12.2013.123
Azione in disconoscimento di debito, eccezione di tardività, domanda di gratuito patrocinio in appello respinta per mancanza di probabilità di esito favorevole, appello manifestamente infondato
26 agosto 2013Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2013.123
Data decisione, Autorità:
26.08.2013, IICCA
Ricorso:
TF,4A_492/2013, 23.10.2013
Titolo:
Azione in disconoscimento di debito, eccezione di tardività, domanda di gratuito patrocinio in appello respinta per mancanza di probabilità di esito favorevole, appello manifestamente infondato
APPELLO E APPELLO INCIDENTALE
DISCONOSCIMENTO DI DEBITO
GRATUITO PATROCINIO
art. 117 CPC
art. 312 CPC
art. 83 LEF
Incarto n.
12.2013.123
Lugano
26 agosto
2013/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Meschiari
sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria
inc. n. OR.2012.171 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2, promossa
con petizione 20 agosto 2012 da
AP 1
contro
AO 1
volta
a ottenere il disconoscimento del debito di fr. 536'400.- oltre interessi di
cui al PE n. __________ dell’UE di Lugano e il versamento in suo favore di fr.
96'600.- e cessione di “qualsiasi diritto sulla proprietà del fondo no. __________”,
domande alle quali si è opposta la convenuta, ritenendole tardive, e che il
Pretore con decisione 29 novembre 2012 ha respinto, ponendo la tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese di
fr.
100.- a carico dell’attore;
appellante
l’attore con due distinti atti del 22 gennaio 2013, con i quali chiede la
riforma del giudizio impugnato nel senso di “accettare e valutare nel suo
insieme al di là dei suoi risvolti con l’istruzione di una pratica e causa” il
disconoscimento di debito e l’annullamento del dispositivo sulle spese, in considerazione
della sua situazione di insolvenza;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con
PE n. __________ dell’UE di Lugano (doc. C) la banca AO 1 ha escusso AP 1 per l’importo di fr. 536'400.- oltre interessi;
che con
decisione 7 maggio 2012 (inc. SO.2012.482, doc. D) il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, ha respinto in via provvisoria l’opposizione interposta da AP
1 al citato PE;
che il
reclamo interposto dall’escusso contro la decisione 7 maggio 2012 è stato
respinto il 18 giugno 2012 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello (doc. E, inc. n. 14.2012.70);
che il
ricorso contro la sentenza 18 giugno 2012 è stato respinto dal Tribunale
federale il 24 agosto 2012 (5A_597/2012);
che con
“istanza di disconoscimento di debito” del 20 agosto 2012, seguita poi da una
identica domanda del 18 settembre 2012, AP 1 ha convenuto in causa davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, la banca AO 1, per ottenere il
disconoscimento del debito di fr. 536'400.- oltre interessi di cui al PE n. __________
dell’UE di Lugano e il versamento in suo favore di fr. 96'600.- e cessione di
“qualsiasi diritto sulla proprietà del fondo no. __________”;
che la
convenuta ha proposto il 31 agosto 2012 di stralciare la procedura, per mancata
osservanza del termine di 20 giorni prescritto dall’art. 83 cpv. 2 LEF;
che la
procedura di prima sede è stata limitata all’esame dell’eccezione di tardività,
sulla quale il Pretore ha deciso il 29 novembre 2012, accertando che l’azione di
disconoscimento del debito era stata avviata ben dopo la scadenza del termine
di 20 giorni previsto dall’art. 83 cpv. 2 LEF e ponendo la tassa di giustizia di
fr. 2'000.- e le spese di fr. 100.- a carico dell’attore;
che con
due distinti atti di appello del 22 gennaio 2013 l’attore chiede la riforma del
giudizio pretorile nel senso di “accettare e valutare nel suo insieme al di là
dei suoi risvolti con l’istruzione di una pratica e causa” il disconoscimento
di debito (dispositivo n. 1 della decisione impugnata) e l’annullamento del
dispositivo sulle spese (dispositivo n. 2), in considerazione della sua
situazione di insolvenza;
che con
decisione 28 febbraio 2013 (inc. 12.2013.15) questa Camera non è entrata nel
merito dell’appello per mancato versamento dell’anticipo delle spese;
che su
ricorso dell’appellante, il Tribunale federale ha annullato con giudizio del 9
luglio 2013 4A_174/2013 la decisione 28 febbraio 2013 e ha rinviato l’incarto
alla Camera affinché decida la domanda di assistenza giudiziaria presentata dal
richiedente il 21 febbraio 2013, ossia il giorno prima della scadenza del
secondo termine per la prestazione dell’anticipo, e statuisca nuovamente nel
merito dell’appello;
che ai
sensi dell’art. 117 CPC ha diritto al gratuito patrocinio chiunque è sprovvisto
dei mezzi necessari e la cui domanda non appaia priva di probabilità di
successo;
che le
due condizioni sono cumulative, sicché il fatto di trovarsi in una pacifica situazione
di insolvenza (attestato di solvibilità del 3 settembre 2012: 18 esecuzioni per
un totale di fr. 755'856.55 e 142 atti di carenza beni per un totale di fr.
