Lexipedia

Decisione

12.2013.117

Espulsione - tutela giurisdizionale dei casi manifesti - appello - nuove prove

6 agosto 2013Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

12.2013.117

Data decisione, Autorità:

06.08.2013, IICCA

Titolo:

Espulsione - tutela giurisdizionale dei casi manifesti - appello - nuove prove

ESPULSIONE

TUTELA GIURISDIZIONALE NEI CASI MANIFESTI

art. 257 CPC

Incarto n.

12.2013.117

Lugano

6 agosto 2013/sdb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Bozzini, vicepresidente,

Fiscalini e Pellegrini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2013.2263 (procedura

sommaria, tutela dei casi manifesti) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 4, promossa con istanza 3 giugno 2013 da

AO 1

rappr. dall’ RA

2

contro

AP 1

rappr. dall’ RA

1

chiedente

che sia fatto ordine alla convenuta di mettere a libera disposizione

dell’istante i locali commerciali siti in via __________ 14, angolo via __________

(Ristorante __________), completamente sgomberi e puliti, nonché di restituire

le chiavi entro 10 giorni dalla notificazione della decisione;

domanda

alla quale si è opposta la convenuta e che il Pretore ha accolto con decisione

18 giugno 2013;

appellante

la convenuta con atto di appello 4 luglio 2013 con cui chiede la riforma del

querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza con protesta di tasse,

spese e ripetibili di primo e secondo grado;

letti ed

esaminati gli atti e i documenti di causa

ritenuto

in

fatto e in diritto:

che con

istanza 6 febbraio 2009 AP 1 ha convenuto dinnanzi alla Pretura del Distretto

di Lugano AO 1 al fine di ottenere la protrazione dell’ente da lei locato

(superficie commerciale adibita a ristorante-bar denominata “Ristorante __________”

al piano terra e al piano interrato dello stabile sito in via __________ 14/via

__________ 7 a __________) fino al 30 settembre 2014;

che con

sentenza 25 luglio 2012 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza concedendo

alla conduttrice una protrazione unica e definitiva fino al 30 settembre 2012;

che con

sentenza 8 aprile 2013, cresciuta in giudicato il 27 maggio successivo, questa

Camera ha respinto sia l’appello della proprietaria che postulava la reiezione

Considerandi

integrale della suddetta istanza, sia l’appello della conduttrice che chiedeva

nuovamente la protrazione fino al 30 settembre 2014;

che con

istanza 3 giugno 2013 AO 1 ha chiesto al Pretore che sia fatto ordine a AP 1 di

metterle a disposizione i locali già oggetto di locazione, sgomberi e puliti,

nonché di restituire le chiavi entro 10 giorni dalla notifica della decisione,

con la comminatoria dell’art. 292 CP, l’ammonimento che l’inesecuzione darà

titolo per reclamare il risarcimento dei danni e l’ordine alla Polizia di

prestare manforte per l’esecuzione della decisione;

che

all’udienza del 14 giugno 2013 l’istante ha confermato la propria domanda

mentre la convenuta vi si è opposta proponendo di uscire definitivamente per il

30.

settembre 2013;

che con

decisione 18 giugno 2013 il Pretore, ritenendo il caso manifesto sostanzialmente

in ragione dell’intervenuta decadenza del contratto al 30 settembre 2012, ha accolto l’istanza e ordinato a AP 1, per essa all’amministratrice unica, di mettere a libera

disposizione della proprietaria le superfici già oggetto di locazione entro 10

giorni dalla notificazione della decisione medesima, con la comminatoria e le

misure esecutive richieste;

che con

atto di appello 4 luglio 2013 AP 1 chiede la riforma del giudizio pretorile nel

senso di respingere l’istanza protestando tassa, spese e ripetibili di primo e

secondo grado; nel merito rimprovera al primo giudice di non aver correttamente

ponderato da un lato il danno che essa deve affrontare lasciando i locali per

la data pretesa dall’istante e d’altro lato gli interessi ancora non ben definiti

di quest’ultima; al riguardo censura il rifiuto dell’audizione testimoniale di

un conduttore ancora presente nell’immobile e ribadisce di non aver mai

ricevuto la richiesta della controparte di liberare i locali entro il 31 maggio

2013.

(doc. E);

che l’atto

di appello non è stato oggetto di intimazione all’istante;

che nel

caso in esame il Pretore poteva limitarsi ad accertare, come ha fatto, che il

contratto era inderogabilmente terminato il 30 settembre 2012 e che la

conduttrice non aveva riconsegnato alla proprietaria i locali occupati;

che gli

argomenti esposti anche in sede di appello sono in realtà volti a giustificare

un’ulteriore proroga della locazione e sono a questo punto improponibili (II

CCA 8 maggio 2013, inc. 12.2013.56; 13 agosto 2012, inc. 12.2012.133);

che a

ragione il Pretore ha quindi rifiutato l’audizione di una persona asseritamente

titolare di un contratto di locazione nello stesso immobile, la richiesta

volendo sostanziare la mancanza della necessità immediata di disporre dei locali

da parte della proprietaria, aspetto però già oggetto di esame nelle precedenti

procedure;

che per

il medesimo motivo la prova non può essere assunta in questa sede, con

l’aggiunta che nella procedura sommaria dei casi manifesti non sono ammesse nuove

prove in appello (II CCA 12 marzo 2013, inc. 12.2013.30);

che

l’argomento secondo cui l’istanza di sfratto sarebbe stata presentata senza

alcun preavviso è pretestuoso, AP 1 avendo espresso la sua sorpresa nel

ricevere la lettera di cui al doc. E nella risposta alla domanda di espulsione

allegata al verbale di udienza 14 giugno 2013;

che

pertanto, in presenza di una fattispecie liquida e di una situazione giuridica

chiara, a fronte della mancata riconsegna degli spazi occupati senza più alcun

titolo giuridico, a giusta ragione il Pretore ha disposto l’espulsione della

convenuta, qui appellante, con la procedura sommaria dei casi manifesti;

che

visto quanto precede l’appello, manifestamente infondato, dev’essere respinto

senza che sia necessario notificarlo alla controparte (art. 312 cpv. 1 CPC);

che le

spese processuali dell’appello seguono la soccombenza e sono fissate in base

all’art. 9 cpv. 3 LTG;

che

l’appellante ha di fatto già beneficiato di una proroga della locazione e si è

dichiarata disposta ad uscire definitivamente dai locali per il 30 settembre

2013: il valore litigioso determinante per un eventuale ricorso al Tribunale

federale corrisponde al canone di locazione e alle spese accessorie per la

durata della proroga ancora richiesta a partire dal giudizio dell’ultima

autorità cantonale (TF 13 dicembre 2006, inc.4C.274/2006, consid. 2.2; DTF 113 II 406, consid. 1), in concreto, per circa 2 mesi, fr. 15'400.- (v.

doc. B);

che non

si attribuiscono ripetibili all’istante, alla quale non è stato chiesto di

esprimersi sull’appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 106 CPC e la LTG

decide:

1. L’appello 4 luglio 2013 di AP 1,

Lugano, è respinto e la decisione 18 giugno 2013 (SO.2013.2263) del

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, è confermata.

2. Le spese processuali di complessivi

fr. 200.-, anticipate dall’appellante, restano a suo carico.

Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1

LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster