12.2013.122
Stralcio di appello per mancato versamento di anticipo delle spese
19 settembre 2013Italiano4 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2013.122
Data decisione, Autorità:
19.09.2013, IICCA
Ricorso:
TF,4A_525/2013, 4.12.2013
Titolo:
Stralcio di appello per mancato versamento di anticipo delle spese
ANTICIPO
APPELLO E APPELLO INCIDENTALE
art. 101 CPC
art. 48b let. a LOG
Incarto n.
12.2013.122
Lugano
19 settembre
2013/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della seconda Camera civile
del Tribunale d'appello
quale giudice unica (art. 48b lett. a LOG)
visto l'appello 6 agosto 2013 presentato da
AP 1 e AP 2
contro
la decisione 29 luglio 2013 del Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 4, nella causa a procedura sommaria SO.2013.2845 (tutela dei
casi manifesti, espulsione di conduttore) promossa nei confronti degli
appellanti con istanza 11 luglio 2013 da
AO 1
rappr. da RA 1
premesso che con decisione 29 luglio 2013 il Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 4, ha accolto l’istanza e ha accertato la
nullità del contratto di locazione sottoscritto il 25 maggio 2013 e ha fatto
ordine a AP 1 e a AP 2 di mettere a libera disposizione della parte istante la
casa monofamiliare di 6 locali sita in via La Resega 2 a Vezia entro il 31 agosto 2013, disponendone l’esecuzione effettiva e ponendo le spese giudiziarie
di fr. 100.- a carico dei convenuti in solido, con l’obbligo di rifondere
all’istante fr. 100.- a titolo di ripetibili;
preso atto che con unico atto di appello AP 1 ed AP 2
hanno impugnato la decisione pretorile, chiedendone l’annullamento;
constatato che gli appellanti sono stati invitati l’8 agosto
2013 a versare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale d’appello -introiti AGITI-
entro il 26 agosto 2013 l’importo di fr. 100.- in garanzia delle spese
processuali presumibili;
accertato che l’importo non è stato pagato entro il
termine assegnato e che il 28 agosto 2013 agli appellanti è stato assegnato un
secondo e ultimo termine scadente il 9 settembre 2013 per versare l’anticipo di
fr. 100.-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la Camera non
sarebbe entrata nel merito dell’appello ai sensi dell’art. 101 cpv. 3 CPC;
preso atto che l’ultimo termine di pagamento è scaduto
infruttuoso il 9 settembre 2013 e che pertanto la Camera, statuendo nella
composizione di giudice unico, non può entrare nel merito dell’appello e deve
dichiararlo inammissibile;
rilevato che, vista la particolarità del caso
(attestati di carenza di beni di oltre fr. 400'000.-), non si giustifica di
prelevare spese processuali, mentre non si attribuiscono spese ripetibili alla
controparte, alla quale l’appello non è stato notificato l’appello per la
risposta;
considerato che il valore litigioso ammonta ad almeno
fr. 34'800.-, come accertato dal Pretore;
ricordato che un ricorso al Tribunale federale non ha
effetto sospensivo automatico (art. 103 cpv. 1 LTF), riservata una diversa
decisione da parte del giudice dell’istruzione (art. 103 cpv. 3 LTF);
decide: 1. L'appello
6 agosto 2013 di AP 1 e di AP 2 è inammissibile per mancato versamento
dell'anticipo.
2. Non
si prelevano spese processuali e non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente
(giudice Epiney-Colombo)
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia
di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74
cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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