12.2013.12
Procedura semplificata, seconda proroga del contratto di locazione per abitazione e locale commerciale, mancanza di ricerca di una nuova sistemazione alternativa da parte del conduttore, domanda di gratuito patrocinio del locatore respinta
2 ottobre 2013Italiano21 min
A. AP 1, medico pediatra, con rogito 30 novembre 2006 ha donato l’immobile di cui alla part. n. __________ e denominato stabile “La B__________”, alla
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2013.12
Data decisione, Autorità:
02.10.2013, IICCA
Ricorso:
TF, 4A_553/2013, 10.12.2013
Titolo:
Procedura semplificata, seconda proroga del contratto di locazione per abitazione e locale commerciale, mancanza di ricerca di una nuova sistemazione alternativa da parte del conduttore, domanda di gratuito patrocinio del locatore respinta
GRATUITO PATROCINIO
PROTRAZIONE DELLA LOCAZIONE
art. 272 CO
art. 272b CO
art. 117 CPC
Incarto n.
12.2013.12
Lugano
2 ottobre
2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Meschiari
sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2012.38
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 21
maggio 2012 da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
2
con cui l’attore ha chiesto una seconda protrazione di tre anni del
contratto di locazione a partire dal 1° giugno 2012 per l’uso dello studio
medico e dell’appartamento, situato a __________ (part. n. __________ RFD);
domanda avversata dal convenuto, che ha proposto di respingere la
petizione, chiedendo inoltre di essere messo a beneficio del gratuito
patrocinio;
domanda integralmente respinta dal Pretore di Locarno-Città in data
3 dicembre 2012, così come la richiesta del convenuto di essere messo a beneficio
del gratuito patrocinio;
appellante l’attore, che con atto di appello 18 gennaio 2013, chiede
di accogliere integralmente la petizione, protestando tasse, spese e ripetibili
di prima e di seconda istanza;
mentre il convenuto, con osservazioni 1° marzo 2013 postula, previa
domanda di esecuzione anticipata e ammissione al beneficio del gratuito
patrocinio, la reiezione del gravame e la conferma della sentenza pretorile
chiedendo inoltre di essere posto a beneficio del gratuito patrocinio per la procedura
di appello;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. AP 1, medico pediatra, con rogito 30 novembre 2006 ha donato l’immobile di cui alla part. n. __________ e denominato stabile “La B__________”, alla
figlia __________, la quale con rogiti 21 dicembre 2006 e 4 giugno 2007 ha poi costituito sullo stesso un diritto di usufrutto vita natural durante a favore del marito AO
1. In precedenza, con contratto 20 novembre 2006 (doc. B), __________ aveva
concesso in locazione al padre AP 1 un appartamento di 8 locali e mezzo adibito
ad abitazione e studio medico situato nell’immobile, ritenuto che l’accordo tra
le parti, della durata determinata di 5 anni fino al 30 novembre 2010,
prevedeva la corresponsione di una pigione annuale di fr. 57'000.-, pagabile in
rate mensili anticipate di fr. 4’750.-.
Tra i coniugi __________ sono in
corso almeno dal 2008 procedure giudiziarie di stato, dapprima a Locarno-Città
e poi in __________, dove la moglie si è trasferita con i figli minori.
L’usufruttuario ha cercato, inutilmente, di ottenere lo sfratto del suocero dai
locali occupati per asserita mora nel 2008 (sentenza di questa Camera del 30
gennaio 2010 inc. n. 12.2009.169). Alla scadenza del contratto il conduttore ne
ha chiesto la protrazione, che il Pretore di Locarno-Città ha concesso con sentenza 22 agosto 2011 (DI.2011.3, doc. B) per la durata di 18
mesi, fino al 31 maggio 2012. Il 15 marzo 2012 AP 1 si è rivolto all’Ufficio di
conciliazione in materia di locazione di Minusio, per ottenere una seconda
protrazione del contratto di locazione dal 1° giugno 2012. A conclusione dell’udienza di conciliazione 3 maggio 2012, la competente autorità di
conciliazione ha rilasciato a AP 1 l’autorizzazione ad agire, non essendo le
parti giunti a un’intesa.
B. Il conduttore
ha quindi presentato il 21 maggio 2012 alla Pretura di Locarno-Città la
petizione con la quale postula la concessione di una seconda proroga del
contratto di locazione per la durata di tre anni dal 1° giugno 2012, alle
medesime condizioni contrattuali previste dalla sentenza 22 agosto 2011. Nella
risposta dell’11 giugno 2012, AO 1 si è integralmente opposto alla petizione,
chiedendo inoltre di essere posto a beneficio del gratuito patrocinio.
C. Con decisione
3 dicembre 2012, il Pretore ha respinto la petizione e la domanda di gratuito
patrocinio del convenuto, mettendo tasse, spese e ripetibili a carico
dell’attore.
D. L’attore AP 1 ha presentato appello il 18 gennaio 2013 contro la decisione del Pretore, chiedendone la riforma
nel senso di accogliere la petizione e accordare una seconda proroga di tre
anni del contratto di locazione dal 1° giugno 2012, con protesta di tasse,
spese e ripetibili di prima e di seconda istanza. Nella risposta 1° marzo 2013,
l’appellato postula, previa domanda di esecuzione
anticipata ed ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, la reiezione del
gravame e la conferma della sentenza pretorile, protestando tasse, spese e
ripetibili, con argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, nei
considerandi in diritto. L’appellante si è opposto alla concessione del
gratuito patrocinio.
E. La Presidente della Camera ha respinto con decisione incidentale 8
aprile 2013 la richiesta di esecuzione anticipata della decisione pretorile.
e considerando
in diritto:
Considerandi
1.
Alla vertenza in corso è applicabile in entrambe le sedi il Codice
di diritto processuale svizzero (CPC). La causa verte su una richiesta di
seconda protrazione del contratto di locazione ed è dunque sottoposta alla procedura
semplificata (art. 243 cpv. 2 let. c CPC). Il valore litigioso ammonta a fr.
169'560.-, come accertato dal Pretore, e la decisione impugnata è di
conseguenza appellabile (art. 308 cpv. 2 CPC). Il
termine per promuovere l’appello e per inoltrare la risposta è di 30 giorni
dalla notificazione della decisione impugnata, rispettivamente dalla
notificazione dell’appello (art. 311 seg. CPC). Tenuto conto della sospensione
dei termini dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 145 cpv. 1 let. c CPC),
l’appello 18 gennaio 2013 è tempestivo, così come le osservazioni 1° marzo 2013.
2.
L’atto di
appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed
essere motivato (art. 310 e 311 CPC). La semplice trascrizione nell’appello
delle conclusioni o la riproduzione di ampi stralci delle stesse è
inammissibile (DTF 138 III 374, consid. 4.3.1.). L’appellante
deve spiegare, infatti, non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma
perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore.
3.
Il Pretore
ha dapprima esposto le condizioni alle quali è possibile una seconda
protrazione del contratto di locazione. In seguito ha accertato che l’attore
non aveva addotto né dimostrato di aver cercato una soluzione abitativa e
commerciale alternativa a quella attuale dopo la sentenza del 22 agosto 2011.
L’attore, prosegue il primo giudice, aveva il compito di portare elementi concreti
sulle eventuali difficoltà nel reperire un’abitazione di due locali e servizi
per una persona sola e locali idonei per uno studio medico di pediatria, che
non richiede verosimilmente istallazioni fisse costose. Si è invece limitato,
secondo il Pretore, a dichiarare di aver tentato invano di trovare un’altra
sistemazione, senza alcuna prova a sostegno. Il primo giudice ha ritenuto
irrilevante per il giudizio sulla seconda protrazione del contratto di
locazione l’argomentazione dell’attore sulla causa di divorzio tuttora in corso
in __________ tra la figlia e il convenuto. Ha poi rilevato che l’asserita
impossibilità dell’attore di sopportare i costi del trasloco dello studio
medico non era stata minimamente provata e che il tema della durata massima
della protrazione era già stato evaso con la precedente sentenza del 22 agosto
2011, cresciuta in giudicato. Infine, il Pretore ha constatato che l’attore non
aveva portato elementi concreti atti a supportare i rimproveri di abuso e
malafede da lui rivolti al comportamento del locatore.
4.
L’appellante
rimprovera al Pretore di aver tenuto conto, nella valutazione della domanda di
seconda protrazione del contratto, solo del criterio della costante ricerca di
una nuova abitazione e di uno studio medico, senza analizzare accuratamente
tutte le circostanze del caso. Il conduttore riprende quanto già accertato
nella sentenza del 22 agosto 2011 e ribadisce che non si sarebbe mai immaginato
che la propria figlia, alla quale aveva donato l’immobile in cui si trovano i
locali oggetto della controversia, avrebbe concesso sullo stesso l’usufrutto
vita natural durante al marito, dal quale sta ora divorziando. Né il conduttore
poteva immaginarsi che il genero, ora suo locatore, lo avrebbe privato dell’uso
dei locali in cui ha trascorso gran parte della sua vita e in cui ha svolto la
propria attività di pediatra. Tutti questi elementi, prosegue l’appellante,
dovevano indurre il Pretore a valutare la situazione con minor rigidità.
È senz’altro
adempiuta, secondo l’appellante, la condizione dell’esistenza di effetti
gravosi per il conduttore. In primo luogo è “risaputo e notorio” che i locatori
preferiscono concludere un contratto di locazione con persone giovani e che a
una persona di 78 anni è difficile “se non impossibile” trovare un nuovo
alloggio dove poter svolgere anche l’attività professionale di medico pediatra.
In secondo luogo, prosegue l’appellante, egli si trova in una situazione
finanziaria “disastrosa”, con attestati di carenza beni per oltre fr.
100'000.-, ciò che gli impedisce, secondo l’ordinario andamento delle cose e
l’esperienza della vita, di essere accettato come conduttore. Del resto, anche
se egli potesse traslocare, non avrebbe i mezzi per far fronte ai considerevoli
costi delle nuove attrezzature per lo studio medico. Infine l’appellante
sostiene che da informazioni avute dalla propria figlia è probabile che il
convenuto perda il diritto di usufrutto in esito alla causa di divorzio
pendente in __________, e sarebbe quindi assurdo obbligare il conduttore a
trasferirsi altrove, poiché la figlia potrebbe riprendere il contratto di
locazione “nei prossimi mesi” e consentire al padre di rimanere nella casa
donata. A ciò si aggiunga, prosegue l’appellante, che il convenuto non ha
addotto nessun motivo personale urgente da opporre alla richiesta di
protrazione. Il comportamento del locatore sarebbe pertanto abusivo, in quanto
motivato solo dal desiderio di recare danno al suocero.
5.
Secondo gli
art. 272 cpv. 1 e 272b cpv. 1 CO il conduttore può esigere la protrazione della
locazione per una durata massima di 4 anni per abitazioni e 6 anni per locali
commerciali se la fine della medesima produce per lui o per la sua famiglia
effetti gravosi che nemmeno si giustificano tenendo conto degli interessi del
locatore. Sono considerati effetti gravosi ai sensi della disposizione le
condizioni particolari che rendono impossibile o difficile trovare locali
sostitutivi entro il termine fissato nella disdetta; non così, invece, i disagi
inevitabilmente legati alla disdetta, che mediante una protrazione non vengono
attenuati bensì solamente procrastinati (Lachat,
Le bail à loyer, n. 3.2 p. 771; SVIT, Das schweizerische Mietrecht, 3ª ed., n. 11 e 14 ad art. 272 CO). Ai fini
della decisione sulla protrazione il giudice pondera gli interessi delle parti
tenendo conto, in particolare, dei fattori elencati dall’art. 272 cpv. 2 lett.
a-e CO - le circostanze che hanno determinato la conclusione del contratto e
del contenuto dello stesso, la durata della locazione, la situazione personale,
familiare ed economica delle parti come pure il loro comportamento, l’eventuale
fabbisogno del locatore o dei suoi stretti parenti od affini come pure la sua
urgenza, la situazione sul mercato locale degli alloggi e dei locali
commerciali - e dello scopo della protrazione, che risiede in sostanza nel
concedere al conduttore un termine più ampio e sufficiente per cercare
un’adeguata soluzione alternativa o, perlomeno, ad attenuare i disagi che la
disdetta gli cagiona (DTF 135 III 121 consid. 2, 125 III 226 consid. 4b; TF 26
gennaio 2009 4A_143/2008 consid. 7.1, 7.1.1 e 7.1.2), senza tuttavia poterne
esigere tutti i vantaggi (SVIT, op. cit., n. 11 segg. ad art. 272 CO; Higi, Zürcher
Kommentar, n. 86 ad art. 272 CO; Giger,
Die Erstreckung des Mietverhältnisses (Art. 272-272d OR), p. 80 seg.; Tercier, Les contrats spéciaux, 3ª ed.,
n. 2483; DTF 105 II 197; TF 21 marzo 2000 4C.455/1999 consid. 4a, 22 dicembre 2004 4C.343/2004 consid. 4.1, 26 giugno 2006 4C.29/2006 consid. 3.1; II CCA 28 settembre 2007 inc. n. 12.2007.39, 3 marzo 2008 inc. n. 12.2007.163, 20 giugno
2008.
inc. n. 12.2008.105, 23 dicembre 2008 inc. n. 12.2008.103, 20 febbraio
2009.
inc. n. 12.2008.57).
6.
Nell’ambito
della richiesta di una seconda protrazione il giudice considera anche se il
conduttore ha intrapreso quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui per
porre rimedio agli effetti gravosi (art. 272 cpv. 3 CO). La
condizione imperativa per concedere una seconda protrazione è, oltre al
rispetto delle condizioni per la concessione di una prima proroga, quella che
il conduttore abbia fatto tutto quello che gli sia possibile per evitare delle
conseguenze gravose (Permann,
Mietrecht Kommentar, 2007, pag. 311). In principio il conduttore deve almeno
rispondere alle seguenti condizioni cumulative: rispondere per iscritto agli
annunci apparsi sui giornali, iscriversi presso le agenzie immobiliari della
zona, pubblicare i propri annunci nei giornali, iscriversi presso i servizi
della locazione (SVIT, Das
schweizerische Mietrecht, 2008, pag. 802-803). Spetta al conduttore provare la
veridicità delle sue ricerche, che devono durare durante tutto il periodo della
protrazione già accordata e soddisfare le esigenze concernenti la prima
proroga. Se il conduttore non prova di aver impiegato sforzi appropriati
per la ricerca di una soluzione abitativa alternativa, il giudice rifiuterà di
accordare la seconda protrazione (Bisang
et al., Le droit suisse du bail à loyer – Commentaire, 2011, pag. 709-710). Il
conduttore deve quindi aver preso tutte le misure necessarie alfine di trovare
dei locali sostitutivi. L’importanza di queste misure dipende dalle
circostanze, dalla situazione personale e famigliare del conduttore. Se il
conduttore fallisce nella prova delle seguenti misure, la seconda richiesta di
protrazione non verrà accettata del tutto e non solamente ridotta per quel che
concerne la sua durata (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 2009, pag.
407). Anche se il conduttore non ha apparentemente nessuna speranza di trovare
dei locali sostitutivi, egli deve comunque portare la prova delle sue ricerche
infruttuose (Bisang et al., Le
droit suisse du bail à loyer – Commentaire, 2011, pag. 700).
7.
Dall’istruttoria
non emerge alcuna ricerca di una sistemazione alternativa da parte dell’attore,
che non ha contestato i precisi accertamenti del Pretore su tale punto.
L’appellante ammette anzi di non aver provato le ricerche di una nuova
sistemazione (appello, pag. 8), ma sostiene che tale criterio non è l’unico e che
il Pretore avrebbe dovuto tener conto anche di altre circostanze, in
particolare del fatto che sarebbe notoria l’impossibilità per un medico di 78
anni, oberato da numerosi attestati di carenza di beni, di trovare un altro
locatore disposto a rischiare e a locargli un’abitazione dove poter svolgere
l’attività professionale. L’argomentazione non può essere seguita. Sia l’età
avanzata (78 anni) sia la situazione debitoria (attestati di carenza beni per
oltre fr. 100'000.-) che costringe l’appellante a proseguire l’attività
professionale (come indicato nella sentenza 22 agosto 2011, doc. B) sono,
infatti, elementi oggettivi che non cambierebbero nemmeno con l’auspicata
protrazione fino al 31 maggio 2015. L’appellante si ritroverebbe a quel momento
ultraottantenne e sempre pesantemente indebitato. Le asserite difficoltà di cui
il conduttore si prevale in questa sede, ammesso che le si possa considerare
provate in mancanza di qualsiasi prova al riguardo, non sono dovute alla
disdetta in quanto tale, ma alla scelta di donare l’immobile alla figlia
(consid. A, per gli antefatti cfr. sentenza del 30 gennaio 2010 inc. n.
12.2009.169
di questa Camera). Nell’appello il conduttore esprime la propria
convinzione che la figlia potrà riprendere il contratto di locazione come
locatrice “nei prossimi mesi” e che gli permetterà di “trascorrere gli anni che
gli rimangono da vivere nella casa che egli ha donato” (appello, pag. 6). Detto
altrimenti, l’attore è ancora persuaso che la figlia potrà riscattare
l’usufrutto concesso al marito e si è adagiato in tale convinzione, al punto
che non ha ritenuto di dover provare alcunché nella procedura di seconda
protrazione del contratto di locazione: né le ricerche eseguite in vista di una
nuova sistemazione, né il rinnovo dell’autorizzazione al libero esercizio come
medico nonostante sia quasi ottantenne, né i costi insiti nel trasferimento
dello studio medico. A torto. Nella procedura volta all’ottenimento di una
seconda protrazione del contratto di locazione, come visto in precedenza (cfr.
consid. 6), spetta infatti al conduttore provare le ricerche di una
sistemazione alternativa o le “altre circostanze” da considerare per valutare i
contrapposti interessi di conduttore e locatore (cfr. MRA 2013 pag. 47). In
mancanza di tale prova, non vi è spazio per una seconda protrazione del
contratto e non vi è ragione per ponderare nuovamente gli interessi del
conduttore con quelli del locatore. Visto quanto precede, il
giudizio con cui il Pretore ha ritenuto che l’attore non aveva intrapreso
tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui per porre rimedio agli
eventuali disagi provocati dalla disdetta (come visto, nemmeno provati) regge
alla critica e può essere confermato. L’appello deve dunque essere respinto.
8.
L’appellato ha presentato in questa sede domanda di ammissione al
gratuito patrocinio con la risposta 1° marzo 2013, affermando di essere
sprovvisto dei mezzi per far fronte alle spese legali e processuali.
8.1
Ai sensi dell’art.
117.
CPC, è ammesso al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi
necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo. Le due
condizioni sono cumulative. L’istante deve esporre la sua situazione di reddito
e di sostanza ai sensi dell’art. 119 cpv. 2 CPC e deve rendere verosimile la
sua impossibilità a sostenere il procedimento giudiziario senza intaccare il
suo fabbisogno e quello della famiglia (sentenza IICCA 12.2011.127 del 27
luglio 2011, consid. 6.1.; DTF 128 I 232, consid. 2.5.1.; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di
diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 465-466). Il requisito
dell’indigenza è dato quando il richiedente non è in grado di provvedere con
mezzi propri – reddito e sostanza – alle spese giudiziarie e legali senza
intaccare il fabbisogno suo e quello della sua famiglia (DTF 128 I 232, consid.
2.5.1.; Sentenza IICCA 12.2011.127 del 27 luglio 2011, consid. 6.2.). La
situazione di indigenza non è sufficiente per la concessione del gratuito
patrocinio e occorre cumulativamente che la domanda del richiedente non appaia priva
di possibilità di successo. Una domanda giudiziale è priva di possibilità di
esito favorevole quando, a un esame sommario e di mera apparenza (DTF 134 I 12,
consid. 2.3.; DTF 133 III 614, consid. 5; DTF 129 I 129, consid. 2.3.1.), le
probabilità di successo sono significativamente minori rispetto al pericolo di
insuccesso e di conseguenza la stessa a malapena può essere considerata seria,
mentre non lo è allorquando le possibilità di successo e i rischi d’insuccesso
pressappoco si equivalgono oppure le prospettive di successo sono leggermente
inferiori (sentenza IICCA 12.2011.127 del 27 luglio 2011, consid. 6.2.).
8.2
Il gratuito
patrocinio chiesto dall'appellato in questa sede dovrebbe coprire i costi di
patrocinio, vale a dire l'onorario del suo patrocinatore, per la sola procedura
di appello, e le spese processuali del presente giudizio. Nelle controversie in
materia di locazione la tassa di giustizia massima è di fr. 200.- (art. 9 cpv.
3.
LTG). Più arduo risulta invece definire il probabile ammontare delle spese di
patrocinio, in assenza di ogni indicazione al riguardo nell'istanza e di una
nota delle spese ai sensi dell'art. 105 cpv. 2 seconda frase CPC. Spetta
infatti all'avvocato della parte produrre la propria nota professionale (DTF
2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3), in difetto di cui l'autorità di
seconda istanza procede per apprezzamento sulla base degli atti della causa. Non
vanno invece considerate le indennità per ripetibili eventualmente dovute alla
controparte in caso di soccombenza del richiedente, poiché queste ultime non
sono coperte dal gratuito patrocinio (art. 118 cpv. 3 CPC). Visto il limitato
tema oggetto dell’appello (seconda protrazione del contratto di locazione) alla
luce delle argomentazioni esposte dal Pretore, per lo studio e la redazione
dell’allegato di risposta si può stimare un onorario della patrocinatrice in
complessivi fr. 1'200.-, IVA compresa. In definitiva, si tratta quindi di
stabilire se l'appellato sia sprovvisto dei mezzi, comprensivi di reddito e
sostanza, per far fronte alle proprie spese giudiziarie e di patrocinio
quantificabili in complessivi fr. 1'400.- sull’arco di un anno, anche a rate (DTF 135 I 221, consid. 5.1, pag. 224, sentenza del Tribunale
federale 5A_565/2011 del 14 febbraio 2012, consid. 3.3; Huber, op. cit., n. 17 ad art. 117 e referenze citate, pag.
649).
8.3
L’appellato
ha prodotto il 20 marzo 2013 i documenti a sostegno della sua domanda di ammissione
al gratuito patrocinio, alla quale si è opposto l’appellante. Da tali atti
risulta che il convenuto è al beneficio di due rendite di invalidità di fr.
1'376.- e di fr. 234.- mensili ed è usufruttuario dell’immobile oggetto della
vertenza, in cui anch’egli abita in un appartamento di 3 ½ locali. Il canone di
locazione di fr. 4'670.- versato dal conduttore non viene versato al locatore,
ma è incassato a titolo fiduciario da un legale che provvede al pagamento degli
interessi ipotecari e dell’ammortamento e dei contributi alimentari in favore
della moglie dell’appellato (decisione del 27 febbraio 2008 del Pretore di
Locarno-Città nella causa di stato tra l’appellato e la moglie, figlia del
conduttore). Il certificato municipale prodotto in questa sede menziona che
sono assenti i dati relativi alla convivente del richiedente. Ora, quest’ultimo
non ha nemmeno indicato di convivere e tutto si ignora dei redditi eventuali di
questa persona e della possibilità che essa versi al richiedente una
partecipazione per i costi di alloggio. Il richiedente che è titolare di
diritti reali su un immobile, come nel caso in esame, deve infatti in primo
luogo far fronte alle spese legali con il proprio patrimonio. Del resto il
richiedente, tuttora coniugato, prima di far capo al gratuito patrocinio doveva
rivolgersi alla propria moglie, tenuta all’obbligo di
assistenza e mantenimento matrimoniale, nel quale rientra la messa a
disposizione degli importi necessari per garantire la difesa degli interessi
personali in via giudiziaria anche in una causa contro un terzo (sentenza del
Tribunale federale 4A_423/2012 del 10 settembre 2012). La moglie del
richiedente, infatti, è la proprietaria dell’immobile su cui egli ha
l’usufrutto e prima di chiedere il gratuito patrocinio l’appellato doveva
dimostrare l’impossibilità di gravare ulteriormente lo stabile.
8.4
Ne discende
che la domanda di gratuito patrocinio presentata da AO 1 per la procedura di
appello va respinta.
9.
Le spese
processuali di seconda sede per la procedura di merito seguono la soccombenza e
sono a carico dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), il quale rifonderà inoltre
all’appellato una congrua indennità per ripetibili, commisurata al valore
litigioso, pari a fr. 169'560.- (pigione di fr. 4'710.- per la durata di tre
anni; DTF 113 II 406, consid. 1) e al tipo di procedura applicabile nel caso in
esame. Non si prelevano invece spese giudiziarie per la procedura incidentale
relativa al gratuito patrocinio.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati l’art. 9
cpv. 3 LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide:
1. L’appello 18 gennaio 2013 di AP 1 è respinto e la sentenza 3
dicembre 2012 del Pretore di Locarno-Città è confermata.
2. L’istanza di gratuito patrocinio presentata da AO 1 il 1° marzo 2013
è respinta.
3. Le spese processuali di appello in complessivi fr. 100.-, già
anticipati dall’appellante, restano a suo carico. L’appellante rifonderà
inoltre a AO 1 fr. 1200.- a titolo di ripetibili di appello.
4. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e
di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art.119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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