
attiva - non disponevano di un diritto reale o obbligatorio sulle azioni che
erano state liberate mediante l’apporto dei 750 kit di orologi da loro
rivendicati. Di fatto il blocco di quelle azioni costituiva così un semplice sequestro
camuffato, volto a garantire tutt’al più i loro diritti patrimoniali, ciò che
non è però ammissibile (cfr. Huber,
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2ª ed., n. 9 e 14 ad art. 262 CPC; Sprecher, Basler Kommentar, n. 31 ad
art. 262 CPC; Treis, in: Stämpflis
Handkommentar, n. 3 ad art. 262 CPC).
13. Gli
istanti, nel caso - qui confermato - in cui fosse stata ammessa la competenza territoriale
del Pretore a statuire sulla domanda (a), contestano infine l’assunto di
quest’ultimo secondo cui la stessa non sarebbe in ogni caso sorretta dal
necessario fumus boni iuris (ritenuto che la altre condizioni per
l’adozione del provvedimento non erano state contestate in precedenza e
comunque possono senz’altro essere ritenute assodate).
13.1 Il
Pretore aveva invero escluso che AP 2 potesse pretendere l’adozione di quel provvedimento,
non essendo parte dei contratti di cui ai doc. S2 e F e dunque non disponendo
della legittimazione attiva nella futura azione di merito. Ora, già si è detto
che la futura causa di merito sarà quella volta alla rivendicazione della
proprietà dei 750 kit di orologi, che ovviamente può essere inoltrata solo dal
proprietario degli stessi, ossia da AP 1. Il fatto che AP 2 fosse azionista
rispettivamente creditore di quest’ultima non lo legittima quindi, in base ad
un giudizio di verosimiglianza che regge questa procedura, a chiedere
l’adozione di quella misura.
13.2 Nulla
osta invece all’adozione di quel provvedimento da parte di AP 1, essendo stato
reso sufficientemente verosimile che la conclusione dei contratti di cui ai
doc. S2 e F da parte di AO 2 sia avvenuta in una situazione di conflitto
d’interessi, conosciuta o agevolmente riconoscibile dalla controparte contrattuale
AO 3.
13.2.1 Il
potere di rappresentanza del membro del consiglio di amministrazione di una
società anonima comprende negozi di tutti i generi, potenzialmente
nell’interesse della persona giuridica rispettivamente non espressamente
esclusi dagli scopi della stessa (art. 718a cpv. 1 CO). Se un organo oltrepassa
il proprio potere di rappresentanza, ad esempio concludendo un negozio non più
conforme al fine sociale, il suo agire vincola la persona giuridica soltanto se
il terzo contraente è in buona fede (art. 718a cpv. 2 CO), buona fede che è
presunta (art. 3 cpv. 1 CC). La situazione è analoga in presenza di affari da
lui conclusi in una situazione di conflitto di interessi: il negozio giuridico non
è eo ipso privo di efficacia, ma lo diviene se il terzo contraente si è
reso conto (o avrebbe dovuto rendersi conto) dell’esistenza del conflitto di
interessi. Il conflitto di interessi ha infatti per conseguenza che la volontà
contrattuale non si forma correttamente, ragione per cui il negozio non può
divenire vincolante per la parte rappresentata (cfr. TF 29 agosto 1996 4C.15/1996 consid. 3a-3c, 27 marzo 2009 4A_228/2008,4A_230/2008 e 4A_232/2008 consid. 4.1.1).
13.2.2 Nel
caso di specie i seguenti elementi parlano a favore dell’esistenza di una
situazione di conflitto d’interessi in occasione della sottoscrizione dei
contratti di cui ai doc. S2 e F, che ha di fatto portato allo “svuotamento”
della società:
- AO 2
risultava pacificamente essere il convivente - con due figli in comune - di AO
3;
- le condizioni
dei contratti erano assai sfavorevoli alla società e invece assai favorevoli
per AO 3: pur definendosi titolare dei disegni e del marchio __________, essa
non ne era in effetti depositaria per la Svizzera (cfr. doc. 1.1, da cui risulta che l’estensione della protezione per la Svizzera è stata chiesta solo nell’aprile 2013) rispettivamente non risultava in ogni caso al beneficio di un accordo
scritto volto al pagamento di royalty per l’uso del marchio (cfr. doc. F); a
quel momento alla stessa è stato nondimeno riconosciuto il diritto a un’importante
penale - mai discussa in precedenza - di ben fr. 300'000.- in caso di
inadempimento dell’obbligo di modifica della ragione sociale della società entro
la fine di quel mese (cfr. doc. F); gli orologi e i kit di orologi le sono poi stati
venduti ad un prezzo esiguo (doc. F; dall’e-mail 4 luglio 2013 di AO 3 a Ma__________ __________ - ammissibile in questa sede ai sensi dell’art. 317 cpv. 1 CPC - si
evince in effetti che già i soli orologi trattenuti da Mu__________ __________
avrebbero avuto un valore di circa un milione di franchi), oltretutto neppure
poi pagato, essendo stato in seguito compensato, sempre con l’accordo di AO 2
(doc. M), con l’importo della penale nel frattempo divenuto esigibile; con gli stessi
orologi entrambi hanno poi provveduto a costituire una nuova società (AO 1) che
di fatto avrebbe dovuto sostituirsi alla precedente;
- AO 3
era stata, fino al 2 gennaio 2013, amministratrice della società, per cui la
sua buona fede in merito a tutte queste circostanze non poteva essere ammessa.
13.2.3 Lo
stesso Pretore aveva del resto evidenziato che la questione rilevante era proprio
quella a sapere se AO 2 avesse a quel momento agito nell’interesse della
società, rispettivamente concordemente con i restanti membri del consiglio di
amministrazione, ritenendo però che tale circostanza nulla aveva a che vedere
con la validità dei contratti, i beni essendo comunque stati legittimamente
trasferiti all’acquirente, e semmai comportava solo una sua responsabilità ex
art. 754 CO, quando in realtà - come si è visto (cfr. il consid. 13.2.1) - le
conseguenze di quel suo agire erano altre, essendo tali da inficiare la
validità di quegli accordi.
14. Ne
discende, in parziale accoglimento dell’appello (nella sola misura in cui è stato
presentato da AP 1), che la decisione pretorile può essere riformata nel senso
che l’istanza può essere accolta limitatamente alla domanda (a), la cui
estensione è per altro stata ridotta in appello a 500 kit di orologi.
Gli oneri
processuali e le ripetibili di entrambe le sedi, calcolati sulla base di un
valore litigioso complessivo di fr. 300'000.- accertato dal Pretore (con
riferimento già al solo doc. S2), seguono la rispettiva soccombenza delle parti
(art. 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
Fatti
I. L’appello 1° luglio 2013 è respinto nella misura in cui è inoltrato
da AP 2 ed è parzialmente accolto nella misura in cui è inoltrato da AP
1.
Di
conseguenza la decisione 20 giugno 2013 della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio-Sud è così riformata:
1. L’istanza è parzialmente
accolta.
a È
fatto divieto a AO 1
(per essa come rappresentata dagli amministratori AO 2 e/o M__________ __________),
a AO 2 e a AO 3 di eseguire ogni e qualsiasi atto di disposizione fattuale e/o
giuridico sui 500 kit per l’assemblaggio di orologi __________ e __________ con
marchio __________, così come pure sugli orologi ottenuti tramite
l’assemblaggio di queste componenti.
Il divieto è emesso con la comminatoria di
cui all’art. 292 CP che recita: “chiunque non ottempera ad una decisione a lui
intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto
comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa”
e con la comminatoria dell’esecuzione effettiva.
§ A AP 1 è assegnato un termine di 30 giorni per
provvedere all’inoltro della causa di merito presso il giudice competente, con
la comminatoria che il provvedimento cautelare decadrà in caso di inosservanza
del termine.
1.1. (invariato)
2. La tassa di giustizia, in fr. 3’000.-, e le
spese, sono poste a carico di AP 1 in ragione di fr. 1'125.-, di AP 2 per fr.
1'500.- (di entrambi in solido per fr. 2'625.-) e di AO 1, di AO 2 e di AO 3 in solido per fr. 125.- ciascuno. A titolo di ripetibili AP 2 rifonderà a AO 1 e a AO 2 complessivi
fr. 1'750.- e a AO 3 fr. 1'500.-; per quel medesimo titolo AP 1 rifonderà a AO
1 e AO 2 complessivi fr. 875.- e a AO 3 fr. 750.-, ritenuta la responsabilità
solidale di AP 2 e AP 1 su tali importi.
Considerandi
II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 2’000.- sono posti a carico di AP 1 in ragione di fr. 750.-, di AP 2 per fr. 1'000.- (di entrambi in solido per fr. 1’750.-) e per fr. 250.- di AO 1, di
AO 2 e di AO 3 in solido. A titolo di ripetibili AP 2 rifonderà a AO 1 e a AO 2
complessivi fr. 1'250.- e a AO 3 fr. 1'250.-; per quel medesimo titolo AP 1
rifonderà a AO 1 e AO 2 complessivi fr. 625.- e a AO 3 fr. 625.-, ritenuta la
responsabilità solidale di AP 2 e di AP 1 su tali importi.
III. Notificazione a:
-
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia
di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per
valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è
ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF).
Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune
conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre,
o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art.
91.
LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate
separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92
cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il
ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio
irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una
decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o
dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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