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Decisione

12.2013.114

Contratto di fornitura birra

27 gennaio 2014Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

petizione 23 agosto 2012 AO 1 ha adito la Pretura di Bellinzona chiedendo la

condanna di AP 1 al versamento di fr. 11'903,50 oltre interessi del 5% dal 15 settembre 2011.

La convenuta si è opposta alla petizione con osservazioni (correttamente:

risposta) del 21 settembre 2012 chiedendone l’integrale respingimento e

avanzando in via riconvenzionale nei confronti dell’attrice una pretesa a vario

titolo di fr. 14'198,95, oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2011. Con osservazioni

(correttamente: risposta) 31 ottobre 2012 la convenuta riconvenzionale ha

respinto ogni pretesa nei suoi confronti. Esperita l’istruttoria, le parti

hanno presentato conclusioni scritte il 14 marzo, rispettivamente 27 aprile

2013, riconfermandosi nelle rispettive posizioni, la convenuta precisando

meglio la domanda riconvenzionale nel senso di ridurre la pretesa a soli fr.

2'294,55 oltre interessi, la parte rimanente delle sue pretese esposte nella

domanda riconvenzionale dovendosi ritenere compensata con quanto ancora dovuto

all’attrice per le forniture eseguite.

C. Con decisione del 7 giugno 2013 il

Pretore aggiunto ha accolto la petizione, condannando la convenuta a versare

all’attrice l’importo di fr. 11'903,50, oltre interessi, rigettando in via

definitiva per pari importo l’opposizione interposta al PE fatto spiccare nei

confronti della debitrice. Il primo giudice ha pure respinto la domanda

riconvenzionale.

La tassa di giudizio di fr. 1’200.- e le spese di fr. 250.- sono quindi state

poste a carico della convenuta, tenuta ancora a rifondere all’attrice fr.

2'200.- per ripetibili.

D. Contro

la citata decisione è insorta la convenuta con atto d’appello dell’8 luglio

2013, nel quale ne chiede la riforma nel senso di respingere integralmente la

petizione e accogliere integralmente l’azione riconvenzionale, il tutto con

protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado.

E. Nella

sua risposta del 28 agosto 2013 l’attrice propone la reiezione dell'appello,

protestando spese e ripetibili di secondo grado.

considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto

processuale civile svizzero che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome

la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405

CPC).

2. Per

quanto attiene all’azione principale, il Pretore aggiunto ha rilevato come il

contratto di fornitura originalmente stipulato (doc. 1) abbia

incontestabilmente preso termine ad inizio 2009 a seguito di valida disdetta e ha ritenuto che lo stesso non potesse pertanto esplicare effetto

alcuno per il periodo successivo. Con riferimento alle deposizioni rese dai

testi, il Pretore aggiunto ha concluso che le prolungate trattative tra le

parti non hanno condotto alla stipulazione di un nuovo contratto generale di

fornitura, lo sconto (sotto forma di ristorno) sulla fornitura della birra

essendo proprio il motivo di divergenza e l'ostacolo al raggiungimento

dell'auspicato accordo. Il giudice di prime cure ha inoltre ritenuto che lo

sconto comunque concesso dalla fornitrice sulle bibite analcoliche vendute dopo

la rescissione del suddetto contratto, sebbene corrispondente a quello

precedentemente applicato, non sia stato altro che la conseguenza di una libera

scelta commerciale della venditrice, nulla potendosi dedurre da tale circostanza

in merito ai ristorni per la vendita di birra, in mancanza di un nuovo

contratto di fornitura esplicito a questo proposito. A supporto di tale

conclusione il Pretore aggiunto ha altresì rilevato come la convenuta non abbia

peraltro mai contestato i conteggi presentati dalla fornitrice, segnatamente

non abbia reagito a fronte delle note di credito relative alle varie forniture (doc.

B e C) dalle quali emergeva in modo chiaro come nessuno sconto particolare

venisse più riconosciuto sulla birra, i ristorni analoghi a quelli del

precedente contratto venendo applicati unicamente alle forniture di bevande

minerali e analcoliche.

3. L’appellante

critica il Pretore aggiunto per aver abusato del suo potere di apprezzamento,

siccome il contratto di fornitura tra le parti sarebbe stato rinnovato

Considerandi

tacitamente e ritenuto come gli sconti praticati fossero dovuti per tutte le

forniture di bevande, birra compresa.

4.

Va preliminarmente

rilevato come le tesi di appello siano a tratti confuse e incomprensibili e quindi

carenti per quanto riguarda esigenze di forma e motivazione, a tal punto da far

apparire l’appello nel suo insieme al limite della ricevibilità (art. 311 CPC).

Anche volendo porre rimedio a tali lacune a favore dell’appellante, sprovvista

di patrocinatore legale, le sue censure si riducono comunque a pochi aspetti e,

a prescindere dalla loro ricevibilità, vanno comunque respinte nel merito.

