Lexipedia

Decisione

12.2013.129

Arbitrato, attività di appoggio da tribunale statale, nomina di arbitro

15 ottobre 2013Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

12.2013.129

Data decisione, Autorità:

15.10.2013, IICCA

Titolo:

Arbitrato, attività di appoggio da tribunale statale, nomina di arbitro

COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

PROCEDIMENTO ARBITRALE

art. 356 cpv. 2 CPC

Incarto n.

12.2013.129

Lugano

15 ottobre

2013

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La presidente della seconda Camera civile

del Tribunale d'appello

statuente quale giudice unico per la nomina

dell'arbitro, ai sensi degli art. 356 cpv. 2 lett. a, 362 cpv. 1 CPC e 48 lett.

b. n. 7 LOG, sulla domanda 23 agosto 2013 intesa alla designazione di un

arbitro nella vertenza assicurativa sorta tra

IS 1

e

CO 1

letti ed esaminati gli

atti e i documenti dell'incarto;

considerato

in fatto ed in

diritto:

che nell’ambito del sinistro 2011 __________ n. polizza __________,

avvenuto il 16 dicembre 2011, la compagnia assicurativa IS 1 e l’assicurata CO

1 si sono accordate il 22 luglio 2013 per la designazione dei periti di parte

previsti dalle Condizioni generali di assicurazione (clausola A13, “procedura

peritale”), non riuscendo tuttavia ad accordarsi sulla nomina dell’arbitro

unico previsto dalla citata clausola;

che

il 23 agosto 2013 la compagnia assicuratrice si è quindi rivolta alla Pretura

di Locarno-Campagna per ottenere la designazione dell’arbitro unico;

che

la Pretura ha trasmesso per competenza il 30 agosto 2013 (CM.2013.114) la

citata istanza al Tribunale di appello, autorità giudiziaria competente giusta

l’art. 48 lett. a e b LOG;

che

l’istante ha chiesto al tribunale statale di appoggio di designare un arbitro

unico con competenze tecnico-assicurative e al corrente delle condizioni locali

(istanza 23 agosto 2013);

che

l’assicurata, alla quale è stata notificata l’istanza con ordinanza 19

settembre 2013, non ha fatto uso della possibilità di esprimersi;

che

la Presidente della seconda Camera civile di appello, statuente ai sensi degli

art. 356 cpv. 2 lett. a CPC quale giudice unico giusta l’art. 48 b n. 8 LOG

provvede di conseguenza alla nomina dell’arbitro unico previsto dalla clausola

A13 delle Condizioni generali di assicurazione allegate alla polizza __________,

designando l’avv. __________, che già si è dichiarato d'accordo;

che

le spese processuali da quantificarsi in fr. 100 .-, vanno ripartite a metà tra

le parti, come previsto dalle CGA clausola A13, mentre non si assegnano

ripetibili in assenza di esplicita richiesta in merito;

che la

decisione non è suscettibile di ricorso al Tribunale federale (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario

al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano, 2010, n. 5 ad art.

362 pag. 1509).

Per i quali motivi

visti gli art. 356 cpv. 2 lett. a, 362 cpv. 1 CPC e 48 lett. b n. 7

LOG e per le spese, gli art. 107 CPC, la LTG e il Rtar

decide:

1. L'istanza

di nomina di arbitro 23 agosto 2013 di IS 1 è accolta e di conseguenza

l’avv. __________, è designato arbitro unico per occuparsi della controversia

che oppone l'istante alla società CO 1, con le modalità previste dalla clausola

A13 delle CGA.

Considerandi

2.

Le

spese processuali di fr. 100.-, da anticiparsi dall'istante, sono suddivise a

metà tra le parti. Non si assegnano ripetibili.

3.

Notificazione:

-;

-;

Comunicazione: all’arbitro designato avv. __________,

con copia dell’istanza 23 agosto 2013, dell’accordo 22 luglio 2013 e delle CGA.

La presidente

della Seconda Camera civile del Tribunale

d’appello

Emanuela Epiney-Colombo

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster