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Decisione

12.2013.12

Procedura semplificata, seconda proroga del contratto di locazione per abitazione e locale commerciale, mancanza di ricerca di una nuova sistemazione alternativa da parte del conduttore, domanda di gratuito patrocinio del locatore respinta

2 ottobre 2013Italiano21 min

A. AP 1, medico pediatra, con rogito 30 novembre 2006 ha donato l’immobile di cui alla part. n. __________ e denominato stabile “La B__________”, alla

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Numero d'incarto:

12.2013.12

Data decisione, Autorità:

02.10.2013, IICCA

Ricorso:

TF, 4A_553/2013, 10.12.2013

Titolo:

Procedura semplificata, seconda proroga del contratto di locazione per abitazione e locale commerciale, mancanza di ricerca di una nuova sistemazione alternativa da parte del conduttore, domanda di gratuito patrocinio del locatore respinta

GRATUITO PATROCINIO

PROTRAZIONE DELLA LOCAZIONE

art. 272 CO

art. 272b CO

art. 117 CPC

Incarto n.

12.2013.12

Lugano

2 ottobre

2013/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

vicecancelliera:

Meschiari

sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2012.38

della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 21

maggio 2012 da

AP 1

rappr. dall’ RA

1

contro

AO 1

rappr. dall’ RA

2

con cui l’attore ha chiesto una seconda protrazione di tre anni del

contratto di locazione a partire dal 1° giugno 2012 per l’uso dello studio

medico e dell’appartamento, situato a __________ (part. n. __________ RFD);

domanda avversata dal convenuto, che ha proposto di respingere la

petizione, chiedendo inoltre di essere messo a beneficio del gratuito

patrocinio;

domanda integralmente respinta dal Pretore di Locarno-Città in data

3 dicembre 2012, così come la richiesta del convenuto di essere messo a beneficio

del gratuito patrocinio;

appellante l’attore, che con atto di appello 18 gennaio 2013, chiede

di accogliere integralmente la petizione, protestando tasse, spese e ripetibili

di prima e di seconda istanza;

mentre il convenuto, con osservazioni 1° marzo 2013 postula, previa

domanda di esecuzione anticipata e ammissione al beneficio del gratuito

patrocinio, la reiezione del gravame e la conferma della sentenza pretorile

chiedendo inoltre di essere posto a beneficio del gratuito patrocinio per la procedura

di appello;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. AP 1, medico pediatra, con rogito 30 novembre 2006 ha donato l’immobile di cui alla part. n. __________ e denominato stabile “La B__________”, alla

figlia __________, la quale con rogiti 21 dicembre 2006 e 4 giugno 2007 ha poi costituito sullo stesso un diritto di usufrutto vita natural durante a favore del marito AO

1. In precedenza, con contratto 20 novembre 2006 (doc. B), __________ aveva

concesso in locazione al padre AP 1 un appartamento di 8 locali e mezzo adibito

ad abitazione e studio medico situato nell’immobile, ritenuto che l’accordo tra

le parti, della durata determinata di 5 anni fino al 30 novembre 2010,

prevedeva la corresponsione di una pigione annuale di fr. 57'000.-, pagabile in

rate mensili anticipate di fr. 4’750.-.

Tra i coniugi __________ sono in

corso almeno dal 2008 procedure giudiziarie di stato, dapprima a Locarno-Città

e poi in __________, dove la moglie si è trasferita con i figli minori.

L’usufruttuario ha cercato, inutilmente, di ottenere lo sfratto del suocero dai

locali occupati per asserita mora nel 2008 (sentenza di questa Camera del 30

gennaio 2010 inc. n. 12.2009.169). Alla scadenza del contratto il conduttore ne

ha chiesto la protrazione, che il Pretore di Locarno-Città ha concesso con sentenza 22 agosto 2011 (DI.2011.3, doc. B) per la durata di 18

mesi, fino al 31 maggio 2012. Il 15 marzo 2012 AP 1 si è rivolto all’Ufficio di

conciliazione in materia di locazione di Minusio, per ottenere una seconda

protrazione del contratto di locazione dal 1° giugno 2012. A conclusione dell’udienza di conciliazione 3 maggio 2012, la competente autorità di

conciliazione ha rilasciato a AP 1 l’autorizzazione ad agire, non essendo le

parti giunti a un’intesa.

B. Il conduttore

ha quindi presentato il 21 maggio 2012 alla Pretura di Locarno-Città la

petizione con la quale postula la concessione di una seconda proroga del

contratto di locazione per la durata di tre anni dal 1° giugno 2012, alle

medesime condizioni contrattuali previste dalla sentenza 22 agosto 2011. Nella

risposta dell’11 giugno 2012, AO 1 si è integralmente opposto alla petizione,

chiedendo inoltre di essere posto a beneficio del gratuito patrocinio.

C. Con decisione

3 dicembre 2012, il Pretore ha respinto la petizione e la domanda di gratuito

patrocinio del convenuto, mettendo tasse, spese e ripetibili a carico

dell’attore.

D. L’attore AP 1 ha presentato appello il 18 gennaio 2013 contro la decisione del Pretore, chiedendone la riforma

nel senso di accogliere la petizione e accordare una seconda proroga di tre

anni del contratto di locazione dal 1° giugno 2012, con protesta di tasse,

spese e ripetibili di prima e di seconda istanza. Nella risposta 1° marzo 2013,

l’appellato postula, previa domanda di esecuzione

anticipata ed ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, la reiezione del

gravame e la conferma della sentenza pretorile, protestando tasse, spese e

ripetibili, con argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, nei

considerandi in diritto. L’appellante si è opposto alla concessione del

gratuito patrocinio.

E. La Presidente della Camera ha respinto con decisione incidentale 8

aprile 2013 la richiesta di esecuzione anticipata della decisione pretorile.

e considerando

in diritto:

Considerandi

1.

Alla vertenza in corso è applicabile in entrambe le sedi il Codice

di diritto processuale svizzero (CPC). La causa verte su una richiesta di

seconda protrazione del contratto di locazione ed è dunque sottoposta alla procedura

semplificata (art. 243 cpv. 2 let. c CPC). Il valore litigioso ammonta a fr.

169'560.-, come accertato dal Pretore, e la decisione impugnata è di

conseguenza appellabile (art. 308 cpv. 2 CPC). Il

termine per promuovere l’appello e per inoltrare la risposta è di 30 giorni

dalla notificazione della decisione impugnata, rispettivamente dalla

notificazione dell’appello (art. 311 seg. CPC). Tenuto conto della sospensione

dei termini dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 145 cpv. 1 let. c CPC),

l’appello 18 gennaio 2013 è tempestivo, così come le osservazioni 1° marzo 2013.

2.

L’atto di

appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed

essere motivato (art. 310 e 311 CPC). La semplice trascrizione nell’appello

delle conclusioni o la riproduzione di ampi stralci delle stesse è

inammissibile (DTF 138 III 374, consid. 4.3.1.). L’appellante

deve spiegare, infatti, non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma

perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni del Pretore.

3.

Il Pretore

ha dapprima esposto le condizioni alle quali è possibile una seconda

protrazione del contratto di locazione. In seguito ha accertato che l’attore

non aveva addotto né dimostrato di aver cercato una soluzione abitativa e

commerciale alternativa a quella attuale dopo la sentenza del 22 agosto 2011.

L’attore, prosegue il primo giudice, aveva il compito di portare elementi concreti

sulle eventuali difficoltà nel reperire un’abitazione di due locali e servizi

per una persona sola e locali idonei per uno studio medico di pediatria, che

non richiede verosimilmente istallazioni fisse costose. Si è invece limitato,

secondo il Pretore, a dichiarare di aver tentato invano di trovare un’altra

sistemazione, senza alcuna prova a sostegno. Il primo giudice ha ritenuto

irrilevante per il giudizio sulla seconda protrazione del contratto di

locazione l’argomentazione dell’attore sulla causa di divorzio tuttora in corso

in __________ tra la figlia e il convenuto. Ha poi rilevato che l’asserita

impossibilità dell’attore di sopportare i costi del trasloco dello studio

medico non era stata minimamente provata e che il tema della durata massima

della protrazione era già stato evaso con la precedente sentenza del 22 agosto

2011, cresciuta in giudicato. Infine, il Pretore ha constatato che l’attore non

aveva portato elementi concreti atti a supportare i rimproveri di abuso e

malafede da lui rivolti al comportamento del locatore.

4.

L’appellante

rimprovera al Pretore di aver tenuto conto, nella valutazione della domanda di

seconda protrazione del contratto, solo del criterio della costante ricerca di

una nuova abitazione e di uno studio medico, senza analizzare accuratamente

tutte le circostanze del caso. Il conduttore riprende quanto già accertato

nella sentenza del 22 agosto 2011 e ribadisce che non si sarebbe mai immaginato

che la propria figlia, alla quale aveva donato l’immobile in cui si trovano i

locali oggetto della controversia, avrebbe concesso sullo stesso l’usufrutto

vita natural durante al marito, dal quale sta ora divorziando. Né il conduttore

poteva immaginarsi che il genero, ora suo locatore, lo avrebbe privato dell’uso

dei locali in cui ha trascorso gran parte della sua vita e in cui ha svolto la

propria attività di pediatra. Tutti questi elementi, prosegue l’appellante,

dovevano indurre il Pretore a valutare la situazione con minor rigidità.

È senz’altro

adempiuta, secondo l’appellante, la condizione dell’esistenza di effetti

gravosi per il conduttore. In primo luogo è “risaputo e notorio” che i locatori

preferiscono concludere un contratto di locazione con persone giovani e che a

una persona di 78 anni è difficile “se non impossibile” trovare un nuovo

alloggio dove poter svolgere anche l’attività professionale di medico pediatra.

In secondo luogo, prosegue l’appellante, egli si trova in una situazione

finanziaria “disastrosa”, con attestati di carenza beni per oltre fr.

100'000.-, ciò che gli impedisce, secondo l’ordinario andamento delle cose e

l’esperienza della vita, di essere accettato come conduttore. Del resto, anche

se egli potesse traslocare, non avrebbe i mezzi per far fronte ai considerevoli

costi delle nuove attrezzature per lo studio medico. Infine l’appellante

sostiene che da informazioni avute dalla propria figlia è probabile che il

convenuto perda il diritto di usufrutto in esito alla causa di divorzio

pendente in __________, e sarebbe quindi assurdo obbligare il conduttore a

trasferirsi altrove, poiché la figlia potrebbe riprendere il contratto di

locazione “nei prossimi mesi” e consentire al padre di rimanere nella casa

donata. A ciò si aggiunga, prosegue l’appellante, che il convenuto non ha

addotto nessun motivo personale urgente da opporre alla richiesta di

protrazione. Il comportamento del locatore sarebbe pertanto abusivo, in quanto

motivato solo dal desiderio di recare danno al suocero.

5.

Secondo gli

art. 272 cpv. 1 e 272b cpv. 1 CO il conduttore può esigere la protrazione della

locazione per una durata massima di 4 anni per abitazioni e 6 anni per locali

commerciali se la fine della medesima produce per lui o per la sua famiglia

effetti gravosi che nemmeno si giustificano tenendo conto degli interessi del

locatore. Sono considerati effetti gravosi ai sensi della disposizione le

condizioni particolari che rendono impossibile o difficile trovare locali

sostitutivi entro il termine fissato nella disdetta; non così, invece, i disagi

inevitabilmente legati alla disdetta, che mediante una protrazione non vengono

attenuati bensì solamente procrastinati (Lachat,

Le bail à loyer, n. 3.2 p. 771; SVIT, Das schweizerische Mietrecht, 3ª ed., n. 11 e 14 ad art. 272 CO). Ai fini

della decisione sulla protrazione il giudice pondera gli interessi delle parti

tenendo conto, in particolare, dei fattori elencati dall’art. 272 cpv. 2 lett.

a-e CO - le circostanze che hanno determinato la conclusione del contratto e

del contenuto dello stesso, la durata della locazione, la situazione personale,

familiare ed economica delle parti come pure il loro comportamento, l’eventuale

fabbisogno del locatore o dei suoi stretti parenti od affini come pure la sua

urgenza, la situazione sul mercato locale degli alloggi e dei locali

commerciali - e dello scopo della protrazione, che risiede in sostanza nel

concedere al conduttore un termine più ampio e sufficiente per cercare

un’adeguata soluzione alternativa o, perlomeno, ad attenuare i disagi che la

disdetta gli cagiona (DTF 135 III 121 consid. 2, 125 III 226 consid. 4b; TF 26

gennaio 2009 4A_143/2008 consid. 7.1, 7.1.1 e 7.1.2), senza tuttavia poterne

esigere tutti i vantaggi (SVIT, op. cit., n. 11 segg. ad art. 272 CO; Higi, Zürcher

Kommentar, n. 86 ad art. 272 CO; Giger,

Die Erstreckung des Mietverhältnisses (Art. 272-272d OR), p. 80 seg.; Tercier, Les contrats spéciaux, 3ª ed.,

n. 2483; DTF 105 II 197; TF 21 marzo 2000 4C.455/1999 consid. 4a, 22 dicembre 2004 4C.343/2004 consid. 4.1, 26 giugno 2006 4C.29/2006 consid. 3.1; II CCA 28 settembre 2007 inc. n. 12.2007.39, 3 marzo 2008 inc. n. 12.2007.163, 20 giugno

2008.

inc. n. 12.2008.105, 23 dicembre 2008 inc. n. 12.2008.103, 20 febbraio

2009.

inc. n. 12.2008.57).

6.

Nell’ambito

della richiesta di una seconda protrazione il giudice considera anche se il

conduttore ha intrapreso quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui per

porre rimedio agli effetti gravosi (art. 272 cpv. 3 CO). La

condizione imperativa per concedere una seconda protrazione è, oltre al

rispetto delle condizioni per la concessione di una prima proroga, quella che

il conduttore abbia fatto tutto quello che gli sia possibile per evitare delle

conseguenze gravose (Permann,

Mietrecht Kommentar, 2007, pag. 311). In principio il conduttore deve almeno

rispondere alle seguenti condizioni cumulative: rispondere per iscritto agli

annunci apparsi sui giornali, iscriversi presso le agenzie immobiliari della

zona, pubblicare i propri annunci nei giornali, iscriversi presso i servizi

della locazione (SVIT, Das

schweizerische Mietrecht, 2008, pag. 802-803). Spetta al conduttore provare la

veridicità delle sue ricerche, che devono durare durante tutto il periodo della

protrazione già accordata e soddisfare le esigenze concernenti la prima

proroga. Se il conduttore non prova di aver impiegato sforzi appropriati

per la ricerca di una soluzione abitativa alternativa, il giudice rifiuterà di

accordare la seconda protrazione (Bisang

et al., Le droit suisse du bail à loyer – Commentaire, 2011, pag. 709-710). Il

conduttore deve quindi aver preso tutte le misure necessarie alfine di trovare

dei locali sostitutivi. L’importanza di queste misure dipende dalle

circostanze, dalla situazione personale e famigliare del conduttore. Se il

conduttore fallisce nella prova delle seguenti misure, la seconda richiesta di

protrazione non verrà accettata del tutto e non solamente ridotta per quel che

concerne la sua durata (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 2009, pag.

407). Anche se il conduttore non ha apparentemente nessuna speranza di trovare

dei locali sostitutivi, egli deve comunque portare la prova delle sue ricerche

infruttuose (Bisang et al., Le

droit suisse du bail à loyer – Commentaire, 2011, pag. 700).

7.

Dall’istruttoria

non emerge alcuna ricerca di una sistemazione alternativa da parte dell’attore,

che non ha contestato i precisi accertamenti del Pretore su tale punto.

L’appellante ammette anzi di non aver provato le ricerche di una nuova

sistemazione (appello, pag. 8), ma sostiene che tale criterio non è l’unico e che

il Pretore avrebbe dovuto tener conto anche di altre circostanze, in

particolare del fatto che sarebbe notoria l’impossibilità per un medico di 78

anni, oberato da numerosi attestati di carenza di beni, di trovare un altro

locatore disposto a rischiare e a locargli un’abitazione dove poter svolgere

l’attività professionale. L’argomentazione non può essere seguita. Sia l’età

avanzata (78 anni) sia la situazione debitoria (attestati di carenza beni per

oltre fr. 100'000.-) che costringe l’appellante a proseguire l’attività

professionale (come indicato nella sentenza 22 agosto 2011, doc. B) sono,

infatti, elementi oggettivi che non cambierebbero nemmeno con l’auspicata

protrazione fino al 31 maggio 2015. L’appellante si ritroverebbe a quel momento

ultraottantenne e sempre pesantemente indebitato. Le asserite difficoltà di cui

il conduttore si prevale in questa sede, ammesso che le si possa considerare

provate in mancanza di qualsiasi prova al riguardo, non sono dovute alla

disdetta in quanto tale, ma alla scelta di donare l’immobile alla figlia

(consid. A, per gli antefatti cfr. sentenza del 30 gennaio 2010 inc. n.

12.2009.169

di questa Camera). Nell’appello il conduttore esprime la propria

convinzione che la figlia potrà riprendere il contratto di locazione come

locatrice “nei prossimi mesi” e che gli permetterà di “trascorrere gli anni che

gli rimangono da vivere nella casa che egli ha donato” (appello, pag. 6). Detto

altrimenti, l’attore è ancora persuaso che la figlia potrà riscattare

l’usufrutto concesso al marito e si è adagiato in tale convinzione, al punto

che non ha ritenuto di dover provare alcunché nella procedura di seconda

protrazione del contratto di locazione: né le ricerche eseguite in vista di una

nuova sistemazione, né il rinnovo dell’autorizzazione al libero esercizio come

medico nonostante sia quasi ottantenne, né i costi insiti nel trasferimento

dello studio medico. A torto. Nella procedura volta all’ottenimento di una

seconda protrazione del contratto di locazione, come visto in precedenza (cfr.

consid. 6), spetta infatti al conduttore provare le ricerche di una

sistemazione alternativa o le “altre circostanze” da considerare per valutare i

contrapposti interessi di conduttore e locatore (cfr. MRA 2013 pag. 47). In

mancanza di tale prova, non vi è spazio per una seconda protrazione del

contratto e non vi è ragione per ponderare nuovamente gli interessi del

conduttore con quelli del locatore. Visto quanto precede, il

giudizio con cui il Pretore ha ritenuto che l’attore non aveva intrapreso

tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui per porre rimedio agli

eventuali disagi provocati dalla disdetta (come visto, nemmeno provati) regge

alla critica e può essere confermato. L’appello deve dunque essere respinto.

8.

L’appellato ha presentato in questa sede domanda di ammissione al

gratuito patrocinio con la risposta 1° marzo 2013, affermando di essere

sprovvisto dei mezzi per far fronte alle spese legali e processuali.

8.1

Ai sensi dell’art.

117.

CPC, è ammesso al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi

necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo. Le due

condizioni sono cumulative. L’istante deve esporre la sua situazione di reddito

e di sostanza ai sensi dell’art. 119 cpv. 2 CPC e deve rendere verosimile la

sua impossibilità a sostenere il procedimento giudiziario senza intaccare il

suo fabbisogno e quello della famiglia (sentenza IICCA 12.2011.127 del 27

luglio 2011, consid. 6.1.; DTF 128 I 232, consid. 2.5.1.; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di

diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 465-466). Il requisito

dell’indigenza è dato quando il richiedente non è in grado di provvedere con

mezzi propri – reddito e sostanza – alle spese giudiziarie e legali senza

intaccare il fabbisogno suo e quello della sua famiglia (DTF 128 I 232, consid.

2.5.1.; Sentenza IICCA 12.2011.127 del 27 luglio 2011, consid. 6.2.). La

situazione di indigenza non è sufficiente per la concessione del gratuito

patrocinio e occorre cumulativamente che la domanda del richiedente non appaia priva

di possibilità di successo. Una domanda giudiziale è priva di possibilità di

esito favorevole quando, a un esame sommario e di mera apparenza (DTF 134 I 12,

consid. 2.3.; DTF 133 III 614, consid. 5; DTF 129 I 129, consid. 2.3.1.), le

probabilità di successo sono significativamente minori rispetto al pericolo di

insuccesso e di conseguenza la stessa a malapena può essere considerata seria,

mentre non lo è allorquando le possibilità di successo e i rischi d’insuccesso

pressappoco si equivalgono oppure le prospettive di successo sono leggermente

inferiori (sentenza IICCA 12.2011.127 del 27 luglio 2011, consid. 6.2.).

8.2

Il gratuito

patrocinio chiesto dall'appellato in questa sede dovrebbe coprire i costi di

patrocinio, vale a dire l'onorario del suo patrocinatore, per la sola procedura

di appello, e le spese processuali del presente giudizio. Nelle controversie in

materia di locazione la tassa di giustizia massima è di fr. 200.- (art. 9 cpv.

3.