Non trova infatti riscontro alcuno nelle emergenze istruttorie la tesi

dell’appellante secondo la quale, dopo diversi incontri tra le parti, sarebbe

stato raggiunto un accordo, non necessitante forma scritta, che prevedeva per

le successive forniture sconti identici a quelli del contratto disdetto. Oltre

ad essere motivata in modo carente, poiché non supportata da alcuna allegazione

relativa alle circostanze concrete in cui sarebbe intervenuta la pretesa

pattuizione orale, tale tesi è rimasta del tutto priva di riscontro probatorio,

la convenuta essendo chiaramente venuta meno all’onere della prova che le

incombeva al riguardo di questa circostanza (art. 8 CC). E’ pertanto

addirittura irrilevante la censura mossa al Pretore aggiunto per aver ritenuto

fedefacenti le deposizioni testimoniali di persone considerate vicine alla

società attrice. Le dichiarazioni dei testi, comunque validamente rese

conformemente ai requisiti posti dal codice di rito (art. 169 segg. CPC) e non

contestate dalla convenuta al momento dell'audizione, hanno peraltro permesso

al Pretore, nell'ambito di un libero apprezzamento delle prove (art. 157 CPC)

di ritenere dimostrata la mancata conclusione di un nuovo contratto di

fornitura con gli sconti (tramite ristorni) auspicati e pretesi dalla cliente. Se

ne deve pertanto concludere che, alla luce di queste chiare e univoche

risultanze istruttorie, l’accertamento del Pretore aggiunto circa la natura

dell’accordo raggiunto per la vendita di birra senza sconto a partire dal 2009

resiste alla critica dell’appellante.

5.

L’appellante

si duole inoltre del fatto che il Pretore aggiunto le abbia rimproverato l'assenza

di un'immediata contestazione a fronte della mancanza di ristorni per le

forniture di birra successive alla disdetta del contratto. Essa pretende di non

essersi accorta prima di tale situazione siccome solo con il calcolo per il

periodo dal 1° ottobre 2009 al 30 settembre 2010 sarebbe emersa l’assenza di

ristorni sulla birra. La tesi, oltre ad essere irricevibile poiché nuova (art.

317.

CPC) e comunque inadeguatamente motivata (art. 311 CPC), non può essere

accolta. Essa non è infatti atta a scalfire la tesi del Pretore aggiunto, con

la quale peraltro neppure si confronta adeguatamente, che ha rilevato come già

sulla base delle note di credito man mano notificate dall’attrice alla

convenuta (doc. B e C) il mancato riconoscimento dei precedenti sconti sulla

birra appariva esplicitamente (giudizio impugnato pag. 3 consid. n. 4).

6.

Per quanto attiene all’azione riconvenzionale, il Pretore aggiunto

ha ritenuto che quanto pattuito a titolo di contributo pubblicitario nel

contratto (doc. 1) sia stato regolarmente pagato dalla debitrice e ha quindi concluso

che nulla può essere preteso a medesimo titolo per il periodo successivo alla

disdetta.

L’appellante chiede, non senza imprecisione, l’accoglimento integrale della domanda

riconvenzionale ovvero, se ne deduce, di fr. 2'294,55 come precisato con le

conclusioni scritte.

Sennonché, essa neppure si confronta con le conclusioni del primo giudice,

limitandosi a ribadire la convinzione relativa al fatto che gli obblighi

relativi alla pubblicità sarebbero proseguiti anche dopo la conclusione del

contratto per il fatto che rimaneva comunque invariata la fornitura di minerali

e bevande analcoliche, bibite da essa pure pubblicizzate.

Anche questa censura è pertanto irricevibile per carente motivazione (art. 311

CPC) e va comunque respinta, l’accertamento del Pretore e le conclusioni cui è

giunto sfuggendo ad ogni critica.

7.

L’appellante

chiede di essere sentita. La richiesta, succintamente formulata unicamente nel petitum,

non è accompagnata da alcuna indicazione dei motivi per i quali essa ritiene di

dover esprimere, si presume in occasione di un’apposita udienza, sue

considerazioni aggiuntive oltre a quelle esposte nell’allegato di appello.

Nessuna richiesta o precisazione ulteriore ha poi fatto seguito alla risposta

all’appello 28 agosto 2013. Non si è quindi in presenza di una domanda chiara

di indire un’udienza. Del resto l’appello, infondato nella misura in cui è

ricevibile, giustificherebbe in ogni caso di prescindere da una pubblica

udienza (DTF 136 I 279 consid. 1,1C_453/2011 del 18 aprile 2012, consid. 1.3).

8.

Ne

discende la reiezione del gravame e la conferma del giudizio di prime cure. Le

tasse e le spese per la procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore

litigioso complessivo di fr. 14'198,05 (fr. 11'903,50 per l’azione principale e

fr. 2'294,55 per la riconvenzionale), determinante ai fini di un eventuale

ricorso in materia civile al Tribunale federale, sono

poste interamente a carico dell’appellante, risultata

soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), che deve inoltre rifondere alla controparte

un’equa indennità per ripetibili (art. 95 cpv. 1 lett. b).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le spese

gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. L’appello

8 luglio 2013 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Le spese processuali di appello di fr. 700.- sono poste a carico

dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’000.- per ripetibili

d’appello.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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