12.2013.129
Arbitrato, attività di appoggio da tribunale statale, nomina di arbitro
15 ottobre 2013Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2013.129
Data decisione, Autorità:
15.10.2013, IICCA
Titolo:
Arbitrato, attività di appoggio da tribunale statale, nomina di arbitro
COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE
PROCEDIMENTO ARBITRALE
art. 356 cpv. 2 CPC
Incarto n.
12.2013.129
Lugano
15 ottobre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della seconda Camera civile
del Tribunale d'appello
statuente quale giudice unico per la nomina
dell'arbitro, ai sensi degli art. 356 cpv. 2 lett. a, 362 cpv. 1 CPC e 48 lett.
b. n. 7 LOG, sulla domanda 23 agosto 2013 intesa alla designazione di un
arbitro nella vertenza assicurativa sorta tra
IS 1
e
CO 1
letti ed esaminati gli
atti e i documenti dell'incarto;
considerato
in fatto ed in
diritto:
che nell’ambito del sinistro 2011 __________ n. polizza __________,
avvenuto il 16 dicembre 2011, la compagnia assicurativa IS 1 e l’assicurata CO
1 si sono accordate il 22 luglio 2013 per la designazione dei periti di parte
previsti dalle Condizioni generali di assicurazione (clausola A13, “procedura
peritale”), non riuscendo tuttavia ad accordarsi sulla nomina dell’arbitro
unico previsto dalla citata clausola;
che
il 23 agosto 2013 la compagnia assicuratrice si è quindi rivolta alla Pretura
di Locarno-Campagna per ottenere la designazione dell’arbitro unico;
che
la Pretura ha trasmesso per competenza il 30 agosto 2013 (CM.2013.114) la
citata istanza al Tribunale di appello, autorità giudiziaria competente giusta
l’art. 48 lett. a e b LOG;
che
l’istante ha chiesto al tribunale statale di appoggio di designare un arbitro
unico con competenze tecnico-assicurative e al corrente delle condizioni locali
(istanza 23 agosto 2013);
che
l’assicurata, alla quale è stata notificata l’istanza con ordinanza 19
settembre 2013, non ha fatto uso della possibilità di esprimersi;
che
la Presidente della seconda Camera civile di appello, statuente ai sensi degli
art. 356 cpv. 2 lett. a CPC quale giudice unico giusta l’art. 48 b n. 8 LOG
provvede di conseguenza alla nomina dell’arbitro unico previsto dalla clausola
A13 delle Condizioni generali di assicurazione allegate alla polizza __________,
designando l’avv. __________, che già si è dichiarato d'accordo;
che
le spese processuali da quantificarsi in fr. 100 .-, vanno ripartite a metà tra
le parti, come previsto dalle CGA clausola A13, mentre non si assegnano
ripetibili in assenza di esplicita richiesta in merito;
che la
decisione non è suscettibile di ricorso al Tribunale federale (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario
al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano, 2010, n. 5 ad art.
362 pag. 1509).
Per i quali motivi
visti gli art. 356 cpv. 2 lett. a, 362 cpv. 1 CPC e 48 lett. b n. 7
LOG e per le spese, gli art. 107 CPC, la LTG e il Rtar
decide:
1. L'istanza
di nomina di arbitro 23 agosto 2013 di IS 1 è accolta e di conseguenza
l’avv. __________, è designato arbitro unico per occuparsi della controversia
che oppone l'istante alla società CO 1, con le modalità previste dalla clausola
A13 delle CGA.
Considerandi
2.
Le
spese processuali di fr. 100.-, da anticiparsi dall'istante, sono suddivise a
metà tra le parti. Non si assegnano ripetibili.
3.
Notificazione:
-;
-;
Comunicazione: all’arbitro designato avv. __________,
con copia dell’istanza 23 agosto 2013, dell’accordo 22 luglio 2013 e delle CGA.
La presidente
della Seconda Camera civile del Tribunale
d’appello
Emanuela Epiney-Colombo
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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