12.2013.124
Contratto di lavoro, diritto di accesso del lavoratore al proprio fascicolo personale, redazione del certificato completo di lavoro in caso di disaccordo, determinazione del valore litigioso
12 febbraio 2014Italiano27 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2013.124
Data decisione, Autorità:
12.02.2014, IICCA
Titolo:
Contratto di lavoro, diritto di accesso del lavoratore al proprio fascicolo personale, redazione del certificato completo di lavoro in caso di disaccordo, determinazione del valore litigioso
CERTIFICATO
art. 328b CO
art. 330a CO
art. 8 LPD
Incarto n.
12.2013.124
Lugano
12 febbraio
2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2011.129 (procedura
semplificata, contratto di lavoro) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, promossa con petizione 11 maggio 2011 da
AO 1
contro
AP 1,
rappr. dall’ RA
1
chiedente la condanna della convenuta a consegnare
all’attrice una copia completa del suo incarto personale e un certificato di
lavoro qualificato ai sensi dell’art. 330a cpv. 1 CO, protestate spese e
ripetibili;
domande alle quali si è opposta la convenuta e che il
Pretore aggiunto, con sentenza 20 giugno 2013, ha parzialmente accolto, condannando la convenuta a consegnare all’attrice una copia completa
del suo incarto personale, compresa la documentazione su cui si basa e a rilasciare
un certificato di lavoro qualificato, con la comminatoria di cui all’art. 292
CP;
appellante la convenuta che con atto di appello 20
agosto 2013 postula la riforma del giudizio di prima istanza, nel senso di
respingere la petizione, con protesta di spese e ripetibili;
mentre l’attrice con risposta 16 settembre 2013
propone di respingere l’appello e con appello adesivo (correttamente:
incidentale) chiede la riforma della decisione pretorile nel senso di
modificare il certificato di lavoro da lui proposto, con protesta di spese e
ripetibili di primo e secondo grado;
appello incidentale che la
convenuta propone di respingere con la risposta 17 ottobre 2013, protestando
spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa,
ritenuto
Fatti
A. AO 1
è stata assunta dall’associazione AP 1 (in seguito: S__________), a partire dal
1° gennaio 2000 in qualità di capo-équipe con grado d’impiego del 100% (doc.
B). Il rapporto di lavoro è stato disdetto dalla datrice di lavoro il 16 settembre
2010 per il 31 dicembre 2010 (doc. E), termine che si è poi protratto fino al
31 gennaio 2011, causa malattia della lavoratrice.
B. Dopo
un infruttuoso tentativo di conciliazione, AO 1, con petizione 11 maggio 2011, ha chiesto la condanna di AP 1 a consegnarle una copia completa del suo dossier personale, in
particolare tutte le segnalazioni, scritte e orali (appunti e verbalizzazioni)
e le verifiche effettuate sul suo operato, compresa la documentazione su cui si
basavano, tra cui i tabulati giornalieri, i resoconti e i piani di lavoro
mensili relativi all’anno 2009 degli infermieri di cui era capo-équipe, ossia __________.
Ciò in quanto alla base del suo licenziamento vi era tra l’altro l’accusa di
avere pianificato il lavoro di tali infermieri in modo discriminatorio,
segnatamente a danno di M__________ (doc. H e T). L’attrice ha inoltre
sostenuto che l’ultimo certificato di lavoro completo allestito dalla convenuta
(doc. W) non era soddisfacente e ha preteso che fosse ordinato a quest’ultima,
con la comminatoria di cui all’art. 292 CP, di rilasciargliene uno conforme
all’ultima valutazione del 2007 e meglio come indicato al doc. X. Con
osservazioni (correttamente: risposta) 10 giugno 2011 la convenuta si è opposta
alle domande dell’attrice, sostenendo, in estrema sintesi, di averle già
consegnato il suo dossier personale completo e di non essere in possesso di
altri documenti. Si è opposta inoltre alla trasmissione di documentazione
relativa alla pianificazione del lavoro degli infermieri di cui l’attrice era
capo-équipe, poiché sosteneva trattarsi di dati che non rientravano nel dossier
personale di quest’ultima, che attenevano alla sfera privata dei diretti
interessati e che comunque non erano all’origine del licenziamento
dell’attrice, causato invece dalla rottura del rapporto di fiducia in seguito a
ripetute violazioni delle prescrizioni e direttive di servizio da parte della
stessa. Infine, ha proposto il certificato di lavoro prodotto sub. doc. W
poiché, a differenza di quello suggerito dall’attrice (doc. X), sarebbe stato
conforme alla verità. Al dibattimento del 17 agosto 2011 le parti hanno
contestato le allegazioni avverse e ribadito le proprie, rinunciando a essere
citate per le arringhe finali. Nelle conclusioni scritte 19 giugno 2012, la
convenuta ha confermato le proprie pretese, mentre l’attrice, in data 3 luglio 2012, ha modificato in parte la sua domanda, chiedendo la consegna di una copia completa del suo
dossier personale e in particolare di una lettera di J__________, della quale
l’attrice era venuta a conoscenza, indirizzata alla responsabile sanitaria di S__________,
nonché dei resoconti e dei piani di lavoro mensili per l’anno 2009 di M__________
e degli altri infermieri di cui era capo-équipe.
C. Con
sentenza 20 giugno 2013 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la
petizione, condannando la convenuta a consegnare all’attrice una copia completa
del suo dossier personale, nonché una copia dei resoconti e dei piani di lavoro
mensili relativi all’anno 2009 di __________. Ha inoltre condannato la
convenuta a rilasciare all’attrice un attestato di lavoro completo ex art. 330a
cpv. 1 CO, con la comminatoria di cui all’art. 292 CP, avente il seguente
tenore:
“Attestiamo
che la Signora AO 1, 1960, è stata alle nostre dipendenze dal 1° gennaio 2000
al 31 gennaio 2011 in qualità di capo-équipe.
Ha
gestito un’équipe multidisciplinare di intervento a domicilio nel settore
socio-sanitario, che da ultimo aveva raggiunto ca. 30 collaboratrici e
collaboratori. Ha collaborato con la Direzione e le altre équipe nonché con i medici e gli altri partner sul territorio per il raggiungimento degli
obiettivi del Servizio. Per maggiori dettagli si rinvia al mansionario del 1°
gennaio 2005, allegato al presente certificato.
Ha
svolto i compiti affidatile con professionalità, competenza, diligenza e
disponibilità ad assistere ed aiutare nei confronti sia del pubblico che dei
collaboratori. Ha dimostrato di avere ottime capacità organizzative e
dirigenziali, spirito d’iniziativa e l’autorevolezza necessaria per motivare il
team e favorire un buon clima di lavoro all’interno dell’équipe. Dal 2006 ha però manifestato un’insufficiente osservanza di prescrizioni e direttive.
Ha
tenuto un comportamento corretto verso colleghi e superiori, verso il pubblico
e verso il lavoro. Dal 2006 ha tuttavia denotato difficoltà a sopportare
l’autorità.
In
seguito ai cambiamenti legislativi intervenuti nel settore delle cure e alla
mancata osservanza da parte della signora AO 1 delle direttive impartite dalla
Direzione, è venuto meno il rapporto di fiducia tra le parti. Abbiamo quindi
sciolto il rapporto di lavoro con la signora AO 1 nel rispetto dei termini di
disdetta ordinari.
Dal 1°
febbraio 2011 è pertanto libera da ogni vincolo ad eccezione dei disposti degli
articoli 312 e 321 del codice penale, riguardanti il segreto professionale”.
Infine,
il Pretore aggiunto non ha prelevato spese processuali e ha condannato la
convenuta a rifondere all’attrice fr. 4'200.- a titolo di ripetibili parziali.
D. Con atto di appello 20 agosto 2013 la convenuta chiede la
riforma del giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente la
petizione, con protesta di spese e ripetibili. Con risposta e appello adesivo (correttamente:
incidentale) 16 settembre 2013 l’attrice chiede di respingere l’appello e di
condannare la convenuta a rilasciarle un attestato di lavoro completo ex art.
330a cpv. 1 CO come da lei proposto, il tutto con protesta di spese e
ripetibili di appello. Nelle osservazioni (correttamente: risposta) 17 ottobre
2013 la convenuta ha proposto di respingere l’appello incidentale. Delle
argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei prossimi
considerandi.
e considerato
Considerandi
1.
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto
processuale civile svizzero che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome
la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405
CPC). Giusta l’art. 308 cpv. 1 CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni
finali e incidentali di prima istanza (lett. a) e quelle di prima istanza in
materia di provvedimenti cautelari (lett. b). Trattandosi di decisioni
pronunciate in controversie patrimoniali, l’appello presuppone che il valore
litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga
almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC). L’attrice ha esposto in petizione
che il valore di causa era inferiore a fr. 30'000.- e che era pertanto
applicabile la procedura semplificata, senza esprimersi sul valore effettivo
della controversia. Neppure la convenuta ha indicato quale fosse il valore,
dando per scontato che il rimedio di diritto fosse l’appello, fondandosi sulle
indicazioni del Pretore aggiunto a pag. 6 della decisione impugnata.
2.
Il
diritto di accesso agli atti del dipendente (accesso al proprio fascicolo
personale) non ha natura pecuniaria. L’appello della convenuta sul tema
dell’accesso al fascicolo personale dell’attrice è dunque ricevibile per la
parte relativa all’accesso al fascicolo personale della lavoratrice. Diverso è
invece il caso per la parte dell’appello relativa al certificato di lavoro e
per l’appello incidentale, in quanto una vertenza sul certificato di lavoro è
di natura pecuniaria (DTF 116 II 379). Né le parti né il Pretore aggiunto hanno
stabilito il valore della domanda di giudizio presentata dall’attrice per
ottenere il certificato di lavoro completo. In sede di appello, nondimeno, il
giudice esamina d’ufficio se sono dati i requisiti di ricevibilità dell’appello
e bisogna quindi determinare quale è il valore della controversia oggetto
dell’appello incidentale. La petizione 11 maggio 2011 conteneva due distinte
domande: la consegna di una copia del suo fascicolo personale e il rilascio di
un certificato di lavoro completo, diverso da quello già inviato dalla datrice
di lavoro. Le due domande, una di natura pecuniaria e una di natura non
pecuniaria, non sono interdipendenti tra di loro. Né può essere condivisa
l’opinione del Pretore aggiunto, il quale ha ritenuto essere preponderante la
parte relativa all’accesso al fascicolo personale dell’attrice.
Dall’istruttoria, infatti, emerge con chiarezza che le parti si sono
essenzialmente battute sulle questioni relative all’allestimento del
certificato di lavoro, segnatamente i motivi per i quali l’attrice è stata
licenziata dalla convenuta. Anche la richiesta di ottenere i resoconti mensili
e la pianificazione 2009 degli infermieri componenti la squadra all’epoca
diretta dall’attrice sembra rientrare nella vertenza relativa ai motivi del
licenziamento, sui quali l’attrice vuole fare luce, ritenendo un pretesto
quelli indicati dalla convenuta. Sul valore da attribuire a una vertenza sul
rilascio di un certificato di lavoro non vi è dottrina o giurisprudenza
unanime. Il fascicolo processuale è del tutto silente sullo stipendio
dell’attrice quando era alle dipendenze della convenuta, salvo indicare in
quale classe di salario si trovava (doc. B, classe 29 dello Stato del Cantone
Ticino). La scala degli stipendi nell’Amministrazione cantonale ticinese è da
considerare un fatto notorio per questa Camera, e uno stipendio della classe 29
ammontava nel 2011 ad almeno fr. 7'000.- mensili. Tenuto conto della posizione
di quadro intermedio dell’attrice e della rilevanza pubblica data alla vicenda
(doc. I, K, J), con menzione del nome dell’attrice sulla stampa, si può
ritenere che la vertenza sul rilascio del certificato di lavoro, fondamentale
per il futuro professionale dell’attrice, abbia un valore di almeno due mesi di
stipendio, pari a circa fr. 14'000.-. Ne deriva che l’appello incidentale
dell’attrice è da considerare ricevibile.
3.
