12.2013.125
Qualifica di un contratto, negata esistenza di un contratto individuale di lavoro tra una persona e la ditta di cui era azionista unico
26 maggio 2014Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2013.125
Lugano
26 maggio 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Grisanti (giudice supplente)
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire
nella causa inc. n. OR.2012.122 della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3, promossa con petizione 11 giugno 2012 da
AP
1
rappr. dall’ RA 1
contro
AO
1
rappr. dall’ RA 2
con cui l'attrice ha chiesto
la condanna della convenuta al pagamento di fr. 237'000.- oltre accessori
nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________
dell'UE di Lugano;
domande avversate dalla
convenuta e che il Pretore ha respinto con sentenza 18 giugno 2013;
appellante l'attrice che
con atto di appello 20 agosto 2013 chiede la riforma del querelato giudizio nel
senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le
sedi oltre che della procedura di conciliazione;
mentre la convenuta con
risposta 1° ottobre 2013 postula la reiezione del gravame pure con protesta di
spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. A__________ è stato
iscritto a registro di commercio in qualità di direttore con firma individuale
della AO 1 dal 5 febbraio 1998 al 15 gennaio 2010 (doc. C) ed è deceduto il 20
agosto 2009. Nell'ambito della procedura di fallimento in via sommaria
dell'eredità giacente è stato ammesso in terza classe un credito di fr.
64'903.- dell'avv. RA 1 (doc. L), il quale si è fatto cedere (art. 260 LEF)
dalla massa fallimentare – che l'ha autorizzato a far valere tale pretesa per
proprio conto e a suo rischio e pericolo, ma in nome della massa (doc. B) - una
pretesa (contestata) di fr. 237'000.- che il defunto direttore avrebbe vantato
nei confronti della società a titolo di salari insoluti.
2. Fallito il tentativo di
conciliazione (art. 197 segg. CPC; doc. A), con petizione 11 giugno 2012 l'avv. RA 1 ha chiesto, in nome della massa, la condanna della AO 1 al pagamento di fr.
237'000.- oltre interessi al 5% dal 31 luglio 2009 e spese esecutive a titolo
di pretesa salariale per il lavoro svolto – ma non retribuito - da A__________
dal 1° gennaio 2003 al 31 luglio 2009. Inoltre ha chiesto il rigetto in via
definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano
(doc. G). In sintesi, ritenendo che il lavoro svolto dal defunto direttore per
la convenuta andasse regolarmente remunerato, non potendo egli avere
(validamente) rinunciato al proprio salario durante detto periodo, l'attrice ha
quantificato la pretesa sulla base di una retribuzione annua di almeno fr.
36'000.-, corrispondente all'importo che sarebbe stato dichiarato fiscalmente fino
al 2002. Nella risposta del 12 luglio 2012 la convenuta si è integralmente
opposta alla petizione, argomentando che A__________, portatore del capitale
azionario della società, si sarebbe riservato la carica di direttore senza però
svolgere una effettiva attività lavorativa, il suo ruolo essendo limitato a
firmare gli ordini di pagamento allestiti dall'amministratore. Egli non sarebbe
così stato vincolato alla società da un contratto di lavoro. Avrebbe invece
lavorato a tempo pieno per un'altra società facente a lui capo, la L__________
Sarl di __________, e dedicato il resto del tempo a curare gli interessi della
L__________ SA di __________ di cui sarebbe stato direttore dal 13 giugno 2006. In ogni caso la convenuta ha eccepito l'intervenuta prescrizione di ogni pretesa salariale e
accessoria nei cinque anni precedenti il decesso di A__________. Con la replica
l'attrice ha contestato che il direttore fosse azionista della convenuta e
socio della L__________ Sarl, tra gli attivi della successione mancando traccia
di tali partecipazioni. Nel sottolineare come le difficoltà della convenuta non
avessero comportato il licenziamento del direttore, bensì ne avessero
unicamente procrastinato il versamento dello stipendio, la massa ha ricordato
che un pignoramento di salario aveva dato risultati positivi nel periodo
gennaio-settembre 2003. A ciò si aggiungeva la menzione del direttore A__________
nell'elenco dei salari al 1° gennaio 2004 trasmesso alla Fondazione istituto
collettore LPP (doc. N). In duplica e nel suo memoriale conclusivo la convenuta
ha sostanzialmente ribadito la propria contrapposta tesi, mentre l'attrice non
ha presentato conclusioni al termine dell'istruttoria.
3. Con sentenza 18 giugno 2013
il Pretore ha respinto la petizione. Dopo avere ricordato che incombeva
all'attrice dimostrare l'esistenza di un contratto di lavoro tra A__________ e
la convenuta, il giudice di prime cure ha ritenuto -alla luce delle evidenze
istruttorie- che gli indizi forniti dalla prima non fossero sufficienti a convincerlo
di tale circostanza nel periodo rilevante. In particolare, il fatto che il
direttore si limitasse a firmare quanto gli preparava l'amministratore non
poteva a suo giudizio integrare una prestazione lavorativa di carattere
dirigenziale. Né il Pretore ha rilevato la presenza di un rapporto di
subordinazione tra le parti o di un qualsiasi controllo economico di altri
organi sull'attività societaria.
4. L'attrice è insorta contro
il giudizio pretorile con un appello del 20 agosto 2013, con il quale chiede la
riforma della decisione impugnata nel senso di accogliere la petizione con
protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi, comprese quelle
della procedura di conciliazione. Nella risposta del 1° ottobre 2013 la
convenuta propone di respingere l'appello, pure con protesta di tasse, spese e
ripetibili.
5. Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC)
che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al
Pretore è stata avviata dopo tale data.
6. L’appellante deve spiegare
perché le sue argomentazioni sono fondate e perché le motivazioni del Pretore
sarebbero erronee o censurabili, vale a dire che egli, nel proprio allegato,
deve confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni addotte dal giudice di
prime cure e indicare per quali motivi -giuridici e fattuali- le stesse
sarebbero errate e non potrebbero essere condivise (v. Reetz/Theiler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO
Kommentar, 2a ed., n. 36 ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel, Kunz, n. 92 ad art. 311; TF 7 dicembre
2011, inc. n.4A_659/2011, consid. 4; II CCA 18 aprile 2013, inc. n.
12.2011.119 e riferimenti, CCA 26 settembre 2013 inc. n. 12.2013.80). Orbene,
l'atto di appello non si confronta nelle debite forme con l'argomentazione
decisiva del giudizio impugnato. Il primo giudice ha infatti negato l'esistenza
di un contratto di lavoro tra il defunto direttore e la convenuta, oltre che
per l'assenza di una effettiva prestazione lavorativa del primo in favore della
seconda - tale non essendo stato considerato il fatto che egli, nella sua
funzione, firmasse quanto gli preparava l'amministratore -, essenzialmente per
la mancanza di un rapporto di subordinazione tra le parti e di un qualsiasi
controllo economico di altri organi sull'attività della società. L'appellante -
che in larga misura si diffonde nell'interpretazione, per la prima volta in
appello, dei dati contabili della società richiamati dal Pretore dopo che in
quella sede aveva invece rinunciato non solo alle arringhe finali ma anche a
presentare una memoria scritta conclusiva con cui avrebbe potuto agevolmente
esprimersi sulle risultanze istruttorie - non affronta sufficientemente, come
dovrebbe, questi due aspetti. Essa contesta sì l'affermazione, ritenuta non
credibile, dell'amministratore unico L__________ che considerava A__________
azionista unico e proprietario della convenuta. Ma, a prescindere dalla
fondatezza della censura ricorsuale, ciò non basta ancora per smontare il
giudizio di primo grado e per dimostrare l'esistenza di un rapporto di
subordinazione, rispettivamente di un controllo (economico) di altri organi
sull'attività della società. L'atto di appello si rivela di conseguenza già
carente sotto il profilo di una motivazione conforme all'art. 311 CPC. Ad ogni
modo, quand'anche potessero essere esaminate nel merito, le censure sollevate
dovrebbero essere respinte in quanto infondate, per i motivi di cui si dirà in
seguito.
7. Il giudice stabilisce
liberamente la natura di una convenzione senza essere vincolato alla qualifica,
eventualmente concorde, delle parti. La terminologia utilizzata non è dunque
decisiva a tal fine (art. 18 cpv. 1 CO; DTF 129 III 664 consid. 3.1).
7.1 L’art. 319 CO definisce il
contratto individuale di lavoro come quello con il quale il lavoratore si
obbliga a lavorare al servizio del datore di lavoro per un tempo determinato o
indeterminato in un rapporto di subordinazione, con un salario stabilito in
tempo o a cottimo (Tercier/Favre /Conus,
Les contrats spéciaux, 4a ed., Friborgo/Ginevra 2009, n. 5255).
Durata e stipendio non sono tuttavia ancora sufficienti a caratterizzare il
contratto di lavoro. Elemento determinante è il rapporto di subordinazione: il
lavoratore si trova cioè a dover affrontare una relazione di dipendenza,
rispetto al datore di lavoro, che lo porta a dover seguire le sue istruzioni e
direttive (sentenza del Tribunale federale 4A_194/2011 consid. 5.6.1 con
riferimenti, in JdT 2012 II 198; DTF 130 III 213 consid. 2.1). La subordinazione
si concretizza nella mancanza di libertà del lavoratore, nell’obbligo di
fedeltà, che comprende il rispetto del segreto professionale e il dovere di
rendere regolarmente conto del lavoro svolto e, da ultimo, nel controllo
esercitato dal datore di lavoro. Ed è proprio la subordinazione giuridica il
criterio decisivo per la distinzione tra un rapporto di lavoro vero e proprio
ed altra forma di collaborazione (DTF 95 I 21), ritenuto che si è in presenza
di un contratto di lavoro solo quando le istruzioni impartite hanno
un’influenza diretta sull’andamento e sulla forma dell’attività ed una delle
parti gode di un diritto di controllo sull’altra (II CCA 4 novembre 1998 inc.
n. 12.1998.208). Il necessario rapporto di subordinazione può fare difetto
anche se le parti ritengono di avere concluso un contratto di lavoro (DTF 128
III 129 consid. 1a/aa; sentenza del Tribunale federale 4C.39/2005 dell'8 giugno 2005 consid. 2.2). Siffatto rapporto è ad esempio assente se
l'organizzazione lavorativa non è dettata da terze persone, se non vi è
l'obbligo di seguire le istruzioni né dipendenza economica e se inoltre chi
fornisce la prestazione lavorativa gode di autonomia sotto il profilo
territoriale e temporale (cfr. sentenza del Tribunale federale 4C.276/2006 del 25 gennaio 2007 consid. 5).
7.2 Il criterio della
subordinazione va invero relativizzato di fronte a chi esercita professioni
tipicamente liberali oppure svolge funzioni dirigenziali. L'autonomia è in quel
caso molto più ampia e la subordinazione è essenzialmente di natura
organizzativa (Wyler, droit du
travail, 2a ed. 2008, pag. 58). Depongono allora per un contratto di
lavoro i seguenti elementi: la remunerazione fissa e periodica, la messa a
disposizione di un posto e degli strumenti di lavoro così come l'assunzione da
parte del datore di lavoro del rischio imprenditoriale. Il lavoratore rinuncia
in effetti a partecipare al mercato in qualità di imprenditore e non si assume
il rischio economico, lasciando che un terzo disponga della sua prestazione in
cambio di un reddito garantito (sentenza citata 4A_194/2011 consid. 5.6.1 con
riferimenti). Ciò vale anche per un'attività a tempo parziale. In tal caso ci
si deve domandare se con il vincolo contrattuale vada persa la possibilità di
disporre della propria forza lavoro, nel senso che al di là della
remunerazione, che ne configura la controprestazione, non vi sia più spazio per
partecipare al successo economico di detto impiego (sentenza del Tribunale
federale 4C.276/2006 del 25 gennaio 2007 consid. 4.6.1). Nell'ipotesi
affermativa si realizza un rapporto di dipendenza economica che depone
piuttosto per un contratto di lavoro.
7.3 Oltre a questi criteri
fondamentali, possono presentarsi altri indizi che, senza essere decisivi,
aiutano nella qualifica del contratto. In particolare, per quanto qui
interessa, possono essere evidenziati i seguenti: il tempo di lavoro è
sottoposto a controllo, con l’obbligo di presenza regolare nei momenti
determinanti (DTF 90 II 485); il prelievo di contributi sociali sulla
remunerazione dovuta oppure la qualifica d'attività lucrativa dipendente
operata dalle autorità fiscali o in materia di assicurazioni sociali. Questi
criteri non sono però decisivi poiché le nozioni non collimano esattamente
(sentenza citata 4A_194/2011 consid. 5.6.1 con riferimenti; DTF 95 I 21 consid.
5b). In nessun caso si può tuttavia ammettere un rapporto di lavoro quando vi è
identità economica fra la persona giuridica e la persona che funge quale suo
organo dirigente; manca qui, infatti, la relazione di subordinazione fra datore
di lavoro e dipendente. Per questo motivo in tali circostanze viene piuttosto
ammessa l'esistenza di un contratto innominato simile al mandato (cfr. DTF 125
III 78 consid. 4).
7.4 L’art. 8 CC regola, per
tutti i rapporti giuridici retti dal diritto federale (DTF 115 II 300 consid.
3), la ripartizione dell’onere probatorio e, pertanto le conseguenze
dell’assenza di ogni prova. Esso stabilisce che, ove la legge non dispone
altrimenti, chi vuole dedurre un diritto da una circostanza di fatto da lui
asserita deve fornire la prova, pena la soccombenza in causa. Riferito al
diritto al salario sgorgante dal rapporto di lavoro ciò significa che il
lavoratore deve addurre le circostanze di fatto necessarie a provare l'avvenuta
stipulazione di un contratto di lavoro – mediante un'esplicita dichiarazione di
volontà delle parti o per legge (art. 320 cpv. 2 CO) – così come l'ammontare
del salario, convenuto o d'uso (art. 322 cpv. 1 CO). Dal canto suo, al datore
di lavoro incombe dimostrare l'estinzione del rapporto di lavoro o la prova
dell’avvenuto pagamento del salario (cfr. DTF 125 III 78 consid. 3b).
7.5 Dottrina e giurisprudenza
propendono invero a qualificare il contratto tra una società e il proprio
direttore (o vicedirettore) quale rapporto di lavoro per il motivo che
quest'ultimo, nonostante la sua posizione dirigenziale, soggiace normalmente
alle istruzioni del consiglio di amministrazione. Ciò non toglie tuttavia che
anche in questa evenienza sono decisive le particolarità del caso di specie (DTF
128 III 129 consid. 1a/aa).
7.6 Nella fattispecie,
l'esistenza di un rapporto di subordinazione come è stato sopra definito non
traspare minimamente. In particolare, non risulta in alcun modo che
l'amministratore unico o altri organi della AO 1 impartissero istruzioni al
direttore o ne dettassero l'organizzazione del lavoro. Al contrario,
dall'interrogatorio di L__________, attivo nella società dal 2005 e poi
diventato suo amministratore unico dal 2008, si evince piuttosto che
quest'ultimo si occupava (unicamente) delle questioni amministrative e
preparava le pratiche - perlopiù bonifici per il pagamento della merce - che in
seguito A__________ firmava quando passava in ufficio. Agli occhi suoi e di
chiunque altro, il direttore agiva come se fosse l'unico azionista e
proprietario della società. Tant'è che al suo decesso le azioni della società
le avrebbe prese la vedova che poi avrebbe cercato di venderle, senza successo
però, a una società italiana. Del resto, sarebbe stato lo stesso A__________ ad
avergli chiesto nel 2008 il favore di entrare nel consiglio di amministrazione
e sarebbe sempre stato lui ad avere portato le azioni per l'assemblea.
Addirittura, da quando - l'interrogato- è entrato nella società nel 2005, A__________
non avrebbe mai svolto una vera attività lavorativa per la convenuta, essendosi
egli occupato di una ditta italiana (L__________ Sarl), oltre che della L__________
SA. L__________ ha in ogni caso escluso che vi fosse un rapporto di
subordinazione tra il direttore e la convenuta (cfr. verbale di udienza 29
gennaio 2013).
7.7 Anche volendo soppesare con
la dovuta prudenza queste dichiarazioni, soprattutto dopo che il 29 aprile 2010
lo stesso L__________, sollecitato dall'Ufficio esecuzione di Lugano (doc. I),
aveva comunicato di non conoscere i proprietari delle azioni (doc. E), gli
elementi agli atti non permettono di stabilire il necessario rapporto di
subordinazione tra A__________ e la convenuta. Benché possano essere
individuati, come ha del resto evidenziato lo stesso Pretore, alcuni indizi a
favore di un rapporto di lavoro, quali la dichiarazione dei salari all'istituto
delle assicurazioni sociali (IAS) per gli anni 2000-2002 (doc. I°; non sono per
contro stati dichiarati salari del direttore per il 2003 e il 2004, mentre a partire
dal 1° ottobre 2004 la ditta è stata iscritta quale "ente senza
salari" [comunicazione 7 gennaio 2013 dello IAS alla Pretura di Lugano]),
il pignoramento di quote mensili di fr. 925.- nel periodo gennaio-settembre
2003 (doc. M1 e M2) - che però avrebbe allo stesso modo potuto riguardare un
reddito da attività indipendente (art. 93 cpv. 1 LEF; SJ 2011 I pag. 333) - e
la menzione di A__________ nell'elenco dei salari al 1° gennaio 2004
all'indirizzo della Fondazione istituto collettore LPP sebbene, come detto, sia
per l'anno 2003 che per quello successivo non figurasse alcun salario AVS (doc.
N), manca la prova dell'indispensabile relazione di subordinazione. D'altronde,
anche gli altri elementi agli atti avvalorano la tesi del primo giudice. Il
defunto direttore, che era già attivo per conto di altre due (sue) società e
che sembrava poter disporre liberamente della sua forza lavoro, ha ricoperto
formalmente tale funzione dirigenziale nel corso degli anni nonostante si siano
succeduti quattro amministratori unici (doc. C). Inoltre, egli deteneva quanto
meno di fatto il pacchetto azionario della società e agiva esternamente come se
ne fosse il proprietario. Seguendo la tesi attorea egli avrebbe invece,
contrariamente a ogni logica e all'esperienza generale della vita, accettato
per anni di fornire le proprie prestazioni non remunerate senza rivendicare il
diritto al salario e questo oltretutto, per quanto riconosciuto dalla stessa
appellante, dopo avere concesso in passato un prestito alla convenuta di circa
fr. 100'000.- (v. rapporti annuali 2000 e 2001 della convenuta: doc. II°). In
realtà, rinunciando alla propria remunerazione il direttore si è assunto il
tipico rischio imprenditoriale. Ipotesi che appare ancora più accreditata dalla
concessione del suddetto prestito. A fronte di tutti questi elementi, gli altri
aspetti evocati in appello appaiono irrilevanti. Non soccorre in particolare
all'appellante l'interpretazione che intende ricavare, per la prima volta in
questa sede, dai dati contabili della convenuta. Essi non permettono infatti di
pronunciarsi sull'esistenza di un rapporto di subordinazione con A__________,
ma sono tutt'al più atti a suffragare l'esistenza di un'attività lavorativa per
conto di essa, pur non chiarendo né da parte di chi né tanto meno con quale
funzione o statuto. Anche l'utilizzo del termine salario da parte delle persone
coinvolte assume in questo contesto tutt'al più valore indiziario (cfr. anche
la sentenza del Tribunale federale 4C.419/1999 del 19 aprile 2000 consid. 1c).
7.8 L'accertamento dei fatti non
permette dunque di stabilire l'esistenza di un rapporto di subordinazione tra
Fatti
il defunto direttore e la convenuta. Di conseguenza, l'attrice, che fonda le
proprie pretese su un contratto di lavoro, deve sopportare le conseguenze della
mancata prova (art. 8 CC). In tali condizioni può restare aperta anche l'altra
questione – negata dal primo giudice alla luce dell'audizione di L__________ -
di sapere se il defunto direttore abbia effettivamente, nel periodo contestato,
fornito prestazioni lavorative per la convenuta.
8. A titolo abbondanziale si
osserva, come ha già eccepito in sede pretorile la convenuta, che le pretese
salariali rivendicate sarebbero comunque in buona parte prescritte (art. 341
cpv. 2 in relazione con l'art. 128 cifra 3 CO; DTF 113 II 414 consid. 3; 110 II
Considerandi
273.
consid. 2). Il primo atto interruttivo risulta infatti essere il PE del
marzo 2011 (doc. G). Inoltre l'attrice rivendica i salari dal mese di gennaio
2003, ma dimentica che la convenuta aveva già versato all'UE di Lugano, a
seguito di pignoramento, delle quote di fr. 925.- per i mesi da gennaio a
settembre 2003 (v. doc. M2); le quali andavano quanto meno dedotte dalla
richiesta di causa.
9.
Ne discende che, per quanto
ammissibile, l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata va
confermata. Le spese processuali, calcolate sulla base di un valore litigioso
complessivo di fr. 237'000.-, importo determinante anche ai fini di un
eventuale ricorso al Tribunale federale, sono poste interamente a carico
dell’appellante, risultata soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC), la quale
rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per spese ripetibili di
appello, calcolate in applicazione dell’art. 11 Regolamento sulle ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati per le spese
gli art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide:
1. Nella misura in cui è
ammissibile, l'appello 20 agosto 2013 della Massa fallimentare eredità giacente
fu A__________ è respinto.
2. Le spese processuali della
procedura di appello di complessivi fr. 3'000.-, già anticipate
dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare alla
controparte fr. 4'500.- per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).