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Decisione

12.2013.133

Banca - responsabilità per gestore esterno - malversazioni (ordini falsi del cliente) a favore del gestore esterno - restituzione delle retrocessioni - prescrizione

3 giugno 2015Italiano63 min

Source ti.ch

Fatti

I mandati di gestione sono poi stati

revocati il 3 dicembre 2001.

2. Con petizione 3 febbraio

2004, avversata da AP 1 - che nel frattempo aveva incorporato per fusione AP 1

(cfr. doc. C) -, AO 1 ha convenuto in giudizio quest’ultima innanzi alla

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenerne la condanna al

pagamento di fr. 12'091'256.- oltre interessi al 5% dal 3 aprile 1998 su fr.

167'618.-, dal 14 ottobre 1999 su fr. 64'164.-, dal 23 dicembre 1999 su fr.

267'384.-, dal 16 gennaio 2001 su fr. 163'541.-, dal 28 febbraio 2001 su fr.

639'710.-, dal 16 novembre 2001 su fr. 463'846.- e dal 3 dicembre 2001 su fr.

10'324'993.- nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al

PE n. __________ dell’UE di Zurigo 2 (cfr. doc. L). Essa, in estrema sintesi,

ha rimproverato alla convenuta di non averla tempestivamente informata o

comunque resa attenta degli atti di amministrazione infedele, degli atti di

appropriazione indebita o truffaldina rispettivamente delle operazioni

contrarie ai suoi interessi commessi sui suoi conti dai due gestori esterni, in

parte già sanzionati penalmente (cfr. doc. II e LL), ciò che le avrebbe causato

un danno ingente, che ha quantificato nell’importo di fr. 10'324'993.- perso da

V__________ __________ sul conto __________ T__________ (il cui saldo si era

ridotto a US$ 298'374.- a fronte di apporti per circa US$ 6'500'000.-, ritenuto

che in quella perdita, pari a US$ 6'045'000.-, calcolata tenendo pure conto di

un prelevamento illecito di US$ 156'548.- effettuato da N__________ __________ __________,

era altresì compreso l’ammontare delle malversazioni commesse con le operazioni

intraday e a 3 giorni nell’ambito del sistema “delivery versus payment”, di US$

413'256.- rispettivamente di US$ 580'000.-, nonché il pregiudizio causato da 2 operazioni

intraday eccedenti il limite giornaliero operativo concordato, di US$

178'027.50 rispettivamente di US$ 200'877.45), nelle retrocessioni di fr.

639'710.- versate dalla convenuta a sua insaputa a V__________ __________ e nei

5 trasferimenti o prelevamenti illeciti per complessivi fr. 1’126'253.- (di

Lit. 200'000’000, di US$ 100’000.-, di GB£ 195’000.-, di US$ 156'548.- e di US$

44'621.-) che N__________ __________ aveva eseguito sui suoi conti.

3. Al termine dell’istruttoria

l’attrice, con istanza di mutazione dell’azione 24 febbraio 2010, ha chiesto di modificare le sue richieste nel senso di condannare la convenuta al pagamento di

€ 103'291.- oltre interessi al 5% dal 3 aprile 1998, di US$ 44'621.- oltre

interessi al 5% dal 14 ottobre 1999, di US$ 156'548.- oltre interessi al 5% dal

23 dicembre 1999, di US$ 100’000.- oltre interessi al 5% dal 16 gennaio 2001,

di US$ 390’451.- oltre interessi al 5% dal 28 febbraio 2001, di GB£ 195’000.-

oltre interessi al 5% dal 16 novembre 2001 e di US$ 6'045’000.- oltre interessi

al 5% dal 3 dicembre 2001 nonché di rigettare in via definitiva l’opposizione

interposta al PE: invece di pretendere la condanna della controparte al

pagamento di somme in franchi svizzeri, essa ha riproposto le medesime posizioni

nella relativa valuta straniera (US$ 6'045'000.- per la perdita provocata da V__________

__________ sul conto __________ T__________, US$ 390’451.- per le retrocessioni

versate a quest’ultimo nonché € 103'291.- [corrispondente a Lit. 200'000'000],

US$ 100’000.-, GB£ 195’000.-, US$ 156'548.- e US$ 44'621.- per i trasferimenti

e prelevamenti illeciti effettuati da N__________ __________).

Avendo il Pretore ammesso la

domanda di mutazione dell’azione con decreto 13 aprile 2011, la convenuta, nel

frattempo divenuta AP 1 a seguito di fusione, con istanza di restituzione in

intero 3 maggio 2011 ha chiesto di poter sollevare l’eccezione di prescrizione

e di far completare la prova peritale con alcune nuove domande, richiesta che è

stata disattesa dal giudice di prime cure con decreto 5 dicembre 2011.

4. Raccolti gli allegati

conclusionali delle parti, il Pretore, con la sentenza 23 luglio 2013 qui

oggetto di impugnazione, ha parzialmente accolto la petizione, condannando la

convenuta al pagamento di € 30'983.70 oltre interessi al 5% dal 3 aprile 1998,

di US$ 13'386.30 oltre interessi al 5% dal 14 ottobre 1999, di US$ 46'964.40

oltre interessi al 5% dal 23 dicembre 1999, di US$ 30’000.- oltre interessi al 5%

dal 16 gennaio 2001, di US$ 390’451.- oltre interessi al 5% dal 28 febbraio

2001, di GB£ 58’500.- oltre interessi al 5% dal 16 novembre 2001 e di US$

1'957'660.50 oltre interessi al 5% dal 3 dicembre 2001 e rigettando in via

definitiva l’opposizione interposta al PE limitatamente a fr. 45'980.- oltre

interessi al 5% dal 3 aprile 1998, a fr. 18'446.- oltre interessi al 5% dal 14

ottobre 1999, a fr. 64'716.- oltre interessi al 5% dal 23 dicembre 1999, a fr. 41'340.- oltre interessi al 5% dal 16 gennaio 2001, a fr. 538'041.- oltre interessi al 5% dal 28 febbraio 2001, a fr. 126'360.- oltre interessi al 5% dal 16 novembre

2001 e a fr. 2'697'655.- oltre interessi al 5% dal 3 dicembre 2001, ritenuto

che la tassa di giustizia di fr. 60'000.- e le spese di fr. 49'000.- sono state

poste a carico della convenuta per 7/20 e per 13/20 dell’attrice, tenuta

altresì a rifondere alla controparte fr. 158'000.- a titolo di ripetibili.

Il giudice di prime cure ha in

sostanza ritenuto che la convenuta era tenuta a rifondere all’attrice metà

della perdita causata sul conto __________ T__________ da V__________ __________

(US$ 1'957'660.50), la totalità delle retrocessioni versate a quest’ultimo (US$

390’451.-) ed il 30% delle somme oggetto dei 5 trasferimenti e prelevamenti illeciti

effettuati da N__________ __________ (€ 30'983.70, US$ 30’000.-, GB£ 58’500.-,

US$ 46'964.40 e US$ 13'386.30).

5. Con l’appello 5 settembre

2013, che qui ci occupa, la convenuta chiede, se del caso previa assunzione in seconda

sede del complemento peritale non ammesso dal Pretore con il decreto 5 dicembre

2011, di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e

in via subordinata di rinviare l’incarto al giudice di prime cure al fine di far

assumere quella medesima prova, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

Essa ribadisce di non essere tenuta a rifondere alla controparte alcunché,

tanto più che le nuove pretese attoree formulate in valuta straniera erano

prescritte.

6. Della risposta 24 ottobre

2013 con cui l'attrice postula la reiezione del gravame pure con protesta di

spese e ripetibili si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi

considerandi.

7. Il 1° gennaio 2011 è

entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC;

RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di

quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal

diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di

procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura

ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione

pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni

federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

8. Mentre la tempestività

della risposta è pacifica, l’attrice solleva alcune perplessità sulla

tempestività dell’appello chiedendo a questa Camera di volerla esaminare

d’ufficio. A torto. Nel suo allegato (p. 3) la convenuta ha in effetti spiegato

di aver ricevuto la sentenza pretorile il 24 luglio 2013 ed al proposito, unitamente

all’appello, ha prodotto la busta contenente la sentenza, sulla quale risulta

essere stato apposto - a tergo - un timbro postale con la data "24 luglio

2013", data di ritiro che è stata per altro confermata anche

dall’accertamento del tracciamento degli invii relativo alla raccomandata n. __________.

L’atto d’appello, recante la data del 5 settembre 2013, è poi stato da lei consegnato

a mano a questo Tribunale effettivamente a quella data, come risulta dal timbro

di esibito apposto sull’atto dalla cancelleria del Tribunale. Ritenuto che

nelle procedure ordinarie i termini stabiliti dalla legge sono sospesi tra

l’altro dal 15 luglio al 15 agosto incluso (art. 145 cpv. 1 lett. a CPC), il

termine di impugnazione della sentenza pretorile di 30 giorni (art. 311 cpv. 1

CPC) ha in concreto iniziato a decorrere solo il 16 agosto 2013 e sarebbe

giunto a scadenza il 14 settembre 2013, termine che, cadendo di sabato, sarebbe

stato prorogato al primo giorno feriale seguente (art. 142 cpv. 3 CPC), ossia a

lunedì 16 settembre 2013. L’appello in esame, inoltrato entro quest’ultimo termine,

è pertanto tempestivo e può essere vagliato nel merito.

9. Ancorché eccepita solo in

via subordinata (con la richiesta di rinvio dell’incarto al Pretore per la

completazione dell’istruttoria), la censura della convenuta relativa alla

violazione del diritto di essere sentito per la mancata completazione della

prova peritale da parte del Pretore (per altro offerta in via ancor più

subordinata anche in questa sede) - che, se fondata, implicherebbe

l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo

giudice per la continuazione della procedura e l’emanazione di una nuova

decisione, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito - va

trattata preliminarmente (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.2, 135 I 187 consid.

2.2, 127 V 431 consid. 3d, 118 Ia 17 consid. 1a; II CCA 16 ottobre 2012 inc. n.

12.2010.199, 21 febbraio 2013 inc. n. 12.2011.69, 11 marzo 2013 inc. n.

12.2011.101, 18 aprile 2013 inc. n. 12.2011.119, 30 aprile 2013 inc. n.

12.2012.151, 19 agosto 2013 inc. n. 12.2013.115, 31 gennaio 2014 inc. n.

12.2012.86, 9 aprile 2014 inc. n. 12.2012.154, 3 ottobre 2014 inc. n.

12.2013.29).

9.1 Il diritto di essere

sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., garantisce alle parti la facoltà di

offrire mezzi di prova sui fatti rilevanti per il giudizio, di esigerne

l’assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle

relative risultanze, nella misura in cui essi possano influire sulla decisione

(DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3; TF 19 maggio 2010

4A_35/2010; II CCA 30 aprile 2013 inc. n. 12.2012.151, 19 agosto 2013 inc. n.

12.2013.115). In linea di principio l’autorità giudicante deve quindi assumere

le prove offerte tempestivamente e nelle forme prescritte dal diritto

processuale (DTF 106 Ia 162). Tuttavia essa può rinunciare a quei mezzi

probatori il cui presumibile risultato non porterebbe nuovi chiarimenti. In

altre parole essa può porre termine all’assunzione delle prove ove quelle già

esperite le abbiano consentito di formarsi una convinzione e abbia acquistato,

in modo esente da arbitrio, in base ad una valutazione anticipata delle prove,

la certezza che queste non potrebbero modificare la sua opinione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art.

184). Una tale decisione deve essere pronunciata solo nel caso in cui la prova

offerta sia manifestamente inefficace o irrilevante (DTF 131 I 153 consid. 3,

130 II 425 consid. 2.1; II CCA 18 agosto 2004 inc. n. 12.2004.3). La valutazione

del giudice potrà essere impugnata nell’ambito dei rimedi di diritto contro le

sentenze finali allorché il giudice avrà motivato la propria decisione (art.

182 cpv. 2 CPC/TI), ritenuto che il rifiuto ingiustificato di un mezzo di prova

costituisce, oltre che una violazione dell’art. 8 CC (DTF 114 II 290),

una violazione dei principi di uguaglianza dedotti dall’art. 8 Cost. (Müller, Commentaire de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse, n. 106 ad art. 4 Cost.). La

conseguenza, essendo il diritto di essere sentito di natura formale e

indipendente, è l’annullamento della sentenza emanata senza rispettarlo (Müller, op. cit., n. 100 ad art. 4

Cost.), così come del resto previsto dall’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC/TI, che

commina la nullità dell’atto quando la parte non è stata messa in condizione di

rispondere (ossia di essere sentita), oppure anche dall’art. 143 CPC/TI, che

dispone l’annullamento degli atti di procedura in urto alle norme del codice di

rito, in concreto individuate nell’art. 184 CPC/TI, quando la violazione arreca

alla parte un pregiudizio non altrimenti rimediabile (II CCA 18 agosto 2004

inc. n. 12.2004.3, 19 febbraio 2009 inc. n. 12.2008.64, 22 ottobre 2010 inc. n.

12.2010.93, 6 febbraio 2012 inc. n. 12.2010.15, 31 gennaio 2014 inc. n.

12.2012.86, 9 aprile 2014 inc. n. 12.2012.158).

9.2 Il rimprovero mosso dalla

convenuta al Pretore di aver violato il suo diritto di essere sentito per non

averle permesso di far completare la perizia, ed in particolare di chiedere

all’esperto di specificare quale fosse la valuta di generazione dei contestati

crediti dell’attrice in valuta straniera rispettivamente l’ammontare di questi

ultimi al 23 febbraio 2000 (ritenuto che a suo dire le pretese attoree sorte

prima di quella data sarebbero prescritte siccome sorte 10 anni prima dell’inoltro

della domanda di mutazione dell’azione 24 febbraio 2010), dev’essere disatteso.

La censura è innanzitutto irricevibile

per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), visto e considerato che con

l’appello la convenuta non si è assolutamente confrontata con gli argomenti -

esposti nel decreto 5 dicembre 2011 (a cui si rimanda) - che avevano indotto il

giudice di prime cure a respingere la domanda di restituzione in intero volta

all’assunzione di quella prova, ed in particolare non ha spiegato per quali

ragioni di fatto e di diritto quegli argomenti sarebbero errati o comunque non

condivisibili, la semplice ricopiatura in questa sede di parte della domanda di

restituzione in intero 3 maggio 2011 (in particolare p. 3 e 4) non costituendo

una valida motivazione d’appello (Reetz/Theiler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a

ed., n. 36 ad art. 311; DTF 138 III 374, consid. 4.3.1; TF 27 agosto

2012 inc.5A_438/2012 consid. 2.2; RtiD I-2010 n. 7c p. 683; II CCA 20 agosto 2013 inc. n. 12.2012.31, 26 maggio 2014 inc. n. 12.2013.110,

8 agosto 2014 inc. n. 12.2012.185).

Se ciò non bastasse, si osserva

che - come si vedrà più avanti -la prova richiesta nell’occasione dalla

convenuta non sarebbe stata in ogni caso rilevante per l’esito della lite, per

cui la sua assunzione poteva essere rifiutata dal Pretore senza arbitrio. In

effetti la valuta di generazione delle pretese attoree in valuta straniera è facilmente

determinabile dall’istruttoria e nemmeno si può ritenere, come si dirà più

avanti (cfr. consid. 16), che una parte di quelle pretese fosse prescritta al

momento dell’inoltro della domanda di mutazione dell’azione e con ciò fosse

necessaria una sua quantificazione in modo dettagliato.

Tali considerazioni escludono a

loro volta che questa prova possa ora essere esperita da questa Camera in

applicazione degli art. 316 cpv. 3 e 317 cpv. 1 CPC (II CCA 3 ottobre 2014 inc.

n. 12.2013.29).

10. Passando ad esaminare il

merito, è innanzitutto incontestabile a questo stadio della lite che nel caso

concreto, al quale si applica pacificamente il diritto svizzero in applicazione

dell’art. 117 LDIP (vista da una parte la professio iuris in tal senso

contenuta negli allegati 5A e 5C, 6A e 6B rispettivamente 4A e 4B del doc. B, e

dall’altra stante la sede in Svizzera della convenuta, parte che forniva la

prestazione caratteristica), le parti siano legate tra loro da dei contratti di

conto corrente bancario e da dei contratti di deposito aperto, a cui sono

applicabili le regole del mandato, nonché da dei contratti di commissione conclusi

per l’esecuzione degli ordini passati alla convenuta per conto dell’attrice dai

gestori esterni V__________ __________ e N__________ __________ (cfr. SJ 2001 I

525 consid. 2a; TF 9 dicembre 2002 4C.205/2002 consid. 2.2). Contrariamente a

quanto ritenuto dall’attrice, nulla agli atti permette invece di ritenere che i

due menzionati gestori, ancorché conosciuti in precedenza dalla convenuta (ciò

che vale almeno per N__________ __________) e posti in seguito al beneficio di

retrocessioni da parte di quest’ultima con specifiche convenzioni (doc. N p. 1

seg. e U; cfr. pure teste __________ p. 2 seg.), fossero in realtà dei gestori

interni alla banca, l’attrice non avendo fornito elementi oggettivi a sostegno

della sua tesi, fondata solo su semplici impressioni soggettive.

responsabilità della convenuta

per l’attività gestionale di V__________ __________

11. Come detto, l’attrice ha

rimproverato alla convenuta di non averla tempestivamente informata o comunque

resa attenta del fatto che l’attività del gestore esterno V__________ __________,

che aveva poi causato importanti perdite sul conto __________ T__________, era

costitutiva di atti di rilevanza penale, rispettivamente non corrispondeva ai

suoi desiderata, ed era in ogni caso contraria ai suoi interessi. A suo dire, le

omissioni imputate alla convenuta le avrebbero causato un danno di US$

6'045’000.- (ritenuto che a fronte di suoi apporti per circa US$ 6'500'000.-,

dai quali andava però dedotto un prelevamento illecito di US$ 156'548.-

effettuato da N__________ __________, il conto presentava un saldo di US$

298'374.-), che il Pretore ha in definitiva riconosciuto in ragione di US$

1'957'660.50 (rilevando che dalla consistenza del conto a fine novembre 1999,

quando cioè la convenuta avrebbe dovuto interrompere l’operatività del gestore

esterno, da lui quantificata in US$ 5'300'000.-, doveva essere dedotto il

risultato di gestione ipoteticamente conseguibile in seguito secondo le

modalità d’investimento desiderate dall’attrice, ossia la perdita di US$ 1'086'500.-

ottenibile replicando l’indice Nasdaq [sceso del 20.5% dal 22 marzo 1999 al 3

dicembre 2001, ossia da punti 2'495.94 a punti 1'904.90], e il saldo del conto di US$ 298'179.-, ritenuto che il risultato così ottenuto era poi imputabile

alla banca in ragione del 50%, stante l’esistenza di una colpa concomitante a

carico dell’attrice) oltre interessi.

11.1 In questa sede la convenuta

contesta in primo luogo di poter essere resa responsabile di un’eventuale

omissione nei confronti dell’attrice, rilevando che in presenza di un gestore

esterno essa non era di principio tenuta ad esaminare il suo operato,

rispettivamente che, nell’unico caso in cui avrebbe forse dovuto informare

l’attrice in proposito, l’aveva fatto, senza però che quest’ultima avesse

rinunciato a bloccare l’attività del gestore.

11.1.1 In base alla giurisprudenza (TF

23 luglio 2002 4C.108/2002 consid. 2b [= doc. PP], 9 dicembre 2002 4C.205/2002 consid. 2.2; 4 novembre 2005 4C.366/2004 consid. 3.1; II CCA 5 ottobre 2005 inc. n.

12.2004.150), la banca che non è al beneficio di un mandato di gestione e si

impegna ad eseguire unicamente gli ordini che le sono affidati dal cliente non

è in generale tenuta a salvaguardare gli interessi di quest’ultimo. In siffatta

evenienza non sussiste in effetti un obbligo generale d’informazione. Di

principio la banca è obbligata ad informare il cliente solo se questi ne fa

richiesta, ritenuto però che essa dovrà pure renderlo attento nel caso in cui

dovesse risultare che egli non ha idea dei rischi che corre. L’obbligo di

fedeltà non le impone nemmeno di consigliare spontaneamente sui probabili

sviluppi dei suoi investimenti e sulle misure da intraprendere per limitare i

suoi rischi. Questi principi s’impongono a maggior ragione allorquando la

gestione è affidata ad un gestore indipendente. Il Tribunale federale ha del

resto ammesso che in presenza di un gestore esterno al beneficio di una procura

molto ampia, la banca non deve rendere attento il cliente sui maggiori rischi

che egli corre in tal caso, né chiedere la sua autorizzazione prima di

procedere ad operazioni impartite dal gestore. In altri termini, il banchiere

non è il tutore del suo cliente e deve di principio eseguire gli ordini

legittimi che gli sono impartiti.

Un obbligo d’informazione è

tuttavia dato quando la banca, facendo prova dell’attenzione richiesta, ha

riconosciuto o avrebbe dovuto riconoscere che il cliente non ha identificato un

pericolo legato all’operatività messa in atto oppure nel caso in cui tra le

parti sia sorto un particolare rapporto di fiducia in base al quale il cliente

può attendersi, in base alle regole della buona fede, che la banca gli fornisca

un consiglio o lo renda attento anche se egli non gliel’ha chiesto.

11.1.2 Prima di esaminare se la

convenuta fosse tenuta ad informare l’attrice su determinate tipologie di

operazioni effettuate dal gestore esterno V__________ __________ sul conto __________

T__________, va accertato se l’attrice fosse stata del tutto ignorante e

soprattutto a digiuno di conoscenze specifiche del diritto bancario,

rispettivamente se V__________ __________ fosse un gestore incompetente,

circostanze queste che a suo dire avrebbero imposto un maggior riguardo nei

suoi confronti da parte della convenuta. Non è così.

In merito alla prima questione,

si osserva che l’attrice è la vedova di un ricco industriale __________ e che, sentita

in sede testimoniale, si é definita a sua volta un’industriale (doc. 84-87). Ancorché

l’istruttoria abbia permesso di accertare che essa era solita delegare ad altri

gran parte delle mansioni della vita quotidiana limitandosi perlopiù alla

gestione della casa (teste __________ p. 2 seg.), la stessa non può certo

essere definita ignorante o sprovveduta, tanto è vero che il presidente delle

assise correzionali di Lugano, nella sentenza penale emanata nei confronti di N__________

__________, l’ha per finire definita una persona “non certo poco intelligente o

confusa” (doc. II p. 37). Quanto alle sue conoscenze in ambito bancario, le

stesse non erano sicuramente approfondite, tant’è che __________, intervenuto quale

perito contabile in occasione del procedimento penale nei confronti di V__________

__________ e N__________ __________, ha confermato che essa aveva conoscenze

minime o nulle della materia (p. 6; così pure il teste __________ a p. 6) ed anche

i funzionari della convenuta hanno per finire ammesso che essa non comprendeva

nulla di operatività (doc. N p. 3; teste __________ p. 17); sennonché, come si

vedrà, si può in ogni caso ritenere che essa avesse compreso a grandi linee le semplici

modalità d’investimento azionario adottate da V__________ __________ (cfr. infra

consid. 11.1.2.2), fermo restando che, allorquando si è a suo tempo trattato di

farle capire i dettagli di alcune operazioni rispettivamente è stata avvisata

delle perdite che si stavano producendo, essa è stata a più riprese oggetto

delle necessarie informazioni e spiegazioni da parte di costoro, oggettivamente

comprensibili e recepibili, ritenuto che se esse non sono poi state recepite

ciò era più che altro dovuto al fatto che essa continuava a riporre la sua totale

fiducia nel suo gestore esterno (cfr. infra consid. 11.1.2.2, 11.1.3 e

11.1.4).

Quanto al secondo aspetto, lo

stesso non necessita di essere approfondito più di tanto, la questione

dell’incapacità di V__________ __________ essendo in realtà irrilevante per

l’esito della lite, anche perché la stessa attrice ha ammesso che non è stata quella

sua presunta incapacità ad aver causato il danno di cui essa si è prevalsa (cfr.

risposta all’appello p. 64). Si aggiunga, ad ogni modo, che l’istruttoria ha

permesso di accertare che egli aveva ottenuto una laurea in economia ed un

master e già si era in precedenza occupato di gestione patrimoniale (replica p.

7), ciò che rende privo di fondamento ogni rimprovero in tal senso.

11.1.2.1 Ciò posto, l’attrice ritiene

dapprima che al gestore esterno sarebbe stato conferito l’incarico di

effettuare una gestione conservativa e priva di rischi, per cui la convenuta

avrebbe dovuto renderla attenta del fatto che sul conto venivano in realtà

effettuate perlopiù operazioni nel mercato azionario tecnologico americano. A

torto. In occasione dell’apertura della relazione bancaria, essa stessa aveva

in effetti comunicato alla banca che il nuovo conto era stato aperto “per

trasferire i valori americani azionari della cui gestione si occupa

esclusivamente il sig. __________” (cfr. doc. B allegato 4A). Nulla, a parte

quanto da lei stessa dichiarato (doc. 84 p. 4), permette dunque di ritenere che

essa intendesse operare una gestione conservativa (cfr. oltretutto quanto si

dirà nel prossimo considerando).

11.1.2.2 L’attrice rileva in seguito che

le operazioni eseguite dal gestore esterno sarebbero state in ogni caso

eccessivamente speculative e scriteriate e con ciò tali da comportare dei

rischi dei quali essa mai si sarebbe resa conto e che non avrebbe mai inteso

assumersi. Il rilievo è del tutto infondato.

Sulla prima questione, si osserva

che, a prescindere dai giudizi sostanzialmente negativi formulati dai

funzionari della convenuta (doc. N p. 2), l’esperto sentito in occasione del

procedimento penale a carico di V__________ __________ ha escluso che

l’operatività di quest’ultimo fosse eccessivamente speculativa (doc. F ad quesito

5) o scriteriata, nel senso che fosse priva di logica.

Che l’attrice fosse poi a

conoscenza e d’accordo con l’operatività molto speculativa ed aggressiva (perizia

p. 6 segg.) messa in atto dal gestore esterno risulta invece chiaramente da una

serie di circostanze: dal fatto che essa ha dichiarato di sapere che V__________

__________ operava nel mercato borsistico (doc. 86 p. 1), che sapeva essere un

po’ a rischio (doc. 86 p. 2); dal fatto che essa aveva pacificamente ammesso di

essere stata allettata dai guadagni da lui prospettati in oltre US$

50'000'000.- (cfr. doc. 84 p. 6 e 85 p. 2); dal fatto che con una tale gestione

nei soli primi 6-9 mesi erano stati ottenuti guadagni importanti, dell’ordine di

oltre il 50% del capitale investito (perizia p. 9; teste __________ p. 7; si

veda in tal senso l’evoluzione del saldo del conto, passato da US$ 6'172'137.-

al 31 marzo 1999 [doc. 48] a US$ 9'523'162.- al 31 dicembre 1999 [doc. 47]), senza

che essa avesse avuto da ridire; dal fatto che essa, allorché nel corso del 1999

era stata informata telefonicamente di una perdita di oltre US$ 1'500'000.-,

l’aveva ratificata sia verbalmente che per scritto senza aver fatto una piega,

convinta dal gestore esterno che la borsa saliva e scendeva (doc. 85 p. 2;

teste __________ p. 14 seg.); dal fatto che alla stessa veniva costantemente

comunicata la consistenza del conto (doc. FF p. 2; teste __________ p. 8 seg.);

e dal fatto che essa aveva provveduto a sottoscrivere - in parte tramite N__________

__________ e in parte personalmente (si vedano a quest’ultimo proposito i

benestare 7 ottobre 1999, 13 marzo 2000, 16 maggio 2000, 27 settembre 2000 e 8

novembre 2001) - i relativi resoconti mensili (cfr. doc. 60 e N p. 3), riportanti

da una parte i saldi del conto (passato dagli US$ 5'938'257.- nell’ottobre 1999

ai US$ 9'274'654.- a marzo 2000, per poi scendere a US$ 3'751'534.- nel maggio

2000 e ancora a US$ 3'262'828.- nel settembre 2000, ed assestarsi a US$ 298'145.-

nel novembre 2001) e dall’altra l’ammontare del relativo deposito titoli,

ratificando con ciò implicitamente quella particolare operatività.

In tali circostanze non è

necessario esaminare la tesi attorea secondo cui la convenuta sarebbe pure

stata responsabile per aver dato seguito agli ordini d’investimento via fax del

gestore esterno relativi a queste operazioni, nonostante gli stessi riportassero

solo una firma fotocopiata dell’attrice (circostanza questa di cui per altro la

convenuta non si era accorta, cfr. teste __________ p. 5), tanto più l’attrice

aveva comunque sottoscritto il formulario “manleva per ordini telefonici e

telefax” (cfr. doc. B allegato 4A); il perito ha oltretutto dichiarato che

nell’ambito di quella particolare operatività neppure era necessario richiedere

la firma del titolare del conto, nemmeno a posteriori, in quanto il gestore

esterno agiva per delega e quindi gli ordini da lui impartiti erano di per sé vincolanti

per il cliente (complemento peritale p. 2).

