12.2013.13
Mandato, retribuzione di avvocato, appello irricevibile per mancanza di motivazione sufficiente
18 aprile 2014Italiano7 min
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Numero d'incarto:
12.2013.13
Data decisione, Autorità:
18.04.2014, IICCA
Titolo:
Mandato, retribuzione di avvocato, appello irricevibile per mancanza di motivazione sufficiente
APPELLO E APPELLO INCIDENTALE
art. 311 CPC
Incarto n.
12.2013.13
Lugano
18 aprile
2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Presidente della seconda Camera civile
del Tribunale d'appello
quale giudice
unico ai sensi dell’art. 48b lett. b cfr. 3 LOG
per statuire nella causa inc. n. OA.2010.934 (mandato,
retribuzione dell’avvocato) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, promossa con petizione 18 dicembre 2010 da
AO 1
contro
AP 1
chiedente
la condanna del convenuto al pagamento di fr. 23'400.- a titolo di saldo della
nota professionale di avvocato, domanda alla quale si è opposto il convenuto e
che il Pretore ha accolto con decisione 10 gennaio 2013;
appellante
il convenuto, che il 25 gennaio 2013 con atto denominato “opposizione” dichiara
di non poter “assolutamente accettare” la decisione;
mentre
l’attore con risposta 15 marzo 2013 ha proposto di respingere il rimedio e di
confermare il giudizio pretorile;
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con petizione
18 dicembre 2010 l’avv. AO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 1, la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 23'400.- oltre interessi ed
accessori, a saldo della sua fattura (doc. C) relativa a prestazioni legali;
che con
la risposta 30 maggio 2012 il convenuto non ha contestato la conclusione del
contratto di mandato e l’operato svolto dal legale, affermando tuttavia che
incombeva a quest’ultimo provare le ore esposte e la conformità della
fatturazione eseguita alle tariffe pattuite, precisando inoltre che i documenti
C e D erano documenti di parte allestiti dall’attore e come tali sprovvisti di
efficacia probatoria;
che nei
successivi allegati scritti di replica del 20 giugno 2012 e di duplica del 27
agosto 2012 le parti hanno sostanzialmente ribadito le rispettive allegazioni e
domande di giudizio;
che
all’udienza preliminare del 17 ottobre 2012 le parti hanno confermato le
contrapposte domande di giudizio sulla base della documentazione agli atti e,
non essendovi istruttoria da eseguire, hanno proceduto seduta stante al
dibattimento finale;
che con
decisione 10 gennaio 2013 il Pretore ha accertato la conclusione di un
contratto di mandato, ammessa dalle parti, e ha ritenuto provata dalla
documentazione versata agli atti l’attività esposta dal legale e la conformità
della fatturazione con le tariffe pattuite, e ha condannato il convenuto a
versare all’attore l’importo di fr. 23'400.- oltre interessi del 5% dal 16
gennaio 2009, pari al saldo della fattura doc. C dopo deduzione degli acconti
già versati (onorario fr. 40'000.- + spese fr. 2'289.- + esborsi fr. 429.-,
dedotti gli acconti di fr. 20'940.52, con l’aggiunta dell’IVA in fr. 1'622.50),
ha respinto in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UE di Lugano e ha posto la tassa di giustizia e le spese di fr. 500.- a
carico del convenuto;
che con
atto 25 gennaio 2013 denominato “opposizione” AP 1 dichiara di opporsi alla
decisione pretorile, rilevando che il dissequestro dei conti bancari oggetto
del mandato era avvenuto solo grazie a una decisione della giustizia __________,
di cui produce copia, e che egli aveva già versato all’attore fr. 24'000.-
tramite conoscenti, e rimproverando al Pretore di non aver valutato tali
elementi nella sua sentenza;
che nella
risposta 15 marzo 2013 l’attore propone di respingere l’appello, a suo dire
temerario, e di confermare la decisione pretorile;
che
contro una decisione finale resa nell’ambito di una causa civile con valore di
fr. 23’400.- è dato il rimedio dell’appello (art. 308 CPC), che ha effetto
sospensivo (art. 315 CPC);
che la
causa non pone questioni di principio e può pertanto essere decisa da questa
Camera nella composizione di un giudice unico in applicazione dell’art. 48b
lett. b cfr. 3 LOG;
che
l’atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si
fonda ed essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC), nel senso che
l’appellante deve esporre, anche in modo semplice, per quali motivi sarebbe
errata la decisione del Pretore (DTF 137 III 317);
che oltre
a essere motivato un appello deve inoltre contenere le conclusioni di giudizio,
vale a dire che dallo scritto deve risultare non solo che la sentenza di primo
grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche in che misura ne è chiesta la
riforma (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti).
che nella
fattispecie il Pretore, dopo aver osservato che non era contestata la
conclusione di un contratto di mandato, ha ritenuto provata sulla base della
documentazione agli atti l’attività esposta dal legale, sia per quel che
concerne le ore fatturate, sia per la conformità della fatturazione con le
tariffe concordate al momento della conclusione del contratto (doc. A);
che la
decisione del Pretore, invero scarna nella sua motivazione, è chiara nel
ritenere provata l’attività dell’avvocato indicata nella fattura (doc. C) e
nella distinta (doc. D), sulla base della documentazione agli atti (due
scatole) attestante gli sforzi del legale nella vertenza relativa al sequestro
dei conti, conclusasi con il dissequestro;
che a
detta dell’appellante la decisione del Pretore non ha esaminato alcuni fatti
rilevanti, come la circostanza che il dissequestro era stato ottenuto grazie
alla comunicazione inviata dalla Corte di appello di __________ di cui allega
fotocopia e quella del versamento al legale, tramite conoscenti, di complessivi
fr. 24'000.-, di cui non vi è traccia in sentenza;
che negli
allegati scritti in prima istanza il convenuto aveva contestato solo le ore esposte
e la fatturazione e non aveva messo in dubbio l’attività del legale, che
ammette anche in questa sede, rilevando che l’attore aveva condotto “una serie
di corrispondenze con le controparti dove è stato profusamente pagato”, sicché
la contestazione del suo operato in seconda sede si rivela del tutto nuova e
come tale inammissibile, visto il chiaro divieto dell’art. 317 CPC;
che il
documento prodotto in questa sede risale al 2008 e avrebbe quindi potuto essere
prodotto al Pretore, e dunque si rivela essere in appello un documento nuovo,
come tale inammissibile ai sensi dell’art. 317 CPC;
che ne
deriva l’inammissibilità dello scritto 25 gennaio 2013, che non può essere
considerato un appello motivato e contenente valide conclusioni di giudizio,
come previsto dall’art. 311 CPC, già per il fatto che non spiega i motivi per
cui sarebbe errata la decisione del Pretore;
che a
ogni modo la fattura del legale (doc. C) e la sua distinta delle attività (doc.
D) menzionano chiaramente gli acconti ricevuti a contanti di fr. 20'940.52,
dedotti dall’ammontare dell’onorario, esposto in fr. 40'000.- oltre le spese in
fr. 2'289.- e gli esborsi in fr. 429.-, con l’aggiunta dell’IVA in fr.
1'622.50, per un saldo ancora scoperto di fr. 23'400.-, come accertato dal Pretore,
sicché l’appello sarebbe stato da dichiarare manifestamente infondato anche se
fosse possibile esaminarlo nel merito;
che le
spese giudiziarie di appello vanno a carico dell’appellante, soccombente (art.
106 cpv. 1 CPC), mentre all’attore, che si è difeso personalmente con un
succinto allegato di risposta, va attribuita un’indennità per inconvenienza;
che la
tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e
13 LTG, sulla base di un valore litigioso determinante di fr. 23'400.-;
Per questi motivi
decide:
1. L’appello
25 gennaio 2013 di AP 1 è inammissibile.
2. Le
spese processuali in complessivi fr. 300.- sono a carico di AP 1, che rifonderà
all’avv. AO 1 un’indennità per inconvenienza di fr. 300.-.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La Presidente
Giudice Epiney-Colombo
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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