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Decisione

12.2013.128

Vendita immobiliare. Versamento del prezzo

2 luglio 2014Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 25 luglio 2005 __________

__________ è deceduto, lasciando un testamento olografo nel quale ha istituito

suo unico erede il fratello AP 1 (inc. rich. EF.2010.37, doc. B). Con precetti

esecutivi n. __________ e __________ del 25 maggio 2010 emessi dall’UEF del

Distretto di Blenio AP 1 ha chiesto sia a AO 1 sia a __________ __________, i

quali hanno interposto tempestiva opposizione, il pagamento di fr. 90'000.-

oltre interessi e spese esecutive, indicando quale titolo di credito il “Saldo

prezzo compravendita part. __________ e __________ RFD __________” (doc. A e

B). Con istanza 23 giugno 2010 AP 1 ha convenuto AO 1 dinnanzi alla Pretura del

Distretto di Blenio, postulando in applicazione dell’art. 82 LEF il rigetto

provvisorio dell’opposizione da questi interposta al PE summenzionato. Con

decisione 28 novembre 2011 il Pretore ha accolto l’istanza limitatamente

all’importo di fr. 30'000.- oltre interessi (doc. C).

C. Con petizione 7 dicembre

2011 AO 1 ha convenuto dinnanzi alla medesima Pretura __________ __________,

chiedendo di accertare l’inesistenza del debito di fr. 30'000.- di cui alla

decisione testé citata e di confermare in via definitiva l’opposizione

interposta al PE n. __________ dell’UEF di Blenio per l’importo di fr.

90'000.-. Nelle proprie osservazioni 12 gennaio 2012 il convenuto si è opposto

alla petizione. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al

dibattimento orale e hanno prodotto conclusioni scritte, nelle quali si sono

confermate nei rispettivi e antitetici punti di vista. Statuendo con decisione

28 giugno 2013 il Pretore ha accolto la petizione.

D. Con

appello 29 agosto 2013 il convenuto è insorto contro il querelato giudizio,

chiedendo, in via principale, la sua riforma nel senso di respingere la

petizione e di rigettare in via definitiva l’opposizione interposta al

summenzionato PE e, in via subordinata, di rinviare l’incarto al Pretore per un

nuovo giudizio. Con risposta 26 marzo 2014 l’attore postula invece la reiezione

del gravame.

E. Nel

frattempo, con decisione 6 novembre 2013 il Pretore del Distretto di Leventina,

adito con una domanda di revisione della decisione 28 giugno 2013, ha dichiarato la medesima irricevibile.

considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in

vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272) che

trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore

è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).

2. Nelle controversie

patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.- la decisione è impugnabile

mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni (art. 311

cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata intimata il 28

giugno 2013 e ricevuta dall’appellante il 1° luglio 2013. Tenute in

considerazione anche le ferie giudiziarie, l’appello datato 29 agosto 2013 è di

conseguenza tempestivo (art. 138 cpv. 2 e 145 cpv. 1 lett. b CPC). Tempestiva è

anche la risposta 26 marzo 2014, inoltrata entro trenta giorni dalla notifica

del gravame (art. 312 cpv. 2 CPC).

3. Pur ammettendo che a

seguito dei contratti di cui ai doc. D ed E (sopra, lett. A) era sorto un

credito di __________ __________ nei confronti di AO 1, eventualmente ereditato

dal convenuto poiché unico erede del primo (inc. rich. EF.2010.37: doc. B), il

Pretore ha spiegato che l’attore era riuscito a dimostrare – segnatamente sulla

base delle audizioni testimoniali di __________ __________ e di __________ __________,

non confutate da altre emergenze istruttorie – che egli aveva già interamente saldato

il debito in questione e oggetto del presente procedimento.

4.L’appellante

critica anzitutto il Pretore per aver fondato il proprio giudizio, a suo dire, unicamente

sulla testimonianza di __________ __________ (memoriale, pag. 5 in fondo).

4.1 In un primo tempo il convenuto non

spiega, tuttavia, il motivo per cui tale risultanza non sarebbe, di per sé,

credibile, limitandosi ad affermare apoditticamente che la stessa sarebbe

“discutibilissima”. Su questo punto l’appello è quindi inammissibile per

carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). È solo nel corso dell’appello che

il convenuto sembra soffermarsi sulla credibilità del teste, laddove egli

afferma che risulta alquanto “inusuale e strano” che __________ __________,

“persona completamente estranea”, dopo una giornata di lavoro per conto del suo

datore di lavoro, ovvero di AO 1, si sia recato unitamente a quest’ultimo a

casa del prozio __________ __________ “per svolgere questioni di natura

privata” (memoriale, pag. 6 in fondo). L’appellante dimentica, tuttavia, che il

primo giudice ha affrontato tali dubbi, specificando che ciò non basta a

dimostrare la falsa natura delle relative affermazioni e ha soggiunto che

altrettanto poco comprensibile è il fatto che negli oltre dieci anni

dell’asserita pressoché totale inadempienza da parte dei pronipoti, __________ __________

non abbia intrapreso alcunché a tutela dei suo interessi, nonché il fatto che

egli abbia incondizionatamente sottoscritto il contratto di cui al doc. E,

rinunciando così a ogni garanzia reale come già formulato in occasione dell’atto

notarile di cui al doc. D (decisione impugnata, pag. 8 in fondo e 9 in alto). Il ragionamento pretorile non è nemmeno scalfito dalla censura secondo la

quale dalle testimonianze sarebbe emerso che __________ __________ non avrebbe

mai “osato ricorrere alle vie giudiziarie per non ammettere pubblicamente il

suo smacco” (memoriale, pag. 18 in alto). A parte il fatto che su questo punto

l’appello non soddisfa le esigenze di motivazione poiché non menziona in

maniera precisa di che risultanza si tratta (art. 311 cpv. 1 CPC) e sarebbe,

quindi, finanche irricevibile, quanto testé riferito non trova riscontro agli

atti. Anche l’allegazione secondo cui la logica vorrebbe che se fossero già

intervenuti dei versamenti i medesimi sarebbero stati evidenziati nell’atto

notarile 7 giugno 1999 non è atta a riformare il giudizio pretorile. Invero, al

riguardo egli reputa “alquanto strano” che i fratelli AO 1 ed __________ __________

si siano preoccupati di far intervenire __________ __________ a questo atto ma

non avrebbero fatto sottoscrivere alcuna ricevuta in merito a eventuali

pagamenti (appello, pag. 12 in alto). Sennonché, l’intervento di __________ __________

si era reso necessario affinché egli, con la sottoscrizione di tale atto,

liberasse __________ __________ dal debito nei suoi confronti e risultante

dalla vendita 27 febbraio 1993. Non risulta, quindi, per nulla strano che

l’attore si sia premunito di ciò e non, invece, della sottoscrizione di

ricevute di pagamento che esulavano dal contesto della vendita immobiliare con

il fratello __________ __________ (cfr. doc. E, pag. 2 in alto).

4.2 Su questo punto il convenuto

prosegue sostenendo che la testimonianza di __________ __________ sarebbe

dovuta essere “letta” dal primo giudice “alla luce” delle altre testimonianze

assunte, in particolare di quelle di __________ __________ e __________ __________,

nonché del suo interrogatorio. A suo dire, da tali audizioni sarebbe emerso in

maniera univoca l’esistenza di lamentele di __________ __________, “il quale praticamente

sino al giorno della morte si è rammaricato del fatto di non essere mai stato

pagato dai di lui pronipoti in relazione al saldo di fr. 90'000.- del prezzo

della vendita dei fondi part. __________ e __________ RFD __________” (appello,

pag. 5 in fondo e 6 in alto). Il Pretore ha spiegato che tali testi e il

convenuto hanno riferito su affermazioni udite da terzi, ovvero da __________ __________,

sicché le loro dichiarazioni non assurgono a rango di prova prevalente rispetto

alla testimonianza di __________ __________, il quale ha riportato quanto da

lui direttamente percepito (decisione impugnata, pag. 10 in mezzo). L’appellante critica tale motivazione affermando che si tratta, invece, di fatti

personalmente vissuti da egli e dai testi citati e relativi, come detto, alle

“continue e insistenti confidenze e lamentele manifestate da __________ __________

e riferite al credito oggetto della vertenza” (appello, pag. 6 in alto). Il convenuto reputa che non si stratta di affermazioni udite da terzi, bensì da __________