Nella
fattispecie il Pretore aggiunto, dopo aver ricordato le norme legali relative
all’accesso del lavoratore al proprio incarto personale, anche dopo la fine del
contratto di lavoro, ha ritenuto che l’attrice aveva diritto a ricevere una
copia completa del proprio incarto, a esclusione della lettera di lamentele
distrutta dal presidente della convenuta e compresi i resoconti mensili e i
piani di lavoro mensili 2009 degli infermieri di cui ella era capo-équique. Il
primo giudice è giunto alla conclusione che tali resoconti e piani di lavoro
mensili rientrassero nel concetto di dossier personale della persona che
dirigeva la squadra e che la loro consegna non fosse lesiva di interessi
preponderanti degli infermieri in questione. Per quel che concerne
l’allestimento del certificato di lavoro completo, con la modifica di quello
già inviato il 22 febbraio 2011 (doc. W) nel senso desiderato dall’attrice
(doc. X), il Pretore aggiunto ha ripreso la versione proposta dalla datrice di
lavoro sulla durata del rapporto di lavoro. Ha invece ritenuto troppo succinta
la descrizione della natura del rapporto di lavoro e l’ha completata nel senso
proposto dall’attrice. In merito alle valutazioni delle prestazioni e alla
condotta della dipendente, il primo giudice ha tolto dal certificato allestito
dalla convenuta alcuni apprezzamenti negativi, ripresi testualmente nella
decisione, e li ha sostituiti con frasi meno incisive. Infine il Pretore
aggiunto ha modificato le proposte delle parti sul tema dei motivi e della
forma giuridica del licenziamento, ritenendo improponibile la pretesa
dell’attrice di vedere figurare nel certificato gli auguri per il suo futuro
professionale. In merito al valore della controversia, il primo giudice non
l’ha indicato, ritenendola di carattere non patrimoniale, visto che il diritto
di accesso ai dati personali prevaleva sulla componente economica del rilascio
del certificato di lavoro
4.
Il
Pretore aggiunto ha accertato che giusta gli art. 8 LPD e 328b CO il lavoratore
ha un diritto di accesso ai dati che lo concernono e che sono trattati dal
datore di lavoro, in particolare per ciò che concerne il proprio dossier
personale, che include tutti i dati concernenti il rapporto di lavoro, che
documentano la nascita, lo svolgimento e la fine del rapporto di lavoro. Il
primo giudice ne ha dedotto che i resoconti e i piani di lavoro mensili dei 10 infermieri
di cui l’attrice era capo-équipe, quand’anche non rientrassero nel concetto di
dossier personale della lavoratrice, contenevano comunque dati che avevano una
chiara connessione con la persona dell’attrice.
4.1
La
convenuta ritiene che la richiesta dell’attrice di ottenere copia del proprio
fascicolo personale in realtà consisterebbe o si confonderebbe nella richiesta
di ottenere copia di una lettera di lamentele inviata da una ex dipendente alla
convenuta. L’appellante afferma di aver già consegnato copia del suo fascicolo
all’attrice e ribadisce che la lettera in questione è stata distrutta dal suo
presidente. Il Pretore aggiunto ha invero accertato che tale lettera è stata
“cestinata” dall’allora presidente della convenuta e per il resto ha
considerato che solo la produzione della documentazione richiesta permetterà di
verificare la completezza dei documenti contenuti nel fascicolo personale già
in possesso dell’attrice. Dagli atti non risulta se e quali documenti siano
stati trasmessi all’attrice dalla convenuta, né quest’ultima lo ha precisato.
Non vi sono quindi motivi per rifiutare all’attrice la consegna di copie dei
dati e documenti contenuti nel suo fascicolo personale, beninteso nella misura
in cui si tratta di dati a lei relativi.
4.2
Secondo
la convenuta il Pretore aggiunto avrebbe accolto a torto la richiesta di
consegna dei piani e tabulati mensili 2009 dei 10 infermieri che lavoravano
nella squadra diretta dall’attrice. Essa ritiene che tali documenti non
rientrano nel fascicolo personale dell’attrice ma in quello degli altri
dipendenti, la cui personalità deve essere tutelata dalla datrice di lavoro. La
convenuta ribadisce che i motivi del licenziamento dell’attrice non avevano
nulla a che vedere con il trattamento discriminatorio a svantaggio di una delle
dipendenti, ma erano dovuti alla perdita del rapporto di fiducia tra l’attrice
e la direzione. L’attrice aveva fondato la propria richiesta con la difesa
della propria personalità (replica, pag. 5 e 6) e nella risposta all’appello
rileva di essere stata oggetto di una campagna denigratoria da parte della
convenuta, ribadendo di avere diritto di accedere agli atti “che hanno portato
al suo licenziamento e che sono stati usati per motivarlo nei confronti sia del
comitato che della stampa che del Cantone” (risposta, pag. 3). Ancora in questa
sede le parti si oppongono tenacemente sui motivi che hanno portato al
licenziamento ordinario dell’attrice. Il Pretore aggiunto ha ritenuto che le
differenze di trattamento nella pianificazione dei turni predisposta
dall’attrice, in particolare a svantaggio di una delle dipendenti, erano uno
dei motivi che avevano condotto al suo licenziamento (doc. D; deposizioni M__________,
verbale 17 novembre 2011 pag. 1 e 2, S__________, verbale 17 novembre 2011 pag.
