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Decisione

12.2013.124

Contratto di lavoro, diritto di accesso del lavoratore al proprio fascicolo personale, redazione del certificato completo di lavoro in caso di disaccordo, determinazione del valore litigioso

12 febbraio 2014Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

A. AO 1

è stata assunta dall’associazione AP 1 (in seguito: S__________), a partire dal

1° gennaio 2000 in qualità di capo-équipe con grado d’impiego del 100% (doc.

B). Il rapporto di lavoro è stato disdetto dalla datrice di lavoro il 16 settembre

2010 per il 31 dicembre 2010 (doc. E), termine che si è poi protratto fino al

31 gennaio 2011, causa malattia della lavoratrice.

B. Dopo

un infruttuoso tentativo di conciliazione, AO 1, con petizione 11 maggio 2011, ha chiesto la condanna di AP 1 a consegnarle una copia completa del suo dossier personale, in

particolare tutte le segnalazioni, scritte e orali (appunti e verbalizzazioni)

e le verifiche effettuate sul suo operato, compresa la documentazione su cui si

basavano, tra cui i tabulati giornalieri, i resoconti e i piani di lavoro

mensili relativi all’anno 2009 degli infermieri di cui era capo-équipe, ossia __________.

Ciò in quanto alla base del suo licenziamento vi era tra l’altro l’accusa di

avere pianificato il lavoro di tali infermieri in modo discriminatorio,

segnatamente a danno di M__________ (doc. H e T). L’attrice ha inoltre

sostenuto che l’ultimo certificato di lavoro completo allestito dalla convenuta

(doc. W) non era soddisfacente e ha preteso che fosse ordinato a quest’ultima,

con la comminatoria di cui all’art. 292 CP, di rilasciargliene uno conforme

all’ultima valutazione del 2007 e meglio come indicato al doc. X. Con

osservazioni (correttamente: risposta) 10 giugno 2011 la convenuta si è opposta

alle domande dell’attrice, sostenendo, in estrema sintesi, di averle già

consegnato il suo dossier personale completo e di non essere in possesso di

altri documenti. Si è opposta inoltre alla trasmissione di documentazione

relativa alla pianificazione del lavoro degli infermieri di cui l’attrice era

capo-équipe, poiché sosteneva trattarsi di dati che non rientravano nel dossier

personale di quest’ultima, che attenevano alla sfera privata dei diretti

interessati e che comunque non erano all’origine del licenziamento

dell’attrice, causato invece dalla rottura del rapporto di fiducia in seguito a

ripetute violazioni delle prescrizioni e direttive di servizio da parte della

stessa. Infine, ha proposto il certificato di lavoro prodotto sub. doc. W

poiché, a differenza di quello suggerito dall’attrice (doc. X), sarebbe stato

conforme alla verità. Al dibattimento del 17 agosto 2011 le parti hanno

contestato le allegazioni avverse e ribadito le proprie, rinunciando a essere

citate per le arringhe finali. Nelle conclusioni scritte 19 giugno 2012, la

convenuta ha confermato le proprie pretese, mentre l’attrice, in data 3 luglio 2012, ha modificato in parte la sua domanda, chiedendo la consegna di una copia completa del suo

dossier personale e in particolare di una lettera di J__________, della quale

l’attrice era venuta a conoscenza, indirizzata alla responsabile sanitaria di S__________,

nonché dei resoconti e dei piani di lavoro mensili per l’anno 2009 di M__________

e degli altri infermieri di cui era capo-équipe.

C. Con

sentenza 20 giugno 2013 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto la

petizione, condannando la convenuta a consegnare all’attrice una copia completa

del suo dossier personale, nonché una copia dei resoconti e dei piani di lavoro

mensili relativi all’anno 2009 di __________. Ha inoltre condannato la

convenuta a rilasciare all’attrice un attestato di lavoro completo ex art. 330a

cpv. 1 CO, con la comminatoria di cui all’art. 292 CP, avente il seguente

tenore:

“Attestiamo

che la Signora AO 1, 1960, è stata alle nostre dipendenze dal 1° gennaio 2000

al 31 gennaio 2011 in qualità di capo-équipe.

Ha

gestito un’équipe multidisciplinare di intervento a domicilio nel settore

socio-sanitario, che da ultimo aveva raggiunto ca. 30 collaboratrici e

collaboratori. Ha collaborato con la Direzione e le altre équipe nonché con i medici e gli altri partner sul territorio per il raggiungimento degli

obiettivi del Servizio. Per maggiori dettagli si rinvia al mansionario del 1°

gennaio 2005, allegato al presente certificato.

Ha

svolto i compiti affidatile con professionalità, competenza, diligenza e

disponibilità ad assistere ed aiutare nei confronti sia del pubblico che dei

collaboratori. Ha dimostrato di avere ottime capacità organizzative e

dirigenziali, spirito d’iniziativa e l’autorevolezza necessaria per motivare il

team e favorire un buon clima di lavoro all’interno dell’équipe. Dal 2006 ha però manifestato un’insufficiente osservanza di prescrizioni e direttive.

Ha

tenuto un comportamento corretto verso colleghi e superiori, verso il pubblico

e verso il lavoro. Dal 2006 ha tuttavia denotato difficoltà a sopportare

l’autorità.

In

seguito ai cambiamenti legislativi intervenuti nel settore delle cure e alla

mancata osservanza da parte della signora AO 1 delle direttive impartite dalla

Direzione, è venuto meno il rapporto di fiducia tra le parti. Abbiamo quindi

sciolto il rapporto di lavoro con la signora AO 1 nel rispetto dei termini di

disdetta ordinari.

Dal 1°

febbraio 2011 è pertanto libera da ogni vincolo ad eccezione dei disposti degli

articoli 312 e 321 del codice penale, riguardanti il segreto professionale”.

Infine,

il Pretore aggiunto non ha prelevato spese processuali e ha condannato la

convenuta a rifondere all’attrice fr. 4'200.- a titolo di ripetibili parziali.

D. Con atto di appello 20 agosto 2013 la convenuta chiede la

riforma del giudizio impugnato, nel senso di respingere integralmente la

petizione, con protesta di spese e ripetibili. Con risposta e appello adesivo (correttamente:

incidentale) 16 settembre 2013 l’attrice chiede di respingere l’appello e di

condannare la convenuta a rilasciarle un attestato di lavoro completo ex art.

330a cpv. 1 CO come da lei proposto, il tutto con protesta di spese e

ripetibili di appello. Nelle osservazioni (correttamente: risposta) 17 ottobre

2013 la convenuta ha proposto di respingere l’appello incidentale. Delle

argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei prossimi

considerandi.

e considerato

Considerandi

1.

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto

processuale civile svizzero che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome

la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405

CPC). Giusta l’art. 308 cpv. 1 CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni

finali e incidentali di prima istanza (lett. a) e quelle di prima istanza in

materia di provvedimenti cautelari (lett. b). Trattandosi di decisioni

pronunciate in controversie patrimoniali, l’appello presuppone che il valore

litigioso secondo l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga

almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC). L’attrice ha esposto in petizione

che il valore di causa era inferiore a fr. 30'000.- e che era pertanto

applicabile la procedura semplificata, senza esprimersi sul valore effettivo

della controversia. Neppure la convenuta ha indicato quale fosse il valore,

dando per scontato che il rimedio di diritto fosse l’appello, fondandosi sulle

indicazioni del Pretore aggiunto a pag. 6 della decisione impugnata.

2.

Il

diritto di accesso agli atti del dipendente (accesso al proprio fascicolo

personale) non ha natura pecuniaria. L’appello della convenuta sul tema

dell’accesso al fascicolo personale dell’attrice è dunque ricevibile per la

parte relativa all’accesso al fascicolo personale della lavoratrice. Diverso è

invece il caso per la parte dell’appello relativa al certificato di lavoro e

per l’appello incidentale, in quanto una vertenza sul certificato di lavoro è

di natura pecuniaria (DTF 116 II 379). Né le parti né il Pretore aggiunto hanno

stabilito il valore della domanda di giudizio presentata dall’attrice per

ottenere il certificato di lavoro completo. In sede di appello, nondimeno, il

giudice esamina d’ufficio se sono dati i requisiti di ricevibilità dell’appello

e bisogna quindi determinare quale è il valore della controversia oggetto

dell’appello incidentale. La petizione 11 maggio 2011 conteneva due distinte

domande: la consegna di una copia del suo fascicolo personale e il rilascio di

un certificato di lavoro completo, diverso da quello già inviato dalla datrice

di lavoro. Le due domande, una di natura pecuniaria e una di natura non

pecuniaria, non sono interdipendenti tra di loro. Né può essere condivisa

l’opinione del Pretore aggiunto, il quale ha ritenuto essere preponderante la

parte relativa all’accesso al fascicolo personale dell’attrice.

Dall’istruttoria, infatti, emerge con chiarezza che le parti si sono

essenzialmente battute sulle questioni relative all’allestimento del

certificato di lavoro, segnatamente i motivi per i quali l’attrice è stata

licenziata dalla convenuta. Anche la richiesta di ottenere i resoconti mensili

e la pianificazione 2009 degli infermieri componenti la squadra all’epoca

diretta dall’attrice sembra rientrare nella vertenza relativa ai motivi del

licenziamento, sui quali l’attrice vuole fare luce, ritenendo un pretesto

quelli indicati dalla convenuta. Sul valore da attribuire a una vertenza sul

rilascio di un certificato di lavoro non vi è dottrina o giurisprudenza

unanime. Il fascicolo processuale è del tutto silente sullo stipendio

dell’attrice quando era alle dipendenze della convenuta, salvo indicare in

quale classe di salario si trovava (doc. B, classe 29 dello Stato del Cantone

Ticino). La scala degli stipendi nell’Amministrazione cantonale ticinese è da

considerare un fatto notorio per questa Camera, e uno stipendio della classe 29

ammontava nel 2011 ad almeno fr. 7'000.- mensili. Tenuto conto della posizione

di quadro intermedio dell’attrice e della rilevanza pubblica data alla vicenda

(doc. I, K, J), con menzione del nome dell’attrice sulla stampa, si può

ritenere che la vertenza sul rilascio del certificato di lavoro, fondamentale

per il futuro professionale dell’attrice, abbia un valore di almeno due mesi di

stipendio, pari a circa fr. 14'000.-. Ne deriva che l’appello incidentale

dell’attrice è da considerare ricevibile.

3.

Nella

fattispecie il Pretore aggiunto, dopo aver ricordato le norme legali relative

all’accesso del lavoratore al proprio incarto personale, anche dopo la fine del

contratto di lavoro, ha ritenuto che l’attrice aveva diritto a ricevere una

copia completa del proprio incarto, a esclusione della lettera di lamentele

distrutta dal presidente della convenuta e compresi i resoconti mensili e i

piani di lavoro mensili 2009 degli infermieri di cui ella era capo-équique. Il

primo giudice è giunto alla conclusione che tali resoconti e piani di lavoro

mensili rientrassero nel concetto di dossier personale della persona che

dirigeva la squadra e che la loro consegna non fosse lesiva di interessi

preponderanti degli infermieri in questione. Per quel che concerne

l’allestimento del certificato di lavoro completo, con la modifica di quello

già inviato il 22 febbraio 2011 (doc. W) nel senso desiderato dall’attrice

(doc. X), il Pretore aggiunto ha ripreso la versione proposta dalla datrice di

lavoro sulla durata del rapporto di lavoro. Ha invece ritenuto troppo succinta

la descrizione della natura del rapporto di lavoro e l’ha completata nel senso

proposto dall’attrice. In merito alle valutazioni delle prestazioni e alla

condotta della dipendente, il primo giudice ha tolto dal certificato allestito

dalla convenuta alcuni apprezzamenti negativi, ripresi testualmente nella

decisione, e li ha sostituiti con frasi meno incisive. Infine il Pretore

aggiunto ha modificato le proposte delle parti sul tema dei motivi e della

forma giuridica del licenziamento, ritenendo improponibile la pretesa

dell’attrice di vedere figurare nel certificato gli auguri per il suo futuro

professionale. In merito al valore della controversia, il primo giudice non

l’ha indicato, ritenendola di carattere non patrimoniale, visto che il diritto

di accesso ai dati personali prevaleva sulla componente economica del rilascio

del certificato di lavoro

4.

Il

Pretore aggiunto ha accertato che giusta gli art. 8 LPD e 328b CO il lavoratore

ha un diritto di accesso ai dati che lo concernono e che sono trattati dal

datore di lavoro, in particolare per ciò che concerne il proprio dossier

personale, che include tutti i dati concernenti il rapporto di lavoro, che

documentano la nascita, lo svolgimento e la fine del rapporto di lavoro. Il

primo giudice ne ha dedotto che i resoconti e i piani di lavoro mensili dei 10 infermieri

di cui l’attrice era capo-équipe, quand’anche non rientrassero nel concetto di

dossier personale della lavoratrice, contenevano comunque dati che avevano una

chiara connessione con la persona dell’attrice.

4.1

La

convenuta ritiene che la richiesta dell’attrice di ottenere copia del proprio

fascicolo personale in realtà consisterebbe o si confonderebbe nella richiesta

di ottenere copia di una lettera di lamentele inviata da una ex dipendente alla

convenuta. L’appellante afferma di aver già consegnato copia del suo fascicolo

all’attrice e ribadisce che la lettera in questione è stata distrutta dal suo

presidente. Il Pretore aggiunto ha invero accertato che tale lettera è stata

“cestinata” dall’allora presidente della convenuta e per il resto ha

considerato che solo la produzione della documentazione richiesta permetterà di

verificare la completezza dei documenti contenuti nel fascicolo personale già

in possesso dell’attrice. Dagli atti non risulta se e quali documenti siano

stati trasmessi all’attrice dalla convenuta, né quest’ultima lo ha precisato.

Non vi sono quindi motivi per rifiutare all’attrice la consegna di copie dei

dati e documenti contenuti nel suo fascicolo personale, beninteso nella misura

in cui si tratta di dati a lei relativi.

4.2

Secondo

la convenuta il Pretore aggiunto avrebbe accolto a torto la richiesta di

consegna dei piani e tabulati mensili 2009 dei 10 infermieri che lavoravano

nella squadra diretta dall’attrice. Essa ritiene che tali documenti non

rientrano nel fascicolo personale dell’attrice ma in quello degli altri

dipendenti, la cui personalità deve essere tutelata dalla datrice di lavoro. La

convenuta ribadisce che i motivi del licenziamento dell’attrice non avevano

nulla a che vedere con il trattamento discriminatorio a svantaggio di una delle

dipendenti, ma erano dovuti alla perdita del rapporto di fiducia tra l’attrice

e la direzione. L’attrice aveva fondato la propria richiesta con la difesa

della propria personalità (replica, pag. 5 e 6) e nella risposta all’appello

rileva di essere stata oggetto di una campagna denigratoria da parte della

convenuta, ribadendo di avere diritto di accedere agli atti “che hanno portato

al suo licenziamento e che sono stati usati per motivarlo nei confronti sia del

comitato che della stampa che del Cantone” (risposta, pag. 3). Ancora in questa

sede le parti si oppongono tenacemente sui motivi che hanno portato al

licenziamento ordinario dell’attrice. Il Pretore aggiunto ha ritenuto che le

differenze di trattamento nella pianificazione dei turni predisposta

dall’attrice, in particolare a svantaggio di una delle dipendenti, erano uno

dei motivi che avevano condotto al suo licenziamento (doc. D; deposizioni M__________,

verbale 17 novembre 2011 pag. 1 e 2, S__________, verbale 17 novembre 2011 pag.

4, R__________, verbale 18 gennaio 2012, pag. 1 e 2; doc. T). Su tale tema in

prima sede vi è stata un’ampia istruttoria. Se non che, vi è un evidente

equivoco sul concetto di fascicolo personale. L’attrice chiede, in particolare,

la consegna di copia dei resoconti e dei piani di lavoro mensili 2009 di dieci

suoi colleghi dell’epoca, ciò che il Pretore aggiunto ha ammesso ritenendo che

tali documenti riguardassero l’attività lavorativa dell’interessata e

rientrassero quindi nel suo fascicolo personale. Non è contestato che

nell’ambito delle proprie mansioni lavorative l’attrice stabiliva la

pianificazione dei turni di lavoro degli infermieri del suo gruppo (cfr. doc.

C, e-mail 16 luglio 2010 di M__________ all’attrice; doc. D e doc. H) e che in

tale contesto le è stato rimproverato di aver discriminato una delle infermiere

del gruppo (doc. J, K, I). I tabulati e i piani mensili 2009 oggetto della

richiesta qui in esame sono stati allestiti dall’attrice nell’ambito delle sue

attività alle dipendenze della convenuta. Si tratta di documenti che appartengono

alla datrice di lavoro (art. 321b CO) e che non riguardano la persona

dell’attrice ma altri dipendenti. L’art. 328b CO, di carattere relativamente imperativo,

definisce a quali condizioni il datore di lavoro è autorizzato a comunicare a

terzi dati relativi al dipendente (Gabriel Aubert,

La communication aux autorités américaines, par des banques, de données

personelles sur leurs employés: aspects de droit du travail, in SZW/RSDA 2013

pag. 46). Nella fattispecie non sono date le condizioni per la comunicazione a

terzi di dati relativi ai 10 infermieri che hanno lavorato nella squadra

diretta dall’attrice. Queste persone non sono state interpellate e non risulta

che abbiano dato il proprio consenso alla divulgazione di dati che li

riguardano (Dunand, Commentaire du

contrat de travail, Berne 2013, n. 32 ad art. 328b). I dati relativi alla

pianificazione del lavoro dei 10 infermieri non possono di conseguenza essere

comunicati all’attrice (Wyler,

Droit du travail, 2a ed., pag. 334 in alto, Guida al trattamento dei dati personali nell’ambito del lavoro, edito dall’incaricato

federale della protezione dei dati, pag. 13). La discussione sulla LPD e sugli

interessi preponderanti all’ottenimento di dati personali è dunque superflua,

posto che non è in discussione l’accesso ai dati personali dell’attrice, ma ai

dati personali di terzi. A torto dunque il Pretore aggiunto ha fatto obbligo

alla convenuta di consegnare all’attrice copia di tali documenti. La convenuta

deve quindi trasmettere all’attrice solo copia dei dati personali che la

riguardano figuranti nel suo fascicolo, a esclusione di quelli di altre

persone. Qualora l’attrice voglia prevalersi di documenti estranei al suo

fascicolo personale per ottenere prove in vista di una futura vertenza con la

convenuta, dovrà farlo servendosi degli appositi strumenti previsti nel CPC. L’appello

della convenuta è di conseguenza fondato nella misura in cui essa si oppone

alla consegna dei dati relativi agli altri dipendenti e di documentazione che

non rientra nei dati personali dell’attrice.

5.

Per

quel che concerne il certificato di lavoro il Pretore aggiunto ha parzialmente

accolto la versione sottoposta dall’attrice, modificandola e completandola

laddove, a suo parere, non fosse completa e veritiera. La convenuta rimprovera al

giudice di prime cure di non aver tenuto conto della sua versione (doc. W) che,

a suo parere, corrisponderebbe ai requisiti legali e giurisprudenziali in

materia e ritiene che il testo proposto dal Pretore aggiunto non adempirebbe i

requisiti di veridicità e correttezza e sarebbe “eccessivamente compiacente ed

elogiativo”. L’attrice rimprovera invece al giudice di prime cure, nel proprio

appello incidentale, di aver aggiunto alla sua versione (doc. X), per ben tre

volte, il fatto che essa non avrebbe osservato prescrizioni e direttive

rispettivamente che avrebbe denotato difficoltà a sopportare l’autorità.

5.1

In

merito alla natura del rapporto di lavoro, la convenuta sostiene che non

sarebbe necessario indicare le funzioni effettivamente svolte dall’attrice, ma

sarebbe sufficiente rinviare al mansionario del capo-équipe di S__________,

come proposto nella sua versione (doc. W), rinviando a un

autore (Carruzzo, Le contrat

individuel de travail: commentaire des articles 319 a 341 du Code des Obligations, Zürich 2009, pag. 402). Ora, il doc. W proposto dalla

convenuta si limita a rinviare al mansionario, lista di 3 pagine risalente al

2005, e che non permette di sapere se l’attrice abbia svolto effettivamente

tutte queste mansioni. Per illustrare la natura del rapporto di lavoro e i

compiti svolti dall’attrice, dunque, il testo proposto da quest’ultima (doc. X),

che enuncia in modo concreto quali erano i compiti svolti, rinviando per maggiori

dettagli al mansionario, si rivela più consono allo scopo, come rilevato con

pertinenza dal Pretore aggiunto.

5.2

Sulla valutazione

delle prestazioni il Pretore aggiunto ha accertato che la versione

del certificato di lavoro proposta dalla convenuta esprimeva apprezzamenti

negativi, rimproverando in particolare all’attrice “di avere avuto

difficoltà nell’inserirsi quale quadro intermedio in una gerarchia aziendale,

ostacolato l’applicazione delle disposizioni della Direzione, voluto gestire

secondo la propria visione il personale affidatole creando fra lo stesso

dissapori, mancato di flessibilità e di capacità relazionale, generando così

regolarmente conflitti con altre istituzioni sul territorio e con la Direzione”. Il Pretore aggiunto ha ritenuto che queste critiche non hanno trovato

riscontro probatorio e che sono anzi state smentite dalle valutazioni

effettuate dai dirigenti della convenuta nel 2001 (doc. Y), 2005 (doc. Z) e

2007.

(doc. AA), mentre il testo proposto dall’attrice è invece sostanzialmente

veritiero e deve quindi essere accettato, con l’aggiunta però del fatto che la

dipendente non aveva sufficientemente osservato le prescrizioni e direttive. La

convenuta sostiene che la versione adottata dal Pretore aggiunto non sarebbe

veritiera, in quanto l’attrice non avrebbe dimostrato professionalità e le

capacità dirigenziali e organizzative della stessa non potevano essere valutate

come ottime. Essa afferma che le enormi difficoltà dell’attrice nella relazione

con i superiori e a inserirsi come quadro intermedio in una gerarchia aziendale

non denotavano professionalità, avendo compromesso anche il clima di lavoro e

che le sue capacità, di conseguenza, non potevano essere definite come ottime. La

tesi non può essere seguita. Le capacità organizzative e dirigenziali

dell’attrice risultavano dalla valutazione del 2007 (doc. AA), dove si attestava

che essa era una “buonissima pianificatrice ed organizzatrice”. Le

“enormi difficoltà” invocate dalla convenuta in questa sede non risultano

dall’istruttoria, dalla quale sono invero emerse divergenze con la direzione sulle

strategie aziendali dopo la modifica legislativa nel settore delle cure, ma che

non raggiungono la gravità pretesa dalla convenuta. Né sono state assunte prove

sulle relazioni e i rapporti intrattenuti dall’attrice con i dipendenti a lei

sottoposti. Le due lettere di dipendenti che la convenuta ha prodotto con la

risposta all’appello incidentale non sono del resto ricevibili in questa sede (art.

317.

CPC), trattandosi di fatti precedenti il licenziamento e che potevano già

essere addotti in prima sede, per esempio chiedendo l’assunzione testimoniale

delle dipendenti in questione. Ciò a maggior ragione se si considera che la

vertenza ha avuto all’epoca del licenziamento ampia eco mediatica sulla stampa

regionale, dove gli organi della convenuta hanno esposto con dovizia di

particolari i rimproveri che muovevano all’attrice (doc. J, K, I), fortemente

ridimensionati poi dall’istruttoria di prima sede. Ne deriva che a ragione il

Pretore aggiunto si è scostato dal certificato di lavoro proposto dalla

convenuta (doc. W), molto negativo e improntato a una visione soggettiva dei

fatti. L’appello della convenuta deve di conseguenza essere respinto sulla

formulazione del certificato di lavoro.

5.3

A sua

volta, l’attrice nel suo appello incidentale rimprovera al Pretore aggiunto di

aver introdotto nel certificato di lavoro le frasi “dal 2006 ha però manifestato un’insufficiente osservanza di prescrizioni e direttive” e “dal 2006 ha tuttavia denotato difficoltà a sopportare l’autorità”. A suo dire, il problema non

sarebbe una scarsa osservazione di direttive e prescrizioni, che in ogni caso

sarebbero di ordine organizzativo, ma la loro accettazione. In sostanza, essa

afferma di non aver mai violato direttive, ma di averle messe in discussione. L’attrice

perde tuttavia di vista che essa era un quadro intermedio della convenuta e che

in tale ruolo aveva un accresciuto obbligo di fedeltà e di diligenza. Di

conseguenza essa aveva il dovere di applicare e di far applicare le direttive e

le istruzioni del datore di lavoro, senza metterle pubblicamente in discussione

e senza indurre altri dipendenti a scostarsene, come invece ha fatto per le

indicazioni date al centralino di indirizzare a lei le segnalazioni degli

utenti invece che al gruppo di valutazione, contrariamente a quanto stabilito

dalla direzione (deposizione testimoniale R__________, verbale 18 gennaio 2012,

pag. 2, 3 e 4; doc. T). Tale comportamento è attestato già nella valutazione

del 2007 (doc. AA), dove l’attrice è indicata come una persona che “fa molta

fatica ad accettare le direttive (…), trasmette solo quello che le conviene e

non sempre quello che è necessario (…), talvolta tende a “dimenticare” gli

ordini (…), conosce bene le disposizioni del servizio ma non sempre le applica

(se non condivise) (…)”. Se ne deve concludere che il comportamento

dell’attrice come quadro intermedio non può definirsi esemplare per quel che

concerne l’osservanza di direttive e istruzioni.

5.4

In

seguito l’attrice rimprovera il Pretore aggiunto per aver ripreso la frase da

lei proposta nel doc. X (“In seguito anche ai cambiamenti legislativi nel

settore delle cure e i nuovi sistemi di finanziamento che hanno fatto emergere

visioni divergenti sulla strategia aziendale è venuto meno il rapporto di

fiducia con la direzione (…)), tralasciando l’aspetto dei nuovi sistemi di

finanziamento e l’emergere di visioni divergenti sulla strategia aziendale, e inserendo

nuovamente l’accenno all’asserita mancata osservanza di direttive impartite

dalla Direzione. Essa ribadisce la sua visione dei fatti e sostiene che il

certificato di lavoro non può essere “peggiorato ulteriormente”. A torto.

Dall’istruttoria è emerso chiaramente che l’attrice non accettava senza

discutere le direttive impartite dalla direzione, faticava ad accettare

l’autorità gerarchica e che tale suo atteggiamento era noto agli altri

dipendenti. In questa costellazione lavorativa, la versione del Pretore

aggiunto risulta essere nondimeno troppo negativa nella scelta dei termini.

Nella fattispecie appare più aderente alla realtà emersa dall’istruttoria

sostituire “mancata osservanza delle direttive impartite dalla Direzione” con “alle

divergenze sulle direttive della Direzione”. Tale formulazione appare più in

linea con i principi generali in materia di redazione del certificato di lavoro

(Aubert, Commentaire du contrat de

travail, Berne 2013, n. 16 e segg. ad art. 330a), in particolare nell’ottica di

non ostacolare oltremodo la futura carriera della lavoratrice. Per quel che

concerne invece lo stralcio della menzione sulle visioni divergenti derivanti

dai nuovi sistemi di finanziamento, l’appellante incidentale non spiega per

quale motivo sarebbe errata la decisione del Pretore aggiunto, di cui ha

contestato solo l’aspetto relativo all’inosservanza delle direttive. In

definitiva, dunque, l’appello incidentale va accolto solo nella limitata misura

in cui viene modificata la menzione “mancata osservanza delle direttive

impartite dalla Direzione” nell’ultima parte del certificato di lavoro.

6.

In

conclusione, l’appello della convenuta va accolto nella misura in cui si oppone

alla consegna dei dati personali di terzi e l’appello incidentale è accolto

nella limitata misura in cui viene modificata una frase nel certificato di

lavoro. L’esito dei due appelli comporta la corrispondente modifica degli oneri

processuali e delle ripetibili di prima sede. L’attrice aveva presentato due

distinte domande, fondate sul contratto di lavoro, che sono state accolte

parzialmente. La convenuta si era opposta a entrambe le domande e vede

confermata la sua posizione solo per quel che concerne l’accesso ai dati

personali di terzi, mentre soccombe pressoché integralmente sulla redazione del

certificato di lavoro. Tenuto conto dell’aspetto di principio della vertenza,

si può ritenere soccombente per ¾ la convenuta e per ¼ l’attrice. Le parti non

contestano l’importo di fr. 7'500.- accordato dal Pretore aggiunto a titolo di

ripetibili piene e dunque la convenuta va condannata a versare all’attrice fr.

3'750.- per ripetibili ridotte. In seconda sede, la convenuta vede accolto

parzialmente il suo appello solo per quel che concerne l’accesso ai dati

personali di terzi e l’appellante incidentale si vede accogliere il proprio

rimedio solo su un limitatissimo punto. Non si prelevano spese processuali,

trattandosi di una procedura derivante da un rapporto di lavoro con un valore

litigioso inferiore a fr. 30'000.- (art. 114 lett. c CPC). Per quel che

concerne le ripetibili, l’attrice soccombe sul tema dell’accesso ai dati

personali di terzi nell’appello principale e quasi integralmente sulle domande

di modifica del testo del certificato di lavoro stilato dal Pretore aggiunto.

La convenuta, per contro, perde sull’accesso ai dati personali dell’attrice e

sulla redazione del certificato di lavoro. Le ripetibili seguono la soccombenza

delle parti nei rispettivi rimedi e sono determinate in funzione degli art. 11

e 12 Rtar.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:

I. L’appello

20 agosto 2013di AP 1 è parzialmente accolto.

II. Non si prelevano spese processuali per l’appello. La

convenuta verserà all’attrice fr. 2'000.- per ripetibili ridotte.

III. L’appello

incidentale 16 settembre 2013 di AO 1 è parzialmente accolto.

IV. Non si prelevano spese processuali per l’appello

incidentale. L’attrice rifonderà alla convenuta fr. 1'600.- per ripetibili

ridotte.

V. In

accoglimento parziale dell’appello e dell’appello incidentale la decisione 20

giugno 2013 SE.2011.129 del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano è così

riformata:

1.1 La

convenuta è condannata a consegnare all’attrice una copia completa del dossier

personale di quest’ultima.

1.2 La

convenuta è condannata a rilasciare all’attrice un attestato di lavoro completo

ex art. 330a cpv. 1 CO, avente il seguente tenore:

“Attestiamo

che la Signora AO 1, è stata alle nostre dipendenze dal 1° gennaio 2000 al 31

gennaio 2011 in qualità di capo-équipe.

Ha

gestito un’équipe multidisciplinare di intervento a domicilio nel settore

socio-sanitario, che da ultimo aveva raggiunto ca. 30 collaboratrici e

collaboratori. Ha collaborato con la Direzione e le altre équipe nonché con i medici e gli altri partner sul territorio per il raggiungimento degli

obiettivi del Servizio. Per maggiori dettagli si rinvia al mansionario del 1°

gennaio 2005, allegato al presente certificato.

Ha

svolto i compiti affidatile con professionalità, competenza, diligenza e

disponibilità ad assistere ed aiutare nei confronti sia del pubblico che dei

collaboratori. Ha dimostrato di avere ottime capacità organizzative e

dirigenziali, spirito d’iniziativa e l’autorevolezza necessaria per motivare il

team e favorire un buon clima di lavoro all’interno dell’équipe. Dal 2006 ha però manifestato un’insufficiente osservanza di prescrizioni e direttive.

Ha

tenuto un comportamento corretto verso colleghi e superiori, verso il pubblico

e verso il lavoro. Dal 2006 ha tuttavia denotato difficoltà a sopportare

l’autorità.

In

seguito ai cambiamenti legislativi intervenuti nel settore delle cure e alle

divergenze sulle direttive impartite dalla Direzione, è venuto meno il rapporto

di fiducia tra le parti. Abbiamo quindi sciolto il rapporto di lavoro con la

signora AO 1 nel rispetto dei termini di disdetta ordinari.

Dal

1° febbraio 2011 è pertanto libera da ogni vincolo ad eccezione dei disposti

degli articoli 312 e 321 del codice penale, riguardanti il segreto

professionale”.

L’ordine

di cui sopra è impartito con la comminatoria di cui all’art. 292 CP, che

recita: “Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità

competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena

prevista nel presente articolo, è punito con la multa”.

2. Non

si prelevano spese processuali. La convenuta rifonderà all’attrice fr. 3'750.-

a titolo di ripetibili parziali.

VI. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e

di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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