__________, originario titolare del credito in questione (memoriale, pag. 6 in alto, 7 in mezzo e in basso, 8 in mezzo e in fondo, pag. 13 in fondo, 14 in alto e in basso, 15 in alto, 16 in basso e 17 in alto). Come correttamente illustrato dal primo

giudice, anche sotto l’egida del CPC chi non è parte può testimoniare sui fatti

che ha percepito in modo diretto (art. 169 CPC). Ciò significa che il teste che

riporta un’affermazione fatta da un terzo, perché l’ha sentita con le sue

orecchie, ha valore probatorio su questo specifico fatto che ha percepito

direttamente con il suo udito, mentre non prova che quella affermazione sia

conforme alla realtà (Cocchi/Trezzini/Bernasconi,

Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, CPC, Lugano

2011, pag. 819). Ciò comporta, nella fattispecie, che le affermazioni dei testi

__________ __________ e __________ __________ circa l’inadempienza dell’attore

e fondate su quanto da essi sentito dire dall’allora creditore, __________ __________,

dimostrano semmai l’esistenza di lamentele di quest’ultimo sulla questione, ma

non ancora che il debito non fosse invece stato saldato. In tal senso il

Pretore ha giustamente spiegato che tali risultanze, sebbene non vadano

trascurate, non possono essere prevalenti rispetto alla percezione diretta di __________

__________ e relativa al pagamento da parte di AO 1.

4.3 L’affermazione, poi,

dell’appellante secondo il quale il teste __________ __________ si sarebbe

“molto verosimilmente” messo d’accordo a posteriori con AO 1 ed __________ __________

sul contenuto della testimonianza non può essere condivisa, poiché essa si

esaurisce in un mero asserto di parte sprovvisto della benché minima portata

probatoria. Per tacere del fatto che il primo giudice ha sottolineato che non

vi è alcun motivo per nutrire dei dubbi circa la fedefacenza delle

dichiarazioni di tale teste, ovvero supporre che questi abbia riferito il falso

a favore del suo ormai ex datore di lavoro, dubbi che nemmeno il convenuto ha

in definitiva saputo giustificare, dato che nelle proprie conclusioni è rimasto

“del tutto silente in merito a questa risultanza di causa, se si eccettua un

vago accenno pag. 5” (decisione impugnata, pag. 8 in mezzo). Va sottolineata, poi, la motivazione pretorile circa il fatto che sintomatico di come le

dichiarazioni riportate dai testi della parte convenuta debbano essere prese

con cautela è proprio un asserto di __________ __________, “indubbiamente

erroneo”, riportato dal teste __________ __________. Il teste ha invero

affermato che __________ __________ gli aveva confidato di avere visto per

l’ultima volta l’attore e il fratello “quando era stato da loro pagato il primo

e unico acconto di fr. 10'000.-” (audizione testimoniale 17 luglio 2012, pag.

2), ovvero nel 1993 (doc. D). Ciò è tuttavia smentito sia dall’atto notarile 7

giugno 1999 (doc. E), sia dalla documentazione fotografica relativa alla festa

del ventesimo compleanno di AO 1 occorsa il 14 maggio 1997 (decisione

impugnata, pag. 10 in basso).

4.4 L’appellante soggiunge che anche le

testimonianze di __________ __________ __________ e di __________ __________

sono atte a “sufficientemente mettere in dubbio le strane affermazioni di __________

__________” (appello, pag. 12 in fondo). Si ribadisce, tuttavia, che non

riferendosi ai precisi passaggi di tali testimonianze a sostegno di quanto da

egli riferito, su questo punto l’appello non rispetta le esigenze di

motivazione previste dall’art. 311 cpv. 1 CPC e, quindi, è inammissibile. Sia

come sia, anche per tali testi vale quanto suesposto in relazione alle

testimonianze di __________ __________ e __________ __________. Le loro

dichiarazioni non mutano, pertanto, il giudizio pretorile. Invero, il teste __________

__________ ha dichiarato: “Direttamente da __________, che parlava mal

volentieri di quanto era seguito a questa vendita, ho avuto modo di sentire sue

lamentele nei primi anni (stimo fino al 1996-1997) riguardo il fatto che il

pagamento del prezzo, a rate, era avvenuto solo il primo anno e poi più (…).

Anche dopo il 1997 __________ parlava sempre mal volentieri di queste cose (…)

Per quanto riguarda il dire di __________ sulla questione dei pronipoti preciso

che se ne parlava, pur mal volentieri nei primi anni (sino al 1997), dopo non

ne parlava più” (verbale di audizione testimoniale 31 maggio 2012, pag. 7

seg.). Egli ha quindi riferito su cose confidategli da __________ __________,

mentre non vi sono evidenze circa la questione di sapere se quanto da questi

asserito corrispondesse a realtà. Per tacere del fatto che le sue lamentele si

sono protratte unicamente fino al 1997. La teste __________ __________ __________

ha dichiarato: “direttamente lo zio __________ non ha mai avuto modo di dirmi

qualcosa su questa compravendita. Avevo però percepito che col passare del

tempo era rimasto un po’ deluso di come stavano andando le cose” (verbale di

audizione testimoniale 31 maggio 2012, pag. 5). La teste ha parimenti precisato

di non aver sentito __________ __________ lamentarsi del mancato versamento,

bensì unicamente solo il convenuto: “Riguardo il versamento dei soldi a

pagamento del prezzo __________ non mi ha mai detto nulla per sua indole, né io

intendevo interessarmi di questa faccenda. È accaduto che AP 1, che frequentava

casa nostra, riferisse davanti a me che __________ era sempre in attesa di

pagamenti da parte di AO 1 ed __________, i quali non rispettavano le scadenze.

Queste parole __________ ha avuto modo di dirle ancora poco prima della morte

di __________. Lo dice ancora oggi” (loc. cit.). La teste non ha quindi saputo

nemmeno riferire di confidenze espresse direttamente da __________ __________. Anche

su questo punto l’appello è quindi respinto.

4.5 Per quanto concerne la

testimonianza di __________ __________ l’appellante conclude affermando che

essa non dimostrerebbe alcunché in riferimento agli asseriti pagamenti di AO 1

ad __________ __________ (memoriale, pag. 11 in mezzo). Come illustrato dal Pretore il teste ha dichiarato che “un giorno di inverno del 2002 o del 2003 alla

fine di una giornata lavorativa in cantiere, AO 1 mi disse che doveva passare

un attimo a __________. Faceva freddo, era, come detto, inverno. Siamo entrati

assieme in casa di __________ __________ e dopo aver bevuto qualcosa assieme AO

1 ha dato dei soldi ad __________. Poi i due si sono dati la mano e __________

ha detto: “il debito è saldato; mi fa piacere che la casa rimane ancora ai __________”.

__________ è il soprannome della famiglia __________. Io ho visto alcuni

biglietti da 1'000.- franchi ma non so quanti così che non so dire quale

importo fosse stato consegnato. Non ho visto __________ dare una ricevuta a AO

1. Non mi è stato detto perché veniva versato quell’importo; io non ne ero al

corrente. Ero lì un po’ per caso” (verbale di audizione testimoniale 31 maggio

2012, pag. 4). Il primo giudice ha spiegato che dagli atti non risulta una

possibile causale del pagamento descritto dal teste diversa dal prezzo di

compravendita dei fondi appartenuti ad __________ __________, sicché la sua

testimonianza dimostra che nel 2002 o nel 2003, in inverno, il credito posto in esecuzione è stato integralmente estinto (decisione impugnata,

pag. 8 in mezzo). Con la sua censura l’appellante non si confronta, ancora una

volta, con la motivazione pretorile, limitandosi a una critica generica. Anche

al riguardo l’appello è quindi irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC).

4.6 Il convenuto contesta, inoltre, la

rilevanza della testimonianza di __________ __________. Al riguardo, egli

rinvia al contenuto della testimonianza di __________ __________, fratello

dell’attore (memoriale, pag. 11 in fondo), e meglio al passaggio laddove questi

ha affermato: “Personalmente non ho mai visto direttamente alcun pagamento da AO

1 ad __________ relativamente a quanto pattuito per la compravendita del 1993” (verbale di audizione testimoniale 31 maggio 2012, pag. 2). Il convenuto sembra tuttavia

dimenticare la parte restante di testimonianza di __________ __________ e

vagliata dal Pretore. Come evidenziato dal primo giudice, invero, __________ __________

ha spiegato che dopo aver venduto, nel 1999, la sua parte dei fondi in

questione al fratello qui attore, ha visto “personalmente [suo] fratello AO 1

pagare in contanti fr. 15'000.- a [suo] prozio __________. Sono sicuro si

trattasse di un pagamento parziale relativo alla compravendita dei fondi di __________.

Il pagamento è avvenuto nella casa di __________ a __________ in un anno

posteriore al 2000, nel periodo precedente Natale. Al momento della ricezione

del pagamento __________ non ha rilasciato alcuna ricevuta; non so se l’abbia

fatto in seguito. Al momento di questo pagamento eravamo presenti solo noi tre.

Ricordo che in quell’occasione __________ disse: “adesso siamo quasi a posto,

ne mancano 15'000.-” (loc. cit.). Il Pretore ha inoltre precisato che il fatto

che nell’episodio ricordato da __________ __________ fossero presenti

unicamente lui, il fratello AO 1 e il prozio __________, esclude che esso

corrisponda a quello riferito dal teste __________ __________. Il convenuto

contesta la testimonianza di __________ __________, affermando che questi è il

fratello dell’attore ed è quindi persona “sicuramente interessata nella

presente vertenza” (appello, pag. 14 in alto). Sotto l’egida del CPC non

sussiste più il dogma assoluto secondo il quale non potevano essere sentiti

come testimoni i fratelli delle parti (art. 228 cfr. 2 CPC-TI). Nemmeno sussiste

la particolarità che chi ha un interesse nella lite è sentito senza delazione

di giuramento (art. 229 cfr. 3 CPC-TI), dato che contrariamente al sistema

previgente in Ticino al testimone non dev’essere deferito il giuramento o la

promessa solenne. Certo, giusta l’art. 172 lett. b CPC il giudice interroga il

testimone sulle sue relazioni personali con le parti, come pure su altre

circostanze che potrebbero avere rilevanza per la credibilità della sua

deposizione, ma apprezza liberamente le prove a fondamento del proprio

convincimento (art. 156 CPC; cfr. (Cocchi/Trezzini/Bernasconi,

op. cit., pag. 800; Schweizer in:

Bohnet/Haldy/Jeandin/Schwweizer/Tappy, CPC,

Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 6 ad art. 172). Nella

fattispecie il Pretore ha vagliato la testimonianza di __________ __________

unitamente a quella di __________ __________ e alla luce di tutte le altre

risultanze istruttorie. Il suo modo di procedere resiste quindi alla critica.

Su questo punto l’appello è quindi, nella misura in cui è ricevibile, respinto.

5. Secondo l’appellante il

Pretore non avrebbe nemmeno tenuto in considerazione le contraddizioni

dell’attore, tra quanto espresso nella procedura di rigetto e quanto allegato

nella presente procedura, in merito alle modalità di pagamento del saldo

(memoriale, pag. 9 in fondo e 10 in mezzo e in basso). Nella petizione l’attore

ha affermato che nel giugno 1999 aveva già corrisposto a __________ __________

l’importo di fr. 50'000.- che gli doveva, mentre suo fratello __________ aveva

pagato al prozio solo fr. 5'000.-. Egli ha poi asserito che il 7 giugno 1999 ha stipulato col fratello un atto di compravendita (doc. E) e si è assunto la parte di debito

che il fratello aveva ancora nei confronti di __________ __________, ovvero fr.

45'000.-. L’attore ha, infine, precisato di aver versato tale importo in tre

rate, l’ultima delle quali, di fr. 15'000.-, nel corso del mese di dicembre

2003 alla presenza di __________ __________ (petizione, pag. 5). Con le

conclusioni l’attore non ha modificato le proprie allegazioni al riguardo (cfr.

pag. 5 segg.). In occasione dell’udienza 25 agosto 2010 nella procedura di

rigetto provvisorio dell’opposizione (inc. rich. EF 2010.37) AO 1 ha dichiarato

di aver versato ad __________ __________, prima del 7 giugno 1999, fr. 50'000.-

e che prima di tale data anche suo fratello aveva corrisposto fr. 5'000.-. Dopo

tale data egli ha affermato di aver pagato i restanti fr. 45'000.- in tre rate,

il tutto entro il mese di dicembre 2003. Non si intravvede quindi in alcun modo

ove risieda la discrepanza asserita dall’appellante. Quest’ultimo sostiene che

le circostanze allegate si sono “poi di nuovo modificate al momento dell’audizione

dei due testi __________ __________ e __________ __________” (memoriale, pag. 10 in alto). Sennonché tali risultanze, come già evidenziato (sopra, consid. 4), semmai dimostrano la

bontà della tesi attorea e non viceversa. Anche su questo punto l’appello è

pertanto respinto.

6. L’appellante reputa che dalla

decisione 28 novembre 2011 di rigetto in via provvisoria dell’opposizione

interposta da AO 1 al PE n. __________ (doc. C) emerge il mancato pagamento del

debito nei confronti di __________ __________ (appello, pag. 11 in alto). Con tale giudizio il Pretore ha spiegato che AO 1 non ha reso verosimile il versamento,

prima del 7 giugno 1999 – momento in cui è stato pattuito il contratto di

vendita tra __________ __________ e l’attore (doc. E) –, dei fr. 45'000.- di

spettanza di __________ __________ e, dopo, neanche del debito di fr. 45'000.-

di __________ __________ assunto dall’attore (doc. C, pag. 4 in alto). La censura è tuttavia ininfluente ai fini del giudizio. Invero, l’appellante dimentica

che il substrato probatorio alla base del giudizio testé menzionato differisce

da quello di cui alla presente procedura di disconoscimento di debito.

7. Il

convenuto prosegue criticando il Pretore per non aver, a suo dire,

sufficientemente tenuto in considerazione il fatto che la documentazione

bancaria agli atti risulta contraddittoria rispetto alle modalità di pagamento

asserite dall’attore. In altre parole, secondo l’appellante i relativi prelievi

bancari non corrisponderebbero con i pagamenti che AO 1 sostiene di aver

effettuato (appello, pag. 11 in mezzo). Anche su questo punto l’appellante

sembra tuttavia dimenticare che il Pretore ha spiegato che sebbene dalla documentazione

agli atti emerga l’esistenza dei prelevamenti addotti dall’attore, gli estratti

conto prodotti dal medesimo a sostegno della propria tesi sono ininfluenti ai

fini del giudizio. In particolare, il primo giudice ha precisato che la prova

del prelevamento di una somma di denaro non comporta ancora automaticamente la

dimostrazione del successivo uso. A dimostrazione di ciò il Pretore ha

evidenziato che in periodi non prossimi ai versamenti ad __________ __________ e

allegati dall’attore risultano essere stati eseguiti dei prelevamenti identici

ai medesimi (decisione impugnata, pag. 11 in fondo e 12 in alto). Per tacere del fatto che l’appellante, come indicato sopra, si limita ad affermare che i

“prelievi bancari non collimano con i pagamenti che AO 1 dice” di aver

effettuato, senza menzionare in maniera precisa i movimenti degli estratti conti

ai quali fa riferimento e, pertanto, limitandosi a una critica di carattere

generale al giudizio impugnato. Su questo punto l’appello non rispetta, quindi,

le esigenze di motivazione previste dall’art. 311 cpv. 1 CPC e, come tale, è

quindi irricevibile.

8. L’appellante

afferma, altresì, che anche nell’evenienza che un pagamento sia stato

effettuato da parte dell’attore, in applicazione dell’art. 87 CO esso doveva,

semmai, essere computato al debito scaduto prima, ossia a tacitazione delle

rate che risultavano prescritte al momento dell’avvio della procedura

esecutiva, sicché sussisterebbe in ogni caso ancora un credito di fr. 30'000.-.