4, R__________, verbale 18 gennaio 2012, pag. 1 e 2; doc. T). Su tale tema in
prima sede vi è stata un’ampia istruttoria. Se non che, vi è un evidente
equivoco sul concetto di fascicolo personale. L’attrice chiede, in particolare,
la consegna di copia dei resoconti e dei piani di lavoro mensili 2009 di dieci
suoi colleghi dell’epoca, ciò che il Pretore aggiunto ha ammesso ritenendo che
tali documenti riguardassero l’attività lavorativa dell’interessata e
rientrassero quindi nel suo fascicolo personale. Non è contestato che
nell’ambito delle proprie mansioni lavorative l’attrice stabiliva la
pianificazione dei turni di lavoro degli infermieri del suo gruppo (cfr. doc.
C, e-mail 16 luglio 2010 di M__________ all’attrice; doc. D e doc. H) e che in
tale contesto le è stato rimproverato di aver discriminato una delle infermiere
del gruppo (doc. J, K, I). I tabulati e i piani mensili 2009 oggetto della
richiesta qui in esame sono stati allestiti dall’attrice nell’ambito delle sue
attività alle dipendenze della convenuta. Si tratta di documenti che appartengono
alla datrice di lavoro (art. 321b CO) e che non riguardano la persona
dell’attrice ma altri dipendenti. L’art. 328b CO, di carattere relativamente imperativo,
definisce a quali condizioni il datore di lavoro è autorizzato a comunicare a
terzi dati relativi al dipendente (Gabriel Aubert,
La communication aux autorités américaines, par des banques, de données
personelles sur leurs employés: aspects de droit du travail, in SZW/RSDA 2013
pag. 46). Nella fattispecie non sono date le condizioni per la comunicazione a
terzi di dati relativi ai 10 infermieri che hanno lavorato nella squadra
diretta dall’attrice. Queste persone non sono state interpellate e non risulta
che abbiano dato il proprio consenso alla divulgazione di dati che li
riguardano (Dunand, Commentaire du
contrat de travail, Berne 2013, n. 32 ad art. 328b). I dati relativi alla
pianificazione del lavoro dei 10 infermieri non possono di conseguenza essere
comunicati all’attrice (Wyler,
Droit du travail, 2a ed., pag. 334 in alto, Guida al trattamento dei dati personali nell’ambito del lavoro, edito dall’incaricato
federale della protezione dei dati, pag. 13). La discussione sulla LPD e sugli
interessi preponderanti all’ottenimento di dati personali è dunque superflua,
posto che non è in discussione l’accesso ai dati personali dell’attrice, ma ai
dati personali di terzi. A torto dunque il Pretore aggiunto ha fatto obbligo
alla convenuta di consegnare all’attrice copia di tali documenti. La convenuta
deve quindi trasmettere all’attrice solo copia dei dati personali che la
riguardano figuranti nel suo fascicolo, a esclusione di quelli di altre
persone. Qualora l’attrice voglia prevalersi di documenti estranei al suo
fascicolo personale per ottenere prove in vista di una futura vertenza con la
convenuta, dovrà farlo servendosi degli appositi strumenti previsti nel CPC. L’appello
della convenuta è di conseguenza fondato nella misura in cui essa si oppone
alla consegna dei dati relativi agli altri dipendenti e di documentazione che
non rientra nei dati personali dell’attrice.
5.
Per
quel che concerne il certificato di lavoro il Pretore aggiunto ha parzialmente
accolto la versione sottoposta dall’attrice, modificandola e completandola
laddove, a suo parere, non fosse completa e veritiera. La convenuta rimprovera al
giudice di prime cure di non aver tenuto conto della sua versione (doc. W) che,
a suo parere, corrisponderebbe ai requisiti legali e giurisprudenziali in
materia e ritiene che il testo proposto dal Pretore aggiunto non adempirebbe i
requisiti di veridicità e correttezza e sarebbe “eccessivamente compiacente ed
elogiativo”. L’attrice rimprovera invece al giudice di prime cure, nel proprio
appello incidentale, di aver aggiunto alla sua versione (doc. X), per ben tre
volte, il fatto che essa non avrebbe osservato prescrizioni e direttive
rispettivamente che avrebbe denotato difficoltà a sopportare l’autorità.
5.1
In
merito alla natura del rapporto di lavoro, la convenuta sostiene che non
sarebbe necessario indicare le funzioni effettivamente svolte dall’attrice, ma
sarebbe sufficiente rinviare al mansionario del capo-équipe di S__________,
come proposto nella sua versione (doc. W), rinviando a un
autore (Carruzzo, Le contrat
individuel de travail: commentaire des articles 319 a 341 du Code des Obligations, Zürich 2009, pag. 402). Ora, il doc. W proposto dalla
convenuta si limita a rinviare al mansionario, lista di 3 pagine risalente al
2005, e che non permette di sapere se l’attrice abbia svolto effettivamente
tutte queste mansioni. Per illustrare la natura del rapporto di lavoro e i
compiti svolti dall’attrice, dunque, il testo proposto da quest’ultima (doc. X),
che enuncia in modo concreto quali erano i compiti svolti, rinviando per maggiori
dettagli al mansionario, si rivela più consono allo scopo, come rilevato con
pertinenza dal Pretore aggiunto.
5.2
Sulla valutazione
delle prestazioni il Pretore aggiunto ha accertato che la versione
del certificato di lavoro proposta dalla convenuta esprimeva apprezzamenti
negativi, rimproverando in particolare all’attrice “di avere avuto
difficoltà nell’inserirsi quale quadro intermedio in una gerarchia aziendale,
ostacolato l’applicazione delle disposizioni della Direzione, voluto gestire
secondo la propria visione il personale affidatole creando fra lo stesso
dissapori, mancato di flessibilità e di capacità relazionale, generando così
regolarmente conflitti con altre istituzioni sul territorio e con la Direzione”. Il Pretore aggiunto ha ritenuto che queste critiche non hanno trovato
riscontro probatorio e che sono anzi state smentite dalle valutazioni
effettuate dai dirigenti della convenuta nel 2001 (doc. Y), 2005 (doc. Z) e
2007.
(doc. AA), mentre il testo proposto dall’attrice è invece sostanzialmente
veritiero e deve quindi essere accettato, con l’aggiunta però del fatto che la
dipendente non aveva sufficientemente osservato le prescrizioni e direttive. La
convenuta sostiene che la versione adottata dal Pretore aggiunto non sarebbe
veritiera, in quanto l’attrice non avrebbe dimostrato professionalità e le
capacità dirigenziali e organizzative della stessa non potevano essere valutate
come ottime. Essa afferma che le enormi difficoltà dell’attrice nella relazione
con i superiori e a inserirsi come quadro intermedio in una gerarchia aziendale
non denotavano professionalità, avendo compromesso anche il clima di lavoro e
che le sue capacità, di conseguenza, non potevano essere definite come ottime. La
tesi non può essere seguita. Le capacità organizzative e dirigenziali
dell’attrice risultavano dalla valutazione del 2007 (doc. AA), dove si attestava
che essa era una “buonissima pianificatrice ed organizzatrice”. Le
“enormi difficoltà” invocate dalla convenuta in questa sede non risultano
dall’istruttoria, dalla quale sono invero emerse divergenze con la direzione sulle
strategie aziendali dopo la modifica legislativa nel settore delle cure, ma che
non raggiungono la gravità pretesa dalla convenuta. Né sono state assunte prove
sulle relazioni e i rapporti intrattenuti dall’attrice con i dipendenti a lei
sottoposti. Le due lettere di dipendenti che la convenuta ha prodotto con la
risposta all’appello incidentale non sono del resto ricevibili in questa sede (art.
317.
CPC), trattandosi di fatti precedenti il licenziamento e che potevano già
essere addotti in prima sede, per esempio chiedendo l’assunzione testimoniale
delle dipendenti in questione. Ciò a maggior ragione se si considera che la
vertenza ha avuto all’epoca del licenziamento ampia eco mediatica sulla stampa
regionale, dove gli organi della convenuta hanno esposto con dovizia di
particolari i rimproveri che muovevano all’attrice (doc. J, K, I), fortemente
ridimensionati poi dall’istruttoria di prima sede. Ne deriva che a ragione il
Pretore aggiunto si è scostato dal certificato di lavoro proposto dalla
convenuta (doc. W), molto negativo e improntato a una visione soggettiva dei
fatti. L’appello della convenuta deve di conseguenza essere respinto sulla
formulazione del certificato di lavoro.
5.3
A sua
volta, l’attrice nel suo appello incidentale rimprovera al Pretore aggiunto di
aver introdotto nel certificato di lavoro le frasi “dal 2006 ha però manifestato un’insufficiente osservanza di prescrizioni e direttive” e “dal 2006 ha tuttavia denotato difficoltà a sopportare l’autorità”. A suo dire, il problema non
sarebbe una scarsa osservazione di direttive e prescrizioni, che in ogni caso
sarebbero di ordine organizzativo, ma la loro accettazione. In sostanza, essa
afferma di non aver mai violato direttive, ma di averle messe in discussione. L’attrice
perde tuttavia di vista che essa era un quadro intermedio della convenuta e che
in tale ruolo aveva un accresciuto obbligo di fedeltà e di diligenza. Di
conseguenza essa aveva il dovere di applicare e di far applicare le direttive e
le istruzioni del datore di lavoro, senza metterle pubblicamente in discussione
e senza indurre altri dipendenti a scostarsene, come invece ha fatto per le
indicazioni date al centralino di indirizzare a lei le segnalazioni degli
utenti invece che al gruppo di valutazione, contrariamente a quanto stabilito
dalla direzione (deposizione testimoniale R__________, verbale 18 gennaio 2012,
pag. 2, 3 e 4; doc. T). Tale comportamento è attestato già nella valutazione
del 2007 (doc. AA), dove l’attrice è indicata come una persona che “fa molta
fatica ad accettare le direttive (…), trasmette solo quello che le conviene e
non sempre quello che è necessario (…), talvolta tende a “dimenticare” gli
ordini (…), conosce bene le disposizioni del servizio ma non sempre le applica
(se non condivise) (…)”. Se ne deve concludere che il comportamento
dell’attrice come quadro intermedio non può definirsi esemplare per quel che
concerne l’osservanza di direttive e istruzioni.
5.4
In
seguito l’attrice rimprovera il Pretore aggiunto per aver ripreso la frase da
lei proposta nel doc. X (“In seguito anche ai cambiamenti legislativi nel
settore delle cure e i nuovi sistemi di finanziamento che hanno fatto emergere
visioni divergenti sulla strategia aziendale è venuto meno il rapporto di
fiducia con la direzione (…)), tralasciando l’aspetto dei nuovi sistemi di
finanziamento e l’emergere di visioni divergenti sulla strategia aziendale, e inserendo
nuovamente l’accenno all’asserita mancata osservanza di direttive impartite
dalla Direzione. Essa ribadisce la sua visione dei fatti e sostiene che il
certificato di lavoro non può essere “peggiorato ulteriormente”. A torto.
Dall’istruttoria è emerso chiaramente che l’attrice non accettava senza
discutere le direttive impartite dalla direzione, faticava ad accettare
l’autorità gerarchica e che tale suo atteggiamento era noto agli altri
dipendenti. In questa costellazione lavorativa, la versione del Pretore
aggiunto risulta essere nondimeno troppo negativa nella scelta dei termini.
Nella fattispecie appare più aderente alla realtà emersa dall’istruttoria
sostituire “mancata osservanza delle direttive impartite dalla Direzione” con “alle
divergenze sulle direttive della Direzione”. Tale formulazione appare più in
linea con i principi generali in materia di redazione del certificato di lavoro
(Aubert, Commentaire du contrat de
travail, Berne 2013, n. 16 e segg. ad art. 330a), in particolare nell’ottica di
non ostacolare oltremodo la futura carriera della lavoratrice. Per quel che
concerne invece lo stralcio della menzione sulle visioni divergenti derivanti
dai nuovi sistemi di finanziamento, l’appellante incidentale non spiega per
quale motivo sarebbe errata la decisione del Pretore aggiunto, di cui ha
contestato solo l’aspetto relativo all’inosservanza delle direttive. In
definitiva, dunque, l’appello incidentale va accolto solo nella limitata misura
in cui viene modificata la menzione “mancata osservanza delle direttive
impartite dalla Direzione” nell’ultima parte del certificato di lavoro.
6.
In
conclusione, l’appello della convenuta va accolto nella misura in cui si oppone
alla consegna dei dati personali di terzi e l’appello incidentale è accolto
nella limitata misura in cui viene modificata una frase nel certificato di
lavoro. L’esito dei due appelli comporta la corrispondente modifica degli oneri
processuali e delle ripetibili di prima sede. L’attrice aveva presentato due
distinte domande, fondate sul contratto di lavoro, che sono state accolte
parzialmente. La convenuta si era opposta a entrambe le domande e vede
confermata la sua posizione solo per quel che concerne l’accesso ai dati
personali di terzi, mentre soccombe pressoché integralmente sulla redazione del
certificato di lavoro. Tenuto conto dell’aspetto di principio della vertenza,
si può ritenere soccombente per ¾ la convenuta e per ¼ l’attrice. Le parti non
contestano l’importo di fr. 7'500.- accordato dal Pretore aggiunto a titolo di
ripetibili piene e dunque la convenuta va condannata a versare all’attrice fr.
