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Decisione

12.2013.134

Mutuo: restituzione; forza probatoria di una ricevuta di pagamento

14 aprile 2016Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i dubbi circa la sua autenticità erano consolidati dal fatto che se AP 1

davvero dal 2004 era in possesso della dichiarazione di restituzione, mal si

comprendeva per quale motivo nel 2010, in risposta alle richieste di

restituzione dell’attrice, egli avesse chiesto di pazientare invece di

rispondere di non dovere più nulla.

6.3.2 L’appellante critica la “valutazione

globale” operata dal Pretore aggiunto in merito all’autenticità delle ricevute

da lui prodotte in causa a dimostrazione dell’avvenuto rimborso degli importi

reclamati. Egli si limita a considerazioni generiche e irrilevanti, e a

interpretazioni soggettive dei fatti, che rendono l’appello ancora una volta

irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC). Da una parte misconosce il meccanismo

dell’art. 178 CPC (le sue considerazioni fanno infatti riferimento al CPC-TI,

non applicabile alla fattispecie), e si fonda sull’errato presupposto che

l’attrice non abbia eccepito di falso le ricevute da lui prodotte. Dall’altra

critica il Pretore aggiunto “perché considera l’appellante l’autore delle

falsificazioni” (appello, pag. 29 – 34). Su questo punto l’appello contiene

mere supposizioni e ipotesi, che, oltre a non essere suffragate da alcun

riscontro probatorio, sono irrilevanti ai fini della presente causa, di natura

civile.

Considerandi

Ne discende che la decisione del

Pretore aggiunto, il quale, sulla base degli elementi agli atti, ha ritenuto

che vi fossero ragionevoli e giustificati dubbi riguardo all’autenticità delle

ricevute 21 dicembre 2002 (doc. 4) e 28 agosto 2004 (doc. 9) deve essere

confermata.

6.4

L’appellante lamenta un errato

apprezzamento delle prove anche per quanto concerne la conclusione del Pretore

aggiunto in merito all’esistenza di un secondo mutuo di fr. 90'000.-, ammessa

dal primo giudice sulla base della ricevuta di pagamento del 28 agosto 2004 di

fr. 90'000.- (doc. 9). Egli ha considerato la tesi di AP 1 di avere ricevuto

nel giugno 2004 unicamente la somma di fr. 40'000.- e di avere estinto i debiti

contratti con la signora S__________ con la restituzione, nel 2004, della somma

complessiva di fr. 90'000.- (fr 50'000.- ricevuti nel 2002 e fr. 40'000.-

ricevuti nel 2004), come attestato dalla ricevuta doc. 9, in contraddizione con

il suo pagamento del luglio 2011 dell’importo di fr. 7'550.-. Se AP 1 avesse

saldato tutti i suoi debiti già nel 2004, egli non avrebbe più avuto motivo di

versare ancora dei soldi ad estinzione dei due mutui. L’appellante si limita

ancora una volta a contrapporre la propria versione e interpretazioni dei

fatti, con considerazioni generiche che non adempiono ai presupposti di

motivazione dell’art. 311 cpv. 1 CPC.

7.

Ne discende la reiezione

del gravame, per quanto ricevibile, e la conferma del giudizio di prime cure

(art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Le spese processuali e le ripetibili sono poste

interamente a carico dell’appellante, risultato soccombente (art. 106 cpv. 1

CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. L’appello 6 settembre

2013 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Gli oneri processuali di fr.

4'000.-, già anticipati da AP 1, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere

alla controparte fr. 4'000.- per ripetibili d’appello.

3. Notificazione:

-,

-.

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto d’importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).