Secondo il convenuto il Pretore sarebbe rimasto silente sull’applicazione di

tale disposto (appello, pag. 13). A torto. Invero il primo giudice si è chinato

su tale censura e ha sottolineato che le emergenze istruttorie hanno dimostrato

l’estinzione del credito vantato dal convenuto, sicché non si pon mente di

applicare la norma in questione (decisione impugnata, pag. 12 in fondo). Anche al riguardo l’appello, finanche irricevibile perché non si confronta

compiutamente con la motivazione pretorile (art. 311 cpv. 1 CPC), è respinto.

9. A

dire del convenuto dall’istruttoria è emerso che malgrado la riserva di

usufrutto a favore di __________ __________ l’attore e suo fratello __________ __________

hanno asportato il bagno della casa ad essi venduta dal prozio, rendendo quindi

l’esercizio di tale diritto reale impossibile. L’appellante reputa che ciò

dimostrerebbe la “spregiudicatezza” della controparte (appello pag. 15 in basso). Non si comprende, tuttavia, in che misura quanto riferito sopra dimostri o concorra a

provare il mancato versamento del credito vantato da __________ __________. Anche

su questo punto l’appello è quindi respinto.

10. Secondo

l’appellante il Pretore erra ove qualifica come ulteriori indizi di estinzione

del suo credito la mancata indicazione, da parte di __________ __________, del

medesimo nella dichiarazione fiscale, rispettivamente da parte sua

nell’inventario successorio. Tali omissioni sarebbero, a suo dire, da

ricondurre a mera ignoranza in materia (memoriale, pag. 17 in mezzo e in basso). Sennonché il primo giudice ha spiegato che tali risultanze non dimostrano

l’estinzione del debito, ma sicuramente non giovano alla tesi del convenuto e

non scalfiscono in alcun modo la credibilità di quanto raccontato dal teste __________

__________ (decisione impugnata, pag. 11 in mezzo). Formulando la propria censura l’appellante sembra, quindi, non comprendere la corretta motivazione

pretorile e non vi si confronta. Al riguardo l’appello è di conseguenza

inammissibile (art. 311 cpv. 1 CPC).

11. Il convenuto conclude

affermando che il primo giudice ha omesso di considerare “le credibilissime

circostanze” che lo hanno mosso, ormai anziano e una volta morto il fratello __________,

ad avviare la procedura d’incasso “in memoria del fratello defunto”. Egli

soggiunge che “il senso di giustizia (…), la sua età, mentalità, nonché il

ricordo della sofferenza patita dal fratello __________ in riferimento al

mancato incasso, sono un elemento ulteriore per poter fondare il convincimento”

del giudice (appello, pag. 18). Al riguardo l’appellante sembra quindi far

dipendere la bontà della propria tesi dalla sua età, dal suo modo di pensare,

rispettivamente dalla morte di __________ __________ e dal ricordo che egli

nutre del fratello. Non vi è chi non veda, tuttavia, che tali circostanze non

concorrono a dimostrare la bontà delle sue allegazioni.

12. Nelle richieste di giudizio

l’appellante postula, in via subordinata, il rinvio degli atti al Pretore per

nuovo giudizio (memoriale, pag. 2). Tale richiesta non può essere seguita.

Invero, nel gravame non vi è traccia della motivazione di tale richiesta, salvo

il riferimento alla propria istanza di revisione (appello, pag. 3), il cui

esito è stato menzionato sopra (lett. E).

13. Alla luce di quanto

suesposto l’appello, nella limitata misura in cui è ricevibile, deve essere

respinto e la decisone impugnata confermata. Le spese processuali, calcolate

sulla base di un valore litigioso di fr. 30'000.- (determinante anche per

stabilire i rimedi giuridici esperibili sul piano federale), sono poste interamente

a carico dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), che rifonderà a controparte

un’adeguata indennità per ripetibili di appello.

Per i quali motivi,

richiamati per le spese la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile

l’appello 29 agosto 2013 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Le spese processuali di fr.

1'000.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di

rifondere a controparte fr. 1'000.- per ripetibili di appello.

3.

Notificazione:

-;

-.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Blenio.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici (pagina seguente)

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).