299'935.25) non è ancora sufficiente per poter ottenere il beneficio del
gratuito patrocinio;
che nel
caso concreto l’attore è insorto contro i due dispositivi della decisione 29
novembre 2012, affermando che l’azione 20 agosto 2012 sarebbe tempestiva in
quanto promossa nel termine di 20 giorni dall’emanazione della sentenza del
Tribunale federale datata 24 agosto 2012 (5A_597/2012), di modo che il Pretore
avrebbe dovuto istruirla e deciderla (dispositivo n. 1), senza porre a suo
carico tasse e spese, vista la sua situazione di insolvenza (dispositivo n. 2);
che
l’argomentazione dell’appellante sulla tempestività dell’azione è
manifestamente infondata, in quanto il termine di 20 giorni prescritto
dall’art. 83 cpv. 2 LEF decorre nel suo caso dalla data della sentenza sul
rigetto dell’opposizione, vale a dire dal 7 maggio 2012 (doc. D), non avendo il
reclamo alla CEF effetto sospensivo automatico (art. 325 cpv. 1 CPC) e non
avendo egli chiesto e ottenuto il conferimento dell’effetto sospensivo né nella
procedura davanti alla CEF né in quella davanti al Tribunale federale;
che il
ricorso in materia civile al Tribunale federale non ha, infatti, effetto
sospensivo automatico (art. 103 cpv. 1 LTF) né risulta essere stato concesso
nella procedura 5A_597/2012;
che
pertanto il termine di 20 giorni per promuovere l’azione di disconoscimento del
debito ai sensi dell’art. 83 cpv. 2 LEF ha iniziato a decorrere l’8 maggio 2012
(DTF 127 III 569 consid. 4a) ed è scaduto il 28 maggio 2012;
che
quindi l’azione di disconoscimento del debito promossa dall’appellante il 20
agosto 2012, così come quella del 18 settembre 2012, è tardiva e a giusta
ragione il Pretore l’ha respinta;
che
difettando manifestamente la causa di probabilità di successo sin dall’inizio
della procedura di prima sede, anche la decisione del Pretore di porre a carico
dell’attore la tassa di giustizia (peraltro fissata dal Pretore ampiamente al
disotto del minimo tariffale in applicazione dell’art. 2 cpv. 2 LTG) e le spese
(dispositivo n. 2) resiste a ogni critica;
che
l’appello dell’attore, sia per quel che concerne la questione della tardività
dell’azione di disconoscimento sia per quella delle tasse e spese, si rivela dunque
manifestamente infondato già a un esame preliminare e può quindi essere evaso
senza darne notifica all’appellata, con la procedura dell’art. 312 CPC;
che la
domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio presentata il 21
febbraio 2013 va respinta per mancanza della condizione cumulativa della
probabilità di esito favorevole, palese anche a un sommario esame del merito
della vertenza;
che vista
la manifesta insolvenza dell’appellante e l’entità della sua situazione
debitoria si può rinunciare a prelevare spese processuali di appello;
che non
si attribuiscono ripetibili, l’appellata non essendo stata invitata a
esprimersi sull’appello.
Per questi motivi,
decide:
1. La
domanda di ammissione al gratuito patrocinio presentata il 21 febbraio 2013 da AP
1 è respinta.
2. Gli
appelli 22 febbraio 2013 di AP 1 sono respinti.
3. Non
si prelevano spese processuali di appello. Non si attribuiscono ripetibili.
4. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale di appello
La presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1
LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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