12.2013.127
Contratto di architetto - responsabilità per superamento dei costi
26 marzo 2015Italiano29 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2013.127
Lugano
26 marzo 2015/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OA.2003.91 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 12 febbraio
2003 da
AP 1
AP 2
entrambi
rappr. dall’ RA 1
contro
AO
1
rappr. dall’ RA 2
chiedente la condanna del
convenuto al pagamento di fr. 312'526.70 oltre interessi al 5%, somma aumentata
in sede conclusionale a fr. 356'042.50;
domanda avversata dal
convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione (ponendo in via subordinata
in compensazione un proprio credito di fr. 4'517.- più interessi al 5% dal 13
agosto 2000), e che il Pretore con sentenza 6 giugno 2013 ha parzialmente accolto condannando il convenuto al pagamento di fr. 167'683.10 oltre interessi
al 5% dal 12 febbraio 2003;
appellanti gli attori con
atto di appello 29 agosto 2013, con cui chiedono la riforma del querelato
giudizio nel senso di aumentare a fr. 298'887.15 oltre interessi al 5% dal 12
febbraio 2003 la somma dovuta loro dalla controparte, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto ha
rinunciato a presentare la risposta all’appello;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1.Nell’estate
del 1998 l’arch. AO 1 è stato incaricato dai coniugi AP 1 e AP 2 di curare la
progettazione e la direzione dei lavori della loro casa d’abitazione, da
edificarsi sulla particella n. __________ di __________ che era stata
appositamente acquistata in precedenza facendo capo ad un credito ipotecario di
fr. 100'000.- concesso dalla Banca __________.
Il progetto da lui allestito, che
secondo quanto indicato nella relativa domanda di costruzione (doc. D) avrebbe
dovuto essere realizzato in probabili 10 mesi con una spesa di fr. 455'000.-, è
stato pubblicato nel novembre 1998 (doc. E) ed è infine stato approvato dall’autorità
comunale, dopo che in un primo tempo la procedura era stata sospesa per la sua
non conformità con le NAPR (doc. F), il 17 marzo 1999 (doc. H), previa
presentazione di una seconda domanda di costruzione (doc. 8).
Due mesi dopo l’avvio
dei lavori, iniziati nel maggio 1999, l’arch. AO 1 ha trasmesso alla Banca __________,
presso cui i AP 1 AP 2 nel frattempo avevano pure acceso un credito di
costruzione di fr. 400'000.- (cfr. doc. C), lo scritto denominato “elenco
artigiani - preventivo” (doc. J), sottoscritto anche dai committenti, da cui
risultava che la costruzione, per la quale era stato ora previsto un nuovo termine
di consegna al dicembre 1999, avrebbe avuto un costo complessivo di fr. 528'173.-.
2. A seguito di alcune
divergenze intercorse successivamente tra le parti, il 28 marzo 2000 (doc. K),
quando la costruzione si trovava ormai in uno stato grezzo, l’arch. AO 1 ha
comunicato alla controparte la rinuncia al proprio mandato.
Fatti
I AP 1 AP 2, dopo aver
fatto allestire una prova a futura memoria sullo stato dei lavori, resa il 29
agosto 2000 (doc. L, poi oggetto di delucidazione in data 1° febbraio 2001,
cfr. doc. M), hanno pertanto incaricato l’arch. __________ di portare a termine
l’edificazione, che è stata infine completata, dopo aver chiesto ed ottenuto un
aumento del credito di costruzione a fr. 597'500.- (cfr. doc. R), nel corso del
marzo 2001.
3. Con la petizione in
rassegna, avversata dall’arch. AO 1 (che in via subordinata ha posto in
compensazione un proprio credito per onorari residui di fr. 4'517.- più
interessi), AP 1 e AP 2 hanno convenuto in giudizio quest’ultimo innanzi alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenerne la condanna al
pagamento di fr. 312'526.70 oltre interessi. Essi gli hanno da una parte rimproverato
un sorpasso del preventivo di fr. 221'990.- (fr. 750'163.- [doc. T] ./. fr.
528'173.-), la mancata eliminazione del difetto di pendenza del tetto, per un
costo di fr. 30'000.-, e la mancata riparazione dei danni causati dalle
infiltrazioni così prodottesi, pari ad altri fr. 10'331.55, posizioni queste
per le quali hanno così preteso, già dedotto il margine di tolleranza del 10%
sul preventivo iniziale di fr. 455'000.-, un risarcimento complessivo di fr.
216'821.55 (fr. 262'321.55 ./. fr. 45'500.-). Dall’altra hanno rivendicato il
risarcimento del danno subito a seguito dei ritardi di 14 mesi accumulati
nell’ambito dell’inoltro della domanda di costruzione rispettivamente nel corso
dei lavori, quantificato in fr. 90'461.05 (fr. 24'676.- per maggiori oneri
locativi, fr. 2'989.- per trasloco supplementare, fr. 58'804.05 per maggiori
interessi passivi, fr. 2'400.- per olio combustibile necessario a togliere
l’umidità dalla casa e fr. 1'592.- per maggiori tasse di registro e bollo). Ed
hanno infine instato per la rifusione dei costi di giustizia della procedura di
prova a futura memoria di ulteriori fr. 5'244.10.
4. In sede conclusionale gli
attori hanno aumentato le loro richieste a fr. 356'042.50 più interessi. Essi
hanno osservato che in base alla perizia giudiziaria le spese per l’eliminazione
dei difetti ammontavano in realtà a fr. 63'843.25 anziché ai fr. 40'331.55
indicati inizialmente, di modo che per il superamento del preventivo, dedotto
il margine di tolleranza del 10%, s’imponeva un risarcimento complessivo di fr.
240'333.25 (fr. 285'833.25 ./. fr. 45'500.-). Hanno poi chiesto la rifusione
dell’onorario eccessivamente incassato dal convenuto, pari a fr. 20'004.10. Ed
hanno infine riconfermato le pretese di fr. 90'461.05 per i ritardi accumulati
nell’ambito dell’inoltro della domanda di costruzione e nel corso dei lavori,
rispettivamente di fr. 5'244.10 per la rifusione dei costi di giustizia della
procedura di prova a futura memoria.
5. Il Pretore, con la sentenza
qui impugnata, ha accolto la petizione per fr. 167'683.10 oltre interessi,
ponendo la tassa di giustizia di fr. 10'000.- e le spese per il 47% a carico degli
attori in solido e per il 53% a carico del convenuto, tenuto altresì a
rifondere alla controparte fr. 1’500.- per ripetibili parziali. Il giudice di
prime cure ha innanzitutto riconosciuto agli attori fr. 100'000.- arrotondati
per l’avvenuto superamento del preventivo, rilevando che dal costo finale
dell’opera (di fr. 750'163.-, doc. T) dovevano essere dedotti, oltre
all’importo dell’ultimo preventivo (fr. 528'173.-), al maggior costo della
cucina scelta dagli attori (fr. 2'794.-) ed al margine di tolleranza del 10% su
quel preventivo (fr. 52'817.30), anche gli interessi passivi indicati nel doc.
T (fr. 58'844.-), le spese per le ipoteche pure riportate nel doc. T (fr.
4'805.-) e i contributi per i raccordi sempre compresi in quel documento (fr.
2'500.-). Ha in seguito attribuito loro le tasse di registro e bollo di fr.
1'592.- conseguenti alla necessità di aumentare il credito di costruzione. Ha
quindi posto a carico del convenuto la spesa di fr. 33'549.- per l’eliminazione
del problema di pendenza del tetto, il costo di fr. 8'709.- per la riparazione delle
infiltrazioni e gli oneri giudiziari di fr. 5'244.10 per l’allestimento della
prova a futura memoria. Ed ha infine ritenuto che il convenuto, per aver
causato un ritardo di 2 mesi nell’ambito dell’inoltro della domanda di
costruzione e di altri 9 mesi nel corso dei lavori, doveva pure risarcire fr. 15’600.-
per i maggiori oneri locativi e fr. 2'989.- per il trasloco supplementare.
Tutte le altre pretese creditorie, anche quella posta in compensazione dal
convenuto, sono infine state disattese.
6. Con l’appello che qui ci
occupa, a cui il convenuto ha rinunciato a presentare osservazioni di risposta,
gli attori chiedono di riformare il querelato giudizio nel senso di condannarlo
al pagamento di fr. 298'887.15 oltre interessi, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi. Essi auspicano innanzitutto un aumento da fr. 100'000.- a
fr. 167'000.- arrotondati del risarcimento per l’avvenuto superamento del
preventivo, rilevando da una parte che il margine di tolleranza del 10% da
dedurre era in realtà minore di quello indicato nella sentenza (fr. 52'281.75)
e contestando dall’altra che il Pretore avesse dedotto dal costo finale
dell’opera anche gli interessi passivi indicati nel doc. T (fr. 58'844.-), le
spese per le ipoteche pure riportate nel doc. T (fr. 4'805.-) e i contributi
per i raccordi sempre compresi in quel medesimo documento (fr. 2'500.-). E, con
riferimento ai ritardi imputabili alla controparte, che a loro dire andavano
quantificati in 13 mesi, chiedono di aumentare da fr. 15’600.- a fr. 18'600.- il
risarcimento per i maggiori oneri locativi e di ammettere anche il risarcimento
di fr. 58'804.05 per i maggiori interessi passivi rispettivamente di fr.
2'400.- per l’olio combustibile necessario a togliere l’umidità dalla casa.
7. Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC;
RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di
quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal
diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di
procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura
ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione
pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni
federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
8. Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, il contratto di architetto è un negozio giuridico
misto. Il discorso sulla sua qualificazione non può essere generalizzato oltre
misura, giacché l’esito risulta differente a dipendenza delle prestazioni
affidate in concreto allo specialista (DTF 114 II 56; Gauch, Vom Architekturvertrag, seiner Qualifikation und der
SIA-Ordnung 102, in: Gauch/Tercier,
Das Architektenrecht, 3a ed. [in seguito: Gauch, Architekturvertrag], n. 28 segg.). Alcune
prestazioni, quali l’esecuzione dei piani e del progetto definitivo, sono
assoggettate alle norme sull’appalto (DTF 109 II 465, 114 II 56, 127 III 543; Gauch, Der Werkvertrag, 4a ed.
[in seguito: Gauch, Werkvertrag],
n. 49 segg.; Honsell,
Schweizerisches Obligationenrecht - Besonderer Teil, 5a ed., p.
261). Altre, come l’elaborazione del preventivo (DTF 134 III 361 consid. 6; TF
28 aprile 2011 4A_86/2011 consid. 3.2), l’aggiudicazione delle opere agli
artigiani e la direzione dei lavori, sono sottoposte alle norme del mandato (Zindel/Pulver, Basler Kommentar, 4a
ed., n. 17 ad art. 363 CO). Se, per contro, il contratto prevede per
l’architetto l’obbligo di eseguire la progettazione e di curare la direzione
dei lavori, ci si trova confrontati con un cosiddetto contratto globale (“Gesamtvertrag”),
configurazione giuridica che il Tribunale federale considera di natura mista
(DTF 134 III 361 consid. 5.1; Honsell, op. cit., p.
261; Weber, Basler Kommentar, 4a ed., n. 31 ad art. 394 CO; Zindel/Pulver, op.
cit., n. 18 ad art. 363 CO). In un caso del genere la dottrina e la
giurisprudenza più recenti, per motivi di praticabilità ed in considerazione
del necessario rapporto di fiducia tra l’architetto e il committente, ritengono
che sia giustificato applicare nella loro globalità le norme relative al
mandato, e ciò quanto meno in materia di responsabilità (Gauch, Architekturvertrag, n. 42; Schumacher, Die Haftung des Architekten
aus Vertrag, in: Gauch/Tercier, Das
Architektenrecht, 3a ed., n. 397; Chaix,
Commentaire Romand, n. 29 ad art. 363 CO; Tercier,
Les contrats spéciaux, 3a ed., n. 4848; DTF 119 II 249, 122 III 61,
127 III 543 consid. 2a; NRCP 2003 p. 416; RtiD I-2006 n. 62c consid. 7; II CCA
30 giugno 2014 inc. n. 12.2012.208).
Nel caso in esame, al convenuto
era stata pacificamente affidata la progettazione e la direzione dei lavori di
costruzione. Le prestazioni da lui fornite formavano un tutto indissociabile e
non risulta dagli atti che le stesse conservassero una certa indipendenza (Tercier/Favre/Conus, Les contrats
spéciaux, 4a ed., n. 5359; II CCA 30 gennaio 2012 inc. n. 12.2010.46,
30 giugno 2014 inc. n. 12.2012.208). Nella fattispecie è inoltre unicamente in
discussione la sua responsabilità. In tali circostanze risultano pertanto
applicabili le norme sul mandato.
9. L’art. 398 cpv. 2 CO trova
applicazione anche per quanto riguarda la responsabilità dell'architetto per il
superamento dei costi di costruzione (DTF 119 II 249 consid. 3b, 127 III 543
consid. 2a; TF 15 marzo 2005 4C.424/2004 consid. 2; II CCA 9 aprile 2002 inc.
n. 12.2001.69, 20 gennaio 2003 inc. n. 12.2001.160, 18 gennaio 2007 inc. n.
12.2005.172, 30 giugno 2014 inc. n. 12.2012.208; Zindel/Pulver, op. cit., n. 18 ad art. 363 CO; Schumacher, op. cit., n. 743), ritenuto
che egli deve di principio fornire al committente tutte le informazioni
necessarie circa l’evoluzione dei costi, allestire con diligenza il preventivo
ed effettuare una verifica costante al fine di segnalare al più presto
l’insorgenza di eventuali sorpassi. In presenza di un superamento dei costi
previsti occorre innanzitutto esaminare se il maggior esborso è dovuto a costi
supplementari da lui causati oppure a un'imprecisione nell'allestimento del
preventivo, rispettivamente a una carente diligenza nel controllo dei costi.
La responsabilità per avere, in
violazione del contratto, causato costi supplementari che con una corretta
esecuzione della costruzione sarebbero stati evitati sussiste indipendentemente
dall'allestimento di un preventivo. Tali costi costituiscono un danno e devono
essere rifusi dall'architetto qualora egli li abbia cagionati in modo colpevole
(segnatamente per carenze nella pianificazione, per indicazioni errate agli
artigiani o aggiudicazioni inopportune, cfr. DTF 122 III 61 consid. 2a; TF 15
marzo 2005 4C.424/2004 consid. 3.1).
Il superamento dei costi dovuto
ad altri motivi ed in particolare ad un'imprecisione nell'allestimento del
preventivo o a una carente diligenza nel controllo dei costi - da ricondurre
segnatamente alla mancata considerazione di singole prestazioni, ad errori di
calcolo, a carenti accertamenti del terreno o ad errori nella valutazione dei
quantitativi (DTF 119 II 249 consid. 2b/aa; Gauch,
in: BR 1989 p. 79 seg.) - può anch'esso costituire un cattivo adempimento del
contratto, tale da innescare, in caso di colpa, la responsabilità
dell’architetto. In tale evenienza al committente dev’essere risarcito il danno
per la fiducia (il cosiddetto “Vertrauensschaden”), che questi ha subito per
essersi fidato dell'attendibilità del preventivo e per aver con ciò adottato le
sue successive disposizioni (TF 15 marzo 2005 4C.424/2004 consid. 3.2), omettendo di agire diversamente (TF 27 maggio 2003 4C.71/2003 consid. 3). Il committente è in effetti danneggiato solo nella misura in cui, qualora
fosse stato a conoscenza dell'erroneità del preventivo, avrebbe disposto
diversamente dei suoi mezzi finanziari e nel caso in cui il maggior valore
della costruzione derivante dall'aumento dei costi sia per lui inutile o gli
investimenti superino le sue possibilità economiche (DTF 122 III 61 consid.
2c/aa; TF 15 marzo 2005 4C.424/2004 consid. 5.1.1). Considerato che un maggior
valore della costruzione è da imputare quale vantaggio al committente nella
misura in cui vi abbia un interesse personale, il danno risarcibile non
corrisponde al maggior valore oggettivo della costruzione calcolato quale
differenza tra preventivo e costo finale, bensì alla differenza tra il valore
oggettivo della costruzione e l'utilità soggettiva che essa ha per il
committente (DTF 122 III 61 consid. 2c/aa; TF 15 marzo 2005 4C.424/2004 consid. 5.2; II CCA 2 settembre 2010 inc. n. 10.2002.26, 17 febbraio 2011 inc. n.
12.2008.245, 30 giugno 2014 inc. n. 12.2012.208).
10. Nel caso di specie il Pretore,
sul tema dell’avvenuto superamento del preventivo, ha dapprima osservato che a
fronte di un plusvalore soggettivo dell’immobile costruito di fr. 583'784.30,
stabilito tra l’altro considerando un margine di tolleranza del 10% di fr.
52'817.30, l’opera aveva comportato un costo effettivo di fr. 750'163.- (cfr. doc.
T). Nonostante a suo giudizio il convenuto non avesse contestato quest’ultimo
importo, egli ha provveduto a dedurre dallo stesso gli interessi passivi
indicati nel doc. T (fr. 58'844.-), le spese per le ipoteche pure riportate nel
doc. T (fr. 4'805.-) e i contributi per i raccordi sempre compresi in quel
documento (fr. 2'500.-), riconoscendo per finire agli attori un risarcimento di
fr. 100'000.- arrotondati.
In questa sede gli attori rilevano
da una parte che il margine di tolleranza del 10% da considerare per la
determinazione del plusvalore soggettivo dell’immobile era in realtà di soli fr.
52'281.75 e contestano dall’altra che il Pretore abbia dedotto dal costo finale
dell’opera anche gli interessi passivi (fr. 58'844.-), le spese per le ipoteche
(fr. 4'805.-) e i contributi per i raccordi (fr. 2'500.-), auspicando in
definitiva un aumento a fr. 167'000.- arrotondati del risarcimento a suo favore
per questa posizione.
10.1 Gli attori non possono essere
seguiti laddove chiedono dapprima di prendere in considerazione, senza per
altro aver fornito alcuna motivazione e con ciò in modo irrito (art. 311 cpv. 1
CPC), un plusvalore soggettivo dell’immobile di fr. 583'248.75 anziché quello
di fr. 583'784.30 considerato dal Pretore: ritenuto che il preventivo
determinante ammontava a fr. 528'173.-, la somma da aggiungere quale margine di
tolleranza del 10% era in effetti proprio quella di fr. 52'817.30 indicata
nella sentenza e non quella di fr. 52'281.75 da loro proposta con il gravame.
10.2 Essi hanno invece di
principio ragione laddove rimproverano al Pretore di aver dedotto dal costo
effettivo dell’opera di cui al doc. T gli interessi passivi (fr. 58'844.-), le
spese per le ipoteche (fr. 4'805.-) e i contributi per i raccordi (fr. 2'500.-)
riportati pure in quel medesimo documento. A fronte della constatazione del
giudice di prime cure secondo cui l’ammontare dei costi finali di cui al doc.
T, comprensivo di quelle somme, non era stato contestato dal convenuto, è
innanzitutto chiaro, in fatto, con riserva di quanto si dirà qui di seguito,
che le stesse non necessitavano di essere provate (art. 170 cpv. 2 CPC/TI). In
diritto non vi è poi alcun motivo per non imputare al convenuto queste somme,
che fanno parte dei costi effettivi di realizzazione dell’opera (cfr. perizia
p. 6 seg., delucidazione perizia p. 5 seg.) e come tali hanno contribuito al
superamento del preventivo (in tal senso DTF 119 II 249 consid. 3b/bb e 3c, 122
III 61 consid. 2c/aa e 2c/cc), essendo invece irrilevante la circostanza,
evidenziata nell’occasione dal Pretore, secondo cui esse non avevano dato luogo
ad alcun plusvalore oggettivo (ciò che a maggior ragione ne avrebbe anzi escluso
la deducibilità).
10.3 Ciò non significa che i 3
importi debbano essere integralmente posti a carico del convenuto,
dall’istruttoria di causa essendo risultato che gli stessi non erano del tutto
corretti (art. 170 cpv. 2 in fine CPC/TI; TF 10 luglio 2003
4P.50/2003 consid. 2.5).
La somma di fr. 4'805.- relativa
alle spese per le ipoteche (doc. KK) deve in effetti essere ridotta a fr.
3'213.-, visto e considerato che il risarcimento di una delle posizioni che la
componevano, e meglio dell’importo di fr. 1'592.- relativo alle tasse e bollo
conseguenti alla necessità di aumentare il credito di costruzione, era già
stato riconosciuto dal Pretore in un’altra posizione.
Il risarcimento di fr. 58'844.-
per gli interessi passivi pagati dagli attori (che - e non può essere
altrimenti - sono quelli relativi al mutuo ipotecario di fr. 100'000.- per
l’acquisto del terreno ed al credito di costruzione di fr. 597'500.-) è invece già
stato chiesto, sia pure con un importo parzialmente diverso di fr. 58'804.05
(fr. 16'466.40 per l’acquisto del terreno rispettivamente fr. 42'337.65 per il
credito di costruzione) - ma in realtà di fr. 58'879.65 (doc. YY e ZZ) - alla
posizione “interessi passivi supplementari”. Per motivi di economia
processuale, la relativa posizione, che in ogni caso non può essere attribuita
due volte, andrà esaminata nell’ambito del tema del ritardo nella consegna dell’opera.
11. Il Pretore, con riferimento
alla questione dei ritardi imputati al convenuto, ha preliminarmente
evidenziato che quest’ultimo non aveva contestato le specifiche componenti del
danno fatto valere nei suoi confronti. Ciò premesso, ha in un primo tempo escluso
che il termine di consegna al dicembre 1999 previsto nel doc. J fosse stato
stabilito dalle parti in modo vincolante, aggiungendo che quell’indicazione era
insufficiente per ritenere l’esistenza di una scadenza precisa per la consegna
dell’opera. Nel seguito ha tuttavia ritenuto che al convenuto andava in ogni
caso imputato il ritardo di 2 mesi (dal 21 ottobre al 21 dicembre 1998) per la
perdita di tempo conseguente alla necessità di allestire una seconda domanda di
costruzione a fronte di una prima domanda non rispettosa delle NAPR e il
periodo di 9 mesi (dal 5 maggio 2000 al 1° febbraio 2001) richiesto
dall’espletamento della prova a futura memoria, gli eventuali ulteriori ritardi
successivi alla rinuncia del mandato non apparendo chiaramente riferibili a
specifici episodi riconducibili a violazioni contrattuali del convenuto. Ne ha
concluso che agli attori, che avevano abitato in locazione a B__________ fino
ad ottobre 2000 ed avevano poi traslocato in un altro ente locato a T__________
prima di essere entrati nella nuova casa a fine gennaio 2001, andavano
risarcite le spese di locazione nel primo appartamento di fr. 1'500.- mensili
da gennaio a febbraio 2000 (tempo fra le due domande di costruzione) e da
maggio (inizio della procedura di prova a futura memoria) a ottobre 2000 (termine
della locazione) per complessivi fr. 12'000.-, le spese di locazione nel
secondo appartamento di fr. 1'200.- mensili da novembre 2000 (inizio della
locazione) a gennaio 2001 (consegna della delucidazione peritale) per fr.