3'750.- per ripetibili ridotte. In seconda sede, la convenuta vede accolto
parzialmente il suo appello solo per quel che concerne l’accesso ai dati
personali di terzi e l’appellante incidentale si vede accogliere il proprio
rimedio solo su un limitatissimo punto. Non si prelevano spese processuali,
trattandosi di una procedura derivante da un rapporto di lavoro con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- (art. 114 lett. c CPC). Per quel che
concerne le ripetibili, l’attrice soccombe sul tema dell’accesso ai dati
personali di terzi nell’appello principale e quasi integralmente sulle domande
di modifica del testo del certificato di lavoro stilato dal Pretore aggiunto.
La convenuta, per contro, perde sull’accesso ai dati personali dell’attrice e
sulla redazione del certificato di lavoro. Le ripetibili seguono la soccombenza
delle parti nei rispettivi rimedi e sono determinate in funzione degli art. 11
e 12 Rtar.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide:
I. L’appello
20 agosto 2013di AP 1 è parzialmente accolto.
II. Non si prelevano spese processuali per l’appello. La
convenuta verserà all’attrice fr. 2'000.- per ripetibili ridotte.
III. L’appello
incidentale 16 settembre 2013 di AO 1 è parzialmente accolto.
IV. Non si prelevano spese processuali per l’appello
incidentale. L’attrice rifonderà alla convenuta fr. 1'600.- per ripetibili
ridotte.
V. In
accoglimento parziale dell’appello e dell’appello incidentale la decisione 20
giugno 2013 SE.2011.129 del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano è così
riformata:
1.1 La
convenuta è condannata a consegnare all’attrice una copia completa del dossier
personale di quest’ultima.
1.2 La
convenuta è condannata a rilasciare all’attrice un attestato di lavoro completo
ex art. 330a cpv. 1 CO, avente il seguente tenore:
“Attestiamo
che la Signora AO 1, è stata alle nostre dipendenze dal 1° gennaio 2000 al 31
gennaio 2011 in qualità di capo-équipe.
Ha
gestito un’équipe multidisciplinare di intervento a domicilio nel settore
socio-sanitario, che da ultimo aveva raggiunto ca. 30 collaboratrici e
collaboratori. Ha collaborato con la Direzione e le altre équipe nonché con i medici e gli altri partner sul territorio per il raggiungimento degli
obiettivi del Servizio. Per maggiori dettagli si rinvia al mansionario del 1°
gennaio 2005, allegato al presente certificato.
Ha
svolto i compiti affidatile con professionalità, competenza, diligenza e
disponibilità ad assistere ed aiutare nei confronti sia del pubblico che dei
collaboratori. Ha dimostrato di avere ottime capacità organizzative e
dirigenziali, spirito d’iniziativa e l’autorevolezza necessaria per motivare il
team e favorire un buon clima di lavoro all’interno dell’équipe. Dal 2006 ha però manifestato un’insufficiente osservanza di prescrizioni e direttive.
Ha
tenuto un comportamento corretto verso colleghi e superiori, verso il pubblico
e verso il lavoro. Dal 2006 ha tuttavia denotato difficoltà a sopportare
l’autorità.
In
seguito ai cambiamenti legislativi intervenuti nel settore delle cure e alle
divergenze sulle direttive impartite dalla Direzione, è venuto meno il rapporto
di fiducia tra le parti. Abbiamo quindi sciolto il rapporto di lavoro con la
signora AO 1 nel rispetto dei termini di disdetta ordinari.
Dal
1° febbraio 2011 è pertanto libera da ogni vincolo ad eccezione dei disposti
degli articoli 312 e 321 del codice penale, riguardanti il segreto
professionale”.
L’ordine
di cui sopra è impartito con la comminatoria di cui all’art. 292 CP, che
recita: “Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità
competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena
prevista nel presente articolo, è punito con la multa”.
2. Non
si prelevano spese processuali. La convenuta rifonderà all’attrice fr. 3'750.-
a titolo di ripetibili parziali.
VI. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e
di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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