11.1.2.3 L’attrice ritiene che la

controparte avrebbe inoltre dovuto renderla attenta allorché si era accorta che

V__________ __________, abusando del sistema “delivery versus payment” (che gli

permetteva di trasmettere gli ordini direttamente al broker americano, ritenuto

però che egli comunicava alla banca il giorno dopo - quando l’operazione

eseguita durante il giorno [intraday] era già terminata - rispettivamente al

più tardi entro 3 giorni - quando l’operazione era rimasta aperta 1 o 2 giorni

- il conto a cui attribuire l’operazione effettuata, cfr. doc. B p. 13 seg. e F

ad quesito 3.2), accreditava per lo più a sé stesso (sul suo conto __________

prima e sul conto __________ poi) le operazioni intraday e a 3 giorni

concludenti con un utile ed addebitava a lei e ad altri suoi clienti gestiti

secondo quelle medesime modalità (i titolari dei conti __________ e __________)

quelle concludenti con una perdita. A ragione.

V__________ __________ è stato

condannato per amministrazione infedele continuata, ripetuta e aggravata per

aver in tal modo danneggiato l’attrice ed altri clienti con le operazioni

intraday (cfr. doc. LL, mentre i danni causati con le operazioni a 3 giorni non

sono stati approfonditi nell’ambito del procedimento penale).

I funzionari della convenuta

hanno dichiarato di essersi accorti che qualcosa non funzionava con tutte quelle

operazioni verso fine 1999 - inizio 2000 (teste __________ p. 5),

rispettivamente nel maggio 2000 (teste __________ p. 7 e 9). Nonostante a quel

momento non avessero la certezza che V__________ __________ stesse effettuando

atti di rilevanza penale nei confronti dei suoi clienti, essi hanno inequivocabilmente

affermato di aver nutrito dei dubbi in tal senso (doc. T p. 3; teste __________

p. 8 e 12). Tanto basta, in base alla giurisprudenza (cfr. pure Cocchi, La responsabilità della banca

nell’ambito di gestioni patrimoniali esterne, in: RSPC 2003 p. 79 seg.), per

imporre alla convenuta di informare l’attrice.

11.1.2.4 Per quest’ultima, la convenuta

avrebbe infine dovuto avvisarla anche del fatto che l’operatività posta in atto

da V__________ __________ era frenetica e sembrava finalizzata a fargli

maturare importanti retrocessioni di commissioni, più che a farle guadagnare

qualcosa. Il rilievo è sostanzialmente fondato. Nonostante il sistema “delivery

versus payment” fosse stato a suo tempo proposto dalla convenuta a V__________ __________

proprio per ridurre l’entità delle commissioni a carico dell’attrice (doc. N p.

3; cfr. perizia p. 7) sicché si poteva ritenere che la banca, avendolo proposto,

e il gestore esterno, avendolo recepito, non volessero lucrare a danno della

stessa, si osserva in effetti che i funzionari della convenuta hanno riferito

di aver preso atto con una certa preoccupazione, nella primavera 2000 (teste __________

p. 15), del fatto che V__________ __________ svolgeva un’attività di

compravendita di azioni febbrile e forsennata (teste __________ p. 4, 8 e 15

seg.), che si concludeva spesso con perdite, tale da creare comunque importanti

commissioni bancarie a carico dell’attrice (teste __________ p. 15). Pure

questa circostanza imponeva loro di chiarire la situazione con lei.

11.1.3 Appurato con ciò che la

convenuta avrebbe dovuto informare l’attrice del dubbio che V__________ __________

stesse effettuando atti di amministrazione infedele nei suoi confronti con le

operazioni intraday e a 3 giorni nell’ambito del sistema “delivery versus

payment” rispettivamente del fatto che costui svolgeva un’attività febbrile e

forsennata tale da creare importanti retrocessioni a suo favore, si tratta ora di

stabilire se essa abbia tempestivamente e correttamente adempiuto al suo obbligo

di informazione. Al quesito va data una risposta affermativa.

Sul primo aspetto l’istruttoria

ha in effetti permesso di accertare che i funzionari della convenuta, dopo essersi

dapprima rivolti al gestore esterno (teste __________ p. 10) e vista in seguito

l’assenza di riscontri ad un’informazione in tal senso indirizzata all’attrice

tramite N__________ __________ (doc. 84 p. 6; teste __________ p. 7 e 10), sono

riusciti finalmente ad incontrarla solo il 27 settembre 2000 e a quel momento le

hanno comunicato i loro dubbi sull’operato di V__________ __________

nell’ambito del sistema “delivery versus payment” (teste __________ p. 6, 10 e

18): nonostante l’attrice abbia dichiarato di non aver allora capito che i

vantaggi così risultanti al gestore esterno comportassero pure un inganno ai

suoi danni (doc. 85 p. 3), dal fatto che essa abbia aggiunto che il direttore

della convenuta le aveva detto, sia pure in modo “diplomatico”, che V__________

__________ sfruttava in tal modo la situazione “per giocare a suo favore,

rispettivamente a mio sfavore” (doc. 85 p. 3) e che costui attribuiva al proprio

conto operazioni andate bene e al suo conto quelle che andavano male (doc. 84

p. 6), si può senz’altro ritenere che l’informazione fornitale fosse corretta e

conforme alla situazione reale e con ciò tale da permetterle di decidere sul da

farsi con cognizione di causa, anche se allora non le erano state date le cifre

concrete (doc. N p. 3, cifre queste che del resto erano difficilmente

determinabili senza una perizia contabile, che è poi stata esperita solo

nell’ambito del procedimento penale).

Sulla seconda questione, ovvero

sull’entità delle commissioni percepite dal gestore esterno, a quel momento non

si è discusso. La stessa attrice ha tuttavia ammesso che la convenuta le aveva

già segnalato in precedenza che il gestore esterno faceva tante operazioni

(doc. 85 p. 2) e che la sua operatività era frenetica (doc. 85 p. 3).

11.1.4 A seguito di questo incontro,

l’attrice, dopo due giorni di riflessione, ha per finire deciso di non revocare

il mandato al gestore esterno (doc. N p. 3), con cui aveva una relazione

sentimentale e in cui continuava a nutrire una fiducia totale, e ciò nonostante

fosse allora stata informata che il saldo del conto si era ridotto in soli 6

mesi da US$ 9'274'654.- a US$ 3'262'828.- (doc. 60; teste __________ p. 7). Nell’occasione

essa, su richiesta della convenuta, si è limitata ad accordarsi con lei nel

senso che da quel momento avrebbe accettato le operazioni in perdita solo se le

fossero state attribuite entro il giorno successivo, ossia che non avrebbe più

accettato le operazioni a 3 giorni in perdita (doc. S; teste __________ p. 7).

Stando così le cose, pare addirittura

scontato che anche nel caso in cui la convenuta avesse segnalato già in

precedenza all’attrice direttamente e non solo indirettamente (tramite N__________

__________) i suoi dubbi su quell’operatività (che oltretutto a quel momento sarebbero

stati meno seri), essa avrebbe verosimilmente deciso di confermargli comunque la

sua fiducia. Del resto in maniera analoga si erano risolte altre precedenti segnalazioni

della convenuta, e meglio quelle in merito all’utilizzo esagerato da parte di V__________

__________ di carte di credito garantite dall’attrice (doc. N p. 3 e 85 p. 3; teste

__________ p. 7).

Non è dunque vero che l’attrice,

se fosse stata debitamente informata delle irregolarità commesse da V__________

__________, l’avrebbe immediatamente “buttato fuori di casa” (come invece da

lei dichiarato con enfasi in sede penale, cfr. doc. 85 p. 5) e gli avrebbe

revocato il mandato. Se nel dicembre 2001 ha deciso di agire diversamente, è perché la loro relazione sentimentale si era frattanto interrotta (teste __________

p. 6).

11.2 La convenuta censura in

seguito il calcolo del danno così causato e l’entità del risarcimento posto a

suo carico dal Pretore.

11.2.1 In base alla giurisprudenza il

danno da risarcire in caso di omissioni imputabili alla banca consiste di principio

nella differenza tra il patrimonio attuale del cliente e quello che sarebbe

stato ipoteticamente conseguito nel caso in cui tale omissione non vi fosse

stata (II CCA 26 marzo 2015 inc. n. 12.2013.23).

11.2.2 Nel caso di specie, la

modalità di calcolo del danno adottata dal Pretore non può essere condivisa già

per il fatto che l’attrice aveva espressamente dichiarato di rinunciare “a far

valere il mancato guadagno che una gestione corretta avrebbe portato” (replica

p. 4) ossia al risarcimento dell’interesse positivo poi riconosciutole dal

giudice di prime cure, optando invece - a torto, come si vedrà qui di seguito -

per la rifusione del solo interesse negativo, per altro nemmeno più riproposto in

questa sede.

In effetti, l’attrice non ha reso

sufficientemente verosimile che, nel caso in cui alla convenuta potesse essere

rimproverata una carente informazione in merito a determinate operazioni

svolte da V__________ __________, essa non solo avrebbe provveduto a revocargli

il mandato di gestione (cfr. anzi quello che si è detto sopra al consid.

11.1.4), ma avrebbe anche rinunciato a proseguire, eventualmente tramite altri

gestori esterni, l’operatività in azioni tecnologiche americane con lui

concordata (a tal proposito si osserva che essa, nel doc. 86 p. 1, aveva

dichiarato di essere stata a un certo momento contraria a che N__________ __________

effettuasse pure operazioni in borsa, ma ciò solo per il fatto che delle stesse

si occupava V__________ __________; e oltretutto dal doc. B, e meglio dalle sue

p. 10 e 19 segg., si evince che N__________ __________ era comunque stata

autorizzata ad effettuare investimenti azionari su altri suoi conti in misura

del 30%).

11.2.3 Ma, a prescindere da quanto precede,

si osserva da una parte che, diversamente da quanto ritenuto dal Pretore, come

punto di partenza per la determinazione dell’eventuale danno non si sarebbe

dovuto prendere in considerazione la consistenza del conto a fine novembre 1999

ma semmai quella a fine 1999 - inizio 2000 o meglio ancora nella primavera

2000, quando cioè i dubbi della convenuta sulla correttezza dell’operatività messa

in atto dal gestore esterno si erano fatti viepiù importanti; e che dall’altra neppure

è poi corretto dedurre, oltre beninteso al saldo del conto, il risultato di

gestione ipoteticamente conseguibile in seguito in base alle modalità

d’investimento desiderate dall’attrice intraviste in un investimento che replicava

l’indice Nasdaq: nulla - e del resto nemmeno l’attrice l’aveva preteso negli

allegati preliminari - permette in effetti di ritenere che la modalità

d’investimento adottata da V__________ __________, che consisteva in

investimenti fiduciari e soprattutto in operazioni di compravendita di azioni

americane intraday, a 3 giorni e di più lunga durata (doc. F ad quesito 5),

corrispondesse di fatto a un investimento replicante quel particolare indice,

tanto più che il Pretore, anziché considerare il valore dell’indice Nasdaq a

fine novembre 1999 o quello a fine 1999 - inizio 2000 o meglio nella primavera

2000 (che in quel periodo aveva persino superato i 5’000 punti, cfr. teste __________

p. 13), ha nell’occasione preso in considerazione quello risultante al 22 marzo

1999 (pari a soli 2’395,94 punti, cfr. perizia p. 14). Sennonché l’attrice,

gravata dell’onere della prova (art. 8 CC), non ha ritenuto di quantificare

ancor prima di provare i dati e gli importi rilevanti per questo calcolo (il

che sarebbe invero stato possibile nell’ambito della prova peritale ed esclude

così la possibilità di applicare a suo favore la facilitazione della prova

dell’art. 42 cpv. 2 CO), ciò che impone di decidere a suo sfavore.

Questo, senza oltretutto dimenticare

- come si è visto sopra - che l’attrice, nonostante l’eventuale violazione

contrattuale imputabile alla convenuta, per altro esclusa (cfr. consid. 11.1.3),

aveva in ogni caso deciso di confermare il mandato al gestore esterno per il

futuro (e con ciò anche per il passato), ciò che di fatto la rendeva priva di

conseguenza pratiche (non potendosi così ritenere che la convenuta ad un certo

momento, a fine novembre 1999, a fine 1999 - inizio 2000 o ancora nella

primavera 2000, avrebbe dovuto interrompere l’attività del gestore esterno nel

mercato borsistico americano).

12. Ciò non significa però

ancora che la convenuta non possa essere resa responsabile, in parte, per l’operato

di V__________ __________. L’attrice, nella sede petizionale, aveva in effetti indicato

che nell’importo complessivo di fr. 10'324'993.-, poi modificato in US$

6'045'000.-, perso da V__________ __________ sul conto __________ T__________ e

da lei rivendicato, erano compresi tutta una serie di altri importi, lasciando

con ciò intendere che la controparte era in ogni caso tenuta a rifonderle

almeno quelli (petizione p. 10).

12.1 Nella domanda di risarcimento

complessivo per l’operatività di V__________ __________ era in primo luogo compreso

un importo di US$ 413'256.-, corrispondente alle somme da lui malversate a

danno dell’attrice con le operazioni intraday nell’ambito del sistema “delivery

versus payment”. Sennonché, contrariamente a quanto ritenuto dall’attrice, non

si può ritenere che quelle somme possano essere poste a carico della convenuta.

Al proposito va immediatamente

evidenziato che il fatto che al gestore esterno fosse stato permesso di operare

secondo quelle modalità, ossia di attribuire ai clienti la relative operazioni

solo a fine giornata, era di per sé conforme alla prassi bancaria (perizia p. 4

seg.; anche se, per il perito, la stessa non era sufficiente e idonea ad

evitare eventuali abusi, di modo che sarebbe stato auspicabile e logico in base

al buon senso adottare una diversa linea di condotta, a suo dire comunque non

prevista dalla prassi bancaria e fors’anche nemmeno tecnicamente possibile).

Ciò detto, l’attrice ha ragione

ad affermare che quell’importo corrisponde al danno causatole da V__________ __________,

per il quale quest’ultimo era stato condannato penalmente (doc. LL).

Quel pregiudizio, che è in

sostanza costituito dalla differenza tra l’utile spettante all’attrice -

calcolato tenendo conto delle relative percentuali che sarebbero spettate a V__________

__________, a lei ed ai titolari dei conti __________ e __________ in

considerazione del volume delle operazioni effettuate (secondo il conteggio

peritale di cui al doc. M; cfr. pure petizione p. 12) - di US$ 160'638.- (cfr.

doc. D, M e LL) e la perdita da lei in realtà incassata di US$ 252'618.- (cfr. perizia

p. 8; doc. B p. 14 e 16 e allegato 20, doc. D, M e LL) a seguito di quelle

operazioni, si è prodotto durante l’intera operatività di V__________ __________,

cioè dall’agosto 1999 al febbraio 2001 (doc. B p. 14 e 17 e allegato 20, doc. D

e LL; teste __________ p. 4). Ritenuto, come detto, che la convenuta ha

iniziato ad aver dubbi sulla correttezza di V__________ __________ solo a fine

1999 - inizio 2000 rispettivamente nella primavera del 2000, l’importo per cui

essa - nella peggiore per lei delle ipotesi - potrebbe essere resa responsabile

dovrebbe già per questo motivo essere ridotto in ragione del 50% circa (cfr.

doc. B p. 16, da cui si evince che metà delle perdite si era verificata prima

del 31 gennaio 2000), ad un importo di circa US$ 200'000.-. Ma nemmeno tale

somma, in larga misura corrispondente a quella persa con l’operazione relativa

all’acquisto di 14'000 azioni “SDL” che verrà esaminata più avanti (cfr.

consid. 12.3), può a ben vedere essere posta a suo carico. Come detto (cfr.

consid. 11.1.3 e 11.1.4), non si può in effetti ritenere che essa abbia violato

l’obbligo di informazione, visto che, dopo aver cercato invano di contattare

l’attrice in precedenza tramite N__________ __________, è finalmente riuscita

ad informarla il 27 settembre 2000; tanto più che, nonostante

quell’informativa, l’attrice non ha ritenuto di interrompere per il futuro

quell’operatività, lasciando intendere che non aveva da ridire nemmeno in

merito a quella messa in atto nel passato.

12.2 Nella domanda di risarcimento

complessivo per l’operatività di V__________ __________ era pure compreso un

importo di US$ 580'000.-, pari all’ammontare delle malversazioni da lui asseritamente

commesse a danno dell’attrice con le operazioni a 3 giorni nell’ambito del

sistema “delivery versus payment”, che sono in realtà continuate anche dopo la

firma del già menzionato doc. S (teste __________ p. 10). La pretesa risulta in

parte fondata.

Rilevante è qui il fatto che l’attribuzione

ai clienti di queste operazioni solo entro 3 giorni (doc. N p. 3) - non già le

relative operazioni, che di per sé sono lecite - non avrebbe in realtà dovuto

essere permessa dalla convenuta (la quale riteneva erroneamente ammissibile un

tale modo di procedere, cfr. testi __________ p. 6 seg. e __________ p. 6),

visto e considerato che la prassi bancaria imponeva un’attribuzione ai clienti già

entro lo stesso giorno (perizia p. 4). Ciò non significa però ancora che

l’intera somma rivendicata dall’attrice debba esserle risarcita. Quella somma costituisce

in effetti la differenza tra l’utile di US$ 249'710.- ricavato da V__________ __________

(perizia p. 8; doc. F ad quesito 3.2 e allegato 1) e la perdita di US$

336'571.- da lei registrata (perizia p. 8; doc. F ad quesito 3.2 e allegato 2) con

quelle operazioni, ma non rappresenta il danno vero e proprio da lei subito,

che, analogamente a quanto valeva per le operazioni intraday (cfr. doc. M),

dev’essere calcolato tenendo conto del volume delle operazioni effettuate e

della conseguente percentuale di utile / perdita che sarebbe spettata all’attrice

stessa, il tutto a fronte del risultato effettivamente a lei attribuito. Ora, ritenuto

che dall’allegato 4 al doc. F si è potuto evincere che per conto di V__________

__________ erano state effettuate operazioni di quel genere con un volume

complessivo di US$ 12'710'000.- e che per conto dell’attrice ne erano invece state

effettuate per un volume complessivo di US$ 50'940'000.-, si ha che a

quest’ultima sarebbe spettato circa l’80% del risultato conseguito da entrambi.

Appurato che quel risultato era in realtà una perdita di US$ 86’861.- (utile di

US$ 249'710.- ricavato da V__________ __________ ./. perdita di US$ 336'571.-

subita dall’attrice), all’attrice avrebbe così dovuto essere registrata una

perdita di US$ 69'488.80 (80% di US$ 86’861.-). Preso atto che alla stessa è

invece stata caricata una perdita di ben US$ 336'571.-, il suo danno può in

definitiva essere quantificato in US$ 267'082.20 (US$ 336'571.- ./. US$

69'488.80), che va risarcito dalla convenuta. Quest’ultima non può in effetti

celarsi dietro la presunta ratifica delle relative operazioni da parte

dell’attrice, ritenuto che la loro irregolarità da questo punto di vista non

era evincibile dai resoconti da lei sottoscritti, né le era stata altrimenti

comunicata (la dottrina e la giurisprudenza hanno in effetti avuto modo di stabilire

che nel diritto societario - ma le conclusioni possono essere estese a tutti i

campi del diritto - una dichiarazione di scarico è operante solo nella misura

in cui si riferisce a fatti che erano stati resi noti al debitore o che erano

comunque a sua conoscenza al momento in cui la stessa è stata resa [cfr. DTF 78

Considerandi

II 155, 95 II 320 consid. IV.2; TF 29 giugno 2005 4C.107/2005; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel,

Schweizerisches Aktienrecht, p. 435 n. 129; Böckli,

Schweizer Aktienrecht, 3ª ed., p. 2143 n. 451; Watter/Dubs,

Der Déchargebeschluss, in: AJP 2001 p. 911 seg.; Bachmann, Aktienrechtliche Verantwortlichkeit im Konkurs,

in: AJP 2003 p. 502], ritenuto che gli stessi principi valgono del resto anche

per una dichiarazione di ratifica [cfr. II CCA 16 giugno 2006 inc. n.

10.2004

, 20 marzo 2009 inc. n. 10.2002.17]).

12.3

Nella richiesta di

risarcimento complessivo per l’operatività di V__________ __________ erano

infine compresi anche due importi di US$ 178'027.50 e di US$ 200'877.45,

corrispondenti a due operazioni intraday che erano state accettate dalla convenuta

nonostante il loro ammontare eccedesse il limite giornaliero operativo di US$

5'000'000.- a suo tempo concordato. La pretesa è parzialmente fondata. Come

giustamente evidenziato dall’attrice, il 22 marzo 1999 (doc. R) essa si era in

effetti accordata con la convenuta nel senso che da quel momento V__________ __________

sarebbe stato autorizzato a passare ordini al broker americano del valore di

US$ 5'000'000.- giornalieri. Nonostante i funzionari della convenuta abbiano

dichiarato in sede testimoniale che un tale limite, stabilito quando il gestore

esterno passava gli ordini tramite la banca stessa, non era più operativo con

l’entrata in vigore del sistema “delivery versus payment” (teste __________ p.

13) rispettivamente non aveva più alcun senso in caso di utilizzo di quel

sistema (teste __________ p. 7), essi hanno per finire ammesso di non aver

affrontato questi dettagli con l’attrice (teste __________ p. 13), che in tal

modo poteva ritenere in buona fede che la banca si sarebbe comunque attenuta a

quel limite (in tal senso, cfr. pure perizia p. 3). Ora, rilevato che in data

22.

novembre 1999 era stato effettuato un acquisto di 45'000 azioni “American

online” per un importo di US$ 7'217'853.50 che aveva poi causato una perdita di

US$ 178'027.50 (teste __________ p. 4; doc. B allegato 20 p. 1 n. 22),

rispettivamente che il 27 luglio 2000 erano state acquistate altre 14'000

azioni “SDL” per un importo di US$ 6'075'912.- operazione che aveva poi comportato

una perdita di US$ 200'877.45 (teste __________ p. 5; doc. B allegato 20 p. 2

n. 61), la convenuta dev’essere obbligata a risarcire il danno causato alla

controparte, che non corrisponde tuttavia alla totalità delle perdite subite

nell’occasione dall’attrice, bensì solo alla maggior perdita da lei patita

rispetto a quella che essa avrebbe dovuto assumersi qualora la banca avesse

agito correttamente, ossia avesse limitato la sua operatività giornaliera a US$

5'000'000.-. La convenuta è così tenuta a rifondere US$ 54'703.10 (US$

178'027.50 ./. [US$ 5'000'000.- : US$

7'217'853.50 x US$ 178'027.50])

per la prima operazione e US$ 35'571.05 (US$ 200'877.45 ./. [US$ 5'000'000.- : US$ 6'075'912.- x US$

200'877.45]) per la seconda. Anche

in questo caso essa non può in effetti nascondersi dietro la presunta ratifica

di quelle operazioni da parte dell’attrice, ritenuto che queste ultime, e

soprattutto la loro non conformità con l’istruzione a suo tempo fornita, non

era evincibile dai resoconti da lei sottoscritti, né le era stata altrimenti

comunicata.

restituzione delle

retrocessioni concesse a V__________ __________

13.

Nella sentenza il Pretore ha

pure condannato la convenuta a rifondere all’attrice le retrocessioni, di US$

390’451.-, da lei versate a sua insaputa al gestore esterno V__________ __________.

In questa sede la convenuta

ribadisce l’infondatezza della pretesa sia per motivi d’ordine che di merito.

13.1

La censura secondo cui la

pretesa sarebbe stata già irricevibile per il fatto che la stessa non poteva

essere oggetto della domanda di mutazione dell’azione 24 febbraio 2010 (siccome

non basata su un credito fondato su una valuta diversa) e pertanto risultava

essere stata formulata per la prima volta solo in sede conclusionale è chiaramente

infondata, persino al limite del temerario. Non è in effetti vero che la

relativa pretesa non fosse mai stata oggetto della procedura pretorile e si

fondasse dunque su fatti diversi, la stessa essendo in realtà stata esposta,

sia pure in valuta svizzera (fr. 639'710.-; cfr. doc. U, da cui risulta, tra

l’altro, che la pretesa era originariamente sorta proprio in US$), a p. 18 seg.

e 26 della petizione.

13.2

Nel merito la

convenuta ha rilevato che l’istruttoria non aveva dimostrato l’esistenza di alcuna

circostanza costitutiva di una violazione degli obblighi contrattuali da parte

sua, che le retrocessioni versate al gestore esterno non avevano nulla di

anomalo o di eccessivo e che la controparte non aveva dimostrato a quanto

ammontavano le retrocessioni di apporto (per le quali non poteva esserle

rimproverata alcuna violazione contrattuale) e quelle che invece erano riferite

ai ristorni.

Mentre da una parte il fatto che

le retrocessioni versate al gestore esterno non avessero nulla di anomalo o di

eccessivo è del tutto irrilevante per l’esito della lite anche perché l’attrice

o il Pretore mai avevano preteso il contrario, e dall’altra il fatto che quelle

qui rivendicate non costituissero retrocessioni di apporto ma fossero

effettivamente riferite ai ristorni bancari era chiaramente provato dal tenore

del doc. U, è senz’altro a ragione che la convenuta contesta di aver violato il

contratto che la legava all’attrice e di essere con ciò tenuta a restituire le

retrocessioni (ossia parte delle commissioni bancarie) che essa aveva provveduto

a versare al gestore esterno. L’obbligo di restituzione delle retrocessioni percepite,

fondato sul contratto di mandato (art. 400 cpv. 1 CO), incombe in effetti

unicamente al gestore patrimoniale che le ha a suo tempo ricevute (DTF 137 III

393). Nel caso - come quello in esame - in cui l’attività di gestione sia stata

svolta da un gestore esterno, è quindi a quest’ultimo e non certo alla banca che

gli ha versato quelle commissioni che il cliente è tenuto a rivalersi, ritenuto

che nel caso di specie nemmeno risulta che una tempestiva informativa sul tema

delle retrocessioni da parte della banca avrebbe permesso il recupero di parte

di quelle somme. Diversa sarebbe stata la situazione per le eventuali retrocessioni

che la convenuta avesse ricevuto da terzi, da lei poi trattenute o riversate al

gestore esterno: sennonché, a parte il fatto che non risulta che ne abbia

percepite (cfr. doc. U), si osserva che le stesse nemmeno sono state

rivendicate con la presente causa.

responsabilità della convenuta

per i trasferimenti e prelevamenti illeciti effettuati da N__________ __________

14.

L’attrice ha infine rimproverato

alla convenuta da una parte di non averla resa attenta del fatto che il gestore

esterno N__________ __________ fosse disonesto rispettivamente del fatto che

quest’ultima stesse effettuando atti di rilevanza penale a suo danno e

dall’altra, soprattutto, di avervi dato seguito. A suo dire, le violazioni

contrattuali imputate alla convenuta, che di fatto avevano permesso a N__________

__________ di effettuare 5 trasferimenti o prelevamenti illeciti dai suoi

conti, per i quali era stata condannata penalmente, in 2 casi per

appropriazione indebita (cfr. doc. II) - e meglio l’ordine di prelevamento dal

conto __________ Tri__________ di Lit. 80'000'000 il 14 ottobre 1999 (cfr. doc.

B allegato 29A.2) e l’ordine di prelevamento dal conto __________ T__________

di Lit. 300'000'000 il 23 dicembre 1999 (cfr. doc. B allegato 29A.1) - e in 3

casi per truffa (cfr. doc. II) - e meglio l’ordine di bonifico dal conto __________

Mi__________ al conto __________ presso __________ di Lit. 200'000'000 il 3

aprile 1998 (cfr. doc. B allegato 29A.6), l’ordine di bonifico dal conto __________

Mi__________ al conto __________ di US$ 100’000.- il 16 gennaio 2001 (cfr. doc.

B allegato 29A.7) e l’ordine di bonifico dal conto __________ Mi__________ al

conto __________ presso __________ di GB£ 195’000.- il 16 novembre 2001 (cfr.

doc. B allegato 29A.8), ritenuto che N__________ __________ risultava essere la

titolare dei conti __________ e __________ (cfr. doc. B p. 10 e 12 e allegati

14A e 19A) rispettivamente l’avente diritto economico del conto __________

(cfr. doc. B p. 9 e allegato 9) - imponevano il risarcimento di € 103'291.- (pari

a Lit. 200'000'000), US$ 100’000.-, GB£ 195’000.-, US$ 156'548.- e US$ 44'621.-,

che il giudice di prime cure, tenendo conto della sua importante concolpa, aveva

in definitiva ammesso in ragione del 30% e meglio per € 30'983.70, US$

30’000.-, GB£ 58’500.-, US$ 46'964.40 e US$ 13'386.30.

14.1

Il rimprovero mosso alla convenuta

di non essersi accorta, e con ciò di non aver informato l’attrice, del fatto

che N__________ __________ __________, scelta da quest’ultima come gestore

esterno dei conti __________ Mi__________ e __________ Tri__________, fosse una

persona incapace e disonesta e dunque da sconsigliare, rispettivamente del

fatto che essa stesse effettuando i 5 atti di appropriazione indebita o di

truffa a suo danno è ampiamente infondato.

Sulla prima questione, senza che

occorra approfondire la questione dell’incapacità di N__________ __________ -

irrilevante per l’esito della lite, anche perché non è stata quella circostanza

ad aver causato il danno di cui si prevale ora l’attrice -, si osserva che i

funzionari della convenuta hanno dichiarato di non aver mai pensato, almeno

fino a che nel dicembre 2001 l’attrice aveva contestato di aver ordinato alcuni

trasferimenti o prelevamenti andati a favore di N__________ __________, che

quest’ultima fosse una persona disonesta (doc. N p. 1 seg., NN p. 4). L’attrice

non ha in ogni caso versato agli atti alcuna prova atta a comprovare una loro

eventuale conoscenza della sua disonestà, che essa stessa avrebbe semmai avuto

motivo di sospettare essendo stata informata nel corso del 2000 da un’amica, tale

__________, invero a suo dire non del tutto attendibile (doc. 85 p. 8), che N__________

__________ le avrebbe in precedenza sottratto Lit. 1'000'000'000, poi

successivamente restituiti (doc. FF p. 2 e 85 p. 7; teste __________ p. 6): a

questo proposito risulta in effetti che ai funzionari della convenuta sia stato

semplicemente accennato che N__________ __________ aveva avuto non meglio precisati

problemi con dei conoscenti (doc. N p. 2).

Sulla seconda, si osserva che

nulla agli atti permette di confermare che la convenuta fosse consapevole che N__________

__________ in occasione dei 5 trasferimenti e prelevamenti qui in discussione

stesse agendo a scapito della cliente (teste __________ p. 19). Per altro

neanche in questo caso l’attrice è stata in grado di fornire delle prove a sostegno

della sua tesi.

14.2

Resta da esaminare se la convenuta

possa essere resa responsabile per aver dato seguito alle 5 operazioni di

trasferimento o prelevamento qui litigiose.

14.2.1

Il denaro depositato su un

conto bancario aperto a nome di un cliente è di proprietà della banca, verso la

quale il cliente ha unicamente un credito. Pertanto, girando o versando questi

soldi a un terzo, la banca trasferisce il proprio denaro. Quando lo fa in

esecuzione di un ordine del cliente essa, nella misura in cui regolarmente

esegua il mandato, acquisisce verso di lui un credito dell’importo

corrispondente (art. 401 cpv. 1 CO). Per contro, quando la banca esegue

l’ordine di pagamento senza ordine del cliente, per esempio sulla base di un

ordine di un terzo non autorizzato, non nasce alcun credito di rimborso verso

il cliente non implicato nell’operazione: il danno derivante dal pagamento

indebito rimane un danno della banca, non del cliente, e la questione della

riparazione del danno subito da quest’ultimo in relazione con una violazione

del dovere di diligenza della banca non si pone. Tutt’al più la banca può

chiedere il risarcimento del proprio danno al cliente, nella misura in cui egli

abbia contribuito colpevolmente a crearlo, segnatamente nel caso in cui quest’ultimo

ha in qualche modo incitato o indotto la banca a procedere al pagamento

illecito; ma, al di fuori di questa ipotesi il cliente non deve sopportare il

pregiudizio, nemmeno in difetto di una colpa della banca (cfr. sull’intera

questione DTF 132 III 449 consid. 4; TF 29 gennaio 2008 4A_438/2007 consid.

5.

, 23 febbraio 2010 4A_398/2009 consid. 5.1.1).

14.2.2

L’attrice ha pacificamente

ammesso che i 2 prelevamenti sanzionati nell’ambito del reato di appropriazione

indebita (quelli di US$ 44'621.- il 14 ottobre 1999 e di US$ 156'548.- il 23

dicembre 1999) sono avvenuti sulla base di altrettanti ordini di prelevamento da

lei sottoscritti a favore di N__________ __________ con l’indicazione del conto

di partenza lasciata in bianco (doc. 84 p. 4, 85 p. 6 seg., 87 p. 2; cfr. pure

verbale del dibattimento penale del 25 marzo 2004 p. 4), posizione questa che è

poi stata completata da N__________ __________ (sull’intera questione, cfr.

doc. II p. 39-42), e che, analogamente, anche i 3 trasferimenti sanzionati

nell’ambito del reato di truffa (quelli di Lit. 200'000'000 il 3 aprile 1998,

di US$ 100’000.- il 16 gennaio 2001 e di GB£ 195’000.- il 16 novembre 2001) sono

avvenuti sulla base di altrettanti ordini di bonifico sottoscritti dall’attrice

con l’indicazione del conto di partenza ed ora anche di arrivo lasciate in

bianco (doc. 83 p. 9 e 15, 84 p. 4, 85 p. 6 seg., 87 p. 4 seg.; cfr. pure

verbale del dibattimento penale del 25 marzo 2004 p. 4; testi __________ p. 3

seg. e __________ p. 18), posizioni queste che sono in seguito state a loro

volta completate da N__________ __________ (sull’intera questione, cfr. doc. II

p. 28-31 e 32-39). Come ammesso dalla stessa attrice e accertato in sede penale,

le firme da lei apposte su quei documenti erano autentiche e non erano state

fotocopiate da N__________ __________.

È pure stato appurato che

ad un certo momento, che può essere individuato a far tempo dal 2000 (l’attrice

stessa, che in un primo tempo aveva ricondotto l’episodio al 1998 [doc. 85 p.

7], ha in effetti poi ritenuto corretta la sua datazione al 2000 [doc. FF p. 2

e 4], sostanzialmente confermata dai funzionari della convenuta [cfr. teste __________,

che a p. 2 seg. del doc. FF parla appunto di quell’anno, nonostante il teste __________,

a p. 18 seg. della sua testimonianza e a p. 2 del doc. N, pareva propenso a

farlo risalire già al 1999]), essa aveva dato istruzioni alla convenuta nel

senso che i prelevamenti e i trasferimenti dai suoi conti potessero avvenire

solo previa conferma telefonica, di cui per altro non sono stati regolamentati

i dettagli operativi. Nel seguito la convenuta si è attenuta a questa

istruzione (doc. FF p. 2 e 85 p. 7), chiedendo regolarmente all’attrice di

confermarle l’esistenza dell’ordine e l’importo, sennonché, per motivi di

riservatezza, essa in occasione delle verifiche telefoniche non le ha mai

chiesto di indicare il conto partenza - che per altro era evidente (doc. N p.

2) - e soprattutto quello di destinazione, quest’ultimo indicato solo con il

termine della città verso cui doveva avvenire il bonifico (sul tema, cfr. doc.

N p. 2, FF p. 2, NN p. 3, 85 p. 7 seg., II p. 30; testi __________ p. 18 e __________

p. 10), ciò che non ha in definitiva permesso di individuare le malversazioni

effettuate da N__________ __________.

14.2.3

Sulla base di questi fatti, si

possono trarre le seguenti conclusioni sulle pretese risarcitorie dell’attrice.

14.2.3.1

La convenuta non può essere

condannata a rifondere la somma di Lit. 200'000'000 [ora corrispondenti a €

103'291.-] relativa all’ordine di bonifico del 3 aprile 1998. A quel momento non era in effetti ancora stata imposta la verifica telefonica del relativo ordine

di bonifico, che concretamente era stato allestito in bianco proprio dall’attrice,

fermo restando che il rischio della sua illecita completazione da parte di

terzi doveva rimanere a suo carico (TF 15 dicembre 2003 4C.28/2003 consid. 3.2.1 [= doc. 90], 26 novembre 2014 9C_141/2014 consid. 4.3, 24 febbraio 2015 9C_464/2014

consid. 3.3). In base ai principi rammentati in precedenza la convenuta,

pacificamente in buona fede al momento dei fatti (la buona fede è per altro

presunta, art. 3 cpv. 1 CC), ha dunque acquisito verso l’attrice un credito

dell’importo corrispondente a quello oggetto dell’ordine di bonifico.

14.2.3.2

È pure escluso che la convenuta

possa essere condannata a rifondere all’attrice le due somme di US$ 44'621.- e

US$ 156'548.- relative agli ordini di prelevamento di Lit. 80'000'000 il 14

ottobre 1999 e di Lit. 300'000'000 del 23 dicembre 1999.

Da una parte, in applicazione

dell’art. 84 CO, l’attrice avrebbe in effetti dovuto chiedere il risarcimento

del relativo pregiudizio nella valuta in cui lo stesso si è prodotto, che è

ovviamente quello indicato negli ordini di prelevamento illeciti, ossia in Lit.

(ora €), e non - come invece da lei fatto - in US$, poco importando se quelle

somme, in forza di un’operazione di cambio necessaria per tener conto della

valuta del conto, siano poi state addebitate sul conto dell’attrice in

quest’ultima moneta (cfr. doc. B p. 31 seg. e allegati 29A.2 e 29A.1).

Dall’altra, si osserva che anche in

questo caso i relativi ordini di prelevamento sono stati impartiti prima che le

parti avessero previsto l’esigenza della verifica telefonica, per cui vale per

analogia quanto si è appena detto con riferimento all’ordine di bonifico del 3

aprile 1998. Ma quand’anche, per ipotesi, si volesse ammettere che gli stessi

fossero stati impartiti dopo il conferimento di quell’istruzione, resta comunque

il fatto che quest’ultima non avrebbe permesso di impedire l’appropriazione

indebita da parte di N__________ __________, visto e considerato che gli ordini

di prelevamento erano per loro natura da effettuare a favore di N__________ __________

che li aveva presentati alla banca e che l’abuso da parte di costei non era

dunque stato causato dalla mancata verifica del conto di destinazione (che, in

presenza di un ordine di prelevamento, neppure esisteva), ma dal fatto che in

seguito sono stati da lei trattenuti e non sono stati invece utilizzati in base

alle istruzioni fornite dell’attrice.

14.2.3.3

Più complesso è il discorso per

la domanda di risarcimento delle somme di US$ 100’000.- e di GB£ 195’000.-

relative agli ordini di bonifico del 16 gennaio 2001 e del 16 novembre 2001,

che sono stati incontestabilmente impartiti dopo che l’attrice aveva dato alla convenuta

l’istruzione di eseguirli solo previa conferma telefonica da parte sua. Già si

è detto in precedenza che non era chiaro quali fossero le modalità operative

per effettuare una tale verifica. Atteso però che lo scopo dell’istruzione era

quello di evitare che la banca desse seguito ad eventuali ordini illeciti, appare

ad ogni modo scontato che la stessa dovesse essere la più completa ed accurata

possibile ed in particolare dovesse avere per oggetto anche l’identificazione del

conto partenza e soprattutto di destinazione. Come si è visto, la convenuta non

ha in realtà ritenuto, per motivi di riservatezza invero comprensibili ma non

comunque non tali da escludere la sua responsabilità, di effettuare anche quelle

verifiche (non essendo ancora sufficiente per l’identificazione l’indicazione

della città dove avrebbe dovuto essere versato il denaro, comunque utile), ed

in tal modo è venuta meno agli obblighi contrattuali che le erano stati imposti.

Ritenuto però che la situazione di rischio di pagamento erroneo a terzi, che alla

luce dei principi menzionati in precedenza doveva in tal caso rimanere a carico

della convenuta, era stata concretamente provocata dall’attrice, la quale -

come detto - aveva allestito gli ordini di bonifico in bianco (tali cioè da

essere completati da terzi in modo abusivo), appare giustificato, sempre in

base ai principi esposti in precedenza, porre parzialmente a carico dell’attrice

il danno subito dalla convenuta. Quanto alla misura di questa “concolpa”,

questa Camera, alla luce delle circostanze che precedono, ritiene di poter

senz’altro confermare la percentuale del 70% indicata dal Pretore; tanto più che quando il giudice applica le regole del diritto e dell’equità nei

casi in cui la legge gli riserva il libero apprezzamento o quando lo incarica

di decidere secondo le circostanze, come nel concreto caso, l’autorità

d’appello può riesaminare una tale valutazione con estrema prudenza,

intervenendo solo quando le decisioni del primo giudice siano manifestamente

ingiuste o di un’iniquità scioccante (DTF 109 II 391 consid. 3, 123 III 10

consid. 4c/aa; II CCA 8 novembre 2010 inc. n. 12.2009.123, 24 novembre 2010

inc. n. 12.2009.215, 4 febbraio 2011 inc. n. 12.2009.207, 30 maggio 2011 inc.

n. 12.2009.48, 28 agosto 2012 inc. n. 12.2011.14), ciò che non è

manifestamente il caso nella presente fattispecie.

14.2.3.4

Per le operazioni effettuate da

N__________ __________ la convenuta è così tenuta a rifondere all’attrice US$

30’000.- e GB£ 58’500.-. Anche in questo caso essa non può in effetti

nascondersi dietro la presunta ratifica delle operazioni da parte dell’attrice,

ritenuto che queste ultime, e soprattutto la loro irregolarità, non era

evincibile dai resoconti da lei sottoscritti, né le era stata altrimenti

comunicata.

pretese compensatorie della

convenuta

15.

Irricevibile, siccome

proposto per la prima volta solo in sede conclusionale (art. 78 CPC/TI e

contrario), e comunque ampiamente infondato è invece l’assunto della

convenuta secondo cui dagli eventuali crediti spettanti alla controparte nei

suoi confronti dovrebbero in ogni caso essere dedotti gli utili ottenuti

dall’attrice nell’ambito della gestione del conto __________ Mi__________, effettuata

dalla sola N__________ __________ rispettivamente, in precedenza (dal 2 ottobre

1997.

al 22 marzo 1999, cfr. doc. B p. 7 e allegato 5B), da lei e da V__________

__________ congiuntamente.

eccezione di prescrizione

16.

La convenuta ha infine riproposto

in questa sede l’eccezione di prescrizione, rilevando in sostanza come le

pretese attoree trasformate in valuta straniera in occasione della domanda di

mutazione dell’azione del 24 febbraio 2010 fossero inesorabilmente prescritte,

siccome a far tempo dal 23 febbraio 2000 non vi erano stati atti interruttivi

della prescrizione, il cui termine aveva già iniziato a decorrere in

precedenza.

Se da una parte essa ha

senz’altro ragione laddove rimprovera al Pretore di aver ritenuto irricevibile

la relativa eccezione da lei sollevata in occasione della domanda di

restituzione in intero 3 maggio 2011, in realtà perfettamente ammissibile in virtù dei combinati disposti degli art. 80 cpv. 1 lett. b e 138 CPC/TI

rispettivamente dell’art. 80 cpv. 2 CPC/TI, dall’altra resta comunque il fatto

che, come rilevato abbondanzialmente dal giudice di prime cure, l’eccezione è

chiaramente infondata.

La convenuta dà giustamente atto,

sia pure in maniera implicita, che il termine di prescrizione applicabile nella

presente fattispecie è quello generale di 10 anni dell’art. 127 CO. Ritenuto

che il termine di prescrizione per le pretese in esame inizia a decorrere dal

momento in cui il contratto con la banca è giunto a scadenza (DTF 99 II 442

consid. 5c, 133 III 37 consid. 3.2; TF 24 febbraio 2012 5A_30/2009 consid.

4.4

; II CCA 26 giugno 2013 inc. n. 12.2011.167) e che nel caso concreto lo

stesso era ancora in essere in data 3 dicembre 2001, quando cioè ai gestori

esterni sono stati revocati i relativi mandati di gestione, è incontestabile

che le pretese attoree trasformate in valuta straniera non erano ancora prescritte

allorché il 24 febbraio 2010 sono state finalmente azionate (tanto più che il

decreto pretorile che aveva ammesso la mutazione dell’azione era stato reso il

13.

aprile 2011, cioè entro 10 anni da quella data). Se ciò non bastasse, si

osserva che il termine di prescrizione decennale era in ogni caso stato

interrotto ai sensi dell’art. 135 n. 2 CO l’8 aprile 2002 e il 3 aprile 2003

con l’inoltro nei confronti della convenuta di due precetti esecutivi di fr.

11'102'000.- oltre interessi al 5% dal 13 febbraio 2002 (doc. L), ritenuto che

in entrambi i casi negli atti esecutivi era stato indicato che quella somma corrispondeva

a US$ 6'500'000.-, sicché da quel momento giusta l’art. 137 cpv. 1 CO aveva in

ogni caso cominciato a decorrere un nuovo termine decennale, non ancora scaduto

al momento dell’inoltro della domanda di mutazione dell’azione, rispettivamente

del suo accoglimento.

conclusione

17.

Alla luce di quanto precede,

la petizione, in parziale accoglimento dell’appello, deve pertanto essere

ammessa nel senso della condanna della convenuta al pagamento di US$ 357'356.35

(US$ 267'082.20 + US$ 54'703.10 + US$ 35'571.05) oltre interessi al 5% dal 3

dicembre 2001, di US$ 30’000.- oltre interessi al 5% dal 16 gennaio 2001 e di GB£

58’500.- oltre interessi al 5% dal 16 novembre 2001 e nel senso che

l’opposizione interposta al PE deve essere rigettata per fr. 492'437.05 oltre

interessi al 5% dal 3 dicembre 2001, per fr. 41'340.- oltre interessi al 5%

dal 16 gennaio 2001 e per fr. 126'360.- oltre interessi al 5% dal 16 novembre

2001.

Le spese processuali e le

ripetibili di entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art.

148.

CPC/TI e 106 CPC), fermo restando che per la procedura di primo grado

questa Camera, onde non statuire ultra petita (art. 58 cpv. 1 CPC), può

riconoscere alla convenuta solo l’indennità ripetibile di fr. 451'430.- da lei qui

rivendicata (appello p. 6 e 8). Per determinare le spese e le ripetibili della procedura

di secondo grado si è tenuto conto di un valore litigioso di US$ 2'438'462.20

(US$ 13'386.30 + US$ 46'964.40 + US$ 30’000.- + US$ 390’451.- + US$

1'957'660.50), di € 30'983.70 e di GB£ 58’500.-.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la TG

decide:

I. L’appello

5.

settembre 2013 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la

sentenza 23 luglio 2013 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è

così riformata:

1.

La petizione è parzialmente accolta e

di conseguenza AP 1 è condannata a pagare a AO 1 US$ 357'356.35 oltre interessi al 5% dal 3 dicembre 2001, US$ 30’000.- oltre interessi

al 5% dal 16 gennaio 2001 e GB£ 58’500.- oltre interessi al 5% dal 16 novembre

2001.

2.

L’opposizione

interposta al PE n. __________ dell’UE di Zurigo 2 è rigettata in via

definitiva limitatamente a fr. 492'437.05

oltre interessi al 5% dal 3 dicembre 2001, a fr. 41'340.- oltre interessi al 5% dal 16 gennaio 2001 e a fr. 126'360.- oltre interessi al

5% dal 16 novembre 2001.

3.

La tassa di giustizia di fr. 60’000.- e le spese di

fr. 49'000.-, da anticipare così come anticipate, sono poste a carico dall’attrice

per 19/20 e della convenuta per 1/20. L’attrice rifonderà alla convenuta fr. 451'430.-

a titolo di ripetibili.

II. Le spese processuali di

fr. 40'000.- sono a carico dell’appellante per 1/5 e per 4/5 sono poste a

carico dell’appellata, che rifonderà alla controparte fr. 40'000.- per

ripetibili di appello.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).