3'600.- nonché le spese di trasloco e deposito di fr. 2'989.-, ritenuto che la posta
per olio combustibile (fr. 2'400.-) e per “interessi passivi supplementari” (fr.
16'466.40 per l’acquisto del terreno rispettivamente fr. 42'337.65 per il
credito di costruzione) non poteva essere riconosciuta, la prima siccome non
dimostrata e la seconda in quanto gli interessi sul terreno costituivano
esborsi indipendenti dai mesi di ritardo addebitati al convenuto mentre per gli
interessi sul credito di costruzione gli attori non avevano indicato qual era
la differenza di interessi tra quanto pagato per il periodo di ritardo e quanto
sarebbe invece stato pagato in quel medesimo periodo senza quel ritardo.
In questa sede gli attori
rilevano che la pattuizione di un termine di consegna a fine dicembre 1999 non
era stata contestata dal convenuto e con ciò non doveva essere provata, tanto
più che l’interpretazione del contratto rispettivamente la completazione della
lacuna nello stesso permetteva in ogni caso di confermare l’esistenza di un
termine di consegna per quella data; essi contestano poi che per i ritardi eccedenti
gli 11 mesi accertati dal Pretore non vi fosse alcuna responsabilità del
convenuto, il perito giudiziario avendo riferito che al momento della rinuncia
del mandato, già successiva di 3 mesi al termine di consegna, la completazione dei
lavori avrebbe richiesto ancora oltre 3 mesi (13 settimane), con un ritardo che
andava così aumentato a 15 mesi (6 mesi in più oltre ai 9 mesi stabiliti dal
Pretore), poi ridotti a 13 a seguito del “recupero” effettuato dall’arch. __________.
Essi chiedono pertanto che le spese di locazione a B__________ per il periodo
da gennaio a ottobre 2000 siano riconosciute in ragione di fr. 15'000.-. Quanto
alle altre posizioni respinte dal Pretore, essi rilevano che la spesa per olio
combustibile (di fr. 2'400.-) nemmeno doveva essere provata, non essendo stata contestata,
e lo stesso valeva per gli oneri per “interessi passivi supplementari” (di fr.
58'804.05), che del resto il primo giudice avrebbe anche potuto riconoscere in
via equitativa.
11.1 Gli attori possono di
principio essere seguiti laddove rilevano che la previsione (non però la pattuizione
vera e propria) di un termine di consegna a fine dicembre 1999 riportata nel
doc. J non era stata contestata dal convenuto e con ciò non doveva essere
provata (art. 170 cpv. 2 CPC/TI): in sede di risposta quest’ultimo, oltre a non
aver contestato la circostanza, l’ha in effetti ammessa (p. 5), salvo poi aver
affermato che il termine previsto a quel momento era poi stato superato a
seguito di lungaggini imputabili agli attori o di altri imprevisti rispettivamente
era stato consensualmente prorogato per atti concludenti (p. 6), ciò che però
non è stato assolutamente in grado di dimostrare.
Essi hanno ragione anche laddove pretendono
che al momento della rinuncia del mandato da parte del convenuto, avvenuta il
28 marzo 2000 (doc. K), la completazione dei lavori avrebbe richiesto ancora 13
settimane (cfr. perizia p. 9), ossia 3 mesi.
Ciò non significa però ancora che
il ritardo a lui imputabile debba essere aumentato a 13 mesi, come preteso nel
gravame. Nel menzionato doc. J il termine di consegna a fine dicembre 1999 era in
effetti stato previsto solo per il caso di inizio dei lavori ad aprile 1999
ritenuto che gli stessi hanno però poi potuto prendere avvio solo un mese dopo,
e del resto gli stessi attori hanno sempre ritenuto ragionevole e realistico,
anche in questa sede (appello p. 10), un tempo di realizzazione di 10 mesi
(come per altro riportato nelle due domande di costruzione di cui ai doc. D e
8), uno in più di quelli previsti nel doc. J. Questa Camera non condivide inoltre
l’assunto pretorile secondo cui il convenuto doveva pure essere ritenuto
responsabile del periodo di 9 mesi (dal 5 maggio 2000 al 1° febbraio 2001) per l’espletamento
della prova a futura memoria, questo ulteriore tempo non essendo in realtà stato
provocato da sue violazioni contrattuali.
In definitiva, al convenuto può pertanto
essere imputato solo il ritardo di 2 mesi (dal 21 ottobre al 21 dicembre 1998) tra
la prima e la seconda domanda di costruzione nonché il periodo di 4 mesi (da marzo
a fine giugno 2000) intercorso tra la presumibile e ragionevole data di consegna
dell’opera (fine febbraio 2000) e la data di rinuncia del mandato,
rispettivamente tra quest’ultima e il tempo necessario alla completazione dei
lavori.
11.2 Dovendosi con ciò ritenere
che, senza i ritardi imputabili al convenuto - che da una parte avevano già
comportato uno slittamento nell’avvio dei lavori di 2 mesi e dall’altra avevano
fatto sì che i previsti tempi di realizzazione (in realtà ammontanti a 10 mesi)
fossero oltrepassati di altri 4 mesi -, gli attori sarebbero stati in grado di entrare
nell’abitazione già a fine giugno 2000 (anziché, come poi avvenuto, a fine
gennaio 2001), agli stessi possono essere risarcite le spese di locazione a B__________
di fr. 1'500.- mensili da gennaio a giugno 2000 per complessivi fr. 9'000.-, ritenuto
che le spese di locazione a T__________ di fr. 1'200.- mensili insorte da
novembre 2000 a gennaio 2001 (fr. 3'600.-, doc. BBB) e le relative spese di
trasloco e deposito (fr. 2'989.-, doc. CCC) non sono conseguenti al ritardo
causato dal convenuto e non vanno pertanto da lui rifuse.
11.3 Quanto agli interessi passivi
maturati fino al 31 dicembre 2001 (come detto ammontanti in realtà a fr.
58'879.65, cfr. doc. YY e ZZ), gli stessi, rivendicati in causa dagli attori
fondandosi su di un ritardo imputabile al convenuto di 14 mesi, vanno in realtà
rifusi in modo differenziato: quelli relativi all’acquisto del terreno vanno
risarciti solo nella misura in cui sono conseguenti al ritardo di 6 mesi,
quell’acquisto essendo intervenuto prima dell’intervento del convenuto ed i relativi
interessi passivi non dovendo per il resto essere computati nei costi di edificazione
dell’abitazione; quelli relativi al credito di costruzione devono invece essere
risarciti non solo nella misura in cui sono conseguenti al ritardo di 4 mesi imputabile
al convenuto (ritenuto che gli altri 2 mesi di ritardo si sono invece
verificati prima dell’utilizzo del credito di costruzione, cfr. doc. ZZ), ma
anche nella misura in cui erano conseguenti al corretto adempimento del contratto
(e ciò siccome il convenuto non li aveva a suo tempo presi in considerazione,
ciò che aveva poi contribuito al sorpasso del preventivo, cfr. perizia p. 6
seg. delucidazione perizia p. 5 seg.): in sostanza di tratta di dedurre 10 mesi
di interessi (14 proposti, tolti i 4 imputabili al convenuto).
11.3.1 Gli interessi sul credito ipotecario
per il terreno (di fr. 16'466.40, doc. YY) sono così da rifondere in ragione di
fr. 2'572.90, ossia limitatamente agli interessi al 5.25% dal 1° luglio al 30
luglio 2001 (fr. 437.50, ultimo foglio del doc. YY) ed al 5.125% dal 1° agosto
al 31 dicembre 2001 (fr. 2'135.40, ultimo foglio del doc. YY) maturati sulla
somma di fr. 100'000.-.
11.3.2 Più complesso è il discorso relativo
agli interessi sul credito di costruzione (di fr. 42'413.25, doc. ZZ), visto
oltretutto che gli stessi non sono calcolati su un importo fisso, ma su un
importo crescente a dipendenza dei pagamenti effettuati dalla banca.
Già si è detto che il convenuto
non può di principio essere reso responsabile degli interessi maturati durante 10
mesi. Ritenuto però che negli ultimi 10 mesi il credito di costruzione è stato
massicciamente utilizzato, non appare corretto dedurre gli interessi pagati a
quel momento. La soluzione più corretta è invece quella di considerare i mesi
in cui il credito di costruzione non era stato praticamente utilizzato (e
meglio il periodo di 6 mesi successivi alla rinuncia del mandato, cfr. doc. ZZ),
di determinare l’importo medio mensile per interessi così risultante, e di apportarvi
un correttivo nella misura in cui i tassi di interessi maturati successivamente
fossero stati superiori. Ciò posto, appurato da una parte che da aprile a fine
settembre 2000 i tassi d’interesse esposti dalla banca, a cui andava aggiunta
una commissione dello 0.25%, si aggiravano tra il 3.875% e il 4.25% (doc. ZZ),
con una media quindi del 4.0625%, ed avevano comportato un esborso di fr.
6'971.- (doc. ZZ, comprese commissioni, tasse e spese), con una media mensile di
fr. 1'161.80, e rilevato dall’altra che in epoca successiva i tassi, a cui
andava sempre aggiunta la stessa commissione, si erano mossi tra il 4.125% e il
4.375% (doc. ZZ), con una media del 4.25%, l’importo da dedurre dal totale può
essere quantificato in fr. 12'154.20 (fr. 1'161.80 x 10 mesi : 4.0625% x 4.25%).
La somma da rifondere agli attori ammonta così a fr. 30'259.05 (fr. 42'413.25
./. fr. 12'154.20).
11.4 La pretesa di fr. 2'400.- per
olio combustibile necessario a togliere l’umidità dalla casa prima che la
stessa venisse abitata è infine integralmente dovuta. Come giustamente rilevato
dagli attori, lo stesso Pretore aveva in effetti evidenziato che il convenuto
non aveva mai contestato negli allegati preliminari quella posizione di danno,
che per altro, ancorché inserita tra le quelle relative al ritardo nella
consegna dell’abitazione, nulla ha a che vedere con quella tematica. In tali
circostanze il primo giudice non poteva pertanto concludere che la stessa non
era risarcibile, siccome non provata.
12. Riassumendo, agli attori
sono innanzitutto da riconoscere i fr. 100'000.- attribuiti dal Pretore per
l’avvenuto superamento del preventivo, a cui vanno aggiunti fr. 2'500.- per i
contributi per i raccordi e fr. 3'213.- per le spese per le ipoteche. A tali
importi vanno quindi sommati le tasse di registro e bollo di fr. 1'592.- per
l’aumento del credito di costruzione, la spesa di fr. 33'549.- per
l’eliminazione del problema di pendenza del tetto, il costo di fr. 8'709.- per
la riparazione delle infiltrazioni e gli oneri giudiziari di fr. 5'244.10 per
l’allestimento della prova a futura memoria. E vanno infine risarciti fr. 9’000.-
per i maggiori oneri locativi, fr. 32'831.95 per interessi passivi (fr. 2'572.90
per quelli sul credito per l’acquisto del terreno e fr. 30'259.05 per quelli
sul credito di costruzione) e fr. 2'400.- per l’olio combustibile. Il tutto,
per complessivi fr. 199'039.05 oltre interessi.
13. Come si è visto, nel
querelato giudizio il Pretore ha caricato alle parti le spese giudiziarie e le
ripetibili in funzione della loro rispettiva soccombenza (art. 148 CPC/TI), che
sulla base di un valore litigioso di fr. 312'526.70 ha poi determinato in ragione del 47% per gli attori e del 53% del convenuto. In
considerazione della modifica della somma per cui gli attori sono risultati vincenti
e ritenuto che il valore determinante è in realtà quello aumentato con le
conclusioni a fr. 356'042.50 (Schuller,
Die Berechnung des Streitwertes, p. 113 segg.; II CCA 21 novembre 2001 inc. n.
12.2001.89), gli oneri processuali e le ripetibili vanno ora posti a carico
degli attori per il 44% e del convenuto per il 56%.
14. Ne discende, in parziale
accoglimento dell’appello, che il credito da riconoscere agli attori dev’essere
aumentato da fr. 167'683.10 a fr. 199'039.05, oltre interessi, con un’ulteriore
modifica del giudizio sulle spese e sulle ripetibili della sede pretorile.
Gli oneri processuali della
procedura d’appello, calcolati sulla base di un valore litigioso di fr. 131'204.05
(fr. 298'887.15 ./. fr. 167'683.10), seguono la rispettiva soccombenza delle
parti (art. 106 CPC). Quanto alle ripetibili per il procedimento di secondo
grado, si osserva che agli attori, vincenti in questa sede solo in misura
limitata, può essere assegnata un’indennità per ripetibili ridotta (II CCA 28
ottobre 2011 inc. n. 12.2011.137, 10 febbraio 2014 inc. n. 12.2012.162, 21
febbraio 2014 inc. n. 12.2012.23; in merito all’obbligo di versare ripetibili a
carico della parte che non ha inoltrato osservazioni ad un gravame vincente,
cfr. TF 26 settembre 2006 4C.88/2006 consid. 8).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
I. L’appello
29 agosto 2013 di AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto. Di conseguenza la
sentenza 6 giugno 2013 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, è così
riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta.
Di
conseguenza l’arch. AO 1 è condannato a pagare a AP 1 e AP 2, in solido tra
loro, la somma di fr. 199'039.05 oltre interessi al 5% dal 12 febbraio 2003.
2. La
tassa di giustizia di complessivi fr. 10’000.- e le spese di questa procedura
(comprese quelle peritali), sono a carico di AP 1 e AP 2, uniti con il vincolo
di solidarietà, per il 44% e a carico dell’arch. AO 1 per il 56%. L’arch. AO 1 è
inoltre tenuto a rifondere a AP 1 e AP 2, in solido, l’importo fr. 3'000.- per
ripetibili parziali.
Considerandi
II. Le spese processuali di
fr. 5’000.- sono poste a carico degli appellanti in solido per 3/4 e per 1/4
sono a carico dell’appellato, il quale verserà agli appellanti fr. 1'200.- per
ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).