12.2013.117
Espulsione - tutela giurisdizionale dei casi manifesti - appello - nuove prove
6 agosto 2013Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2013.117
Data decisione, Autorità:
06.08.2013, IICCA
Titolo:
Espulsione - tutela giurisdizionale dei casi manifesti - appello - nuove prove
ESPULSIONE
TUTELA GIURISDIZIONALE NEI CASI MANIFESTI
art. 257 CPC
Incarto n.
12.2013.117
Lugano
6 agosto 2013/sdb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Bozzini, vicepresidente,
Fiscalini e Pellegrini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. SO.2013.2263 (procedura
sommaria, tutela dei casi manifesti) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 4, promossa con istanza 3 giugno 2013 da
AO 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
chiedente
che sia fatto ordine alla convenuta di mettere a libera disposizione
dell’istante i locali commerciali siti in via __________ 14, angolo via __________
(Ristorante __________), completamente sgomberi e puliti, nonché di restituire
le chiavi entro 10 giorni dalla notificazione della decisione;
domanda
alla quale si è opposta la convenuta e che il Pretore ha accolto con decisione
18 giugno 2013;
appellante
la convenuta con atto di appello 4 luglio 2013 con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza con protesta di tasse,
spese e ripetibili di primo e secondo grado;
letti ed
esaminati gli atti e i documenti di causa
ritenuto
in
fatto e in diritto:
che con
istanza 6 febbraio 2009 AP 1 ha convenuto dinnanzi alla Pretura del Distretto
di Lugano AO 1 al fine di ottenere la protrazione dell’ente da lei locato
(superficie commerciale adibita a ristorante-bar denominata “Ristorante __________”
al piano terra e al piano interrato dello stabile sito in via __________ 14/via
__________ 7 a __________) fino al 30 settembre 2014;
che con
sentenza 25 luglio 2012 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza concedendo
alla conduttrice una protrazione unica e definitiva fino al 30 settembre 2012;
che con
sentenza 8 aprile 2013, cresciuta in giudicato il 27 maggio successivo, questa
Camera ha respinto sia l’appello della proprietaria che postulava la reiezione
Considerandi
integrale della suddetta istanza, sia l’appello della conduttrice che chiedeva
nuovamente la protrazione fino al 30 settembre 2014;
che con
istanza 3 giugno 2013 AO 1 ha chiesto al Pretore che sia fatto ordine a AP 1 di
metterle a disposizione i locali già oggetto di locazione, sgomberi e puliti,
nonché di restituire le chiavi entro 10 giorni dalla notifica della decisione,
con la comminatoria dell’art. 292 CP, l’ammonimento che l’inesecuzione darà
titolo per reclamare il risarcimento dei danni e l’ordine alla Polizia di
prestare manforte per l’esecuzione della decisione;
che
all’udienza del 14 giugno 2013 l’istante ha confermato la propria domanda
mentre la convenuta vi si è opposta proponendo di uscire definitivamente per il
30.
settembre 2013;
che con
decisione 18 giugno 2013 il Pretore, ritenendo il caso manifesto sostanzialmente
in ragione dell’intervenuta decadenza del contratto al 30 settembre 2012, ha accolto l’istanza e ordinato a AP 1, per essa all’amministratrice unica, di mettere a libera
disposizione della proprietaria le superfici già oggetto di locazione entro 10
giorni dalla notificazione della decisione medesima, con la comminatoria e le
misure esecutive richieste;
che con
atto di appello 4 luglio 2013 AP 1 chiede la riforma del giudizio pretorile nel
senso di respingere l’istanza protestando tassa, spese e ripetibili di primo e
secondo grado; nel merito rimprovera al primo giudice di non aver correttamente
ponderato da un lato il danno che essa deve affrontare lasciando i locali per
la data pretesa dall’istante e d’altro lato gli interessi ancora non ben definiti
di quest’ultima; al riguardo censura il rifiuto dell’audizione testimoniale di
un conduttore ancora presente nell’immobile e ribadisce di non aver mai
ricevuto la richiesta della controparte di liberare i locali entro il 31 maggio
2013.
(doc. E);
che l’atto
di appello non è stato oggetto di intimazione all’istante;
che nel
caso in esame il Pretore poteva limitarsi ad accertare, come ha fatto, che il
contratto era inderogabilmente terminato il 30 settembre 2012 e che la
conduttrice non aveva riconsegnato alla proprietaria i locali occupati;
che gli
argomenti esposti anche in sede di appello sono in realtà volti a giustificare
un’ulteriore proroga della locazione e sono a questo punto improponibili (II
CCA 8 maggio 2013, inc. 12.2013.56; 13 agosto 2012, inc. 12.2012.133);
che a
ragione il Pretore ha quindi rifiutato l’audizione di una persona asseritamente
titolare di un contratto di locazione nello stesso immobile, la richiesta
volendo sostanziare la mancanza della necessità immediata di disporre dei locali
da parte della proprietaria, aspetto però già oggetto di esame nelle precedenti
procedure;
che per
il medesimo motivo la prova non può essere assunta in questa sede, con
l’aggiunta che nella procedura sommaria dei casi manifesti non sono ammesse nuove
prove in appello (II CCA 12 marzo 2013, inc. 12.2013.30);
che
l’argomento secondo cui l’istanza di sfratto sarebbe stata presentata senza
alcun preavviso è pretestuoso, AP 1 avendo espresso la sua sorpresa nel
ricevere la lettera di cui al doc. E nella risposta alla domanda di espulsione
allegata al verbale di udienza 14 giugno 2013;
che
pertanto, in presenza di una fattispecie liquida e di una situazione giuridica
chiara, a fronte della mancata riconsegna degli spazi occupati senza più alcun
titolo giuridico, a giusta ragione il Pretore ha disposto l’espulsione della
convenuta, qui appellante, con la procedura sommaria dei casi manifesti;
che
visto quanto precede l’appello, manifestamente infondato, dev’essere respinto
senza che sia necessario notificarlo alla controparte (art. 312 cpv. 1 CPC);
che le
spese processuali dell’appello seguono la soccombenza e sono fissate in base
all’art. 9 cpv. 3 LTG;
che
l’appellante ha di fatto già beneficiato di una proroga della locazione e si è
dichiarata disposta ad uscire definitivamente dai locali per il 30 settembre
2013: il valore litigioso determinante per un eventuale ricorso al Tribunale
federale corrisponde al canone di locazione e alle spese accessorie per la
durata della proroga ancora richiesta a partire dal giudizio dell’ultima
autorità cantonale (TF 13 dicembre 2006, inc.4C.274/2006, consid. 2.2; DTF 113 II 406, consid. 1), in concreto, per circa 2 mesi, fr. 15'400.- (v.
doc. B);
che non
si attribuiscono ripetibili all’istante, alla quale non è stato chiesto di
esprimersi sull’appello.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
1. L’appello 4 luglio 2013 di AP 1,
Lugano, è respinto e la decisione 18 giugno 2013 (SO.2013.2263) del
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, è confermata.
2. Le spese processuali di complessivi
fr. 200.-, anticipate dall’appellante, restano a suo carico.
Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1
LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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