LTG). Più arduo risulta invece definire il probabile ammontare delle spese di

patrocinio, in assenza di ogni indicazione al riguardo nell'istanza e di una

nota delle spese ai sensi dell'art. 105 cpv. 2 seconda frase CPC. Spetta

infatti all'avvocato della parte produrre la propria nota professionale (DTF

2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3), in difetto di cui l'autorità di

seconda istanza procede per apprezzamento sulla base degli atti della causa. Non

vanno invece considerate le indennità per ripetibili eventualmente dovute alla

controparte in caso di soccombenza del richiedente, poiché queste ultime non

sono coperte dal gratuito patrocinio (art. 118 cpv. 3 CPC). Visto il limitato

tema oggetto dell’appello (seconda protrazione del contratto di locazione) alla

luce delle argomentazioni esposte dal Pretore, per lo studio e la redazione

dell’allegato di risposta si può stimare un onorario della patrocinatrice in

complessivi fr. 1'200.-, IVA compresa. In definitiva, si tratta quindi di

stabilire se l'appellato sia sprovvisto dei mezzi, comprensivi di reddito e

sostanza, per far fronte alle proprie spese giudiziarie e di patrocinio

quantificabili in complessivi fr. 1'400.- sull’arco di un anno, anche a rate (DTF 135 I 221, consid. 5.1, pag. 224, sentenza del Tribunale

federale 5A_565/2011 del 14 febbraio 2012, consid. 3.3; Huber, op. cit., n. 17 ad art. 117 e referenze citate, pag.

649).

8.3

L’appellato

ha prodotto il 20 marzo 2013 i documenti a sostegno della sua domanda di ammissione

al gratuito patrocinio, alla quale si è opposto l’appellante. Da tali atti

risulta che il convenuto è al beneficio di due rendite di invalidità di fr.

1'376.- e di fr. 234.- mensili ed è usufruttuario dell’immobile oggetto della

vertenza, in cui anch’egli abita in un appartamento di 3 ½ locali. Il canone di

locazione di fr. 4'670.- versato dal conduttore non viene versato al locatore,

ma è incassato a titolo fiduciario da un legale che provvede al pagamento degli

interessi ipotecari e dell’ammortamento e dei contributi alimentari in favore

della moglie dell’appellato (decisione del 27 febbraio 2008 del Pretore di

Locarno-Città nella causa di stato tra l’appellato e la moglie, figlia del

conduttore). Il certificato municipale prodotto in questa sede menziona che

sono assenti i dati relativi alla convivente del richiedente. Ora, quest’ultimo

non ha nemmeno indicato di convivere e tutto si ignora dei redditi eventuali di

questa persona e della possibilità che essa versi al richiedente una

partecipazione per i costi di alloggio. Il richiedente che è titolare di

diritti reali su un immobile, come nel caso in esame, deve infatti in primo

luogo far fronte alle spese legali con il proprio patrimonio. Del resto il

richiedente, tuttora coniugato, prima di far capo al gratuito patrocinio doveva

rivolgersi alla propria moglie, tenuta all’obbligo di

assistenza e mantenimento matrimoniale, nel quale rientra la messa a

disposizione degli importi necessari per garantire la difesa degli interessi

personali in via giudiziaria anche in una causa contro un terzo (sentenza del

Tribunale federale 4A_423/2012 del 10 settembre 2012). La moglie del

richiedente, infatti, è la proprietaria dell’immobile su cui egli ha

l’usufrutto e prima di chiedere il gratuito patrocinio l’appellato doveva

dimostrare l’impossibilità di gravare ulteriormente lo stabile.

8.4

Ne discende

che la domanda di gratuito patrocinio presentata da AO 1 per la procedura di

appello va respinta.

9.

Le spese

processuali di seconda sede per la procedura di merito seguono la soccombenza e

sono a carico dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), il quale rifonderà inoltre

all’appellato una congrua indennità per ripetibili, commisurata al valore

litigioso, pari a fr. 169'560.- (pigione di fr. 4'710.- per la durata di tre

anni; DTF 113 II 406, consid. 1) e al tipo di procedura applicabile nel caso in

esame. Non si prelevano invece spese giudiziarie per la procedura incidentale

relativa al gratuito patrocinio.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 9

cpv. 3 LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:

1. L’appello 18 gennaio 2013 di AP 1 è respinto e la sentenza 3

dicembre 2012 del Pretore di Locarno-Città è confermata.

2. L’istanza di gratuito patrocinio presentata da AO 1 il 1° marzo 2013

è respinta.

3. Le spese processuali di appello in complessivi fr. 100.-, già

anticipati dall’appellante, restano a suo carico. L’appellante rifonderà

inoltre a AO 1 fr. 1200.- a titolo di ripetibili di appello.

4. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e

di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art.119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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